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costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione prima, nel procedimento vertente tra Seminario vescovile di Novara e Comune di Novara, con ordinanza del 22 gennaio 2024, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Seminario vescovile di Novara, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 29 gennaio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Lorenzo Bertaggia e Carlo Acquaviva per il Seminario vescovile di Novara e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 22 gennaio 2024, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione prima, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), \u0026#171;nella parte in cui riferendosi ad immobile esclusivamente utilizzato per finalit\u0026#224; religiose non consentirebbe lo scorporo delle superfici adibite ad attivit\u0026#224; diverse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 7, terzo comma, dell\u0026#8217;Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense sottoscritto l\u0026#8217;11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale escluderebbe \u0026#171;ogni imposizione tributaria per le attivit\u0026#224; religiose degli enti ecclesiastici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di essere giudice in sede di rinvio per una controversia tra il Comune di Novara e il locale Seminario vescovile, relativa all\u0026#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI) su un fabbricato di propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;ente ecclesiastico (stabile di circa dodicimila metri quadrati), che, originariamente destinato in esclusiva alla formazione del clero, successivamente \u0026#232; stato in parte adibito a liceo classico parificato (per circa seicento metri quadrati) e in parte dato in locazione a due societ\u0026#224; (per complessivi novecento metri quadrati circa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e d\u0026#224; conto che: il Comune di Novara ha ripreso a tassazione l\u0026#8217;ICI per l\u0026#8217;intero immobile, catastalmente unitario, compresa la porzione destinata alla preparazione sacerdotale, con avvisi di accertamento per gli anni 2005-2011; tali avvisi, impugnati dal Seminario vescovile, sono stati annullati con due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Novara, che ha limitato il recupero alla porzione locata; l\u0026#8217;appello del Comune \u0026#232; stato accolto con due sentenze della Commissione tributaria regionale di Torino per la parte adibita a liceo; su ricorso del Comune, la Corte di cassazione, sezione tributaria, con ordinanze 8 febbraio 2023, n. 3826, e 16 febbraio 2023, n. 4923, ha annullato le sentenze di appello, con rinvio, sul presupposto che solo il frazionamento catastale, avvenuto nel 2012, ha identificato la quota titolata all\u0026#8217;esenzione d\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Avendo il Seminario vescovile riassunto i giudizi, la Corte rimettente, disposta la riunione degli stessi, ha sollevato la riferita questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, poich\u0026#233; essa \u0026#171;sfugge alle preclusioni tipiche del giudizio di rinvio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvero, fermo il vincolo del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; cio\u0026#232; che l\u0026#8217;esenzione ICI non opera per gli immobili ecclesiastici a destinazione mista, non esclusivamente religiosa, prima dell\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2013, e, quindi, nel regime anteriore a quello introdotto dall\u0026#8217;art. 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit\u0026#224;), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 \u0026#8211;, il giudice di rinvio assume di poter sottoporre al vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale la norma esonerativa cos\u0026#236; interpretata dal giudice della nomofilachia, per la violazione degli obblighi internazionali di fonte concordataria, quale discenderebbe dalla totale imponibilit\u0026#224; di un fabbricato che, pur unitariamente accatastato, solo in piccola parte \u0026#232; adibito a finalit\u0026#224; estranee al culto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente deduce che la norma censurata, stabilendo in linea generale quale condizione di esenzione dall\u0026#8217;ICI l\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; della destinazione non commerciale dell\u0026#8217;immobile ed estendendo tale condizione anche agli immobili di propriet\u0026#224; degli enti ecclesiastici, avrebbe introdotto per questi ultimi un \u0026#171;requisito restrittivo\u0026#187; non previsto dalla fonte internazionale pattizia; infatti, nell\u0026#8217;ipotesi di fabbricato a uso misto, unitariamente classato, il requisito di esclusivit\u0026#224; determinerebbe l\u0026#8217;assoggettamento a ICI anche delle porzioni immobiliari destinate ad attivit\u0026#224; religiosa, con \u0026#171;sostanziale disapplicazione della norma concordataria di rango legislativo superiore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;Avvocatura, la norma censurata, subordinando l\u0026#8217;esenzione ICI all\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; della destinazione religiosa dell\u0026#8217;immobile, avrebbe equiparato, quanto agli effetti tributari, gli enti ecclesiastici a quelli di beneficenza o istruzione, proprio nell\u0026#8217;osservanza dell\u0026#8217;art. 7, terzo comma, dell\u0026#8217;Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (\u0026#8220;Accordo di Villa Madama\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, estendendo il beneficio all\u0026#8217;immobile in uso misto purch\u0026#233; ne sia stato disposto l\u0026#8217;accatastamento frazionato mediante la cosiddetta procedura DOCFA (\u0026#8220;documenti catasto fabbricati\u0026#8221;), se ci\u0026#242; \u0026#232; impossibile, ove sia resa un\u0026#8217;apposita dichiarazione regolamentare, l\u0026#8217;art. 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, non avrebbe introdotto \u0026#171;alcun elemento di discriminazione tra il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici e quello degli enti aventi finalit\u0026#224; di beneficenza o d\u0026#8217;istruzione, che sono assoggettati alla medesima disciplina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Seminario vescovile di Novara, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento della sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte assume che l\u0026#8217;Accordo di modifica del Concordato lateranense, diretta attuazione del principio pattizio di cui all\u0026#8217;art. 7, commi secondo e terzo, Cost., sia fonte interposta, la quale, per giurisprudenza di questa Corte (si menzionano le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), pu\u0026#242; attivare il sindacato di cui all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; sottrarrebbe all\u0026#8217;imposizione enti e attivit\u0026#224; di religione o culto, l\u0026#8217;art. 7, terzo comma, dell\u0026#8217;Accordo medesimo risulterebbe violato dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 504 del 1992, ove questo \u0026#171;fosse interpretato in modo tale da sottoporre ad ICI immobili o parti di immobili effettivamente destinate alla religione o al culto, anche in ipotesi \u0026#8211; ed a motivo \u0026#8211; del loro unitario accatastamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la mancata previsione nella norma censurata della possibilit\u0026#224; di scorporare le superfici destinate ad attivit\u0026#224; tassabili comporterebbe che \u0026#171;l\u0026#8217;immobile del Seminario, pur quasi interamente destinato ad attivit\u0026#224; esenti dall\u0026#8217;imposizione, ovvero di formazione religiosa e di culto, sarebbe assoggettato interamente all\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl fatto che soltanto con l\u0026#8217;art. 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, e solo per il futuro, il legislatore italiano abbia disciplinato gli immobili a destinazione mista secondo un criterio di imponibilit\u0026#224; proporzionale \u0026#171;non vale certamente\u0026#187; \u0026#8211; precisa il Seminario vescovile\u0026#8211; \u0026#171;a giustificare l\u0026#8217;imponibilit\u0026#224; degli immobili destinati alla religione e al culto per gli anni d\u0026#8217;imposta precedenti\u0026#187;, poich\u0026#233; altrimenti \u0026#171;allo Stato sarebbe consentito di giovarsi di un proprio inadempimento, ovvero di un difettoso coordinamento tra la normativa fiscale e il diritto internazionale pattizio, che \u0026#232; per\u0026#242; sovraordinato alla norma interna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, il Seminario vescovile ha depositato memoria illustrativa, che riprende gli argomenti esposti nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel replicare all\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la parte ha inteso sottolineare che la questione in scrutinio non ha ad oggetto la nuova disciplina relativa all\u0026#8217;imposta municipale propria (IMU), sulla cui aderenza agli obblighi concordatari non si discute, bens\u0026#236; l\u0026#8217;anteriore disciplina riguardante l\u0026#8217;ICI, applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, la quale violerebbe detti obblighi, con riferimento agli immobili d\u0026#8217;utilizzo promiscuo, nella parte in cui determinerebbe l\u0026#8217;imponibilit\u0026#224; delle superfici destinate ad attivit\u0026#224; religiose per \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di procedere (nel regime ICI) ad uno scorporo delle superfici destinate ad altre attivit\u0026#224;, quando queste (come nella fattispecie) siano ben identificabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione prima, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 504 del 1992, \u0026#171;nella parte in cui riferendosi ad immobile esclusivamente utilizzato per finalit\u0026#224; religiose non consentirebbe lo scorporo delle superfici adibite ad attivit\u0026#224; diverse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di essere giudice di rinvio in una controversia tra il Comune di Novara e il locale Seminario vescovile, relativa all\u0026#8217;ICI per le annualit\u0026#224; 2005-2011, su un fabbricato dell\u0026#8217;ente ecclesiastico, destinato in gran parte alla formazione del clero e in minima parte ad attivit\u0026#224; produttiva di reddito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che il Comune ha emesso avvisi di accertamento per l\u0026#8217;intero immobile, catastalmente unitario, e, quindi, anche per la porzione adibita a seminario, e che, essendo stati gli avvisi parzialmente annullati nei gradi di merito, si \u0026#232; infine pronunciata la Corte di cassazione, su ricorso del Comune medesimo, enunciando il principio di diritto secondo il quale l\u0026#8217;esenzione d\u0026#8217;imposta, prevista dalla norma censurata, non spetta per gli anni in questione, giacch\u0026#233; solo il frazionamento catastale, avvenuto nel 2012, ha identificato la quota immobiliare titolata al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la norma censurata, in tal modo interpretata, determinerebbe l\u0026#8217;assoggettamento a ICI anche delle porzioni immobiliari destinate ad attivit\u0026#224; religiosa. Sarebbe, quindi, violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7, terzo comma, dell\u0026#8217;Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, il quale escluderebbe \u0026#171;ogni imposizione tributaria per le attivit\u0026#224; religiose degli enti ecclesiastici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; inammissibile per l\u0026#8217;inadeguata ricostruzione del quadro normativo e l\u0026#8217;inesatta individuazione del parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Occorre premettere che essa concerne un assetto normativo ormai da tempo superato, vale a dire il regime delle esenzioni dall\u0026#8217;ICI, non pi\u0026#249; in vigore dall\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2012, allorch\u0026#233; tale imposta \u0026#232; stata sostituita dall\u0026#8217;IMU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, pur essendone prevista la decorrenza a regime dall\u0026#8217;anno 2014 (artt. 7 e 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale\u0026#187;), della nuova imposta venne disposta l\u0026#8217;\u0026#171;anticipazione sperimentale\u0026#187; a partire dall\u0026#8217;anno 2012 (art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 ha esteso all\u0026#8217;IMU l\u0026#8217;esenzione prevista per l\u0026#8217;ICI dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 504 del 1992 \u0026#8211; disposizione oggi censurata \u0026#8211;, ma in un contesto normativo radicalmente diverso, per effetto della riforma operata dal quasi coevo art. 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, e delle decisioni assunte dalle istituzioni dell\u0026#8217;Unione europea in ordine alla disciplina italiana in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame di merito dell\u0026#8217;odierna questione non \u0026#232; impedito dal vincolo endoprocessuale che grava sul rimettente, dovendosi ribadire che \u0026#171;il giudice di rinvio \u0026#232; abilitato a proporre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sull\u0026#8217;interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, proprio perch\u0026#233; tale norma deve ricevere ancora applicazione nell\u0026#8217;ambito del giudizio di rinvio (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 293 del 2013, n. 197 del 2010, n. 58 del 1995 e n. 257 del 1994; ordinanza n. 118 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 103 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; per\u0026#242; che del quadro normativo, evolutosi nel modo sopra descritto, e della sua incidenza sulla fattispecie concreta, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha fornito una ricostruzione per pi\u0026#249; versi carente, che giunge ad involgere lo stesso evocato parametro costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In primo luogo, il rimettente non d\u0026#224; conto dell\u0026#8217;esatta portata della norma che presenta come interposta, vale a dire l\u0026#8217;art. 7, terzo comma, dell\u0026#8217;Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Tale disposizione stabilisce che \u0026#171;[a]gli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivit\u0026#224; dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl netto di alcuni elementi differenziali, che qui non rilevano, la norma ribadisce il cosiddetto principio di equiparazione, regola-cardine del diritto ecclesiastico-tributario, gi\u0026#224; affermata dall\u0026#8217;art. 29, secondo comma, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), del Concordato lateranense, sottoscritto l\u0026#700;11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, ai sensi del quale, \u0026#171;[f]erme restando le agevolazioni tributarie gi\u0026#224; stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione \u0026#232;, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente, non considerandone il contenuto effettivo, che rimanda a un beneficio indiretto, o per estensione, attribuisce alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attivit\u0026#224; religiose in s\u0026#233;, mentre la norma medesima, al pari del suo precedente storico, si limita ad equiparare, per gli effetti tributari, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer denunciare la violazione del principio di equiparazione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto evidenziare una ipotetica differenziazione normativa nel regime di favore dei due gruppi di attivit\u0026#224;, il che non ha fatto, a causa dell\u0026#8217;errore di impostazione della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, coglie nel segno la difesa statale nel dedurre l\u0026#8217;assenza di \u0026#171;alcun elemento di discriminazione tra il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici e quello degli enti aventi finalit\u0026#224; di beneficenza o d\u0026#8217;istruzione, che sono assoggettati alla medesima disciplina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non tiene conto dell\u0026#8217;incidenza del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, nonostante questa sia stata determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Con la decisione 2013/284/UE del 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha infatti dichiarato incompatibile con il divieto degli aiuti di Stato il regime di esenzione dall\u0026#8217;ICI, perch\u0026#233; esso si prestava alla creazione di \u0026#171;situazioni ibride\u0026#187;, nelle quali gli immobili degli enti non commerciali potevano accedere al beneficio tributario pur ospitando attivit\u0026#224; promiscue, e, quindi, anche di natura commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la stessa decisione, la Commissione ha invece ritenuto compatibile la disciplina dell\u0026#8217;IMU, sopravvenuta tramite il d.l. n. 1 del 2012, come convertito, in quanto, subordinando l\u0026#8217;agevolazione al frazionamento catastale delle aree pertinenti, ha reso impossibili le \u0026#8220;opacit\u0026#224; fiscali\u0026#8221;, che possono dare luogo a una distorsione della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu questi aspetti, la decisione della Commissione \u0026#232; stata confermata dal Tribunale dell\u0026#8217;Unione europea (ottava sezione, sentenze 15 settembre 2016, in cause T219/13 e T220/13) e, infine, dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (grande sezione, sentenza 6 novembre 2018, in cause riunite da C622/16 P a C624/16 P).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Omettendo di considerare quanto sinora evidenziato, il rimettente neppure affronta il problema della compatibilit\u0026#224; della sua richiesta rispetto alla giurisprudenza europea, atteso che questa ha indicato la necessit\u0026#224; della trasparenza dei presupposti dell\u0026#8217;esenzione, mentre il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e vorrebbe applicarla ad una fattispecie di irrisolta promiscuit\u0026#224; d\u0026#8217;uso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, il rimettente non si misura con il fatto che l\u0026#8217;immobile per il quale prospetta la necessit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;esenzione d\u0026#8217;imposta versava in una di quelle \u0026#171;situazioni ibride\u0026#187; \u0026#8211; cio\u0026#232; di uso promiscuo, anche commerciale, pur nella perdurante unitariet\u0026#224; catastale \u0026#8211; rispetto alle quali le istituzioni dell\u0026#8217;Unione europea hanno concordemente ritenuto integrata una violazione del divieto di aiuti di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ancora, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non mette a fuoco un aspetto essenziale dell\u0026#8217;evoluzione normativa inerente alle condizioni dell\u0026#8217;esenzione d\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nella transizione dall\u0026#8217;ICI all\u0026#8217;IMU, il regime agevolativo per gli enti non commerciali ha registrato un importante cambiamento proprio riguardo alla tassazione degli immobili ad uso promiscuo, in quanto l\u0026#8217;art. 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, per le unit\u0026#224; immobiliari a \u0026#171;utilizzazione mista\u0026#187;, ha stabilito che l\u0026#8217;esenzione compete solo per la \u0026#171;frazione di unit\u0026#224; nella quale si svolge l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di natura non commerciale\u0026#187;, purch\u0026#233; \u0026#171;identificabile attraverso l\u0026#8217;individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il caso d\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di procedere in tal modo, cio\u0026#232; attraverso frazionamento catastale, il medesimo art. 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, ha disposto che \u0026#171;l\u0026#8217;esenzione si applica in proporzione all\u0026#8217;utilizzazione non commerciale dell\u0026#8217;immobile quale risulta da apposita dichiarazione\u0026#187;, da rendere in conformit\u0026#224; a un emanando decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, ovvero il d.m. del 19 novembre 2012, n. 200 (Regolamento da adottare ai sensi dell\u0026#8217;articolo 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall\u0026#8217;articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il rimettente non considera che, anche prima di tale modificazione normativa, che ha formalizzato il relativo onere, il frazionamento catastale di un immobile a uso promiscuo, unitariamente classato, avrebbe potuto essere operato dal contribuente proprio al fine di rendere fiscalmente autonoma la porzione destinata in via esclusiva all\u0026#8217;attivit\u0026#224; esente, onde accedere, per essa, al beneficio tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;innovazione precipua del regime IMU riguarda l\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;immobile a uso promiscuo non sia catastalmente frazionabile, ipotesi nella quale l\u0026#8217;esenzione d\u0026#8217;imposta, anzich\u0026#233; perdersi del tutto come nel regime ICI, viceversa si conserva, per effetto della dichiarazione regolamentare, in proporzione all\u0026#8217;utilizzo agevolato (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanze 14 febbraio 2023, n. 4567, e 15 dicembre 2020, n. 28578).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata valutazione di tale aspetto normativo porta il rimettente a non chiarire se il fabbricato del Seminario vescovile di Novara, frazionato con variazione DOCFA nel febbraio 2012, fosse tecnicamente frazionabile anche prima, s\u0026#236; da consentire, gi\u0026#224; in regime ICI, quello \u0026#171;scorporo delle superfici\u0026#187; la cui possibilit\u0026#224; si vorrebbe fare discendere dall\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Infine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;evocare a parametro l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., neppure si interroga sul tema della fonte di copertura costituzionale delle modificazioni dei Patti lateranensi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si richiama la sentenza di questa Corte n. 349 del 2007, a proposito del rinvio mobile che l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. realizza verso le norme internazionali convenzionali di volta in volta pertinenti, in tal senso qualificate come norme interposte, ai fini del sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sentenza ha peraltro evidenziato come, tra i vincoli internazionali di matrice pattizia, quelli concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica si trovino in una posizione differenziata, in ragione di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 7 Cost. (punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Senza neanche esplicitare il tema, il rimettente d\u0026#224; per scontato che le modificazioni dei Patti lateranensi, cio\u0026#232; l\u0026#8217;Accordo di Villa Madama, ricevano copertura costituzionale dalla fonte generale di cui all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., anzich\u0026#233; da quella, specifica, di cui all\u0026#8217;art. 7, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte ha invece ricondotto a quest\u0026#8217;ultimo il sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale sulle disposizioni del Concordato lateranense e sulle modificazioni ad esso apportate (sentenze n. 203 del 1989, n. 1146 del 1988 e n. 18 del 1982).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La questione sollevata con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 7, terzo comma, dell\u0026#8217;Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense sottoscritto l\u0026#8217;11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250220144205.pdf","oggetto":"Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all\u0026#8217;art. 73, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalit\u0026#224; non commerciali di attivit\u0026#224; di religione o di culto - Previsione che, nella parte in cui si riferisce a un immobile utilizzato esclusivamente per finalit\u0026#224; religiose, non consente lo scorporo delle superfici adibite ad attivit\u0026#224; diverse.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46670","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale – Giudice rimettente – Legittimazione a sollevare questione incidentale sulla norma risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione – Sussistenza. (Classif. 112002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice di rinvio è abilitato a proporre questioni di legittimità costituzionale sull’interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ove la stessa debba ricevere ancora applicazione nell’ambito del giudizio di rinvio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 103/2023 - mass. 45574; S. 293/2013; S. 197/2010 - mass. 34710; S. 58/1995 - mass. 21854, S. 257/1994 - mass. 20549\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46671","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46671","titoletto":"Trattati e convenzioni internazionali – In genere – Efficacia nell’ordinamento interno, per mezzo dell’art. 117, primo comma, Cost. – Eccezione – Vincoli di matrice pattizia (in particolare: rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, regolati dagli Accordi del 18 febbraio 1984) – Relativa copertura costituzionale e ingresso nel giudizio di costituzionalità – Art. 7, secondo comma, Cost. (Classif. 254001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl rinvio mobile realizzato dall’art. 117, primo comma, Cost. alle norme convenzionali qualificate come interposte non incide sui vincoli internazionali di matrice pattizia quali quelli concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, che si trovano in una posizione differenziata alla luce dell’art. 7 Cost., con la conseguenza che è quest’ultima disposizione, e non la prima, a offrire copertura costituzionale alle modifiche introdotte con l’Accordo di Villa Madama e a dare ingresso al relativo sindacato di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 349/2007 - mass. 31727; S. 203/1989 - mass. 12886; S. 1146/1988; S. 18/1982\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46672","numero_massima_precedente":"46670","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46672","titoletto":"Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Regime di esenzione – Immobili adibiti a finalità di religione o di culto e in parte a finalità diverse (uso promiscuo) – Asserita applicabilità dell’esenzione pro parte scorporata solo a decorrere dal 2013 e a seguito di frazionamento catastale – Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dall’Accordo di Villa Madama – Carente ed erronea ricostruzione del quadro normativo – Inammissibilità della questione. (Classif. 255011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, dell’art. 7, comma 1, lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui, riferendosi a immobili utilizzati esclusivamente per finalità religiose, non consentirebbe, a fini di calcolo dell’ICI, lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse. Oltre a non interrogarsi sulla fonte di copertura costituzionale delle modificazioni dei Patti lateranensi, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non dà conto dell’esatta portata della norma presentata come interposta, offrendo una lettura inidonea a dimostrare una discriminazione tra il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici e di quelli aventi finalità di beneficenza o d’istruzione: la disposizione censurata ribadisce il cd. principio di equiparazione, regola-cardine del diritto ecclesiastico-tributario al pari del suo precedente storico (art. 29, secondo comma, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e, dei Patti lateranensi), che non presenta una portata esonerativa immediata per le attività religiose in sé, ma si limita a equiparare, sul piano tributario, l’attività di culto-religione e quella di beneficenza-istruzione. L’ordinanza di rimessione non tiene conto nemmeno delle valutazioni della Commissione europea, che ha sì censurato l’applicabilità del precedente regime di esenzione dell’ICI a situazioni ibride (vale a dire immobili di uso promiscuo, anche commerciale, in condizioni di perdurante unitarietà catastale) ma, allo stesso tempo, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la sopravvenuta disciplina dell’IMU, che subordina l’agevolazione al frazionamento catastale delle aree pertinenti, così rendendo impossibili le ‘opacità fiscali’ distorsive della concorrenza (decisione della Commissione n. 2013/284/UE, confermata in sede giurisdizionale sia dal Tribunale che dalla Corte di giustizia). Infine, il rimettente non si avvede della possibilità di realizzare, anche in costanza del regime ICI, lo scorporo delle superfici, dalla cui asserita inapplicabilità vorrebbe far discendere l’accoglimento della questione: non viene messo a fuoco, infatti, che, nella transizione dall’ICI all’IMU, l’art. 91-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 2 e 3, del d.l. n. 1 del 2012, come conv., richiede un frazionamento catastale o, qualora non possibile, un’apposita dichiarazione, da rendere in conformità a un decreto ministeriale \u003cstrong\u003e– \u003c/strong\u003enella specie, il d.m. n. 200 del 2012 \u003cstrong\u003e–\u003c/strong\u003e e a cui va riconosciuta la funzione, da un lato, di scongiurare la perdita completa dell’esenzione, come avveniva nel regime precedente e, dall’altro lato, di assicurare un’agevolazione corretta e proporzionata per le unità immobiliari a utilizzazione mista.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46671","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","data_nir":"1992-12-30","numero":"504","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. i)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif.","data_legge":"18/02/1984","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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