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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 settembre e il 1\u0026#176; ottobre 2020, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2020, iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 novembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 novembre 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 90 del reg. ric. del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, rubricata \u0026#171;Applicazione della disciplina delle aree non idonee\u0026#187;, stabilisce quanto segue: \u0026#171;L\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la delibera del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, Adozione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 19 della l.r. 65/2014) \u0026#232; immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnazione del Governo \u0026#8211; come si legge nelle premesse del ricorso \u0026#8211; muove dalla tesi che, \u0026#171;con tale disposizione, la Regione Toscana abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa\u0026#187; e viene articolata in cinque motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo \u0026#232; dedotta la violazione degli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, comma 1, lettera m), 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione dell\u0026#8217;immediata efficacia della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41, recante \u0026#171;Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 19 della l.r. 65/2014\u0026#187;, anche rispetto ai procedimenti in corso, renderebbe sin da subito operativa la modifica del Piano ambientale ed energetico (PAER) ivi disposta. Tale modifica, tuttavia, non potrebbe ancora considerarsi definitiva: essa, come precisa il ricorrente, \u0026#171;risulta ancora in fase istruttoria\u0026#187;, in quanto \u0026#232; ancora pendente il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione dell\u0026#8217;avviso di adozione della modifica al PAER, entro il quale qualunque interessato pu\u0026#242; presentare osservazioni. Inoltre, aggiunge il ricorrente, \u0026#232; in corso di parallelo svolgimento anche la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), \u0026#171;tuttora aperta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto alla modifica del PAER cos\u0026#236; adottata, peraltro, le richieste gi\u0026#224; formulate in fase preliminare dal Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo (oggi: Ministero della cultura) risulterebbero \u0026#171;in larga parte disattese dalla Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa predetta delibera, nell\u0026#8217;individuare le aree \u0026#171;non idonee\u0026#187; all\u0026#8217;installazione degli impianti geotermici, avrebbe l\u0026#8217;effetto \u0026#8211; immediatamente operativo, proprio a causa della previsione in questa sede impugnata \u0026#8211; non gi\u0026#224; di incrementare la tutela ambientale per le aree che vengono escluse dall\u0026#8217;installazione di impianti geotermici, quanto piuttosto di far risultare, sin da subito, come idonee (\u0026#171;e, quindi, come ambiti potenzialmente atti alla localizzazione di impianti geotermici\u0026#187;) anche \u0026#171;aree di pregio e di interesse culturale\u0026#187;, senza che sul punto \u0026#8211; lamenta il ricorrente \u0026#8211; si sia svolto alcun confronto con gli uffici statali preposti. Anzi, per alcuni procedimenti riguardanti singoli impianti, in corso di svolgimento, i competenti uffici ministeriali avrebbero espresso, quanto ai valori paesaggistici, una \u0026#171;valutazione negativa di compatibilit\u0026#224;\u0026#187; proprio \u0026#171;con riferimento ad aree che risulterebbero idonee in applicazione della delibera regionale n. 41 del 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la menzionata delibera, in particolare, la Regione avrebbe ritenuto \u0026#171;idonee\u0026#187;, ai fini dell\u0026#8217;installazione di impianti geotermici con potenza superiore a 20 MWe, \u0026#171;le zone all\u0026#8217;interno di coni visuali\u0026#187;, disattendendo in tal modo una specifica richiesta di esclusione formulata dalle competenti soprintendenze. Ci\u0026#242;, peraltro, sarebbe in contrasto anche con le prescrizioni dettate dal piano di indirizzo territoriale (PIT), avente valenza di piano paesaggistico, che avrebbe dettato disposizioni a tutela delle \u0026#171;visuali panoramiche\u0026#187; e della \u0026#171;percezione visiva degli insiemi di valore storico-testimoniale, ivi compreso il loro intorno territoriale, anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, inclusi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe conseguirebbe un impedimento di fatto, per i preposti organi statali, alla partecipazione al processo decisionale, posto che il PIT \u0026#232; elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, secondo il ricorrente, altre e \u0026#171;svariate\u0026#187; previsioni della delibera consiliare n. 41 del 2020 si troverebbero in contrasto con le norme del codice dei beni culturali e con le richieste avanzate dagli organi competenti del Ministero in fase preliminare di VAS. In particolare, tale contrasto riguarderebbe le previsioni di cui all\u0026#8217;Allegato A.1 della deliberazione consiliare, che classifica come idonee sia \u0026#171;le aree sottoposte a tutela\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) e dell\u0026#8217;art. 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali (parchi e riserve naturali nazionali o regionali), consentendovi l\u0026#8217;installazione di impianti geotermici di potenza inferiore o pari a 20 MWe, sia le aree sottoposte a tutela ai sensi dell\u0026#8217;art. 142, comma 1, lettera m), cod. beni culturali (zone di interesse archeologico), presso le quali si consente l\u0026#8217;installazione di impianti di potenza superiore a 20 MWe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione impugnata, che mira ad anticipare gli effetti della delibera consiliare n. 41 del 2020, rendendola applicabile anche ai procedimenti pendenti, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto risulter\u0026#224; \u0026#171;assai arduo negare l\u0026#8217;autorizzazione alla localizzazione di impianti geotermici nelle aree, pur sottoposte a vincolo paesaggistico, ma non incluse tra le aree non idonee\u0026#187;. Peraltro, pur laddove le predette aree dovessero risultare incluse tra quelle non idonee, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;approvazione della modifica del PAER, il ricorrente paventa \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di eliminare gli effetti prodotti dalle autorizzazioni gi\u0026#224; legittimamente rilasciate sulla base della legge regionale censurata\u0026#187;. Ne deriverebbe una disparit\u0026#224; di trattamento tra gli operatori economici, \u0026#171;in quanto potrebbe verificarsi un trattamento di favore limitato ai soli procedimenti pendenti nell\u0026#8217;attuale fase transitoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 11 Cost., per contrasto con gli obblighi derivanti all\u0026#8217;Italia dall\u0026#8217;appartenenza all\u0026#8217;Unione europea. Il ricorso considera violate le norme della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull\u0026#8217;ambiente. Costituirebbero parametri interposti le previsioni degli artt. 4 e 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Risulterebbero violati, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza statale la materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 9 Cost., che attribuisce allo Stato la \u0026#171;tutela del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nuovamente per contrasto con gli obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea, in relazione agli artt. 4 e 8 della direttiva 2001/42/CE, ed agli artt. 4, comma 1, 11, commi 3 e 5, 13, 14 e 15 cod. ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe richiamate disposizioni stabiliscono che il procedimento relativo alla VAS accompagni l\u0026#8217;iter del piano paesaggistico e si concluda prima dell\u0026#8217;entrata in vigore di quest\u0026#8217;ultimo. La previsione regionale impugnata, invece, anticiperebbe gli effetti della modifica del PAER ad un momento procedimentale, quando ancora non \u0026#232; conclusa la procedura di VAS, e senza che tale anticipata efficacia risulti funzionale ad un livello di maggior tutela ambientale. Verrebbe, anzi, \u0026#171;vanificata la finalit\u0026#224; stessa della procedura di VAS, in quanto si attribuisce efficacia a previsioni per le quali la verifica \u0026#232; ancora in corso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e dei \u0026#171;parametri interposti\u0026#187; costituiti dagli artt. 135, comma 4, 143, commi 1 e 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalle richiamate norme primarie discenderebbe il principio, \u0026#171;coessenziale all\u0026#8217;impianto della tutela del paesaggio\u0026#187;, dell\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione dei beni paesaggistici. Pertanto, gli ambiti riservati al piano paesaggistico non potrebbero \u0026#171;essere surrogati da una disciplina dettata unilateralmente dalla Regione\u0026#187;, n\u0026#233;, tantomeno, sarebbe \u0026#171;consentito ad alcuno strumento pianificatorio di derogare alle previsioni del piano paesaggistico\u0026#187;, posto in \u0026#171;posizione di assoluta preminenza, nel contesto della pianificazione territoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di \u0026#171;obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati\u0026#187; (in particolare, sono citate le sentenze n. 86 del 2019, n. 272 del 2009, n. 180 del 2008 e n. 182 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, la norma regionale censurata, nell\u0026#8217;includere tra le aree potenzialmente idonee ad ospitare impianti geotermici anche alcuni ambiti vincolati, inciderebbe sulle prescrizioni d\u0026#8217;uso (co-pianificate) dei vincoli paesaggistici, senza alcun coinvolgimento preventivo del Ministero, cos\u0026#236; violando \u0026#8211; oltre alle norme costituzionali gi\u0026#224; indicate \u0026#8211; anche l\u0026#8217;art. 9 Cost., alla stregua del quale il paesaggio assurge a valore primario e assoluto (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 367 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Con il quarto motivo viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata costituirebbe \u0026#171;il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all\u0026#8217;adozione del PIT\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio di leale collaborazione, che \u0026#232; volto ad attenuare i dualismi e ad evitare eccessivi irrigidimenti, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale, in una sede istituzionale, di tener fede all\u0026#8217;impegno assunto (sentenza n. 31 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Infine, con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell\u0026#8217;articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata non escluderebbe dal proprio ambito di applicazione gli \u0026#171;impianti geotermici pilota\u0026#187;, la cui disciplina risulterebbe riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi della norma interposta evocata. Si tratta di quegli impianti che il legislatore statale ha fatto oggetto di apposita sperimentazione, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esclusione di simili impianti dall\u0026#8217;ambito di applicazione della norma regionale \u0026#8211; precisa il ricorrente \u0026#8211; non potrebbe peraltro considerarsi implicita, atteso che il PAER espressamente specifica che \u0026#171;Le aree non idonee sopra riportate non si applicano alle \u0026#8220;piccole utilizzazioni locali\u0026#8221; ex art. 10 del D.Lgs. 22/2010\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia (di legislazione concorrente) della \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarato inammissibile o non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente, in fatto, la resistente riferisce della genesi della delibera consiliare n. 41 del 2020, preceduta da \u0026#171;uno studio approfondito sulle risorse geotermiche presenti in Toscana\u0026#187;, approvato con delibera della Giunta regionale 15 dicembre 2015, n. 1229 (Deliberazione della Giunta regionale relativa all\u0026#8217;approvazione dei documenti di attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della \u0026#8220;legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 \u0026#8211; Disposizioni urgenti in materia di geotermia\u0026#8221;). Al fine di attuare quanto prescritto dall\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;), nonch\u0026#233; dalla fonte regolamentare di riferimento (paragrafo n. 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante \u0026#171;Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili\u0026#187;), la Regione avrebbe compiuto \u0026#171;un\u0026#8217;analisi attenta di conformit\u0026#224; a quanto previsto dal PIT, avente valenza di piano paesaggistico regionale\u0026#187;, ed avrebbe altres\u0026#236; valutato le \u0026#171;esigenze delle comunit\u0026#224; locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso in punto di fatto, la Regione resistente eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso in quanto diretto \u0026#171;surrettiziamente\u0026#187; a contestare la legittimit\u0026#224; della delibera consiliare n. 41 del 2020 (\u0026#171;peraltro non impugnat[a] nelle dovute sedi giurisdizionali\u0026#187;), piuttosto che la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, il ricorso sarebbe altres\u0026#236; inammissibile per la natura ipotetica della questione promossa. Laddove, infatti, il ricorrente lamenta che l\u0026#8217;introduzione della norma censurata \u0026#171;render\u0026#224; particolarmente arduo negare l\u0026#8217;autorizzazione nei confronti di impianti ricadenti in aree di pregio che non risultano incluse nel novero di quelle \u0026#8220;non idonee\u0026#8221;\u0026#187;, verrebbe prospettata \u0026#171;una mera eventualit\u0026#224; sulla base di considerazioni generiche e probabilistiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure, comunque, sarebbero nel merito infondate, alla luce delle seguenti considerazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto al primo motivo del ricorso, la resistente osserva che la norma impugnata \u0026#171;costituisce una misura di salvaguardia\u0026#187; del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente. La delibera consiliare n. 41 del 2020, infatti, ha ad oggetto la previsione delle aree che non sono idonee all\u0026#8217;installazione degli impianti geotermici: l\u0026#8217;immediata sua efficacia, pertanto, sarebbe volta a realizzare gli obiettivi di tutela \u0026#171;sin da subito, senza attendere la conclusione del procedimento di approvazione, per assicurare e garantire la futura efficacia della delibera di approvazione del PAER\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe aree non inserite tra quelle \u0026#171;non idonee\u0026#187; non sarebbero, per ci\u0026#242; solo, atte alla localizzazione degli impianti: la soprintendenza, in sede di autorizzazione, potrebbe infatti pur sempre esprimere il proprio dissenso motivato che \u0026#232; \u0026#171;obbligatorio e vincolante\u0026#187; per la realizzazione di opere ed impianti in aree sottoposte a tutela paesaggistica (art. 146, comma 5, cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo la Regione, la disposizione impugnata \u0026#171;non incide sulla competenza statale a valutare gli effetti dei piani e programmi per la tutela dei beni culturali\u0026#187;: nel caso di specie, VAS, in linea con quanto stabilisce l\u0026#8217;art. 7 cod. ambiente, \u0026#171;\u0026#232; di competenza della Regione\u0026#187; e le osservazioni presentate dalla Soprintendenza verranno considerate e valutate nel procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Per analoghe ragioni, anche il secondo motivo non sarebbe fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva la Regione che la deliberazione consiliare n. 41 del 2020, proprio perch\u0026#233; individua le aree non idonee all\u0026#8217;installazione di impianti geotermici, \u0026#171;persegue una tutela pi\u0026#249; elevata di quella che vi sarebbe in assenza di una disciplina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con riferimento al terzo motivo di ricorso, la resistente sostiene che il PAER non derogherebbe al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico rispetto agli altri piani di governo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa delibera consiliare n. 41 del 2020, del resto, d\u0026#224; espressamente atto, nelle premesse, che i contenuti della modifica al PAER sono conformi alle previsioni del Piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Non fondato, per le stesse ragioni, sarebbe anche il quarto motivo. Ci\u0026#242;, in quanto il PIT non risulterebbe inciso dalla modifica del PAER approvata con la delibera consiliare, e quindi nemmeno dalla norma della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Quanto, infine, al quinto motivo di ricorso, la resistente osserva che, nel caso degli impianti pilota di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, \u0026#171;la presenza delle Aree non Idonee non ha mai una incidenza diretta, essendo tenuta in considerazione non nella fase autorizzativa dell\u0026#8217;impianto, ma esclusivamente ai fini del rilascio dell\u0026#8217;intesa fra Regione interessata e Ministero procedente, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3 comma 2 bis, del D.Lgs. 22/2010\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal caso, comunque, l\u0026#8217;assenso della Regione \u0026#8211; precisa la resistente \u0026#8211; \u0026#171;non \u0026#232; vincolante per l\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale competente al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti pilota\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria depositata il 2 novembre 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle deduzioni difensive della Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, richiamando il primo motivo di impugnazione di cui all\u0026#8217;atto introduttivo del giudizio, sostiene che, mediante la previsione contestata, che ha stabilito l\u0026#8217;immediata efficacia della modifica al PAER, verrebbe precluso ai competenti organi statali \u0026#171;di esprimere le proprie valutazioni sul piano, cos\u0026#236; contravvenendo al principio di cooperazione imposta dalla disciplina di settore\u0026#187;. Come prescritto dal paragrafo 17.2 del d.m. 10 settembre 2010, l\u0026#8217;individuazione delle aree \u0026#171;non idonee\u0026#187; non potrebbe non tenere conto del contenuto del piano paesaggistico; proprio in ci\u0026#242; \u0026#8211; precisa il ricorrente \u0026#8211; risiederebbe \u0026#171;il fulcro di tutto il ricorso\u0026#187;, con il quale si \u0026#232; rimproverato \u0026#171;alla Regione di aver surrettiziamente [\u0026#8230;] invaso la competenza statale, esistente in materia ambientale e paesaggistica\u0026#187;, per aver individuato le zone non idonee \u0026#171;del tutto autonomamente [\u0026#8230;], senza attendere l\u0026#8217;espressione delle determinazioni delle competenti autorit\u0026#224; statali coinvolte, violando il principio di leale collaborazione che vede nella sola cooperazione congiunta tra Regione e Stato la possibilit\u0026#224; di incidere sul piano paesaggistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, soggiunge il ricorrente, \u0026#171;l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee, a contrario individua anche quelle idonee, ci\u0026#242; avvenendo senza cooperazione effettiva dello Stato\u0026#187;. Ed anche se i competenti organi statali potranno \u0026#171;sicuramente esprimere il proprio diniego\u0026#187;, pur se solo in un momento successivo, ci\u0026#242; finirebbe comunque per determinare conseguenze pregiudizievoli per l\u0026#8217;ambiente, in quanto quel diniego \u0026#171;avrebbe scarse probabilit\u0026#224; di essere confermato nella sua legittimit\u0026#224;\u0026#187;. La ragione della contestata violazione riposerebbe, dunque, \u0026#171;nel non aver coinvolto lo Stato proprio nella fase preliminare, cio\u0026#232; al momento di individuare quali aree fossero o meno idonee, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ad ospitare gli impianti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al secondo motivo, a parere del ricorrente la Regione, nelle sue difese, avrebbe riconosciuto \u0026#171;che la modifica del PAER \u0026#232; stata effettuata prima della conclusione del procedimento di VAS\u0026#187;, il che sarebbe di per s\u0026#233; sufficiente a dimostrare la fondatezza della censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul terzo motivo, il ricorrente osserva, poi, che l\u0026#8217;affermazione della Regione \u0026#8211; secondo cui la modifica del PAER sarebbe conforme alle previsioni del PIT \u0026#8211; costituirebbe una mera \u0026#171;dichiarazione di conformit\u0026#224;\u0026#187;, della quale non sarebbe possibile apprezzare la veridicit\u0026#224; allo stato, proprio perch\u0026#233; mancano ancora gli assensi delle autorit\u0026#224; competenti (quelle statali) circa l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuazione delle aree.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sul quinto motivo del ricorso, il ricorrente ribadisce che la Regione Toscana, nell\u0026#8217;aver individuato le aree non idonee alla localizzazione degli impianti geotermici, \u0026#171;ha evidentemente ricompreso in esse (senza quindi farle salve) anche quelle relative agli impianti geotermici pilota\u0026#187;, peraltro mai nominati nel paragrafo numero 3 dell\u0026#8217;Allegato numero 7 della modifica al PAER, con conseguente invasione della competenza esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), lamentando, sotto diversi profili, la violazione degli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, sotto la rubrica \u0026#171;Applicazione della disciplina delle aree non idonee\u0026#187;, stabilisce quanto segue: \u0026#171;L\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la delibera del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 19 della l.r. 65/2014) \u0026#232; immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure sollevate si incentrano, in particolare, sulla prescrizione della immediata efficacia della delibera consiliare richiamata dalla disposizione impugnata. Riferisce il ricorrente che il procedimento relativo alla modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), volta per l\u0026#8217;appunto all\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee all\u0026#8217;installazione degli impianti geotermici, si trova ancora nella fase istruttoria: risulta pendente, infatti, il termine di sessanta giorni fissato dalla legge per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, e non sarebbe ancora conclusa la parallela procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in conformit\u0026#224; a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Proprio nel corso dell\u0026#8217;istruttoria, peraltro, le richieste formulate \u0026#171;in fase preliminare\u0026#187; dagli organi ministeriali sarebbero state \u0026#171;in larga parte disattese\u0026#187; dalla Regione, mentre per alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso (relativi a singoli impianti geotermici) i competenti uffici ministeriali (VIA) avrebbero gi\u0026#224; reso una \u0026#171;valutazione negativa di compatibilit\u0026#224;\u0026#187; con riferimento ad aree le quali, in applicazione della delibera consiliare de qua, viceversa \u0026#171;risulterebbero idonee\u0026#187;. Ne verrebbe \u0026#171;di fatto\u0026#187; impedita la partecipazione dei preposti organi statali al processo decisionale, e ci\u0026#242; nonostante la vigenza del Piano di indirizzo territoriale (PIT), avente valenza di piano paesaggistico, che \u0026#232; stato elaborato dalla Regione congiuntamente con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo (oggi: Ministero della cultura), e le cui previsioni finirebbero per essere pregiudicate proprio dall\u0026#8217;individuazione, immediatamente efficace, delle aree non idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale complessivo quadro, il primo motivo del ricorso censura la violazione degli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, comma 1, lettera m), 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La disposizione impugnata anticiperebbe la conclusione del procedimento volto all\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee, cristallizzandone un esito non conforme a plurime indicazioni promananti dagli organi statali competenti, ai quali sarebbe pertanto preclusa una fattiva collaborazione procedimentale. La descritta \u0026#171;entrata in vigore anticipata\u0026#187;, inoltre, risulterebbe \u0026#171;irragionevole e contraria al principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#187;, recando conseguenze anche sui pendenti procedimenti di autorizzazione di singoli impianti geotermici. L\u0026#8217;effetto che si produrrebbe, quindi, non sarebbe quello di incrementare la tutela ambientale per le aree non idonee, ma, al contrario, quello \u0026#171;di qualificare, sin da subito, come aree non classificate come \u0026#8220;non idonee\u0026#8221; \u0026#8211; e, quindi, come ambiti potenzialmente atti alla localizzazione di impianti geotermici \u0026#8211; anche aree di pregio e di interesse culturale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il secondo motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull\u0026#8217;ambiente, nonch\u0026#233; agli artt. 4, comma 1, 11, commi 3 e 5, 13, 14 e 15 cod. ambiente. Nel ribadire che la previsione regionale censurata anticipa gli effetti della modifica del PAER non ancora approvata, viene qui censurata la violazione delle invocate norme interposte che scandiscono il procedimento relativo alla VAS, la cui finalit\u0026#224; finirebbe, in sostanza, con l\u0026#8217;esser vanificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi lamenta poi, con il terzo motivo, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., insieme ai \u0026#171;parametri interposti\u0026#187; costituiti dagli artt. 135, comma 4, 143, commi 1 e 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, dai quali discenderebbe il principio, \u0026#171;coessenziale all\u0026#8217;impianto della tutela del paesaggio\u0026#187;, dell\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione. La disposizione impugnata recherebbe una valutazione unilaterale incidente sulle prescrizioni d\u0026#8217;uso (co-pianificate) dei vincoli paesaggistici, pur in presenza di uno strumento territoriale, a valenza paesaggistica, frutto di co-pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, con il quarto motivo, \u0026#232; dedotta la violazione del principio di leale collaborazione tra Regione e Stato e dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., proprio in quanto la norma censurata si porrebbe \u0026#171;al di fuori del percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all\u0026#8217;adozione del PIT\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, con il quinto motivo del ricorso, \u0026#232; ancora censurata \u0026#8211; sotto diverso profilo \u0026#8211; la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell\u0026#8217;articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che si riferisce ai cosiddetti impianti geotermici pilota, oggetto di apposita sperimentazione a livello nazionale. La mancata esclusione di tali impianti dal raggio di applicazione della disposizione censurata determinerebbe un\u0026#8217;ulteriore invasione della competenza legislativa dello Stato, da considerarsi \u0026#171;esclusiva\u0026#187; proprio ai sensi della normativa interposta citata. Ne deriverebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia della \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Deve preliminarmente darsi conto di una circostanza sopravvenuta al deposito del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle more del giudizio, la delibera del Consiglio regionale della Toscana 7 luglio 2020, n. 41, recante \u0026#171;Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 19 della l.r. 65/2014\u0026#187;, \u0026#232; stata oggetto di una successiva delibera del medesimo organo che la ha espressamente revocata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si legge nella delibera del Consiglio regionale della Toscana 13 aprile 2021, n. 39, recante \u0026#171;Modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41. Nuova adozione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 19 della l.r. 65/2014\u0026#187; (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 12 maggio 2021, parte seconda, n. 19), l\u0026#8217;organo consiliare ha stabilito \u0026#171;di revocare, per quanto illustrato in narrativa, la deliberazione 7 luglio 2020, n. 41\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto, \u0026#171;per mero errore materiale\u0026#187;, erano stati allegati a quest\u0026#8217;ultima due elaborati, relativi alla procedura di VAS (il \u0026#171;Rapporto ambientale\u0026#187; e la relativa \u0026#171;sintesi non tecnica\u0026#187;), redatti \u0026#171;in una versione non definitiva\u0026#187;. Al \u0026#171;fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento\u0026#187; si rendeva, pertanto, necessaria una nuova delibera di adozione della modifica del PAER.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale circostanza non determina, tuttavia, alcuna ricaduta sul presente giudizio avente ad oggetto la disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee che, secondo la volont\u0026#224; del legislatore regionale, assume efficacia immediata \u0026#232; e rimane quella operata dalla delibera di adozione n. 41 del 2020, il cui contenuto non risulta modificato dalla successiva delibera n. 39 del 2021. Quest\u0026#8217;ultima si \u0026#232; limitata a correggere un errore materiale contenuto nella precedente, sostituendo i due elaborati che erano stati allegati in versione non definitiva, ma non ha emendato l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee, n\u0026#233; sostituito, rispetto alla precedente versione, gli elaborati recanti detta individuazione (in particolare, non \u0026#232; stato sostituito l\u0026#8217;elaborato \u0026#171;A1\u0026#187;, recante \u0026#171;Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili \u0026#8211; A.3 Allegato 7 \u0026#8210; Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa quindi ribadito che l\u0026#8217;effetto della disposizione impugnata \u0026#8211; consistente nel rendere immediatamente operativa, anche riguardo ai procedimenti in corso, l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee quale effettuata con la prima delibera consiliare di adozione della modifica del PAER \u0026#8211; non \u0026#232; in alcun modo venuto meno con la revoca della delibera n. 41 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, non \u0026#232; esatto che il ricorso sia diretto a contestare la delibera consiliare n. 41 del 2020, piuttosto che la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020 che la richiama. Ciascuna delle censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri investe, nello specifico, proprio la scelta del legislatore regionale di riconnettere immediata efficacia a quella delibera: alla radice vi \u0026#232;, invero, la contestazione afferente al riparto di competenze legislative fra lo Stato e la Regione, revocandosi in dubbio \u0026#8211; sotto diversi profili \u0026#8211; che una legge regionale, nell\u0026#8217;anticipare gli effetti di un atto amministrativo di adozione di piano, possa incidere sulla conclusione del relativo procedimento di formazione e abbassare, in tal modo, il livello di tutela ambientale stabilito dal vigente piano territoriale, avente valenza paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, la riportata affermazione del ricorrente secondo la quale, per effetto dell\u0026#8217;anticipata efficacia riconnessa all\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee, diventer\u0026#224; in futuro \u0026#171;assai arduo negare l\u0026#8217;autorizzazione alla localizzazione di impianti geotermici nelle aree, pur sottoposte a vincolo paesaggistico, ma non incluse tra le aree non idonee\u0026#187;, non \u0026#232; tale da rendere \u0026#8220;ipotetiche\u0026#8221; le censure sviluppate nel ricorso, come sostenuto dalla resistente. Quell\u0026#8217;affermazione, in realt\u0026#224;, risulta solo diretta a delineare un possibile effetto della disposizione impugnata, a riprova della sussistenza dei lamentati vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale, venendo pertanto in considerazione un profilo attinente al merito (analogamente, sentenza n. 20 del 2021, punto 3.1.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni promosse con i primi quattro motivi del ricorso \u0026#8211; che, stante l\u0026#8217;oggettiva comunanza di argomenti, possono essere trattati congiuntamente \u0026#8211; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Giova anzitutto precisare il contesto in cui \u0026#232; maturata la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Toscana, nel procedimento volto all\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti geotermici, ha applicato la disciplina tracciata, a livello nazionale, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante \u0026#171;Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali linee guida, adottate a norma dell\u0026#8217;art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;), hanno disciplinato il procedimento per l\u0026#8217;autorizzazione alla costruzione e all\u0026#8217;esercizio degli impianti di produzione di elettricit\u0026#224; da fonti rinnovabili, con l\u0026#8217;obiettivo di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. Per quanto in questa sede interessa, esse, al paragrafo numero 17, hanno delineato un apposito procedimento istruttorio che le Regioni sono chiamate a seguire per addivenire all\u0026#8217;individuazione delle aree \u0026#171;non idonee\u0026#187; all\u0026#8217;installazione degli impianti, in modo da rendere compatibile la selezione delle aree con la tutela paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, anche di recente, ha avuto occasione di esaminare la disciplina recata dal menzionato paragrafo numero 17, evidenziando che la Regione \u0026#232; chiamata a compiere \u0026#171;un\u0026#8217;apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell\u0026#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversit\u0026#224; e del paesaggio rurale (paragrafo 17.1)\u0026#187;. All\u0026#8217;esito di tale istruttoria, la Regione indica, nell\u0026#8217;atto di pianificazione, la non idoneit\u0026#224; di ciascuna area in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, motivando le riscontrate incompatibilit\u0026#224; con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti. Le aree individuate come non idonee sono destinate a confluire nell\u0026#8217;atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome \u0026#171;conciliano le politiche di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente gi\u0026#224; previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) (paragrafo 17.2)\u0026#187; (cos\u0026#236;, da ultimo, sentenza n. 177 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla scorta delle conclusioni cui \u0026#232; giunta la giurisprudenza amministrativa, questa Corte ha anche precisato che, dall\u0026#8217;iter procedimentale cos\u0026#236; tratteggiato, derivano \u0026#171;talune rilevanti implicazioni sostanziali\u0026#187;, consistenti sia nel legame che deve avvincere la segnalazione di \u0026#171;non idoneit\u0026#224;\u0026#187; di un\u0026#8217;area rispetto \u0026#171;a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti\u0026#187; (spettando all\u0026#8217;atto di pianificazione individuare le incompatibilit\u0026#224; legate al tipo, alle dimensioni e alla potenza degli impianti), sia negli effetti che derivano da tale segnalazione. A tal proposito, si \u0026#232; evidenziato che \u0026#171;l\u0026#8217;atto di pianificazione della Regione, nell\u0026#8217;individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bens\u0026#236; \u0026#8211; come si evince sempre dalle linee guida \u0026#8211; vale a segnalare \u0026#8220;una elevata probabilit\u0026#224; di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione\u0026#8221; e, dunque, ha la funzione di \u0026#8220;accelerare\u0026#8221; la procedura (paragrafo 17.1)\u0026#187; (sentenza n. 177 del 2021). Di conseguenza, quella di non idoneit\u0026#224; costituisce solo una \u0026#171;valutazione di \u0026#8220;primo livello\u0026#8221;\u0026#187;, che impone poi di verificare, in sede di autorizzazione, \u0026#171;se l\u0026#8217;impianto cos\u0026#236; come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull\u0026#8217;area, possa essere realizzabile\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, sentenza n. 177 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel caso di specie, come emerge dalle premesse della delibera consiliare n. 41 del 2020, la modifica del PAER effettuata con la delibera medesima, recante l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee all\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia geotermoelettrica, costituisce \u0026#171;una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente\u0026#187;. Essa si basa su un apposito \u0026#171;studio conoscitivo\u0026#187;, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con deliberazione 15 dicembre 2015, n. 1229, recante \u0026#171;Deliberazione della Giunta regionale relativa all\u0026#8217;approvazione dei documenti di attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della \u0026#8220;Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 \u0026#8211; Disposizioni urgenti in materia di geotermia\u0026#8221;\u0026#187; (pubblicato nel BURT del 30 dicembre 2015, supplemento al n. 52). Alla delibera consiliare di adozione \u0026#232; allegato \u0026#8211; ed \u0026#232; stato depositato in giudizio dalla Regione resistente \u0026#8211; l\u0026#8217;elaborato denominato \u0026#171;A1\u0026#187;, recante \u0026#171;Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili \u0026#8211; A.3 Allegato 7 \u0026#8210; Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica\u0026#187;. In tale elaborato sono elencati, al paragrafo numero 2, i siti e le aree che non consentono la localizzazione degli impianti geotermici, in relazione alla tipologia dei singoli impianti considerati (con riguardo alla potenza energetica), con la specificazione che quanto cos\u0026#236; previsto costituisce \u0026#171;un riferimento vincolistico non assoluto ma riconducibile alle specifiche limitazioni o raccomandazioni\u0026#187;: viene espressamente precisato che \u0026#171;con l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee non viene esclusa in maniera assoluta la possibilit\u0026#224; di agire, salvo segnalare che in quelle aree sar\u0026#224; relativamente pi\u0026#249; difficile ottenere le necessarie autorizzazioni\u0026#187; (paragrafo numero 4). Nello specifico, al paragrafo numero 5 sono fornite le motivazioni della \u0026#171;non idoneit\u0026#224; delle aree di cui al paragrafo 2\u0026#187;, con riferimento alla tipologia delle singole aree considerate (ad esempio, tra quelle ricordate dal ricorso: aree e beni immobili qualificati come \u0026#171;di notevole interesse culturale\u0026#187;, con richiamo agli artt. 10 e 11 cod. beni culturali; immobili e aree \u0026#171;dichiarati di notevole interesse pubblico\u0026#187;, con richiamo all\u0026#8217;art. 136 cod. beni culturali; zone \u0026#171;di interesse archeologico\u0026#187;, con richiamo all\u0026#8217;art. 142, comma 1, lettera m, cod. beni culturali) e agli \u0026#171;obiettivi di protezione\u0026#187; che le caratterizzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta quindi confermato che, in sede procedimentale, la Regione Toscana ha agito secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali. L\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee \u0026#232; stata preceduta da un\u0026#8217;apposita istruttoria che ha condotto alle valutazioni finali, confluite nell\u0026#8217;apposito elaborato allegato all\u0026#8217;atto di adozione consiliare, rapportate alla tipologia, alle dimensioni e alla potenza degli impianti. Le conseguenti segnalazioni di non idoneit\u0026#224;, conformemente alle linee guida nazionali, costituiranno \u0026#8211; una volta intervenuta l\u0026#8217;approvazione della modifica di piano \u0026#8211; una valutazione di \u0026#8220;primo livello\u0026#8221;, tale da non pregiudicare definitivamente la localizzazione degli impianti geotermici, ma atta solo a orientare i futuri progetti di installazione che dovranno essere assentiti all\u0026#8217;esito della procedura di autorizzazione unica, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del legislatore regionale, in questa sede censurato, si pone a valle del richiamato procedimento istruttorio e anticipa gli effetti appena descritti ad una fase procedimentale, quella cio\u0026#232; che si colloca temporalmente tra l\u0026#8217;adozione e l\u0026#8217;approvazione della modifica di piano. Come emerge dai lavori preparatori (e come sostenuto in giudizio dalla Regione resistente), l\u0026#8217;obiettivo cos\u0026#236; perseguito \u0026#232; quello di preservare, nelle more della conclusione del procedimento di modifica del PAER, quegli stessi valori ambientali che sono alla base delle segnalazioni di \u0026#171;non idoneit\u0026#224;\u0026#187;, non ancora operative, mancando la definitiva approvazione della modifica di piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata costituisce, dunque, una norma di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall\u0026#8217;adozione della modifica del PAER alla sua approvazione. In tale contesto, la finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore regionale \u0026#232; quella di evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l\u0026#8217;individuazione delle aree \u0026#171;non idonee\u0026#187; possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. Quella impugnata assume, quindi, i contorni di una norma transitoria con finalit\u0026#224; cautelare: essa punta esclusivamente a preservare le aree in questione, impedendo \u0026#8211; secondo le finalit\u0026#224; proprie delle misure di salvaguardia, come enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione\u0026#187; (sentenza n. 102 del 2013; analogamente, anche sentenze n. 84 del 2017, n. 232 del 2009, n. 379 del 1994, n. 617 del 1987 e n. 83 del 1982).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConformemente alla sua natura di misura di salvaguardia ambientale, la disposizione di cui si tratta \u0026#232; peraltro destinata ad esaurire la sua efficacia una volta che all\u0026#8217;adozione della modifica di piano sar\u0026#224; seguita la sua approvazione, con la definitiva individuazione delle aree \u0026#171;non idonee\u0026#187;, a quel punto ex se produttiva di effetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base a quanto precede, risulta smentito l\u0026#8217;assunto del ricorrente secondo cui la disposizione impugnata inciderebbe sui procedimenti amministrativi ancora in corso (modifica al PAER e VAS), pregiudicandone l\u0026#8217;esito. Al contrario, come appena visto, essa tende a preservarne lo svolgimento e la conclusione, cristallizzando la situazione di fatto esistente ed evitando temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni con riferimento alle aree che, al momento, sono state selezionate come \u0026#171;non idonee\u0026#187; ad ospitare quegli impianti. Nel frattempo, il procedimento di modifica del piano potr\u0026#224; proseguire con le modalit\u0026#224; ordinarie, senza subire alcun condizionamento da parte della disposizione in questione, la quale, come gi\u0026#224; anticipato, \u0026#232; destinata ad esaurire la propria efficacia al momento dell\u0026#8217;approvazione della modifica di piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, del resto, \u0026#232; riscontrabile alcuna frizione con le prescrizioni paesaggistiche del vigente PIT, frutto di co-pianificazione con le autorit\u0026#224; statali. La disposizione impugnata, infatti, si limita a rendere immediatamente efficace la valutazione negativa di \u0026#8220;primo livello\u0026#8221; per le sole aree \u0026#171;non idonee\u0026#187;, mentre nulla prescrive n\u0026#233; pregiudica per tutte le altre possibili localizzazioni. Del resto, se \u0026#232; vero \u0026#8211; conformemente alle caratteristiche sostanziali dell\u0026#8217;iter procedimentale prima descritte \u0026#8211; che l\u0026#8217;individuazione delle aree di cui si tratta non determina conseguenze definitive per le medesime, a maggior ragione essa non produce alcun effetto immediato per le altre (quelle potenzialmente idonee, come il ricorrente le definisce), rispetto alle quali rimane del tutto impregiudicata la successiva valutazione, anche ambientale, che le autorit\u0026#224; competenti saranno chiamate a rendere in sede di procedimento autorizzativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, solo con la conclusione dei pendenti procedimenti amministrativi (modifica del PAER e parallela VAS), e alla luce dei vari apporti che le autorit\u0026#224; coinvolte (eventualmente, anche quelle statali) potranno far confluire nell\u0026#8217;iter decisionale, sar\u0026#224; possibile conoscere la sorte delle aree che, al momento, la Regione Toscana non ha incluso tra quelle segnalate come \u0026#171;non idonee\u0026#187; e rispetto alle quali il ricorrente ha avanzato dubbi di conformit\u0026#224; con le vigenti prescrizioni paesaggistiche. Non pu\u0026#242;, pertanto, apprezzarsi, allo stato, alcuna violazione n\u0026#233; della leale collaborazione n\u0026#233;, tantomeno, del principio di prevalenza del piano paesaggistico, posto che la modifica del PAER adottata \u0026#8211; immediatamente efficace, per volont\u0026#224; del legislatore regionale \u0026#8211; mira, piuttosto, a preservare i valori ambientali delle aree che sono segnalate come \u0026#171;non idonee\u0026#187;, assicurandone una tutela pi\u0026#249; intensa (e non certo a pregiudicare i valori ambientali delle rimanenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve conclusivamente affermarsi che, la disposizione impugnata, in quanto misura di salvaguardia ambientale, non produce l\u0026#8217;effetto, paventato dal ricorrente, \u0026#171;di qualificare, sin da subito, come [\u0026#8230;] ambiti potenzialmente atti alla localizzazione degli impianti geotermici \u0026#8211; anche aree di pregio e di interesse culturale\u0026#8221;\u0026#187;. Al contrario, come appena chiarito, quelle aree non formano oggetto della disciplina dettata dal legislatore regionale, rimanendo impregiudicate le valutazioni, anche ambientali, che su di esse dovranno essere compiute dalle amministrazioni competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Del pari non fondata \u0026#232; la questione promossa con il quinto motivo di ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa si riferisce agli impianti geotermici cosiddetti \u0026#8220;pilota\u0026#8221;, la cui disciplina \u0026#232; dettata, a livello nazionale, dall\u0026#8217;art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010 (come modificato, da ultimo, dall\u0026#8217;art. 41, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante (Disposizioni urgenti per il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98). Si tratta delle \u0026#171;centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale\u0026#187; che sfruttano, a fini di sperimentazione, \u0026#171;i fluidi geotermici a media ed alta entalpia [\u0026#8230;] con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW\u0026#187; (cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 1. comma 3-bis, citato). La legge dello Stato ha definito \u0026#171;di interesse nazionale\u0026#187; i fluidi geotermici cos\u0026#236; utilizzati e ha stabilito la \u0026#171;competenza statale\u0026#187; per gli impianti geotermici pilota. Nello specifico, l\u0026#8217;art. 3, comma 2-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010 (come inserito dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera b, numero 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE\u0026#187;) ha stabilito che, nel caso di sperimentazione degli impianti geotermici pilota, \u0026#171;l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente \u0026#232; il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l\u0026#8217;intesa con la regione interessata; all\u0026#8217;atto del rilascio del permesso di ricerca, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente stabilisce le condizioni e le modalit\u0026#224; con le quali \u0026#232; fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; occupata della disciplina dettata per gli impianti geotermici pilota, con riferimento al procedimento preordinato al rilascio dei permessi di ricerca (sentenza n. 156 del 2016). In quella occasione era stato impugnato, in via principale, l\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di geotermia\u0026#187;, che prevede la sospensione temporanea dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonch\u0026#233; degli atti ad essi preordinati relativi all\u0026#8217;alta e alla media entalpia. Le censure allora sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri lamentavano che tale disposizione si riferisse anche \u0026#171;al rilascio dell\u0026#8217;intesa regionale\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 2-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, prevista per i permessi di ricerca per gli impianti pilota, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali dettati nella materia concorrente della \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione, in quanto si sarebbe determinata l\u0026#8217;automatica (seppur temporanea) inibizione dell\u0026#8217;intesa medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; stata dichiarata non fondata per erroneo presupposto interpretativo in quanto \u0026#8211; ha affermato nell\u0026#8217;occasione questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;il riferimento della disposizione impugnata agli atti di assenso per pozzi esplorativi e agli atti preordinati va letto come richiamo, non gi\u0026#224; agli atti di assenso necessari per la realizzazione degli impianti pilota di competenza statale, ma a quelli che devono essere richiesti dai titolari dei permessi di ricerca di competenza regionale\u0026#187; (sentenza n. 156 del 2016, punto 4.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogo ragionamento va condotto con riguardo alla questione oggi all\u0026#8217;esame, pur se riferita non al rilascio dei permessi di ricerca ma agli atti di assenso per l\u0026#8217;installazione degli impianti sul territorio. L\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, deve essere letto nel quadro normativo di riferimento, quindi nel senso che esso \u0026#8211; nel recepire l\u0026#8217;atto consiliare che ha adottato la classificazione delle aree \u0026#171;non idonee\u0026#187; per l\u0026#8217;installazione degli impianti geotermici, ai fini del rilascio della successiva autorizzazione \u0026#8211; si riferisce solo agli impianti che rientrano nella competenza regionale, e non anche a quelli \u0026#8220;pilota\u0026#8221; che, a norma della legge statale, per effetto del \u0026#171;ridotto impatto ambientale\u0026#187; e delle connesse esigenze di sperimentazione che li caratterizzano, sono considerati, al pari dei fluidi geotermici impiegati, di interesse nazionale. Del resto, come riconosce lo stesso ricorrente, la modifica del PAER gi\u0026#224; adottata non contiene alcun riferimento agli impianti geotermici pilota.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; giova a modificare tale conclusione l\u0026#8217;osservazione del ricorrente, che sottolinea come il PAER della Regione Toscana abbia espressamente specificato (al paragrafo numero 3 dell\u0026#8217;Allegato A1) che l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee non si applica \u0026#171;alle \u0026#8220;piccole utilizzazioni locali\u0026#8221; ex art. 10 del D.Lgs. 22/2010\u0026#187;. Il riferimento \u0026#232; a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2010, a norma del quale sono definite piccole utilizzazioni locali \u0026#171;quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; b) ottenute mediante l\u0026#8217;esecuzione di pozzi di profondit\u0026#224; fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla\u0026#187;. Il comma 2 dell\u0026#8217;art. 10, inoltre, fa rientrare in questa nozione anche \u0026#171;quelle effettuate tramite l\u0026#8217;installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici\u0026#187;. Tuttavia, non pu\u0026#242; ritenersi che l\u0026#8217;omessa previsione di un\u0026#8217;esplicita eccezione (come quella disposta per le piccole utilizzazioni locali, precisazione che peraltro si ritrova nel solo PAER e non anche nella legge regionale impugnata) possa avere il significato di estendere l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della disciplina del PAER anche agli impianti pilota, pur se di interesse nazionale. L\u0026#8217;omesso richiamo della normativa statale non consente, infatti, di far presumere la volont\u0026#224; del legislatore regionale di non rispettare le prerogative dello Stato nella materia che viene disciplinata (da ultimo, seppure in altro ambito, sentenza n. 161 del 2021, punto 2.7. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, assumono in questa sede rilievo l\u0026#8217;art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010 \u0026#8211; che definisce di interesse nazionale i fluidi geotermici, a media e alta entalpia, che alimentano gli impianti pilota, e rimette questi impianti alla competenza dello Stato \u0026#8211; nonch\u0026#233; il successivo art. 3, comma 2-bis, il quale conferma la competenza statale per quanto riguarda il rilascio dei permessi di ricerca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; alla luce di tali norme che va letta la disposizione regionale impugnata la quale, proprio perch\u0026#233; omette qualsivoglia indicazione sulla sorte di simili impianti, va intesa nel senso che essi sono sottratti alla disciplina regionale delle aree \u0026#171;non idonee\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Norme della Regione Toscana - Disposizioni in materia di geotermia - Previsione che l\u0027individuazione delle aree non idonee per l\u0027installazione di impianti di produzione di energia geotermica \u0026#232; immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44475","titoletto":"Ambiente - In genere - Misure di salvaguardia - Finalità ed effetti - Misure transitorie e con finalità cautelari. (Classif. 010001).","testo":"Le finalità proprie delle misure di salvaguardia sono quelle di impedire quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 102/2013\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. 37092; S. 84/2017 - mass. 41190; S. 232/2009 - mass. 33653; S. 379/1994 - mass. 21080; S. 617/1987 - mass. 3986; S. 83/1982 - mass. 9424\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44476","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44476","titoletto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Toscana - Individuazione delle aree non idonee per l\u0027installazione degli impianti di produzione geotermici - Immediata efficacia della relativa delibera consiliare - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell\u0027amministrazione nonché della competenza statale esclusiva in materia di ambiente, ecosistema e beni culturali e dei principi, anche comunitari, a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 094007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dell\u0027art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, che prescrive l\u0027immediata efficacia della delibera del Consiglio regionale n. 41 del 2020, la quale individua le aree non idonee per l\u0027installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, anticipando gli effetti della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), non ancora approvata, e il cui effetto non è venuto meno con la revoca della delibera n. 41 del 2020 da parte della successiva delibera n. 39 del 2021. Come emerge dalle premesse della delibera consiliare n. 41 del 2020, la modifica del PAER effettuata con la delibera medesima costituisce una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente, secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali. La disposizione impugnata costituisce, dunque, una norma di salvaguardia ambientale, transitoria e con finalità cautelare, volta a evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l\u0027individuazione delle aree non idonee possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 177/2021 - mass. 44094\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44477","numero_massima_precedente":"44475","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"27/07/2020","data_nir":"2020-07-27","numero":"73","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44477","titoletto":"Regioni - In genere - Disciplina di materie a competenza concorrente - Omesso richiamo della legislazione statale di riferimento - Volontà implicita di derogare ad essa - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza, per erroneo presupposto interpretativo, della questione avente ad oggetto la legislazione della Regione Toscana che individua le aree non idonee per l\u0027installazione di impianti di produzione geotermici, asseritamente estesa anche ai c.d. impianti geotermici pilota). (Classif. 215001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027omesso richiamo della normativa statale non consente di far presumere la volontà del legislatore regionale di non rispettare le prerogative dello Stato nella materia che viene disciplinata. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 161/2021 - mass. 44116\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, che prescrive l\u0027immediata efficacia della delibera del Consiglio regionale n. 41 del 2020, la quale individua le aree non idonee per l\u0027installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, anticipando gli effetti della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale - PAER -, non ancora approvata, applicandosi anche ai c.d. impianti geotermici cosiddetti \"pilota\". La disposizione censurata deve essere letta nel quadro normativo di riferimento, quindi nel senso che essa - nel recepire l\u0027atto consiliare indicato - si riferisce solo agli impianti che rientrano nella competenza regionale, e non anche a quelli \"pilota\", ossia delle centrali geotermoelettriche che, per effetto del ridotto impatto ambientale e delle connesse esigenze di sperimentazione che li caratterizzano, sono considerati, al pari dei fluidi geotermici impiegati, di interesse nazionale). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 156/2016 - mass. 38949\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44476","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"27/07/2020","data_nir":"2020-07-27","numero":"73","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41696","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 11/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2285","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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