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Uff.\" n. 34/1 s.s. del 16 luglio 1986.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                          Pres. e rel. PALADIN                            \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Prof.  LIVIO  PALADIN,  Presidente - Prof.  \r\n ANTONIO LA PERGOLA - Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE  FERRARI  \r\n -  Dott.  FRANCESCO  SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO -  \r\n Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE  BORZELLINO  -  Dott.  FRANCESCO  \r\n GRECO  - Prof. RENATO DELL\u0027ANDRO - Prof.  GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO  \r\n SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,                      \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del  disegno  di  legge  \r\n nn. 1056 - 1060 - 1066 - 1073 approvato il 2 aprile 1986 dall\u0027Assemblea  \r\n regionale  della Sicilia, recante \"Modifiche ed integrazioni alla legge  \r\n regionale 10 agosto 1985, n. 37, concernente \" Nuove norme  in  materia  \r\n di   controllo   dell\u0027attivit\u0026#224;   urbanistico   -   edilizia,  riordino  \r\n urbanistico e sanatoria delle opere abusive \"\" promosso con ricorso del  \r\n Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 10 aprile  \r\n 1986, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al  n.  13  \r\n del registro ricorsi 1986.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di costituzione della Regione Sicilia;                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito, nell\u0027udienza pubblica del 5 giugno 1986, il Giudice relatore  \r\n Livio Paladin;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e  \r\n l\u0027avv. Matteo Calabretta, per la Regione.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con ricorso notificato il 10 aprile 1986, il Commissario dello  \r\n Stato  per  la  Regione  siciliana ha impugnato la legge approvata il 2  \r\n aprile dalla stessa Regione, in tema di \"Modifiche ed integrazioni alla  \r\n legge regionale 10 agosto 1985, n. 37\"; e ci\u0026#242; per asserita interferenza  \r\n nella materia penale e per violazione dell\u0027art.    14  lett.  f)  dello  \r\n Statuto  speciale,  in relazione ai limiti posti dalla legge statale 28  \r\n febbraio 1985, n.47.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il ricorrente premette che il legislatore nazionale avrebbe in  tal  \r\n senso   dettato   \"una  propria  organica  disciplina\"  sull\u0027abusivismo  \r\n edilizio, finalizzata al duplice scopo  di  risolvere  un  problema  di  \r\n \"ampio risalto sociale\" e di \"reperire consistenti mezzi finanziari\" da  \r\n utilizzare nel quadro della manovra economica generale: strutturando la  \r\n disciplina  stessa  nei  termini  di  una sanatoria delle opere abusive  \r\n ultimate  entro  il  1  ottobre  1983,  connessa  e  conseguente   alla  \r\n depenalizzazione  delle  corrispondenti infrazioni, subordinatamente al  \r\n pagamento di un\u0027apposita oblazione; e prevedendo che, in mancanza di un  \r\n tale adempimento, vengano applicate - fra l\u0027altro - le sanzioni  penali  \r\n previste  dall\u0027art.  20  della legge n. 47 e venga disposta dal giudice  \r\n penale la demolizione dell\u0027opera, ai  sensi  dell\u0027art.  7  della  legge  \r\n medesima.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Viceversa,  l\u0027art. 1 della legge impugnata tenderebbe a stravolgere  \r\n la  detta  disciplina,  in  relazione  ai  suoi  profili   penalistici,  \r\n indissociabili da quelli amministrativi, l\u0026#224; dove consente di concedere  \r\n la  sanatoria  delle  opere  abusive  indipendentemente  dal  pagamento  \r\n oblativo e dalla depenalizzazione delle relative infrazioni. Del  pari,  \r\n analogamente  illegittimo  risulterebbe  l\u0027art. 2, dal momento che esso  \r\n estende al 16 marzo 1985 il confine temporale  della  sanatoria,  cos\u0026#236;  \r\n sottraendo  le costruzioni atusive effettuate dopo il 1 ottobre 1983 al  \r\n regime sanzionatorio penale per esse previsto dalla legge n. 47.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233; gioverebbe invocare la competenza esclusiva  della  Regione  in  \r\n tema  di urbanistica, riconosciuta dallo Statuto speciale ed esercitata  \r\n mediante le leggi n. 7 del 1980 e n.  70 del 1981. Infatti,  la  stessa  \r\n potest\u0026#224;  legislativa primaria della Sicilia sarebbe destinata a cedere  \r\n ad un intervento legislativo statale ispirato \"a criteri di omogeneit\u0026#224;  \r\n e univocit\u0026#224; di indirizzo e generalit\u0026#224; di  applicazione  su  tutto  il  \r\n territorio nazionale, con specifiche norme attinenti ai risvolti penali  \r\n del  problema\",  ed  avente  comunque  \"lo spessore di legge di riforma  \r\n economico - sociale\".                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Si \u0026#232; costituito il Presidente della  Regione  siciliana,  per  \r\n chiedere la declaratoria d\u0027infondatezza del ricorso.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  il  resistente  non  sarebbe  sostenibile che la normativa  \r\n impugnata travolga la corrispondente disciplina statale, \"in quanto  la  \r\n prima opera sul piano strettamente urbanistico - amministrativo, mentre  \r\n la  seconda  spazia  anche  nel  campo  penale dove la Regione non pu\u0026#242;  \r\n incidere e non ha affatto inciso ed ai cittadini \u0026#232;  lasciata  la  pi\u0026#249;  \r\n ampia libert\u0026#224; di scelta\". N\u0026#233; sarebbe esatto che le due materie, della  \r\n sanatoria urbanistico - amministrativa e dell\u0027estinzione degli inerenti  \r\n reati  edilizi,  siano  fra loro inseparabili: poich\u0026#233; lo smentirebbero  \r\n sia  le  numerose  leggi  statali  che  hanno  estinto  i  soli   reati  \r\n urbanistici  senza  incidere  sugli  illeciti  amministrativi;  sia  le  \r\n precedenti norme regionali della stessa Sicilia, che hanno gi\u0026#224; attuato  \r\n il riordino urbanistico senza interessare il campo  penale.    Ed  anzi  \r\n tali  norme sono state poi riconosciute costituzionalmente legittime da  \r\n questa Corte, con sentenza n. 13 del 1980:  tra  l\u0027altro,  in  base  al  \r\n rilievo  che le licenze in sanatoria non si risolvono in esimenti delle  \r\n sanzioni penali.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Del resto, contrasterebbe con la logica, prima ancora  che  con  le  \r\n norme  costituzionali,  ritenere  che  basti il collegamento di effetti  \r\n penali  alle  disposizioni  statali  incidenti  sulle  stesse   materie  \r\n riservate  alla  legislazione  esclusiva  della  Regione siciliana, per  \r\n impedire a quest\u0027ultima di legiferare in maniera  diversa,  nell\u0027ambito  \r\n della sua competenza.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto  allo  specifico  disposto dell\u0027art. 2 della legge in esame,  \r\n andrebbe del pari escluso - secondo la Regione -  che  esso  ammetta  a  \r\n sanatoria costruzioni abusive ricadenti nell\u0027ambito temporale di cui al  \r\n capo  primo  della  legge  statale  n. 47. In vero - sostiene la difesa  \r\n regionale - tale sanatoria riguarda le  opere  realizzate  sino  al  16  \r\n marzo  1985  e perci\u0026#242; antecedenti all\u0027entrata in vigore della legge n.  \r\n 47, le cui previsioni penali  non  potrebbero  applicarsi  che  per  il  \r\n futuro.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine,  sarebbe fuor di luogo il richiamo al limite delle leggi di  \r\n riforma economico - sociale, perch\u0026#233; questo  atterrebbe,  relativamente  \r\n alla  Sicilia,  alle  sole  riforme  agrarie  ed  industriali; perch\u0026#233;,  \r\n comunque, la legge n. 47 non avrebbe \"per contenuto la formulazione  di  \r\n programmi  o  piani  economici  o  sociali  per lo sviluppo dell\u0027intero  \r\n territorio  nazionale\",  essendosi  \"limitata  a  disciplinare   alcuni  \r\n aspetti della complessa materia urbanistica\"; e perch\u0026#233;, d\u0027altra parte,  \r\n lo  stesso  art.  1  di  detta  legge  mantiene  espressamente salva la  \r\n competenza delle Regioni a statuto speciale,  esclusi  i  soli  profili  \r\n penali di cui al capo quarto.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  Per  intendere  il senso della legge siciliana impugnata dal  \r\n Commissario dello Stato e per apprezzare i motivi  del  ricorso,  giova  \r\n anzitutto  ricordare  quali  siano  i  criteri  ispiratori  della legge  \r\n statale 28 febbraio 1985, n. 47  (e  successive  modificazioni),  nelle  \r\n parti  su  cui  verrebbe  ad  incidere,  qualora entrasse in vigore, la  \r\n disciplina che forma l\u0027oggetto dell\u0027attuale controversia.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art. 1 della legge n. 47 premette - al  primo  comma  -  che  \"le  \r\n regioni   emanano   norme   in   materia  di  controllo  dell\u0027attivit\u0026#224;  \r\n urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformit\u0026#224;  ai  \r\n principi  definiti  dai  capi I, II e III della presente legge\"; mentre  \r\n \"sono in ogni caso fatte salve\" - stando al disposto del terzo comma  -  \r\n \"le  competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle province  \r\n autonome di Trento e di Bolzano\". Per altro, il primo  comma  esordisce  \r\n mantenendo \"fermo... quanto previsto dal capo IV\", in tema di sanatoria  \r\n delle opere abusive. E i commentatori della legge stessa concordano nel  \r\n ritenere  che  il particolare rilievo attribuito al capo quarto dipenda  \r\n dal fatto che le disposizioni  sul  cosiddetto  condono  edilizio  sono  \r\n contraddistinte   dalla   configurazione   di   fattispecie  penalmente  \r\n rilevanti: con la conseguenza che, sotto  questo  aspetto,  esse  vanno  \r\n applicate  nelle  Regioni  a  statuto  speciale,  quand\u0027anche dotate di  \r\n competenza primaria od esclusiva in materia urbanistica, non  meno  che  \r\n nelle Regioni di diritto comune.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  quanto  richiamate  nel  capo  quarto, vanno poi considerate le  \r\n norme del capo primo  che  sanzionano  i  trasgressori  della  relativa  \r\n disciplina  urbanistico  -  edilizia.    In  particolar modo, va tenuto  \r\n presente l\u0027art. 7 1. cit., concernente le \"opere eseguite in assenza di  \r\n concessione, in totale difformit\u0026#224; o con  variazioni  essenziali\":  l\u0026#224;  \r\n dove  s\u0027impone  al  sindaco  di  ingiungere  la demolizione delle opere  \r\n stesse e di acquistare di diritto al patrimonio del Comune i beni per i  \r\n quali i responsabili dell\u0027abuso non provvedano nel termine  di  novanta  \r\n giorni,  per  poi  ordinare  la  demolizione  a  spese dei responsabili  \r\n medesimi, salvi gli  eventuali  \"prevalenti  interessi  pubblici\",  non  \r\n incompatibili   \"con  rilevanti  interessi  urbanistici  o  ambientali\"  \r\n (secondo, terzo e quinto comma); mentre spetta al  segretario  comunale  \r\n di  trasmettere  -  fra  l\u0027altro - all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria competente  \r\n \"l\u0027elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali od agenti di  polizia  \r\n giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e  \r\n delle  relative ordinanze di sospensione\" (settimo comma); senza di che  \r\n \"il  Presidente  della  Giunta  regionale...  adotta  i   provvedimenti  \r\n eventualmente   necessari   dandone   contestuale   comunicazione  alla  \r\n competente autorit\u0026#224; giudiziaria  ai  fini  dell\u0027esercizio  dell\u0027azione  \r\n penale\"  (ottavo  comma);  ed  il  giudice  ordina  da  ultimo, \"con la  \r\n sentenza di condanna per il reato di cui all\u0027art. 17, lettera h), della  \r\n legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art.  20\",  \r\n la  demolizione  delle  costruzioni  abusive  \"se  ancora non sia stata  \r\n altrimenti eseguita\" (nono comma).                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A sua volta, l\u0027art. 20 1. cit. aggrava le  pene  gi\u0026#224;  previste  in  \r\n proposito  dall\u0027art.  17  della  legge  n. 10 del \u002777; ed in pari tempo  \r\n ribadisce il nesso fra le sanzioni penali e le corrispondenti  sanzioni  \r\n amministrative,   mantenendole   esplicitamente  \"ferme\".  Il  che  non  \r\n contrasta  con  la  previsione  di  concessioni  od  autorizzazioni  in  \r\n sanatoria,  contenuta  nel  precedente art. 13: sia perch\u0026#233; queste sono  \r\n consentite  nei  termini  entro  i  quali  i  responsabili   dovrebbero  \r\n procedere   alla  demolizione;  sia  perch\u0026#233;  la  sanatoria  presuppone  \r\n l\u0027\"accertamento di conformit\u0026#224;\" agli \"strumenti urbanistici generali  e  \r\n di  attuazione\"  (cfr.  il  primo  comma  dell\u0027articolo  stesso);  sia,  \r\n soprattutto, perch\u0026#233; il rilascio  della  concessione  in  sanatoria  \u0026#232;  \r\n subordinato al pagamento, \"a titolo di oblazione\", delle somme indicate  \r\n nel  terzo  e  quarto comma (con la conseguente estinzione dei reati di  \r\n cui all\u0027ultimo comma dell\u0027art. 22).                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ci\u0026#242; posto, quanto alle costruzioni ed  alle  altre  opere  abusive  \r\n ultimate  entro la data del 1 ottobre 1983, l\u0027art. 311.  cit. precisa -  \r\n al primo comma - che i proprietari (e gli altri soggetti interessati di  \r\n cui al comma terzo) possono richiedere e conseguire \"la  concessione  o  \r\n la  autorizzazione  in  sanatoria\", indipendentemente dall\u0027accertamento  \r\n imposto  nell\u0027art.  13;  purch\u0026#233;,  tuttavia,   si   tratti   di   opere  \r\n \"suscettibili di sanatoria\", ai sensi degli artt. 32 e 33, e sempre che  \r\n i  richiedenti  effettuino,  in base all\u0027art. 34, il \"previo versamento  \r\n all\u0027erario, a  titolo  di  oblazione,  di  una  somma  determinata...\".  \r\n \"Corredata  dalla  prova  dell\u0027eseguito  versamento  dell\u0027oblazione\" (o  \r\n d\u0027una rata di essa), \"la domanda di concessione o di autorizzazione  in  \r\n sanatoria  deve  essere  presentata  al Comune interessato\" - stando al  \r\n primo comma dell\u0027art. 35, come sostituito dall\u0027art. 8,  secondo  comma,  \r\n del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985,  \r\n n.  298  -  \"entro  il  termine  perentorio  del 30 novembre 1985\" (poi  \r\n prorogato fino al 31 marzo 1986 dall\u0027art. 1 del d.l. 20 novembre  1985,  \r\n n.  656,  convertito  nella  legge 24 dicembre 1985, n.   780). Da ci\u0026#242;  \r\n viene fatta dipendere - ai sensi del primo  comma  dell\u0027art.  38  -  la  \r\n congiunta  sospensione  del  procedimento  penale  e  di  quello per le  \r\n sanzioni amministrative; mentre  \"l\u0027oblazione  interamente  corrisposta  \r\n estingue\"  -  fra  l\u0027altro - \"i reati di cui all\u0027art. 41 della legge 17  \r\n agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all\u0027art.  17  della  \r\n legge  28  gennaio  1977,  n.    10, come modificato dall\u0027art. 20 della  \r\n presente legge\" (cfr.  il successivo comma, con le modifiche  apportate  \r\n dall\u0027art.  5  del  d.l.  n.  146 cit.); ed il quarto comma del medesimo  \r\n articolo, confermando ulteriormente il nesso fra le pene e le  sanzioni  \r\n amministrative,   chiarisce   che   neppure   queste   possono  trovare  \r\n applicazione, una volta \"concessa la sanatoria\". N\u0026#233; vale  a  smentirlo  \r\n il  disposto  dell\u0027art.  39,  per  cui \"l\u0027effettuazione dell\u0027oblazione,  \r\n qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i  reati  \r\n contravvenzionali   di   cui   all\u0027art.   38\",   laddove   le  sanzioni  \r\n amministrative  pecuniarie  \"sono  ridotte  in  misura   corrispondente  \r\n all\u0027oblazione...\":   in   questo   specifico   caso,   \u0026#232;   infatti  la  \r\n depenalizzazione che prescinde dalla sanatoria urbanistico -  edilizia,  \r\n e non viceversa.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Di  regola,  per\u0026#242;,  l\u0027art.  40  ristabilisce la detta concessione,  \r\n disponendo che la mancata presentazione dell\u0027istanza di sanatoria (alla  \r\n quale  \u0026#232;  equiparato  il  caso  della  domanda  dolosamente  infedele)  \r\n comporta  l\u0027applicazione  di  tutte  le  sanzioni  configurate dal capo  \r\n primo,  siano  penali  od  amministrative.  E  \"le  stesse  sanzioni si  \r\n applicano\" - aggiunge il primo comma - \"se, presentata la domanda,  non  \r\n viene effettuata l\u0027oblazione dovuta\".                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Ora, anche la Regione siciliana ha, in un primo tempo, dettato  \r\n un   organico  complesso  di  \"nuove  norme  in  materia  di  controllo  \r\n dell\u0027attivit\u0026#224; urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria  \r\n delle opere abusive\", conformandosi al sistema configurato dalla  legge  \r\n statale n.  47 del 1985 (cos\u0026#236; come si \u0026#232; conformata alla legge statale  \r\n la  Regione  Lazio,  mediante  la  legge  21  maggio 1985, n.76, che ha  \r\n modificato ed integrato la precedente legge di sanatoria urbanistico  -  \r\n edilizia  2  maggio 1980, n. 28). La legge regionale 10 agosto 1985, n.  \r\n 37, ha infatti previsto - nell\u0027art. 1, primo comma - che la legge n. 47  \r\n si applichi in Sicilia, sia pure \"con  le  sostituzioni,  modifiche  ed  \r\n integrazioni\"  contestualmente  stabilite.  In  particolare, l\u0027art.   3  \r\n della citata legge regionale, dopo aver precisato che  i  provvedimenti  \r\n di  vigilanza  sull\u0027attivit\u0026#224;  urbanistico  - edilizia e di conseguente  \r\n demolizione delle opere abusive \"sono  atti  dovuti  per  il  sindaco\",  \r\n aggiunge  che,  \"nel caso di inerzia comunale\", il competente assessore  \r\n della  Regione  \"provvede  a  diffidare   il   sindaco\"   e   a   darne  \r\n \"comunicazione\"  all\u0027autorit\u0026#224;  giudiziaria, per poi intervenire in via  \r\n sostitutiva \"nella ipotesi  di  grave  danno  urbanistico\";  l\u0027art.  23  \r\n ridisciplina  le  \"condizioni di applicabilit\u0026#224; della sanatoria\", sulla  \r\n falsariga  della  corrispondente  normativa  statale;  l\u0027art.  26,  nel  \r\n regolare il \"procedimento per la sanatoria\", mantiene fermi \"il termine  \r\n perentorio  del  30  novembre  1985\",  quanto  alla presentazione delle  \r\n relative domande ed al versamento  dell\u0027oblazione,  e  la  data  del  1  \r\n ottobre  1983,  quanto  all\u0027ultimazione delle opere abusive in esame; e  \r\n l\u0027art.  39  abroga,  coerentemente,  una  serie  di  precedenti   norme  \r\n regionali,  come  quelle dettate dalle leggi n. 7 del 1980 e n.  70 del  \r\n 1981, in tema di \"riordino urbanistico edilizio\".                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A  questo  punto,  per\u0026#242;,  la  Regione  siciliana   \u0026#232;   nuovamente  \r\n intervenuta  in  materia,  mediante  una  leggina approvata il 2 aprile  \r\n 1986, che nominalmente contiene modifiche ed integrazioni  alla  citata  \r\n legge   regionale  n.  37  del  1985,  ma  in  realt\u0026#224;  si  propone  di  \r\n pregiudicare l\u0027applicazione degli  stessi  principi  informatori  della  \r\n legge  statale n. 47, circa la sanatoria delle pregresse opere abusive.  \r\n L\u0027art. 1  di  quest\u0027ultimo  atto  legislativo  facoltizza  anzitutto  i  \r\n soggetti  che domandino il rilascio di concessioni od autorizzazioni in  \r\n sanatoria a farne istanza  allegando  un\u0027\"esplicita  dichiarazione\"  di  \r\n rinuncia  a  \"conseguire  gli  effetti discendenti dalla corresponsione  \r\n dell\u0027oblazione prevista dall\u0027art. 34 della legge 28 febbraio  1985,  n.  \r\n 47\";  senza  che  il  mancato  pagamento sia ostativo - come precisa la  \r\n frase seguente del medesimo articolo - alla  sanatoria  disposta  dalle  \r\n competenti   autorit\u0026#224;  amministrative.  Malgrado  siffatte  previsioni  \r\n vengano inserite entro un apposito art. 26 bis della legge regionale n.  \r\n 37, l\u0027istanza e la dichiarazione delle quali si tratta  non  sono  pi\u0026#249;  \r\n sottoposte  a  termini di sorta, essendo da tempo trascorsa la data del  \r\n 30 novembre 1985, gi\u0026#224; ribadita dall\u0027originario art. 26  (anche  se,  a  \r\n colmare  la  lacuna, \u0026#232; poi sopravvenuto l\u0027art. 1 della legge regionale  \r\n 15 maggio 1986,  n.  26).  E,  parallelamente,  lo  stesso  termine  di  \r\n ultimazione  delle  opere  abusive,  gi\u0026#224;  fissato  allo  scadere del 1  \r\n ottobre 1983, viene spostato dall\u0027art. 2  della  legge  impugnata  alla  \r\n data del 16 marzo 1985.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Di  qui  il  ricorso  del  Commissario  dello  Stato,  nel quale si  \r\n contesta la legittimit\u0026#224; di tutte  queste  disposizioni:  da  un  lato,  \r\n perch\u0026#233;  esse  produrrebbero  un\u0027\"interferenza\"  nella \"materia penale\"  \r\n riservata  alla  legislazione  statale;  d\u0027altro  lato,  perch\u0026#233;   esse  \r\n violerebbero  una  \"legge  di riforma economico - sociale\", come quella  \r\n disciplinante il cosiddetto condono edilizio, esorbitando in  tal  modo  \r\n dai limiti che l\u0027art. 14 lett. f) dello Statuto siciliano pone a carico  \r\n della legislazione regionale \"esclusiva\" in tema di urbanistica.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Va  preliminarmente  affrontato  il  problema  se la Regione  \r\n siciliana sia  competente  a  legiferare  nei  termini  previsti  dalle  \r\n disposizioni   in   esame;   o   se,   viceversa,  la  legge  approvata  \r\n dall\u0027Assemblea regionale debba considerarsi  invasiva  o  lesiva  delle  \r\n attribuzioni spettanti allo Stato per tutto ci\u0026#242; che attiene al diritto  \r\n penale. Questa Corte ha infatti chiarito - sin dalla sentenza n. 58 del  \r\n 1959  -  che  \"la preclusione non sussiste soltanto nel senso... che le  \r\n Regioni non possono ne creare nuove figure di  reati,  n\u0026#233;  richiamare,  \r\n per  violazione  di  norme regionali, sanzioni penali gi\u0026#224; comminate da  \r\n leggi dello Stato\"; ma opera anche quando \"il provvedimento\"  regionale  \r\n \u0026#232;  \"inteso  a  rendere  lecita  un\u0027attivit\u0026#224;..., che dalla legge dello  \r\n Stato \u0026#232; considerata illecita e passibile di sanzione penale\".  Ed  \u0026#232;,  \r\n precisamente,  nella seconda di tali prospettive che il ricorso risulta  \r\n del tutto fondato.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; stato gi\u0026#224; evidenziato,  nel  ricostruire  i  tratti  essenziali  \r\n della   legge   n.  47  del  1985,  come  sanzioni  penali  e  sanzioni  \r\n amministrative siano interdipendenti fra di loro,  tanto  agli  effetti  \r\n del  capo primo quanto agli effetti del capo quarto della legge stessa.  \r\n Per contro, l\u0027impugnata legge regionale, ponendosi sul  medesimo  piano  \r\n della  disciplina  del  cosiddetto  condono  edilizio,  si  propone  di  \r\n separare la prevista estinzione dei pregressi reati  urbanistici  dalla  \r\n relativa  sanatoria  delle opere abusive (senza affatto tener conto che  \r\n la prima rappresenta, nell\u0027ambito  di  tale  normativa,  la  necessaria  \r\n premessa    della    seconda);    e,    cos\u0026#236;   facendo,   interferisce  \r\n nell\u0027applicazione delle  stesse  norme  penalmente  rilevanti,  dettate  \r\n dalla legge n. 47.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Comunque  si  voglia  configurare  la richiesta di concessione o di  \r\n autorizzazione in sanatoria, regolata dagli  artt.  31  e  seguenti  1.  \r\n cit.,  e  l\u0027\"oblazione\"  che  la  deve  accompagnare  o seguire secondo  \r\n l\u0027ordinamento  generale  dello  Stato,  \u0026#232;  certo  che  si  tratta   di  \r\n condizioni indispensabili per estinguere - in base al testuale disposto  \r\n dell\u0027art.  38,  secondo  comma  - tutta una serie di reati. In luogo di  \r\n ci\u0026#242;,  viceversa,  l\u0027art.  1  della  legge  regionale  in   discussione  \r\n introduce  l\u0027anomala  previsione di una vera e propria autodenuncia dei  \r\n soggetti interessati, intesa ad  ottenere  -  fermi  restando  i  reati  \r\n predetti   -  il  beneficio  della  sola  sanatoria  amministrativa  di  \r\n altrettanti illeciti penali permanenti; senza  che  il  rilascio  delle  \r\n necessarie  concessioni  od  autorizzazioni venga subordinato ad alcuna  \r\n condizione alternativa e senza che  si  garantisca  in  alcun  modo  il  \r\n recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, da parte della Regione  \r\n e  dei  Comuni, secondo i criteri fissati nel capo terzo della legge n.  \r\n 47.                                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In questa paradossale situazione - che verrebbe a determinarsi  ove  \r\n entrasse  in  vigore  la  legge approvata dall\u0027Assemblea regionale il 2  \r\n aprile 1986 - sono messi in forse, di riflesso, anche i reati e le pene  \r\n previsti o presupposti dalla legislazione statale, quanto  ai  pubblici  \r\n amministratori  che  abusino  dei  loro poteri od omettano di adempiere  \r\n agli obblighi del proprio ufficio nel settore urbanistico  -  edilizio.  \r\n Sono  destinati  a  venir meno, in particolar modo, i doveri imposti ai  \r\n sindaci  dall\u0027art.  7  della  legge  n.  47;  sono  posti  in   dubbio,  \r\n parallelamente, i rapporti all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria competente, di cui  \r\n al  settimo  ed all\u0027ottavo comma del medesimo articolo (come modificato  \r\n dall\u0027art. 3 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985).  Di  pi\u0026#249;:  \r\n finanche la demolizione delle opere abusive ordinata dal giudice penale  \r\n con la sentenza di condanna cui si riferisce l\u0027ultimo comma dell\u0027art. 7  \r\n (richiamato  dall\u0027art.  40,  primo  comma,  della  legge n. 47), appare  \r\n incompatibile - secondo gli insistiti rilievi della difesa regionale  -  \r\n con  la  sanatoria  di  opere  che  a  questo  punto  dovrebbero  dirsi  \r\n legittime.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ci\u0026#242; conferma che le scelte  sanzionatorie  della  legge  n.    47,  \r\n considerate con particolare riguardo ai disposti del capo quarto, fanno  \r\n parte di un sistema entro il quale non si possono introdurre arbitrarie  \r\n distinzioni,  senza  sconvolgerne  la  complessiva logica. Il nesso fra  \r\n sanzioni penali e sanzioni amministrative non si presta,  pertanto,  ad  \r\n essere  validamente  interrotto  per  mezzo  di  leggi  regionali,  che  \r\n verrebbero a ledere l\u0027indispensabile  uniformit\u0026#224;  del  trattamento  in  \r\n tutto il territorio del Paese.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     S\u0027impone  dunque,  ad  un  tempo,  l\u0027annullamento  dell\u0027art.    1 e  \r\n dell\u0027art. 2 della legge impugnata; mentre rimangono assorbite le  altre  \r\n questioni prospettate dal ricorso del Commissario dello Stato.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  -  Non  giova replicare - come fa la difesa regionale - che non  \r\n basta  \"il  collegamento  dei  pi\u0026#249;  svariati  effetti  penali...  alle  \r\n disposizioni...  delle  leggi  statali sulle stesse materie di cui alla  \r\n legislazione  esclusiva  della  Regione  siciliana   per   impedire   a  \r\n quest\u0027ultima  di  legiferare...  in maniera diversa\". Lungi dall\u0027essere  \r\n assurde  ed  incostituzionali,  conseguenze   del   genere   discendono  \r\n naturalmente  dai  condizionamenti  che  l\u0027esercizio  della  competenza  \r\n spettantegli in campo penale, da parte  del  legislatore  statale,  non  \r\n pu\u0026#242;  non produrre nelle materie regionali cui si riferiscono i reati e  \r\n le pene in questione.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; si dimostra pertinente il richiamo della sentenza n.    13  del  \r\n 1980,  con  la  quale  questa Corte ha respinto i ricorsi commissariali  \r\n avverso le  norme  regionali  siciliane  gi\u0026#224;  dettate  -  in  tema  di  \r\n \"riordino  urbanistico  edilizio\"  -  dal  titolo  settimo  della legge  \r\n approvata il 15 dicembre 1978 (e poi promulgate mediante  la  legge  29  \r\n febbraio  1980,  n.  7).    La  problematica e le discipline normative,  \r\n statale e regionale, che la Corte aveva allora di mira,  risultano  ben  \r\n diverse  da  quelle  che  formano  oggetto  dell\u0027attuale decisione: sia  \r\n perch\u0026#233; non era ancora sopraggiunta la legge n. 47 del  1985,  che  nel  \r\n capo   quarto   ha   vincolato,   configurando  fattispecie  penalmente  \r\n rilevanti, le  stesse  Regioni  a  statuto  speciale;  sia  perch\u0026#233;  il  \r\n predetto  capo  quarto  s\u0027impernia  sulla  richiesta di sanatoria delle  \r\n opere abusive e  sulla  conseguente  estinzione  dei  pregressi  reati,  \r\n laddove la legge statale n. 10 del 1977, in vista della quale si svolse  \r\n il  sindacato  delle  norme  allora impugnate, assumeva a fattispecie -  \r\n secondo la sentenza n.  13  cit.  -  \"i  provvedimenti  (permissivi  e)  \r\n sanzionatori,  se ed in quanto adottati dalle competenti autorit\u0026#224;, non  \r\n gi\u0026#224; le infrazioni perpetrate, sanzionate oppur no\";  sia  perch\u0026#233;,  in  \r\n quel  caso,  il legislatore regionale siciliano aveva avuto cura - come  \r\n avvertiva  la Corte - di collegare la sanatoria \"alla revisione globale  \r\n degli  strumenti   urbanistici   generali\",   entro   un   anno   dalla  \r\n \"perimetrazione\"  delle zone interessate da insediamenti che causassero  \r\n un \"particolare disordine urbanistico - edilizio\". E vale  la  pena  di  \r\n ricordare,  ancora una volta, che sanatorie siffatte non sono del tutto  \r\n precluse neanche dalla legge n. 47, dati i  disposti  del  citato  capo  \r\n terzo.                                                                   \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale  della  legge  approvata  \r\n dall\u0027Assemblea  regionale  siciliana  il  2  aprile  1986,   intitolata  \r\n \"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37\".  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  LIVIO  PALADIN  -  ANTONIO  LA  \r\n                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO  SAJA  -  \r\n                                   GIOVANNI  CONSO - ETTORE GALLO - ALDO  \r\n                                   CORASANITI -  GIUSEPPE  BORZELLINO  -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO -  \r\n                                   GABRIELE  PESCATORE  - UGO SPAGNOLI -  \r\n                                   FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"12492","titoletto":"SENT.  179/86 A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN  VIA PRINCIPALE  - REGIONE  SICILIA -  URBANISTICA - OPERE  ABUSIVE  - SANATORIA  AMMINISTRATIVA  - CONCESSIONE  ANCHE  IN  MANCANZA  DI PAGAMENTO DELL\u0027OBLAZIONE; ESTENSIONE DEI TERMINI AL 16 MARZO 1985 - INTERFERENZA NELL\u0027APPLICAZIONE DELLE NORME PENALMENTE RILEVANTI DETTATE  DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985,  N.  47 - VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI   STATALI   IN   MATERIA   PENALE   - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  legge  regionale  siciliana  approvata   il  2  aprile  1986, consentendo  (art.   1) di scindere la  sanatoria  amministrativa delle  opere  edilizie  abusive   dalla  depenalizzazione   delle infrazioni  ad  esse  relative - ed ottenere la  prima  anche  in mancanza del pagamento oblativo - nonche\u0027 estendendo (art.  2) il limite temporale della predetta sanatoria urbanistica al 16 marzo 1985  -  con  asserita   sottrazione  delle  costruzioni  abusive effettuate  dopo l\u0027ottobre 1983 al regime sanzionatorio per  esse previsto  dalla  legge  n.   47 del  1985  -  interferisce  nelle attribuzioni   spettanti  allo  Stato  in  materia  penale;    in particolare,  interferisce  nell\u0027applicazione della legge n.   47 del  1985 - vincolante per quanto concerne il suo capo IV per  le Regioni  a Statuto speciale - la quale prevede, al contrario,  un sistema   di   sanatoria  congiunto   alla   depenalizzazione   e subordinato  alla  oblazione (artt.  31 e ss.).   Pertanto,  deve essere  dichiarata  la illegittimita\u0027 costituzionale della  legge approvata  dall\u0027Assemblea  regionale siciliana il 2  aprile  1986 (Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto  1985, n.   37,  concernente  \"Nuove  norme   in  materia  di  controllo dell\u0027attivita\u0027  urbanistico-edilizia,  riordino   urbanistico   e sanatoria  delle opere abusive\"), restando assorbite le  restanti censure  concernenti  il superamento dei limiti  posti  dall\u0027art. 14,   lett.   f), dello   Statuto  siciliano,  alla  legislazione regionale \"esclusiva\" in materia urbanistica.  - S. n. 13/1980 (che pero\u0027 riguarda altra problematica).","numero_massima_successivo":"12493","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"02/04/1986","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"12493","titoletto":"SENT.  179/86 B.  LEGGI PENALI - COMPETENZA STATALE - EFFETTI  SU MATERIE  SOGGETTE A POTESTA\u0027 LEGISLATIVA REGIONALE  - FATTISPECIE IN MATERIA DI URBANISTICA.","testo":"L\u0027esercizio della competenza spettante al legislatore statale  in campo  penale  non puo\u0027 non produrre condizionamenti anche  nelle materie di competenza esclusiva regionale,  come,  per la Regione Sicilia, l\u0027urbanistica.","numero_massima_precedente":"12492","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8156","autore":"","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"1533","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8201","autore":"CHITI M.P.","titolo":"CONDONO EDILIZIO E POTERI REGIONALI: UN TEMPESTIVO INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.lalegislazionepenale.eu","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"IV","pagina_rivista":"639","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8293","autore":"FIANDACA G.","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"20","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8144","autore":"TRAVI A.","titolo":"IL CONDONO EDILIZIO IN SICILIA E IL LIMITE DELLA MATERIA PENALE","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"129","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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