HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:41
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.54109
    "namelookup_time" => 0.011563
    "connect_time" => 0.012644
    "pretransfer_time" => 0.11902
    "size_download" => 22923.0
    "speed_download" => 42364.0
    "starttransfer_time" => 0.497182
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 38568
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 118888
    "connect_time_us" => 12644
    "namelookup_time_us" => 11563
    "pretransfer_time_us" => 119020
    "starttransfer_time_us" => 497182
    "total_time_us" => 541090
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770542752.4033
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:41"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:41 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 09:25:52 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 09:25:52 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"41","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"PETITTI","relatore":"PETITTI","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"10/03/2025","data_decisione":"10/03/2025","data_deposito":"10/04/2025","pubbl_gazz_uff":"16/04/2025","num_gazz_uff":"16","norme":"Art. 656, c. 5°, del codice di procedura penale; artt. 47, c. 1° e 3° bis, e 47 ter e seguenti della legge 26/07/1975, n. 354.","atti_registro":"ord. 190/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 41\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 5, del codice di procedura penale; degli artt. 47, commi 1 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 47-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, nel procedimento penale a carico di I. B. con ordinanza del 18 luglio 2024, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 18 luglio 2024, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sospenda l\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o pi\u0026#249; pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 47-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), nella parte in cui non prevedono la possibilit\u0026#224; di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell\u0026#8217;affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare anche quando \u0026#8211; ferma restando la valutazione degli altri presupposti \u0026#8211; il superamento del residuo di pena di quattro anni, tre anni o due anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal comma 6 del medesimo art. 656 nella decisione di una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce di dover decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena nei confronti di un condannato (\u0026#171;ordine di esecuzione avente n. SIEP 936/2023 emesso in data 31/1/2024\u0026#187;), previa sollevazione delle indicate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dopo aver elencato tutte le condanne definitive da eseguire, indica la misura della pena residua come risulta dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, pari a anni quattro, mesi due di reclusione e mesi uno e giorni venti di arresto, e infine d\u0026#224; conto delle istanze di misure alternative alla detenzione presentate dal condannato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, prosegue il rimettente, ove il Tribunale di sorveglianza avesse deciso in ordine a dette istanze nel termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dall\u0026#8217;art. 656, comma 6, cod. proc. pen., il condannato avrebbe avuto la possibilit\u0026#224; di proseguire nell\u0026#8217;espiazione della pena in regime di misure alternative alla detenzione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 51-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, tenuto conto: della finalit\u0026#224; rieducativa perseguita dalle misure alternative alla detenzione previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario; della giurisprudenza di questa Corte e dei correlati interventi legislativi in materia di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena in favore dei condannati, ai quali sia riconosciuta la possibilit\u0026#224; di accedere alle misure alternative sin dall\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;esecuzione; dello stesso termine di quarantacinque giorni fissato dall\u0026#8217;art. 656, comma 6, cod. proc. pen.; della disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 51-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eordin. penit.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il Tribunale di Bergamo, il concreto rispetto del termine di quarantacinque giorni dettato dall\u0026#8217;art. 656, comma 6, cod. proc. pen., anche in correlazione alla possibilit\u0026#224; di prosecuzione dell\u0026#8217;espiazione della pena \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 51-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eordin. penit., risulta determinante per un rapido avvio del percorso rieducativo consentito dalla misura alternativa alla detenzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conclude il rimettente, le questioni sollevate sarebbero rilevanti, perch\u0026#233; la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale avrebbe immediati riflessi favorevoli nel caso in esame, consentendo la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura rileva che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale appaiono sollevate non gi\u0026#224; con riferimento all\u0026#8217;impianto normativo, che non viene ritenuto, in astratto, violativo dei parametri costituzionali, \u0026#171;bens\u0026#236; con riferimento alle disfunzioni correlate alla circostanza che nella pratica applicativa non venga rispettato, e non sia stato rispettato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il termine di quarantacinque giorni imposto al Tribunale di sorveglianza per decidere sulle istanze di misure alternative alla detenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche,\u003cem\u003e \u003c/em\u003econ l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero sospenda l\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o pi\u0026#249; pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 47-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee seguenti ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la possibilit\u0026#224; di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell\u0026#8217;affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare anche quando \u0026#8211; ferma restando la valutazione degli altri presupposti \u0026#8211; il superamento del residuo di pena di quattro anni, tre anni o due anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine massimo di quarantacinque giorni stabilito dal comma 6 del medesimo art. 656 nella decisione di una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente precisa di dover decidere sulla richiesta, formulata dal pubblico ministero, di sospensione della esecuzione della pena nei confronti di un condannato a una pena superiore a quattro anni di reclusione \u0026#8211; e, quindi, a una pena di entit\u0026#224; superiore a quella per cui l\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen. consente la sospensione della esecuzione della pena \u0026#8211;, previa sollevazione delle suindicate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, assume il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ove le questioni fossero accolte, dal cumulo delle pene da eseguire dovrebbero essere detratti i segmenti temporali successivi alla scadenza dei quarantacinque giorni, termine ultimo previsto dall\u0026#8217;art. 656, comma 6, cod. proc. pen. per la decisione del Tribunale di sorveglianza sulla richiesta del condannato di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in disparte ogni valutazione circa la correttezza del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente e circa la pertinenza delle questioni sollevate con riferimento alle disposizioni dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario, occorre rilevare che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Bergamo reca l\u0026#8217;intestazione: \u0026#171;Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimit\u0026#224; costituzionale e rigetto dell\u0026#8217;istanza di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione\u0026#187; e in dispositivo statuisce: \u0026#171;rigetta l\u0026#8217;istanza di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione avente SIEP 936/2023\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con tale provvedimento, pertanto, pu\u0026#242; dirsi che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si sia pronunciato sulla domanda di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione fondata sull\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen., proposta dal pubblico ministero, e abbia cos\u0026#236; esaurito la propria \u003cem\u003epotestas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicandi\u003c/em\u003e (tra le tante, sentenza n. 3 del 2023, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per effetto della consumazione della \u003cem\u003epotestas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicandi\u003c/em\u003e in capo al rimettente, viene meno l\u0026#8217;indefettibile presupposto della incidentalit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, con conseguente manifesta inammissibilit\u0026#224; delle stesse (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e \u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 212 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, e degli artt. 47, commi 1 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 47-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Mancata previsione che il pubblico ministero disponga la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall\u0026#8217;art. 656, c. 6, codice procedura penale in relazione a una o pi\u0026#249; pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione presentate al tribunale di sorveglianza - Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile evincibili dagli artt. 5 e 6 della CEDU.\nOrdinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Mancata previsione della possibilit\u0026#224; di ammissione alle misure alternative dell\u0026#8217;affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare anche quando, ferma restando la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena rispettivamente di quattro anni [art. 47-bis e 47-ter, c. 2, (recte: c. 1) ordinamento penitenziario], tre anni (art. 47, c. 1, ordinamento penitenziario) e due anni [art. 47-ter, c. 3, (recte: c. 1-bis) ordinamento penitenziario] sia dovuto al mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall\u0026#8217;art. 656, c. 6, codice di procedura penale in relazione a una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione presentata al tribunale di sorveglianza - Lesione dei principi relativi alla effettivit\u0026#224; e alla ragionevole durata del processo (anche in fase esecutiva) - Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile, evincibili dagli artt. 5 e 6 della CEDU.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46749","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale – Incidentalità della questione – Condizione – Persistente potestas iudicandi del rimettente (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedono la possibilità che il PM – nel caso in cui dal mancato rispetto, da parte del tribunale di sorveglianza, del termine di 45 giorni per la decisione di pregresse istanze di ammissione a misure alternative, dipenda il superamento del residuo della pena richiesto per fruire della sospensione o essere ammesso alle misure alternative – disponga comunque la sospensione ovvero che il detenuto sia comunque ammesso alle misure alternative). (Classif. 112004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer effetto della consumazione della \u003cem\u003epotestas iudicandi \u003c/em\u003ein capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 212/2023 - mass. 45870\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, dal Tribunale di Bergamo, sez. seconda penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e degli artt. 47, commi 1 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 47-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ee seguenti della legge n. 354 del 1975, i quali, rispettivamente, non prevedono che il PM sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a 4 anni a causa del mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine massimo di 45 giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e seguenti ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, anche quando, ferma la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena di 4, 3 o 2 anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine di 45 giorni stabilito già citato. In disparte ogni valutazione circa la correttezza del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente e la pertinenza delle questioni sollevate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con l’ordinanza di rimessione, si è pronunciato sulla domanda di sospensione dell’ordine di esecuzione proposta dal PM, esaurendo, così, la propria \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e (\u003cem\u003ePrecedente: S. 3/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"656","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"47","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"e seguenti","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]