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F. e F. T. ed altri, con ordinanza del 16 marzo 2021, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 novembre 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 marzo 2021, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Bari, sezione seconda civile, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;espletamento della consulenza tecnica in via preventiva possa essere richiesto ai fini dell\u0026#8217;accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione, oltre che di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di essere chiamato a decidere il ricorso proposto, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 696\u003cem\u003e-bis, \u003c/em\u003eda C. F., la quale, premesso di avere acquistato un immobile nell\u0026#8217;ambito di una procedura esecutiva promossa in danno di F. T., P. T., M.L. T. e A. T., di avere sostenuto spese per ristrutturarlo e di avere poi scoperto che, per un errore nella immissione nel possesso del bene, le opere edilizie avevano interessato non l\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare aggiudicatale, ma un\u0026#8217;altra, ad essa adiacente, in compropriet\u0026#224; degli stessi esecutati, ha chiesto disporsi una consulenza tecnica preventiva ai fini della quantificazione dell\u0026#8217;indennizzo dovuto da questi ultimi a titolo di ingiustificato arricchimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che i resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, sul rilievo che il credito indennitario dedotto a fondamento della domanda non rientra nell\u0026#8217;ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, quindi, il rimettente che tale eccezione sarebbe destinata all\u0026#8217;accoglimento, posto che, effettivamente, il diritto all\u0026#8217;indennizzo per arricchimento senza causa non \u0026#232; riconducibile n\u0026#233; all\u0026#8217;inadempimento di una obbligazione contrattuale, n\u0026#233; ad un fatto illecito, ma \u0026#232; correlato ad una obbligazione \u0026#171;d\u0026#8217;altro genere, derivata da un fatto determinato, selezionato dalla legge come idoneo a produrla, secondo la previsione classificatoria generale delle fonti delle obbligazioni di cui all\u0026#8217;art. 1173 c.c.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, tuttavia, che l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ. \u0026#171;nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;espletamento della consulenza tecnica in via preventiva possa essere richiesto ai fini dell\u0026#8217;accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione (anche) di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;, contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Sarebbe, anzitutto, da escludere la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi il tenore letterale della disposizione in scrutinio, la quale, nell\u0026#8217;individuare le ipotesi nelle quali \u0026#232; ammesso il ricorso alla consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, fra i tre generi di obbligazioni indicati dall\u0026#8217;art. 1173 del codice civile, seleziona quelle da contratto e da fatto illecito, cos\u0026#236; escludendo inequivocabilmente quelle derivanti da \u0026#171;ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; indicazioni utili ad una diversa interpretazione potrebbero trarsi dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; o dagli orientamenti dei giudici di merito, non registrandosi ancora pronunce che abbiano indagato la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di una siffatta esclusione o che abbiano valutato la possibilit\u0026#224; di estendere l\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc civ. alle \u0026#171;obbligazioni del c.d. terzo genere per via di un\u0026#8217;operazione ermeneutica \u003cem\u003elato \u003c/em\u003e\u003cem\u003esensu\u003c/em\u003e non testuale sulla disposizione codicistica scrutinata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, ancora, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la formulazione della disposizione censurata riproduce puntualmente \u0026#171;una fondamentale classificazione normativa civilistica (art. 1173 cod. civ.)\u0026#187;, cos\u0026#236; che la sua applicazione estensiva si tradurrebbe in una non consentita integrazione, ad opera del giudice, di una omissione legislativa, alla quale pu\u0026#242; ovviarsi soltanto \u0026#171;percorrendo la via maestra\u0026#187; del sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso al \u0026#171;criterio principe\u0026#187; di interpretazione della legge, dettato dall\u0026#8217;art. 12 delle Preleggi, impedirebbe, in definitiva, una lettura diversa da quella \u0026#171;fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il rimettente assume che la soluzione del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevato sia rilevante nel procedimento pendente innanzi a s\u0026#233;, dipendendo da essa l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della domanda proposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si rileva che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite viene configurata dall\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.c. principalmente come strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, la cui finalit\u0026#224; deflattiva si realizza attraverso la possibilit\u0026#224; di una soluzione conciliativa prima che sia dato corso al giudizio di merito, mediante la formazione di un processo verbale cui \u0026#232; conferita dal giudice l\u0026#8217;efficacia esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;istituto in scrutinio persegue, sia pure soltanto eventualmente, la finalit\u0026#224; di anticipazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; istruttoria del processo di cognizione, potendo la relazione del consulente tecnico, elaborata all\u0026#8217;esito del procedimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., essere acquisita nel successivo giudizio di merito, a richiesta della parte interessata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, aggiunge il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, si inscrive nella pi\u0026#249; generale tendenza legislativa, registratasi nell\u0026#8217;ultimo ventennio, \u0026#171;a proporre con differenti schemi procedurali, interni o esterni al processo, varie forme di composizione stragiudiziale delle liti, generali o settoriali, obbligatorie o facoltative, che, anche in funzione del doveroso allineamento con il diritto dell\u0026#8217;Unione Europea, risultano tutte in qualche misura complementari rispetto al diritto di adire il giudice per ottenere la definizione giudiziale della controversia, ancorch\u0026#233; non sostitutive n\u0026#233; impeditive dell\u0026#8217;esercizio di detto diritto fondamentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl pari degli altri istituti di definizione alternativa delle liti, la consulenza \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. risponderebbe ad \u0026#171;interessi generali e di sistema\u0026#187;, in quanto, da un lato, sarebbe volta a contenere il contenzioso civile, nella prospettiva del buon funzionamento della giustizia, e, dall\u0026#8217;altro, mirerebbe ad assicurare che le pretese creditorie \u0026#8211; specie quelle \u0026#171;in origine non supportate da evidenze probatorie qualificate e connotate da margini di controvertibilit\u0026#224;, soprattutto fattuale\u0026#187; \u0026#8211; possano, sotto la guida dell\u0026#8217;ausiliario del giudice, pervenire ad un soddisfacimento \u0026#171;pi\u0026#249; agile e rapido di quello conseguibile attraverso il processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; alla stregua dell\u0026#8217;attuale formulazione, l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. riserva la consulenza tecnica preventiva alle sole controversie riguardanti l\u0026#8217;accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003econtractu\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelicto\u003c/em\u003e, cos\u0026#236; escludendo la terza fonte delle obbligazioni che l\u0026#8217;art. 1173 cod. civ. individua, in via residuale, in ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottolinea che di tale ultima categoria, nella quale trovano collocazione le figure negoziali tipizzate dallo stesso cod. civ. agli artt. 1987 e seguenti, si \u0026#232; avvalsa la giurisprudenza per inquadrare \u0026#171;situazioni atipiche [\u0026#8230;] generatrici di pretese creditorie non inscrivibili nelle due categorie principali, ma aventi comunque fondamento nella legge, intesa come l\u0026#8217;insieme dei principi e dei criteri desumibili dall\u0026#8217;ordinamento considerato nella sua interezza, complessit\u0026#224; ed evoluzione\u0026#187; (viene citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, 16 dicembre 2015, n. 25292).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il rimettente che, poich\u0026#233; i crediti esclusi dalla norma censurata sono, al pari di quelli derivanti da contratto e da fatto illecito, coessenziali alla realizzazione del sistema dei diritti, \u0026#171;risulta arduo individuare quale sia la \u003cem\u003eratio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003eexcludendum\u003c/em\u003e\u0026#187; alla base della scelta del legislatore di non prevedere che, anche per l\u0026#8217;accertamento e la determinazione di crediti derivanti da altri atti o fatti idonei, possa farsi ricorso alla consulenza \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sarebbe irragionevolmente omissiva, in quanto determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;incoerenza interna dell\u0026#8217;istituto\u0026#187;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione in scrutinio realizzerebbe, altres\u0026#236;, una disparit\u0026#224; di trattamento tra i titolari di posizioni sostanziali di eguale natura (diritti di obbligazione), il cui tratto differenziale, da individuarsi nella fonte, non solo risulterebbe pi\u0026#249; marcato tra le due categorie di obbligazioni ammesse di quanto non lo sia tra ciascuna di esse e la categoria esclusa, ma si atteggerebbe \u0026#171;in modo del tutto neutro per la funzionalit\u0026#224; e l\u0026#8217;utilit\u0026#224; dello strumento processuale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.c.\u0026#187;. Ai fini della composizione stragiudiziale della lite attraverso il consulente tecnico nominato dal giudice, non sarebbero, infatti, ravvisabili differenze tra una pretesa di indennizzo per ingiustificato arricchimento, come quella generata dalla esecuzione di miglioramenti sulla cosa altrui, e una richiesta di garanzia rivolta dal committente all\u0026#8217;appaltatore per i vizi dell\u0026#8217;opera o il risarcimento preteso dal proprietario per i danni subiti dal proprio immobile a causa della negligente custodia di quello confinante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda che la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;, ed evidenzia come manifestamente irragionevole si riveli la scelta legislativa di non includere tra le posizioni sostanziali legittimanti la proposizione del ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. quella di chi vanti un credito non derivante dal contratto o dal fatto illecito, ma da una fattispecie inscrivibile nella terza categoria di fonti delle obbligazioni contemplata dell\u0026#8217;art. 1173 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, l\u0026#8217;ingiustificata restrizione dell\u0026#8217;ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva inciderebbe negativamente sulla pienezza del potere di agire in giudizio dei titolari dei diritti esclusi, i quali resterebbero privi \u0026#171;di uno strumento alternativo all\u0026#8217;ordinaria tutela giurisdizionale nonch\u0026#233; ad essa eventualmente preordinato\u0026#187;, cos\u0026#236; ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio innanzi a questa Corte \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilit\u0026#224; e comunque per la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente ricorda, anzitutto, che il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;individuare, tra i diritti di credito nascenti dalle fonti individuate dall\u0026#8217;art. 1173 cod. civ., quali siano meritevoli di essere tutelati attraverso strumenti di risoluzione concordata delle liti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, pertanto, irragionevole la scelta di limitare la speciale procedura conciliativa in esame alle controversie riguardanti le due categorie di obbligazioni \u0026#171;fondamentali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, insussistente la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., la quale postula \u0026#171;una valutazione in termini di irragionevolezza della operata distinzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eguaglianza della disciplina legislativa \u0026#8211; osserva l\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; presuppone una parit\u0026#224; di condizioni, non essendo consentito regolare allo stesso modo situazioni di interesse che presentino, come nel caso di specie, \u0026#171;differente rilevanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la difesa statale rileva che il provvedimento che accoglie o respinge il ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi e, quindi, non pregiudica il diritto alla prova, n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di conciliazione (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione, sezione sesta civile, 21 maggio 2018, n. 12386).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, inoltre, depositato una memoria illustrativa, con la quale ha confermato le conclusioni assunte e ribadito le argomentazioni svolte nell\u0026#8217;atto di intervento a confutazione delle censure del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, richiamando la sentenza n. 87 del 2021 di questa Corte, ha rimarcato come la consulenza tecnica preventiva sia finalizzata non solo alla definizione della controversia in via conciliativa, ma anche alla anticipazione di un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di cause caratterizzate da questioni soprattutto di carattere tecnico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, pertanto, irragionevole la limitazione di tale mezzo istruttorio a crediti \u0026#171;accertabili e determinabili\u0026#187;, come quelli di natura risarcitoria o restitutoria derivanti dalle obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer converso, il rimedio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. non sarebbe invocabile nelle controversie in cui la domanda sia volta ad ottenere il solo adempimento dell\u0026#8217;obbligazione contrattuale di cui sia controversa l\u0026#8217;entit\u0026#224;, o la soddisfazione di crediti indennitari o restitutori non connessi all\u0026#8217;adempimento, come nella fattispecie \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2041 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, nel caso di specie l\u0026#8217;accertamento richiesto dalla ricorrente nel giudizio principale involge \u0026#171;molteplici fatti (anche delle condizioni sociali e patrimoniali delle parti) che non si conciliano con la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto\u0026#187; in esame e pu\u0026#242; richiedere una valutazione, anche d\u0026#8217;ufficio, di carattere equitativo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1226 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato che la limitazione stabilita dalla previsione censurata si giustifica anche in ragione del \u0026#171;notevole dispendio di energia processuale\u0026#187; che l\u0026#8217;intervento anticipato del giudice a fini meramente conciliativi comporta e la conseguente inopportunit\u0026#224; di una estensione del rimedio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. al di fuori dell\u0026#8217;ambito delle azioni risarcitorie in cui \u0026#171;si instaura con pi\u0026#249; frequenza il contenzioso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Bari, sezione seconda civile, in composizione monocratica, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., \u0026#171;nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;espletamento della consulenza tecnica in via preventiva possa essere richiesto ai fini dell\u0026#8217;accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione, oltre che di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, tale previsione contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto, escludendo irragionevolmente detta ultima categoria di crediti \u0026#8211; i quali, al pari di quelli nascenti dal contratto o dal fatto illecito, sono coessenziali alla \u0026#171;realizzazione del sistema dei diritti\u0026#187; \u0026#8211;, si risolverebbe in \u0026#171;un\u0026#8217;evidente aporia, o comunque in un\u0026#8217;incoerenza interna dell\u0026#8217;istituto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; La disposizione censurata realizzerebbe, altres\u0026#236;, una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra i titolari di posizioni sostanziali di eguale natura, il cui tratto differenziale, da individuarsi nella fonte, non solo risulta \u0026#171;illogicamente pi\u0026#249; marcato\u0026#187; tra le due categorie di obbligazioni per le quali la consulenza tecnica preventiva \u0026#232; ammessa di quanto non lo sia tra ciascuna di esse e la categoria esclusa, ma \u0026#171;si atteggia in modo del tutto neutro per la funzionalit\u0026#224; e l\u0026#8217;utilit\u0026#224; dello strumento processuale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.c.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto l\u0026#8217;ingiustificata restrizione dell\u0026#8217;ambito applicativo del procedimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. soltanto ad alcune categorie di crediti inciderebbe negativamente \u0026#171;sulla pienezza del potere di agire in giudizio\u0026#187; dei titolari dei diritti esclusi, i quali restano privi di uno strumento alternativo all\u0026#8217;ordinaria tutela giurisdizionale \u0026#8211; nonch\u0026#233; \u0026#171;ad essa eventualmente preordinato (laddove non sia raggiunta la conciliazione)\u0026#187; \u0026#8211;, che ne consentirebbe una pi\u0026#249; pronta ed efficace realizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; Preliminarmente, deve essere esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato alla stregua del rilievo secondo il quale spetta al legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, selezionare gli interessi meritevoli di essere tutelati attraverso strumenti processuali con funzione conciliativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; meritevole di accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa attiene, invero, al merito delle questioni. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha, infatti, censurato la differenziazione nella tutela dei diritti di credito operata dalla norma in scrutinio, motivando diffusamente e mostrando piena consapevolezza della giurisprudenza costituzionale secondo cui il legislatore dispone di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; nella conformazione degli istituti processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; sulla scorta di tali ampie argomentazioni che lo stesso rimettente chiede a questa Corte di emendare il denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e estendendo l\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. ai diritti di credito derivanti da fonti diverse dal contratto e dal fatto illecito, che ne risultano esclusi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, \u0026#232; opportuno premettere allo scrutinio delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale una sintetica ricostruzione della genesi e della portata precettiva della previsione investita dal sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. consente alla parte interessata di richiedere, prima dell\u0026#8217;inizio del giudizio e anche in assenza del presupposto dell\u0026#8217;urgenza di cui all\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ., l\u0026#8217;espletamento di una consulenza tecnica avente ad oggetto l\u0026#8217;accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa disposizione attribuisce al consulente tecnico designato dal giudice il compito di promuovere, sulla base dell\u0026#8217;elaborato peritale, la definizione concordata della lite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe la conciliazione \u0026#232; raggiunta, l\u0026#8217;accordo transattivo confluisce in un verbale, al quale lo stesso giudice attribuisce, con proprio decreto, efficacia di titolo esecutivo. In caso contrario, la relazione tecnica depositata dal consulente pu\u0026#242; essere acquisita, su istanza della parte interessata e previo vaglio di ammissibilit\u0026#224; e rilevanza, nel successivo (ed eventuale) processo di merito, con l\u0026#8217;efficacia propria della consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 191 e seguenti cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. \u0026#232; stato inserito nella Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro Quarto del Codice di procedura civile, contenente la disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva, dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003ee-bis\u003c/em\u003e), n. 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell\u0026#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nuova disciplina, introdotta in sede di conversione del citato decreto-legge, non rinviene precedenti nell\u0026#8217;esperienza del processo civile italiano \u0026#8211; non potendo ritenersi tale la pur affine fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 198, primo comma, cod. proc. civ., nella quale \u0026#232; il giudice, e non la legge, a incaricare il consulente, nominato nel corso del giudizio di cognizione, di tentare la conciliazione \u0026#8211;, ma considera e sviluppa le indicazioni programmatiche e i contenuti di alcuni precedenti progetti di legge, riguardanti analoghe figure di anticipazione istruttoria \u003cem\u003eabsque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epericulo\u003c/em\u003e, che non erano stati portati a compimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di richiedere la nomina giudiziale di un consulente al quale affidare, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ., l\u0026#8217;accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla \u0026#171;mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o da fatto illecito\u0026#187; era stata, infatti, gi\u0026#224; prospettata, con una formulazione analoga a quella poi adottata per l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., nell\u0026#8217;art. 11 della proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 6052, presentata alla Camera dei deputati il 20 maggio 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn merito all\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;istituto \u0026#8211; di specifico interesse nel presente giudizio \u0026#8211; la relazione illustrativa di tale articolato chiariva che la finalit\u0026#224; principale della consulenza preventiva sarebbe stata quella di apprestare uno strumento attraverso il quale le parti avrebbero potuto, \u0026#171;pur sempre nell\u0026#8217;ambito della giurisdizione e con le garanzie di terziet\u0026#224; proprie di un consulente nominato dal giudice\u0026#187;, ottenere la \u0026#171;determinazione delle eventuali conseguenze lesive connesse ad inadempimenti nell\u0026#8217;esecuzione di prestazioni obbligatorie (nei contratti di opera, di appalto, di compravendita, eccetera) o a fatti dannosi di natura extracontrattuale (tra cui, in primo luogo, i sinistri stradali), oltrech\u0026#233; ad una pluralit\u0026#224; di vicende all\u0026#8217;origine di svariate tipologie di controversie (infiltrazioni di acqua tra fondi contigui, danni ad abitazioni, eccetera)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna disposizione di analogo contenuto fu riproposta dall\u0026#8217;art. 21 del disegno di legge ministeriale n. 7185 presentato alla Camera dei deputati il 7 luglio 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, il progetto di legge delega per la riforma organica del processo civile n. 4578, presentato alla Camera dei deputati il 19 dicembre 2003, all\u0026#8217;art. 49 propose \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) la possibilit\u0026#224; di utilizzare i procedimenti di istruzione preventiva anche in assenza di pericolo nel ritardo; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) la possibilit\u0026#224; di generalizzare la consulenza tecnica prima della proposizione della domanda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella relazione di accompagnamento si constatava che spesso nelle controversie civili il contrasto tra le parti riguarda la sola \u003cem\u003equaestio \u003c/em\u003e\u003cem\u003efacti\u003c/em\u003e, cos\u0026#236; che, svolta l\u0026#8217;istruttoria, se non sussistono ragioni di contestazione sul suo espletamento, la lite viene conciliata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi evidenziava, quindi, l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di anticipare la formazione della prova rispetto all\u0026#8217;inizio del processo, al fine di evitare che tutte le liti caratterizzate da un contrasto in punto di fatto fossero portate davanti al giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa relazione esplicitava la notevole latitudine applicativa della progettata riforma, evidenziando che, con l\u0026#8217;eliminazione del presupposto del pericolo nel ritardo, al quale la disciplina allora vigente condizionava l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istruzione preventiva, sarebbe stato possibile \u0026#171;generalizzare la formazione pre-processuale delle prove costituende\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le forme di anticipazione istruttoria elaborate dalle proposte legislative passate in rassegna tenevano conto degli omologhi istituti sperimentati in altri ordinamenti e, in particolare, del \u003cem\u003er\u0026#233;f\u0026#233;r\u0026#233;\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprobatoire\u003c/em\u003e del processo francese e del \u003cem\u003eselbst\u0026#228;ndiges\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eBeweisverfahren\u003c/em\u003e del codice di procedura civile tedesco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente a quanto avvenuto nel processo civile italiano, anche in tali sistemi la formazione della prova \u003cem\u003eante \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecausam\u003c/em\u003e \u0026#232; stata potenziata attraverso il superamento del requisito del \u003cem\u003epericulum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in mora\u003c/em\u003e, ma questa comune istanza si \u0026#232; tradotta in discipline significativamente diversificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinamento francese l\u0026#8217;esigenza di anticipare la formazione dei mezzi di prova rispetto al processo di merito si \u0026#232;, infatti, inverata in una disposizione, l\u0026#8217;art. 145 del \u003cem\u003eCode de \u003c/em\u003e\u003cem\u003eproc\u0026#233;dure\u003c/em\u003e\u003cem\u003e civile\u003c/em\u003e, che, attraverso una formula sintetica, ma di amplissima portata, consente di assumere, prima di qualsiasi processo, qualsivoglia mezzo di prova su richiesta di qualunque interessato, purch\u0026#233; ricorra un \u003cem\u003emotif\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ele\u0026#769;gitime\u003c/em\u003e e il mezzo richiesto tenda a conservare o stabilire la prova di fatti da cui potrebbe dipendere la soluzione di una controversia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina, qualificata in dottrina come modello \u0026#8220;forte\u0026#8221; di istruzione preventiva, sottende non solo una finalit\u0026#224; di deflazione del carico degli uffici giudiziari, ma anche l\u0026#8217;obiettivo di una pi\u0026#249; efficace attuazione del diritto alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; Nel procedimento di istruzione probatoria \u003cem\u003eante \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecausam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ordinamento tedesco l\u0026#8217;anticipazione istruttoria in assenza di pericolo nel ritardo ha, invece, una portata pi\u0026#249; circoscritta, perch\u0026#233; riguarda la sola consulenza tecnica ed \u0026#232; condizionata alla sussistenza di un interesse giuridico, il quale si presume sussistente quando l\u0026#8217;accertamento del fatto \u0026#232; utile a evitare il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale istituto \u0026#232; disciplinato dall\u0026#8217;art. 485, II, del \u003cem\u003eZivilprozessordnung\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e a mente del quale, quando non vi e\u0026#768; ancora un giudizio pendente, una parte pu\u0026#242; proporre istanza di consulenza tecnica scritta, purch\u0026#233; abbia un interesse giuridico all\u0026#8217;accertamento: 1) delle condizioni di una persona, ovvero delle condizioni o del valore di una cosa; 2) delle cause di un danno prodotto a una persona o a una cosa, ovvero delle cause del vizio di una cosa; 3) della spesa sostenuta per eliminare il danno prodotto a una persona o a una cosa, ovvero per eliminare il vizio di una cosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa disposizione precisa che si presume la sussistenza di un interesse giuridico quando l\u0026#8217;accertamento pu\u0026#242; servire a evitare l\u0026#8217;instaurazione di un giudizio contenzioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetto strumento processuale, essendo limitato alla sola consulenza tecnica e avendo una funzione preminentemente deflattiva, pu\u0026#242; essere considerato come modello di istruzione preventiva \u0026#8220;debole\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La novella introdotta nel nostro ordinamento dal d.l. n. 35 del 2005, come convertito, pur raccordandosi con le direttrici di fondo del ricordato disegno di legge delega per la riforma organica del processo civile n. 4578 del 19 dicembre 2003 \u0026#8211; il quale, per la sua ampiezza applicativa, si allineava alla logica di generalizzazione propria del modello \u0026#8220;forte\u0026#8221; del sistema francese \u0026#8211;, ha optato per una forma di istruzione preventiva in assenza di \u003cem\u003epericulum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in mora\u003c/em\u003e pi\u0026#249; circoscritta \u0026#8211; e sostanzialmente coincidente, quanto alla portata applicativa, con quelle delineate dall\u0026#8217;art. 11 della ricordata proposta di legge n. 6052, presentata il 20 maggio 1999, e dall\u0026#8217;art. 21 del disegno di legge n. 7185, presentato il 7 luglio 2000 \u0026#8211; e, dunque, pi\u0026#249; vicina al modello di istruzione preventiva \u0026#8220;debole\u0026#8221; di ascendenza tedesca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Una parte della dottrina ha rilevato l\u0026#8217;incongruit\u0026#224; della scelta legislativa di delimitare lo spazio applicativo dell\u0026#8217;istituto selezionando \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e le situazioni giuridiche soggettive rispetto alle quali \u0026#232; ammesso, e ha proposto di superare tale formulazione ricorrendo all\u0026#8217;interpretazione estensiva o al procedimento analogico ovvero attribuendo portata meramente esemplificativa alle ipotesi espressamente considerate dalla norma in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tesi che reputa praticabile il procedimento analogico esclude che alla disciplina della consulenza conciliativa possa ascriversi carattere eccezionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., nella parte in cui ammette che, in determinati casi, l\u0026#8217;accertamento tecnico possa essere espletato prima del giudizio, perch\u0026#233; tale anticipazione pu\u0026#242; favorire la composizione della controversia, esprimerebbe un principio generale, capace di estendersi per analogia a fattispecie simili, dovendo negarsi che il legislatore, nel menzionare il contratto e il fatto illecito, abbia inteso escludere dall\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;istituto le obbligazioni di fonte diversa, non costituendo l\u0026#8217;origine causale una valida ragione giustificativa del trattamento processuale differenziato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna diversa impostazione \u0026#232;, invece, incline ad escludere che la inequivoca formulazione dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ. si presti ad una dilatazione semantica o all\u0026#8217;applicazione analogica a situazioni giuridiche soggettive diverse da quelle ivi esplicitate. Il campo di applicazione privilegiato della consulenza conciliativa sarebbe, quindi, da individuarsi nelle liti relative alla esecuzione di contratti \u0026#8211; e, in particolare, di contratti di prestazione d\u0026#8217;opera o di appalto, qualora la parte contesti l\u0026#8217;esattezza dell\u0026#8217;adempimento o le conseguenze risarcitorie dell\u0026#8217;inadempimento parziale o totale \u0026#8211; ovvero in quelle in materia di responsabilit\u0026#224; civile e, in particolare, nelle cause di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli. Ci\u0026#242; in quanto in tali controversie le questioni di fatto risultano spesso preponderanti rispetto a quelle di diritto, potendo per questo rivelarsi particolarmente prezioso, anche in vista di una definizione anticipata della lite, l\u0026#8217;intervento di un esperto in grado di valutare tecnicamente il fatto dannoso o l\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno, fornendo alle parti una prognosi sufficientemente attendibile sul possibile esito della causa di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Anche nella giurisprudenza di merito si registra una tendenza ad interpretare in senso letterale la limitazione oggettiva operata dalla norma in scrutinio e dunque ad ammettere la consulenza in funzione conciliativa soltanto nelle liti in cui si faccia questione di crediti di fonte contrattuale ed extracontrattuale, denegandola, per converso, in relazione alle pretese creditorie nascenti da altre fattispecie, come l\u0026#8217;indebito oggettivo (Tribunale di Bologna, sezione seconda civile, ordinanza 4 febbraio 2022; Tribunale di Torino, sezione prima civile, ordinanza 28 ottobre 2019; Tribunale di Trani, ordinanza 12 febbraio 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Tanto premesso, non pu\u0026#242; trascurarsi di rilevare come il legislatore, per definire l\u0026#8217;ambito di applicazione della consulenza tecnica preventiva, ricorra ad un duplice criterio selettivo, individuando sia il tipo di attivit\u0026#224; demandata all\u0026#8217;ausiliario del giudice (l\u0026#8217;\u0026#171;accertamento\u0026#187; e la \u0026#171;determinazione\u0026#187;), sia le situazioni soggettive i cui fatti costitutivi possono formare oggetto di indagine e valutazione tecnica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in oggetto si riferisce ad una precisa classe di diritti soggettivi, quelli di credito, per di pi\u0026#249; ritagliando, all\u0026#8217;interno di questa, una sottoclasse ancora pi\u0026#249; specificamente connotata sotto il profilo genetico, ossia quella dei crediti che sorgono \u0026#171;dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o fa fatto illecito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, certamente plausibile \u0026#232; l\u0026#8217;esito ermeneutico al quale il giudice \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e \u0026#232; pervenuto \u0026#8211; argomentando pianamente sulla base del dato letterale \u0026#8211;, in ordine alla impossibilit\u0026#224; di sperimentare una interpretazione costituzionalmente orientata che implichi l\u0026#8217;espansione semantica o l\u0026#8217;applicazione analogica della disposizione oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto chiarito, le questioni sono fondate in riferimento ad entrambi i parametri invocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Come recentemente ribadito da questa Corte, con la consulenza tecnica conciliativa \u0026#171;il legislatore ha in sostanza offerto alle parti la possibilit\u0026#224; di ottenere, in via preventiva rispetto all\u0026#8217;instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all\u0026#8217;esistenza del fatto e all\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno, nell\u0026#8217;auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo \u0026#8211; al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo \u0026#8211; che renda superflua l\u0026#8217;instaurazione del giudizio contenzioso\u0026#187; (sentenza n. 202 del 2023; nello stesso senso la sentenza n. 87 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso, poi, in cui non si pervenga a tale accordo, la relazione depositata dall\u0026#8217;ausiliario pu\u0026#242; essere acquisita, su istanza della parte interessata e previo vaglio di ammissibilit\u0026#224; e rilevanza, nel successivo processo di merito, con l\u0026#8217;efficacia propria della consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 191 e seguenti cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il procedimento introdotto dall\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. si inscrive, dunque, nella tendenza legislativa, registratasi negli ultimi anni, alla diffusione e al potenziamento dei rimedi di \u003cem\u003eAlternative dispute \u003c/em\u003e\u003cem\u003eresolution\u003c/em\u003e (ADR), di cui sono espressione paradigmatica le procedure di mediazione, di negoziazione assistita e di trasferimento della lite alla sede arbitrale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale cornice si inserisce anche la recente riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), la quale ha ampliato e reso pi\u0026#249; vantaggioso, anche sul piano fiscale, il ricorso ai predetti mezzi di risoluzione concordata delle controversie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa propensione del legislatore a promuovere simili forme definitorie poggia sulla \u0026#171;consapevolezza, sempre pi\u0026#249; avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera\u0026#187; (sentenza n. 77 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e per la risoluzione concordata delle liti, sia essa affidata al giudice o a soggetti estranei all\u0026#8217;ordine giudiziario, risponde, dunque, principalmente all\u0026#8217;esigenza pubblicistica di deflazione del carico degli uffici giudiziari, strumentale all\u0026#8217;interesse generale dell\u0026#8217;ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata del processo (sentenza n. 202 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Nel sistema delle misure di definizione conciliativa delle controversie \u0026#232; possibile distinguere tra meccanismi che, ponendosi all\u0026#8217;esterno del processo contenzioso, consentono una composizione del conflitto alternativa all\u0026#8217;accesso alla giurisdizione, e forme di conciliazione endoprocessuale, al cui fruttuoso esperimento segue una deviazione dello stesso giudizio contenzioso verso una regolamentazione concordata della lite sostitutiva della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Tra questi ultimi, fondamentale rilievo sistematico assume la conciliazione giudiziale, con la quale, per mezzo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del giudice svolta in posizione di terziet\u0026#224;, le parti addivengono ad un accordo sulla \u003cem\u003eres controversa \u003c/em\u003eproduttivo di effetti sostanziali e processuali, coincidenti, rispettivamente, con l\u0026#8217;attuazione del rapporto giuridico in contesa secondo l\u0026#8217;assetto concordato e con la cessazione del processo in corso e la formazione di un titolo esecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa conciliazione giudiziale, pur offrendo \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nel processo analoga a quella realizzata in sede extragiudiziaria dalla \u003cem\u003eAlternative Dispute \u003c/em\u003e\u003cem\u003eResolution\u003c/em\u003e \u0026#8211; ADR\u0026#187; (sentenza n. 110 del 2013), non si traduce, quindi, soltanto in una definizione negoziata della lite, essendo le determinazioni delle parti coadiuvate dall\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;organo giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando esperisce il tentativo di conciliazione (artt. 185 e 420 cod. proc. civ.) o formula la proposta conciliativa (art. 185-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.), il giudice esercita, infatti, una funzione che, pur essendo riconducibile all\u0026#8217;\u003cem\u003eaequitas\u003c/em\u003e, intesa come giustizia del caso singolo, costituisce comunque estrinsecazione della potest\u0026#224; giurisdizionale e, per tale ragione, rinviene nella imparzialit\u0026#224;, costituzionalmente sancita, una fondamentale garanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta, al giudice compete sia di verificare \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e che la conciliazione verta su situazioni giuridiche soggettive disponibili, sia di convalidare \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e il regolamento di interessi divisato nell\u0026#8217;accordo che pone fine al giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Tali connotati strutturali ed effettuali si rinvengono anche nella fattispecie, ora all\u0026#8217;esame, disciplinata dall\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa definizione concordata della lite si inserisce in un articolato procedimento in cui l\u0026#8217;attivit\u0026#224; conciliativa \u0026#232; svolta dal consulente tecnico sotto la direzione del magistrato ed \u0026#232; preceduta e seguita da statuizioni giudiziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; Al giudice \u0026#232;, in primo luogo, demandata la verifica dei presupposti di ammissibilit\u0026#224; della consulenza, la quale investe, da un lato, la non manifesta inammissibilit\u0026#224; o infondatezza delle domande oggetto della eventuale futura causa, e, dall\u0026#8217;altro, la rilevanza, rispetto al potenziale giudizio di merito, dei fatti per i quali si richiede l\u0026#8217;indagine peritale, nonch\u0026#233; la effettiva necessit\u0026#224; di ricorrere alle conoscenze esperte per il relativo accertamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso giudice deve, inoltre, verificare se la controversia, come sommariamente delineata nel ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., si presti ad una soluzione conciliativa, e che non siano ravvisabili ostacoli giuridici alla conclusione di un accordo transattivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.2.\u0026#8211; Se ammette la consulenza, il giudice deve nominare l\u0026#8217;esperto e formulare i quesiti in modo da circoscrivere l\u0026#8217;incarico peritale alla sola verifica dei fatti rilevanti e necessitanti di valutazione tecnico-scientifica, ovvero alla loro diretta percezione, quando si tratti di elementi fattuali che solo un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 luglio 2020, n. 13736; sezione seconda civile, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1190).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.3.\u0026#8211; Nel caso in cui il tentativo di conciliazione produca esito positivo, al giudice spetta l\u0026#8217;ulteriore pregnante verifica \u0026#8211; che concerne la disponibilit\u0026#224; delle posizioni soggettive investite dalla transazione e la conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;accordo raggiunto ai presupposti della consulenza tecnica preventiva \u0026#8211; prodromica all\u0026#8217;attribuzione al verbale di conciliazione dell\u0026#8217;efficacia propria del titolo esecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Tale articolato procedimento risponde alla specifica esigenza della parte interessata di conseguire la soddisfazione dei propri diritti e interessi disponibili senza accedere al giudizio contenzioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente alla conciliazione giudiziale, la composizione della lite raggiunta in seno al procedimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. non costituisce un\u0026#8217;alternativa alla tutela giurisdizionale, ma una diversa forma con la quale la giurisdizione realizza la propria funzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la consulenza tecnica preventiva consente una tutela complementare a quella accordata attraverso la decisione giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa costituisce, pertanto, una peculiare declinazione del diritto di azione garantito dall\u0026#8217;art. 24 Cost., senza che a tale inquadramento osti la natura processuale dell\u0026#8217;interesse protetto (sentenza n. 202 del 2023) o l\u0026#8217;assenza di contenuto decisorio nelle statuizioni giudiziali che impostano l\u0026#8217;accertamento tecnico e la conciliazione che ne scaturisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; appunto da quanto fin qui considerato che discende la conclusione, cui questa Corte \u0026#232; pervenuta, secondo la quale la limitazione dell\u0026#8217;ambito oggettivo di operativit\u0026#224; della consulenza preventiva operato dalla disposizione in scrutinio contrasta con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell\u0026#8217;eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza, e con l\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto realizza una differenziazione nella tutela dei diritti non supportata da una ragionevole giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Come dianzi evidenziato, la ragione giustificatrice dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. va rinvenuta nella esigenza di aggiungere alla tutela giurisdizionale una forma complementare di attuazione dei diritti, per mezzo della quale il conflitto \u0026#232; definito in via negoziale, ma all\u0026#8217;esito di un apposito procedimento nel quale la conciliazione \u0026#232; coadiuvata dall\u0026#8217;esperto in posizione di terziet\u0026#224; ed \u0026#232; impostata, diretta e convalidata dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, la scelta di limitare lo strumento in esame alle sole controversie relative ai crediti \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003econtractu\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelicto\u003c/em\u003e, cos\u0026#236; privando delle peculiari utilit\u0026#224; connesse al suo esperimento i titolari di tutti gli altri crediti di fonte diversa, non rinviene n\u0026#233; nel titolo n\u0026#233; nel contenuto dei diritti ammessi una valida ragione di diversificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe obbligazioni correlate ai diritti di credito esclusi dall\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ. condividono con quelle collegate ai crediti dallo stesso ammessi la \u003cem\u003esubstantia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi specifici obblighi giuridici in forza dei quali un soggetto \u0026#232; tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l\u0026#8217;interesse di un altro soggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;obbligazione costituisce una nozione giuridica unitaria, che si identifica autonomamente, a prescindere dalla fonte dalla quale scaturisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Deve, ancora, considerarsi che la discrezionalit\u0026#224; di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra il limite della non manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle soluzioni adottate (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 67 del 2023, n. 247, n. 230 e n. 74 del 2022, n. 213 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, la previsione oggetto di censura palesa un \u003cem\u003edeficit\u003c/em\u003e di ragionevolezza strumentale, posto che la selezione delle fattispecie ammesse al rimedio si rivela eccessiva \u0026#8211; sacrificando inutilmente e arbitrariamente la posizione dei titolari dei crediti esclusi \u0026#8211; rispetto alla pur legittima finalit\u0026#224; di contenere l\u0026#8217;impiego dell\u0026#8217;istituto in modo da evitare approfondimenti tecnici inutili o meramente esplorativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla segnalata esigenza sopperisce, infatti, la verifica di ammissibilit\u0026#224; affidata al giudice, la quale, come sopra evidenziato, investe sia la rilevanza dell\u0026#8217;accertamento rispetto all\u0026#8217;eventuale futuro giudizio di merito, sia la coincidenza del \u003cem\u003equid \u003c/em\u003e\u003cem\u003edisputatum\u003c/em\u003e con i soli aspetti tecnici della questione di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In ogni caso, il limite alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella conformazione degli istituti processuali \u0026#232; da ritenersi, nella specie, valicato in quanto, per i titolari dei crediti non ricompresi nell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., la delimitazione oggettiva operata dal primo comma, primo periodo, di tale disposizione si traduce nella negazione di una forma di tutela dotata di specifica utilit\u0026#224; e, in considerazione delle sue caratteristiche di giurisdizionalit\u0026#224;, non surrogabile dalle pur contigue misure di composizione alternativa delle liti, cos\u0026#236; determinando \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 128 e n. 87 del 2021, n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, la disposizione censurata, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall\u0026#8217;art. 1173 cod. civ., d\u0026#224; luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 24 Cost., cui non osta l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole \u0026#171;da fatto illecito\u0026#187; non prevede \u0026#171;o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole \u0026#171;da fatto illecito\u0026#187; non prevede \u0026#171;o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo civile - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Possibilit\u0026#224; di richiedere l\u0027espletamento della consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell\u0027accertamento e della determinazione dei crediti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformit\u0026#224; con l\u0027ordinamento giuridico (nel caso di specie: credito da indennizzo derivante da arricchimento senza giusta causa) - Omessa previsione - Accesso allo strumento della consulenza tecnica preventiva con riferimento alle sole controversie riguardanti l\u0027accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45886","titoletto":"Processo civile - Mediazione obbligatoria delle controversie civili e commerciali -\u{A0}Rimedi di Alternative dispute resolution (ADR) - Ratio - Ottenimento di valutazione tecnica al fine di trovare accordo deflattivo del contenzioso, in omaggio alla ragionevole durata del processo - Conseguente favor del legislatore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale dell\u0027art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite possa avere ad oggetto solo l\u0027accertamento e determinazione dei crediti derivanti da contratto o fatto illecito, anziché ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell\u0027ordinamento giuridico). (Classif. 197012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI rimedi di \u003cem\u003eAlternative dispute resolution\u003c/em\u003e (ADR) sono offerti alle parti per ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che così esse possano trovare un accordo – al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo – che renda superflua l’instaurazione del giudizio contenzioso. Il \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e per la risoluzione concordata delle liti, sia essa affidata al giudice o a soggetti estranei all’ordine giudiziario, risponde principalmente all’esigenza pubblicistica di deflazione del carico degli uffici giudiziari, strumentale all’interesse generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata del processo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico». La norma censurata dal Tribunale di Bari, sez. seconda, si iscrive nella tendenza legislativa alla diffusione e al potenziamento dei rimedi ADR,\u003cem\u003e Alternative dispute resolution\u003c/em\u003e. Al contrario, la scelta di limitare lo strumento in esame alle sole controversie relative ai crediti \u003cem\u003eex contractu\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eex delicto\u003c/em\u003e, lo priva delle peculiari utilità connesse al suo esperimento, concessa invece ai titolari di tutti gli altri crediti di fonte diversa, sebbene le obbligazioni correlate ai diritti di credito esclusi condividano con quelli ammessi la \u003cem\u003esubstantia\u003c/em\u003e di specifici obblighi giuridici in forza dei quali un soggetto è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto. D’altro canto, l’obbligazione costituisce una nozione giuridica unitaria, che si identifica autonomamente, a prescindere dalla fonte dalla quale scaturisce. Pertanto, la previsione oggetto di censura palesa un deficit di ragionevolezza strumentale, posto che la selezione delle fattispecie ammesse al rimedio si rivela eccessiva – sacrificando inutilmente e arbitrariamente la posizione dei titolari dei crediti esclusi – rispetto alla pur legittima finalità di contenere l’impiego dell’istituto in modo da evitare approfondimenti tecnici inutili o meramente esplorativi. Alla segnalata esigenza sopperisce, infatti, la verifica di ammissibilità affidata al giudice, la quale investe sia la rilevanza dell’accertamento rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, sia la coincidenza del \u003cem\u003equid disputatum\u003c/em\u003e con i soli aspetti tecnici della questione di fatto. Pertanto, il limite alla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali è da ritenersi, nella specie, valicato in quanto, per i titolari dei crediti non ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., la delimitazione oggettiva operata si traduce nella negazione di una forma di tutela dotata di specifica utilità, non surrogabile dalle pur contigue misure di composizione alternativa delle liti, così determinando un’ingiustificabile compressione del diritto di agire). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 202/2023 - mass. 45819; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 77/2018 - mass. 40671; S. 44/2016 - mass. 38761; S. 110/2013 - mass. 37100; S. 335/2004 - mass. 28836\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"696","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44821","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 222/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2282","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44480","autore":"Ansanelli V.","titolo":"Ampliamento dell’ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva. Fra composizione della lite e diritto di agire","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44764","autore":"Perago C. L.","titolo":"L\u0027opzione ricostruttiva della Corte costituzionale in tema di consulenza tecnica preventiva","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2301","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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