HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:193
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 1.975749
    "namelookup_time" => 0.004228
    "connect_time" => 0.026914
    "pretransfer_time" => 0.197671
    "size_download" => 156728.0
    "speed_download" => 79325.0
    "starttransfer_time" => 1.900916
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 54428
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 197561
    "connect_time_us" => 26914
    "namelookup_time_us" => 4228
    "pretransfer_time_us" => 197671
    "starttransfer_time_us" => 1900916
    "total_time_us" => 1975749
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770622619.3632
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:193"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:193 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 07:37:01 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 07:37:01 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"193","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"D\u0027ALBERTI","relatore":"D\u0027ALBERTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"20/06/2023","data_decisione":"21/06/2023","data_deposito":"27/10/2023","pubbl_gazz_uff":"02/11/2023","num_gazz_uff":"44","norme":"Artt. 5, c. 6°, 6, c. 2°, lett. c), e 7, della legge 15/07/2022, n. 106.","atti_registro":"ric. 70, 72, 73, 74, 75 e 76/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 193\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni          AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 7 della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), promossi dalle Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte con ricorsi notificati il 3 ottobre 2022, depositati in cancelleria il primo il 6 ottobre 2022, il secondo e il terzo il 10 ottobre 2022, il quarto, il quinto e il sesto il 7 ottobre 2022, iscritti rispettivamente ai numeri 70, 72, 73, 74, 75 e 76 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica numeri 45, 46 e 47, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 giugno 2023 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Maria Imparato per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Veneto e Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per le Regioni Lombardia e Piemonte e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Lorenzo D\u0026#8217;Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte hanno promosso ricorsi in via principale avverso alcune disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), che, nell\u0026#8217;ambito di un intervento di complessiva riforma del settore dello spettacolo, \u0026#232; intervenuta a disciplinare, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;Osservatorio per lo spettacolo (art. 5), il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (art. 6) e gli osservatori regionali (art. 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato il 6 ottobre 2022 e iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2022, la Regione Campania ha impugnato, in particolare, l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata \u0026#8211; dopo aver sancito che le regioni \u0026#171;concorrono all\u0026#8217;attuazione dei principi generali di cui all\u0026#8217;articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell\u0026#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione\u0026#187; \u0026#8211; delinea il contenuto e le finalit\u0026#224; di alcune specifiche azioni regionali in materia, da esercitarsi \u0026#171;sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;: la promozione di \u0026#171;osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); la verifica, anche attraverso tali osservatori, della \u0026#171;efficacia dell\u0026#8217;intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attivit\u0026#224; di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo\u0026#187; (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); la promozione e il sostegno delle attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo \u0026#171;attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle citt\u0026#224; metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ad avviso della ricorrente, l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 106 del 2022 si porrebbe innanzitutto in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., venendo a invadere \u0026#8211; attraverso la previsione di una disciplina di dettaglio volta a regolare \u0026#171;specifiche attivit\u0026#224;\u0026#187; delle regioni \u0026#8211; la competenza legislativa concorrente nella materia  \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, la quale ricomprende anche la materia dello spettacolo (come chiarito sin dalla richiamata sentenza di questa Corte n. 255 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la disposizione impugnata, nell\u0026#8217;imporre l\u0026#8217;istituzione degli osservatori regionali, si porrebbe anche in violazione dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., invadendo la materia dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa regionale. Sarebbero altres\u0026#236; violati gli artt. 81, terzo comma, e 119 Cost., poich\u0026#233; la disposizione determinerebbe nuovi oneri alle regioni senza prevedere un\u0026#8217;adeguata copertura finanziaria degli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, \u0026#232; denunciata la violazione degli artt. 118 e 120 Cost., in ragione del fatto che la disposizione impugnata assegnerebbe alle regioni, \u0026#171;titolari delle funzioni e competenze amministrative\u0026#187; in materia, \u0026#171;la scelta organizzativa della istituzione e conformazione degli osservatori regionali\u0026#187;, sulla base di una disciplina statale \u0026#171;completa ed autoapplicativa\u0026#187;, che non distinguerebbe \u0026#171;fra principi e dettagli\u0026#187;. Ad avviso della ricorrente, qualora lo Stato avesse voluto procedere \u0026#171;mediante una \u0026#8220;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#8221; della organizzazione delle funzioni amministrative\u0026#187; in materia, avrebbe dovuto assicurare \u0026#8211; alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (a partire dalla richiamata sentenza n. 303 del 2003) \u0026#8211; un adeguato coinvolgimento delle regioni attraverso lo strumento dell\u0026#8217;intesa. Ne discenderebbe, quindi, una violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Veneto, con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato il 10 ottobre 2022 e iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2022, ha impugnato gli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), 7, comma 1, primo periodo, 7, comma 1, secondo periodo, e 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 120, secondo comma, Cost. Le medesime disposizioni sono impugnate, in riferimento agli stessi parametri e sulla base dei medesimi motivi, anche dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato il 10 ottobre 2022 e iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2022) e dalla Regione Piemonte (ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato il 7 ottobre 2022 e iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Viene in primo luogo impugnato dalle ricorrenti l\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, il quale affida ad un decreto ministeriale, da adottarsi \u0026#171;sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;, la definizione della \u0026#171;composizione\u0026#187; e delle \u0026#171;modalit\u0026#224; di funzionamento\u0026#187; dell\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo (istituito, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, presso il Ministero della cultura). Inoltre, con decreto ministeriale dovranno essere definite anche le \u0026#171;modalit\u0026#224; di raccolta e pubblicazione\u0026#187; delle informazioni in materia di spettacolo (dati sull\u0026#8217;andamento delle attivit\u0026#224;, sulla spesa annua, sulle condizioni di lavoro), \u0026#171;le modalit\u0026#224; operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonch\u0026#233; la composizione e le modalit\u0026#224; di funzionamento\u0026#187; della commissione tecnica che \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 5, della legge n. 106 del 2022 \u0026#8211; provveder\u0026#224; alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe Regioni ricorrenti \u0026#8211; pur non contestando \u0026#171;la determinazione del legislatore statale di istituire, ben oltre il mero coordinamento informativo, un sistema a rete complessivamente orientato alla promozione delle iniziative nel settore dello spettacolo\u0026#187;, n\u0026#233; \u0026#171;il ruolo generale di coordinamento assegnato all\u0026#8217;Osservatorio nazionale nel sistema a rete\u0026#187; \u0026#8211; lamentano la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del fatto che la disposizione impugnata prevede, nell\u0026#8217;ambito di una materia di legislazione concorrente, che il decreto ministeriale volto a disciplinare, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo, sia adottato \u0026#171;sentita la Conferenza permanente\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente\u0026#187;, e, quindi, senza la necessaria \u0026#171;condivisione\u0026#187; con le Regioni in relazione alle scelte riguardanti la \u0026#171;struttura e composizione del baricentro del sistema comune\u0026#187;. Risulterebbe pertanto violato anche il principio di leale collaborazione sancito dall\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le ricorrenti impugnano, in secondo luogo, l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, che affida ad un decreto ministeriale \u0026#8211; da adottarsi \u0026#171;previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187; \u0026#8211; la disciplina delle \u0026#171;modalit\u0026#224; operative di realizzazione e funzionamento\u0026#187; del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Tale sistema \u0026#232; stato istituito, ai sensi del precedente comma 1 dello stesso art. 6, \u0026#171;[a]l fine di assicurare omogeneit\u0026#224; ed efficacia all\u0026#8217;azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attivit\u0026#224;\u0026#187; e si compone dell\u0026#8217;Osservatorio statale di cui all\u0026#8217;art. 5 e degli osservatori regionali di cui al successivo art. 7.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; impugnata in via cautelativa \u0026#171;per l\u0026#8217;ipotesi che l\u0026#8217;oggetto \u0026#8220;modalit\u0026#224; operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale\u0026#8221; \u0026#8211; Sistema del quale [\u0026#8230;] fanno parte l\u0026#8217;Osservatorio nazionale dello spettacolo, di cui all\u0026#8217;articolo 5, e gli Osservatori regionali dello spettacolo, di cui all\u0026#8217;articolo 7 \u0026#8211; comprenda anche la disciplina degli Osservatori regionali\u0026#187;.  Secondo le ricorrenti, qualora si accedesse ad una simile interpretazione della disposizione impugnata, risulterebbe violato innanzitutto l\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., poich\u0026#233; si determinerebbe un\u0026#8217;indebita invasione nella materia di competenza legislativa residuale dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, qualora la disposizione fosse intesa nel senso di legittimare un intervento statale sugli osservatori regionali, risulterebbe violato anche l\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost., il quale riconosce una competenza regolamentare allo Stato solo \u0026#171;nelle materie di legislazione esclusiva\u0026#187;, e si determinerebbe altres\u0026#236; un contrasto con i \u0026#171;principi costituzionali in materia di rapporti tra fonti statali e fonti regionali, derivanti dalla natura di legge della fonte regionale, assoggettata ad uno specifico sistema di limiti di carattere legislativo (art. 117, primo, terzo e quarto comma, Cost.)\u0026#187;. Tali principi, infatti, non consentirebbero alla fonte secondaria statale di vincolare l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale, n\u0026#233; di incidere su disposizioni regionali preesistenti (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 22 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022 violerebbe anche il \u0026#171;principio di legalit\u0026#224;, fondato nella riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, sancita dall\u0026#8217;art. 97, secondo comma Cost.\u0026#187;, perch\u0026#233; la disposizione \u0026#8211; qualora legittimasse un intervento sulla disciplina degli osservatori regionali \u0026#8211; consentirebbe ad un atto regolamentare di condizionare l\u0026#8217;organizzazione regionale, con conseguente \u0026#171;ridondanza\u0026#187; del vizio sulle competenze legislative delle regioni in materia di organizzazione degli uffici (art. 117, quarto comma, Cost.) e in materia di spettacolo (art. 117, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; \u0026#200; impugnato inoltre l\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, secondo il quale \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei princ\u0026#236;pi di sussidiariet\u0026#224;, adeguatezza, prossimit\u0026#224; ed efficacia, concorrono all\u0026#8217;attuazione dei princ\u0026#236;pi generali di cui all\u0026#8217;articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali princ\u0026#236;pi fondamentali ai sensi dell\u0026#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; il legislatore statale, sulla base di \u0026#171;una dichiarazione programmatica\u0026#187;, verrebbe a definire \u0026#171;riduttivamente la posizione costituzionale della Regione nella materia dello spettacolo, ascritta alla \u0026#8220;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#8221;\u0026#187;. Poich\u0026#233; nelle materie di competenza concorrente l\u0026#8217;intervento statale \u0026#232; limitato alla definizione dei \u0026#171;principi fondamentali\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 282 del 2002), la disposizione statale non potrebbe qualificare la competenza legislativa regionale \u0026#171;in termini di mero \u0026#8220;concorso\u0026#8221; all\u0026#8217;attuazione di tali principi\u0026#187; e, ove volesse attrarre alcune funzioni in capo allo Stato, dovrebbe rispettare le \u0026#171;regole sancite sin dalla sentenza n. 303 del 2003\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il declassamento della potest\u0026#224; concorrente ad una \u0026#171;minore potest\u0026#224; legislativa regionale\u0026#187; sarebbe confermato \u0026#8211; ad avviso delle ricorrenti \u0026#8211; anche dal fatto che, per ci\u0026#242; che riguarda la distribuzione delle funzioni nel territorio della Regione, \u0026#171;ogni valutazione di sussidiariet\u0026#224;, adeguatezza, prossimit\u0026#224; ed efficacia\u0026#187; dovrebbe spettare non gi\u0026#224; al legislatore statale, ma a quello regionale; inoltre, lo stesso riferimento al limite \u0026#171;delle risorse disponibili\u0026#187; \u0026#8211; contenuto nell\u0026#8217;art. 7, comma 1 \u0026#8211; potrebbe riferirsi \u0026#171;soltanto alle assegnazioni sull\u0026#8217;apposito fondo, ma non pu\u0026#242; incidere sull\u0026#8217;autonomia di spesa della Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; impugnato l\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, il quale prevede che le regioni intervengano in materia di spettacolo \u0026#8211; anche attraverso le azioni indicate dal legislatore statale nelle successive lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) \u0026#8211; \u0026#171;sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso delle ricorrenti, la disposizione violerebbe innanzitutto l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; assoggetterebbe l\u0026#8217;esercizio della legislazione regionale nella materia \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187; ad un \u0026#171;presupposto e un vincolo derivanti da un atto amministrativo di carattere politico, qual \u0026#232; l\u0026#8217;accordo raggiunto in Conferenza\u0026#187;. Secondo le Regioni, infatti, tali accordi \u0026#8211; in quanto riconducibili a quelli previsti dall\u0026#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citt\u0026#224; ed autonomie locali) \u0026#8211; non potrebbero vincolare l\u0026#8217;esercizio della funzione legislativa, essendo la loro efficacia limitata al piano politico (sono richiamate, di questa Corte, la sentenza n. 437 del 2001, nonch\u0026#233; le sentenze n. 137 del 2018, n. 237 del 2017 e n. 176 del 2016). Da ci\u0026#242; discenderebbe anche la violazione dei principi costituzionali che regolano i rapporti tra atti statali e fonti regionali, impliciti nella attribuzione alla regione di potere legislativo (art. 117, primo, terzo e quarto comma, Cost.) e nella regola costituzionale sul riparto della potest\u0026#224; regolamentare (art. 117, sesto comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, poich\u0026#233; attraverso l\u0026#8217;accordo si verrebbero a imporre specifiche soluzioni organizzative alle regioni (gli osservatori regionali), risulterebbe anche violato l\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., per invasione della potest\u0026#224; legislativa residuale in materia di organizzazione regionale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., per lesione della riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; \u0026#200; infine censurato l\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, il quale prevede che le regioni promuovono e sostengono le attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo \u0026#171;attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle citt\u0026#224; metropolitane e dei comuni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo le ricorrenti, il legislatore statale si sarebbe intromesso nell\u0026#8217;organizzazione amministrativa regionale, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., avendo attribuito funzioni direttamente ad un ufficio regionale: ci\u0026#242; si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore statale di assegnare le funzioni all\u0026#8217;ente e non ad uno specifico organo regionale (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 293 del 2012 e n. 387 del 2007). In questa prospettiva, la disposizione impugnata precluderebbe alle regioni la possibilit\u0026#224; di adottare soluzioni organizzative diverse dall\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;osservatorio regionale per l\u0026#8217;esercizio delle funzioni di promozione dello spettacolo dal vivo. D\u0026#8217;altra parte, la disposizione, nel regolare una \u0026#171;funzione finale\u0026#187;, come \u0026#232; quella di promozione e sostegno dello spettacolo, si rivelerebbe del tutto irragionevole e sproporzionata rispetto allo stesso obiettivo della legge statale di favorire, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 106 del 2022, il coordinamento informativo tra i sistemi regionali e l\u0026#8217;osservatorio statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso delle ricorrenti, inoltre, essendo prevista come \u0026#171;necessaria la partecipazione di province, citt\u0026#224; metropolitane e comuni all\u0026#8217;esercizio delle funzioni di promozione e sostegno dello spettacolo\u0026#187;, sarebbero altres\u0026#236; violati gli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost. Il legislatore statale, infatti, avrebbe illegittimamente predeterminato \u0026#171;una scelta di allocazione delle funzioni\u0026#187; amministrative che, invece, spetterebbe alla regione alla luce della sua titolarit\u0026#224; di competenze legislative in materia di promozione e sostegno dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato il 7 ottobre 2022 e iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2022, anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato gli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), 7, comma 1, primo periodo, 7, comma 1, secondo periodo, e 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 120, secondo comma, Cost., in virt\u0026#249; della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1), 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) e 14), e 8, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure, pur essendo di analogo tenore a quelle promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, sono riferite anzitutto a specifiche disposizioni statutarie inerenti al riparto di competenze con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In particolare, la ricorrente rivendica innanzitutto la titolarit\u0026#224; di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo, la quale sarebbe ricompresa nella materia \u0026#171;istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale\u0026#187; (art. 4, primo comma, numero 14, dello statuto speciale). D\u0026#8217;altra parte, osserva la ricorrente, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia eserciterebbe da \u0026#171;oltre cinquant\u0026#8217;anni\u0026#187; funzioni legislative e amministrative in materia, anche alla luce del trasferimento di \u0026#171;tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attivit\u0026#224;\u0026#187;, operato dall\u0026#8217;art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Alla luce di tale prospettazione, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, lamenta quindi anche la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale. La disposizione impugnata, infatti, nel prevedere che il decreto ministeriale (volto a regolare, tra le altre cose, le modalit\u0026#224; di funzionamento dell\u0026#8217;Osservatorio statale per lo spettacolo) sia adottato \u0026#171;sentita la Conferenza permanente\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente\u0026#187;, si porrebbe in violazione della competenza legislativa primaria in materia di spettacolo, dal momento che \u0026#8211; ad avviso della ricorrente \u0026#8211; \u0026#171;ogni \u0026#8220;ritaglio\u0026#8221; di funzioni in materia statutaria, quando si tratti di materia che \u0026#232; regionale anche nell\u0026#8217;art. 117 Cost. novellato\u0026#187; dovrebbe essere rispettoso dei principi di sussidiariet\u0026#224; e leale collaborazione. \u0026#200; altres\u0026#236; denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 8 dello statuto speciale, il quale prevede che la Regione eserciti \u0026#171;le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potest\u0026#224; legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con riferimento all\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, la Regione Friuli-Venezia Giulia \u0026#8211; per l\u0026#8217;ipotesi in cui si ritenesse che l\u0026#8217;oggetto del decreto ministeriale possa ricomprendere anche la disciplina degli osservatori regionali \u0026#8211; denuncia anche la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale (ovvero dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., ove applicabile, in quanto pi\u0026#249; favorevole, in forza della clausola di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). La disposizione impugnata, infatti, verrebbe a invadere la competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione\u0026#187;, affidando ad una legge statale l\u0026#8217;organizzazione di un ufficio regionale. Al contempo, nel consentire ad un atto \u0026#171;sublegislativo\u0026#187; di disciplinare l\u0026#8217;osservatorio regionale, la disposizione impugnata violerebbe anche la competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale\u0026#187; (art. 4, primo comma, numero 14, dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; In riferimento all\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022 \u0026#8211; il quale prevede che le regioni \u0026#171;concorrono all\u0026#8217;attuazione dei principi generali\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), quali principi fondamentali della materia \u0026#8211;, la ricorrente denuncia anche la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale, posto che la disposizione impugnata degraderebbe a \u0026#171;potest\u0026#224; concorrente\u0026#187; la competenza legislativa primaria della Regione autonoma in materia di \u0026#171;istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la ricorrente lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza, poich\u0026#233; la disposizione impugnata imporrebbe alla Regione autonoma l\u0026#8217;osservanza di norme di principio contenute nell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 175 del 2017, la quale, invece, all\u0026#8217;art. 6, aveva fatto espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale vizio si rifletterebbe, infine, anche sulla competenza legislativa primaria in materia di spettacolo (riconducibile all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14, dello statuto speciale) e sulle corrispondenti funzioni amministrative (in virt\u0026#249; di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 8 dello statuto di autonomia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In relazione all\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, la Regione Friuli-Venezia Giulia censura altres\u0026#236; la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale (cos\u0026#236; come dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., applicabile, in quanto pi\u0026#249; favorevole, in forza della clausola di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), dal momento che la disposizione impugnata assoggetterebbe la competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione\u0026#187; ad un vincolo derivante da un accordo di carattere politico, come \u0026#232; quello raggiunto in Conferenza permanente. Per le medesime ragioni \u0026#232; inoltre denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale, poich\u0026#233; la disposizione interferirebbe con la competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, viene anche denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto di autonomia (cos\u0026#236; come dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., applicabile, in quanto pi\u0026#249; favorevole, in forza dell\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). Ad avviso della ricorrente, infatti, la disposizione invaderebbe illegittimamente la competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione\u0026#187;, in ragione dell\u0026#8217;assegnazione di funzioni amministrative non gi\u0026#224; all\u0026#8217;ente, ma ad un organo determinato (l\u0026#8217;osservatorio regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, viene lamentata la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, che affida alla Regione autonoma la competenza legislativa primaria in materia di \u0026#171;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni\u0026#187;, poich\u0026#233; la disposizione impugnata \u0026#8211; nella parte in cui \u0026#171;prevede come necessaria la partecipazione di province, citt\u0026#224; metropolitane e comuni\u0026#187; \u0026#8211; verrebbe a predeterminare una scelta di allocazione delle funzioni di promozione delle attivit\u0026#224; di spettacolo, la quale, invece, spetterebbe solo alla medesima Regione (anche alla luce dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 1 e 14, dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, depositato il 7 ottobre 2022 e iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2022, la Regione Lombardia ha impugnato gli artt. 5, comma 6, 7, comma 1, primo periodo, e 7, comma 1, secondo periodo, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo, e 120, secondo comma, Cost. Le censure, pur non riguardando le medesime disposizioni, sono in larga misura corrispondenti a quelle fatte valere dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e, ad esclusione degli evocati parametri statutari, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Peraltro, in relazione all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, la Regione Lombardia impugna anche le disposizioni di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), le quali definiscono le azioni e gli interventi regionali in materia e, quindi, delineano l\u0026#8217;ambito su cui dovranno incidere i criteri definiti dai suddetti accordi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la ricorrente \u0026#8211; oltre a denunciare che il legislatore statale avrebbe assoggettato ad accordi di rilievo politico la potest\u0026#224; legislativa concorrente in materia di \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187; \u0026#8211; lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost., posto che la disposizione impugnata non solo imporrebbe l\u0026#8217;istituzione degli osservatori regionali dello spettacolo (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), ma \u0026#171;pretenderebbe di attribuire a tali uffici anche il compito di verificare l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attivit\u0026#224; di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo (lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; la funzione di promuovere e sostenere, anche con la partecipazione delle province, delle citt\u0026#224; metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo (lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e)\u0026#187;. Una tale riduzione del margine di autonomia della Regione si rivelerebbe incoerente con la stessa logica del sistema a rete, il quale non potrebbe legittimare interferenze sulle scelte regionali in ordine alle modalit\u0026#224; di valutazione dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;intervento pubblico e di finanziamento delle attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Inoltre, in relazione all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, la Regione Lombardia denuncia anche la violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., per contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione: ad avviso della ricorrente, infatti, la disposizione impugnata assegnerebbe funzioni di amministrazione attiva (promozione e sostegno dello spettacolo) ad un ufficio \u0026#8211; quale \u0026#232; l\u0026#8217;osservatorio regionale \u0026#8211; che dovrebbe invece essere preordinato ad una diversa finalit\u0026#224; di raccolta e di analisi dei dati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, si \u0026#232; costituito in ciascuno dei giudizi instaurati con i predetti ricorsi, chiedendo che le relative questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La difesa statale ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza costituzionale che, anche in materia di spettacolo, ha legittimato la possibilit\u0026#224; per lo Stato di avocare in sussidiariet\u0026#224; le funzioni amministrative, l\u0026#224; dove emerga l\u0026#8217;esigenza di assicurarne l\u0026#8217;esercizio unitario e, al contempo, si voglia evitare il rischio di un\u0026#8217;eccessiva frammentazione degli interventi pubblici in tale settore (sono richiamate le sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005). D\u0026#8217;altra parte, sottolinea l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, la chiamata in sussidiariet\u0026#224; \u0026#232; stata ammessa dalla giurisprudenza costituzionale anche in materie riconducibili alla competenza legislativa residuale, ove si \u0026#232; ritenuto legittimo il rinvio, da parte della legge, ad atti regolamentari statali finalizzati a disciplinare la materia, in quanto giustificato da esigenze di unitariet\u0026#224; e comunque conforme a criteri di proporzionalit\u0026#224; (sono richiamate le sentenze n. 214 del 2006 e n. 88 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto agli obiettivi e ai contenuti della legge n. 106 del 2022, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, dopo aver ricostruito la genesi e il percorso parlamentare che ha condotto alla sua approvazione, ha sottolineato che le disposizioni impugnate (artt. 5, 6 e 7) rispondono alla comune esigenza di delineare un Sistema nazionale a rete dello spettacolo che sia in grado di assicurare, attraverso l\u0026#8217;integrazione tra il livello statale e quello regionale, una maggiore \u0026#171;omogeneit\u0026#224; ed efficacia all\u0026#8217;azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attivit\u0026#224;\u0026#187;. In questa prospettiva, oltre al riordino delle funzioni di un Osservatorio gi\u0026#224; esistente presso il Ministero della cultura (art. 5), \u0026#232; stata prevista la creazione di un Sistema nazionale a rete per la migliore condivisione delle informazioni tra lo Stato e le regioni (art. 6): e ci\u0026#242;, dando seguito alle stesse istanze che, anche a livello locale, auspicavano da tempo un maggiore coordinamento tra i diversi osservatori costituiti in molte regioni (Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Basilicata, Veneto, nonch\u0026#233; Regione Siciliana e Regione autonoma Sardegna).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;esigenza di unitariet\u0026#224; e di uniformit\u0026#224; nella raccolta e condivisione delle informazioni sullo spettacolo non si sarebbe spinta sino ad imporre alle regioni l\u0026#8217;istituzione di un osservatorio regionale, posto che esse rimarrebbero libere sia di istituire tali osservatori, sia di adeguare quelli esistenti, al fine di provvedere al loro inserimento all\u0026#8217;interno della rete nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Con specifico riguardo alle censure rivolte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a tutte le disposizioni indicate e riferite all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale, la difesa erariale contesta la riconducibilit\u0026#224; delle competenze legislative regionali in materia di spettacolo alla competenza statutaria di rango primario. Secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, infatti, lo statuto speciale limiterebbe la potest\u0026#224; legislativa primaria della Regione alle sole \u0026#171;istituzioni culturali\u0026#187;, e quindi alla disciplina di tali soggetti, senza attribuire alla stessa alcuna potest\u0026#224; in merito ai settori di attivit\u0026#224; nei quali le medesime istituzioni operano. Si tratterebbe, pertanto, di una formulazione assai differente da quella di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che fa riferimento al pi\u0026#249; ampio ambito della promozione e organizzazione delle attivit\u0026#224; culturali e che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, ricomprende al suo interno la materia dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione di ci\u0026#242;, in forza dell\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche per la Regione Friuli-Venezia Giulia troverebbe applicazione l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con conseguente non fondatezza di tutti i motivi di ricorso in cui viene lamentata la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Quanto alle singole disposizioni impugnate, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato deduce, in primo luogo, la non fondatezza delle questioni promosse dalla Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022. In particolare, il decreto ministeriale previsto dalla disposizione impugnata riguarderebbe la composizione e le modalit\u0026#224; di funzionamento di un \u0026#171;organo incardinato presso il Ministero della cultura\u0026#187;. Poich\u0026#233;, quindi, la disciplina \u0026#171;attiene all\u0026#8217;organizzazione di strutture amministrative statali\u0026#187;, essa andrebbe al di l\u0026#224; delle competenze regionali in materia, non risultando necessaria, n\u0026#233; giustificata, la previsione di un\u0026#8217;intesa, la quale \u0026#171;implicherebbe la compartecipazione a pieno titolo delle Regioni stesse alle scelte attinenti all\u0026#8217;organizzazione amministrativa statale\u0026#187;. In ogni caso, sottolinea la difesa erariale, la disposizione ha comunque previsto una forma di coinvolgimento delle regioni nella forma del parere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Quanto alle questioni promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia avverso l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato evidenzia che il decreto contemplato dalla disposizione impugnata \u0026#8211; per la cui adozione peraltro si prevede l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa in Conferenza permanente \u0026#8211; \u0026#232; volto unicamente a disciplinare le modalit\u0026#224; operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale: e ci\u0026#242;, al fine \u0026#171;di realizzare un sistema omogeneo a livello nazionale, in grado di assicurare l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;azione conoscitiva del settore dello spettacolo\u0026#187;. In questa prospettiva, non emergerebbe una lesione delle competenze legislative e regolamentari delle regioni, posto che \u0026#171;la disposizione censurata non si presta a essere interpretata come ipotizzato \u0026#8211; sia pure in via meramente cautelativa \u0026#8211;\u0026#187; dalle Regioni ricorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.6.\u0026#8211; In relazione alle questioni promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia avverso l\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato eccepisce innanzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dei ricorsi per il loro \u0026#171;contenuto generico e indeterminato\u0026#187;: ad avviso della difesa erariale, infatti, non \u0026#232; chiaro in cosa si sostanzierebbe la lesione delle prerogative spettanti alle regioni, n\u0026#233; i ricorsi avrebbero chiarito in maniera adeguata in che modo la disposizione impugnata sarebbe andata oltre l\u0026#8217;indicazione di principi fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, il \u0026#8220;concorso\u0026#8221; delle regioni all\u0026#8217;attuazione dei \u0026#171;principi fondamentali\u0026#187; sanciti dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 175 del 2017 sarebbe da intendersi innanzitutto in una dimensione \u0026#171;orizzontale\u0026#187; (ovvero tra le regioni medesime) e poi anche in senso \u0026#171;verticale\u0026#187; con lo Stato (sebbene solo in relazione ai compiti attribuiti all\u0026#8217;Osservatorio nazionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la censura sarebbe comunque non fondata, posto che i principi contenuti nell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 175 del 2017 concernono la promozione e lo sviluppo della cultura e sono qualificabili come principi fondamentali della materia, come previsto dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022. Inoltre, tale disposizione andrebbe letta in correlazione con la seconda, che riguarda le modalit\u0026#224; con cui le regioni concorreranno all\u0026#8217;attuazione dei principi generali della materia: da questo punto di vista, la stessa istituzione degli osservatori regionali sarebbe solo una delle possibili modalit\u0026#224; con cui potr\u0026#224; realizzarsi il concorso all\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 175 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.7.\u0026#8211; In relazione alla impugnazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, da parte delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia,  Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, la difesa statale evidenzia innanzitutto che l\u0026#8217;intervento legislativo in esame \u0026#8211; in quanto funzionale a ricondurre i tanti osservatori gi\u0026#224; presenti a livello regionale \u0026#171;a un sistema unitario, integrato con quello statale e cos\u0026#236; idoneo ad assicurare omogeneit\u0026#224; ed efficacia all\u0026#8217;azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attivit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; sarebbe ascrivibile all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), Cost., ossia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell\u0026#8217;amministrazione statale, regionale e locale\u0026#187;. In ogni caso, anche l\u0026#224; dove si ravvisassero aspetti eccedenti tale competenza, viene richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha legittimato la chiamata in sussidiariet\u0026#224; dello Stato al fine di assicurare l\u0026#8217;esercizio unitario delle funzioni nel settore dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riguardo alla previsione degli accordi, essi avrebbero natura politica e, quindi, sarebbero di carattere non vincolante. D\u0026#8217;altra parte, tali strumenti, in quanto funzionali a \u0026#171;determinare unicamente i criteri necessari al fine di realizzare il coordinamento tra Stato e Regioni delle modalit\u0026#224; di funzionamento complessivo degli osservatori regionali, ove istituiti, al fine di assicurare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del sistema a rete\u0026#187;, non sarebbero in grado di condizionare \u0026#171;in via immediata e diretta\u0026#187; la potest\u0026#224; legislativa della regione, essendo piuttosto \u0026#171;diretti a orientarne complessivamente l\u0026#8217;azione, anzitutto sul piano delle potest\u0026#224; amministrative\u0026#187; (come risulterebbe evidente dal riferimento alle attivit\u0026#224; di \u0026#171;verifica\u0026#187;, \u0026#171;monitoraggio\u0026#187; e \u0026#171;valutazione\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.8.\u0026#8211; Quanto alla impugnazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ribadisce che tale disposizione non prevede un obbligo per le regioni di istituire gli osservatori, dovendo le stesse solo \u0026#8220;promuoverne\u0026#8221; l\u0026#8217;istituzione (ai sensi della lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e). In ragione di ci\u0026#242;, anche le azioni di \u0026#171;promozione\u0026#187; e \u0026#171;sostegno\u0026#187; delle attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo \u0026#8211; indicate alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) \u0026#8211; \u0026#171;ben possono essere assicurate dalla Regione con diverse modalit\u0026#224;, senza necessariamente l\u0026#8217;istituzione di osservatori\u0026#187;, i quali rappresentano solo uno dei possibili canali di promozione delle attivit\u0026#224; dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche con riferimento alle censure che si concentrano sull\u0026#8217;obbligo di partecipazione a tali funzioni delle province, delle citt\u0026#224; metropolitane e dei comuni, la difesa erariale sottolinea che non sussisterebbe alcun obbligo, ritenendo il coinvolgimento di tali enti \u0026#171;meramente eventuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.9.\u0026#8211; Relativamente, infine, al ricorso della Regione Campania \u0026#8211; avente ad oggetto l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;intero art. 7 della legge n. 106 del 2022 \u0026#8211;, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ne eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza per le medesime ragioni prospettate con riguardo all\u0026#8217;impugnazione delle singole disposizioni di cui consta l\u0026#8217;art. 7 da parte delle altre ricorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riguardo alla denunciata adozione di una normativa di dettaglio da parte dello Stato, l\u0026#8217;Avvocatura sottolinea che, proprio in virt\u0026#249; del rinvio operato dall\u0026#8217;art. 7 ai \u0026#171;criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;, questa normativa di dettaglio \u0026#171;non solo [\u0026#8230;] \u0026#232; correttamente rimessa alle Regioni ma anche la definizione dei criteri, ossia dei principi attribuiti alla potest\u0026#224; legislativa statale nelle materie di competenza concorrente, avviene in modalit\u0026#224; concertata sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni\u0026#187;. In definitiva, proprio la previsione di un accordo in sede di Conferenza permanente dovrebbe assicurare un maggior coinvolgimento delle regioni sin dal momento della definizione dei criteri e dei principi che dovranno ispirare i successivi interventi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer ci\u0026#242; che concerne le specifiche censure della Regione Campania in merito alla violazione degli artt. 81, terzo comma, e 119 Cost., da un lato, si evidenzia che le regioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, della legge n. 106 del 2022, sono chiamate a concorrere all\u0026#8217;attuazione dei principi generali dettati in materia di spettacolo dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 175 del 2017 \u0026#171;nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente\u0026#187; e, quindi, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; dall\u0026#8217;altro, proprio la facoltativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;osservatorio da parte delle regioni renderebbe prive di pregio le censure in esame, posto che lo Stato non avrebbe imposto nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, le ricorrenti hanno presentato memorie in replica alle difese dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In particolare, con memorie di analogo tenore, le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia hanno ribadito che, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale in materia di spettacolo citata dal Presidente del Consiglio dei ministri (\u0026#232; citata la sentenza n. 255 del 2004), non sarebbe costituzionalmente legittima la previsione di un decreto ministeriale sottoposto al mero parere della Conferenza permanente al fine di disciplinare l\u0026#8217;Osservatorio statale dello spettacolo (come previsto, invece, dall\u0026#8217;impugnato art. 5, comma 6, della legge n. 105 del 2022). Ad avviso delle ricorrenti, infatti, non si tratterebbe della mera disciplina di un organo riconducibile all\u0026#8217;organizzazione statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost., ma piuttosto di una modalit\u0026#224; con cui lo Stato ha disciplinato una funzione regionale attratta in sussidiariet\u0026#224; per esigenze di coordinamento delle politiche in materia di spettacolo. Di qui, la necessit\u0026#224; che sia prevista l\u0026#8217;intesa con le regioni anche in relazione alle modalit\u0026#224; con cui verr\u0026#224; definita la disciplina regolamentare dell\u0026#8217;Osservatorio nazionale. N\u0026#233; varrebbe ad escludere una simile esigenza il fatto che \u0026#8211; come sostenuto invece dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato \u0026#8211; le Regioni rimarrebbero libere di istituire gli osservatori regionali dello spettacolo e di aderire al Sistema nazionale a rete: secondo le ricorrenti, infatti, \u0026#171;proprio il carattere collaborativo e paritetico del sistema imporrebbe la condivisione delle decisioni sulla organizzazione centrale del sistema\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In relazione alla censura formulata in via \u0026#171;cautelativa\u0026#187; avverso l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, le ricorrenti \u0026#8211; nel prendere atto della posizione del Presidente del Consiglio dei ministri in merito all\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; di tale disposizione ad incidere sull\u0026#8217;organizzazione degli osservatori regionali \u0026#8211; hanno ribadito l\u0026#8217;interesse ad una pronuncia interpretativa di questa Corte che fughi definitivamente i dubbi relativi ad una possibile lesione delle prerogative regionali in materia di organizzazione amministrativa: e ci\u0026#242;, anche alla luce del fatto che la disposizione non ha ancora avuto attuazione, non essendo stato adottato il decreto che dovr\u0026#224; disciplinare il concreto funzionamento del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In relazione all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, le ricorrenti ribadiscono che le censure sono dirette a denunciare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione ove la stessa consentisse un \u0026#171;concorso verticale\u0026#187; dello Stato nell\u0026#8217;attuazione normativa o amministrativa dei principi fondamentali. Peraltro, le Regioni \u0026#8211; prendendo atto della tesi dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato sulla natura meramente \u0026#171;orizzontale\u0026#187; del \u0026#8220;concorso\u0026#8221; prefigurato dalla disposizione impugnata e sul fatto che l\u0026#8217;intervento statale sarebbe comunque limitato \u0026#171;ai compiti dell\u0026#8217;Osservatorio nazionale\u0026#187; \u0026#8211; evidenziano che una simile interpretazione potrebbe essere idonea ad escludere la lesione denunciata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Con riferimento alle contestazioni avverso l\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, le ricorrenti evidenziano che \u0026#8211; alla luce della tesi dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, secondo cui la disposizione impugnata non vincolerebbe le regioni ad istituire gli osservatori e secondo cui il vincolo dell\u0026#8217;accordo si esplicherebbe soprattutto \u0026#171;sul piano amministrativo, somministrando criteri di azione per la verifica, il monitoraggio e la valutazione dell\u0026#8217;intervento pubblico di sostegno al settore\u0026#187; \u0026#8211; la disposizione potrebbe andare esente dalle censure formulate nei rispettivi motivi di ricorso. Tuttavia, ad avviso delle ricorrenti, la disposizione non si giustificherebbe sulla base di una \u0026#171;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#187; da parte dello Stato \u0026#8211; come invece sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; dal momento che il carattere volontario della partecipazione al sistema escluderebbe \u0026#171;logicamente che si sia in presenza di interessi che imprescindibilmente esigono un esercizio unitario\u0026#187;. Di qui, peraltro, l\u0026#8217;esigenza di chiarire, anche sul piano interpretativo, che la norma debba essere intesa come \u0026#171;programmatica in molte sue parti, come ad esempio nelle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e)\u0026#187;, le quali eccedono dai compiti di coordinamento informativo dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Lombardia, inoltre, contesta la fungibilit\u0026#224; \u0026#8211; sostenuta dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato \u0026#8211; tra la legge e gli accordi nella determinazione dei principi fondamentali, posto che la riserva di legge costituirebbe un istituto di garanzia anche per le autonomie territoriali, non rappresentando d\u0026#8217;altra parte la partecipazione regionale \u0026#171;un succedaneo dell\u0026#8217;intervento del Parlamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Infine, relativamente all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, tutte le ricorrenti \u0026#8211; prendendo atto della tesi dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato in merito all\u0026#8217;assenza di un obbligo di istituire gli osservatori regionali \u0026#8211; evidenziano che, qualora la disposizione lasciasse effettivamente libere le regioni di mantenere la propria organizzazione delle funzioni e le proprie modalit\u0026#224; di finanziamento, nonch\u0026#233; di regolare i rapporti tra i livelli territoriali nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative in materia, sarebbe priva di carattere lesivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.6.\u0026#8211; La Regione Friuli-Venezia Giulia ha inoltre specificatamente contestato la tesi dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato secondo la quale la competenza legislativa primaria di cui all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale sarebbe riferibile unicamente alla disciplina delle \u0026#171;istituzioni culturali\u0026#187; e non comprenderebbe quella delle attivit\u0026#224; culturali e, quindi, dello spettacolo. In particolare, la Regione evidenzia che il trasferimento \u0026#8211; operato dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 902 del 1975 \u0026#8211; delle \u0026#171;funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attivit\u0026#224;\u0026#187; includeva non solo la disciplina dei soggetti, ma anche le stesse attivit\u0026#224; dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA riprova di ci\u0026#242;, la ricorrente fa rilevare di avere disciplinato anche antecedentemente alla riforma del Titolo V della Costituzione il proprio sistema di sovvenzioni alle attivit\u0026#224; dello spettacolo e di essere intervenuta con molteplici leggi a regolare la materia: tale \u0026#171;criterio storico-normativo\u0026#187; confermerebbe il fatto che la competenza legislativa primaria in materia di istituzioni culturali \u0026#171;si \u0026#232; estesa, da sempre e pacificamente, anche alla disciplina del sostegno alle attivit\u0026#224; dello spettacolo\u0026#187;. N\u0026#233; potrebbe sostenersi \u0026#8211; come fatto dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato \u0026#8211; che la competenza legislativa della Regione autonoma si esplichi solo in riferimento ai soggetti e non con riguardo alle attivit\u0026#224;, posto che, in tal caso, la competenza legislativa primaria della Regione verrebbe ad essere eccessivamente limitata, stante la titolarit\u0026#224; in capo allo Stato di competenze legislative in materia di ordinamento civile che investono la disciplina delle istituzioni culturali (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 153 del 2011, in materia di fondazioni lirico sinfoniche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.7.\u0026#8211; La Regione Campania ha infine presentato una memoria in cui, nel replicare alle difese dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, ha ribadito che l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 106 del 2022 avrebbe in realt\u0026#224; una \u0026#171;portata precettiva e obbligatoria\u0026#187;, non potendosi quindi sostenere \u0026#8211; come fatto invece dal Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; \u0026#171;la sussistenza di una mera facolt\u0026#224; in capo alle Regioni di promuovere l\u0026#8217;istituzione degli Osservatori regionali dello spettacolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, trattandosi di un\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#187; da parte dello Stato, tali funzioni amministrative si sarebbero dovute svolgere a livello centrale \u0026#171;secondo i contenuti concertati con le Regioni in considerazione della potest\u0026#224; concorrente delle stesse sulla materia coinvolta\u0026#187;: cosa che, tuttavia, non \u0026#232; avvenuta, dal momento che lo Stato avrebbe imposto alle regioni specifiche modalit\u0026#224; di esercizio delle funzioni in materia di spettacolo, sia attraverso l\u0026#8217;obbligo di istituire gli osservatori regionali, sia prevedendo il necessario coinvolgimento degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;assenza di facoltativit\u0026#224; nella istituzione degli osservatori regionali confermerebbe un ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata, la quale \u0026#8211; comportando nuovi oneri per le regioni senza la previsione delle necessarie coperture \u0026#8211; violerebbe il principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e la stessa autonomia finanziaria regionale nell\u0026#8217;allocazione delle spese.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con separati ricorsi, iscritti rispettivamente ai numeri 70, 72, 73, 74, 75 e 76 del registro ricorsi 2022, le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte hanno proposto giudizi in via principale avverso alcune disposizioni contenute negli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 106 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte impugnano, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 120, secondo comma, Cost. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia la violazione dei medesimi parametri in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonch\u0026#233; la violazione degli artt. 4, primo comma, numero 14), e 8 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte impugnano, in secondo luogo, l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost. La Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia la violazione dei medesimi parametri in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonch\u0026#233; il contrasto con l\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte impugnano, in terzo luogo, l\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna la medesima disposizione per violazione degli artt. 4, numero 14), e 8 dello statuto, dell\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 902 del 1975, e dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nonch\u0026#233; del principio di ragionevolezza (art. 3); in subordine, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte impugnano, in quarto luogo, l\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost., nonch\u0026#233; per violazione dei principi costituzionali sui rapporti tra atti normativi statali e fonti regionali (ricavabili dall\u0026#8217;art. 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, Cost.). La Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia la violazione dei medesimi parametri in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonch\u0026#233; la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), dello statuto speciale. La Regione Lombardia, nell\u0026#8217;ambito di un motivo di ricorso di tenore analogo a quello illustrato dalle altre regioni in riferimento all\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, impugna anche le successive lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), lamentando il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe stesse ricorrenti impugnano, da ultimo, l\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo, Cost. La Regione Friuli Venezia-Giulia lamenta anche il contrasto con gli artt. 4, primo comma, numeri 1), 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) e 14), e 8 dello statuto speciale. La Regione Lombardia contesta altres\u0026#236; la violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la Regione Campania impugna l\u0026#8217;intero art. 7 della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Considerata la parziale identit\u0026#224; delle disposizioni impugnate e delle questioni promosse, i ricorsi vanno riuniti per essere definiti con un\u0026#8217;unica decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Occorre innanzitutto esaminare le questioni proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia aventi ad oggetto gli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), 7, comma 1, primo e secondo periodo, e 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 14), e 8 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In relazione a tutte le disposizioni impugnate, infatti, la ricorrente lamenta l\u0026#8217;invasione da parte del legislatore statale della competenza legislativa primaria sullo spettacolo, la quale sarebbe ricompresa nella materia \u0026#171;istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale\u0026#187; (art. 4, comma 1, numero 14, dello statuto speciale), nonch\u0026#233; della connessa competenza amministrativa (art. 8 dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa materia dello spettacolo, che la giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto alla competenza legislativa concorrente concernente la \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (sin dalla sentenza n. 255 del 2004), ha una portata ben pi\u0026#249; ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle \u0026#171;istituzioni culturali\u0026#187; cui fa riferimento l\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 14), dello statuto speciale. Infatti, la disciplina giuridica delle \u0026#171;istituzioni culturali\u0026#187; non esaurisce certamente l\u0026#8217;ambito della regolazione pubblicistica in materia di \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, il concetto di \u0026#171;istituzione culturale\u0026#187; \u0026#232; riferibile soprattutto alla dimensione soggettiva di quegli enti che operano nel settore della cultura sulla base di un collegamento, pi\u0026#249; o meno intenso, con il settore pubblico, in termini di direzione, vigilanza, o mero finanziamento. La disciplina della \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, invece, concerne una dimensione oggettivo-funzionale e si riferisce alle attivit\u0026#224; che possono essere realizzate da una pluralit\u0026#224; di soggetti, non necessariamente riconducibili al perimetro delle istituzioni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA riprova dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di far coincidere la materia \u0026#171;istituzioni culturali\u0026#187; della Regione autonoma con la complessiva disciplina della \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., appare significativo che altri statuti speciali facciano esplicito riferimento, oltrech\u0026#233; alle istituzioni culturali, anche alla promozione delle attivit\u0026#224; culturali: \u0026#232; cos\u0026#236;, ad esempio, per lo statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige\u0026#187;), ove \u0026#232; affidato alle Province autonome, oltre alla materia \u0026#171;usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale\u0026#187;, anche il distinto e pi\u0026#249; esteso ambito materiale delle attivit\u0026#224; culturali (\u0026#171;manifestazioni ed attivit\u0026#224; artistiche, culturali ed educative locali [\u0026#8230;]\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 8, comma 1, numero 4, dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, non appare dirimente il fatto che la Regione Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. Tale circostanza non consente di differenziare la posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia da quella delle altre regioni a statuto ordinario, le quali, pur avendo da tempo legiferato in materia di spettacolo (anche istituendo specifiche forme di finanziamento), non sono titolari, per ci\u0026#242; solo, di competenza legislativa residuale in tale materia (come chiarito sin dalla sentenza n. 255 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ragione di tutto ci\u0026#242;, deve ritenersi che, in virt\u0026#249; della clausola di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nella materia dello spettacolo anche la Regione Friuli-Venezia Giulia sia titolare di una potest\u0026#224; legislativa concorrente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Stante l\u0026#8217;assenza di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo, vanno rigettate anche le censure che, in relazione agli artt. 5, comma 6, 7, comma 1, primo periodo, e 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, lamentano la compressione delle funzioni amministrative della Regione autonoma, invocando l\u0026#8217;art. 8 dello statuto speciale, il quale sancisce la regola del \u0026#8220;parallelismo\u0026#8221; tra la titolarit\u0026#224; di funzioni amministrative e la titolarit\u0026#224; di competenze legislative primarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Le ulteriori questioni promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che fanno valere tanto la violazione di altre norme dello statuto speciale, quanto la violazione di specifici parametri costituzionali, saranno scrutinate in occasione dell\u0026#8217;esame delle singole disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Vengono in primo luogo in considerazione le censure promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, nei confronti dell\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 5 della legge n. 106 del 2022, dopo aver sancito l\u0026#8217;istituzione presso il Ministero della cultura dell\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo \u0026#171;[a]l fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilit\u0026#224; di informazioni, nel rispetto dei princ\u0026#236;pi di trasparenza, completezza e affidabilit\u0026#224;\u0026#187; (comma 1), demanda ad uno o pi\u0026#249; decreti ministeriali la definizione della \u0026#171;composizione\u0026#187; e delle \u0026#171;modalit\u0026#224; di funzionamento\u0026#187; di tale Osservatorio, nonch\u0026#233;, tra l\u0026#8217;altro, le modalit\u0026#224; di raccolta e pubblicazione delle informazioni sul settore e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo (comma 6). In particolare, i decreti ministeriali sono adottati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, \u0026#171;sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le Regioni ricorrenti \u0026#8211; pur non contestando la scelta del legislatore statale di istituire un sistema a rete per la promozione delle iniziative nel settore dello spettacolo e di affidare all\u0026#8217;Osservatorio il ruolo di coordinamento di tale sistema \u0026#8211; lamentano che la disposizione impugnata, intervenendo in una materia affidata alla potest\u0026#224; legislativa concorrente, avrebbe dovuto prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell\u0026#8217;intesa in luogo del parere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 106 del 2022 costituisce il primo intervento di sistema in materia di spettacolo successivamente alla riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001. Un simile intervento era stato da tempo ritenuto da questa Corte una \u0026#171;necessit\u0026#224; ineludibile\u0026#187; al fine di adeguare la disciplina statale al mutato assetto costituzionale, che vede indubbiamente un pi\u0026#249; ampio coinvolgimento delle regioni nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di promozione e sostegno delle attivit\u0026#224; dello spettacolo (sentenza n. 255 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla riconducibilit\u0026#224; delle disposizioni impugnate alla materia di legislazione concorrente deriva che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione se ne stabiliscono i principi fondamentali, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., o se dettate per effetto della chiamata in sussidiariet\u0026#224;. In quest\u0026#8217;ultimo caso, \u0026#232; necessario che la previsione di poteri statali funzionali a garantire l\u0026#8217;esercizio unitario e, quindi, la maggiore omogeneit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento pubblico in materia, sia conforme alle regole sostanziali e procedurali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono guidare la chiamata in sussidiariet\u0026#224; da parte dello Stato (a partire dalle sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, sulla base della citata giurisprudenza, non \u0026#232; dubbia la sussistenza dei presupposti sostanziali che giustificano la chiamata in sussidiariet\u0026#224; da parte dello Stato, sia dal punto di vista delle esigenze di unitariet\u0026#224;, sia con riguardo alla conformit\u0026#224; ai principi di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento legislativo statale. Peraltro, le stesse ricorrenti non hanno mai messo in discussione tale profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quel che riguarda i requisiti procedurali della chiamata in sussidiariet\u0026#224;, questa Corte ha individuato nello strumento dell\u0026#8217;intesa tra lo Stato e le regioni la forma necessitata di concreta declinazione del principio di leale collaborazione, da prevedersi non gi\u0026#224; rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima (tra le altre, sentenze n. 6 del 2023, n. 179 e n. 114 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale giurisprudenza, anche rispetto alla fase di definizione, con decreto statale, della \u0026#171;composizione\u0026#187; e delle \u0026#171;modalit\u0026#224; di funzionamento\u0026#187; dell\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo, nonch\u0026#233;, tra l\u0026#8217;altro, delle concrete modalit\u0026#224; di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo (ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022), lo Stato avrebbe dovuto garantire il pi\u0026#249; ampio coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell\u0026#8217;intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, va evidenziato che l\u0026#8217;Osservatorio statale costituisce l\u0026#8217;organo nevralgico per il concreto funzionamento del sistema a rete (previsto dal successivo art. 6). Pertanto, le modalit\u0026#224; con cui lo stesso sar\u0026#224; costituito e verr\u0026#224; ad operare sono in grado di incidere sul concreto esercizio delle funzioni regionali in materia di spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, non pu\u0026#242; sostenersi che la disciplina dell\u0026#8217;Osservatorio statale sia da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello State e degli enti pubblici nazionali\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, tale competenza \u0026#171;non pu\u0026#242; assumere le caratteristiche di un titolo \u0026#8220;trasversale\u0026#8221; in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico vengano in concreto attribuite e dalle materie di competenza legislativa cui tali funzioni afferiscano\u0026#187; (sentenza n. 270 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, come si \u0026#232; gi\u0026#224; evidenziato, nel caso di specie i decreti ministeriali previsti dalla disposizione impugnata disciplinano non solo le modalit\u0026#224; di composizione e funzionamento dell\u0026#8217;Osservatorio statale, ma anche la raccolta e pubblicazione delle informazioni relative al settore dello spettacolo, la tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, le modalit\u0026#224; operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonch\u0026#233; la composizione e il funzionamento della commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo. Il contenuto dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione impugnata \u0026#232; quindi molto ampio e incide anche su profili funzionali che, lungi dal potersi ricondurre alla mera disciplina organizzativa di un ufficio statale, hanno un inevitabile impatto sulle competenze delle regioni in materia di spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; In ragione di tutto ci\u0026#242;, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati \u0026#171;sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;, anzich\u0026#233; previa intesa con detta Conferenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Occorre ora esaminare la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, che \u0026#232; stata promossa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6 della legge n. 106 del 2022 affida ad un decreto ministeriale \u0026#8211; da adottarsi \u0026#171;previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187; (comma 2) \u0026#8211; la disciplina delle \u0026#171;modalit\u0026#224; operative di realizzazione e funzionamento\u0026#187; del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e). Di tale sistema \u0026#8211; istituito \u0026#171;[a]l fine di assicurare omogeneit\u0026#224; ed efficacia all\u0026#8217;azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attivit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; fanno parte \u0026#171;l\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo, di cui all\u0026#8217;articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all\u0026#8217;articolo 7\u0026#187; (art. 6, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le ricorrenti non contestano la chiamata in sussidiariet\u0026#224; operata dallo Stato, n\u0026#233; dal punto di vista dei presupposti sostanziali, n\u0026#233; dal punto di vista della concreta declinazione procedurale del principio di leale collaborazione. La disposizione \u0026#232; invece impugnata, \u0026#171;in via cautelativa\u0026#187;, poich\u0026#233; si teme che il decreto ministeriale concernente le \u0026#171;modalit\u0026#224; operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale\u0026#187; possa incidere sulla disciplina degli osservatori regionali. In questo caso, infatti, sarebbero lesi la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale, la riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici (art. 97, secondo comma, Cost.), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost., e i principi costituzionali che precludono alla fonte secondaria statale di vincolare l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerge dal tenore letterale della disposizione impugnata, il decreto ministeriale \u0026#232; chiamato a definire unicamente le concrete modalit\u0026#224; di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 106 del 2022 \u0026#8211; di tale Sistema nazionale a rete \u0026#171;fanno parte\u0026#187; gli osservatori regionali. Tuttavia, tale disposizione, non impone alle regioni l\u0026#8217;istituzione di specifici uffici cos\u0026#236; denominati, venendo semmai a richiedere che, all\u0026#8217;interno del sistema a rete, siano necessariamente operative strutture regionali, che possano garantire, sul piano funzionale, un maggiore coordinamento informativo in materia di spettacolo, attraverso la periodica condivisione di dati e informazioni sul settore. Tutto ci\u0026#242;, soprattutto nella prospettiva di rafforzare la conoscenza dell\u0026#8217;intervento pubblico nelle diverse realt\u0026#224; regionali e rendere, per questa via, meno frammentarie, e quindi pi\u0026#249; efficaci, le politiche pubbliche concernenti le attivit\u0026#224; dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile prospettiva risulta peraltro confermata da altre disposizioni dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 106 del 2022 \u0026#8211; che non sono state oggetto di impugnazione \u0026#8211;, ove si fa riferimento alla necessaria definizione, da parte dei decreti ministeriali, delle \u0026#171;modalit\u0026#224; di coordinamento e di indirizzo dell\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo nell\u0026#8217;ambito del Sistema nazionale\u0026#187; (art. 6, comma 2), nonch\u0026#233; delle \u0026#171;modalit\u0026#224; operative per lo svolgimento di attivit\u0026#224; a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza\u0026#187; (art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche alla luce di tali disposizioni, deve quindi ritenersi che il decreto che definir\u0026#224; \u0026#171;le modalit\u0026#224; operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale\u0026#187; non potr\u0026#224; imporre specifiche soluzioni organizzative alle regioni, ma dovr\u0026#224; disciplinare, sul piano funzionale, le regole che garantiranno la pi\u0026#249; efficace condivisione di informazioni e dati da parte dello Stato e delle regioni all\u0026#8217;interno del Sistema nazionale a rete, sulla base di quella \u0026#171;comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei\u0026#187; (sentenza n. 179 del 2022), che appare imprescindibile ai fini della migliore conoscenza, e governo, del settore dello spettacolo e che \u0026#232; sorretta anche dalla competenza legislativa dello Stato nella materia \u0026#171;coordinamento informativo\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003er\u003c/em\u003e, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In ragione di quanto si \u0026#232; detto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalle ricorrenti nei confronti dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Vanno ora esaminate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che sono state promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 7 della legge n. 106 del 2022 (intitolato \u0026#171;Osservatori regionali dello spettacolo\u0026#187;) individua, al primo periodo del comma 1, i principi fondamentali della materia ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, viene chiarito che le regioni, \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, [\u0026#8230;] in applicazione dei princ\u0026#236;pi di sussidiariet\u0026#224;, adeguatezza, prossimit\u0026#224; ed efficacia, concorrono all\u0026#8217;attuazione dei princ\u0026#236;pi generali di cui all\u0026#8217;articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali princ\u0026#236;pi fondamentali ai sensi dell\u0026#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La disposizione \u0026#232; impugnata nella parte in cui prevede che le regioni \u0026#171;concorrono\u0026#187; all\u0026#8217;attuazione dei principi fondamentali della materia contenuti nell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 175 del 2017. Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; il legislatore statale, sulla base di \u0026#171;una dichiarazione programmatica\u0026#187;, avrebbe definito in maniera riduttiva il ruolo delle regioni, prevedendo un concorso statale all\u0026#8217;attuazione dei principi fondamentali della materia. D\u0026#8217;altra parte, tanto il riferimento alle esigenze di \u0026#171;sussidiariet\u0026#224;, adeguatezza, prossimit\u0026#224; ed efficacia\u0026#187;, quanto il riferimento al limite \u0026#171;delle risorse disponibili\u0026#187; determinerebbero una indebita compressione della potest\u0026#224; legislativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Friuli-Venezia Giulia contesta, inoltre, l\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione poich\u0026#233; essa impone anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dei principi contenuti nell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 175 del 2017, mentre l\u0026#8217;art. 6 di tale legge prevede che le relative disposizioni si applichino \u0026#171;compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione\u0026#187;. La Regione autonoma promuove altres\u0026#236; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; In via preliminare, non possono accogliersi le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, poich\u0026#233; i ricorsi superano quella \u0026#171;\u0026#8220;soglia minima di chiarezza e di completezza\u0026#8221; che rende ammissibile l\u0026#8217;impugnativa proposta (sentenze n. 52 e n. 42 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 95 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa invece dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poich\u0026#233; del tutto sprovvista di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Nel merito le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale, nel definire per la prima volta i \u0026#171;principi fondamentali\u0026#187; della materia dello spettacolo ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., si \u0026#232; posto in linea con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, riconoscendo in maniera inequivoca la competenza delle regioni nell\u0026#8217;adozione della normativa di dettaglio attuativa di tali principi, fatte salve le ipotesi di chiamata in sussidiariet\u0026#224; da parte dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, non pu\u0026#242; ritenersi lesivo delle competenze regionali il fatto che il legislatore abbia utilizzato il verbo \u0026#8220;concorrere\u0026#8221; con riferimento al ruolo delle regioni nell\u0026#8217;attuazione dei principi fondamentali. Infatti, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di questa norma \u0026#232; quella di promuovere una cooperazione fra le diverse realt\u0026#224; regionali, per una pi\u0026#249; efficace realizzazione del sistema complessivo di governo dello spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa non fondatezza delle questioni in esame appare peraltro confermata dal fatto che le stesse ricorrenti definiscono la disposizione impugnata come espressione di una \u0026#171;dichiarazione programmatica\u0026#187; da parte del legislatore statale, con ci\u0026#242; implicitamente escludendone la portata immediatamente lesiva delle prerogative regionali. Una simile lesione sarebbe potuta venire in rilievo, ai fini di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, solo qualora le ricorrenti avessero dimostrato, in concreto, l\u0026#8217;indebita adozione da parte dello Stato di una normativa di dettaglio non riconducibile alla definizione dei principi fondamentali della materia: cosa che, con riguardo alla censura in esame, non \u0026#232; avvenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Infine, non pu\u0026#242; ritenersi che la disposizione sia affetta da irragionevolezza \u0026#8211; come prospettato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia \u0026#8211; per contrasto con la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che \u0026#232; contenuta nell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 175 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; detto, la Regione Friuli-Venezia Giulia non \u0026#232; titolare di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo e, pertanto, non \u0026#232; ravvisabile alcuna distonia tra la disposizione impugnata e la clausola di salvaguardia di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 175 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; In ragione di quanto precisato, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalle ricorrenti nei confronti dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Occorre ora esaminare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, che sono state promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, anche il ricorso della Regione Campania, pur riguardando l\u0026#8217;intero art. 7 della legge n. 106 del 2022, concentra le sue censure principalmente sulla previsione contenuta nella lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), facendo valere la violazione anche di ulteriori parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022 prevede che le regioni promuovono e sostengono le attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo \u0026#171;attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle citt\u0026#224; metropolitane e dei comuni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In relazione a tale disposizione, viene innanzitutto denunciata l\u0026#8217;invasione, da parte del legislatore statale, delle competenze legislative regionali in materia di organizzazione amministrativa (art. 117, quarto comma, Cost. e art. 4, primo comma, numero 1, dello statuto speciale). Inoltre, la disposizione, nel regolare una \u0026#171;funzione finale\u0026#187;, qual \u0026#232; quella di promozione e sostegno dello spettacolo, si rivelerebbe del tutto irragionevole e sproporzionata rispetto al principale obiettivo dell\u0026#8217;intervento legislativo, consistente nel favorire il coordinamento tra i sistemi regionali e lo Stato. Tale profilo \u0026#232; specificamente censurato anche dalla Regione Lombardia, la quale fa valere la violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., per contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. La Regione Campania denuncia altres\u0026#236; che l\u0026#8217;obbligo di istituire gli osservatori regionali determinerebbe anche una violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., per assenza di adeguata copertura finanziaria a fronte di nuovi oneri imposti alle regioni, e dell\u0026#8217;art. 119 Cost., poich\u0026#233; sarebbe compromesso l\u0026#8217;equilibrio di bilancio e l\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale nella allocazione delle spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Infine, tutte le ricorrenti lamentano anche la violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, 118, primo e secondo comma, Cost., poich\u0026#233; il legislatore statale, nel fare riferimento alla partecipazione delle province, delle citt\u0026#224; metropolitane e dei comuni all\u0026#8217;esercizio delle funzioni di promozione e sostegno dello spettacolo, avrebbe effettuato una scelta sull\u0026#8217;allocazione delle funzioni amministrative che spetterebbe, invece, alle singole regioni. Tale censura \u0026#232; formulata anche dalla Regione Friuli\u0026#727;Venezia Giulia, che lamenta la violazione della propria competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni\u0026#187; (art. 4, primo comma, numero 1\u0026#727;\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, dello statuto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Le questioni sono fondate per violazione dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale ha disciplinato l\u0026#8217;assetto organizzativo che deve caratterizzare la funzione di amministrazione attiva per la promozione e il sostegno delle attivit\u0026#224; dello spettacolo. Dal tenore letterale della disposizione impugnata \u0026#8211; secondo cui le regioni \u0026#171;promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, [\u0026#8230;] le attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo\u0026#187; \u0026#8211; si evince, infatti, che le stesse funzioni regionali di promozione e sostegno delle attivit\u0026#224; dello spettacolo, e non quelle finalizzate al mero scambio di informazioni all\u0026#8217;interno del Sistema nazionale a rete, dovranno necessariamente svolgersi \u0026#171;attraverso gli osservatori regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha in pi\u0026#249; occasioni censurato interventi statali che avevano affidato funzioni amministrative non gi\u0026#224; alla regione, ma a specifici organi o enti regionali (sentenze n. 22 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007). In particolare, \u0026#232; stata dichiarata \u0026#171;l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di norme statali che provvedevano a indicare specificamente l\u0026#8217;organo regionale titolare della funzione amministrativa\u0026#187; (sentenza n. 293 del 2012, che richiama, tra le altre, la sentenza n. 387 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale giurisprudenza, la disposizione impugnata si pone pertanto in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici (riconducibile all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost.). D\u0026#8217;altra parte, come evidenziato dalle ricorrenti, sino ad ora le regioni hanno adottato soluzioni molto diverse sul piano organizzativo, sia in merito all\u0026#8217;istituzione degli osservatori regionali, sia in merito alla scelta di attribuire le funzioni di promozione e sostegno dello spettacolo ad uno specifico ufficio dell\u0026#8217;amministrazione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa inoltre evidenziato che proprio l\u0026#8217;attribuzione agli osservatori regionali non solo di funzioni informative (come quelle previste alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), ma anche di funzioni di amministrazione attiva (come quelle di promozione e sostegno dello spettacolo previste dalla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), non consente di ricondurre la disposizione impugnata alla competenza legislativa esclusiva nella materia \u0026#171;coordinamento informativo\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003er\u003c/em\u003e, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta comunque ferma \u0026#8211; al fine di non vanificare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di fondo del Sistema nazionale a rete istituito dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 106 del 2022 \u0026#8211; l\u0026#8217;esigenza che sia garantita da parte delle regioni medesime, con strutture da esse individuate, la periodica condivisione di dati e informazioni concernenti l\u0026#8217;intervento pubblico in materia di spettacolo, con il coordinamento dell\u0026#8217;Osservatorio statale istituito presso il Ministero della cultura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbite le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse in riferimento agli ulteriori parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Va ora esaminata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, che \u0026#232; stata promossa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Questa disposizione prevede che le regioni intervengano in materia di spettacolo \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito delle azioni indicate dal legislatore statale nelle successive lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) \u0026#8211; \u0026#171;sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Secondo le ricorrenti la previsione di tali accordi violerebbe innanzitutto l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; assoggetterebbe l\u0026#8217;esercizio della legislazione regionale in materia di spettacolo ad un presupposto e ad un vincolo derivanti da \u0026#171;un atto amministrativo di carattere politico\u0026#187;, quale sarebbe l\u0026#8217;accordo raggiunto in Conferenza. Inoltre, l\u0026#8217;accordo lederebbe anche la potest\u0026#224; legislativa in materia di organizzazione regionale (art. 117, quarto comma, Cost. e art. 4, primo comma, numero 1, dello statuto speciale), poich\u0026#233; verrebbe a imporre \u0026#171;specifiche soluzioni organizzative\u0026#187;, con conseguente violazione della stessa riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici (ricavabile dall\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.). Viene denunciata anche la violazione dei principi costituzionali in materia di rapporti tra atti nazionali e regionali, confermati anche dall\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Va esaminata congiuntamente, poich\u0026#233; di analogo tenore, la questione promossa dalla Regione Lombardia, la quale ha altres\u0026#236; impugnato le lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) della medesima disposizione in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost. Oltre ai profili di illegittimit\u0026#224; riconducibili alla previsione dell\u0026#8217;accordo, la ricorrente contesta il fatto che le specifiche azioni indicate alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) comprimerebbero indebitamente l\u0026#8217;autonomia regionale in materia di spettacolo: infatti, la lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) imporrebbe l\u0026#8217;istituzione degli osservatori regionali, mentre la successiva lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) pretenderebbe di attribuire a tali uffici, tra l\u0026#8217;altro, il compito di verificare l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; La Regione Campania, infine, nell\u0026#8217;impugnare l\u0026#8217;intero art. 7 della legge n. 106 del 2022, fa valere anch\u0026#8217;essa l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del riferimento agli \u0026#171;accordi\u0026#187; contenuto nell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle successive disposizioni di cui alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022 non costituisce un\u0026#8217;ipotesi di chiamata in sussidiariet\u0026#224; di funzioni amministrative da parte dello Stato, poich\u0026#233; le funzioni di cui si tratta \u0026#8211; indicate alle menzionate lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) \u0026#8211; sono e restano nella titolarit\u0026#224; delle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePiuttosto, la disposizione si pone come principio fondamentale della materia \u0026#171;promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187; con l\u0026#8217;obiettivo di favorire una maggiore omogeneit\u0026#224; tra i diversi sistemi regionali che operano per la promozione e il sostegno delle attivit\u0026#224; dello spettacolo, al fine di rafforzare la complessiva efficacia dell\u0026#8217;intervento pubblico nel settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali della materia ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ha inteso promuovere, tramite i menzionati accordi, forme di azione condivisa tra le diverse regioni, e tra queste e lo Stato medesimo, ai fini del miglior esercizio di talune funzioni regionali in materia di spettacolo. Tali funzioni hanno un contenuto essenzialmente amministrativo: la lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), infatti, fa riferimento alla \u0026#171;condivisione\u0026#187; e allo \u0026#171;scambio di dati e di informazioni sulle attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo\u0026#187;; la lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) fa riferimento alle attivit\u0026#224; di verifica della \u0026#171;efficacia dell\u0026#8217;intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attivit\u0026#224; di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l\u0026#8217;Osservatorio dello spettacolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, a ben vedere, di funzioni tipicamente amministrative, in relazione alle quali lo Stato ha legittimamente previsto la definizione di accordi per la condivisione con le regioni, all\u0026#8217;interno della Conferenza permanente, dei \u0026#171;criteri\u0026#187; omogenei che dovranno guidare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa regionale sia dal punto di vista dello scambio dei dati e delle informazioni per la migliore conoscenza del settore (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), sia dal punto di vista delle politiche di monitoraggio e valutazione dell\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;intervento pubblico in materia di spettacolo (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, gli accordi previsti dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, rispondono alla logica di promuovere \u0026#8211; in maniera condivisa e, quindi, su un piano paritetico tra lo Stato e le regioni \u0026#8211; la coerenza e l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, anche tecnica, dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa, al fine di rafforzare l\u0026#8217;integrazione e, quindi, la complessiva efficacia delle politiche pubbliche in materia di spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost., nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale della Regione Friuli\u0026#727;Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.7.\u0026#8211; Parimenti non fondate sono le ulteriori censure promosse dalla Regione Lombardia specificamente avverso le lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), lungi dall\u0026#8217;imporre l\u0026#8217;istituzione degli osservatori regionali, si limita a prevedere che le regioni, anche sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-regioni, \u0026#171;promuovono l\u0026#8217;istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo\u0026#187;. Appare, quindi, evidente che non vi sia alcun obbligo per le regioni di affidare a specifici uffici denominati \u0026#171;osservatori regionali\u0026#187; le funzioni informative in materia di spettacolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle censure dirette nei confronti della lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), va ribadito che la disposizione impugnata si propone di favorire la diffusione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo, sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-regioni. Rispetto a tale finalit\u0026#224; \u0026#8211; che appare imprescindibile per valutare l\u0026#8217;efficacia degli interventi e, quindi, per rafforzare la coerenza della stessa attivit\u0026#224; di programmazione nel settore dello spettacolo \u0026#8211;, lo Stato si \u0026#232; limitato a prevedere che tali funzioni potranno essere affidate agli osservatori regionali. Tuttavia, non \u0026#232; stato previsto alcun obbligo per le regioni, come risulta evidente dall\u0026#8217;utilizzo dell\u0026#8217;avverbio \u0026#171;anche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende, in definitiva, la non fondatezza delle questioni proposte dalla Regione Lombardia aventi ad oggetto le lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.8.\u0026#8211; Per le stesse ragioni, va dichiarata la non fondatezza delle questioni promosse dalla Regione Campania avverso le medesime disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Infine, sono parimenti non fondate le ulteriori questioni promosse dalla Regione Campania volte a denunciare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero art. 7 della legge n. 106 del 2022, per violazione degli artt. 118 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata conterrebbe una disciplina \u0026#171;completa ed autoapplicativa\u0026#187;, che non rispetterebbe le modalit\u0026#224; procedurali della \u0026#171;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#187; da parte dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Va ribadito, in proposito, che l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 106 del 2022 non costituisce un\u0026#8217;ipotesi di chiamata in sussidiariet\u0026#224; da parte dello Stato. Come si \u0026#232; detto, la disposizione impugnata, nel definire i principi fondamentali della materia, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ha promosso anche la definizione condivisa tra Stato e regioni delle modalit\u0026#224; e dei criteri che dovranno ispirare tanto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; informativa, quanto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di verifica e monitoraggio degli interventi in materia di spettacolo, al fine di rafforzare l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; e la coerenza dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa di promozione e sostegno pubblico del settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sussiste, in definitiva, la lamentata violazione del principio di leale collaborazione, con conseguente non fondatezza della questione promossa dalla Regione Campania avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 7 della legge n. 106 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati \u0026#171;sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;, anzich\u0026#233; previa intesa con detta Conferenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all\u0026#8217;art. 118, commi primo e secondo, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo, 120, secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nonch\u0026#233; dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 14), e 8), dello statuto speciale e all\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia- Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost., nonch\u0026#233; dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all\u0026#8217;art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), dello statuto speciale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, secondo periodo, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Spettacolo - Regioni - Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo - Osservatori regionali dello spettacolo - Concorso delle Regioni, in applicazione dei princ\u0026#236;pi di sussidiariet\u0026#224;, adeguatezza, prossimit\u0026#224; ed efficacia, all\u0027attuazione dei princ\u0026#236;pi generali di cui all\u0027art. 1 della legge n. 175 del 2017 - Previsione che le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni, promuovono l\u0027istituzione dei medesimi osservatori e verificano, anche attraverso questi ultimi, l\u0027efficacia dell\u0027intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti - Previsione che le Regioni promuovono e sostengono, attraverso tali osservatori, anche con la partecipazione delle Province, delle Citt\u0026#224; metropolitane e dei Comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo.\nPrevisione che, nell\u0027ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, in applicazione dei princ\u0026#236;pi di sussidiariet\u0026#224;, adeguatezza, prossimit\u0026#224; ed efficacia, concorrono all\u0027attuazione dei princ\u0026#236;pi generali di cui all\u0027art. 1 della legge n. 175 del 2017, quali princ\u0026#236;pi fondamentali ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione.\nOsservatorio dello spettacolo - Previsione che la relativa composizione e le modalit\u0026#224; di funzionamento sono definite con uno o pi\u0026#249; decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.\nSistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo - Definizione, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, delle modalit\u0026#224; di coordinamento e di indirizzo dell\u0027osservatorio dello spettacolo nell\u0027ambito del Sistema nazionale - Previsione che con il medesimo decreto sono stabilite, peraltro, le modalit\u0026#224; operative di realizzazione e funzionamento del predetto Sistema.\nPrevisione che le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni, promuovono l\u0027istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambi di dati e di informazioni sulle attivit\u0026#224; dello spettacolo dal vivo e, anche attraverso tali osservatori, verificano l\u0027efficacia dell\u0027intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45800","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - In genere - Modalità di esercizio - Possibile trasversalità della competenza, volta a legittimare qualsiasi intervento legislativo - Esclusione - Necessità di definire funzioni attribuite e ambito dell\u0027esercizio della competenza. (Classif. 216001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa competenza legislativa esclusiva dello Stato non può assumere le caratteristiche di un titolo “trasversale” in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico vengano in concreto attribuite e dalle materie di competenza legislativa cui tali funzioni afferiscano. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 270/2005 - mass. 29524\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45801","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45801","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - In genere - Competenza statale - Individuazione dei principi fondamentali - Possibile intervento in sussidiarietà - Condizione - Necessità di assicurare una maggiore omogeneità dell\u0027intervento pubblico - Modalità di esercizio delle relative funzioni amministrative - Necessità di utilizzo dello strumento dell\u0027intesa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale  in parte qua  della disposizione che, nell\u0027istituire presso il Ministero della cultura l\u0027Osservatorio dello spettacolo, prevede che i relativi decreti ministeriali siano adottati sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, anziché previa intesa). (Classif. 217001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe disposizioni riconducibili alla materia di legislazione concorrente legittimano lo Stato a stabilire i principi fondamentali, secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost., o a intervenire per effetto della chiamata in sussidiarietà. In quest’ultimo caso, è necessario che la previsione di poteri statali funzionali a garantire l’esercizio unitario e, quindi, la maggiore omogeneità dell’intervento pubblico in materia, sia conforme alle regole sostanziali e procedurali che devono guidare la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 6/2004 - mass 28191; S. 303/2003 - mass 28036\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer quel che riguarda i requisiti procedurali della chiamata in sussidiarietà, lo strumento dell’intesa tra lo Stato e le regioni è la forma necessitata di concreta declinazione del principio di leale collaborazione, da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 179/2022 - mass 45069; S. 6/2023 - mass 45275; S. 179/2022 - mass 45069; S. 114/2022 - mass. 44891\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost., l’art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. La norma impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, dopo aver sancito l’istituzione presso il Ministero della cultura dell’Osservatorio dello spettacolo demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione della sua composizione e delle sue modalità di funzionamento, nonché delle concrete modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, interviene in una materia affidata alla potestà legislativa concorrente, che prevede, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell’intesa in luogo del parere. Né può sostenersi che la disciplina dell’Osservatorio statale sia da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, Cost., in quanto il contenuto dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione impugnata è molto ampio e incide anche su profili funzionali che, lungi dal potersi ricondurre alla mera disciplina organizzativa di un ufficio statale, hanno un inevitabile impatto sulle competenze delle regioni in materia di spettacolo). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 255/2004 - mass 28672\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45802","numero_massima_precedente":"45800","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45802","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Previsione che le Regioni promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo - Irragionevolezza e violazione delle competenze regionali in materia di allocazione delle funzioni amministrative - Illegittimità costituzionale. (Classif. 217020).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, il quale prevede che le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni. La disposizione impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, disciplinando l’assetto organizzativo che deve caratterizzare la funzione di amministrazione attiva per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, si pone in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici. Resta comunque ferma - al fine di non vanificare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di fondo del Sistema nazionale a rete istituito dall’art. 6 della legge n. 106 del 2022 - l’esigenza che sia garantita da parte delle regioni medesime, con strutture da esse individuate, la periodica condivisione di dati e informazioni concernenti l’intervento pubblico in materia di spettacolo, con il coordinamento dell’Osservatorio statale istituito presso il Ministero della cultura. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 293/2012 - mass 36796; S. 22/2012 - mass 36072; S. 95/2008 - mass 32262; S. 387/2007 - mass 31824; S. 387/2007 - mass 31824\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45803","numero_massima_precedente":"45801","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo, lett. c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45803","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Concorrenza regionale all\u0027attuazione dei principi fondamentali della materia - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 217020).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 118, primo e secondo comma , Cost., dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che disciplinando gli osservatori regionali dello spettacolo individua i principi fondamentali della materia. La questione promossa è del tutto sprovvista di motivazione.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45804","numero_massima_precedente":"45802","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45804","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Realizzazione e funzionamento, mediante decreti ministeriali e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, del sistema nazionale a rete degli osservatori regionali dello spettacolo - Individuazione, in concorso tra Stato e Regioni, dei principi fondamentali di disciplina - Ricorso delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione, in via cautelativa, della competenza concorrente regionale residuale in materia di organizzazione regionale, della riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici e del principio di autonomia e differenziazione, nonché della competenza statutaria speciale in materia di spettacolo - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 217020).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse in via cautelativa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all’art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell’art. 6, comma 2, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, che affida ad un decreto ministeriale – da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – la disciplina delle modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Benché le ricorrenti temano che il decreto ministeriale indicato possa incidere sulla disciplina degli osservatori regionali, come emerge dal tenore letterale della disposizione impugnata esso è chiamato a definire unicamente le concrete modalità di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali, potendo solo disciplinare, sul piano funzionale, le regole che garantiranno la più efficace condivisione di informazioni e dati da parte dello Stato e delle regioni all’interno del Sistema nazionale a rete. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 255/2004 – mass 28672\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45805","numero_massima_precedente":"45803","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 1)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 14)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45805","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Concorrenza regionale all\u0027attuazione dei principi fondamentali della materia - Ricorso delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della competenza concorrente regionale residuale in materia di organizzazione regionale, della riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici, di ragionevolezza, e del principio di autonomia e differenziazione, nonché della competenza statutaria speciale in materia di spettacolo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 14), e 8, dello statuto speciale e all’art. 3 Cost. – dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che disciplinando gli osservatori regionali dello spettacolo individua i principi fondamentali della materia. La previsione per cui le regioni «concorrono» all’attuazione dei principi fondamentali della materia contenuti nell’art. 1 della legge n. 175 del 2017, si pone in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione, riconoscendo in maniera inequivoca la competenza delle regioni nell’adozione della normativa di dettaglio attuativa di tali principi, fatte salve le ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. In questa prospettiva, non può ritenersi lesivo delle competenze regionali il fatto che il legislatore abbia utilizzato il verbo “concorrere” con riferimento al ruolo delle regioni nell’attuazione dei principi fondamentali, perché la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edi questa norma è quella di promuovere una cooperazione fra le diverse realtà regionali, per una più efficace realizzazione del sistema complessivo di governo dello spettacolo. Né può ritenersi che la disposizione sia affetta da irragionevolezza per contrasto con la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 255/2004 - mass 28672\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45806","numero_massima_precedente":"45804","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 14)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45806","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Intervento regionale in materia sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso delle Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale, dei principi costituzionali in materia dei rapporti tra atti nazionali e regionali nonché dell\u0027autonomia regionale, anche statutaria speciale, in materia di spettacolo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all’art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, che prevede che le regioni intervengano in materia di spettacolo – nell’ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. La disposizione impugnata non costituisce un’ipotesi di chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative da parte dello Stato, poiché le funzioni di cui si tratta – indicate alle successive lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) – sono e restano nella titolarità delle regioni. Piuttosto, essa si pone come principio fondamentale della materia «promozione e organizzazione di attività culturali» con l’obiettivo di favorire una maggiore omogeneità tra i diversi sistemi regionali che operano per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, al fine di rafforzare la complessiva efficacia dell’intervento pubblico nel settore. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 255/2004 – mass 28672\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45807","numero_massima_precedente":"45805","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 1)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Friuli Venezia Giulia","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 14)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45807","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Promozione dell\u0027istituzione di osservatori regionali dello spettacolo - Promozione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale, dei principi costituzionali in materia dei rapporti tra atti nazionali e regionali nonché dell\u0027autonomia regionale in materia di spettacolo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 106 del 2022, il quale, prevedendo che le regioni intervengano in materia di spettacolo - nell’ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce che le regioni, anche sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza, promuovono l’istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo (lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e favoriscono la diffusione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo, sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni (lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e). Le disposizioni impugnate non pongono alcun obbligo per le regioni di affidare agli osservatori regionali le funzioni informative in materia di spettacolo.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45808","numero_massima_precedente":"45806","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo, lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo, lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45808","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Disciplina degli osservatori regionali dello spettacolo - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 7 della legge n. 106 del 2022, che disciplina gli osservatori regionali dello spettacolo. La disposizione impugnata non contiene una disciplina completa ed autoapplicativa e non costituisce un’ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. Essa, nel definire i principi fondamentali della materia, ha promosso anche la definizione condivisa tra Stato e regioni delle modalità e dei criteri che dovranno ispirare tanto l’attività informativa, quanto l’attività di verifica e monitoraggio degli interventi in materia di spettacolo, al fine di rafforzare l’omogeneità e la coerenza dell’attività amministrativa di promozione e sostegno pubblico del settore.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45807","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2022","data_nir":"2022-07-15","numero":"106","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45212","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 193/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"525","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44548","autore":"Kurcani K.","titolo":"Le competenze in materia di spettacolo: tensioni (ancora) irrisolte tra centro e periferia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45010","autore":"Pagella C.","titolo":"Sulla responsabilità penale del Comandante che conduca in Libia i migranti soccorsi in mare: il caso ASSO 28","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45009_2023_193.pdf","nome_file_fisico":"139-2023_Pagella.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44373","autore":"Sanchini F.","titolo":"Lo “spettacolo” nella perenne conflittualità tra Stato e Regioni: la Corte costituzionale prova (nuovamente) a mettere ordine","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44372_2023_193.pdf","nome_file_fisico":"193_2023_Sanchini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]