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IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4), promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, con ricorso notificato il 14 settembre 2023, depositato in cancelleria il 16 settembre 2023, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Senato della Repubblica, fuori termine;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Ulisse Corea per il Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 16 settembre 2023 (reg. confl. pot. n. l del 2023), il Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso nei \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018 sia stato espresso nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, sia riconducibile alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorso \u0026#232; stato promosso nell\u0026#8217;ambito di un processo penale nei confronti del senatore Giarrusso, querelato da D. B. per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall\u0026#8217;impiego di mezzo di pubblicit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 595, commi primo e terzo, del codice penale, in quanto il parlamentare: con un primo \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e pubblicato sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e il 30 ottobre 2017, dopo avere sostenuto che \u0026#171;[t]utti hanno parenti lontani impresentabili\u0026#187;, aggiungeva le seguenti espressioni: \u0026#171;[p]ensate che una nota lingua velenosa catanese malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia discendente di Madame De Pompadour\u0026#187;, ossia \u0026#171;[u]na finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da Fratelli d\u0026#8217;Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie come ben pu\u0026#242; testimoniare un mio amico che gli va dietro a cui capita davvero di tutto\u0026#187;; nella medesima occasione, replicando ad un lettore del \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e, che vi aveva letto un \u0026#171;attacco volgare a D.\u0026#187;, il senatore Giarrusso scriveva le seguenti parole: \u0026#171;[a]ttento alla sfiga\u0026#187;; con il secondo \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e, pubblicato il 21 gennaio 2018, dopo avere pubblicato una vignetta raffigurante la querelante, il parlamentare ha commentato \u0026#171;Nel frattempo Madame Pompadour continua a sbavare bile\u0026#187;, mentre, in relazione ad una fotografia che ritrae la detta D. B. con una terza persona, ha chiosato: \u0026#171;[p]essima compagnia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale ricorrente prende atto della deliberazione del 16 febbraio 2022 con la quale il Senato della Repubblica, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari, ha ritenuto che le dichiarazioni del senatore Giarrusso fossero insindacabili, in quanto ha in esse ravvisato carattere divulgativo di due atti tipici parlamentari compiuti in precedenza dal senatore: l\u0026#8217;interrogazione orale del 22 luglio 2014, discussa in aula il 10 marzo 2016 (n. 3-01125), e l\u0026#8217;interrogazione del 4 febbraio 2016 (n. 3-02557).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Catania riferisce che la Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari del Senato, al fine della ritenuta insindacabilit\u0026#224;, ha rappresentato, seppure genericamente, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del senatore Giarrusso in veste di membro della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione giustizia e della stessa Giunta, indicando pi\u0026#249; specificamente, quale atto tipico, valutabile al fine in esame, anche la presentazione di un progetto di legge per la modifica dell\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. (rubricato \u0026#171;Scambio elettorale politico-mafioso\u0026#187;) e che, in conclusione, a parere della Giunta, la cui proposta \u0026#232; stata approvata dall\u0026#8217;aula, i \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e pubblicati sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e dal parlamentare sarebbero da ricondurre all\u0026#8217;attivit\u0026#224; che questi ha svolto in relazione alla incandidabilit\u0026#224; dei cosiddetti \u0026#8220;impresentabili\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ma, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente contesta la valutazione cos\u0026#236; fornita nella deliberazione del 16 febbraio 2022 dal Senato in ordine all\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dal senatore Giarrusso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale rileva, anzitutto, che con l\u0026#8217;interrogazione orale del 22 luglio 2014 il parlamentare, occupandosi delle elezioni comunali ad Alcamo del 2012, aveva denunciato che il sindaco eletto fosse stato appoggiato da un \u0026#171;impresentabile\u0026#187;, cio\u0026#232; da persona gravata da accuse tali da impedirne o comunque renderne sconveniente una candidatura ad uffici pubblici. Inoltre, in tale interrogazione il senatore Giarrusso aveva deprecato l\u0026#8217;influenza che \u0026#171;esponenti politici locali\u0026#187; avrebbero esercitato per ritardare l\u0026#8217;esito dei giudizi pendenti nei confronti del sindaco eletto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Tribunale esamina, quindi, l\u0026#8217;interrogazione parlamentare del 4 febbraio 2016, nella quale il senatore Giarrusso ha sostenuto che l\u0026#8217;allora neo eletta sindaca del Comune di Agira sarebbe stata \u0026#171;politicamente vicina al pi\u0026#249; influente politico della provincia di Enna\u0026#187;, nella specie una persona estromessa dalle liste elettorali nel 2013 \u0026#171;in quanto definito \u0026#8220;impresentabile\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Infine, il Tribunale di Catania valuta l\u0026#8217;intervento svolto dal senatore Giarrusso in Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 13 giugno 2017 (doc. n. 210) nel quale ha denunciato: che \u0026#171;un pregiudicato per mafia\u0026#187; \u0026#171;svolge campagna elettorale\u0026#187;; che \u0026#171;il candidato arrivato secondo alle elezioni di Palermo \u0026#232; un indagato per voto di scambio\u0026#187;; che \u0026#171;il candidato pi\u0026#249; votato a Trapani \u0026#232; una persona appena arrestata dalla magistratura\u0026#187;; che \u0026#171;uno degli sfidanti era un soggetto che la procura ha indicato come socialmente pericoloso\u0026#187;; e che ad Avola vi sarebbe stata un\u0026#8217;indicazione mafiosa a favore di un candidato al consiglio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Esaminati i suddetti contenuti, il Tribunale di Catania esclude che i \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e oggetto della imputazione penale siano riproduttivi di atti parlamentati tipici, dato che la persona offesa non vi viene \u0026#171;mai neppure menzionata\u0026#187; ed esclude che essi rappresentino opinioni, trattandosi, invece, di \u0026#171;giudizi di valore aventi ad oggetto la persona\u0026#187; di D. B.; conseguentemente ritiene che la deliberazione di insindacabilit\u0026#224; abbia \u0026#171;illegittimamente sottratto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato\u0026#187; e debba, perci\u0026#242;, essere annullata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Il ricorso per conflitto di attribuzione \u0026#232; stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 175 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il Senato della Repubblica ha depositato atto di costituzione in data 6 febbraio 2024, oltre il termine previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso in epigrafe (reg. confl. pot. n. 1 del 2023), il Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4), con cui il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, sia stato espresso nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, sia riconducibile alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In particolare, il Tribunale rappresenta di dover procedere in ordine al reato di diffamazione aggravata dall\u0026#8217;impiego di mezzo di pubblicit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., a seguito di querela presentata da D. B. cui erano rivolte le frasi insultanti del senatore Giarrusso contenute nei predetti \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale ricorrente prende atto della deliberazione del 16 febbraio 2022 con la quale il Senato della Repubblica, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari, ha ritenuto che le dichiarazioni contestate fossero insindacabili, ma, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, ritiene che, al contrario, esse non siano meramente divulgative di alcun atto assunto nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare e, pertanto, ritiene che la deliberazione di insindacabilit\u0026#224; abbia \u0026#171;illegittimamente sottratto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato\u0026#187; e debba perci\u0026#242; essere annullata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica, perch\u0026#233; tardiva, in quanto l\u0026#8217;atto di costituzione \u0026#232; stato depositato in data 6 febbraio 2024, anzich\u0026#233; entro il 4 ottobre 2023, e quindi oltre il termine previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 4, delle Norme integrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nella giurisprudenza di questa Corte la natura perentoria del termine per la costituzione delle parti nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale era stata pi\u0026#249; volte affermata anche prima dell\u0026#8217;espressa previsione in tal senso contenuta nell\u0026#8217;art. 3 delle vigenti Norme integrative (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 222 del 2018, n. 75 del 2012, n. 257 del 2007, n. 190 e n. 108 del 2006; ordinanze n. 63 del 2003, n. 430 del 2002, n. 394 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga natura perentoria deve essere riconosciuta ai termini di costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione. Sul piano testuale, tale soluzione va rinvenuta nel rinvio dell\u0026#8217;art. 31 delle Norme integrative al menzionato art. 3 e nel raccordo tra il comma 4 dell\u0026#8217;art. 26 delle Norme integrative vigenti e il comma 3 dello stesso articolo, che espressamente definisce perentorio il termine per il deposito del ricorso dopo la sua notificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Del resto, il conflitto \u0026#232; configurato in termini di giudizio tra parti contrapposte e il carattere perentorio \u0026#232; connaturato al sistema di giustizia costituzionale poich\u0026#233; preordinato ad assicurare il principio di parit\u0026#224; delle parti, in funzione del rispetto del contraddittorio, e l\u0026#8217;ordinato svolgimento del giudizio stesso, tale da garantire tempi certi di definizione e, pertanto, la parte resistente non pu\u0026#242; partecipare all\u0026#8217;udienza pubblica per controdedurre oralmente e rassegnare le sue conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; N\u0026#233; pu\u0026#242; farsi ricorso \u0026#8211; come richiesto dal Senato della Repubblica \u0026#8211; alla riammissione in termini per errore scusabile prevista dall\u0026#8217;art. 37 dell\u0026#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), in quanto applicabile al processo costituzionale (da ultimo, sentenza n. 227 del 2023 e ordinanza dibattimentale alla stessa allegata), in forza del rinvio di cui all\u0026#8217;art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Tale istituto infatti \u0026#232; di stretta interpretazione e ha carattere eccezionale (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1410), sicch\u0026#233; potrebbe essere utilizzato anche nei giudizi di fronte a questa Corte solo in casi di oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilit\u0026#224; (ovvero per ragioni assolutamente non ascrivibili a condotte omissive delle parti, ma semmai dovute a profili di forza maggiore), la cui prova della ricorrenza incombe naturalmente su chi intende valersene. Nel caso di specie, tale ricorrenza non \u0026#232; stata, peraltro, neppure allegata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, deve essere confermata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, gi\u0026#224; dichiarata da questa Corte, in sede di prima e sommaria delibazione, nell\u0026#8217;ordinanza n. 175 del 2023, con cui \u0026#232; stata accertata la sussistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Invero, come affermato nella predetta ordinanza, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Catania a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del 2022 e n. 148 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 34 del 2023, n. 148 del 2020 e n. 69 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In relazione al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. e, dunque, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ancora ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del 2022 e n. 148 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito il ricorso per conflitto \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che \u0026#171;[i] membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di dichiarazioni del parlamentare rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, \u0026#171;per la configurabilit\u0026#224; del nesso funzionale \u0026#232; necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esterna (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013, tra le ultime), tale che questa venga ad assumere una finalit\u0026#224; divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di l\u0026#224; delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011), non essendo sufficiente n\u0026#233; un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenza n. 334 del 2011), n\u0026#233; un mero \u0026#8220;contesto politico\u0026#8221; entro cui le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e possano collocarsi (sentenza n. 205 del 2012), n\u0026#233;, infine, il riferimento alla generica attivit\u0026#224; parlamentare o l\u0026#8217;inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento (sentenza n. 98 del 2011)\u0026#187; (in questo senso, sentenza n. 144 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, come ribadito da questa Corte anche recentemente, \u0026#171;per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e da un parlamentare e l\u0026#8217;espletamento delle sue funzioni \u0026#8211; al quale \u0026#232; subordinata la prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. \u0026#8211; \u0026#232; necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000; in seguito, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015), vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest\u0026#8217;ultima (sentenze n. 265 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011 e n. 420 del 2008)\u0026#187; (sentenza n. 241 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nella specie difetta del tutto il nesso funzionale tra le dichiarazioni contenute nei \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e per i quali si procede per il reato di diffamazione aggravata a carico del senatore Giarrusso e le opinioni espresse da quest\u0026#8217;ultimo negli atti parlamentari indicati nella deliberazione del 16 febbraio 2022, con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto le suddette dichiarazioni insindacabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, attraverso i \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e pubblicati sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e, il senatore Giarrusso ha formulato osservazioni nei confronti di D. B., che non \u0026#232; mai menzionata negli atti parlamentari esaminati dalla Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari e indicati nella deliberazione del Senato a supporto della motivazione della insindacabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il difetto di nesso funzionale \u0026#232; evidente esaminando il contenuto dei suddetti atti parlamentari; quanto al primo, l\u0026#8217;atto di sindacato ispettivo del 22 luglio 2014 discusso in aula il 10 marzo 2016, esso riguarda, infatti, le elezioni amministrative comunali nella Citt\u0026#224; siciliana di Alcamo (Trapani), vinte al ballottaggio da un candidato supportato da un ex senatore alcamese considerato dal Partito Democratico \u0026#171;impresentabile\u0026#187; alle scorse elezioni politiche, in quanto gravato da accuse tali da impedirne o comunque renderne sconveniente una candidatura ad uffici pubblici. Il senatore Giarrusso in tale interrogazione aveva deprecato l\u0026#8217;influenza che \u0026#171;esponenti politici locali\u0026#187; avrebbero esercitato per ritardare l\u0026#8217;esito dei giudizi pendenti e, in particolare, il controllo delle schede elettorali che il Prefetto di Trapani avrebbe dovuto effettuare tempestivamente al fine di dissipare ogni dubbio sugli effettivi esiti delle elezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Dall\u0026#8217;esame del contenuto di tale interrogazione orale non emerge alcun riferimento a D. B. e analoga conclusione vale con riferimento all\u0026#8217;interrogazione parlamentare del 4 febbraio 2016, con la quale il senatore Giarrusso denunciava la presenza nelle liste elettorali per le consultazioni amministrative del 2015 di persone ritenute impresentabili, stante la loro frequentazione di boss mafiosi, senza nessun riferimento, nemmeno indiretto, alla querelante D. B.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Per quanto concerne, infine, l\u0026#8217;intervento svolto dal senatore Giarrusso in Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 13 giugno 2017 (doc. n. 210), in esso il parlamentare aveva denunciato infiltrazioni mafiose in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli enti locali, anche in questo caso senza alcun riferimento alla persona di D. B.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Il nesso funzionale tra le espressioni rivolte a D. B. e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare svolta dal senatore Giarrusso non si rinviene neppure rispetto a quanto compiuto da quest\u0026#8217;ultimo in veste di membro della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione giustizia e della stessa Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari del Senato e, in particolare, in relazione alla presentazione da parte dello stesso senatore di un progetto di legge per la modifica dell\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. (rubricato \u0026#171;Scambio elettorale politico-mafioso\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la suddetta attivit\u0026#224; e gli atti parlamentari indicati nella deliberazione del Senato della Repubblica sarebbero accomunati dall\u0026#8217;avere ad oggetto il tema delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, ma dall\u0026#8217;analisi delle espressioni rivolte a D. B. non emerge alcun riferimento alla tematica antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, le dichiarazioni del senatore Giarrusso riferibili all\u0026#8217;imputazione di cui all\u0026#8217;art. 595, commi primo e terzo, cod. pen. a seguito di querela presentata da D. B. non costituiscono opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare e, pertanto, non spettava al Senato deliberare la loro insindacabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 38 della legge n. 87 del 1953, va annullata la deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022, con riguardo agli addebiti di cui all\u0026#8217;art. 595, commi primo e terzo, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al senatore Mario Michele Giarrusso ai sensi dell\u0026#8217;art. 595, commi primo e terzo, del codice penale a seguito di querela presentata da D. B., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003eannulla\u003c/em\u003e, per l\u0026#8217;effetto, la deliberazione di insindacabilit\u0026#224; adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 febbraio 2022 (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4), nella parte in cui si riferisce alle condotte del senatore Mario Michele Giarrusso contestate dal Tribunale ordinario di Catania ai sensi dell\u0026#8217;art. 595, commi primo e terzo, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eordinanza letta all\u0027udienza del 7 febbraio 2024\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003egli atti relativi al conflitto di attribuzione in oggetto;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003evista \u003c/em\u003el\u0027ordinanza di questa Corte n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio e notificata al Senato della Repubblica il 14 settembre 2023 con la quale il conflitto \u0026#232; stato dichiarato ammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e\u003cem\u003eitenuto\u003c/em\u003e che il Senato della Repubblica ha depositato atto di costituzione in data 6 febbraio 2024;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003erilevato\u003c/em\u003e che la predetta costituzione \u0026#232; avvenuta oltre il termine previsto dall\u0027art. 26, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003econsiderato \u003c/em\u003eche tale termine ha carattere perentorio anche al fine di garantire l\u0027effettivit\u0026#224; del contradditorio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003econsiderato\u003c/em\u003e che nella specie non sussistono le condizioni per la remissione in termini;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003econsiderato \u003c/em\u003eche, pertanto, la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica deve essere dichiarata non ammissibile, in quanto tardiva.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non ammissibile la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Processo penale a carico di Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, imputato del delitto previsto dall\u0027art. 595, commi primo e terzo, codice penale - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; del Senato della Repubblica - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia, contenute in alcuni scritti pubblicati su Facebook, e l\u0027esercizio della funzione parlamentare - Menomazione della funzione giurisdizionale - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza al Senato della Repubblica della valutazione della condotta ascritta all\u0026#8217;imputato, in quanto ritenuta estranea alle prerogative parlamentari, e per l\u0026#8217;effetto annullare la delibera del 16 febbraio 2022 di insindacabilit\u0026#224; delle dichiarazioni da questi pubblicate in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018 nei confronti della parte offesa.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46022","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione (in particolare: tra poteri dello Stato) - Necessario carattere perentorio del relativo termine - Riammissione in termini per errore scusabile - Condizioni - Oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità al rispetto del termine, con connesso onere della prova (nel caso di specie: inammissibilità della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Catania in riferimento alla deliberazione con cui lo stesso Senato ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso in alcuni post della propria pagina Facebook sia stato espresso nell\u0027esercizio delle funzioni parlamentari e sia riconducibile alla garanzia di insindacabilità). (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione è configurato in termini di giudizio tra parti contrapposte e il carattere perentorio del termine di costituzione delle parti è connaturato al sistema di giustizia costituzionale, poiché preordinato ad assicurare il principio di parità, in funzione del rispetto del contraddittorio, e l’ordinato svolgimento del giudizio stesso, tale da garantire tempi certi di definizione; pertanto, la parte resistente [se non costituita nei termini] non può partecipare all’udienza pubblica per controdedurre oralmente e rassegnare le sue conclusioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCome per i giudizi in via incidentale deve essere riconosciuta la natura perentoria dei termini di costituzione anche nei giudizi per conflitto di attribuzione; sul piano testuale, tale soluzione va rinvenuta nel rinvio dell’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale al menzionato art. 3 e nel raccordo tra il comma 4 dell’art. 26 e il precedente comma 3, che espressamente definisce perentorio il termine per il deposito del ricorso dopo la sua notificazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 222/2018 – mass. 40933; S. 75 del 2012 – mass. 36192; S. 257/2007; S. 190/2006 – mass. 30397; S. 108/2006 – mass. 30263; O. 63/2003 – mass. 27582; O. 430/2002 – mass. 27383; O. 394/2001 – mass. 26663\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’istituto della riammissione in termini per errore scusabile, prevista dall’art. 37 del codice del processo amministrativo, è di stretta interpretazione e ha carattere eccezionale, sicché potrebbe essere utilizzato, in forza del rinvio di cui all’art. 22 della legge n. 87 del 1953, anche nei giudizi di fronte alla Corte costituzionale solo in casi di oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità al rispetto del termine (ovvero per ragioni assolutamente non ascrivibili a condotte omissive delle parti, ma semmai dovute a profili di forza maggiore), la cui prova della ricorrenza incombe su chi intende valersene.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è ribadita l’inammissibilità della costituzione in giudizio, già dichiarata con ordinanza dibattimentale letta all’udienza del 7 febbraio 2024, del Senato della Repubblica del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. quarta pen., in composizione monocratica, nei confronti dello stesso Senato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022, doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4, con cui ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Mario Michele Giarrusso sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, sia riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. La costituzione è tardiva, in quanto l’atto di costituzione è stato depositato in data 6 febbraio 2024, anziché entro il 4 ottobre 2023, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 26, comma 4, delle Norme integrative. Né può farsi ricorso – come richiesto dal Senato – alla riammissione in termini per errore scusabile, dal momento che la richiesta ricorrenza di un’oggettiva, univoca, evidente e assoluta impossibilità, la cui prova incomberebbe su lui stesso, non è stata neppure allegata).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46023","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"16/02/2022","data_nir":"2022-02-16","numero":"(Doc. IV-quater, n. 4)","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46023","titoletto":"Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese extra moenia - Insindacabilità - Condizioni - Necessario nesso funzionale con l\u0027esercizio della funzione parlamentare e, in particolare, legame di ordine temporale e sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni e le opinioni espresse nell\u0027esercizio della funzione (nel caso di specie: dichiarazione di non spettanza del potere esercitato e conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica riferita alle affermazioni di Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0027epoca dei fatti, imputato del delitto di diffamazione aggravata di cui all\u0027art. 595 cod. pen.). (Classif. 172005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003eda un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni – al quale è subordinata la prerogativa dell\u0027insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell’esercizio di attività parlamentare, vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest’ultima. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 241/2022 – mass. 45185; S. 59/2018 – mass. 39945; S. 144/2015 – mass. 38478; S. 265/2014 – mass. 38180; S. 221/2014 – mass. 38113; S. 55/2014 – mass. 37788; S. 81/2011 – mass. \u003c/em\u003e35479\u003cem\u003e; S. 420/2008 – mass. 33051; S. 11/2000 – mass. 25128; S. 10/2000 – mass. 25126\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer la configurabilità del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003eda un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. è necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell\u0027esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero “contesto politico” entro cui le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia \u003c/em\u003epossano collocarsi, né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l’inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento in questo senso. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: S. 144/2015 – mass. 38478; S. 55/2014 – mass. 37788; S. 305/2013 – mass. 37539; S. 205/2012 – mass. 36563; S. 334 /2011 – mass. 36005; S. 333/2011 – mass. 36002; S. 98/2011 – mass. 35512\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso, riferibili all’imputazione di cui all’art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., a seguito di querela presentata da D. B., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.; ed è pertanto annullata la deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 16 febbraio 2022, doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 4. Difetta, infatti, il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore Giarrusso contenute nei \u003cem\u003epost \u003c/em\u003epubblicati sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e e le opinioni espresse negli atti parlamentari indicati nella citata deliberazione, avendo formulato in essi osservazioni nei confronti di D. B., invece mai menzionata in tali atti; nemmeno si rinviene un nesso funzionale con l’attività parlamentare svolta dal senatore Giarrusso quale membro della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione giustizia e della stessa Giunta delle elezioni, avendo tale attività ad oggetto il tema delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, mentre nelle espressioni rivolte a D. B. non emerge alcun riferimento a tale tematica).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46022","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"16/02/2022","data_nir":"2022-02-16","numero":"(Doc. IV-quater, n. 4)","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44783","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 37/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1002","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44787","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 37/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1003","note_abstract":"allegata ord. 7 febbraio 2024, senza numero","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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