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IV-quater, n. 3) in merito all\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; dei fatti ascritti al senatore Mario Michele Giarrusso, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, con ricorso depositato in cancelleria il 23 maggio 2022 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che con ricorso depositato il 23 maggio 2022 (reg. confl. pot. n. 12 del 2022), il Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 3) con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese al quotidiano \u0026#171;La Verit\u0026#224;\u0026#187; l\u0026#8217;8 giugno 2020 dal senatore Mario Michele Giarrusso fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, fossero riconducibili alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso \u0026#232; promosso nell\u0026#8217;ambito del giudizio civile di risarcimento danni avviato nei confronti del senatore Giarrusso da parte del dott. Francesco Basentini, gi\u0026#224; capo del Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP), a seguito della pubblicazione dell\u0026#8217;intervista sopra indicata, e reputata diffamatoria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ricorrente riferisce che l\u0026#8217;attore si ritiene leso nella propria \u0026#171;dignit\u0026#224; personale\u0026#187; da due affermazioni contenute nell\u0026#8217;intervista, la prima relativa all\u0026#8217;\u0026#171;accostamento del proprio nome\u0026#187; alla cosiddetta \u0026#171;banda Palamara\u0026#187;; la seconda concernente un incontro che il dott. Basentini avrebbe avuto in carcere con il detenuto Michele Zagaria, che vi era recluso, (alla presenza di un terzo, verosimilmente appartenente ai \u0026#171;servizi segreti\u0026#187;), in seguito all\u0026#8217;adozione, da parte del DAP, di una circolare che avrebbe condotto alla scarcerazione di persone di \u0026#171;altissima caratura criminale\u0026#187;, e il cui contenuto sarebbe stato sollecitato da tali persone, fomentando rivolte nelle carceri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;attore nel giudizio civile afferma si tratterebbe di circostanze falsamente rappresentate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche riferisce in particolare il Tribunale ricorrente, nell\u0026#8217;intervista dell\u0026#8217;8 giugno 2020, il senatore Giarrusso ha sostenuto che il capo del DAP apparteneva alla \u0026#171;banda Palamara\u0026#187;, e faceva riferimento a quest\u0026#8217;ultimo, con il quale avrebbe avuto un rapporto di particolare \u0026#171;intimit\u0026#224;\u0026#187; e che a seguito delle vicende legate alla persona di Palamara sarebbero sopraggiunte le dimissioni di numerosi funzionari del Ministero della Giustizia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto dichiarato dal senatore Giarrusso, vi sarebbe stato un lungo colloquio in carcere tra il dott. Basentini e Michele Zagaria, recluso nelle forme di cui all\u0026#8217;art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), alla presenza della direttrice dell\u0026#8217;istituto penitenziario e di una terza persona non identificata, verosimilmente appartenente ai servizi segreti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale colloquio sarebbe stato collegato alla adozione, avvenuta in precedenza, della circolare del 21 marzo 2020, con la quale il direttore generale dei detenuti e del trattamento, a mezzo della \u0026#171;dirigente di turno\u0026#187;, aveva stabilito che gli istituti penitenziari avrebbero dovuto segnalare all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria i nominativi dei detenuti a rischio di \u0026#171;complicanze\u0026#187; sanitarie dovute al COVID-19. In tale segnalazione il senatore Giarrusso ha colto una richiesta di \u0026#171;scarcerazione\u0026#187; di \u0026#171;mafiosi\u0026#187; siciliani avanzata dal DAP alla magistratura di sorveglianza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la richiamata circolare del 21 marzo 2020, sarebbero state accolte le istanze avanzate dalla \u0026#171;criminalit\u0026#224; organizzata\u0026#187;, con un \u0026#171;papello di richieste\u0026#187; sostenuto con rivolte nelle carceri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la natura \u0026#171;scottante\u0026#187; della circolare indicata sarebbe stata comprovata dal fatto che essa non era stata sottoscritta dal dott. Basentini, con il benestare del quale l\u0026#8217;atto sarebbe stato emanato, ma da una funzionaria di livello inferiore, per \u0026#171;scaricare su qualcun altro la responsabilit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per di pi\u0026#249;, sarebbe significativo che la circolare sia stata emanata di sabato, \u0026#171;con gli uffici amministrativi chiusi\u0026#187;, per non destare l\u0026#8217;attenzione delle \u0026#171;direzioni che s\u0026#8217;occupano di 41-bis o di salute dei detenuti\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ricorrente prende atto della delibera del 16 febbraio 2022, con la quale il Senato della Repubblica, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari, ha ritenuto che le dichiarazioni cos\u0026#236; riassunte fossero insindacabili, ma reputa, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che esse non siano meramente divulgative di alcun atto assunto nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il Tribunale si sofferma sull\u0026#8217;interrogazione presentata dal senatore Giarrusso al Ministro della giustizia il 28 maggio 2020 (interrogazione a risposta scritta doc. n. 4/03566) e gi\u0026#224; valutata dalla Giunta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con tale atto, dopo avere accennato alle dimissioni rassegnate da alcuni dirigenti del Ministero della giustizia in seguito alle \u0026#171;cosiddette intercettazioni Palamara\u0026#187;, il senatore Giarrusso interroga il Ministro sul collegamento tra le rivolte nelle carceri del 2020, un \u0026#171;papello\u0026#187; di richieste avanzate dai detenuti, e la circolare del DAP del 21 marzo 2020, che lo avrebbe recepito, conducendo alla \u0026#171;scarcerazione di quasi 500 mafiosi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in tale contesto vi sarebbe stato un colloquio in carcere tra il dott. Basentini e il detenuto Michele Zagaria, \u0026#171;figura apicale del clan dei Casalesi\u0026#187;, alla presenza di una persona \u0026#171;ignota\u0026#187;. A tale proposito, l\u0026#8217;interrogazione richiama un presunto accordo tra \u0026#171;rami dei servizi segreti e l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria\u0026#187;, \u0026#171;volto a favorire rapporti diretti e riservati con mafiosi all\u0026#8217;interno delle carceri\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il senatore Giarrusso chiedeva anche di sapere perch\u0026#233; la circolare del 21 marzo 2020, emanata di sabato, fosse stata sottoscritta da una dirigente, anzich\u0026#233; dal \u0026#171;direttore generale\u0026#187; o dal \u0026#171;capo del DAP\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale esclude che l\u0026#8217;interrogazione del 28 maggio possa avere rilievo, anzitutto per lo \u0026#171;iato temporale\u0026#187; tra la stessa e le dichiarazioni rese a mezzo stampa del successivo 8 giugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche vi sarebbe una sovrapposizione di contenuti solo parziale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il Tribunale, con l\u0026#8217;interrogazione del 28 maggio il senatore Giarrusso non avrebbe in alcun modo alluso alla \u0026#171;banda Palamara\u0026#187;, n\u0026#233; si sarebbe riferito alla \u0026#171;dismissione della responsabilit\u0026#224;\u0026#187; da parte del dott. Basentini in occasione della firma della circolare del 21 marzo 2020, n\u0026#233; avrebbe menzionato la circostanza che l\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;atto di sabato avrebbe avuto la finalit\u0026#224; di sottrarre la circolare a controllo di altre direzioni ministeriali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in definitiva, la mera \u0026#171;parziale corrispondenza contenutistica\u0026#187; non sarebbe idonea a \u0026#171;conferire alle dichiarazioni rese in sede di intervista un\u0026#8217;attitudine comunicativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ricorrente ne conclude che la delibera di insindacabilit\u0026#224; debba essere annullata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ricorso depositato il 23 maggio 2022 (reg. confl. pot. n. 12 del 2022), il Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 3) con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese al quotidiano \u0026#171;La Verit\u0026#224;\u0026#187; l\u0026#8217;8 giugno 2020 dal senatore Mario Michele Giarrusso fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, fossero riconducibili alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Potenza a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 148 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (ex plurimis, ordinanze n. 148 e n. 69 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 148 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dispone:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha promosso il conflitto di attribuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento civile instaurato nei confronti del senatore M.M. G. per il risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza della condotta diffamatoria posta in essere da questo nei riguardi del dott. F. B., gi\u0026#224; capo del Dipartimento dell\u0027Amministrazione Penitenziaria [DAP] - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; del Senato della Repubblica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45357","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore M.M. G.). (Classif. 114002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell\u0027esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. \u003cem\u003e(Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ell Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all\u0027applicazione dell\u0027art. 68, primo comma, Cost. \u003cem\u003e(Precedenti: O. 148/2020 - mass. 43530; O. 69/2020 - mass. 43150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell\u0027art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza, sez. civile, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 - doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3 - con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese al quotidiano «La Verità» l\u00278 giugno 2020 dal senatore M.M. G. fossero state espresse nell\u0027esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, fossero riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all\u0027art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l\u0027instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell\u0027organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella del Senato della Repubblica a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l\u0027insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). \u003cem\u003e(Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"15/02/2022","data_nir":"2022-02-15","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"doc. 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