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A. e altri, con ordinanza del 26 ottobre 2021, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 ottobre 2021 (reg. ord. n. 85 del 2022), la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, sezione quarta civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 777, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;, nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione \u0026#8211; in favore di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell\u0026#8217;irragionevole durata di un processo \u0026#8211; all\u0026#8217;esperimento del rimedio preventivo consistente nel depositare nei giudizi davanti alla Corte di cassazione un\u0026#8217;istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Corte rimettente riferisce di essere stata investita dell\u0026#8217;opposizione \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della legge n. 89 del 2001, proposta dal Ministero della giustizia contro il decreto che ha accolto la domanda di equa riparazione avanzata in data 22 ottobre 2019 dai ricorrenti B. A. e altri, in relazione alla durata non ragionevole della fase di legittimit\u0026#224; di un precedente giudizio di equa riparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Ministero della giustizia, tra i vari motivi di opposizione, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda dei ricorrenti, in quanto nel giudizio presupposto non risultava depositata, davanti alla Corte di cassazione, l\u0026#8217;istanza di accelerazione di cui all\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della legge n. 89 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn riferimento a tale ultima disposizione, i ricorrenti opposti hanno formulato eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, che \u0026#232; stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, dopo aver affermato che tutti gli altri motivi di opposizione proposti dal Ministero della giustizia \u0026#171;non sembrerebbero in grado, nella particolare prospettiva decisionale da adottare nella presente sede, di condurre all\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;opposizione stessa\u0026#187;, il rimettente ha sostenuto che \u0026#232; invece incontroversa la mancata presentazione, da parte degli opposti, dell\u0026#8217;istanza di accelerazione davanti alla Corte di cassazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della legge n. 89 del 2001, norma ritenuta \u0026#171;applicabile [\u0026#8230;] \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e\u0026#187;. Per tale ragione, la domanda di equa riparazione sarebbe inammissibile e l\u0026#8217;opposizione del Ministero dovrebbe essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, la disposizione censurata troverebbe applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto \u0026#8211; come appunto accade nel caso di specie \u0026#8211; sia anch\u0026#8217;esso un procedimento per equa riparazione, dovendosi considerare quest\u0026#8217;ultimo alla stregua di un giudizio ordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, descritto il quadro normativo ed illustrato il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, ha richiamato le sentenze di questa Corte n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 169 e n. 34 del 2019, evidenziando come esse abbiano risolto, nel senso dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni di volta in volta censurate, questioni che presentavano \u0026#171;caratteristiche di forte analogia\u0026#187; con quelle sollevate nell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNelle decisioni citate, infatti, questa Corte, richiamando l\u0026#8217;orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, avrebbe affermato il principio per cui i rimedi preventivi contro la durata eccessiva dei procedimenti sono ammissibili solo se \u0026#171;effettivi\u0026#187; ed efficacemente sollecitatori. Tali essi sarebbero solo in quanto velocizzino davvero la decisione da parte del giudice competente, offrendo una reale garanzia di contrazione dei tempi processuali, anche attraverso la messa a disposizione della parte, interessata a prevenire la violazione del termine ragionevole di durata, di un modello procedimentale alternativo \u0026#171;in grado di condurre a tale risultato\u0026#187;. Non sarebbero conformi ai parametri invocati, invece, quei rimedi che costituiscano \u0026#171;una mera facolt\u0026#224;\u0026#187;, con effetto \u0026#171;puramente dichiarativo di un interesse gi\u0026#224; incardinato nel processo\u0026#187; e di mera \u0026#171;prenotazione della decisione\u0026#187; (che pu\u0026#242; comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio, nonostante l\u0026#8217;esperimento del rimedio). Essi, infatti, si risolverebbero in un mero \u0026#171;adempimento formale\u0026#187;, rispetto alla cui violazione la sanzione consistente nell\u0026#8217;improponibilit\u0026#224; o inammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione apparirebbe come non ragionevole e non proporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la Corte rimettente osserva come anche l\u0026#8217;istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione rappresenti un tipo di rimedio preventivo che non presenta alcuna reale efficacia acceleratoria del processo, non introduce modelli procedimentali alternativi e \u0026#171;non comporta alcuna garanzia di contrazione dei tempi del processo, integrando l\u0026#8217;esercizio di una facolt\u0026#224; della parte che, sostanzialmente, ribadisce in questo modo un interesse che \u0026#232; gi\u0026#224; incardinato in capo ad essa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, sezione quarta civile, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione, in favore di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell\u0026#8217;irragionevole durata di un processo, all\u0026#8217;esperimento del rimedio preventivo consistente nel deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un\u0026#8217;istanza di accelerazione almeno due mesi prima che sia trascorso il termine di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene prospettato il contrasto con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente riferisce di essere stata investita dell\u0026#8217;opposizione proposta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della legge n. 89 del 2001, dal Ministero della giustizia contro un decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata per l\u0026#8217;eccessiva, e dunque non ragionevole, durata di un precedente procedimento di equa riparazione, con particolare riferimento al giudizio svoltosi davanti alla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Ministero della giustizia, tra i vari motivi di opposizione, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda, non avendo i ricorrenti depositato, nel giudizio presupposto, l\u0026#8217;istanza di accelerazione di cui all\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della legge n. 89 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, ritenuti non fondati i restanti motivi di opposizione articolati dal Ministero della giustizia, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene essere incontroversa la mancata presentazione dell\u0026#8217;istanza di accelerazione richiesta dalla disposizione censurata, espressamente ritenuta applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e. Per tale motivo, sarebbe fondata l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; proposta e l\u0026#8217;opposizione dovrebbe conseguentemente trovare accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, richiama alcune pronunce con le quali questa Corte avrebbe accolto questioni che presentavano \u0026#171;caratteristiche di forte analogia\u0026#187; con quelle sollevate nell\u0026#8217;odierno giudizio (sentenze n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 169 e n. 34 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali decisioni, ricordando l\u0026#8217;orientamento espresso dalla Corte EDU, hanno ritenuto costituzionalmente illegittimi alcuni dei rimedi preventivi previsti dalla legge n. 89 del 2001 \u0026#8211; in seguito alle modifiche a quest\u0026#8217;ultima apportate dalla legge n. 208 del 2015 \u0026#8211; escludendo che essi fossero \u0026#171;effettivi\u0026#187; ed efficacemente sollecitatori e, dunque, in grado di velocizzare davvero la decisione da parte del giudice competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, quindi, osserva che anche l\u0026#8217;istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione costituirebbe un tipo di rimedio preventivo privo di alcuna reale efficacia acceleratoria del processo, non introducendo modelli procedimentali alternativi e non comportando alcuna garanzia di contrazione dei tempi del processo medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, \u0026#232; utile ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 208 del 2015, nel modificare la legge n. 89 del 2001, che prevede e disciplina il diritto di richiedere un\u0026#8217;equa riparazione in caso di eccessiva durata di un processo, vi ha introdotto l\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, secondo cui \u0026#171;[l]a parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi\u0026#187;, da attivarsi proprio allo scopo di scongiurare la violazione dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, sotto il profilo del mancato rispetto di termini ragionevoli per la conclusione di un processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali termini sono definiti dal successivo art. 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 89 del 2001, secondo cui, per quanto qui interessa, nel giudizio di legittimit\u0026#224; il processo non deve eccedere la durata di un anno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della medesima legge \u0026#232; affidato il compito di indicare i rimedi preventivi, calibrati in relazione a ciascuna tipologia di processo: per il giudizio di legittimit\u0026#224;, in particolare, il comma 6 dispone che \u0026#171;[n]ei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un\u0026#8217;istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe conseguenze della mancata attivazione di tale strumento sono disciplinate dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, il quale \u0026#8211; come ha evidenziato la Corte d\u0026#8217;appello rimettente \u0026#8211; sancisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della \u0026#171;domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all\u0026#8217;irragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;articolo 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte in riferimento all\u0026#8217;analogo istituto dell\u0026#8217;istanza di accelerazione prevista per il processo penale dal comma 2 del citato art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, anche il deposito dell\u0026#8217;istanza di accelerazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, \u0026#171;pur presentato come diritto alla stregua dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 89 del 2001, opera, piuttosto, come un onere, visto che il mancato adempimento, in base al comma 1 del successivo art. 2, comporta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione\u0026#187; (sentenza n. 175 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, occorre in primo luogo definire il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione circoscrive l\u0026#8217;oggetto delle questioni sollevate al solo art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della legge n. 89 del 2001. Tuttavia, le argomentazioni spese nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza, e la stessa principale censura avanzata, ruotano attorno alla sanzione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda, prevista dal successivo art. 2, comma 1, nel caso in cui il diritto ad esperire il rimedio preventivo in esame non sia esercitato (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: l\u0026#8217;onere di ricorrere ad esso non sia adempiuto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte rimettente, infatti, l\u0026#8217;eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale formulata dai ricorrenti acquista rilevanza \u0026#8211; e, al contempo, non si pu\u0026#242; ritenerne la manifesta infondatezza \u0026#8211; proprio \u0026#171;[i]n relazione [\u0026#8230;] al motivo di opposizione\u0026#187; articolato dal Ministero della giustizia, in riferimento all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione derivante dal \u0026#171;mancato esperimento del rimedio preventivo dell\u0026#8217;istanza di accelerazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta evidente, allora, che la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze intende censurare l\u0026#8217;intero congegno normativo, la cui applicazione porta a sanzionare con l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione la mancata presentazione, nei termini prescritti, dell\u0026#8217;istanza di accelerazione nel corso del giudizio davanti alla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel ricordare gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, del resto, il Collegio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma che le pronunce richiamate sono accomunate dalla valutazione in termini di illegittimit\u0026#224; costituzionale di quei rimedi preventivi \u0026#171;valorizzati dall\u0026#8217;art. 2, n. 1, L. 89/2001 \u0026#8211; mediante il riferimento all\u0026#8217;art. 1ter della medesima legge \u0026#8211; in termini di inammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;oggetto delle questioni effettivamente sollevate va\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003eindividuato alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rimessione (sentenze n. 148 del 2022, n. 234 e n. 224 del 2020), e quindi ricostruendo l\u0026#8217;effettiva volont\u0026#224; del rimettente in base ad una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo (sentenze n. 35 del 2023, n. 228 e n. 88 del 2022). Questa Corte, infatti, ha gi\u0026#224; chiarito che \u0026#171;un\u0026#8217;interpretazione non formalistica del canone dell\u0026#8217;esatta ed esaustiva indicazione della disposizione censurata, ricavabile dall\u0026#8217;art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), impone di identificare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e tenendo conto della motivazione e dell\u0026#8217;intero contesto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (sentenze n. 258 del 2012 e n. 181 del 2011)\u0026#187; (sentenza n. 12 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve perci\u0026#242; ritenersi che le questioni sollevate dalla Corte d\u0026#8217;appello di Firenze rimettente interroghino questa Corte sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina legislativa in forza della quale la mancata presentazione dell\u0026#8217;istanza di accelerazione davanti alla Corte di cassazione, di cui all\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della legge n. 89 del 2001, comporta la inammissibilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della medesima legge, della domanda di equa riparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Cos\u0026#236; precisato l\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio, le questioni sono fondate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, la giurisprudenza costituzionale \u0026#232; ormai costante nell\u0026#8217;affermare che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo (sentenze n. 107 del 2023, n. 175 del 2021 e n. 88 del 2018). Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ci\u0026#242; che accade soltanto laddove venga realmente resa pi\u0026#249; sollecita la decisione da parte del giudice competente (in tal senso, di recente, Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, quinta sezione, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro Irlanda, e prima sezione, sentenza 28 aprile 2022, Verrascina ed altri contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tali principi, si \u0026#232; cos\u0026#236; affermato che non rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l\u0026#8217;imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di \u0026#171;una mera facolt\u0026#224; del ricorrente [\u0026#8230;] con effetto puramente dichiarativo di un interesse gi\u0026#224; incardinato nel processo e di mera \u0026#8220;prenotazione della decisione\u0026#8221; (che pu\u0026#242; comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio)\u0026#187; (sentenza n. 34 del 2019). Adempimenti di tal genere, infatti, non avrebbero \u0026#171;efficacia effettivamente acceleratoria del processo\u0026#187; (sentenza n. 169 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento all\u0026#8217;istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell\u0026#8217;ambito del processo penale dall\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, della legge n. 89 del 2001, questa Corte ha affermato che la sua presentazione \u0026#171;non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perci\u0026#242; uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l\u0026#8217;ulteriore protrarsi del processo, n\u0026#233; implica una priorit\u0026#224; nella trattazione del giudizio\u0026#187; (sentenza n. 175 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime considerazioni possono essere replicate in relazione all\u0026#8217;istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione ai sensi delle disposizioni oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce della vigente disciplina processuale, infatti, la sua presentazione non vincola il giudice \u0026#171;a quanto richiestogli\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2018), ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l\u0026#8217;istanza di accelerazione \u0026#232; depositata nei termini prescritti. In altre parole, nulla esclude che il processo, \u0026#171;pur a fronte di una siffatta istanza, [possa] comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata\u0026#187; (sentenza n. 169 del 2019), in violazione anche dell\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza dei casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del 2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della legge n. 208 del 2015, il deposito dell\u0026#8217;istanza in esame non si risolve nella \u0026#171;proposizione di possibili, e concreti, \u0026#8220;modelli procedimentali alternativi\u0026#8221;, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato\u0026#187; (sentenza n. 121 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina processuale del giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, non ricollega al deposito dell\u0026#8217;istanza di accelerazione in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l\u0026#8217;attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso \u0026#8211; e, in tesi, pi\u0026#249; celere \u0026#8211; modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di offrire alle parti un diverso, e pi\u0026#249; sollecito, modello procedimentale non \u0026#232; certo agevolata dalle peculiarit\u0026#224; del giudizio di legittimit\u0026#224;, caratterizzato dalla mancanza di una fase istruttoria e dalla circostanza che la causa viene discussa \u0026#8211; per essere decisa nella stessa seduta \u0026#8211; in un\u0026#8217;unica udienza o adunanza, a seconda che trovi applicazione il procedimento in pubblica udienza oppure quello in camera di consiglio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tali caratteristiche non impediscono, in assoluto, di introdurre semplificazioni procedurali che incidano, riducendoli, sui tempi del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale proposito, va segnalato che l\u0026#8217;art. 3, comma 28, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), ha introdotto \u0026#8211; con il nuovo art. 380-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile, inapplicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; un rito accelerato anche nell\u0026#8217;ambito del giudizio davanti alla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che conta sottolineare in questa sede, tuttavia, \u0026#232; che il legislatore della riforma \u0026#8211; pur intervenuto, sotto altri profili, sul testo dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della legge n. 89 del 2001 \u0026#8211; non ha inteso instaurare alcun collegamento diretto tra l\u0026#8217;istanza disciplinata dalle disposizioni censurate e il suddetto rito accelerato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In ogni caso, il deposito dell\u0026#8217;istanza di accelerazione in parola, in tempo utile ad evitare il superamento dei termini di ragionevole durata del processo, costituisce manifestazione della volont\u0026#224; di ottenere una decisione rapida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata presentazione di tale istanza, quindi, \u0026#171;pu\u0026#242; eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non seriet\u0026#224; dell\u0026#8217;interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;indennizzo \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e n. 89 del 2001\u0026#187; (sentenza n. 169 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuel che, invece, non risulta conforme ai parametri costituzionali evocati \u0026#232; che l\u0026#8217;omesso deposito dell\u0026#8217;istanza possa condizionare la stessa ammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione (in senso analogo, sentenza n. 175 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Va pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichia\u003c/em\u003e\u003cem\u003era\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u0026#8217;articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto Milana\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo civile - Equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo - Rimedi preventivi - Previsione che, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, la parte ha diritto a depositare un\u0027istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all\u0027art. 2, c. 2-bis, della legge n. 89 del 2001.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45829","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Identificazione del thema decidendum - Interpretazione non formalistica del canone dell\u0027esatta ed esaustiva indicazione della disposizione censurata - Possibilità di ricostruzione dell\u0027effettiva volontà del rimettente in base ad una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’oggetto delle questioni effettivamente sollevate va individuato alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rimessione, e quindi ricostruendo l’effettiva volontà del rimettente in base ad una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 35/2023 – mass. 45367; S. 228/2022; S. 148/2022; S. 88/2022 – mass. 44801, S. 234/2020 – mass. 43227; S. 224/2020 – mass. 42754). \u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUn’interpretazione non formalistica del canone dell’esatta ed esaustiva indicazione della disposizione censurata, ricavabile dall’art. 23, primo e terzo comma, della legge n. 87 del 1953, impone di identificare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e tenendo conto della motivazione e dell’intero contesto dell’ordinanza di rimessione. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 12/2023; S. 258/2012 – mass. 36726; S. 181/2011 –mass. 35676).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45830","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45830","titoletto":"Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione - Presentazione dell\u0027istanza di accelerazione - Esclusione della natura di rimedio preventivo effettivo. (Classif. 199010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa presentazione dell’istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell’ambito del processo penale dall’art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, della legge n. 89 del 2001 non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. \u003cem\u003e(Precedente: S. 175/2021 – mass. 44148).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45831","numero_massima_precedente":"45829","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/03/2001","numero":"89","articolo":"1","specificazione_articolo":"ter","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45831","titoletto":"Giurisdizione ordinaria - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Preferibilità di rimedi preventivi - Necessità che abbiano efficacia effettivamente acceleratoria del processo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede l\u0027inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un\u0027istanza di accelerazione del processo). (Classif. 123003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo. Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 107/2023l – mass. 45546,\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 175/2021 – mass. 44148, S. 88/2018 – mass. 40124).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l’imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” – che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio – in quanto essi non avrebbero efficacia effettivamente acceleratoria del processo. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064, S. 34/2019 – mass. 41216).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa presentazione dell’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione non vincola il giudice a quanto richiestogli, ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l’istanza è depositata: nulla esclude che il processo, pur a fronte di una siffatta istanza, possa comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, in violazione anche dell’art. 111, secondo comma, Cost. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 169/2019 – mass. 42064; S. 88/2018 – mass. 40124).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo costituito dal deposito dell’istanza di accelerazione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, previsto dall’art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 6, della medesima legge. La disciplina processuale di tale giudizio, infatti, non ricollega al deposito dell’istanza in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l’attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso – e, in tesi, più celere – modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa. La mancata presentazione di tale istanza può eventualmente assumere rilievo – come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente – ai fini della determinazione del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edell’indennizzo \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003en. 89 del 2001). \u003cem\u003e(Precedenti: S. 175/2021 – mass. 44148, S.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e121/2020 – mass. 42577, S. 169/2019 – mass. 42064).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45830","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/03/2001","data_nir":"2001-03-24","numero":"89","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"par. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43020","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 142/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2348","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43748","autore":"Rubinato G.","titolo":"La lentezza dei processi tra inefficacia dei rimedi interni, l\u0027inadeguatezza delle riforme alla legge Pinto e le sentenze della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1093","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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