GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1985/355

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:355
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 1.987693
    "namelookup_time" => 0.000233
    "connect_time" => 0.001151
    "pretransfer_time" => 0.170865
    "size_download" => 64667.0
    "speed_download" => 32533.0
    "starttransfer_time" => 1.927522
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 44240
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 170648
    "connect_time_us" => 1151
    "namelookup_time_us" => 233
    "pretransfer_time_us" => 170865
    "starttransfer_time_us" => 1927522
    "total_time_us" => 1987693
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478133.633
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:355"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:355 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:54 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:54 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1985","numero":"355","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ROEHRSSEN","redattore":"","relatore":"ROEHRSSEN","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"23/04/1985","data_decisione":"18/12/1985","data_deposito":"21/12/1985","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                 N. 355                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                        SENTENZA 18 DICEMBRE 1985                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e               Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1985.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e     Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 1/1 s.s. dell\u00278 gennaio 1986.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                         Pres. e rel. ROEHRSSEN                           \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente -  Avv.  \r\n ORONZO  REALE  -  Dott.  BRUNETTO  BUCCIARELLI  DUCCI  -  Avv.  ALBERTO  \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO  LA  PERGOLA  -  Prof.  \r\n VIRGILIO  ANDRIOLI  -  Prof.  GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -  \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO -  Dott.  ALDO  CORASANITI  -  \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.  FRANCESCO GRECO, Giudici,             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei  giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4 della legge  \r\n 22 luglio 1975,  n.  382  (Norme  sull\u0027ordinamento  regionale  e  sulla  \r\n organizzazione  della  pubblica amministrazione); degli artt. 11, comma  \r\n primo, 12, comma primo, e 16, commi primo e  terzo,  legge  22  ottobre  \r\n 1971,  n.    865;  degli  artt. 14, comma quarto, e 19 legge 28 gennaio  \r\n 1977, n. 10; dell\u0027art. 8 della legge della regione Emilia-  Romagna  24  \r\n marzo 1975, n. 18, promossi con le seguenti ordinanze:                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 dal Tribunale amministrativo  \r\n regionale  per l\u0027Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Cavatorta Mauro  \r\n c/Sindaco del Comune di Langhirano e Regione  Emilia-Romagna,  iscritta  \r\n al  n.  108  del  registro  ordinanze  1978 e pubblicata nella Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1978;                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1979 dal Tribunale amministrativo  \r\n regionale per l\u0027Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti  proposti  da  Volpe  \r\n Liliana  c/Presidente  Giunta provinciale di Bologna ed altri, iscritta  \r\n al n. 577 del registro  ordinanze  1979  e  pubblicata  nella  Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 284 del 1979;                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3)  ordinanza emessa il 7 ottobre 1980 dal Tribunale amministrativo  \r\n regionale per la Calabria  sul  ricorso  proposto  da  Romeo  Michelina  \r\n c/Comune di Motta S. Giovanni ed altro, iscritta al n. 577 del registro  \r\n ordinanze  1981  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 352 del 1981;                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     4) ordinanza emessa il 14 aprile 1983 dal Tribunale  amministrativo  \r\n regionale   per   l\u0027Emilia-Romagna  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  \r\n Montanari Wanna c/Comune di Ravenna ed altri, iscritta al  n.  597  del  \r\n registro  ordinanze  1983  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica n. 329 del 1983.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti di costituzione della Regione Emilia- Romagna e di  \r\n Romeo Michelina nonch\u0026#233; gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del  \r\n Consiglio dei ministri;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore  \r\n Guglielmo Roehrssen;                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni e Fabio Roversi  Monaco  per  la  \r\n Regione  Emilia-Romagna  e  l\u0027avvocato dello Stato Renato Carafa per il  \r\n Presidente del Consiglio dei ministri.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 (n. 108, r.o.   1979),  \r\n il  T.A.R.  per  l\u0027Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all\u0027art.  \r\n 125, primo  comma,  Cost.,  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n dell\u0027art.  4  della  l.  22  luglio  1975, n. 382, a norma del quale il  \r\n controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e  da  \r\n altri  enti  locali  nelle  materie  ad  essi delegate dalla Regione \u0026#232;  \r\n attribuito ai comitati regionali di controllo.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A sostegno della non manifesta  infondatezza  della  questione,  il  \r\n giudice  a  quo  sostiene  che,  essendo  la  competenza  in materia di  \r\n funzioni delegate una competenza dell\u0027ente delegante  e  restando  tale  \r\n anche  dopo la delega, la norma impugnata illegittimamente demanderebbe  \r\n la funzione di controllo allo stesso ente che ha competenza ad  emanare  \r\n l\u0027atto   da  controllare.  Invero,  l\u0027art.  125,  primo  comma,  Cost.,  \r\n disponendo che il controllo di legittimit\u0026#224; sugli  atti  amministrativi  \r\n della  Regione \u0026#232; esercitato da un organo dello Stato, si riferirebbe a  \r\n tutti gli atti di competenza regionale,  ancorch\u0026#233;  delegati  ad  altri  \r\n enti:  infatti,  una diversa interpretazione svuoterebbe grandemente di  \r\n contenuto il disposto dell\u0027art. 125, primo  comma,  tenendo  conto  che  \r\n l\u0027art.   118 Cost. stabilisce l\u0027esercizio in via normale delle funzioni  \r\n amministrative della Regione attraverso la delega agli enti locali.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dinanzi a questa Corte \u0026#232; intervenuto il Presidente  del  Consiglio  \r\n dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nell\u0027atto  di  intervento  si  osserva  che  l\u0027art.  62 della l. 10  \r\n febbraio 1953, n. 62 disponeva che le deliberazioni adottate dagli enti  \r\n locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni,  fossero  soggette  \r\n al   controllo  della  Commissione  di  controllo  sull\u0027amministrazione  \r\n regionale. Si rileva,  peraltro,  che  pur  essendo  stata  tale  norma  \r\n ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del  \r\n 1972,  fu criticata in dottrina, auspicandosi un decentramento, in tema  \r\n di competenze delegate, anche nei controlli. Auspicio accolto, appunto,  \r\n dalla nuova normativa dettata dall\u0027art. 4 della l. n.  382 del 1975.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  le  tesi  esposte   nell\u0027atto   di   intervento,   sarebbe  \r\n discutibile  che  le  funzioni  delegate  a  norma  dell\u0027art. 118 Cost.  \r\n restino funzioni regionali. Ad ogni modo - osserva  l\u0027Avvocatura  dello  \r\n Stato  -  nel  novero  dei controlli sugli atti, si debbono distinguere  \r\n quelli che sono stabiliti in ragione della situazione giuridica propria  \r\n dell\u0027autore  dell\u0027atto  controllato,  i  quali  delimitano  l\u0027autonomia  \r\n dell\u0027ente  controllato, dai controlli istituiti in ragione della specie  \r\n e del contenuto dell\u0027atto obbiettivamente  considerato,  prescindendosi  \r\n cio\u0026#232; dalla sua provenienza.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La appartenenza dei controlli prescritti e regolati dagli artt. 125  \r\n e 130 Cost., alla categoria dei controlli disposti in considerazione ed  \r\n a  delimitazione  della capacit\u0026#224; giuridica dell\u0027ente controllato e non  \r\n di quelli istituiti in considerazione del contenuto oggettivo dell\u0027atto  \r\n e dell\u0027interesse pubblico in concreto  perseguito,  sarebbe  -  secondo  \r\n l\u0027Avvocatura   dello   Stato  -  confermata  dalla  lettera  delle  due  \r\n disposizioni  costituzionali,  che  regolano  il  controllo \"sugli atti  \r\n amministrativi della Regione\" e quella \"sugli atti delle provincie, dei  \r\n comuni  e  degli  altri   enti   locali\",   senza   alcun   riferimento  \r\n all\u0027oggettivo  contenuto  di  quegli  atti ed all\u0027interesse in concreto  \r\n perseguito. Pertanto, in  mancanza  di  espressa  esclusione,  dovrebbe  \r\n ritenersi  che  la previsione dei due articoli comprenda tutti gli atti  \r\n amministrativi,   rispettivamente,   delle   Regioni   e   degli   enti  \r\n territoriali minori, emessi nell\u0027esercizio delle loro competenze, quali  \r\n risultano    determinate,    direttamente   o   indirettamente,   dalla  \r\n Costituzione; perci\u0026#242; anche nell\u0027esercizio delle funzioni  delegate  in  \r\n forza,  rispettivamente,  del  secondo  e del terzo comma dell\u0027art. 118  \r\n Cost..                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Questione identica \u0026#232; stata sollevata anche dal T.A.R.  per la  \r\n Calabria con ordinanza 3 ottobre 1980 (n. 577, r.o.  1981).              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche in tale giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente  del  Consiglio  \r\n dei  ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Si  \r\n \u0026#232; costituita pure la parte ricorrente nel giudizio  a  quo,  chiedendo  \r\n che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3.  -  Con altra ordinanza, emessa il 24 gennaio 1979 (n. 577, r.o.  \r\n 1979), nel corso di un giudizio  analogo  ai  precedenti  -  nei  quali  \r\n s\u0027impugnavano gli atti di un procedimento espropriativo - il T.A.R. per  \r\n l\u0027Emilia-Romagna  ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dei seguenti articoli di legge:                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     a) - dell\u0027art. 16, primo e terzo comma, l. 22 ottobre 1971, n.  865  \r\n nonch\u0026#233; dell\u0027art. 14, quarto comma, della l. 28 gennaio 1977, n. 10, in  \r\n quanto  per  le  aree  esterne ai centri gi\u0026#224; edificati, prevedendo che  \r\n l\u0027indennit\u0026#224; di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio  \r\n nel precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura  in  atto  \r\n nell\u0027area da espropriare, violerebbero l\u0027art. 42, terzo comma, Cost.;    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     b)  -  dell\u0027art. 8 della l. reg. dell\u0027Emilia-Romagna 24 marzo 1975,  \r\n n. 18, in quanto tale articolo, designando gli organi degli enti locali  \r\n competenti ad esercitare le funzioni a questi delegate  dalla  Regione,  \r\n invaderebbe  la  competenza dello Stato in materia di ordinamento degli  \r\n enti locali, in violazione dell\u0027art. 128 Cost.:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     c) - dell\u0027art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382,  in  quanto  tale  \r\n articolo, domandando il controllo sulle deliberazioni degli enti locali  \r\n nelle  materie  loro  delegate  dalla  Regione ai Comitati regionali di  \r\n controllo, contrasterebbe con  l\u0027art.  125,  primo  comma,  Cost.,  che  \r\n prevede l\u0027affidamento del controllo degli atti amministrativi regionali  \r\n ad un organo dello Stato;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     d)  - del combinato disposto dell\u0027art. 4 della l. n. 382 del 1975 e  \r\n dell\u0027art. 8 della l. reg. dell\u0027Emilia-Romagna n. 18 del 1975, in quanto  \r\n delegando quest\u0027ultimo articolo la materia espropriativa per opere  non  \r\n regionali   e   non  dello  Stato  al  presidente  dell\u0027amministrazione  \r\n provinciale, e prescrivendo il detto art.  4,  sui  relativi  atti,  il  \r\n controllo  regionale  in  luogo  di  quello dello Stato, tale combinato  \r\n disposto viene a configurare  un  trasferimento  alla  provincia  delle  \r\n funzioni  amministrative in tale materia, in violazione o della riserva  \r\n esclusiva di legge costituzionale di cui all\u0027ultima parte  del  secondo  \r\n comma  dell\u0027art.  117 Cost., oppure della riserva esclusiva della legge  \r\n della Repubblica, di cui al primo comma dell\u0027art.  118  Cost.,  ove  si  \r\n ritenga che la materia delegata sia di interesse esclusivamente locale;  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     e)  -  dell\u0027art. 11, primo comma, della l. n. 865 del 1971, perch\u0026#233;  \r\n non prevede che  l\u0027autorit\u0026#224;  cui  spetta  di  dichiarare  la  pubblica  \r\n utilit\u0026#224;,  indifferibilit\u0026#224; e urgenza delle opere, fissi il termine per  \r\n l\u0027inizio  e  il  compimento  dei  lavori  e  quello  entro   il   quale  \r\n l\u0027espropriazione    deve    essere    compiuta,    lasciando    arbitra  \r\n l\u0027amministrazione di  protrarre  nel  tempo  gli  uni  e  l\u0027altra,  con  \r\n violazione  dei  principi contenuti nel terzo comma dell\u0027art. 42 Cost.,  \r\n sia in ordine alla riserva di legge per la espropriazione per motivi di  \r\n pubblico interesse, sia in ordine alla congruit\u0026#224;  dell\u0027indennizzo,  il  \r\n cui  contenuto  economico  pu\u0026#242; venire ridotto, a causa del ritardo del  \r\n provvedimento di esproprio rispetto  al  momento  in  cui  l\u0027indennit\u0026#224;  \r\n provvisoria  accettata,  ovvero  quella  di cui all\u0027art. 15 della l. n.  \r\n 865, sono state determinate;                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     f) - dell\u0027art. 19 della l. n. 10 del 1977 perch\u0026#233;,  stabilendo  che  \r\n le nuove norme sulla determinazione dell\u0027indennit\u0026#224; di espropriazione e  \r\n di occupazione si applicano nei casi in cui l\u0027indennit\u0026#224; non sia ancora  \r\n definita,  non  detta  alcuna  disposizione  circa  la  necessit\u0026#224;  che  \r\n l\u0027espropriando sia messo in condizione di esercitare il suo diritto  di  \r\n optare  per  la cessione volontaria dell\u0027immobile: necessit\u0026#224; derivante  \r\n dal dettato del primo comma dell\u0027art. 14  della  stessa  legge  n.  10.  \r\n Ci\u0026#242;  violerebbe,  infatti,  il  principio di uguaglianza tra cittadini  \r\n espropriati, in vista  di  opere  di  pubblica  utilit\u0026#224;  della  stessa  \r\n specie,  nei confronti dei quali viene applicata, quanto a possibilit\u0026#224;  \r\n di cessione volontaria del bene, una norma pi\u0026#249; vantaggiosa  (il  primo  \r\n comma dell\u0027art. 14 della l.  n. 10/1977) ovvero quella meno vantaggiosa  \r\n (il primo comma dell\u0027art. 12 della l. n. 865/1971, modificato dall\u0027art.  \r\n 6  del  d.l. 2 maggio 1974, n. 115, convertito dalla l. 27 giugno 1974,  \r\n n. 247) a seconda  che  l\u0027entrata  in  vigore  della  l.  n.    10/1977  \r\n intervenga  prima  oppure  dopo la scadenza dei termini di cui al primo  \r\n comma dell\u0027art. 12 della l. n.  865/1971 per l\u0027esercizio della  opzione  \r\n per la cessione dell\u0027immobile.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Davanti  a  questa Corte \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio  \r\n dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4. - Con altra ordinanza del 14 aprile 1983 (n.  597  r.o.    1983)  \r\n emessa  nel  corso di un provvedimento avente ad oggetto l\u0027impugnazione  \r\n di una variante ad un  p.e.e.p.,  il  T.A.R.  per  l\u0027Emilia-Romagna  ha  \r\n sollevato, infine - oltre alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art.  4  della l. n.   382 del 1975 (proposta negli stessi termini  \r\n dianzi esposti) - anche questione di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,  in  \r\n riferimento   all\u0027art.   97   Cost.,   dell\u0027art.   9   della   l.  reg.  \r\n dell\u0027Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 come  sostituito  dall\u0027art.  3  \r\n della  l.  reg.    13  gennaio 1978, n. 5, nella parte in cui affida ai  \r\n comuni le funzioni  amministrative  per  le  occupazioni  temporanee  e  \r\n d\u0027urgenza  e  per  le  espropriazioni  relative  alle  opere  pubbliche  \r\n trasferite o delegate alle Regioni.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In tale giudizio \u0026#232; intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri  e si \u0026#232; costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo che le  \r\n questioni siano dichiarate non fondate.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  Le  ordinanze  in  epigrafe  sollevano  varie  questioni  di  \r\n legittimit\u0026#224;   costituzionale  in  ordine  a  disposizioni  legislative  \r\n statali o regionali, relative tutte alla materia  delle  espropriazioni  \r\n per  causa  di  pubblica  utilit\u0026#224;  o  al controllo sui relativi atti e  \r\n pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di  un\u0027unica  \r\n sentenza.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  - Una prima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (sollevata  \r\n con le ordinanze 20 ottobre 1977, 24 gennaio 1979 e 14 aprile 1983  del  \r\n T.A.R.  per  l\u0027Emilia-Romagna  e  7  ottobre  1980  del  T.A.R.  per la  \r\n Calabria) ha ad oggetto l\u0027art. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n.  \r\n 382 (\"Norme  sull\u0027ordinamento  regionale  e  sull\u0027organizzazione  della  \r\n pubblica  amministrazione\"),  a  norma  del  quale  il  controllo sulle  \r\n deliberazioni adottate dalle provincie, dai comuni e dagli  altri  enti  \r\n locali  nelle  materie  ad essi delegate dalle Regioni \u0026#232; attribuito ai  \r\n comitati regionali di controllo.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     I giudici a quibus dubitano  che  tale  disposizione  violi  l\u0027art.  \r\n 125,  primo  comma,  Cost.,  il quale, parlando di \"atti amministrativi  \r\n regionali\" si riferirebbe anche agli atti delegati dalla  Regione  agli  \r\n enti   locali:   ne   conseguirebbe   che   per   effetto  della  norma  \r\n costituzionale anche gli atti delegati dovrebbero  essere  soggetti  al  \r\n controllo  dell\u0027organo  previsto dalla medesima disposizione e la legge  \r\n ordinaria non  potrebbe  trasferire  il  controllo  medesimo  ad  altro  \r\n organo, come ha fatto l\u0027art. 4 della legge statale n. 382 del 1975.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione non \u0026#232; fondata.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Invero  l\u0027art.  125,  primo  comma,  Cost.,  quando  parla di \"atti  \r\n amministrativi  regionali\"   non   contiene   alcuna   precisazione   o  \r\n specificazione,  n\u0026#233;  fa riferimento ad alcun criterio che possa valere  \r\n ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre  al  \r\n sindacato del ripetuto organo.  La dizione adoperata, quindi, nella sua  \r\n latitudine,  pu\u0026#242;  comprendere  tanto  gli  atti che siano direttamente  \r\n emanati dagli organi regionali quanto quelli che, pur essendo  delegati  \r\n ad   enti  locali,  siano  obbiettivamente  regionali  siccome  emanati  \r\n nell\u0027ambito di materie  rientranti  nelle  competenze  regionali:  tali  \r\n competenze, d\u0027altro canto, non vengono certamente meno per il fatto che  \r\n la   Regione,  seguendo  il  criterio  indicato  in  via  preferenziale  \r\n dall\u0027art. 118, terzo comma, Cost., abbia ritenuto  di  avvalersi  della  \r\n delega, che pu\u0026#242; sempre revocare nelle forme di legge.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Consegue da questa premessa che in mancanza, nella Costituzione, di  \r\n una norma rigida, il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di  \r\n esercizio  del  controllo  sui  ripetuti  atti  gode di una facolt\u0026#224; di  \r\n scelta e pu\u0026#242;, quindi, sottoporre al controllo dell\u0027organo  statale  di  \r\n cui  all\u0027art.  125  Cost.  tutti  gli  atti rientranti nella competenza  \r\n regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma pu\u0026#242;  \r\n anche sottoporre solo quelli che vengano  adottati  direttamente  dagli  \r\n organi  della  Regione,  affidando  invece quelli adottati dai soggetti  \r\n delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art.  130  \r\n Cost.).                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il legislatore ordinario, cio\u0026#232;, pu\u0026#242;, in caso di delega  da  parte  \r\n della Regione, attribuire maggiore rilievo ad un dato oggettivo, vale a  \r\n dire  al  carattere  delle  funzioni  ed  al  legame  con  il  soggetto  \r\n astrattamente competente (e, quindi, delegante) ma pu\u0026#242; invece far leva  \r\n sul  dato  puramente  soggettivo,   riferendosi   esclusivamente   alla  \r\n appartenenza   dell\u0027organo  che  adotta  l\u0027atto  all\u0027uno  od  all\u0027altro  \r\n soggetto.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al primo dei cennati criteri si era  attenuto  il  legislatore  con  \r\n l\u0027art.  62  della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e questa Corte, con la  \r\n sentenza n. 40 del 1972, ritenne costituzionalmente legittima la norma,  \r\n tenuto conto che le funzioni delegate non cessano di essere  imputabili  \r\n alle Regioni.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  ugualmente  non  contrastante  con  la  Costituzione  appare il  \r\n diverso criterio seguito ora dalla pi\u0026#249; recente legge n. 382 del  1975,  \r\n ove si consideri che nella realt\u0026#224; concreta l\u0027atto soggetto a controllo  \r\n viene  emanato  da  organi  appartenenti  ad  altri  soggetti e non \u0026#232;,  \r\n quindi, irrazionale sottoporlo al  medesimo  sindacato  al  quale  sono  \r\n assoggettati tutti gli altri atti che promanano dai medesimi organi.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Del  resto  questa Corte ha pi\u0026#249; volte riconosciuto che il rapporto  \r\n delegatorio  comporta  per  l\u0027ente  delegante  poteri  di  vigilanza  e  \r\n controllo, che possono giungere fino alla sostituzione (sent. n. 29 del  \r\n 1975;  sent.  n.  40  del  1960  e  sent.   n. 40 del 1961), sicch\u0026#233; il  \r\n principio contenuto nell\u0027articolo in  discussione  si  inserisce  anche  \r\n logicamente in questa realt\u0026#224;.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  pu\u0026#242;  dirsi che in tal modo la Regione, abbondando in deleghe,  \r\n potrebbe sottrarre i suoi atti al controllo  preveduto  dall\u0027art.  125,  \r\n cio\u0026#232;  all\u0027organo  statale,  poich\u0026#233; la delega avviene a mezzo di leggi  \r\n regionali  sulle  quali,  come  \u0026#232;  noto,  deve  essere  esercitato  il  \r\n controllo voluto dall\u0027art. 127 Cost..                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Neppure  ha rilievo costituzionale il fatto che con il sistema pi\u0026#249;  \r\n recente il sindacato su atti obbiettivamente regionali viene esercitato  \r\n da un organo regionale, poich\u0026#233;, come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto,  \u0026#232;  la  stessa  \r\n norma costituzionale (art.  125) che consente questa soluzione (al che,  \r\n in ogni caso, si aggiunga che l\u0027organo regionale preveduto dall\u0027art. 55  \r\n della  legge  n.  62 del 1953 \u0026#232; collegiale e di esso fanno parte anche  \r\n membri non nominati dalla Regione).                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Una  seconda  questione   di   legittimit\u0026#224;   costituzionale  \r\n (ordinanza  24  gennaio  1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia- Romagna) investe  \r\n l\u0027art. 16, primo e terzo comma, della legge 22 ottobre  1971,  n.  865,  \r\n nonch\u0026#233; l\u0027art. 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in  \r\n quanto  prevedono  che  per  le  aree  esterne  ai  centri  abitati  la  \r\n indennit\u0026#224; di espropriazione sia commisurata al valore  agricolo  medio  \r\n del  precedente  anno  solare corrispondente al tipo di coltura in atto  \r\n nell\u0027area da espropriare. Tali norme, ad  avviso  del  giudice  a  quo,  \r\n violerebbero  l\u0027art.  42,  terzo  comma,  Cost., perch\u0026#233;, escludendo il  \r\n ricorso al valore venale, si fa riferimento ad un dato  di  valutazione  \r\n estraneo  alle  caratteristiche  dell\u0027immobile e relativo ad un bene di  \r\n tipo diverso, conducendo ad una quantificazione dell\u0027immobile del tutto  \r\n irrisoria.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche tale questione non \u0026#232; fondata.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 5 del 1980 e  n.    231  \r\n del  1984)  ha  chiarito,  in sostanza, che per la determinazione della  \r\n indennit\u0026#224; di espropriazione occorre che la  legge  faccia  riferimento  \r\n alle  caratteristiche  essenziali del bene ablato, e cio\u0026#232; tenga esatto  \r\n conto della realt\u0026#224; delle cose:  in  conseguenza,  soprattutto  con  la  \r\n sentenza  n.  231, si \u0026#232; affermato che il criterio del valore agricolo,  \r\n se \u0026#232; lesivo dei principi costituzionali quando si  tratti  di  terreni  \r\n che  hanno  ricevuto  diversa  destinazione,  non  lo  \u0026#232;  quando viene  \r\n riferito alle aree prive di attitudine edificatoria cos\u0026#236; come definita  \r\n dalla medesima giurisprudenza (vedasi in particolare la cit.  sent.  n.  \r\n 231).                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel  quadro di queste affermazioni la Corte di cassazione (sent. 24  \r\n ottobre 1984, n.  5401)  ha  anch\u0027essa  sostanzialmente  precisato  che  \r\n occorre avere riguardo alla consistenza del bene da esproriare per cui,  \r\n anche  dopo  la  sent.  n.  5 del 1980, il criterio del valore agricolo  \r\n rimane fermo per le aree che hanno in realt\u0026#224; destinazione agricola.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ed   allora  le  norme  impugnate  in  questa  sede  devono  essere  \r\n interpretate  nel  senso  che  laddove  l\u0027area   sia   da   considerare  \r\n edificatoria  (nei  sensi  precisati  dalla  ripetuta  sent. n. 231 del  \r\n 1984), la indennit\u0026#224; non pu\u0026#242;  non  tenere  conto  di  questa  realt\u0026#224;,  \r\n mentre  il  riferimento  al  valore agricolo rimane fermo sempre che le  \r\n aree abbiano effettivamente destinazione agricola: cos\u0026#236;  interpretate,  \r\n le  norme in discussione appaiono conformi ai principi costituzionali e  \r\n non meritano censura sotto il profilo in esame.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Una  terza  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  viene  \r\n sollevata  (ordinanza  24 gennaio 1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna)  \r\n sull\u0027art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975,  n.  \r\n 18: si assume che questa disposizione designando quali siano gli organi  \r\n degli  enti  locali  che  debbono esercitare le funzioni delegate dalla  \r\n Regione, invada la competenza dello Stato  in  materia  di  ordinamento  \r\n degli enti stessi, in violazione dell\u0027art. 128 Cost..                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A  parte  la considerazione che questa Corte con la sentenza n. 319  \r\n del 1983 ha riconosciuto la legittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni  \r\n del genere, sta di fatto che l\u0027art.  8 denunciato \u0026#232; stato  abrogato  e  \r\n sostituito con l\u0027art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5: in  \r\n queste  condizioni,  conformemente alla giurisprudenza di questa Corte,  \r\n s\u0027impone la restituzione degli atti al giudice a quo perch\u0026#233;  riesamini  \r\n la rilevanza della proposta questione.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5.  -  Altra questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (ordinanza 24  \r\n gennaio 1979 del T.A.R.  per  l\u0027Emilia-Romagna)  investe  il  combinato  \r\n disposto  dall\u0027art.  4  della  legge  statale 22 luglio 1975, n. 382, e  \r\n dell\u0027art. 8 della citata legge regionale n.  18  del  1975,  in  quanto  \r\n delegando  ai  presidenti  delle amministrazioni provinciali la materia  \r\n delle espropriazioni per causa  di  p.u.  per  opere  n\u0026#233;  statali  n\u0026#233;  \r\n regionali si potrebbe configurare un trasferimento alla provincia delle  \r\n funzioni   amministrative  in  violazione  o  della  riserva  di  legge  \r\n costituzionale di cui all\u0027art. 117, primo comma, ultima parte, Cost.  o  \r\n della  riserva  esclusiva  della legge della Repubblica di cui all\u0027art.  \r\n 118, primo comma, Cost..                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte rileva che, come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto, l\u0027art.  8  della  legge  \r\n regionale  n.  18  \u0026#232;  stato  abrogato  e sostituito con l\u0027art. 3 della  \r\n successiva legge regionale n. 5 del 1978, sicch\u0026#233; anche in questo  caso  \r\n occorre  restituire  gli  atti  al  giudice  a quo per il riesame della  \r\n rilevanza della proposta questione.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Rimane  ovviamente   assorbita   la   questione   di   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale dell\u0027art. 4 della legge statale n. 382 del 1975, poich\u0026#233;  \r\n per  effetto  della  legge  regionale  n.  5 predetta \u0026#232; venuta meno la  \r\n stessa possibilit\u0026#224; di sottoporre atti  di  enti  locali  al  controllo  \r\n degli organi regionali: comunque la questione relativa al citato art. 4  \r\n \u0026#232; stata riconosciuta non fondata con la presente sentenza.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6. - Una quinta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (ordinanza  \r\n 24  gennaio 1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia- Romagna) ha ad oggetto l\u0027art.  \r\n 11, primo comma, della legge 22  ottobre  1971,  n.  865,  poich\u0026#233;  non  \r\n prevede  che  l\u0027autorit\u0026#224;  alla  quale  spetta  dichiarare  la pubblica  \r\n utilit\u0026#224;, la indifferibilit\u0026#224; e la urgenza delle opere in  vista  delle  \r\n quali  occorra procedere ad espropriazione fissi i termini per l\u0027inizio  \r\n e l\u0027ultimazione sia delle espropriazioni sia dei lavori.   In tal  modo  \r\n si  violerebbero i principi contenuti nell\u0027art. 42, terzo comma, Cost.,  \r\n sia in ordine alla riserva di legge per le espropriazioni per causa  di  \r\n p.u.  sia  in  ordine  alla congruit\u0026#224; dell\u0027indennizzo il cui contenuto  \r\n economico potrebbe venire ridotto per il ritardo del  provvedimento  di  \r\n espropriazione  rispetto  al momento in cui l\u0027indennit\u0026#224; provvisoria \u0026#232;  \r\n stata accettata.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione non \u0026#232; fondata.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; ben vero che la legge n. 865 del 1971 non parla della fissazione  \r\n dei termini per l\u0027inizio e la ultimazione delle  espropriazioni  e  dei  \r\n lavori,  ma  \u0026#232;  anche  ben  vero  che  la  giurisprudenza \u0026#232; del tutto  \r\n costante e pacifica  nel  senso  che  la  fissazione  di  tali  termini  \r\n costituisce  regola  indefettibile  per  ogni  e qualsiasi procedimento  \r\n espropriativo. E la necessit\u0026#224; della fissazione di tali termini,  posta  \r\n gi\u0026#224; in via generale con l\u0027art. 13 della legge 23 giugno 1865, n. 2359,  \r\n \u0026#232;  rimasta  ferma  anche dopo la entrata in vigore della legge n.  865  \r\n del 1971, la quale ha modificato soltanto in parte le norme  precedenti  \r\n sulle  espropriazioni  in  questione  ma,  se ha taciuto in ordine alla  \r\n fissazione di quei termini, non ha abrogato il  citato  art.  13  della  \r\n legge  del 1865. Questa legge, d\u0027altro canto, conserva tuttora, secondo  \r\n la giurisprudenza, valore di legge generale applicabile in tutti i casi  \r\n nei  quali  le  leggi  speciali  non  la   abbiano   modificata   anche  \r\n implicitamente:  e  nel  caso  di  specie non sussiste alcun motivo per  \r\n ritenere abrogato implicitamente il citato art. 13.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     7.  -  Una  ulteriore  questione  di  legittimit\u0026#224;   costituzionale  \r\n (ordinanza  24  gennaio  1979  del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna) investe  \r\n l\u0027art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n.   10, il  quale  porrebbe  in  \r\n essere  una  disparit\u0026#224;  di trattamento fra gli espropriati, stabilendo  \r\n che  le   nuove   norme   sulla   determinazione   dell\u0027indennit\u0026#224;   di  \r\n espropriazione  e  di  occupazione  si  applicano  nei soli casi in cui  \r\n l\u0027indennit\u0026#224; non sia ancora definita.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In ordine a tale questione si rileva che l\u0027impugnato art. 19  della  \r\n legge  n.  10 del 1977, del quale si denuncia il contrasto con l\u0027art. 3  \r\n Cost., limitatamente (come risulta dal contesto della  motivazione)  al  \r\n suo  primo comma, \u0026#232; stato dichiarato incostituzionale, proprio in tale  \r\n comma, con la sentenza n.  5/1980 di questa Corte. Ne consegue  che  si  \r\n deve dichiarare la manifesta infondatezza della questione in parola.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     8.  - Un\u0027ultima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (ordinanza  \r\n 14 aprile 1973 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna) riguarda l\u0027art. 9 della  \r\n legge  della  Regione  Emilia-Romagna  24  marzo  1975,  n.  18,   come  \r\n sostituito  dall\u0027art.  3  della  legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5,  \r\n sollevata in quanto tale articolo,  affidando  ai  comuni  le  funzioni  \r\n amministrative  per  le  occupazioni  temporanee  e  d\u0027urgenza e per le  \r\n espropriazioni relative ad opere pubbliche trasferite o  delegate  alle  \r\n Regioni, violerebbe l\u0027art. 97 Cost..                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tale  questione  \u0026#232;  manifestamente  infondata,  essendo state gi\u0026#224;  \r\n decise nel senso della non fondatezza o  della  manifesta  infondatezza  \r\n numerose  questioni  analoghe (sent. n. 318 del 1983; ordd. nn. 42, 43,  \r\n 71, 157, 158 e 161 del 1984).                                            \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     1) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 4 della l. 22 luglio 1975, n.  382  (\"Norme  sull\u0027ordinamento  \r\n regionale   e  sull\u0027organizzazione  della  pubblica  amministrazione\"),  \r\n sollevata con ordinanze 20 ottobre 1977, 24 gennaio 1979  e  14  aprile  \r\n 1983 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna e con ordinanza 7 ottobre 1980 del  \r\n T.A.R.  per  la  Calabria,  in  riferimento  all\u0027art. 125, primo comma,  \r\n Cost.;                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n degli  artt.  16,  primo e secondo comma, della l.  22 ottobre 1971, n.  \r\n 865 (\"Programmi e coordinamento  dell\u0027edilizia  residenziale  pubblica;  \r\n norme   sull\u0027espropriazione   per   pubblica   utilit\u0026#224;;   modifiche  e  \r\n integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150;  18  aprile  1962,  n.  \r\n 167;  29  settembre  1964,  n.  847;  ed  autorizzazioni  di  spesa per  \r\n interventi  straordinari  nel   settore   dell\u0027edilizia   residenziale,  \r\n agevolata  e  convenzionata\"),  14,  quarto  comma, della l. 28 gennaio  \r\n 1977, n. 10 (\"Norme per la edificabilit\u0026#224; dei  suoli\"),  sollevata  con  \r\n ordinanza   24   gennaio   1979  dal  T.A.R.  per  l\u0027Emilia-Romagna  in  \r\n riferimento all\u0027art. 43, terzo comma, Cost.;                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865,  sollevata  \r\n con  ordinanza  24  gennaio  1979  dal  T.A.R.  per l\u0027Emilia-Romagna in  \r\n riferimento all\u0027art. 42, terzo comma, Cost.;                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     4)  dichiara  la  manifesta   infondatezza   della   questione   di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art. 19 della l. 28 gennaio 1977, n.  \r\n 10,  sollevata  con  ordinanza  24  gennaio   1979   dal   T.A.R.   per  \r\n l\u0027Emilia-Romagna in riferimento all\u0027art. 3 Cost.;                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     5)   dichiara   la   manifesta   infondatezza  della  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.   9   della   l.   della   Reg.  \r\n Emilia-Romagna  24  marzo  1975,  n.  18 (\"Riordinamento delle funzioni  \r\n amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia  \r\n residenziale  agevolata  e  convenzionata,   nonch\u0026#233;   di   viabilit\u0026#224;,  \r\n acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse  regionale, trasferite o  \r\n delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971,  n.  865  e  \r\n del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione  \r\n per  pubblica utilit\u0026#224;\"), come sostituito dall\u0027art. 3 della legge della  \r\n stessa Regione 13 gennaio 1978, n. 5 (\"Modifica alla legge regionale n.  \r\n 18/1975,  relativamente  alle  deleghe   per   espropriazione   e   per  \r\n occupazione  temporanea e di urgenza per pubblica utilit\u0026#224;\"), sollevata  \r\n con ordinanza  14  aprile  1983  dal  T.A.R.  per  l\u0027Emilia-Romagna  in  \r\n riferimento all\u0027art. 3 Cost.;                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     6)  ordina  la restituzione degli atti relativamente alla questione  \r\n di legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.  8  della  l.    della  Reg.  \r\n Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, sollevata con ordinanza 24 gennaio  \r\n 1978 dal T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna;                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     7)  ordina  la restituzione degli atti relativamente alla questione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato  disposto  degli  artt.  4  \r\n della l. 22 luglio 1975, n. 382, e 8 della l. della Reg. Emilia-Romagna  \r\n 24  marzo  1975,  n.  18,  sollevata  con ordinanza 24 gennaio 1979 dal  \r\n T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - ORONZO  \r\n                                   REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI  -  \r\n                                   ALBERTO  MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  \r\n                                   ANTONIO   LA   PERGOLA   -   VIRGILIO  \r\n                                   ANDRIOLI   -   GIUSEPPE   FERRARI   -  \r\n                                   FRANCESCO SAJA  -  GIOVANNI  CONSO  -  \r\n                                   ETTORE  GALLO  -  ALDO  CORASANITI  -  \r\n                                   GIUSEPPE   BORZELLINO   -   FRANCESCO  \r\n                                   GRECO.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11285","titoletto":"SENT.  355/85  A.  REGIONI  IN  GENERE - MATERIE  DELEGATE  DALLE REGIONI  AGLI ENTI LOCALI - CONTROLLO SUGLI  ATTI  - ATTRIBUZIONE DEI  COMITATI  REGIONALI  DI CONTROLLO - ASSUNTA  VIOLAZIONE  DEL PRINCIPIO  DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA\u0027 ESERCITATO DA UN  ORGANO DELLO  STATO  SUGLI  ATTI  AMMINISTRATIVI  DELLA  REGIONE   - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 luglio 1975, n. 382, art. 4. - cst art. 125, primo comma.","testo":"L\u0027art.   125,   primo  comma,   Cost.,   quando  parla  di  \"atti amministrativi  regionali\"  non  contiene alcuna  precisazione  o specificazione,  ne\u0027  fa riferimento ad alcun criterio che  possa valere  ad individuare la categoria degli atti amministrativi  da sottoporre al sindacato dell\u0027organo statale di controllo da  esso previsto,  con  la conseguenza che il legislatore ordinario,  nel disciplinare  il  modo  di esercizio  del  controllo  sugli  atti suddetti,  gode  di  una  facolta\u0027  di  scelta  e  puo\u0027,  quindi, sottoporre al controllo statale,  di cui al detto art. 125, tutti gli atti rientranti nella competenza regionale,  quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma puo\u0027 anche sottoporre solo quelli  che  vengono  adottati direttamente  dagli  organi  della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti delegatari al  controllo  proprio  degli atti degli enti  locali  (art.  130 Cost.).   (Non   fondatezza   - in   riferimento   al   parametro costituzionale  richiamato  - della  questione  di   legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, a norma  del quale il controllo sulle deliberazioni adottate  dalle Province,  dai  Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi  delegate dalle Regioni e\u0027 attribuito ai comitati  regionali di controllo).  - V.  S.  n.  40/1972,  che ritenne costituzionalmente  legittimo   l\u0027art.  62 della legge 10 febbraio 1953,  n.  62, il quale, per   date  materie,  sottoponeva  al controllo  dell\u0027organo  statale   tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che   fosse in concreto il soggetto che li adottasse, quindi anche se   emanati da enti delegati dalla Regione.","numero_massima_successivo":"11286","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/07/1975","numero":"382","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;382~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"125","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11286","titoletto":"SENT. 355/85 B. DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - RAPPORTO DELEGATORIO - POTERI DELL\u0027ENTE DELEGANTE.","testo":"Come  la  Corte ha piu\u0027 volte affermato, il rapporto  delegatorio comporta  per  l\u0027ente delegante poteri di vigilanza e  controllo, che possono giungere fino alla sostituzione.  - S. nn. 40/1960; 40/1961; 29/1975.","numero_massima_successivo":"11287","numero_massima_precedente":"11285","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11287","titoletto":"SENT.   355/85   C.   ESPROPRIAZIONE  PER  PUBBLICO  INTERESSE  - INDENNITA\u0027   - AREE  ESTERNE  AI  CENTRI  ABITATI  - CRITERI   DI DETERMINAZIONE  DELLA INDENNITA\u0027 DI ESPROPRIAZIONE  - RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE E ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL BENE  ABLATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA  CONGRUITA\u0027 DELL\u0027INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971,  n.  865, art. 16, primo e terzo comma; l 28   gennaio 1977, n. 10, art. 14, quarto comma. - cst art. 42, terzo comma.","testo":"Come  la  Corte  ha piu\u0027 volte affermato, per  la  determinazione della  indennita\u0027  di espropriazione occorre che la legge  faccia riferimento  alle  caratteristiche  essenziali del  bene  ablato, cosicche\u0027  il  criterio  del valore agricolo, se  e\u0027  lesivo  dei principi  costituzionali  quando si tratti di terreni  che  hanno ricevuto diversa destinazione, non lo e\u0027 quando viene riferito ad aree  prive di attitudine edificatoria cosi\u0027 come definita  dalla medesima  giurisprudenza.   Di  conseguenza,  le  norme  di   cui all\u0027artt.   16,  primo  e secondo comma, della legge  22  ottobre 1971,  n.  865, e 14, quarto comma, della legge 28 gennaio  1977, n.   10, devono essere interpretate nel senso che laddove  l\u0027area sia da considerare edificatoria, la indennita\u0027 non puo\u0027 non tener conto di questa realta\u0027, mentre il riferimento al valore agricolo rimane   legittimamente   fermo  sempre   che  le  aree   abbiano effettivamente  destinazione  agricola.   (Non  fondatezza  -  in riferimento  all\u0027art.  42, terzo comma, Cost.  - della  questione di   legittimita\u0027   costituzionale   delle  dette   disposizioni, sollevata  in  quanto esse prevedono che per le aree  esterne  ai centri abitati la indennita\u0027 di espropriazione sia commisurata al valore  agricolo medio del precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto nell\u0027area da espropriare).  - S. nn. 5/1980; 231/1984.","numero_massima_successivo":"11288","numero_massima_precedente":"11286","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/10/1971","numero":"865","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;865~art16"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/10/1971","numero":"865","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;865~art16"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1977","numero":"10","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;10~art14"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11288","titoletto":"SENT.   355/85  D.   ESPROPRIAZIONE   PER  PUBBLICO  INTERESSE  - PROCEDIMENTO  -  ONERE  - FISSAZIONE DEI TERMINI PER  L\u0027INIZIO  E L\u0027ULTIMAZIONE  -  OMESSA  PREVISIONE  -  ASSUNTA  VIOLAZIONE  DEI PRINCIPI  DELLA RISERVA DI LEGGE PER LE ESPROPRIAZIONI PER  CAUSA DI  PUBBLICA  UTILITA\u0027 E DELLA CONGRUITA\u0027 DELL\u0027INDENNIZZO  -  NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971, n. 865, art. 11, primo comma. - cst art. 42, terzo comma.","testo":"La legge 23 giugno 1865,  n.  2359, in tema di espropriazione per pubblica  utilita\u0027,  ha  valore di legge generale applicabile  in tutti i casi nei quali le leggi speciali non l\u0027abbiano modificata anche  implicitamente.  Da cio\u0027 consegue che,  se e\u0027 vero che  la legge 22 ottobre 1971, n. 865, non fissa dei termini per l\u0027inizio e la ultimazione del procedimento espropriativo e dei lavori,  e\u0027 pero\u0027 anche vero che la fissazione di tali termini costituisce  - secondo  il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale  - regola   indefettibile  per  ogni  procedura  di  espropriazione, rimasta  ferma anche dopo l\u0027entrata in vigore della detta  legge, la  quale  ha modificato soltanto in parte  le  norme  precedenti relative  alle  espropriazioni  in essa  contemplate  ma,  se  ha taciuto  in  ordine  alla  fissazione di  quei  termini,  non  ha abrogato   neanche  implicitamente  (non  essendovi  motivo   per sostenere  il contrario) l\u0027art.  13 della legge n. 2359 del 1865, che  prevedeva la necessita\u0027 di fissarli.  (Non  fondatezza  - in riferimento all\u0027art.  42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita\u0027  costituzionale dell\u0027art.  11,  primo  comma,  della legge n. 865 del 1971, in quanto non prevede che l\u0027autorita\u0027 alla quale spetta dichiarare la pubblica utilita\u0027, la indifferibilita\u0027 e la urgenza delle opere,  in vista delle quali occorra procedere ad espropriazione,  fissi i termini per l\u0027inizio e la ultimazione sia    delle    espropriazioni   sia    dei    lavori,    sicche\u0027 l\u0027\"amministrazione\"  verrebbe ad essere arbitra di protrarre  nel tempo  le  une  e gli altri,  con violazione dei  principi  della riserva  di  legge  in materia  di  espropriazione  per  pubblica utilita\u0027  e  della congruita\u0027 dell\u0027indennizzo,  il cui  contenuto economico   puo\u0027  venire  ridotto,   a  causa  del  ritardo   del provvedimento   di   esproprio  rispetto  al   momento   in   cui l\u0027indennita\u0027 provvisoria accettata, ovvero quella di cui all\u0027art. 15 della legge n. 865, sono state determinate).","numero_massima_successivo":"11289","numero_massima_precedente":"11287","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/10/1971","numero":"865","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;865~art11"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11289","titoletto":"SENT.   355/85   E.   ESPROPRIAZIONE  PER  PUBBLICO  INTERESSE  - INDENNITA\u0027  - NUOVE NORME SULLA DETERMINAZIONE DELL\u0027INDENNITA\u0027  - EFFICACIA  NEL TEMPO - ASSUNTA DISPARITA\u0027 DI TRATTAMENTO FRA  GLI ESPROPRIATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 28 gennaio 1977, n. 10, art. 19. - cst art. 3.","testo":"E\u0027   manifestamente   infondata  la  questione  di   legittimita\u0027 costituzionale  avente  ad oggetto una norma non piu\u0027  in  vigore perche\u0027  la  Corte  ne  ha  gia\u0027  dichiarato  la   illegittimita\u0027 costituzionale.  (Manifesta infondatezza, in riferimento all\u0027art. 3 Cost., della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19,  primo comma,  della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - in quanto porrebbe  in  essere  una  disparita\u0027  di  trattamento  fra   gli espropriati,  stabilendo  che le nuove norme sulla determinazione della indennita\u0027 di espropriazione e di occupazione si  applicano nei soli casi in cui l\u0027indennita\u0027 non sia ancora definita - posto che  detto art.  19,  limitatamente al suo primo comma,  e\u0027 stato gia\u0027 dichiarato incostituzionale).  - S. n. 5/1980.","numero_massima_successivo":"11290","numero_massima_precedente":"11288","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1977","numero":"10","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;10~art19"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11290","titoletto":"SENT.  355/85  F.  ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO  INTERESSE  - OPERE PUBBLICHE   TRASFERITE   O  DELEGATE  ALLE   REGIONI   - FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D\u0027URGENZA E PER LE ESPROPRIAZIONI   RELATIVE   - AFFIDAMENTO  AI  COMUNI   - ASSUNTA VIOLAZIONE  DEI PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E  DELL\u0027IMPARZIALITA\u0027 DELL\u0027AMMINISTRAZIONE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 9, come sostituito dall\u0027art. 3.   lrer 24 marzo 1975, n. 18. - cst art. 97, comma primo.","testo":"E\u0027   manifestamente  infondata  la  questione   di   legittimita\u0027 costituzionale  quando altre analoghe siano state gia\u0027 dichiarate non  fondate  o  manifestamente  infondate,  e  non  siano  stati prospettati  motivi  nuovi  o  ulteriori  rispetto  a  quelli  in precedenza esaminati dalla Corte.  (Manifesta infondatezza  della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  9 della legge della  Regione  Emilia-Romagna  24  marzo  1975,   n.   18,  come sostituito  dall\u0027art.  3  della  legge della  stessa  regione  13 gennaio  1978,  n.  5  - sollevata in quanto detta  disposizione, affidando ai Comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e d\u0027urgenza e per le espropriazioni relative ad  opere pubbliche  trasferite o delegate alle Regioni,  violerebbe l\u0027art. 97,  primo  comma,  Cost.  - essendo state gia\u0027  decise  numerose questioni  analoghe  nel  senso  della  non  fondatezza  o  della manifesta infondatezza).  - S. nn. 318/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158 e 161/1984.","numero_massima_successivo":"11291","numero_massima_precedente":"11289","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"24/03/1975","numero":"18","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"e successive modificazioni"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"13/01/1978","numero":"5","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11291","titoletto":"SENT.  355/85  G.  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  - ESPROPRIAZIONE  PER PUBBLICO  INTERESSE  - ESERCIZIO  DELLE FUNZIONI  DELEGATE  DALLA REGIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI - ASSUNTA VIOLAZIONE  DEL  PRINCIPIO  DELL\u0027AUTONOMIA DEGLI  ENTI  LOCALI  - DISPOSIZIONI  ANALOGHE AD ALTRE GIA\u0027 RICONOSCIUTE LEGITTIME - JUS SUPERVENIENS  - NECESSITA\u0027 DI NUOVA VALUTAZIONE  DELLA  RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst art. 128.","testo":"Spetta  al  giudice a quo - cui vanno a tal fine  restituiti  gli atti  - accertare  la  persistente rilevanza della  questione  di legittimita\u0027   costituzionale,   alla  stregua  della   normativa successiva  che  abbia abrogato e  sostituito  quella  impugnata. (Restituzione  al  giudice  rimettente degli atti  relativi  alla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975,  n. 18 - sollevata in quanto esso,  designando quali siano gli organi degli enti locali che  debbono  esercitare  le  funzioni  delegate  dalla  Regione, invaderebbe  la competenza dello Stato in materia di  ordinamento degli enti stessi, in violazione dell\u0027art. 128 Cost. - poiche\u0027, a parte  la  considerazione  che  e\u0027  gia\u0027  stata  riconosciuta  la legittimita\u0027 costituzionale di disposizioni del genere,  l\u0027art. 8 denunciato  e\u0027  stato abrogato e sostituito con  l\u0027art.  3  della legge  regionale 13 gennaio 1978, n. 5).  - S. n. 319/1983.","numero_massima_successivo":"11292","numero_massima_precedente":"11290","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"24/03/1975","numero":"18","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11292","titoletto":"SENT.  355/85 H.  ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE  - DELEGA DELLA MATERIA AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER OPERE NE\u0027 STATALI,  NE\u0027 REGIONALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALI  ALLA  POTESTA\u0027  LEGISLATIVA DELLE REGIONI  E  DEI PRINCIPI  RELATIVI  ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  SPETTANTI  ALLE STESSE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA\u0027 DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA  DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI  AL  GIUDICE RIMETTENTE. - l 22 luglio 1975, n. 382, art. 4. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst artt. 117, primo comma, ultima parte, e 118, primo comma.","testo":"Spetta  al  giudice a quo - cui vanno a tal fine  restituiti  gli atti  - accertare  la  persistente rilevanza della  questione  di legittimita\u0027   costituzionale,   alla  stegua   della   normativa successiva  che  abbia  abrogato e sostituito  quella  impugnata. (Restituzione  al  giudice remittente degli  atti  relativi  alla questione  di legittimita\u0027 costituzionale del combinato  disposto degli  artt.  4 della legge statale 22 luglio 1975,  n.  382 e  8 della  legge  regionale Emilia-Romagna 24 marzo  1975,  n.  18  - sollevata    in   quanto,    delegando   ai   presidenti    della amministrazioni  provinciali la materia delle espropriazioni  per causa di pubblica utilita\u0027 per opere ne\u0027 statali ne\u0027 regionali si potrebbe   configurare  un  trasferimento  alla  provincia  delle funzioni amministrative,  in violazione o della riserva di  legge costituzionale di cui all\u0027art.  117,  primo comma,  ultima parte, Cost.  o  della riserva esclusiva della legge della Repubblica di cui  al  successo  art.  118,  primo  comma  - essendo  stata  la disposizione di cui al detto art.  8   abrogata e sostituita  con l\u0027art.  3 della sopravvenuta legge regionale 13 gennaio 1978,  n. 5).","numero_massima_precedente":"11291","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/07/1975","numero":"382","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;382~art4"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"24/03/1975","numero":"18","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"u.p.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"7655","autore":"","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rassegna dell\u0027Avvocatura dello Stato","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"18","note_abstract":"","collocazione":"A -72","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7675","autore":"CARRA\u0027 M.","titolo":"AMBITO E MISURA DELL\u0027INDENNITA\u0027 DI ESPROPRIAZIONE NELLA REP. FED. TEDESCA","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7701","autore":"ESPOSITO F.","titolo":"SULL\u0027INDIVIDUAZIONE DELL\u0027ORGANO COMPETENTE AD ESERCITARE IL CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI DAGLI ENTI LOCALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"46","note_abstract":"","collocazione":"A.338","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7727","autore":"RIMOLI F.","titolo":"PROFILI RELATIVI ALLA PROBLEMATICA INDENNITARIA NELL\u0027ESPROPRIAZIONE PER P.U. DOPO LA SENT. CORTE N. 355 DEL 1985","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Consiglio di Stato","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"261","note_abstract":"","collocazione":"C.57 - A.74","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7679","autore":"SORACE D.","titolo":"INDENNIZZI PER ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZABILITA\u0027 DEI \"VINCOLI URBANISTICI\" IN GRAN BRETAGNA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1380","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]