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A. e altri e il Comune di Volla e altri, con ordinanza del 20 settembre 2024, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di I. A., G. P., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Andrea Orefice e Angelo Caputo per I. A. e G. P., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza del 20 settembre 2024 (iscritta al reg. ord. n. 124 del 2024), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Premette il rimettente di essere stato adito da I. A. e altri, in qualit\u0026#224; di consiglieri comunali del Comune di Volla (Napoli), cittadini e proprietari di immobili nello stesso Comune, con ricorso per l\u0026#8217;impugnazione della delibera del Consiglio comunale di Volla con la quale era stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune stesso (delibera 4 ottobre 2023, n. 56) e degli atti a essa presupposti, connessi o conseguenti, inclusi il verbale del Collegio dei revisori dei conti contenente la relazione dell\u0026#8217;organo di revisione sulle cause che hanno condotto al dissesto, il parere del Collegio dei revisori dei conti sul piano di rientro, nonch\u0026#233; i pareri del responsabile del settore finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon motivi aggiunti, depositati il 28 maggio 2024, i ricorrenti impugnavano anche ulteriori atti, segnatamente: la delibera della Giunta comunale  28 marzo 2024, n. 33, che approvava l\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per asserita incompetenza, poich\u0026#233; avrebbe dovuto provvedervi il Consiglio comunale; la successiva nota della Prefettura di Napoli 19 aprile 2024, n. 0147632, con la quale il Consiglio comunale \u0026#232; stato diffidato ad approvare entro 20 giorni l\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; la nota del Ministero dell\u0026#8217;interno - Direzione centrale delle autonomie, 19 aprile 2024. n. 11647, citata dalla predetta nota della Prefettura, in cui il Ministero avrebbe evidenziato che, nel caso di specie, \u0026#171;l\u0026#8217;inosservanza da parte del Consiglio comunale dei termini di approvazione dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dell\u0026#8217;organo consiliare, ma comporta, a norma dell\u0026#8217;art. 141 comma 1 lettera c) del TUEL, l\u0026#8217;apertura di un procedimento sollecitatorio, che pu\u0026#242; anche condurre all\u0026#8217;adozione della misura dello scioglimento, solo a seguito della constatata inadempienza da parte del Consiglio all\u0026#8217;intimazione puntuale ed ultimativa del prefetto, qualora questi accerti l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; o la volont\u0026#224; del Consiglio di non approvare il bilancio (Cons. St., Sez. III 3.7.20 n. 4288)\u0026#187;; nonch\u0026#233; la successiva delibera del Consiglio comunale di Volla, del 14 maggio 2024, all\u0026#8217;epoca asseritamente non pubblicata, con la quale sarebbe stata approvata l\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato \u0026#8211; dopo la scadenza del termine perentorio di 3 mesi di cui all\u0026#8217;art. 259 t. u. enti locali \u0026#8211; e relativi allegati. I ricorrenti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostenevano la doverosit\u0026#224; dello scioglimento del Consiglio, ritenendo che non si possa far ricorso in via analogica (come invece inteso dal Prefetto, su parere del Ministero) all\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), t. u. enti locali, disposizione che prevede l\u0026#8217;assegnazione all\u0026#8217;organo inadempiente di un termine per provvedere alla trasmissione del bilancio di previsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon sentenza non definitiva 20 settembre 2024, n. 5039, il TAR rimettente ha respinto il ricorso relativamente ai motivi introduttivi mentre, con riferimento ai motivi aggiunti, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 259, comma 1, t. u. enti locali, limitatamente all\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;perentorio\u0026#187;, la cui eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale si riverbererebbe, in via consequenziale, sull\u0026#8217;art. 261, comma 4, t. u. enti locali, sempre limitatamente all\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;perentorio\u0026#187;, laddove stabilisce che all\u0026#8217;istruttoria negativa della Commissione per la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali segua la prescrizione di presentare con deliberazione consiliare una nuova ipotesi di bilancio, entro il termine \u0026#171;perentorio\u0026#187; di 45 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego; nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali, limitatamente alla previsione secondo cui \u0026#171;[l]\u0026#8217;inosservanza del termine per la presentazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all\u0026#8217;articolo 261, comma 1, o del termine di cui all\u0026#8217;articolo 261, comma 4, [\u0026#8230;] integrano l\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;articolo 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e)\u0026#187; (ossia lo scioglimento del consiglio comunale per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonch\u0026#233; per gravi motivi di ordine pubblico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, premette il rimettente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 259, comma 1, e 262, comma 1, t. u. enti locali, la trasmissione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Consiglio comunale di Volla oltre il termine perentorio di 3 mesi dovrebbe determinare automaticamente lo scioglimento del medesimo Consiglio. Tale ricostruzione, secondo il TAR, imporrebbe l\u0026#8217;accoglimento dei motivi aggiunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;orientamento seguito dal Ministero e le azioni intraprese dalla Prefettura non apparirebbero, infatti, coerenti n\u0026#233; con il tenore dell\u0026#8217;art. 259, comma 1, t. u. enti locali \u0026#8211; ai sensi del quale l\u0026#8217;organo competente ad approvare l\u0026#8217;ipotesi di bilancio sarebbe esclusivamente il consiglio comunale, nel termine perentorio di 3 mesi \u0026#8211; n\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali, ai sensi del quale l\u0026#8217;inosservanza del predetto termine determinerebbe lo scioglimento immediato del consiglio stesso, stante il rinvio in esso contenuto all\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t. u. enti locali (per cui \u0026#171;[i] consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell\u0026#8217;interno: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonch\u0026#233; per gravi motivi di ordine pubblico\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, rileva il rimettente che le fattispecie di scioglimento dei consigli comunali previste tassativamente dalla legge \u0026#8211; ad esclusione dello scioglimento per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, nonch\u0026#233; per la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco (art. 52, comma 2, t. u. enti locali) \u0026#8211; sarebbero le quattro elencate all\u0026#8217;art. 141, comma 1, t. u. enti locali, ossia: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) il compimento di atti contrari alla Costituzione, le gravi e persistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine pubblico; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per le cause ivi elencate; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) la mancata approvazione nei termini del bilancio; \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e) nei Comuni al di sopra dei mille abitanti, la mancata adozione dello strumento urbanistico entro 18 mesi dall\u0026#8217;elezione degli organi\u0026#187; (ipotesi aggiunta dall\u0026#8217;art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante \u0026#171; Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\u0026#8217;andamento dei conti pubblici\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il rimettente che, nei casi elencati \u003cem\u003esub c\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), al mancato rispetto dei termini di legge consegue l\u0026#8217;apertura di un procedimento sollecitatorio e, solo in ipotesi di perdurante inadempimento, l\u0026#8217;avvio della procedura per lo scioglimento (art. 141, commi 2 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e t. u. enti locali). La stessa disciplina, invece, non sarebbe prevista per l\u0026#8217;ente dissestato il cui consiglio non provveda, entro 3 mesi dalla nomina dell\u0026#8217;organo straordinario di liquidazione, alla trasmissione al Ministero dell\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, poich\u0026#233;, a fronte dell\u0026#8217;inosservanza del termine qualificato \u0026#171;perentorio\u0026#187; (artt. 259, comma 1, e 261, comma 4), l\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali riconduce tali ipotesi nella fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, t. u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali disposizioni sarebbero irragionevoli perch\u0026#233;, escludendo il potere sollecitatorio del prefetto, assimilerebbero la mancata approvazione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio nel termine perentorio di 3 mesi, a un\u0026#8217;ipotesi di compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, tali da comportare lo scioglimento automatico del consiglio comunale, senza che necessariamente sussistano la gravit\u0026#224; e la persistenza del comportamento negativo od omissivo da parte dell\u0026#8217;ente locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice rimettente dovrebbero qualificarsi \u0026#171;atti contrari a Costituzione\u0026#187; i casi di aperta contraddizione con l\u0026#8217;ordinamento statuale o i comportamenti volti a sconfessarne i principi (\u0026#232; citata la circolare del Ministero dell\u0026#8217;interno 7 giugno 1990, n. 17102/127/1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimilmente, per quanto attiene ai gravi motivi di ordine pubblico, la nozione atterrebbe alla sicurezza e alla quiete pubblica e non potrebbe \u0026#171;confondersi, in un\u0026#8217;accezione lata, con la tutela del buon funzionamento degli uffici\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte, n. 40 del 1961).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl caso della mancata presentazione nei termini dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, invece, a parere del TAR Campania, rappresenterebbe una fattispecie del tutto analoga a quella della mancata approvazione del bilancio comunale, alla quale l\u0026#8217;ordinamento annette l\u0026#8217;attivazione del potere sollecitatorio del prefetto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 141, comma 2, t. u. enti locali, nel rispetto dell\u0026#8217;autonomia dell\u0026#8217;ente esponenziale della comunit\u0026#224; amministrata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, la prefigurazione di un termine perentorio e l\u0026#8217;assimilazione del suo mancato rispetto agli atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o a gravi motivi di ordine pubblico, oltre ad essere irragionevoli, sarebbero anche discriminatori, poich\u0026#233; verrebbero trattate in modo diverso situazioni analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero pertanto violati il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nonch\u0026#233; il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., stante l\u0026#8217;irragionevolezza delle disposizioni, che non troverebbero intrinseca giustificazione e divergerebbero dallo scopo che dovrebbero perseguire, nel rispetto dell\u0026#8217;autonomia locale (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 223 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta, infine, il rimettente che le disposizioni censurate, l\u0026#224; dove impediscono la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale e l\u0026#8217;espletamento del mandato dei consiglieri, violerebbero i principi costituzionali volti alla tutela delle autonomie locali (artt. 5 e 114 Cost.) nonch\u0026#233; il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con memoria depositata il 9 dicembre 2024 si sono costituiti in giudizio A. I. e P. G., sostenendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, comunque, la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal TAR Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAffermano le parti che il diverso regime previsto in caso di violazione del termine perentorio per l\u0026#8217;approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, rispetto al caso del mancato rispetto del termine per l\u0026#8217;approvazione del bilancio ordinario, si giustificherebbe per la diversa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e per la differente funzione che hanno le singole disposizioni che regolano le due ipotesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi di ritardo nell\u0026#8217;approvazione del bilancio ordinario (disciplinata dall\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, t. u. enti locali) l\u0026#8217;amministrazione sarebbe in carica \u003cem\u003epleno\u003c/em\u003e\u003cem\u003e iure\u003c/em\u003e. Dunque, nel bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse alla rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione e quello alla stabilit\u0026#224; e alla trasparenza dei conti pubblici, il legislatore avrebbe trovato un punto di equilibrio prevedendo, dopo la scadenza del termine generale, il potere/dovere della prefettura competente di concedere un ulteriore termine per l\u0026#8217;adempimento (non superiore a 20 giorni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 141, comma 2, t. u. enti locali), in tal modo riconoscendo un peso maggiore alla rappresentativit\u0026#224; degli organi elettivi dell\u0026#8217;ente locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOntologicamente diversa sarebbe, invece, l\u0026#8217;ipotesi della presentazione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato, in seguito alla dichiarazione del dissesto finanziario. In tale caso, la disposizione regolante il termine perentorio per l\u0026#8217;approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato sarebbe strumentale a ripristinare tempestivamente la stabilit\u0026#224; finanziaria dell\u0026#8217;ente locale. Pertanto, sarebbe pi\u0026#249; che ragionevole provvedere allo scioglimento del consiglio comunale inadempiente, nel caso in cui l\u0026#8217;amministrazione \u0026#8211; gi\u0026#224; depotenziata nelle proprie prerogative gestorie per la nomina dell\u0026#8217;organismo straordinario di liquidazione \u0026#8211; si dimostri ulteriormente inaffidabile, non riuscendo ad approvare il bilancio riequilibrato entro il termine perentorio stabilito dall\u0026#8217;art. 259 t. u. enti locali (o non rispettando gli altri termini previsti dal successivo art. 262).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbe pertanto la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per disparit\u0026#224; di trattamento, essendo evidenti le differenze tra le due seguenti fattispecie: \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) il ritardo nell\u0026#8217;approvazione del bilancio ordinario da parte del consiglio comunale di un ente che versa in gestione economico-finanziaria regolare (art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, t. u. enti locali); e \u003cem\u003eii\u003c/em\u003e) il ritardo nell\u0026#8217;approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio di un ente versante in situazione di dissesto economico-finanziario (combinato disposto degli artt. 259, 261, 262 e 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, t. u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sanzione dello scioglimento, comminata a fronte di grave e persistente violazione delle norme che regolano la gestione contabile degli enti locali, idonea a compromettere la sana gestione dell\u0026#8217;ente e a garantire i servizi essenziali alla collettivit\u0026#224; da esso rappresentata, sarebbe dunque proporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe condivisibile la tesi del TAR Campania secondo cui non si giustificherebbe la riconduzione della fattispecie considerata ai casi previsti dall\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t. u. enti locali, nei quali il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell\u0026#8217;interno, \u0026#232; tenuto allo scioglimento del consiglio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via generale, il legislatore ha previsto che siano il Ministero dell\u0026#8217;interno e il Presidente della Repubblica a valutare discrezionalmente la riconducibilit\u0026#224; di atti o comportamenti degli organi degli enti locali alle tre fattispecie contemplate nella previsione normativa \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e (compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge ovvero esistenza di gravi motivi di ordine pubblico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, invece, con l\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali, il legislatore ha effettuato una valutazione in ordine alla riconducibilit\u0026#224; dei comportamenti di cui agli artt. 259, comma 1, e 261, commi 1 e 4 (violazione dei termini perentori per la approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, in prima e seconda istanza), alle suddette ipotesi, ritenendo che la violazione del termine perentorio di cui all\u0026#8217;art. 259 t. u. enti locali costituisca il segnale che quella amministrazione \u0026#8211; gi\u0026#224; privata di una parte delle prerogative finanziarie per effetto della nomina dell\u0026#8217;organismo straordinario di liquidazione \u0026#8211; non sia in grado di assicurare una adeguata gestione dell\u0026#8217;ente locale e, per questo motivo, si renda necessario un ulteriore intervento dello Stato, al fine di scongiurare una irreversibile compromissione della corretta gestione e dunque del buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall\u0026#8217;art. 97 Cost., con conseguente pericolo di interruzione dei servizi essenziali alla cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riconduzione della fattispecie di violazione del termine perentorio di cui all\u0026#8217;art. 259, comma 1, t. u. enti locali alla grave violazione di legge, idonea a compromettere l\u0026#8217;ordine pubblico \u0026#8211; inteso quale \u0026#171;complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali regge l\u0026#8217;ordinata e civile convivenza della comunit\u0026#224;\u0026#187; (sono citate, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e le sentenze di questa Corte n. 285, n. 277 e n. 116 del 2019, n. 208 e n. 148 del 2018, n. 108 del 2017) \u0026#8211; sarebbe pertanto giustificata perch\u0026#233; la negligente gestione contabile dell\u0026#8217;ente rappresenterebbe un ostacolo al pieno godimento dei servizi pubblici essenziali, nonch\u0026#233; delle stesse libert\u0026#224; fondamentali, contravvenendo agli obblighi assunti con il mandato elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe prerogative di cui agli artt. 5 e 51 Cost., peraltro, lungi dall\u0026#8217;essere compromesse, sarebbero invero tutelate dalla normativa in esame, poich\u0026#233; in seguito allo scioglimento dell\u0026#8217;ente inadempiente, lo svolgimento di nuove elezioni consentirebbe ai cittadini di scegliere democraticamente i nuovi amministratori locali, anche e soprattutto alla luce della situazione determinatasi per effetto della dichiarazione di dissesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 10 dicembre 2024 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per plurimi motivi e comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il giudice rimettente avrebbe svolto una insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, argomentando in modo assertivo e apodittico; l\u0026#8217;ordinanza sarebbe altres\u0026#236; inammissibile perch\u0026#233; il TAR non avrebbe esplorato \u0026#171;l\u0026#8217;esistenza di soluzioni interpretative costituzionalmente compatibili seguendo l\u0026#8217;alveo cos\u0026#236; tracciato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale\u0026#187;, ma avrebbe piuttosto reputato di non condividere l\u0026#8217;interpretazione fatta propria dall\u0026#8217;Amministrazione delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero in ogni caso non fondate perch\u0026#233; \u0026#8211; \u0026#171;anche a tacere dell\u0026#8217;orientamento applicativo del Ministero dell\u0026#8217;Interno, peraltro non condiviso dal TAR\u0026#187; \u0026#8211; la diversa disciplina prevista dagli artt. 141 e 259, comma 1, t. u. enti locali sarebbe giustificata dalla differenza fra le fattispecie ivi indicate: quest\u0026#8217;ultima relativa a casi di dissesto finanziario, dove l\u0026#8217;urgenza e la gravit\u0026#224; impongono procedure pi\u0026#249; stringenti; la prima, invece, relativa al bilancio ordinario, giustificherebbe termini e procedure pi\u0026#249; flessibili. La disparit\u0026#224; di trattamento sarebbe pertanto ragionevole e proporzionata alle diverse situazioni (sono citate le sentenze di questa Corte n. 223 del 2022 e n. 264 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Le parti hanno depositato memoria nei termini in cui insistono per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; ovvero il rigetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Premette il rimettente di essere stato adito da I. A. e altri in qualit\u0026#224; di consiglieri comunali del Comune di Volla, con ricorso per l\u0026#8217;impugnazione della delibera del Consiglio comunale con la quale era stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune stesso (delibera 4 ottobre 2023, n. 56).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI ricorrenti impugnavano altres\u0026#236; con motivi aggiunti ulteriori atti, segnatamente: \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) la delibera della Giunta comunale 28 marzo 2024, n. 33, che approvava allo scadere dei termini previsti dall\u0026#8217;art. 259, comma 1, t. u. enti locali l\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per asserito difetto di competenza, poich\u0026#233; avrebbe dovuto provvedervi il Consiglio comunale; \u003cem\u003eii\u003c/em\u003e) la successiva nota della Prefettura di Napoli 19 aprile 2024, n. 0147632, con la quale il Consiglio comunale \u0026#232; stato diffidato ad approvare entro 20 giorni l\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; \u003cem\u003eiii\u003c/em\u003e) la nota del Ministero dell\u0026#8217;interno \u0026#8211; Direzione centrale delle autonomie, 19 aprile 2024, n. 11647, nella quale il Ministero avrebbe evidenziato che, nel caso di specie, \u0026#171;l\u0026#8217;inosservanza da parte del Consiglio comunale dei termini di approvazione dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dell\u0026#8217;organo consiliare, ma comporta, a norma dell\u0026#8217;art. 141 comma 1 lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del TUEL, l\u0026#8217;apertura di un procedimento sollecitatorio, che pu\u0026#242; anche condurre all\u0026#8217;adozione della misura dello scioglimento, solo a seguito della constatata inadempienza da parte del Consiglio all\u0026#8217;intimazione puntuale ed ultimativa del prefetto, qualora questi accerti l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; o la volont\u0026#224; del Consiglio di non approvare il bilancio (Cons. St., Sez. III 3.7.20 n. 4288)\u0026#187;; \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003ev\u003c/em\u003e) la successiva delibera del Consiglio comunale di Volla del 14 maggio 2024, con la quale \u0026#232; stata approvata l\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato \u0026#8211; dopo la scadenza del termine perentorio di 3 mesi di cui all\u0026#8217;art. 259 t. u. enti locali \u0026#8211; e i relativi allegati. I ricorrenti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostengono la doverosit\u0026#224; dello scioglimento del Consiglio comunale, ritenendo che non si possa far ricorso in via analogica (come invece inteso dal Prefetto, su parere del Ministero) all\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), t. u. enti locali, disposizione che prevede l\u0026#8217;assegnazione all\u0026#8217;organo inadempiente di un ulteriore termine per provvedere alla trasmissione del bilancio di previsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, premette il rimettente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 259, comma 1, e 262, comma 1, t. u. enti locali, la trasmissione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Consiglio comunale di Volla oltre il termine perentorio di 3 mesi dovrebbe determinare automaticamente lo scioglimento del predetto Consiglio comunale. Tale ricostruzione, secondo il TAR, imporrebbe l\u0026#8217;accoglimento dei motivi aggiunti, donde la rilevanza del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale delle richiamate disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, rileva il rimettente che le fattispecie di scioglimento dei consigli comunali previste tassativamente dalla legge \u0026#8211; ad esclusione dello scioglimento per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, nonch\u0026#233; per la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco (art. 52, comma 2, t. u. enti locali) \u0026#8211; sarebbero le quattro elencate all\u0026#8217;art. 141 t. u. enti locali, ossia: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) il compimento di atti contrari alla Costituzione, le gravi e persistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine pubblico; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per le cause ivi elencate; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) la mancata approvazione nei termini del bilancio; \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e) nei comuni al di sopra dei mille abitanti, la mancata adozione dello strumento urbanistico entro 18 mesi dall\u0026#8217;elezione degli organi\u0026#187; (ipotesi aggiunta dall\u0026#8217;art. 32, comma 7, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsserva il rimettente che nei casi indicati \u003cem\u003esub c\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), al mancato rispetto dei termini di legge consegue l\u0026#8217;apertura di un procedimento sollecitatorio e, solo in ipotesi di perdurante inadempimento, l\u0026#8217;avvio della procedura per lo scioglimento (art. 141, commi 2 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t. u. enti locali). La stessa disciplina, invece, non sarebbe prevista per l\u0026#8217;ente dissestato il cui consiglio non provveda, entro 3 mesi dalla nomina dell\u0026#8217;organo straordinario di liquidazione, alla trasmissione al Ministero dell\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, poich\u0026#233; a fronte dell\u0026#8217;inosservanza del termine qualificato \u0026#171;perentorio\u0026#187; (artt. 259, comma 1, e 261, comma 4), l\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali riconduce tali ipotesi alla fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t. u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe citate disposizioni sarebbero irragionevoli perch\u0026#233;, escludendo il potere sollecitatorio del prefetto, assimilano la mancata approvazione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio comunale nel termine perentorio di 3 mesi a un\u0026#8217;ipotesi di compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, idonei a determinare lo scioglimento automatico del consiglio comunale, senza che necessariamente sussistano la gravit\u0026#224; e la persistenza del comportamento negativo od omissivo da parte dell\u0026#8217;ente locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero pertanto violati il principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nonch\u0026#233; il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., stante l\u0026#8217;irragionevolezza della normativa, che non troverebbe intrinseca giustificazione e divergerebbe dallo scopo che dovrebbe perseguire, nel rispetto dell\u0026#8217;autonomia dell\u0026#8217;ente locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRappresenta, infine, il rimettente che le disposizioni censurate, l\u0026#224; dove impediscono la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale e l\u0026#8217;espletamento del mandato dei consiglieri, violerebbero i principi costituzionali volti alla tutela delle autonomie locali (artt. 5 e 114 Cost.), nonch\u0026#233; del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza nonch\u0026#233; per mancato esperimento di una interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prima eccezione, la parte motiva dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione illustra ampiamente le ragioni della ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni che, a fronte della mancata approvazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato entro il termine perentorio di 3 mesi, prevedono lo scioglimento automatico dell\u0026#8217;ente, senza possibilit\u0026#224; di ricorrere alla messa in mora di ulteriori 20 giorni. Il rimettente si sofferma in modo sufficiente sulle censure riferite agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., spendendo argomentazioni adeguate in ordine a ogni parametro evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;asserito mancato esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, il TAR Campania ritiene che il tenore letterale delle norme sia inequivocabile, poich\u0026#233; allo scadere dei termini perentori \u0026#232; previsto lo scioglimento inevitabile dell\u0026#8217;ente locale, affermando peraltro come la scelta della prefettura di accordare un ulteriore termine sia avvenuta in aperta violazione di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale valutazione, per costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#232; idonea a ritenere assolto l\u0026#8217;onere spettante al rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, devono invece rilevarsi d\u0026#8217;ufficio altri profili di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Sono inammissibili, perch\u0026#233; irrilevanti, le questioni aventi a oggetto l\u0026#8217;art. 261, comma 4, t. u. enti locali, poich\u0026#233; tale disposizione \u0026#8211; che riguarda l\u0026#8217;ipotesi in cui il Ministero dell\u0026#8217;interno, in caso di diniego dell\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato, diffida l\u0026#8217;ente locale a presentare, entro l\u0026#8217;ulteriore termine perentorio di 45 giorni, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che hanno impedito l\u0026#8217;adozione di un parere favorevole da parte della Commissione per la finanza degli enti locali \u0026#8211; non trova applicazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che non attiene all\u0026#8217;evenienza ora indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Sono altres\u0026#236; inammissibili, per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo, le questioni che investono l\u0026#8217;art. 259, comma 1, t. u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente, infatti, bench\u0026#233; individui esattamente nella perentoriet\u0026#224; del termine la norma contenuta nell\u0026#8217;art. 259, comma 1, t. u. enti locali che viene censurata, motiva l\u0026#8217;intera ordinanza con riferimento alla diversa norma che disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio (contenuta nell\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali), e indica come soluzione costituzionalmente adeguata quella di consentire, in caso di mancato rispetto dei termini perentori per l\u0026#8217;approvazione del bilancio di previsione, l\u0026#8217;assegnazione al consiglio comunale inadempiente di un ulteriore termine non superiore a 20 giorni (art. 141, comma 2, t. u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;esame del merito delle questioni \u0026#8211; aventi ad oggetto, dunque, solo l\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali \u0026#8211; \u0026#232; necessaria una breve ricostruzione dell\u0026#8217;istituto del dissesto finanziario dei comuni e delle province, la cui disciplina \u0026#232; contenuta negli artt. 244 e seguenti t. u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La dichiarazione di dissesto finanziario \u0026#232; adottata dal consiglio dell\u0026#8217;ente locale nei casi in cui questo non sia pi\u0026#249; in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244 t. u. enti locali). Tale deliberazione \u0026#232; trasmessa, entro 5 giorni, al Ministero dell\u0026#8217;interno e alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell\u0026#8217;organo di revisione (art. 246, comma 2, t. u. enti locali). A seguito della dichiarazione di dissesto si procede alla nomina dell\u0026#8217;organo straordinario di liquidazione (d\u0026#8217;ora in poi: OSL) ai sensi degli artt. da 252 a 256 t. u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDichiarato il dissesto e nominato l\u0026#8217;OSL, si determina una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, dal che la definizione di procedura \u0026#8220;a doppia anima\u0026#8221;. In particolare, viene demandata all\u0026#8217;OSL la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell\u0026#8217;anno precedente a quello della dichiarazione di dissesto. L\u0026#8217;OSL provvede, in relazione a tali atti, alla rilevazione della massa passiva, all\u0026#8217;acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento e alla liquidazione e pagamento della massa passiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre all\u0026#8217;OSL, nella procedura di dissesto intervengono anche gli organi istituzionali dell\u0026#8217;ente, i quali sono chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all\u0026#8217;origine del dissesto. Per quanto riguarda le entrate, il consiglio dell\u0026#8217;ente locale \u0026#232; tenuto ad aumentare le aliquote e le tariffe di base delle imposte e tasse di spettanza dell\u0026#8217;ente dissestato nella misura massima consentita, con delibera da adottare nella prima seduta successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque non oltre 30 giorni da essa, con efficacia per i 5 anni successivi a quello di approvazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 251 t. u. enti locali). Quanto alle spese, si applica un regime differenziato, a seconda che, al momento di deliberare la dichiarazione di dissesto, l\u0026#8217;ente abbia o meno gi\u0026#224; adottato il bilancio relativo all\u0026#8217;esercizio in corso. Comunque, il regime delle spese subisce una generale contrazione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ente viene costretto a limitare la propria attivit\u0026#224; ai servizi ritenuti essenziali e indispensabili dallo Stato (art. 250 t. u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il bilancio dell\u0026#8217;ente, quindi, una volta dichiarato il dissesto, \u0026#8220;si divide\u0026#8221; in due parti, gestite dai due organi \u0026#8211; OSL e amministrazione ordinaria \u0026#8211;, spezzando l\u0026#8217;unit\u0026#224; e l\u0026#8217;universalit\u0026#224; del ciclo finanziario. In questo modo, la disciplina del dissesto \u0026#232; volta a realizzare al contempo la soddisfazione concorsuale dei creditori e la continuit\u0026#224; di funzionamento dell\u0026#8217;ente, separando la gestione di bilancio pro-futuro rispetto al passato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Dalla deliberazione del dissesto, mentre l\u0026#8217;OSL si occupa dei debiti pregressi dell\u0026#8217;ente locale, gli organi istituzionali dell\u0026#8217;ente, che restano in carica, debbono occuparsi esclusivamente di risanare il bilancio, al fine di non incorrere in un nuovo dissesto (art. 245, comma 3, t. u. enti locali). A tal fine, i suoi organi istituzionali devono: gestire temporaneamente il bilancio durante la procedura di risanamento; elaborare l\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; avviare una nuova e diversa gestione finanziaria volta al raggiungimento e al mantenimento dell\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda fase assume una portata potenzialmente decisiva perch\u0026#233; \u0026#232; attraverso la redazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che, ai sensi degli artt. 259 e 260 t. u. enti locali, si mira a realizzare l\u0026#8217;equilibrio, rimuovendo le cause strutturali che hanno portato alla crisi e al dissesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa delibera consiliare di approvazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato deve essere trasmessa al Ministero dell\u0026#8217;interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di nomina dell\u0026#8217;OSL (art. 259, comma 1, t. u. enti locali). L\u0026#8217;ipotesi di bilancio, quindi, viene istruita dalla Commissione per la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali che, entro 4 mesi, esprime il proprio parere sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; delle misure adottate. Nel caso in cui la Commissione esprima rilievi e formuli richieste istruttorie, il termine di 4 mesi resta sospeso e il consiglio comunale deve rispondere entro 60 giorni (art. 261, commi 1 e 2, t. u. enti locali). A seguito del parere favorevole dalla Commissione, l\u0026#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato viene approvata con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno, che stabilisce prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell\u0026#8217;ente (art. 261, comma 3, t. u. enti locali). Soltanto a seguito dell\u0026#8217;approvazione ministeriale l\u0026#8217;ente \u0026#232; tenuto, nei successivi 30 giorni, a deliberare il bilancio dell\u0026#8217;esercizio cui l\u0026#8217;ipotesi \u0026#8211; integrata dalle indicazioni ministeriali \u0026#8211; si riferisce (art. 264, t. u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn caso di esito negativo dell\u0026#8217;esame da parte della Commissione, invece, il Ministero dell\u0026#8217;interno emana un provvedimento di diniego dell\u0026#8217;approvazione, prescrivendo all\u0026#8217;ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l\u0026#8217;ulteriore termine perentorio di 45 giorni \u0026#8211; dalla relativa notifica \u0026#8211; una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che hanno impedito l\u0026#8217;adozione di un parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo (art. 261, comma 4, t. u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, \u0026#232; solo con il decreto ministeriale di approvazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che prende effettivamente avvio il percorso di superamento della crisi e di risanamento dell\u0026#8217;ente (ossia la terza fase).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; spiega anche perch\u0026#233; siano previsti, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;iter preordinato alla sua approvazione, termini perentori per gli adempimenti a carico dell\u0026#8217;ente, presidiati, ai sensi del richiamato art. 262, comma 1, t. u. enti locali, dalla costante \u0026#8220;minaccia\u0026#8221; della sanzione dello scioglimento del consiglio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruiti i tratti essenziali della disciplina del dissesto degli enti locali, le questioni relative all\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali, l\u0026#224; dove prevede che l\u0026#8217;inosservanza dei termini perentori integra l\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t. u. enti locali (scioglimento per atti contrari a Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico) anzich\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 141, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), t. u. enti locali (scioglimento per mancata approvazione del bilancio), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La scelta del legislatore di assimilare la mancata approvazione dell\u0026#8217;ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 141 t. u. enti locali non \u0026#232; irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto deve ricordarsi che la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche, previsioni che, peraltro, valgono per tutti i soggetti che sono parte della finanza pubblica allargata (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 184 del 2022, n. 246 del 2021, n. 80 del 2021, n. 115 del 2020, n. 49 del 2018, n. 228 del 2017, n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; affermato da questa Corte, il mandato elettorale, indipendentemente dalle scelte di cui \u0026#232; espressione, ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni assicurano l\u0026#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u0026#224; del debito pubblico. In questo senso, lo scioglimento del consiglio comunale costituisce una \u0026#171;regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; di adempimenti primari del mandato elettorale\u0026#187; (sentenza n. 218 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve altres\u0026#236; osservarsi che la norma di cui all\u0026#8217;art. 259, comma 1, t. u. enti locali prevede, per l\u0026#8217;amministrazione in carica che ha gi\u0026#224; condotto l\u0026#8217;ente al dissesto, un\u0026#8217;ulteriore possibilit\u0026#224; di costruire un\u0026#8217;ipotesi di bilancio in riequilibrio: un\u0026#8217;ultima \u003cem\u003echance\u003c/em\u003e per dimostrare di essere in grado di amministrare la cosa pubblica, possibilit\u0026#224; che \u0026#232; necessariamente vincolata nei tempi, per evitare che al primo dissesto ne seguano altri a catena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo scopo, lo Stato prevede un intervento in sostegno dell\u0026#8217;amministrazione coinvolta con la nomina di un organismo straordinario di liquidazione che gestisce tutta la massa passiva e attiva generata dall\u0026#8217;ente prima della dichiarazione di dissesto. Da parte sua, l\u0026#8217;amministrazione che rimane in carica deve redigere un\u0026#8217;ipotesi di bilancio in riequilibrio nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. da 249 a 251 t. u. enti locali: entrate aumentate e debiti ridimensionati. Il mancato rispetto dei termini previsti come perentori per il compimento di questo ultimo atto di amministrazione acclara l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; del consiglio comunale in carica di approvare una ipotesi di bilancio in riequilibrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta del legislatore statale di prevedere un suo inevitabile scioglimento, quindi, non appare di per s\u0026#233; irrazionale. Piuttosto, sarebbe difficile ipotizzare di poter fare ancora affidamento su un\u0026#8217;amministrazione che \u0026#232; gi\u0026#224; ripetutamente venuta meno agli impegni assunti con il mandato elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata anche la censura della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento relativa alla differente disciplina prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci, ovvero di mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche (art. 193 t. u. enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, infatti, nelle menzionate ipotesi tipizzate alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 141 e dall\u0026#8217;art. 193 t. u. enti locali ha previsto che lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato il bilancio di previsione nei termini possa essere preceduto da un\u0026#8217;ulteriore messa in mora per un periodo non superiore a 20 giorni per consentire all\u0026#8217;ente di adempiere (art. 141, comma 2, t. u. enti locali), fermo restando che l\u0026#8217;ipotesi dello scioglimento, peraltro, \u0026#232; sottoposta alla valutazione del Ministero dell\u0026#8217;interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa situazione in cui si trova l\u0026#8217;amministrazione di un ente locale \u003cem\u003ein bonis\u003c/em\u003e \u0026#232; con tutta evidenza diversa da quella in cui si trova un ente che ha gi\u0026#224; deliberato il dissesto, per le ragioni esposte in precedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si ravvisano pertanto motivi per ritenere violato il principio di eguaglianza: il trattamento differenziato di situazioni ontologicamente diverse rappresenta il naturale portato di tale principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, del resto, nella sentenza n. 195 del 2019 \u0026#8211; relativa alla disciplina introdotta in caso di mancato scioglimento del consiglio dell\u0026#8217;ente locale per infiltrazioni mafiose (art. 143 t. u. enti locali) \u0026#8211; ha gi\u0026#224; osservato che quanto pi\u0026#249; il potere sostitutivo, incidente sull\u0026#8217;autonomia dell\u0026#8217;ente locale territoriale, presenta una connotazione di discrezionalit\u0026#224; nei presupposti e nel contenuto, tanto pi\u0026#249; il livello di assunzione di responsabilit\u0026#224; si eleva da quello amministrativo (provvedimento del prefetto) a quello politico (deliberazione del Governo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa garanzia costituzionale di autonomia degli enti locali territoriali (comuni, province e citt\u0026#224; metropolitane) richiede non solo che i presupposti di tali poteri sostitutivi, incidenti sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente, siano sufficientemente determinati dalla legge, ma anche che sia rispettato il canone dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., integrato dalla norma di attuazione di cui all\u0026#8217;art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sull\u0026#8217;assunzione a livello governativo della responsabilit\u0026#224; per l\u0026#8217;esercizio di tali poteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione oggi censurata, che disciplina un\u0026#8217;ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, \u0026#232; ben definita e oggettiva e non lascia trasparire margini di irrazionale discrezionalit\u0026#224; nel presupposto e nel contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nemmeno il principio del buon andamento della pubblica amministrazione \u0026#232; scalfito dalla disposizione censurata dall\u0026#8217;odierno rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l\u0026#8217;amministrazione in carica in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettivit\u0026#224; amministrata un bilancio in equilibrio, mediante la scansione del percorso che si dipana attraverso i risultati conseguiti nei singoli esercizi attinenti al piano quinquennale, \u0026#171;affinch\u0026#233; l\u0026#8217;oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo dell\u0026#8217;equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione\u0026#187; (sentenze n. 34 del 2021 e n. 115 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quadro normativo e costituzionale vigente consente, infatti, di affrontare situazioni patologiche della finanza locale non solo quando queste siano imputabili a caratteristiche socioeconomiche della collettivit\u0026#224; e del territorio, mediante l\u0026#8217;attivazione dei meccanismi di solidariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost. (quindi, in ipotesi di deficit strutturali); ma anche quando sono dovute a patologie organizzative, per il rilievo e il contrasto delle quali il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u0026#233; ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e il t. u. enti locali prevedono strumenti puntuali e coordinati per prevenire situazioni di degrado progressivo della finanza locale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 34 del 2021 e n. 18 del 2019). Fra tali strumenti la norma che prevede, come estrema \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, lo scioglimento del consiglio comunale \u0026#232; volta a tutelare anche l\u0026#8217;interesse salvaguardato dall\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., perch\u0026#233; un consiglio comunale che non sia in grado di predisporre un progetto di bilancio in equilibrio non garantisce il buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha anche di recente osservato che l\u0026#8217;enunciazione dell\u0026#8217;art. 114, secondo comma, Cost., secondo cui comuni, province e citt\u0026#224; metropolitane sono enti autonomi con \u0026#171;propri statuti, poteri e funzioni\u0026#187;, si salda con il riconoscimento della titolarit\u0026#224; di \u0026#171;funzioni amministrative proprie\u0026#187; (art. 118, secondo comma, Cost.) e della potest\u0026#224; regolamentare in ordine alla disciplina dell\u0026#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, sesto comma, Cost.), nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art. 119, primo comma, Cost.) (sentenza n. 195 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonch\u0026#233; il principio del mandato elettorale e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; affermato da questa Corte, l\u0026#8217;autonomia degli enti territoriali in questo settore trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell\u0026#8217;ambito della salvaguardia degli interessi costituzionali riconducibili ai parametri di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., norme funzionali anche all\u0026#8217;osservanza dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 184 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma contenuta nell\u0026#8217;art. 262, comma 1, t. u. enti locali \u0026#232; volta a evitare che l\u0026#8217;amministrazione inefficiente consegni alla collettivit\u0026#224; amministrata una catena di dissesti ed \u0026#232; la prima di una serie di misure finalizzate a ristabilire l\u0026#8217;equilibrio finanziario dell\u0026#8217;ente locale dissestato, fra le quali: lo scioglimento del consiglio comunale, l\u0026#8217;attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina del commissario prefettizio e lo svolgimento di nuove elezioni. Il frammento normativo censurato, pertanto, \u0026#232; chiaramente inserito in un assetto volto a tutela dell\u0026#8217;equilibrio delle finanze pubbliche complessive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.2.\u0026#8211; Quanto al principio del mandato elettorale riconosciuto dall\u0026#8217;art. 51 Cost., questa Corte, fin dalla sentenza n. 184 del 2016, ha evidenziato che \u0026#171;il bilancio \u0026#232; un \u0026#8220;bene pubblico\u0026#8221;, nel senso che \u0026#232; funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell\u0026#8217;ente territoriale, sia in ordine all\u0026#8217;acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi \u0026#232; chiamato ad amministrare una certa collettivit\u0026#224; ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato e il realizzato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l\u0026#8217;ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede essenzialmente nell\u0026#8217;assicurare ai membri della collettivit\u0026#224; la cognizione delle modalit\u0026#224; di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi \u0026#232; titolare del mandato elettorale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 18 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, pertanto, non contrasta con il diritto di elettorato passivo, affermato dall\u0026#8217;art. 51 Cost., ma \u0026#232; volta, piuttosto, a una sua piena tutela. L\u0026#8217;incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe \u0026#8211; in virt\u0026#249; di quella che \u0026#232; stata definita una \u0026#171;presunzione assoluta\u0026#187; \u0026#8211; il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ragione di tale istituto risiede proprio nel principio che la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce il presupposto stesso del mandato elettivo (sentenza n. 228 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Per tale complesso di ragioni, le questioni poste all\u0026#8217;attenzione di questa Corte non sono fondate in rapporto a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e dichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;1 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250701161652.pdf","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Enti locali - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Previsione che il consiglio dell\u0026#8217;ente presenta tale ipotesi al Ministro dell\u0026#8217;interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell\u0026#8217;organo straordinario di liquidazione, di cui all\u0027art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Istruttoria e decisione sull\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione da parte del Ministro dell\u0026#8217;interno di un provvedimento di diniego dell\u0026#8217;approvazione, in caso di esito negativo dell\u0027esame da parte della Commissione per la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti locali - Previsione che impone all\u0027ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l\u0027ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole - Inosservanza del termine per la presentazione dell\u0027ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e alle richieste di cui all\u0027art. 261, c. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all\u0027art. 261, c. 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell\u0027interno - Previsione che tali fattispecie integrano l\u0026#8217;ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all\u0027art. 141, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000 - Denunciata previsione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto \u0026#232; ingiustificatamente assimilato al compimento di atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o ai gravi motivi di ordine pubblico - Violazione del principio di ragionevolezza per contrasto con la necessit\u0026#224; di regolare in maniera uguale situazioni simili - Irrazionalit\u0026#224; della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell\u0026#8217;autonomia locale - Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l\u0026#8217;espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all\u0026#8217;esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46835","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Bilancio degli enti locali dissestati - Obbligo di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato - Diniego dell\u0027approvazione da parte del Ministero dell\u0027interno - Censura di disposizione diversa da quella per cui è motivata la doglianza - Irrilevanza ed erroneo presupposto interpretativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per irrilevanza e per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, t.u. enti locali. Quanto all’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, tale disposizione – che riguarda l’ipotesi in cui il Ministero dell’interno, in caso di diniego dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, diffida l’ente locale a presentare, entro l’ulteriore termine perentorio di 45 giorni, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che hanno impedito l’adozione di un parere favorevole da parte della Commissione per la finanza degli enti locali – non trova applicazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che non attiene all’evenienza ora indicata. Quanto all’art. 259, comma 1, t.u. enti locali, il rimettente motiva l’intera ordinanza con riferimento a diversa norma (contenuta nell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46836","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"259","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art259"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"261","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art261"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46836","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Bilancio degli enti locali dissestati - Obbligo di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato - Presentazione da parte del consiglio comunale al Ministro dell\u0027interno - Termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell\u0027organo straordinario di liquidazione - Mancato rispetto - Scioglimento - Possibilità, in alternativa, di un intervento sollecitatorio da parte del prefetto, come previsto in altre ipotesi - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e irrazionalità della norma censurata, nonché violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del mandato elettorale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali, che prevede che l’inosservanza dei termini perentori per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato comporta, ex art. 141, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), t.u. enti locali, lo scioglimento dell’ente per atti contrari a Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico, anziché dell’art. 141, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), t.u. enti locali, che disciplina lo scioglimento per mancata approvazione del bilancio, con la conseguenza che l’ente in dissesto è sciolto se non presenta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. La scelta del legislatore di assimilare la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) del comma 1 dell’art. 141 t.u. enti locali non è irragionevole. Anzitutto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali, parte della finanza pubblica allargata, il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche. Inoltre l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali fornisce, all’amministrazione in carica che ha già condotto l’ente al dissesto, un’ulteriore possibilità di costruire un’ipotesi di bilancio in riequilibrio, cosicché la scelta di prevedere un suo inevitabile scioglimento laddove non venga rispettato il termine perentorio censurato, non appare di per sé irrazionale. Neppure sussiste disparità di trattamento tra il caso censurato e quello della mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche, perché la situazione in cui si trova l’amministrazione di un ente locale \u003cem\u003ein bonis \u003c/em\u003eè diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto. Né è leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in carica in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività amministrata un bilancio in equilibrio. Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonché il principio del mandato elettorale e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive: l’autonomia degli enti territoriali trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della salvaguardia degli interessi costituzionali riconducibili ai parametri di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., norme funzionali anche all’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Quanto al principio del mandato elettorale riconosciuto dall’art. 51 Cost., va considerato che il bilancio è un “bene pubblico”, alla cui mancata approvazione l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, perché assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. L’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 184/2022 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 46643; S. 246/2021\u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e - mass. 44426\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 80/2021 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 43795; S. 34/2021 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 43586; S. 115/2020 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 43528; S. 18/2019 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 42076; S. 49/2018\u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e - mass. 39975\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 228/2017 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 42086; S. 184/2016 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 38970\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46835","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"262","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art262"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46566","autore":"Sambucci L.","titolo":"La Corte, il bilancio e il mandato elettivo negli enti locali: le lacune di una sentenza “di ripasso”. Note a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"187","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46565_2025_91.pdf","nome_file_fisico":"91_2025_Sambucci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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