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DE NICOLA - Rel. AZZARITI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. \r\n GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. \r\n GASPARE AMBROSINI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. ERNESTO \r\n BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - \r\n Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - \r\n Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 113 \r\n T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, \r\n promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento \r\n penale a carico di Catani Enzo, rappresentato e difeso nel presente \r\n giudizio dagli avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed \r\n iscritta al n. 2 Registro ordinanze 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento \r\n penale a carico di Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente \r\n giudizio dall\u0027avv. Massimo Severo Giannini, pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. \r\n 3 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento \r\n penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 35 dell\u002711 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. \r\n ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 4) ordinanza 20 gennaio 1956 del Tribunale di Macerata nel \r\n procedimento penale a carico di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell\u002711 febbraio 1956 \r\n ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 5) ordinanza 23 gennaio 1956 del Pretore di Orvieto nel \r\n procedimento penale a carico di Pacelli Corrado, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed \r\n iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 6) ordinanza 27 gennaio 1956 del Tribunale di Rossano nel \r\n procedimento penale a carico di Gismondi Florinda ed altro, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed \r\n iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 7) ordinanza 16 gennaio 1956 del Pretore di Mantova nel \r\n procedimento penale a carico di Bonf\u0026#224; Angiolino, rappresentato e \r\n difeso nel presente giudizio dagli avv. Ellenio Ambrogi e Piero \r\n Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 \r\n del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d\u0027Appello di Milano nel \r\n procedimento penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 62 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d\u0027Appello di Milano nel \r\n procedimento penale a carico di Gandini Carlo, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 63 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 10) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d\u0027Appello di Milano nel \r\n procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi ed altro, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed \r\n iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 11) ordinanza 12 gennaio 1956 del Tribunale di Vigevano nel \r\n procedimento penale a carico di Bonardi Giuseppe ed altro, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed \r\n iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 12) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel \r\n procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed \r\n iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento \r\n penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg. \r\n ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 14) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Catania nel \r\n procedimento penale a carico di Gozzo Giuseppe, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 9 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 15) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Monsummano Terme nel \r\n procedimento penale a carico di Querzola Primo, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 13 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 16) ordinanza 27 gennaio 1956 del Pretore di Busto Arsizio nel \r\n procedimento penale a carico di Almasio Mario ed altro, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed \r\n iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 17) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Vicenza nel \r\n procedimento penale a carico di Dalle Nogare Antonio, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 17 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 18) ordinanza 30 gennaio 1956 del Tribunale di Forl\u0026#236; nel \r\n procedimento penale a carico di Mazzani Augusto, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 20 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 19) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Gioia del Colle nel \r\n procedimento penale a carico di Vasco Giuseppe, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 21 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel \r\n procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed \r\n iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 21) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Asti nel \r\n procedimento penale a carico di Vogliolo Giovanni, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 29 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento \r\n penale a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 \r\n Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 23) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Salerno nel \r\n procedimento penale a carico di Botta Carmine, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 34 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento \r\n penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. \r\n 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 25) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Firenze nel \r\n procedimento penale a carico di Dini Renato ed altro, rappresentati e \r\n difesi nel presente giudizio dagli avvocati Domenico Rizzo e Massimo \r\n Severo Giannini, Costantino Mortati e Achille Battaglia, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed \r\n iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 26) ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Genova nel \r\n procedimento penale a carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 \r\n Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 27) ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Foggia nel \r\n procedimento penale a carico di Tatarella Giuseppe, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 41 Reg. ord. 1956; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 28) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel \r\n procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta \r\n al n. 56 Reg. ord. 1956: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d\u0027Assise di Terni nel \r\n procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed \r\n iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 30) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Orbetello nel \r\n procedimento penale a carico di Carobbi Mario Cesare, rappresentato e \r\n difeso nel presente giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco \r\n Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del \r\n 16 marzo 1956 ed iscritta al n. 75 Reg. Ord. 1956: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 23 aprile 1956 la relazione del \r\n Giudice dott. Gaetano Azzariti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi gli avvocati Costantino Mortati, Francesco Mazzei, Massimo \r\n Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Achille \r\n Battaglia, Federico Comandini, Piero Calamandrei ed infine il vice \r\n avvocato generale dello Stato Marcello Frattini. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto, in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, che forma oggetto dei \r\n trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, \u0026#232; unica e fu \r\n sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, \r\n altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali \r\n erano imputate trasgressioni al precetto dell\u0027art. 113 del T.U. delle \r\n leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica \r\n strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato alto parlanti per \r\n comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione del l\u0027autorit\u0026#224; di \r\n pubblica sicurezza, com\u0027\u0026#232; prescritto nel detto articolo, o anche, \r\n nonostante il divieto espresso di tale autorit\u0026#224;. A tutti perci\u0026#242; era \r\n contestata contravvenzione punibile a norma dell\u0027articolo 663 Cod. pen. \r\n modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In uno dei procedimenti penali all\u0027imputato era invece contestato \r\n il reato di omissione di atti di ufficio provveduto dall\u0027art. 328 Cod. \r\n pen. in quanto, nella sua qualit\u0026#224; di vice Sindaco, in assenza del \r\n Sindaco, aveva omesso di provvedere alla rimozione di manifesti che \r\n erano stati affissi senza l\u0027autorizzazione della pubblica sicurezza, \r\n nonostante le sollecitazioni a lui rivolte dal Comandante della \r\n stazione dei carabinieri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In questi procedimenti penali il difensore dell\u0027imputato o il \r\n Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 113 della legge di p.s. in quanto \r\n l\u0027autorizzazione ivi prescritta contrasterebbe con l\u0027art. 21 della \r\n Costituzione, il quale dichiara che \"tutti hanno il diritto di \r\n manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto \r\n ed ogni altro mezzo di diffusione\" (primo comma) e che \"la stampa non \r\n pu\u0026#242; essere soggetta ad autorizzazioni o censure\" (secondo comma). In \r\n conseguenza chiedevano e il giudice disponeva la sospensione del \r\n procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte \r\n costituzionale per la decisione della questione di legittimit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sono cos\u0026#236; trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di \r\n Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente \r\n notificata ai sensi di legge, comunicata ai Presidenti dei due rami del \r\n Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In conformit\u0026#224; dell\u0027art. 15 delle Norme integrative per i giudizi \r\n davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze \r\n sono state chiamate nella stessa udienza del 23 aprile 1956 - secondo \r\n l\u0027ordine cronologico delle notifiche - per essere congiuntamente \r\n discusse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tutte le ordinanze \u0026#232; osservato sostanzialmente che la questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 113 della legge di p.s. non \r\n pu\u0026#242; dirsi manifestatamente infondata perch\u0026#233;, nonostante il prevalente \r\n indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione a favore della \r\n perdurante efficacia del menzionato art. 113, le decisioni non di rado \r\n contrastanti delle magistrature di merito e le discussioni in dottrina \r\n dimostrano che si verte in materia quanto meno controversa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi \r\n esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell\u0027art. 113 della \r\n legge di p.s. con i principi espressi nella Costituzione renderebbe \r\n illegittima la disposizione legislativa, anche se fosse ammessa la \r\n natura meramente programmatica e non precettiva dell\u0027art. 21 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Solo in cinque dei trenta giudizi promossi con le dette ordinanze \r\n vi \u0026#232; stata costituzione delle parti e precisamente: di Catani Enzo \r\n (ordinanza del Pretore di Prato 27 dicembre 1955); di Masi Sergio \r\n (ordinanza dello stesso Pretore in pari data); di Bonf\u0026#224; Angiolino \r\n (ordinanza del Pretore di Mantova del 16 gennaio 1956); di Dini Renato \r\n (ordinanza del Pretore di Firenze 20 gennaio 1956); di Carobbi Mario \r\n Cesare (ordinanza del Pretore di Orbetello 20 gennaio 1956). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, \r\n chiedono tutti che la Corte dichiari l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 113 della legge di p.s. e di quelle altre disposizioni \r\n legislative la cui illegittimit\u0026#224;, a giudizio della Corte, debba \r\n derivare come conseguenza dell\u0027adottanda decisione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tutti i giudizi vi \u0026#232; stato poi intervento del Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli \r\n 20 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87), dall\u0027avvocato generale dello \r\n Stato, il quale, in via principale, sostiene che nei riguardi della \r\n legislazione anteriore alla Costituzione non v\u0027ha luogo a giudizio di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, perch\u0026#233; le norme precettive della \r\n Costituzione importano abrogazione delle leggi anteriori che siano con \r\n essa incompatibili e la relativa dichiarazione \u0026#232; di competenza \r\n esclusiva del giudice ordinario; mentre le norme costituzionali di \r\n carattere programmatico non importano difetto di legittimit\u0026#224; di \r\n nessuna delle leggi vigenti anteriori alla Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In via subordinata, chiede poi che sia dichiarato non sussistere \r\n incompatibilit\u0026#224; tra l\u0027art. 21 della Costituzione e l\u0027art. 113 T.U. \r\n delle leggi di p.s. e 663 del Cod. pen., con conseguente affermazione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale di queste disposizioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Queste due tesi sono poi svolte e riaffermate energicamente nella \r\n successiva memoria dell\u0027Avvocatura dello Stato; ma con pari vigore sono \r\n combattute nelle memorie avversarie, dove, specialmente in ordine alla \r\n tesi principale, si sostiene che l\u0027art. 21 della Costituzione ha \r\n carattere spiccatamente precettivo e non pro grammatico e che, in ogni \r\n caso, non bisogna fare confusione tra il problema dell\u0027abrogazione \r\n delle leggi e quello della illegittimit\u0026#224; costituzionale, il quale \r\n secondo problema sorge proprio quando l\u0027abrogazione della legge sia \r\n stata esclusa e renda cos\u0026#236; necessaria la pronunzia della Corte \r\n Costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In ordine poi al contrasto tra l\u0027art. 113 della legge di p.s. e \r\n l\u0027art. 21 della Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale \r\n contrasto \u0026#232; evidente e perci\u0026#242; l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella discussione orale le varie tesi sono state confermate da \r\n ciascuna delle parti; ed inoltre da uno dei difensori \u0026#232; stato anche \r\n sostenuto che l\u0027intervento del Presidente del Consiglio non sarebbe \r\n ammissibile, sia perch\u0026#233; avvenuto senza preventiva deliberazione del \r\n Consiglio dei Ministri, sia perch\u0026#233; la materia della pubblica sicurezza \r\n rientrerebbe nella competenza amministrativa del Ministero dell\u0027Interno \r\n e non gi\u0026#224; della Presidenza del Consiglio, mancante perci\u0026#242; di \r\n interesse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato, in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Poich\u0026#233;, come si \u0026#232; detto, unica \u0026#232; la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con \r\n altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei \r\n giudizi riuniti abbia luogo con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; superfluo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la \r\n discussione orale per contestare l\u0027intervento del Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. \r\n 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale promossi con ordinanza si svolgano in contraddittorio \r\n non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla \r\n questione di legittimit\u0026#224;, ma anche - quale che sia il contenuto della \r\n legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli \r\n Ministeri - del Presidente del Consiglio, in relazione al duplice \r\n effetto che la pronuncia della Corte costituzionale \u0026#232; destinata ad \r\n avere, sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga \r\n omnes. Appunto per questo l\u0027art. 23 della stessa legge impone la \r\n notificazione dell\u0027ordinanza che promuove il giudizio cos\u0026#236; alle dette \r\n parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli artt. 20 e 25 \r\n regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti, \r\n anche la rappresentanza e l\u0027intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio, come \r\n mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e si \r\n distingue nettamente dall\u0027istituto dell\u0027intervento regolato dal codice \r\n di procedura e dalle norme processuali della giustizia amministrativa. \r\n N\u0026#233; dall\u0027uno n\u0026#233; dalle altre \u0026#232; lecito perci\u0026#242; dedurre qualsiasi \r\n elemento che possa valere per l\u0027intervento del Presidente del Consiglio \r\n nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e vano riesce qualsiasi \r\n sforzo dialettico in senso contrario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In ordine alla questione di competenza sollevata dall\u0027Avvocatura \r\n dello Stato, \u0026#232; innanzi tutto da considerare fuori di discussione la \r\n competenza esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle \r\n controversie relative alla legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi \u0026#232; \r\n degli atti aventi forza di legge, come \u0026#232; stabilito nell\u0027art. 134 della \r\n Costituzione. La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una \r\n legge non pu\u0026#242; essere fatta che dalla Corte costituzionale in \r\n conformit\u0026#224; dell\u0027art. 136 della stessa Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027assunto che il nuovo istituto della \"illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale\" si riferisca solo alle leggi posteriori alla \r\n Costituzione e non anche a quelle anteriori) non pu\u0026#242; essere accolto, \r\n sia perch\u0026#233;, dal lato testuale, tanto l\u0027art. 134 della Costituzione \r\n quanto l\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, \r\n parlano di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi, senza \r\n fare alcuna distinzione, sia perch\u0026#233;, dal lato logico, \u0026#232; innegabile \r\n che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado \r\n che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non \r\n mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a \r\n quelle costituzionali. Tanto nell\u0027uno quanto nell\u0027altro caso la legge \r\n costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di \r\n Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le \r\n leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta \r\n possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua \r\n dei principi generali fermati nell\u0027art. 15 delle Disp. prel. al Cod. \r\n civ. I due istituti giuridici dell\u0027abrogazione e della illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su \r\n piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo \r\n dell\u0027abrogazione inoltre \u0026#232; pi\u0026#249; ristretto, in confronto di quello \r\n della illegittimit\u0026#224; costituzionale, e i requisiti richiesti perch\u0026#233; si \r\n abbia abrogazione per incompatibilit\u0026#224; secondo i principi generali sono \r\n assai pi\u0026#249; limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione \r\n di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Affermata la competenza di questa Corte, si pu\u0026#242; passare all\u0027esame \r\n della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale proposta con le \r\n ordinanze sopra indicate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se le disposizioni dell\u0027art. 113 della legge di p.s. possano \r\n coesistere con le dichiarazioni dell\u0027art. 21 della Costituzione \u0026#232; \r\n questione che ha gi\u0026#224; formato oggetto di moltissime pronuncie della \r\n Magistratura ordinaria e di numerosi scritti di studiosi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma la questione \u0026#232; stata posta, quasi esclusivamente, sotto il \r\n profilo della abrogazione dell\u0027art. 113 per incompatibilit\u0026#224; con \r\n l\u0027articolo 21 della Costituzione e le discussioni si sono svolte \r\n principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo \r\n fossero da ritenere precettive di immediata attuazione o \r\n programmatiche. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese \r\n dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse n\u0026#233; ricordare la \r\n giurisprudenza formatasi in proposito, perch\u0026#233; la nota distinzione fra \r\n norme precettive e norme programmatiche pu\u0026#242; essere bens\u0026#236; determinante \r\n per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non \u0026#232; decisiva \r\n nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale, potendo la illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla \r\n sua non conciliabilit\u0026#224; con norme che si dicono programmatiche, tanto \r\n pi\u0026#249; che in questa categoria sogliono essere comprese norme \r\n costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a \r\n tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perch\u0026#233; \r\n subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme \r\n dove il programma, se cos\u0026#236; si voglia denominarlo, ha concretezza che \r\n non pu\u0026#242; non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi \r\n sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante \r\n efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali \r\n fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano \r\n sull\u0027intera legislazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto \u0026#232; il contenuto concreto delle norme dettate nell\u0027articolo \r\n 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell\u0027art. \r\n 113 della legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in \r\n esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale di queste ultime disposizioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per escludere che contrasto vi sia, \u0026#232; stato da qualcuno asserito \r\n che bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve \r\n essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale \r\n non \u0026#232; menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non \u0026#232; \r\n consentita da alcuna norma costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tuttavia \u0026#232; da rilevare, in via generale, che la norma la quale \r\n attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell\u0027esercizio di \r\n esso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una disciplina delle modalit\u0026#224; di esercizio di un diritto, in modo \r\n che l\u0027attivit\u0026#224; di un individuo rivolta al perseguimento dei propri \r\n fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe \r\n perci\u0026#242; da considerare di per s\u0026#233; violazione o negazione del diritto. \r\n E se pure si pensasse che dalla disciplina dell\u0027esercizio pu\u0026#242; anche \r\n derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe \r\n ricordare che il concetto di limite \u0026#232; insito nel concetto di diritto e \r\n che nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento le varie sfere giuridiche devono di \r\n necessit\u0026#224; limitarsi reciprocamente, perch\u0026#233; possano coesistere \r\n nell\u0027ordinata convivenza civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto \r\n di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentite \r\n attivit\u0026#224; le quali turbino la tranquillit\u0026#224; pubblica, ovvero abbia \r\n sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei \r\n reati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 113, se il conferimento del potere ivi \r\n indicato all\u0027Autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza risultasse vincolato al \r\n fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo \r\n ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma \u0026#232; innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi \u0026#232; nel \r\n detto articolo, il quale, col prescrivere l\u0027autorizzazione, sembra far \r\n dipendere quasi da una concessione dell\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza \r\n il diritto, che l\u0027art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, \r\n attribuendo alla detta autorit\u0026#224; poteri discrezionali illimitati, tali \r\n cio\u0026#232; che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di \r\n tranquillit\u0026#224; e di prevenzione di reati, il concedere o il negare \r\n l\u0027autorizzazione pu\u0026#242; significare praticamente consentire o impedire \r\n caso per caso la manifestazione del pensiero. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; vero che questa ampiezza di poteri discrezionali \u0026#232; stata \r\n notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre \r\n 1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procuratore della \r\n Repubblica contro i provvedimenti dell\u0027Autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza \r\n che abbiano negata l\u0027autorizzazione, disponendo che la decisione del \r\n Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti \r\n l\u0027autorizzazione predetta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma, ci\u0026#242; nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi \r\n cos\u0026#236; per l\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza come per l\u0027organo chiamato \r\n a controllarne l\u0027attivit\u0026#224; a seguito di ricorso continua a sussistere \r\n una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo in alcun \r\n modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti \r\n l\u0027attivit\u0026#224; di polizia e l\u0027uso dei poteri di questa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte costituzionale deve perci\u0026#242; dichiarare la illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta \r\n eccezione per il comma 5), dove \u0026#232; disposto che \"le affissioni non \r\n possono farsi fuori dei luoghi destinati dall\u0027autorit\u0026#224; competente\" la \r\n quale ultima disposizione non \u0026#232; comunque in contrasto con alcuna norma \r\n costituzionale e pu\u0026#242; mantenere la sua efficacia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo, la \r\n dichiarazione di illegittimit\u0026#224; non implica che esse non possano essere \r\n sostituite da altre pi\u0026#249; adeguate le quali, senza lesione del diritto \r\n di libera manifestazione del pensiero enunciato nell\u0027art. 21 della \r\n Costituzione, ne regolino l\u0027esercizio in modo da evitarne gli abusi, \r\n anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell\u0027ultimo comma \r\n dello stesso art. 21 e, in generale, per la prevenzione dei reati. \u0026#200; \r\n stato gi\u0026#224; osservato che la disciplina dell\u0027esercizio di un diritto non \r\n \u0026#232; per s\u0026#233; stessa lesione del diritto medesimo. Del resto, la scarsa \r\n aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle \r\n norme della Costituzione sopravvenuta ha gi\u0026#224; da molto tempo indotto \r\n gli organi competenti a studiare una conveniente revisione della legge \r\n di p.s.; e parecchi disegni di legge sono stati a questo scopo \r\n presentati cos\u0026#236; alla Camera dei Deputati come al Senato della \r\n Repubblica, l\u0027ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l\u0027esame della \r\n competente Commissione senatoria. \u0026#200; quindi desiderabile che una \r\n materia cos\u0026#236; delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con \r\n una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 113 \r\n della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull\u0027art. 1 del decreto \r\n legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, che \u0026#232; con esso strettamente \r\n collegato; mentre non pu\u0026#242; essere dichiarata altres\u0026#236; l\u0027illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 663 del Cod. pen. e dell\u0027art. 2 del menzionato \r\n decreto legislativo 8 novembre 1947, che lo ha modificato, perch\u0026#233; le \r\n sanzioni stabilite nel detto art. 663 Cod. pen. si riferiscono non gi\u0026#224; \r\n esclusivamente al caso di fatti compiuti senza l\u0027autorizzazione \r\n richiesta dall\u0027art. 113 della legge di p.s., ma in generale alla \r\n inosservanza delle varie leggi che espressamente lo richiamano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200;, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 \r\n Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell\u0027art. 113 della \r\n legge di p.s., non solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere \r\n considerate anche esse travolte dalla dichiarazione di \r\n incostituzionalit\u0026#224; delle disposizioni del medesimo articolo, anche \r\n agli effetti particolari indicati nell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 30 della \r\n legge 11 marzo 1953, n. 87. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in \r\n epigrafe: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1. - Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie \r\n relative alla legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi e degli atti \r\n aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della \r\n Costituzione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2. - Dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme contenute \r\n nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell\u0027art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. \r\n approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle \r\n quali la sanzione penale \u0026#232; preveduta dall\u0027art. 663 Cod. pen. \r\n modificato con l\u0027art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. \r\n 1382 - e di conseguenza dell\u0027art. 1 del decreto legislativo 8 novembre \r\n 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l\u0027esercizio del \r\n diritto riconosciuto dall\u0027art. 21 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - \r\n GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - \r\n GASPARE AMBROSINI - FRANCESCO \r\n PANTALEO GABRIELI - ERNESTO \r\n BATTAGLINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE \r\n CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - \r\n MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - \r\n GIOVANNI CASSANDRO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1","titoletto":"SENT. 1/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - NATURA.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi di legittimità costituzionale, promossi in via incidentale, si distingue da qualsiasi altra forma di intervento prevista dalle norme processuali civili o amministrative, in quanto ha un carattere suo proprio in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia, generalmente, \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"2","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"2","titoletto":"SENT. 1/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MATERIE DI COMPETENZA DI SINGOLI MINISTERI - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa facoltà di intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri anche se la legge impugnata concerne materie di competenza dei singoli ministeri.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"3","numero_massima_precedente":"1","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"3","titoletto":"SENT. 1/56 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ABROGAZIONE - DIFFERENZE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI due istituti giuridici dell\u0027abrogazione e dell\u0027illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell\u0027abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, ed i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità sono molto più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità di una legge. Pertanto, e\u0027 necessario tener presente tutto ciò al fine di stabilire se ed in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione per incompatibilità da risolvere alla stregua dei principi generali fissati nell\u0027art. 15 delle disp. prel. al cod. civ..\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"4","numero_massima_precedente":"2","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"disposizioni sulla legge in generale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:disposizioni.sulla.legge.in.generale;0~art15"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"4","titoletto":"SENT. 1/56 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte è competente a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all\u0027entrata in vigore della Costituzione. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che subordina al rilascio della licenza dell\u0027autorità locale di p.s. la distribuzione, la messa in circolazione o l\u0027affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico di scritti o disegni o giornali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"5","numero_massima_precedente":"3","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"5","titoletto":"SENT. 1/56 E. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - NORME PRECETTIVE E PROGRAMMATICHE - DIVERSA RILEVANZA AL FINE DELL\u0027ABROGAZIONE E A QUELLO DELLA ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità\u0027 costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"6","numero_massima_precedente":"4","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"6","titoletto":"SENT. 1/56 F. DIRITTI ATTRIBUITI DA NORME GIURIDICHE - DISCIPLINA DELLE MODALITA\u0027 DI ESERCIZIO - LIMITI - NON NE COSTITUISCONO, DI PER SE\u0027, NEGAZIONE O VIOLAZIONE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn via generale la norma che attribuisce un diritto non esclude il regolamento dell\u0027esercizio di esso. Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l\u0027attività di un individuo, rivolta al perseguimento dei propri fini, si concili con il perseguimento dei fini degli altri, - pur con i limiti, insiti del resto nel concetto stesso di diritto, che possono derivarne - non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"7","numero_massima_precedente":"5","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"7","titoletto":"SENT. 1/56 G. LIBERTA\u0027 DI PENSIERO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIVULGAZIONE DEL PENSIERO DICHIARATO - ASSERITA DISTINZIONE - IRRILEVANZA SUL PIANO COSTITUZIONALE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna distinzione fra manifestazione del pensiero, di cui l\u0027art. 21 Cost. proclama la libertà, e divulgazione del pensiero dichiarato, non può ritenersi consentita da alcuna norma costituzionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"8","numero_massima_precedente":"6","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8","titoletto":"SENT. 1/56 H. LIBERTA\u0027 DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ART. 21 COST. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITI - DIFFUSIONE DI SCRITTI O DISEGNI - AUTORIZZAZIONE DI P.S. - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA\u0027 - INSUSSISTENZA.","testo":"E\u0027 evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito attivita\u0027 le quali turbino la tranquillita\u0027 pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 113 T.U. leggi di p.s., se il conferimento del potere ivi indicato all\u0027Autorita\u0027 di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. Nessuna determinazione in tal senso vi e\u0027 peraltro nel detto articolo.","numero_massima_successivo":"9","numero_massima_precedente":"7","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art113"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"9","titoletto":"SENT. 1/56 I. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER DIFFUSIONE DI SCRITTI E DISEGNI - ART. 113 T.U. LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - POTERE DISCREZIONALE ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA\u0027, NONOSTANTE IL RICORSO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PREVISTO DAL DECR. LEGISL. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 - CONTRASTO CON L\u0027ART. 21, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l\u0027autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all\u0027autorita\u0027, sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorita\u0027, il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l\u0027art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l\u0027ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell\u0027Autorita\u0027 di pubblica sicurezza che abbiano negato l\u0027autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalita\u0027, cosi\u0027 per l\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza come per l\u0027organo chiamato a controllarne l\u0027attivita\u0027. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell\u0027art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l\u0027art. 21, primo comma, della Costituzione.","numero_massima_successivo":"10","numero_massima_precedente":"8","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art113"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"08/11/1947","numero":"1382","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;1382~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"08/11/1947","numero":"1382","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;1382~art2"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10","titoletto":"SENT. 1/56 L. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - EFFETTI SU ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELL\u0027ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO, T.U. LEGGI P.S. - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA\u0027 DELL\u0027ART. 1 D. LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382.","testo":"Ai sensi dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dello art. 113 commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del T.U. delle leggi di P.S. deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 D. Lg. 8 novembre 1947, n. 1382, e la inoperativita\u0027 dell\u0027art. 663 Cod.pen. in quanto riferibile per la sanzione all\u0027art. 113 T.U. leggi di p.s..","numero_massima_precedente":"9","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art113"},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"663","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"123","autore":"C.R.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1956","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"117","autore":"CALAMANDREI P.","titolo":"LA PRIMA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"1956","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"149","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"17369","autore":"Casini L.","titolo":"La prima sentenza della Corte costituzionale: le memorie processuali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto pubblico","anno_rivista":"2006","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"119","autore":"CRISAFULLI V.","titolo":"INCOSTITUZIONALITA\u0027 O ABROGAZIONE?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1957","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"271","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46599","autore":"Dolso G. 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