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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0026#8217;offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0026#8217;offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi\u0026#187;, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, nel procedimento vertente tra River Park Hotel srl e il Comune di Ameglia, con ordinanza del 23 gennaio 2025, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Comune di Ameglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Matteo Borello per il Comune di Ameglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 gennaio 2025, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0026#8217;offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0026#8217;offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; censurata per violazione degli artt. 3, 41, 42, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, e secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, nella parte in cui non consente lo svincolo dalla destinazione alberghiera anche quando la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; non sia pi\u0026#249; compatibile con lo scopo, tipico dell\u0026#8217;impresa, di conseguimento del profitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette di dover decidere sul ricorso proposto da River Park Hotel srl contro il provvedimento 8 febbraio 2024, prot. n. 2058, del responsabile dello Sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive (SUAP) del Comune di Ameglia, che ha respinto l\u0026#8217;istanza di svincolo dalla destinazione alberghiera dell\u0026#8217;immobile di propriet\u0026#224; della ricorrente, applicando la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, anzitutto, il contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost. e assume che tale previsione limiti in modo irragionevole e sproporzionato la libera iniziativa economica, imponendo una destinazione potenzialmente indeterminata anche quando la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; non sia pi\u0026#249; conveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina regionale, nel sacrificare in misura notevole le facolt\u0026#224; del proprietario, lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il vincolo alberghiero configurato dalla legge ligure darebbe \u0026#224;dito a un vincolo espropriativo, in carenza delle garanzie sancite dall\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la disciplina censurata introdurrebbe oneri eccessivi e non rifletterebbe \u0026#171;un equo bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse generale e il diritto individuale\u0026#187;, in conflitto con gli artt. 3, 42, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 7 marzo 2025, si \u0026#232; costituito in giudizio il Comune di Ameglia e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal TAR Liguria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl vincolo imposto dalla disciplina regionale limiterebbe il diritto di propriet\u0026#224; in vista della tutela di interessi generali e in maniera proporzionata, senza tradursi in un provvedimento ablativo e senza determinare alcuna ingerenza nella sfera di attribuzioni del legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica la difesa del Comune di Ameglia ha ribadito le conclusioni rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 24 del 2025), il TAR Liguria, sezione seconda, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008, nel testo sostituito dall\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, e secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., \u0026#171;nella parte in cui non prevede come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilit\u0026#224; economica dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione censurata consente ai proprietari degli immobili assoggettati al vincolo di destinazione d\u0026#8217;uso ad albergo di presentare in qualsiasi momento, in forma individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo, corredata dall\u0026#8217;indicazione della destinazione d\u0026#8217;uso che si intende \u0026#171;insediare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo svincolo presuppone la \u0026#171;sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato\u0026#187;, riconducibile ad almeno uno dei seguenti fattori: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) oggettiva impossibilit\u0026#224; a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell\u0026#8217;immobile, a causa dell\u0026#8217;esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualit\u0026#224; degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La previsione in esame, in primo luogo, porrebbe limiti irragionevoli e sproporzionati alla libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica (art. 41 Cost.), impedendo all\u0026#8217;imprenditore di compiere le scelte organizzative fondamentali e subordinando la facolt\u0026#224; di rimuovere il vincolo a presupposti quanto mai rigidi, senza alcuna valutazione dei possibili usi alternativi dell\u0026#8217;immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali limitazioni contrasterebbero, inoltre, con gli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in quanto implicherebbero \u0026#171;una compressione considerevole delle facolt\u0026#224; di godimento del bene\u0026#187; e conformerebbero in modo penetrante le prerogative dominicali, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale, nel configurare, per un tempo indefinito, un vincolo sostanzialmente espropriativo, violerebbe anche le garanzie sancite dall\u0026#8217;art. 42, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;assetto definito dal legislatore regionale travalicherebbe i limiti della proporzionalit\u0026#224; e della ragionevolezza e confliggerebbe, pertanto, con gli artt. 3, 42, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nessun ostacolo si frappone all\u0026#8217;esame del merito delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha descritto puntualmente la fattispecie concreta e ha illustrato in maniera adeguata le ragioni che avvalorano la necessit\u0026#224; di applicare la disposizione censurata nella valutazione sulla legittimit\u0026#224; del rigetto dell\u0026#8217;istanza di svincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon ha mancato di esplorare la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice e l\u0026#8217;ha consapevolmente esclusa in considerazione dell\u0026#8217;inequivocabile dato testuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la motivazione \u0026#232; ampia e pertinente riguardo a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il vincolo di destinazione alberghiera mira a tutelare il settore turistico, strategico per l\u0026#8217;economia nazionale e per l\u0026#8217;occupazione, e salvaguarda la funzione di immobili essenziali per un equilibrato sviluppo del mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ricondotto l\u0026#8217;originaria disciplina statale del vincolo, contraddistinta da un avvicendarsi di proroghe nel periodo della ricostruzione postbellica, ai programmi e ai controlli che la legge determina per indirizzare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica e coordinarla a fini sociali, in applicazione dell\u0026#8217;art. 41, terzo comma, Cost. (sentenza n. 4 del 1981, punto 1 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale correlazione \u0026#232; confermata dall\u0026#8217;art. 8, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell\u0026#8217;offerta turistica), che individua lo scopo del vincolo nella conservazione e nella tutela del patrimonio ricettivo, \u0026#171;in quanto rispondente alle finalit\u0026#224; di pubblico interesse e della utilit\u0026#224; sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi medesimi princ\u0026#236;pi non pu\u0026#242; che ispirarsi la legislazione delle regioni, oggi chiamata a disciplinare tale aspetto nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito della competenza legislativa regionale residuale in materia di turismo (art. 117, quarto comma, Cost.) e di quella concorrente in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per giurisprudenza costante di questa Corte, ben pu\u0026#242; il legislatore apporre restrizioni di carattere generale alla libert\u0026#224; di iniziativa economica privata, a condizione che tali limiti corrispondano all\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale e alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana e non si traducano in misure arbitrarie ed incongrue (sentenze n. 150 del 2022, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 218 del 2021, punto 8.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 47 del 2018, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In questa prospettiva, il vincolo di destinazione, proprio per le finalit\u0026#224; che persegue, non si pu\u0026#242; risolvere nella prosecuzione coattiva di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica, anche quando tale attivit\u0026#224; cessi di essere vantaggiosa (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 23 novembre 2018, n. 6626).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli obiettivi di salvaguardia dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; del patrimonio turistico-ricettivo e dei livelli occupazionali del settore, pur prioritari per la collettivit\u0026#224;, non possono, dunque, \u0026#171;escludere qualunque rilevanza alla circostanza che sia venuta meno la convenienza economico-produttiva dell\u0026#8217;impresa alberghiera\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 25 marzo 2021, n. 475).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale, nella disciplina organica dettata dalla legge n. 217 del 1983, ha identificato il punto di equilibrio nella definizione di presupposti tassativi, legati alla comprovata \u0026#171;non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva\u0026#187; (art. 8, quinto comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, nell\u0026#8217;indispensabile valutazione in concreto delle giustificazioni sottese all\u0026#8217;istanza di svincolo, non si possono non ponderare le possibili ripercussioni negative della prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; alberghiera (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 24 febbraio 2025, n. 1585).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Dai princ\u0026#236;pi richiamati si discosta la disposizione sottoposta all\u0026#8217;odierno scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eColgono nel segno, pertanto, le censure del rimettente, nel prospettare \u0026#171;un assetto irragionevole degli interessi contrapposti\u0026#187;, lesivo, in pari tempo, degli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La previsione censurata, pur ammettendo la rimozione del vincolo nell\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato\u0026#187;, la condiziona a requisiti che ne rendono difficilmente praticabile l\u0026#8217;attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, viene in rilievo l\u0026#8217;\u0026#171;oggettiva impossibilit\u0026#224; a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell\u0026#8217;immobile, a causa dell\u0026#8217;esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualit\u0026#224; degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche\u0026#187; (art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn alternativa, il legislatore regionale valorizza l\u0026#8217;inadeguatezza connessa con la \u0026#171;collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa\u0026#187; (art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sopravvenuta inadeguatezza rispetto alle esigenze del mercato, pur intesa in senso ampio, non include tutte le ipotesi di carente convenienza economico-produttiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la disciplina regionale delimita la nozione di inadeguatezza, ancorandola all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di realizzare gli interventi di adeguamento complessivo sull\u0026#8217;immobile. Tale indice, tuttavia, non esaurisce la vasta gamma di situazioni concrete in cui la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; non \u0026#232; pi\u0026#249; conveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla fattispecie delineata dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Liguria n. 1 del 2008, il legislatore reputa di per s\u0026#233; idoneo un gran numero di luoghi e circoscrive l\u0026#8217;ipotesi della posizione sfavorevole dell\u0026#8217;immobile entro confini angusti, di difficile riscontro empirico alla luce della peculiare morfologia del territorio ligure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; agevole, dunque, ipotizzare situazioni di comprovata insostenibilit\u0026#224; economica dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; alberghiera anche quando non si possano invocare le fattispecie enucleate dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; L\u0026#8217;obbligo di proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224;, anche quando sia gravata da perdite e da oneri esorbitanti, pregiudica l\u0026#8217;interesse del singolo operatore economico e non apporta alcun vantaggio alla collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; L\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;assetto cos\u0026#236; congegnato si apprezza anche da una diversa angolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel relegare a ipotesi marginali il mutamento della destinazione alberghiera, la disciplina censurata vanifica la valutazione della perdurante convenienza economico-produttiva, coessenziale alla libert\u0026#224; tutelata dall\u0026#8217;art. 41 Cost., e inibisce all\u0026#8217;amministrazione ogni apprezzamento di usi alternativi dell\u0026#8217;immobile vincolato, anche quando siano pi\u0026#249; vantaggiosi e rispondenti all\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, un vincolo configurato in termini oltremodo restrittivi rischia di frustrare le finalit\u0026#224; che ne giustificano l\u0026#8217;introduzione e di produrre conseguenze antitetiche, distogliendo gli imprenditori dal mercato turistico-ricettivo e disperdendo quel patrimonio di valori che una razionale espansione del turismo aggrega e rafforza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Le limitazioni sancite dal legislatore regionale contravvengono, infine, al canone del \u0026#8220;minimo mezzo\u0026#8221;, che prescrive di privilegiare, tra tutte le misure, quelle idonee a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn vincolo di destinazione, concepito come tendenzialmente immutabile, non incide su profili circoscritti e secondari della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata, ma ne sacrifica il nucleo essenziale, in quanto preclude all\u0026#8217;imprenditore la facolt\u0026#224; di adottare scelte organizzative qualificanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel disconoscere un appropriato rilievo alla sopravvenuta insostenibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, la disciplina in esame si rivela sproporzionata rispetto all\u0026#8217;obiettivo di assicurare l\u0026#8217;efficienza del mercato turistico e di salvaguardare tutti gli interessi, occupazionali e culturali, che gravitano attorno ad esso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve rilevare, a tale riguardo, che il richiamo alla non convenienza economico-produttiva non giustifica qualsivoglia scelta dell\u0026#8217;imprenditore, ma assurge a parametro selettivo rigoroso, che dev\u0026#8217;essere valutato in chiave oggettiva, con riferimento alle effettive potenzialit\u0026#224; economiche dell\u0026#8217;impresa e alle caratteristiche della realt\u0026#224; in cui essa opera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale, inoltre, gi\u0026#224; circonda di cautele la facolt\u0026#224; di chiedere la rimozione del vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, \u0026#232; ineludibile la valutazione della specifica destinazione d\u0026#8217;uso che si intende imprimere all\u0026#8217;immobile e, in tale contesto, rileva anche la salvaguardia dei preminenti interessi di tutela dell\u0026#8217;ambiente e di un ordinato governo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, allo svincolo fa riscontro la restituzione delle agevolazioni eventualmente percepite (art. 6, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale, dunque, gi\u0026#224; appresta i necessari rimedi per arginare un uso improprio della facolt\u0026#224; di svincolo, in contrasto con le finalit\u0026#224; d\u0026#8217;interesse generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;irrilevanza della sopravvenuta insostenibilit\u0026#224; economico-produttiva, nell\u0026#8217;ampio novero di ipotesi che esulano dalle fattispecie tipizzate dal legislatore regionale, stride con il principio di proporzionalit\u0026#224; e svilisce quell\u0026#8217;apprezzamento concreto e puntuale che la Carta fondamentale considera indefettibile per un vincolo di destinazione particolarmente incisivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008, nel testo sostituito dall\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d\u0026#8217;uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d\u0026#8217;uso che si intende insediare, nell\u0026#8217;ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; \u0026#200; assorbito l\u0026#8217;esame delle restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0026#8217;offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0026#8217;offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi\u0026#187;, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d\u0026#8217;uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d\u0026#8217;uso che si intende insediare, nell\u0026#8217;ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Turismo - Disciplina urbanistica degli alberghi - Norme della Regione Liguria - Proprietari degli immobili soggetti al vincolo di destinazione d\u0026#8217;uso ad albergo - Previsione che costoro possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, a causa dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; oggettiva a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell\u0027immobile per sussistenza di vincoli di diversa natura o a causa della collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell\u0027attivit\u0026#224; alberghiera - Previsione che omette di stabilire come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilit\u0026#224; economica dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; - Denunciata compressione della libert\u0026#224; imprenditoriale poich\u0026#233;, qualora la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; non sia pi\u0026#249; compatibile con lo scopo di conseguimento del profitto, il titolare si troverebbe di fronte all\u0026#8217;alternativa tra chiudere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva in perdita o cedere il compendio produttivo - Disposizione che realizza un assetto irragionevole di interessi contrapposti, essendo dubbio che il mantenimento dei livelli di recettivit\u0026#224; del territorio possa esser perseguito imponendo una destinazione produttiva potenzialmente indeterminata nel tempo, che vincola il proprietario anche nel caso in cui venga meno la redditivit\u0026#224; dell\u0026#8217;utilizzo - Previsione di un rigoroso vincolo che potrebbe dissuadere eventuali operatori economici dal fare ingresso nel settore alberghiero, per timore di non poter dismettere o convertire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; intrapresa - Misura inadeguata allo scopo di mantenere i livelli di recettivit\u0026#224;, poich\u0026#233; non pu\u0026#242; spingere la continuazione dell\u0026#8217;impresa oltre la soglia dell\u0026#8217;economicit\u0026#224; della gestione - Previsione che ostacola mutamenti di titolarit\u0026#224; e provoca la chiusura indefinita dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, con abbandono del compendio immobiliare - Rigidit\u0026#224; delle condizioni che, espropriando l\u0026#8217;amministrazione di discrezionalit\u0026#224; nel caso concreto, impedisce ogni bilanciamento con potenziali usi alternativi della propriet\u0026#224; che potrebbero realizzare una funzione di utilit\u0026#224; sociale - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;, non avendo il legislatore utilizzato il mezzo pi\u0026#249; mite tra quelli idonei al raggiungimento dello scopo - Incidenza sulle facolt\u0026#224; di godimento e di disposizione del bene, che limitano le prerogative dominicali - Previsione di un vincolo qualificabile come espropriativo, privo di un limite temporale e di un indennizzo, lesivo dei principi costituzionali in materia di espropriazione per motivi di interesse generale - Vincolo di destinazione che, anche qualora fosse qualificabile come conformativo del diritto di propriet\u0026#224;, sarebbe irragionevole e sproporzionato","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46992","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Vincolo di destinazione ad uso alberghiero - Finalità - Conservazione e tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, ex art. 41, terzo comma, Cost. - Necessità che anche il legislatore regionale rispetti tali finalità, e i relativi, principi, nell\u0027esercizio delle proprie competenze in materia di turismo e di governo del territorio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione della Regione Liguria che, nel prevedere la possibilità dei proprietari di immobili vincolati dalla destinazione alberghiera di presentare motivata istanza di svincolo, non include l\u0027ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva). (Classif. 090001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo scopo del vincolo di destinazione alberghiera consiste, ai sensi dell’art. 8, primo comma, della legge quadro per il turismo (legge n. 217 del 1983), nella conservazione e nella tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, in applicazione dell’art. 41, terzo comma, Cost. A tali finalità devono, pertanto, ispirarsi anche le regioni, chiamate a disciplinare tale aspetto nell’ambito della competenza legislativa residuale in materia di turismo e di quella concorrente in materia di governo del territorio. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 4/1981\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl legislatore può apporre restrizioni di carattere generale alla libertà di iniziativa economica privata, a condizione che tali limiti corrispondano all’utilità sociale e alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana e non si traducano in misure arbitrarie ed incongrue. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 150/2022 - mass. 45005; S. 218/2021 - mass. 44288; S 47/2018- mass. 39973\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008, come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. La disposizione censurata dal TAR Liguria, nell’ammettere la rimozione del vincolo in esame per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, non include tutte le ipotesi di carente convenienza economico-produttiva, limitandosi in modo irragionevole e contrario al principio di proporzionalità alle ipotesi di impossibilità di realizzare interventi di adeguamento dell’immobile e di inidoneità della sua collocazione allo svolgimento dell’attività alberghiera. Ne deriva, da un lato, l’obbligo di proseguire quest’ultima, anche se gravata da perdite e oneri esorbitanti, in pregiudizio dell’interesse del singolo operatore economico e senza alcun vantaggio per la collettività; dall’altro, che la disciplina regionale vanifica la valutazione della perdurante convenienza economico-produttiva, coessenziale alla libertà di iniziativa economica privata, e inibisce anche all’amministrazione ogni apprezzamento di usi alternativi dell’immobile vincolato, anche vantaggiosi e rispondenti all’utilità sociale. Le limitazioni sancite dal legislatore regionale contravvengono, inoltre, al canone del “minimo mezzo”, che prescrive di privilegiare le misure idonee a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti, e si rivela sproporzionata rispetto all’obiettivo di assicurare l’efficienza del mercato turistico e di salvaguardare gli interessi, occupazionali e culturali, che vi gravitano attorno).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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