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Interventi in favore dell\u0026#8217;aeroporto di Trapani Birgi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notificazione il 7 ottobre 2019, depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella udienza pubblica del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marina Valli e Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto con il ricorso in epigrafe \u0026#8211; in base ai parametri e per i motivi di cui direttamente si dir\u0026#224; nel Considerato in diritto \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0026#8217;anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell\u0026#8217;aeroporto di Trapani Birgi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha depositato atto di costituzione in giudizio e, quindi, memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, sostenendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o l\u0026#8217;infondatezza delle proposte questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto tre distinte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di altrettante disposizioni della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0026#8217;anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell\u0026#8217;aeroporto di Trapani Birgi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; \u0026#200; impugnato, anzitutto, l\u0026#8217;art. 3 della citata legge regionale, il quale modifica l\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2012, n. 47 (Istituzione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; Garante per l\u0026#8217;infanzia e l\u0026#8217;adolescenza e dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; Garante della persona con disabilit\u0026#224;. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26), sostituendo (al comma 1) le parole \u0026#171;il Garante si avvale degli uffici e del personale dell\u0026#8217;Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione\u0026#187; con le parole \u0026#171;al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine \u0026#232; istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale \u0026#232; individuato con decreto dell\u0026#8217;Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell\u0026#8217;ambito delle attuali dotazioni organiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 del denunciato art. 3 stabilisce, quindi, che \u0026#171;[p]er le finalit\u0026#224; del presente articolo \u0026#232; autorizzata, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019, la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell\u0026#8217;Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell\u0026#8217;ambito delle proprie funzioni. Ai relativi oneri si provvede, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilit\u0026#224; della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 \u0026#8211; accantonamento 1001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente sostiene che la norma impugnata contrasti con l\u0026#8217;art. 81 [terzo comma] della  Costituzione e con l\u0026#8217;art. 14 [lettera p] del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, poich\u0026#233; avrebbe un \u0026#171;impatto pluriennale sulla finanza regionale, ma non quantifica in alcun modo gli oneri a carico della Regione per gli anni successivi al 2019 (individuati come visto al comma 2), n\u0026#233; individua le risorse per far fronte agli stessi\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Viene, poi, denunciato l\u0026#8217;art. 7 della medesima legge regionale n. 14 del 2019, il cui comma 1 estende ai dipendenti della Regione l\u0026#8217;applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione e del finanziamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine servizio previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26; mentre il comma 2 dello stesso art. 7 individua, per una certa categoria di dipendenti regionali \u0026#8211; quelli di cui all\u0026#8217;art. 52, comma 5, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2015. Legge di stabilit\u0026#224; regionale) \u0026#8211; requisiti e modalit\u0026#224; del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, gli incrementi alla speranza di vita di cui all\u0026#8217;art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl comma 3, infine, l\u0026#8217;art. 7 censurato dispone che dalla sua attuazione \u0026#171;non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue \u0026#8211; ad avviso della difesa erariale \u0026#8211; la lesione degli artt. 81 [terzo comma] Cost. e 17 [lettera f] dello statuto di autonomia, nonch\u0026#233; della norma interposta dell\u0026#8217;art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica), giacch\u0026#233;, a fronte della disciplina innanzi ricordata, la \u0026#171;clausola di invarianza [\u0026#8230;] finisce con l\u0026#8217;essere una mera clausola di stile [\u0026#8230;] del tutto avulsa dalla effettiva realt\u0026#224; economica e finanziaria\u0026#187;, come, del resto, sarebbe dimostrato dal fatto che \u0026#171;la disposizione \u0026#232; del tutto sprovvista della Relazione tecnica di accompagno\u0026#187;, di cui al citato art. 17 della legge n. 196 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; \u0026#200;, da ultimo, impugnato l\u0026#8217;art. 11 della medesima legge regionale n. 14 del 2019, che sostituisce le parole \u0026#171;31 dicembre 2018\u0026#187; con le parole \u0026#171;31 dicembre 2020\u0026#187; nel contesto dell\u0026#8217;art. 7, comma 2, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n.8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale). Norma, quest\u0026#8217;ultima, che, a sua volta, rinviava alla scadenza della predetta data (del 31 dicembre 2018) l\u0026#8217;applicazione, nei confronti degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati (ad eccezione degli enti finanziati con il fondo sanitario regionale), di cui al comma 3 dell\u0026#8217;art. 6 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2017. Legge di stabilit\u0026#224; regionale. Stralcio I.), delle disposizioni dell\u0026#8217;art. 11 della legge della regione Siciliana 13 gennaio 2015, n. 3 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci), concernenti i principi contabili e schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata recherebbe un vulnus all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che ascrive allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, giacch\u0026#233; \u0026#8211; dopo l\u0026#8217;ultimo differimento al 1\u0026#176; gennaio 2019 previsto dalla citata legge regionale n. 8 del 2018 \u0026#8211; \u0026#171;dispone un ulteriore rinvio di ben due anni del termine di adozione per gli organismi e degli enti strumentali della Regione\u0026#187;, della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011, mettendo in evidenza \u0026#171;un\u0026#8217;innegabile volont\u0026#224; di elusione di quei principi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi \u0026#171;inammissibile o, comunque, non fondato il ricorso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, la resistente si limita a rappresentare che provveder\u0026#224;, \u0026#171;con apposita modifica normativa \u0026#8220;alla quantificazione dell\u0026#8217;onere annuo\u0026#8221; con la relativa copertura finanziaria \u0026#8220;alla legge di bilancio\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In riferimento alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della stessa legge regionale, la Regione Siciliana ne eccepisce, anzitutto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per erronea individuazione del parametro costituzionale che si assume vulnerato, dovendo esso ravvisarsi non gi\u0026#224; nell\u0026#8217;art. 17, lettera f), dello statuto, bens\u0026#236; nell\u0026#8217;art. 14, lettera q), che precede, il quale intesta alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di \u0026#171;stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, la difesa regionale premette, e ribadisce in memoria, che i dipendenti destinatari della norma sarebbero solo quelli di cui ai commi secondo e terzo dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante \u0026#171;Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale\u0026#187; e altre norme per il personale comandato, dell\u0026#8217;occupazione giovanile e i precari delle unit\u0026#224; sanitarie locali), il cui trattamento \u0026#232; regolato dall\u0026#8217;art. 51 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, il quale, al comma 3, stabilisce che \u0026#171;il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non pu\u0026#242; superare l\u0026#8217;ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni\u0026#187;. Sicch\u0026#233;, al momento della risoluzione del rapporto, le erogazioni di carattere pensionistico dovrebbero ridursi di \u0026#171;un\u0026#8217;aliquota non inferiore al 25%\u0026#187;, dovendo, altres\u0026#236;, tenersi conto che i dipendenti potenzialmente interessati dalla norma censurata sarebbero circa cento, con \u0026#171;ricadute patrimoniali pressoch\u0026#233; consequenziali irrisorie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, quanto al comma 2 del censurato art. 7, la difesa regionale evidenzia che il decreto del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze del 5 dicembre 2017 (Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita) ha incrementato di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all\u0026#8217;art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010 (come convertito), per cui \u0026#8211; avendo ci\u0026#242; snaturato \u0026#171;l\u0026#8217;iniziale perimetro di calcolo dei requisiti di pensione, come previsto dalla richiamata legge reg. n. 9/2015\u0026#187; \u0026#8211; il censurato comma 2 dell\u0026#8217;art. 7 in esame risponderebbe alla ratio dell\u0026#8217;art. 52 della legge regionale n. 9 del 2015, e cio\u0026#232; quella di consentire, \u0026#171;ai dipendenti che avevano gi\u0026#224; presentato istanza di ottenere il collocamento a riposo\u0026#187;, sterilizzando detto incremento, senza per\u0026#242; introdurre alcuna deroga al regime ordinario dei requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della Regione Siciliana e senza, di conseguenza, comportare alcun incremento di spesa sul bilancio regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eArgomentazioni, queste, che la resistente sostiene essere, peraltro, coerenti \u0026#171;con la relazione tecnica depositata dall\u0026#8217;ARS sull\u0026#8217;articolo 9 del DDL 491, corrispondente all\u0026#8217;impugnato art. 7 della legge regionale n. 14 del 2019, utilizzata poi dal competente Assessorato regionale nel controdedurre alle osservazioni del Ministero dell\u0026#8217;Economia e delle Finanze\u0026#187;; controdeduzioni che il Governo non avrebbe tenuto in considerazione nel decidere sull\u0026#8217;impugnativa in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infine, quanto all\u0026#8217;ultima questione proposta con il ricorso, relativa all\u0026#8217;art. 11 indicato, la difesa regionale rappresenta che la proroga ivi disposta \u0026#8211; rispetto ad un termine gi\u0026#224; prorogato senza censure da parte dello Stato \u0026#8211; si sarebbe resa necessaria affinch\u0026#233; alcuni enti e organismi regionali potessero \u0026#171;adeguarsi alle regole dell\u0026#8217;armonizzazione contabile\u0026#187;, l\u0026#224; dove, peraltro, la Regione Siciliana avrebbe, comunque, dato \u0026#171;avvio ai processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio\u0026#187;, essendosi, quindi, \u0026#171;correttamente attenuta a tutti gli insegnamenti\u0026#187; della giurisprudenza costituzionale in materia, a partire dalla sentenza n. 178 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Sicilia n. 14 del 2019, che viene in primo luogo in esame, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Giova, anzitutto, rammentare l\u0026#8217;orientamento costante di questa Corte secondo cui il canone costituzionale dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. (\u0026#171;Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte\u0026#187;) \u0026#171;opera direttamente, a prescindere dall\u0026#8217;esistenza di norme interposte\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. Del resto, \u0026#232; lo stesso statuto della Regione Siciliana che, nell\u0026#8217;attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell\u0026#8217;ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p), ne condiziona, al suo unico comma, l\u0026#8217;esercizio \u0026#171;nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nondimeno, sussistono, nella specie, disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, da ravvisarsi, in primo luogo, nell\u0026#8217;art. 19 della legge 196 del 2009 in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria (\u0026#171;per l\u0026#8217;evidente motivo che non pu\u0026#242; essere assoggettata a copertura un\u0026#8217;entit\u0026#224; indefinita\u0026#187;: cos\u0026#236; la sentenza n. 147 del 2018) e, quindi, nelle disposizioni \u0026#8211; ulteriormente specificative dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \u0026#8211; di cui agli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, a tenore dei quali, le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo (e, tra queste, le spese \u0026#171;relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse\u0026#187;: comma 1, lettera a, del citato art. 48) debbono quantificarne l\u0026#8217;onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere \u0026#171;un orizzonte temporale almeno triennale\u0026#187; (artt. 36 e 39 citati). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl denunciato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019 ha viceversa circoscritto al solo esercizio finanziario 2019 l\u0026#8217;autorizzazione di spesa per il funzionamento del neo-istituito Ufficio del Garante \u0026#171;e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell\u0026#8217;ambito delle proprie funzioni\u0026#187;, pur dotando detto Ufficio di personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, dunque, viene ad autorizzare spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell\u0026#8217;Ufficio e, dunque, le spese per gli \u0026#171;stipendi\u0026#187;, nonch\u0026#233;, comunque (e necessariamente), ulteriori \u0026#171;spese fisse\u0026#187; per il funzionamento dell\u0026#8217;Ufficio medesimo e per le iniziative assunte dal Garante coerentemente con le funzioni assegnategli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, quindi, di \u0026#171;spese continuative obbligatorie\u0026#187;, che richiedono, alla luce di quanto evidenziato, una quantificazione dell\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione: ci\u0026#242; che la Regione ha mancato appunto di adottare con il denunciato art. 3, in contrasto, pertanto, con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche la questione di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 7 della stessa legge reg. n. 14 del 2019 \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Va, anzitutto, disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla Regione Siciliana in ragione della non corretta individuazione del parametro statutario di riferimento, che, secondo la resistente, andrebbe individuato nella lettera q) dell\u0026#8217;art. 14 dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione stessa competenza legislativa esclusiva sullo stato giuridico ed economico degli impiegati regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine \u0026#232; dirimente rammentare quanto gi\u0026#224; evidenziato (punto 3.1., che precede) circa l\u0026#8217;applicazione immediata, anche alla Regione Siciliana, del precetto di cui al terzo comma dell\u0026#8217;art. 81 Cost., l\u0026#224; dove, peraltro, il parametro costituzionale indicato dallo stesso ricorrente trova comunque evidenza, nella sua pi\u0026#249; ampia portata, in base alla sostanza delle censure svolte dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Venendo alla proposta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, occorre anzitutto premettere che il pagamento del trattamento di quiescenza e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita del personale regionale \u0026#232; a carico di apposito Fondo di Quiescenza, (art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6, recante \u0026#171;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2009\u0026#187;), \u0026#171;avente natura giuridica di ente pubblico non economico\u0026#187; (comma 2), con propria dotazione finanziaria iniziale, cui provvede la Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Fondo, in particolare, \u0026#232; gravato (art. 15, comma 7) dell\u0026#8217;onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Siciliana n. 21 del 1986, con apposito trasferimento ad esso della contribuzione previdenziale a carico del dipendente ed a carico dell\u0026#8217;Amministrazione regionale (art. 15, comma 9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, al personale di cui al secondo e terzo comma del citato art. 10, l\u0026#8217;onere del trattamento di quiescenza, nonch\u0026#233; quello relativo all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita di tutto il personale regionale, a decorrere dall\u0026#8217;esercizio finanziario 2010, \u0026#171;\u0026#232; a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti\u0026#187; (art. 15, comma 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiova rammentare, altres\u0026#236;, che il comma primo dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. n. 21 del 1986 aveva previsto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, che al personale regionale \u0026#8211; tranne per quello in servizio (o comunque assunto in base concorsi indetti entro la predetta data) o gi\u0026#224; in quiescenza (commi secondo e terzo dello stesso art. 10) \u0026#8211; trovasse applicazione la disciplina del trattamento di quiescenza e delle prestazioni previdenziali dettata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, \u0026#171;restando ferma la competenza diretta della Regione per l\u0026#8217;amministrazione dei relativi trattamenti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSoltanto con l\u0026#8217;art. 20, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l\u0026#8217;anno 2004) si \u0026#232; provveduto ad estendere al personale di cui ai citati commi secondo e terzo dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. n. 21 del 1986 il \u0026#171;sistema contributivo di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni\u0026#187;, nonch\u0026#233; le norme statali concernenti  i requisiti per l\u0026#8217;accesso alle prestazioni previdenziali; inoltre, lo stesso art. 20, al comma 6, ha previsto che per tutto il personale della Regione (senza eccezioni) la liquidazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita (fatta salva la quota gi\u0026#224; maturata) avvenga con le modalit\u0026#224; di calcolo dettate \u0026#171;dalle disposizioni statali che disciplinano la materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, al calcolo della residua quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 10, commi secondo e terzo, della legge reg. n. 21 del 1986, l\u0026#8217;art. 51 della citata legge reg. n. 9 del 2015 ha stabilito che venga effettuato \u0026#171;in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato\u0026#187; (comma 1), indicando nella misura massima dell\u0026#8217;\u0026#171;ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni\u0026#187; il tetto del trattamento pensionistico complessivo annuo lordo (comma 3), ma comunque non inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato (comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 52 (richiamato dal censurato art. 7 della legge reg. n. 14 del 2019) ha disposto, sempre nei soli confronti dei dipendenti anzidetti \u0026#8211; collocati, per\u0026#242;, in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali trovano applicazione i trattamenti di pensione disciplinati dall\u0026#8217;art. 20 della legge reg. n. 21 del 2003 \u0026#8211; \u0026#171;una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non pu\u0026#242; in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell\u0026#8217;ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1\u0026#176; gennaio 2017 al 31 dicembre 2020\u0026#187; (comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 5 dello stesso art. 52 (anch\u0026#8217;esso richiamato dal censurato art. 7 della legge reg. n. 14 del 2019) ha, quindi, stabilito che, \u0026#171;al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1\u0026#176; gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l\u0026#8217;accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza\u0026#187; entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa legge reg. n. 9 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 8 del medesimo art. 52 ha previsto che il \u0026#171;trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo \u0026#232; corrisposto con le modalit\u0026#224; e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147\u0026#187;, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;: ossia, quanto ai tempi, decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero dodici mesi in casi particolari (cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di et\u0026#224; o di servizio), fatta eccezione \u0026#171;per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013\u0026#187; (comma 484).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 7 della legge regionale n. 14 del 2019 estende, come detto, ai dipendenti della Regione l\u0026#8217;applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (cosiddetta \u0026#8220;quota 100\u0026#8221;, ossia la sommatoria tra il requisito dell\u0026#8217;et\u0026#224; anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine servizio (che consente ai beneficiari della cosiddetta \u0026#8220;quota 100\u0026#8221; di poter conseguire detta indennit\u0026#224; in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione, dettati dal citato d.l. n. 201 del 2011) previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito; mentre il comma 2 dello stesso art. 7, individua, per una certa categoria di dipendenti regionali \u0026#8211; quelli di cui all\u0026#8217;art. 52, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2015 \u0026#8211; requisiti e modalit\u0026#224; del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l\u0026#8217;incremento della speranza di vita di cui all\u0026#8217;art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento) e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Gli oneri derivanti dalla complessiva \u0026#8220;manovra pensionistica\u0026#8221; recata dal d.l. n. 4 del 2019, tra cui in particolare la cosiddetta \u0026#8220;quota 100\u0026#8221;, sono individuati dall\u0026#8217;art. 28, comma 1, del medesimo decreto-legge e complessivamente valutati \u0026#171;in 4.719,1 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2020\u0026#187;, nonch\u0026#233; in importi progressivamente pi\u0026#249; elevati per gli anni successivi, venendo indicate anche le risorse per farvi fronte [comma 2, lettere a) e b)].\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, al finanziamento del trattamento di fine servizio di cui all\u0026#8217;art. 23 del medesimo d.l., il relativo accesso \u0026#232; garantito, al comma 3, attraverso l\u0026#8217;istituzione nello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di un apposito Fondo \u0026#171;con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2019\u0026#187;. La garanzia del Fondo copre l\u0026#8217;80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo \u0026#232; ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Secondo la resistente, l\u0026#8217;estensione della cosiddetta \u0026#8220;quota 100\u0026#8221; ai dipendenti della Regione siciliana non comporterebbe \u0026#8211; come previsto dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 7 della legge regionale impugnata \u0026#8211; nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; ne potrebbero derivare, anzi, risparmi di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; A dimostrazione di quanto precede, la Regione resistente, come detto, sostiene che i destinatari della norma denunciata sarebbero solo i dipendenti di cui ai commi secondo e terzo dell\u0026#8217;art. 10 della legge regionale n. 21 del 1986, da individuarsi concretamente in soltanto circa 100 unit\u0026#224;, l\u0026#224; dove, poi, la previsione del comma 2 dello stesso art. 7 risponderebbe alla ratio dell\u0026#8217;illustrato art. 52, comma 5, della legge regionale n. 9 del 2015, che, nel consentire di ottenere, ai dipendenti che lo avevano gi\u0026#224; richiesto, il collocamento a riposo, non introdurrebbe alcuna deroga al regime ordinario dei requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della Regione Siciliana, n\u0026#233; ci\u0026#242; comporterebbe un ricambio di personale tramite nuove assunzioni, impedite \u0026#8211; come innanzi evidenziato \u0026#8722; dall\u0026#8217;art. 4 della stessa legge regionale n. 14 del 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.1.\u0026#8211; Tuttavia, la asserita limitazione della platea dei destinatari ai dipendenti di cui ai commi secondo e terzo dell\u0026#8217;art. 10 della legge regionale n. 21 del 1986 non risulta confortata dalla chiara formulazione dell\u0026#8217;impugnato art. 7, comma 1, l\u0026#224; dove, peraltro, una siffatta limitazione neppure assume il rilievo che intende attribuirle la Regione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003 ha esteso \u0026#8211; come visto \u0026#8722; anche al personale anzidetto i requisiti pensionistici degli impiegati civili dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, al comma 2 impugnato, esso interviene in senso pi\u0026#249; favorevole sui requisiti di accesso alla pensione, valorizzando quelli previgenti al d.l. n. 201 del 2011 e sterilizzando il relativo incremento derivante dalla cosiddetta \u0026#8220;speranza di vita\u0026#8221; (di cui, anzitutto, al d.l. n. 78 del 2010), essendo quindi dubbio che, per i dipendenti regionali cui tale disposizione fa riferimento, non si sia consentito di andare in pensione in deroga alla disciplina ordinaria dettata dalla legislazione statale, cos\u0026#236; da non gravare con maggiore incidenza (essendo pensionati con minore et\u0026#224; anagrafica) sul \u0026#8220;Fondo pensioni Sicilia\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.\u0026#8211; Quel che, per\u0026#242;, pi\u0026#249; risalta, e decisamente rileva, \u0026#232; che, a fronte di cos\u0026#236; incisivi interventi nel settore previdenziale (sui trattamenti di pensione e su quelli di fine servizio) come quelli disciplinati dagli artt. 14 e 23 del d.l. n. 4 del 2019, che investono anche la platea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che hanno comportato per lo Stato ingenti oneri finanziari, la difesa regionale \u0026#8211; nonostante che l\u0026#8217;art. 7 denunciato estenda detti interventi ai dipendenti della Regione con una clausola di invarianza finanziaria \u0026#8211; si limita a deduzioni affatto generiche e non del tutto concludenti quanto all\u0026#8217;insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale, in toto gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine servizio dei dipendenti della Regione. E ci\u0026#242; senza, appunto, fornire riscontro alcuno ai propri assunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente \u0026#232; da ravvisarsi per le difese regionali contrastanti la violazione \u0026#8211; evocata dal ricorrente \u0026#8211;  della norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 17 della legge n. 196 del 2009, per l\u0026#8217;assenza di una relazione tecnica a corredo del disegno di legge in punto di quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonch\u0026#233; delle relative coperture. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal riguardo, va ricordato che, ai sensi del citato art. 17, comma 3, \u0026#171;i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonch\u0026#233; delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell\u0026#8217;onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 6-bis precisa, poi, che \u0026#171;[p]er le disposizioni corredate di clausole di neutralit\u0026#224; finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l\u0026#8217;ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; delle risorse gi\u0026#224; esistenti nel bilancio e delle relative unit\u0026#224; gestionali, utilizzabili per le finalit\u0026#224; indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralit\u0026#224; finanziaria non pu\u0026#242; essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 7, primo periodo, dello stesso art. 17 stabilisce, infine, che \u0026#171;[p]er le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all\u0026#8217;andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di \u0026#8220;metodologie di copertura\u0026#8221; finanziaria delle leggi di spesa che, richiamando proprio l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 19, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009 prevede che siano utilizzate anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa resistente, a tal fine, si limita a richiamare a sostegno \u0026#171;la relazione tecnica depositata dall\u0026#8217;ARS sull\u0026#8217;articolo 9 del DDL 491, corrispondente all\u0026#8217;impugnato art. 7 della legge regionale n. 14 del 2019, utilizzata poi dal competente Assessorato regionale nel controdedurre alle osservazioni del Ministero dell\u0026#8217;Economia e delle Finanze\u0026#187;; tuttavia, non solo di tale relazione non si fornisce dettaglio alcuno, ma l\u0026#8217;art. 9 citato riguarda tutt\u0026#8217;altra materia, ossia quella delle \u0026#171;Convenzioni\u0026#187; relative al sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte (con la sentenza n. 227 del 2019), in tema di necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., ha gi\u0026#224; posto in rilievo come una legge \u0026#8220;complessa\u0026#8221; dovrebbe \u0026#171;essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall\u0026#8217;indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilit\u0026#224; di natura tecnica e finanziaria e dall\u0026#8217;articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse gi\u0026#224; disponibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, come detto, le argomentazioni a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria con la spesa previdenziale che comporta l\u0026#8217;art. 7 denunciato sono generiche e prive di riscontri ed evocano, peraltro, un assunto \u0026#8211; quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni \u0026#8211; che (al di l\u0026#224; della carenza in concreto di effettiva dimostrazione) non \u0026#232; neppure concludente. E ci\u0026#242; in quanto la sostenibilit\u0026#224; del sistema pensionistico regionale \u0026#8211; anch\u0026#8217;esso espressione dell\u0026#8217;art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilit\u0026#224; (ossia l\u0026#8217;equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all\u0026#8217;interno dello stesso sistema, in ragione della contribuzione dei \u0026#8220;lavoratori\u0026#8221;, essendo l\u0026#8217;intervento statale ad \u0026#8220;integrazione\u0026#8221; \u0026#8211; vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della pi\u0026#249; giovane et\u0026#224; dei pensionati) e, dall\u0026#8217;altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDonde, un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere \u0026#8211; come, del resto, \u0026#232; nel sistema attuale gestito \u0026#8220;a ripartizione\u0026#8221; \u0026#8722; l\u0026#8217;assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11 della legge regionale n. 14 del 2019 \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Va, anzitutto, ricordato che l\u0026#8217;art. 11 della legge della regione Siciliana n. 3 del 2015 \u0026#8211; nelle more della definizione, in conformit\u0026#224; con lo statuto regionale, mediante le procedure di cui all\u0026#8217;art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione), della decorrenza e modalit\u0026#224; di applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2019 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 79 del decreto stesso \u0026#8211; aveva previsto che, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2015, la Regione e i suoi enti e organismi strumentali (esclusi quelli del settore sanitario) avrebbero applicato le disposizioni del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011 \u0026#171;secondo quanto previsto dal presente articolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto concerne gli organismi e gli enti strumentali regionali, i successivi commi 2 e 3, nel loro combinato contesto rinviano all\u0026#8217;esercizio finanziario 2015 l\u0026#8217;applicazione degli artt. 2 (affiancamento della contabilit\u0026#224; economico patrimoniale alla contabilit\u0026#224; finanziaria) e 4 (adozione del piano dei conti integrato) del citato d.lgs. n. 118 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il successivo comma 9 del medesimo art. 11 imponeva a detti enti strumentali l\u0026#8217;adeguamento dei propri regolamenti contabili alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 \u0026#171;entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall\u0026#8217;1 gennaio 2015\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2018, modificando il comma 3 dell\u0026#8217;art. 6 della legge regionale n. 16 del 2017, ha imposto agli organi di amministrazione di enti istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, di adottare entro il rendiconto generale o il bilancio d\u0026#8217;esercizio entro il 30 giugno dell\u0026#8217;anno successivo, pena la decadenza dell\u0026#8217;organo e la nullit\u0026#224; degli atti adottati. Tale disposizione, stabilisce il comma 2 dell\u0026#8217;art. 7 citato, trova applicazione dal 1\u0026#176; gennaio 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso art. 7 della legge regionale n. 8 del 2018 aveva disposto, prima della novella introdotta dall\u0026#8217;art. 11 impugnato, che per detti enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, le disposizioni dell\u0026#8217;art. 11 della legge regionale n. 3 del 2015 trovassero applicazione \u0026#171;entro e non oltre il 31 dicembre 2018\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma denunciata ha, poi, procrastinato di due anni (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020) l\u0026#8217;adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011, secondo quanto gi\u0026#224; disposto dal citato art. 11 della legge regionale n. 3 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In forza dell\u0026#8217;art. 79 del d.lgs. n. 118 del 2011, \u0026#171;la decorrenza e le modalit\u0026#224; di applicazione delle disposizioni\u0026#187; di cui allo stesso decreto legislativo \u0026#171;nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonch\u0026#233; nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformit\u0026#224; con i relativi statuti, con le procedure previste dall\u0026#8217;art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, la Regione ha disposto una dilazione (ulteriore) dell\u0026#8217;applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, in riferimento agli enti strumentali regionali, con legge regionale e non \u0026#8211; come, semmai, avrebbe dovuto \u0026#8211; con la procedura concertativa o \u0026#8220;pattizia\u0026#8221; richiesta dall\u0026#8217;art. 27 della legge n. 42 del 2009 e, quindi, in forza delle norme di attuazione dello statuto, che richiedono l\u0026#8217;attivazione della Commissione paritetica di cui all\u0026#8217;art. 43 dello stesso statuto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la stessa sentenza n. 178 del 2012 di questa Corte, richiamata dalla difesa regionale, ribadisce che l\u0026#8217;art. 27 citato \u0026#171;non pone alcuna deroga all\u0026#8217;adozione di tali procedure [id est.: le procedure pattizie], con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell\u0026#8217;art. 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza, poi, che la decorrenza da ultimo indicata con l\u0026#8217;art. 11 censurato segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non pu\u0026#242; costituire elemento emendativo della dedotta, e sussistente, lesione dell\u0026#8217;evocato parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, tenuto conto inoltre (come messo in evidenza dalla sentenza n. 80 del 2017) della indefettibilit\u0026#224; del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, della natura del d.lgs. n. 118 del 2011 di norma interposta in tale materia e del fatto che l\u0026#8217;art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo (il quale, tra l\u0026#8217;altro, stabilisce: \u0026#171;A decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto\u0026#187;) \u0026#232; espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0026#8217;anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell\u0026#8217;aeroporto di Trapani Birgi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Amministrazione pubblica - Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Siciliana - Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0027anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale - Istituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Garante della persona con disabilit\u0026#224; - Autorizzazione di spesa, per l\u0027esercizio finanziario 2019, per il funzionamento dell\u0027Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell\u0027esercizio delle proprie funzioni.\r\nPrevidenza - Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali - Estensione dell\u0027applicazione delle disposizioni sul trattamento anticipato di pensione [c.d. \"quota 100\"] e di indennit\u0026#224; di fine servizio, previste dagli artt. 14 e 23, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2019 - Clausola di invarianza finanziaria.\r\nModifiche all\u0027art. 7 della legge regionale n. 8 del 2018 in materia di bilanci degli enti regionali - Differimento del termine per il recepimento dei principi di armonizzazione contabile previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42571","titoletto":"Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Garante della persona con disabilità e del Garante per l\u0027infanzia e l\u0027adolescenza - Istituzione di un Ufficio del Garante - Autorizzazione della relativa spesa per il solo esercizio finanziario 2019 - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., l\u0027art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che istituisce l\u0027Ufficio del Garante, alle dirette dipendenze dell\u0027Autorità Garante per l\u0027infanzia e l\u0027adolescenza e dell\u0027Autorità Garante della persona con disabilità, autorizzando la spesa per il suo funzionamento e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell\u0027ambito delle proprie funzioni per il solo esercizio finanziario 2019. La norma impugnata dal Governo, autorizzando spese che comprendono (anche e soprattutto) quelle per il personale in dotazione dell\u0027Ufficio e, dunque, le spese per gli stipendi, nonché, comunque (e necessariamente), ulteriori spese fisse, continuative obbligatorie, che richiedono una quantificazione dell\u0027onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, viola le disposizioni puntualmente attuative del parametro evocato, da ravvisarsi nell\u0027art. 19 della legge 196 del 2009 e negli artt. 36, 38, 39 e 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché dello stesso statuto della Regione Siciliana che, nell\u0027attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva, tra l\u0027altro, nella materia dell\u0027ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p), ne condiziona l\u0027esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 147 del 2018\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"42572","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"06/08/2019","data_nir":"2019-08-06","numero":"14","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"lett. p)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/12/2009","numero":"196","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"42572","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione dei parametri nel giudizio in via principale - Diretta applicabilità del parametro evocato agli enti territoriali ad autonomia speciale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, in ragione della non corretta individuazione del parametro statutario di riferimento, della questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019. Anche alla Regione Siciliana resistente è direttamente applicabile il precetto di cui al terzo comma dell\u0027art. 81 Cost.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl canone costituzionale dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall\u0027esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42573","numero_massima_precedente":"42571","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"06/08/2019","data_nir":"2019-08-06","numero":"14","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42573","titoletto":"Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico dei dipendenti regionali - Estensione del trattamento anticipato di pensione (c.d. \"quota 100\") e del finanziamento della indennità di fine servizio - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., l\u0027art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che, al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l\u0027applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. \"quota 100\", ossia la sommatoria tra il requisito dell\u0027età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell\u0027anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell\u0027indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. \"quota 100\" di conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individua, per i dipendenti regionali di cui all\u0027art. 52, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l\u0027incremento della speranza di vita di cui all\u0027art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Le argomentazioni della difesa regionale a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria, posta dal comma 3 dell\u0027art. 7 impugnato dal Governo, con la spesa previdenziale che comporta la norma censurata a carico del bilancio regionale - gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l\u0027indennità di fine servizio dei dipendenti della Regione - sono generiche e prive di riscontri; esse evocano, peraltro, un assunto - quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest\u0027ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni - che (al di là della carenza di effettiva dimostrazione) non è neppure concludente, in quanto la sostenibilità del sistema pensionistico regionale - anch\u0027esso espressione dell\u0027art. 38 Cost. - vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati) e, dall\u0027altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. Donde un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere - come, del resto, è nel sistema attuale gestito \"a ripartizione\" \u0026#8722; l\u0027assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAl fine della necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., una legge \"complessa\" dovrebbe essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall\u0027indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall\u0027articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 227 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42574","numero_massima_precedente":"42572","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"06/08/2019","data_nir":"2019-08-06","numero":"14","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42574","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Bilanci degli enti regionali - Differimento al 31 dicembre 2020 del termine per il recepimento dei principi di armonizzazione contabile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l\u0027art. 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nell\u0027art. 7, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. La norma regionale impugnata dal Governo procrastina di due anni l\u0027adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione, della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011. Tale dilazione (ulteriore) avrebbe dovuto disporsi non con legge regionale, ma, semmai, con la procedura concertativa o \"pattizia\" richiesta dall\u0027art. 27 della legge n. 42 del 2009, mediante il quale tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria, di cui all\u0027art. 43 dello stesso statuto. La circostanza, poi, che la decorrenza censurata segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non può costituire elemento emendativo della lesione dell\u0027evocato parametro, che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, tenuto conto inoltre della natura del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta in tale materia, e del fatto che l\u0027art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo è espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 80 del 2017 e n. 178 del 2012\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"42573","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"06/08/2019","data_nir":"2019-08-06","numero":"14","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"08/05/2018","data_nir":"2018-05-08","numero":"8","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/06/2011","numero":"118","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40939","autore":"Ardizzone L.","titolo":"Brevi note sul principio di copertura finanziaria  ex art. 81, comma terzo, cost. alla luce della sentenza n. 235 del 2020 della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittiregionali.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40939_2020_235.pdf","nome_file_fisico":"235_2020_Ardizzone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"38230","autore":"Forte C., Pieroni M.","titolo":"Qualche riflessione sulla sentenza n. 235 del 2020 della Corte costituzionale: implicazioni sul principio della copertura finanziaria \u0027ex\u0027 art. 81, terzo comma, Cost.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"38230_2020_235.pdf","nome_file_fisico":"235-2020+altra_Forte-Pieroni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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