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Cappi - Rel. Ambrosini \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. \r\n GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO \r\n GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. \r\n GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. \r\n GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - \r\n Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 29 \r\n ottobre 1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, \r\n promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 dal Tribunale di Belluno nel \r\n procedimento penale a carico di Passuello Alessandro ed altri, iscritta \r\n al n. 94 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa 11 novembre 1960 dal Tribunale di Roma nel \r\n procedimento penale a carico di Contadini Elio, iscritta al n. 95 del \r\n Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa il 23 dicembre 1960 dalla Corte di appello di \r\n Roma nel procedimento penale a carico di Iannilli Pompeo, iscritta al \r\n n. 2 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 6 dicembre 1961 la relazione del \r\n Giudice Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Fulvio Tecca Martini, per Contadini Elio, l\u0027avv. Mario \r\n Martignetti, per Iannilli Pompeo, e il sostituto avvocato generale \r\n dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 nel procedimento penale a \r\n carico di Passuello Alessandro ed altri, il Tribunale di Belluno ha \r\n proposto, su istanza della difesa degli imputati, la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 47 del T.U. \r\n delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale dei semi oleosi e \r\n degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. \r\n 1217, in quanto, dice testualmente l\u0027ordinanza: \"l\u0027art. 30, terzo \r\n comma, del T.U. citato, che riproduce l\u0027art. 24 del D.P.R. 11 luglio \r\n 1953, n. 495, estende l\u0027ipotesi del delitto previsto dall\u0027art. 47 del \r\n T.U. derivante dall\u0027art. 16 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, oltre i \r\n limiti posti dall\u0027art. 2 della legge delega 20 dicembre 1952, n. 2385, \r\n con conseguente violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza \u0026#232; stata ritualmente notificata al Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 1960 e comunicata ai Presidenti \r\n della Camera e del Senato; ed \u0026#232; stata pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale del 7 gennaio 1961, n. 6. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non si \u0026#232; avuto intervento in giudizio del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri, n\u0026#233; costituzione nell\u0027interesse delle parti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Avanti al Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di \r\n Contadini Elio, la difesa dell\u0027imputato aveva sollevata la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 46 e 47 del T. U. 22 dicembre \r\n 1954, n. 1217, adducendo che, mentre l\u0027art. 2 della legge 20 dicembre \r\n 1952, n. 2385, che delega il Governo a coordinare e disciplinare la \r\n materia, d\u0026#224; facolt\u0026#224; di punire le violazioni con l\u0027ammenda, i suddetti \r\n artt. 46 e 47 prevedono la multa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza emessa l\u002711 novembre 1960 il Tribunale ha accolto \r\n l\u0027istanza della difesa del Contadini ed ha proposto la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale limitatamente all\u0027art. 46 suddetto, \r\n rilevando di non proporre la questione anche per l\u0027art. 47, in quanto, \r\n relativamente a questo, pendeva gi\u0026#224; procedimento avanti la Corte \r\n costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente notificata al Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri il 24 novembre 1960, comunicata ai Presidenti \r\n della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 \r\n del 1961. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non ha avuto luogo intervento del Presidente del Consiglio; si \u0026#232; \r\n costituita in giudizio la parte privata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle deduzioni a stampa depositate in cancelleria il 10 gennaio \r\n 1961, la difesa del Contadini, premessa la differenza che intercorre \r\n tra la multa e l\u0027ammenda, mette in rilievo che il D.L. 30 ottobre 1952, \r\n n. 1323, concernente norme per nuovo accertamento dell\u0027imposta di \r\n fabbricazione di oli di seme, puniva le infrazioni con la pena della \r\n multa, ma che la legge 20 dicembre 1952, n. 2385, mentre con l\u0027art. 1 \r\n convert\u0026#236; il D.L. in legge, con l\u0027art. 2 deleg\u0026#242; il Governo ad emanare \r\n norme integrative e complementari, per la violazione delle quali \r\n previde la pena soltanto dell\u0027ammenda, e con l\u0027art. 3 fece al Governo \r\n un\u0027altra ampia delega per emanare un testo unico di tutte le \r\n disposizioni in materia. Ma nell\u0027emanare il testo unico il legislatore \r\n delegato non avrebbe potuto, assume la difesa del Contadini, dettare \r\n per le violazioni delle norme complementari ed integrative della \r\n disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi la pena della \r\n multa in luogo di quella dell\u0027ammenda, che era la sola prevista \r\n dall\u0027art. 2 della stessa legge, cosicch\u0026#233; l\u0027art. 46 del T.U. avrebbe \r\n sorpassato i limiti della delega previsti dall\u0027art. 2 suddetto e \r\n sarebbe per ci\u0026#242; costituzionalmente illegittimo in relazione all\u0027art. \r\n 76 della Costituzione. Si richiama in proposito la sentenza del 5 marzo \r\n 1959, n. 20, di questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria a stampa la difesa del Contadini prospetta un altro \r\n motivo di incostituzionalit\u0026#224;, rilevando che il Testo unico in \r\n questione fu emanato in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1073, la \r\n quale fu approvata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei \r\n Deputati in sede deliberante e non con la procedura normale di esame e \r\n di approvazione diretta da parte della Camera per i disegni di legge in \r\n materia di delegazione legislativa, secondo prescrive l\u0027art. 72, \r\n ultimo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Corte di appello di Roma, nel procedimento penale a carico di \r\n Iannilli Pompeo, accogliendo l\u0027istanza della difesa dell\u0027imputato, ha \r\n proposto con ordinanza del 23 dicembre 1960 la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, e \r\n della legge delega 29 ottobre 1954, n. 1073, per due motivi: 1) perch\u0026#233; \r\n l\u0027avvenuta proroga della delega legislativa di cui alla legge 20 \r\n dicembre 1952, n. 2385, successivamente alla scadenza del termine \r\n previsto dalla legge stessa, importerebbe la violazione dell\u0027art. 76 \r\n della Costituzione; 2) perch\u0026#233; sarebbe stato violato anche l\u0027art. 72, \r\n ultimo comma, della Costituzione, in quanto l\u0027approvazione della nuova \r\n legge delega del 29 ottobre 1954, n. 1073, fu disposta dalla \r\n Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati in sede \r\n deliberante, anzich\u0026#233; dall\u0027 Assemblea in seduta plenaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza \u0026#232; stata ritualmente notificata al Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 1960, comunicata ai Presidenti \r\n della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 \r\n febbraio 1961, n. 31. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto del 17 gennaio 1961 \u0026#232; intervenuto il Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura dello \r\n Stato. Preliminarmente \u0026#232; stato dedotto che la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale proposta dalla Corte di appello di Roma \u0026#232; \r\n irrilevante ai fini della definizione del processo penale a carico \r\n dell\u0027imputato, in quanto, anche ammessa l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della legge delegante e di quella delegata, non per ci\u0026#242; verrebbero \r\n meno n\u0026#233; le norme originarie, da cui traggono fonte gli artt. 30 e 47 \r\n del T.U., e cio\u0026#232; gli artt. 15, comma primo, e 16, comma terzo, del \r\n D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, n\u0026#233; le norme sopravvenute al Testo \r\n unico, e cio\u0026#232; le norme del D.P.R. 20 dicembre 1956, n. 1380, \r\n convertito in legge 13 febbraio 1957, n. 12, che conterrebbero un \r\n rinvio ricettizio idoneo ad attribuire efficacia formale alla norma \r\n dell\u0027art. 30 del citato Testo unico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito l\u0027Avvocatura dello Stato rileva che non vi \u0026#232; violazione \r\n dell\u0027art. 76 della Costituzione per il fatto che si proroghi con altra \r\n legge il termine posto da una legge delegante, n\u0026#233; vi \u0026#232; violazione \r\n dell\u0027art. 72, ultimo comma, della Costituzione, in quanto esso riguarda \r\n la legge di delegazione in senso stretto, non anche la legge che si \r\n limiti a prorogare il termine indicato nella legge delegante. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della parte privata, costituitasi in giudizio, ha \r\n insistito per la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle \r\n norme impugnate, rilevando che il termine previsto nella legge delega \r\n 20 dicembre 1952, n. 2385, non poteva essere prorogato dopo la sua \r\n scadenza, e che tale proroga poteva essere data solo attraverso una \r\n proposta di legge di delegazione legislativa per la quale fosse \r\n adottata la procedura normale d\u0027esame e di approvazione diretta da \r\n parte della Camera, prescritta dall\u0027art. 12, ultimo comma, della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella discussione orale l\u0027Avvocato dello Stato ha ribadito le tesi \r\n esposte nelle deduzioni e nella memoria ed ha sollevato l\u0027eccezione di \r\n inammissibilit\u0026#224; della questione adducendo che il Testo unico in esame \r\n non ha valore di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le tre cause, trattate congiuntamente all\u0027udienza, possono essere \r\n decise, data l\u0027identit\u0026#224; dell\u0027oggetto, con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Comprensiva ed assorbente, di fronte alle questioni di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale proposte con l\u0027ordinanza del Tribunale di Belluno e con \r\n quella del Tribunale di Roma, \u0026#232; la questione proposta dalla Corte \r\n d\u0027appello di Roma, che, a differenza delle precedenti, non riguarda \r\n articoli specifici del Testo unico delle disposizioni concernenti la \r\n disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da \r\n essi ottenuti emanato col decreto del Presidente della Repubblica del \r\n 22 dicembre 1954, n. 1217, ma investe tutto il Testo unico con la legge \r\n del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale esso Testo unico venne \r\n emanato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sull\u0027eccezione pregiudiziale, sollevata dall\u0027Avvocatura dello \r\n Stato, di irrilevanza, ai fini della definizione del processo penale a \r\n carico dell\u0027imputato, della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n proposta dalla Corte d\u0027appello di Roma, va ricordato che \u0026#232; massima \r\n costante di questa Corte, confermata da ultimo nella sentenza n. 78 del \r\n 22 dicembre 1961, che il giudizio sulla rilevanza spetta esclusivamente \r\n al giudice a quo, e che, quindi, non compete alla Corte se non \r\n controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora, nell\u0027ordinanza in esame, la rilevanza della proposta questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale appare adeguatamente valutata, non solo \r\n perch\u0026#233; la Corte d\u0027appello ne ha indicato chiaramente i motivi, ma \r\n anche perch\u0026#233; a tale conclusione \u0026#232; arrivata accogliendo, malgrado \r\n l\u0027opposizione del Pubblico Ministero, l\u0027istanza del difensore \r\n dell\u0027imputato, che, nel sollevare la questione, aveva messo \r\n espressamente in rilievo \"che il giudizio non pu\u0026#242; essere definito \r\n indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale sollevata\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Priva di fondamento \u0026#232;, quindi, l\u0027eccezione pregiudiziale \r\n dell\u0027Avvocatura dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ugualmente infondata \u0026#232; l\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224; che la \r\n Avvocatura dello Stato ha prospettato nella difesa orale, adducendo che \r\n il Testo unico impugnato deve ritenersi di carattere compilatorio e di \r\n perfezionamento tecnico, e che perci\u0026#242; non ha il valore di atto avente \r\n forza di legge e conseguentemente non pu\u0026#242; formare oggetto di giudizio \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma \u0026#232; da osservare in contrario che, a parte ogni questione sul \r\n valore in genere dei vari tipi di testi unici, non vi ha dubbio che il \r\n Testo unico impugnato ha carattere legislativo, sia per la forma, \r\n perch\u0026#233; emanato nella forma di decreto legislativo in base alla delega \r\n disposta dall\u0027art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per la \r\n sostanza, data l\u0027ampiezza della delega in virt\u0026#249; della quale il Governo \r\n fu facultato ad emanare il Testo unico delle disposizioni concernenti \r\n la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da \r\n essi ottenuti, \"apportando alle disposizioni stesse le modificazioni \r\n necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione, \r\n nonch\u0026#233; per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di \r\n controllo\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel merito, dei due motivi addotti dalla Corte d\u0027appello di Roma \r\n per proporre la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del Testo \r\n unico approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, e della \r\n legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale tale Testo unico \r\n fu emanato, \u0026#232; d\u0027uopo esaminare in precedenza il motivo che investe \r\n all\u0027origine la legittimit\u0026#224; di questa legge in riguardo al procedimento \r\n della sua formazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge del 1954, n. 1073, che, dopo la scadenza del termine \r\n prefissato per l\u0027emanazione del Testo unico previsto nell\u0027art. 3 della \r\n legge delega del 20 dicembre 1952, n. 2385, fissa un nuovo termine \r\n entro il quale il Governo pu\u0026#242; esercitare la potest\u0026#224; delegatagli, deve \r\n considerarsi anch\u0027essa avente il carattere di legge delega. Come tale, \r\n il relativo disegno di legge doveva essere sottoposto alla procedura \r\n prescritta dall\u0027ultimo comma dell\u0027art. 72 della Costituzione, che per \r\n taluni disegni di legge di particolare importanza, tra i quali quelli \r\n di \"delegazione legislativa\", prescrive che deve sempre essere adottata \r\n \"la procedura normale di esame e di approvazione diretta della Camera\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Orbene, nel caso in esame, questa procedura non fu seguita. \r\n Infatti, come risulta dal Bollettino sommario e Bollettino delle \r\n Commissioni della Camera dei Deputati del 13 ottobre 1954, n. 203 (pag. \r\n 1, col. 1), il suddetto disegno di legge fu approvato dalla IV \r\n Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera \"in sede \r\n legislativa\", cio\u0026#232; con la procedura abbreviata prevista dal terzo \r\n comma dello stesso art. 72; e ci\u0026#242; in contrasto con la norma \r\n dell\u0027ultimo comma suindicato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; varrebbe, al fine di limitare in qualche modo l\u0027applicazione di \r\n questa norma, configurare vari tipi di delegazione legislativa, \r\n giacch\u0026#233; qualsiasi tipo rientra nella materia della delegazione, che \r\n senza alcuna eccezione \u0026#232; attribuita dall\u0027ultimo comma dell\u0027art. 72 \r\n della Costituzione \"all\u0027esame ed all\u0027approvazione diretta della \r\n Camera\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, \u0026#232;, pertanto, \r\n costituzionalmente illegittima; e conseguentemente illegittimo \u0026#232; il \r\n Testo unico del 22 dicembre 1954, n. 1217, che fu in base a questa \r\n legge emanato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Data la conclusione cui \u0026#232; pervenuta la Corte, non occorre prendere \r\n in esame l\u0027altro motivo di illegittimit\u0026#224; costituzionale addotto \r\n nell\u0027ordinanza della Corte d\u0027appello di Roma. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e pronunziando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti \r\n indicati in epigrafe: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dall\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge del 29 ottobre \r\n 1954, n. 1073, e del Testo unico delle disposizioni concernenti la \r\n disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da \r\n essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in \r\n riferimento all\u0027art. 72, ultimo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - \r\n MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO \r\n GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - \r\n NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - \r\n ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - \r\n GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - \r\n COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE \r\n CHIARELLI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1492","titoletto":"SENT. 32/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.","testo":"Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita\u0027 costituzionale, ai fini della decisione del processo principale, spetta esclusivamente al giudice a quo. Alla Corte costituzionale non compete se non controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato. Cfr.: 78/61","numero_massima_successivo":"1493","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1493","titoletto":"SENT. 32/62 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI - NON HA CARATTERE MERAMENTE COMPILATORIO E DI PERFEZIONAMENTO TECNICO - REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELL\u0027ATTO LEGISLATIVO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Il T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, contenente disposizioni sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, non ha carattere meramente compilatorio e di perfezionamento tecnico, ma, in quanto emanato in base alla delegazione di cui l\u0027art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per forma che per la sostanza, e\u0027 atto con forza di legge, come tale soggetto al giudizio della Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"1494","numero_massima_precedente":"1492","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/12/1954","numero":"1217","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1217~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1494","titoletto":"SENT. 32/62 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PROCEDIMENTO FORMATIVO - COSTITUZIONE, ART. 72, QUARTO COMMA - DISEGNI DI LEGGE DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ESAME ED APPROVAZIONE DIRETTA DELLE CAMERE - OBBLIGATORIETA\u0027 - DISTINZIONE DI VARI TIPI DI DELEGAZIONE - IRRILEVANZA. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - SCADENZA DEL TERMINE PER L\u0027ESERCIZIO, DA PARTE DEL GOVERNO, DELLA POTESTA\u0027 LEGISLATIVA CONFERITAGLI - FISSAZIONE DI NUOVO TERMINE CON UNA NUOVA LEGGE DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1073 - APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE PARLAMENTARE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Agli effetti dell\u0027art. 72 della Costituzione, secondo il quale per i disegni di legge di delegazione legislativa va sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, non ha alcuna rilevanza la distinzione tra vari tipi di delegazione. Una legge che, dopo la scadenza del termine prefissato in altra legge per la emanazione di un decreto legislativo, si limita a fissare un nuovo termine entro il quale il Governo potra\u0027 esercitare la potesta\u0027 delegatagli, ha anch\u0027essa carattere di legge-delega e, pertanto, non puo\u0027 essere approvata dalla Commissione parlamentare in sede \"legislativa\", ai sensi dell\u0027art. 72, quarto comma, della Costituzione. (Nella specie, e\u0027 stata dichiarata la illegittimita\u0027 costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, con la quale veniva prorogato il termine per l\u0027esercizio della potesta\u0027 legislativa delegato al Governo dalla precedente legge 20 dicembre 1952, n. 2385, art. 3. Conseguentemente e\u0027 stata dichiarata l\u0027incostituzionalita\u0027 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che fu emanato in base alla citata legge del 1954).","numero_massima_precedente":"1493","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/10/1954","numero":"1073","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1073~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"680","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rassegna dell\u0027Avvocatura dello Stato","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"19","note_abstract":"","collocazione":"A -72","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"681","autore":"ESPOSITO C.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"252","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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