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T., con ordinanza del 10 dicembre 2019, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che con ordinanza del 10 dicembre 2019, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch\u0026#233; disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), e del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilit\u0026#224; per taluni reati in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 16, lettere a e b, e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103) \u0026#171;nella parte in cui non prevedono la procedibilit\u0026#224; a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell\u0026#8217;evento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente deve giudicare della responsabilit\u0026#224; di S. T., imputato del reato previsto dall\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., per avere, alla guida di un\u0026#8217;autovettura, investito il velocipede condotto da P. L., causando a quest\u0026#8217;ultimo lesioni gravi consistite in un\u0026#8217;emorragia subaracnoidea senza perdita di conoscenza, con pericolo di vita;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice a quo reputa sussistente la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato in ordine al reato contestatogli, sicch\u0026#233; un esito del processo diverso dalla condanna sarebbe prospettabile solo ove il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. fosse procedibile a querela, dal momento che nel caso di specie essa non \u0026#232; stata presentata dalla persona offesa, integralmente risarcita dei danni subiti attraverso l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, il rimettente rammenta che la fattispecie criminosa delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, procedibile d\u0026#8217;ufficio, \u0026#232; stata introdotta dalla legge n. 41 del 2016;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario) ha successivamente delegato il Governo a prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salva in ogni caso la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio qualora la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;, oppure ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell\u0026#8217;articolo 339 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nell\u0026#8217;esercitare la delega con l\u0026#8217;adozione del d.lgs. n. 36 del 2018, il Governo ha omesso di annoverare tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilit\u0026#224; quella di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., pur punita con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disciplina recata dall\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. sarebbe irragionevole, sotto il duplice profilo della carenza di \u0026#171;proporzionalit\u0026#224; tra mezzi scelti e finalit\u0026#224; perseguite\u0026#187; e del mancato rispetto del canone di \u0026#171;coerenza sistematica dell\u0026#8217;ordinamento\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 84 del 1997), in quanto essa prevede la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio anche in relazione alle lesioni stradali gravi di cui al primo comma della disposizione, nei casi in cui l\u0026#8217;autore del fatto abbia integralmente risarcito la vittima e questa abbia scelto di non proporre querela;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, essendo la circolazione stradale un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lecita, per compiere la quale \u0026#232; obbligatoria la sottoscrizione di una polizza assicurativa, sarebbe eccessivo e irragionevole, oltre che contrario \u0026#171;al principio di eguaglianza davanti alla legge (art. 3 Cost.), alla concreta offensivit\u0026#224; del fatto (art. 13 comma 2 Cost.) ed alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena (art. 27 comma 3 Cost.)\u0026#187; prevedere, a fronte di condotte non connotate da particolare allarme sociale, quali le lesioni colpose gravi contemplate dal primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. e caratterizzate dalla generica violazione di norme in materia di circolazione stradale, l\u0026#8217;indefettibile celebrazione del processo penale, anche in assenza di istanza punitiva della persona offesa che sia stata integralmente risarcita dei danni patiti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le vittime di un sinistro stradale che abbiano riportato lesioni gravi non verserebbero per ci\u0026#242; stesso in una condizione di incapacit\u0026#224; che renda impossibile la presentazione della querela nel termine trimestrale previsto dall\u0026#8217;art. 124 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la previsione indiscriminata della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio sia per le lesioni stradali gravi ex art. 590-bis, primo comma, cod. pen., cui sia seguito il risarcimento del danno in favore della persona offesa, sia per le ipotesi aggravate di cui ai commi successivi della medesima disposizione, realizzerebbe un trattamento omogeneo di situazioni differenti, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., indebitamente equiparando \u0026#171;l\u0026#8217;automobilista c.d. modello, che abbia sempre rispettato tutte le prescrizioni all\u0026#8217;uopo richieste dalla legge\u0026#187; e \u0026#171;colui il quale circoli ignorando le norme del codice della strada o, in particolare, guidi un mezzo privo di copertura assicurativa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le lesioni personali stradali, nell\u0026#8217;ipotesi base di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., non si connoterebbero per particolare disvalore, a differenza delle ipotesi di cui ai commi successivi, aggravate dalla violazione di regole cautelari specifiche, o dall\u0026#8217;uso di sostanze alcooliche o stupefacenti, sicch\u0026#233; la previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio sarebbe contraria al canone di proporzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe incoerente mantenere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio in un ordinamento che consente l\u0026#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.) ed esclude la punibilit\u0026#224; per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto (art. 131-bis cod. pen.), cos\u0026#236; frustrando la \u0026#171;finalit\u0026#224; deflattiva del contenzioso penale sottesa ai recenti interventi legislativi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la scelta compiuta dal d.lgs. n. 36 del 2018, di non prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela per le lesioni stradali di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., pur essendo stata ritenuta da questa Corte, nella sentenza n. 223 del 2019, non viziata da eccesso di delega, si paleserebbe comunque contraria agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pur ammettendo che l\u0026#8217;avere subito delle lesioni stradali possa compromettere la capacit\u0026#224; della persona offesa di presentare querela, tale rischio dovrebbe considerarsi scongiurato in presenza di un documentato risarcimento del danno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non avere previsto, nel d.lgs. n. 36 del 2018, la procedibilit\u0026#224; a querela nelle ipotesi in cui la persona offesa sia stata ristorata, determinerebbe un\u0026#8217;indebita equiparazione tra l\u0026#8217;\u0026#171;automobilista modello\u0026#187; che sia incorso in un\u0026#8217;occasionale violazione colposa delle norme sulla circolazione stradale, ma abbia integralmente risarcito la persona offesa, e l\u0026#8217;automobilista che circoli con un mezzo privo di copertura assicurativa e non provveda al ristoro alla vittima;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la conservazione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio sarebbe ingiustificata, anche per lo scarso allarme sociale suscitato dalle condotte punite dal primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del legislatore delegato, pur connotata da margini di discrezionalit\u0026#224;, deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della legge delega (sono citate le sentenze di questa Corte n. 59 del 2016, n. 146 e 98 del 2015, n. 119 del 2013);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili, improcedibili o comunque non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente avrebbe chiesto a questa Corte un intervento additivo \u0026#171;del tutto improprio\u0026#187;, mirante a legare il regime di procedibilit\u0026#224; del reato di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. a un elemento \u0026#8211; l\u0026#8217;avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa \u0026#8211; \u0026#171;assolutamente estraneo alla fattispecie penale\u0026#187;, eventuale e rimesso alla volont\u0026#224; dell\u0026#8217;autore del reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le censure mosse nei confronti del d.lgs. n 36 del 2018, pur formulate in riferimento a parametri costituzionali diversi dall\u0026#8217;art. 76 Cost., sarebbero in realt\u0026#224; del tutto analoghe a quelle gi\u0026#224; disattese nella sentenza di questa Corte n. 223 del 2019, sicch\u0026#233; esse dovrebbero ritenersi manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche parimenti da respingere sarebbero le censure indirizzate all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., non avendo il legislatore oltrepassato \u0026#8211; nel prevedere la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per tale fattispecie criminosa \u0026#8211; la soglia della manifesta irrazionalit\u0026#224;, che sola consente il sindacato delle scelte legislative sul regime di procedibilit\u0026#224; dei reati (sono citate le sentenze di questa Corte n. 220 del 2015 e n. 7 del 1987, le ordinanze n. 324 del 2013, n. 178 del 2003 e n. 204 del 1988);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale scelta legislativa risponderebbe, di contro, a una \u0026#171;precisa valutazione in ordine alla tutela dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica delle persone, in relazione alla specifica natura delle norme di cautela violate e alla gravit\u0026#224; del danno\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non sussisterebbe alcuna irragionevole equiparazione tra colui che abbia stipulato l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile e colui che ne sia sprovvisto, essendo la presenza della polizza assicurativa elemento totalmente estraneo alla fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la circostanza che l\u0026#8217;ordinamento riconnetta alle condotte riparatorie effetti estintivi del reato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-ter, o di attenuazione della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, ex art. 62, primo comma, numero 6), cod. pen., dimostrerebbe come tali condotte non possano assumere rilievo al diverso fine della procedibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le censure del rimettente riferite agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. sarebbero insufficientemente argomentate e in ogni caso non fondate, inconferente essendo, in particolare, il riferimento all\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non potrebbe ravvisarsi alcuna irragionevolezza nell\u0026#8217;irrogazione della sanzione penale nonostante l\u0026#8217;avvenuto risarcimento del danno patito dalla persona offesa, atteso che \u0026#171;l\u0026#8217;ordinamento (salvo l\u0026#8217;operare di istituti specifici) prevede la normale convivenza tra intervento risarcitorio e applicazione della sanzione penale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. si applica alle sole lesioni stradali gravi e gravissime, e non a quelle lievi, che restano perseguibili a querela di parte ex art. 590, primo comma, cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le lesioni colpose gravi commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, terzo comma, cod. pen.), anch\u0026#8217;esse procedibili d\u0026#8217;ufficio (sesto comma del medesimo articolo), sono punite con una pena pi\u0026#249; contenuta \u0026#8211; atteso che si tratta di una pena alternativa \u0026#8211; di quella prevista dall\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., sicch\u0026#233; \u0026#171;sarebbe semmai distonico nel sistema il fatto che a parit\u0026#224; di entit\u0026#224; della lesione un fatto ritenuto dal legislatore pi\u0026#249; grave (perch\u0026#233; punito pi\u0026#249; gravemente) sia procedibile a querela rispetto ad un altro fatto ritenuto dal legislatore meno grave\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che con ordinanza del 10 dicembre 2019, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch\u0026#233; disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) e del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilit\u0026#224; per taluni reati in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 16, lettere a e b, e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103) \u0026#171;nella parte in cui non prevedono la procedibilit\u0026#224; a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell\u0026#8217;evento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; sia pure attraverso un petitum che, come rilevato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, parrebbe voler ancorare il regime di procedibilit\u0026#224; alla circostanza, successiva alla commissione del reato, dell\u0026#8217;avvenuto integrale risarcimento del reato \u0026#8211; le questioni prospettate mirano, in sostanza, a estendere alla fattispecie base di lesioni stradali il regime di punibilit\u0026#224; a querela della persona offesa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali questioni sono manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, censure in larga parte analoghe a quelle oggi in esame sono gi\u0026#224; state riconosciute non fondate dalla sentenza n. 248 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in tale occasione questa Corte, pur riconoscendo che le condotte di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen. sono connotate da \u0026#171;un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa\u0026#187; rispetto a quelle contemplate dai commi successivi della disposizione, ha ritenuto che la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, anche per le prime, non sia manifestamente irragionevole e, pertanto, lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, non pu\u0026#242; considerarsi \u0026#171;automobilista modello\u0026#187; chi abbia violato, sia pure occasionalmente, le norme attinenti alla circolazione stradale, provocando \u0026#8211; in conseguenza di tale violazione \u0026#8211; lesioni personali gravi o gravissime a carico di terzi, sicch\u0026#233; neppure sotto tale profilo la previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio potrebbe essere ritenuta manifestamente irragionevole, cos\u0026#236; come non lo \u0026#232; \u0026#8211; ancor prima \u0026#8211; la scelta legislativa di conferire rilevanza penale a una simile condotta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per le medesime ragioni non pu\u0026#242; considerarsi manifestante irragionevole, e pertanto contraria all\u0026#8217;art. 3 Cost., la scelta compiuta dal legislatore con il d.lgs. n. 36 del 2018 di confermare la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio del delitto di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., gi\u0026#224; prevista dalla legge n. 41 del 2016;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, del pari, manifestamente infondate sono le doglianze, ancora formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., ma in realt\u0026#224; attinenti al rapporto tra le scelte del legislatore delegato e quelle del legislatore delegante, relative alla mancata previsione della procedibilit\u0026#224; a querela per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., per contrasto con la ratio complessiva della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche infatti, anche a prescindere dall\u0026#8217;incongruit\u0026#224; del parametro evocato rispetto alla sostanza della doglianza prospettata, nella sentenza n. 223 del 2019 questa Corte ha gi\u0026#224; ritenuto \u0026#8211; con riferimento all\u0026#8217;allora denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#8211; che, nell\u0026#8217;escludere la procedibilit\u0026#224; a querela del delitto di cui all\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., il Governo avesse adottato \u0026#171;una interpretazione non implausibile \u0026#8211; e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante \u0026#8211; del criterio dettato dall\u0026#8217;art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche manifestamente infondate sono, infine, le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all\u0026#8217;allegata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., essi stessi manifestamente infondati per le ragioni di cui si \u0026#232; detto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche resta attuale, peraltro, l\u0026#8217;auspicio che il legislatore rimediti sulla congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;attuale regime di procedibilit\u0026#224; per le diverse ipotesi di reato contemplate dall\u0026#8217;art. 590-bis cod. pen., per le ragioni gi\u0026#224; illustrate nelle sentenze n. 223 del 2019 e n. 248 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, come sostituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch\u0026#233; disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) e del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilit\u0026#224; per taluni reati in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 16, lettere a e b, e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione prima penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Delitto di lesioni stradali gravi di cui all\u0027art. 590-bis, primo comma, del codice penale - Regime di procedibilit\u0026#224; 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(Classif. 210001).","testo":"Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., come sostituito dall\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, e del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell\u0027evento. La sentenza n. 248 del 2020 ha già riconosciuto non fondate le censure, in larga parte analoghe, riferite alla procedibilità d\u0027ufficio; mentre la sentenza n. 223 del 2019 ha già dichiarato non fondate le doglianze relative al non corretto esercizio della delega. Infine, manifestamente infondate sono le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all\u0027art. 3 Cost. Resta attuale, peraltro, l\u0027auspicio, contenuto nelle citate sentenze, che il legislatore rimediti sulla congruità dell\u0027attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall\u0027art. 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 223/2019 - mass. 41884\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"590","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/03/2016","data_nir":"2016-03-23","numero":"41","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-03-23;41~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/04/2018","data_nir":"2018-04-10","numero":"36","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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