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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)\u0026#187;, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra Agenzia Servizi Triolo AST srls e Comune di Reggio Calabria, con ordinanza del 30 luglio 2024, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 marzo 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 luglio 2024 (iscritta al n. 175 reg. ord. 2024), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)\u0026#187;, sostitutivo dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di essere stato adito dalla Agenzia Servizi Triolo AST srls (di seguito: la Societ\u0026#224;), operante nel settore dei servizi funebri, per l\u0026#8217;annullamento della nota del Comune di Reggio Calabria del 16 ottobre 2023, prot. n. 246929U, recante il diniego di rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione al noleggio con conducente (NCC) ad uso ambulanza, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;intimazione a cessare, entro il 31 dicembre 2023, il servizio di \u0026#171;autoambulanza di trasporto\u0026#187;, fino ad allora esercitato dalla Societ\u0026#224; in forza di precedente titolo autorizzativo. La determinazione comunale \u0026#8211; afferma il TAR \u0026#8211; \u0026#232; stata adottata in applicazione dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera\u003cem\u003e a\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023 che, andando a sostituire il comma 4 dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, ha fissato, per le imprese funebri, il divieto di \u0026#171;esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attivit\u0026#224; di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonch\u0026#233; ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR espone che, avverso la predetta nota, la Societ\u0026#224; ha dedotto, quale unico motivo di ricorso, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 5, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. Rappresenta, inoltre, che il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria si sono costituiti per resistere al ricorso: il primo, eccependone l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per carenza di interesse ad agire, in ragione dell\u0026#8217;asserito contenuto meramente dichiarativo dell\u0026#8217;atto impugnato; la seconda, formulando la medesima eccezione, salvo aggiungere quella di difetto di legittimazione passiva; entrambi, comunque, insistendo per la non fondatezza della prospettata questione di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;oggetto del giudizio, il rimettente ricostruisce, innanzitutto, il quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; A tal proposito, premette che la legge reg. Calabria n. 48 del 2019, su cui \u0026#232; intervenuta la disposizione censurata, \u0026#232; stata ulteriormente modificata dalla successiva legge della Regione Calabria 22 aprile 2024, n. 17, recante \u0026#171;Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)\u0026#187;, \u0026#171;pubblicata successivamente al deposito del [\u0026#8230;] ricorso\u0026#187;, le cui modifiche \u0026#171;per\u0026#242;, non impattano sulla norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;. Il TAR rileva, quindi, che la disposizione censurata, nel sostituire il previgente art. 7, comma 4, della legge regionale del 2019, ne ha accentuato la rigidit\u0026#224;, dato che essa \u0026#171;inibisce (anche) il servizio NCC svolto con autoambulanze, prima autorizzato in capo alla ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla regolamentazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di infermi e infortunati tramite autoambulanze, il TAR Calabria rappresenta che \u0026#171;l\u0026#8217;autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati, sia per autoambulanze ad uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro che per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo, \u0026#232; rilasciata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; comunale, in qualit\u0026#224; di autorit\u0026#224; sanitaria locale\u0026#187;; che il servizio NCC mediante autoambulanze trova la sua disciplina nell\u0026#8217;art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 244 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non essendo applicabile la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), \u0026#171;dato che le ambulanze non rientrano nell\u0026#8217;elenco dei tipi di veicoli previsti dalla stessa e per mezzo dei quali \u0026#232; possibile svolgere i servizi pubblici non di linea\u0026#187;; che la licenza di esercizio viene rilasciata dal comune, ai sensi dell\u0026#8217;art. 85, comma 3, cod. strada, \u0026#171;senza alcuna limitazione anche a societ\u0026#224;, oltre che a persone fisiche, e il conducente non deve essere iscritto al ruolo istituito presso la CCIAA essendo sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli\u0026#187;; che, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1\u0026#176; settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze) costituisce il regolamento in materia di immatricolazione ed uso delle ambulanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il Collegio rimettente afferma di essere chiamato a valutare se l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, \u0026#171;inibendo alle imprese funebri l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; \u0026#8220;collaterali\u0026#8221; a quella principale di trasporto funebre, quali il servizio di ambulanza con NCC per il trasporto di pazienti che non si trovano in stato di urgente bisogno sanitario, restringa irragionevolmente la concorrenza nel mercato, compromettendo il diritto costituzionale alla libert\u0026#224; di iniziativa economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il TAR ritiene, in primo luogo, di non estromettere la Regione Calabria, di cui sarebbe evidente l\u0026#8217;interesse a essere parte del giudizio in cui si controverte della legittimit\u0026#224; costituzionale di una propria legge. In punto di rilevanza, poi, reputa superabile l\u0026#8217;eccepita carenza di interesse al ricorso, in ragione della natura provvedimentale e della portata immediatamente lesiva della nota impugnata. Ritiene quindi rilevanti le questioni, atteso che il provvedimento impugnato \u0026#171;\u0026#232; stato emesso in diretta derivazione dalle norme qui sospettate di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente assume, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della concorrenza (sono citate le sentenze n. 56 del 2020 e n. 287 del 2016), che la disposizione regionale abbia \u0026#171;una valenza significativamente anticoncorrenziale a danno delle imprese funebri\u0026#187;, invadendo irragionevolmente o, comunque, interferendo con la materia trasversale della tutela della concorrenza, riservata in via esclusiva alla competenza legislativa statale (viene citato in questo senso il disegno di legge A.S. n. 963 - XVIII Legislatura, recante \u0026#171;Disciplina delle attivit\u0026#224; funerarie\u0026#187;, presentato in Senato in data 27 dicembre 2018). Ad avviso del Collegio, la normativa censurata, nel precludere alle sole imprese funebri l\u0026#8217;esercizio del \u0026#171;servizio di ambulanza con conducente di tipo B\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;che esula \u003cem\u003eprima \u003c/em\u003e\u003cem\u003efacie\u003c/em\u003e dal trasporto \u0026#8220;sanitario\u0026#8221; e si rivolge [\u0026#8230;] a soggetti che non necessitano di cure mediche d\u0026#8217;urgenza\u0026#187; \u0026#8211;, ne restringe illogicamente le potenzialit\u0026#224; di accesso al mercato e alle correlate opportunit\u0026#224; di profitto. La previsione regionale non risulterebbe compatibile \u0026#171;con i principi della competizione commerciale e imprenditoriale\u0026#187;, oltre ad avere un possibile effetto distorsivo della concorrenza \u0026#171;al rovescio\u0026#187;. In particolare, chi necessita dei servizi di una impresa funebre non avrebbe interesse \u0026#171;ad avvalersi di un\u0026#8217;ambulanza\u0026#187;; e, all\u0026#8217;inverso, al bisogno di chi si rivolge \u0026#171;ad un gestore di trasporto ambulanze di tipo B, sia esso o meno \u0026#8220;impresa funebre\u0026#8221;\u0026#187; sarebbe estranea l\u0026#8217;urgenza sanitaria dettata dal pericolo di un imminente decesso, con conseguente esclusione di \u0026#171;complicazioni concorrenziali sotto forma di \u0026#8220;accaparramento\u0026#8221; della clientela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Per il TAR Calabria, spetta quindi allo Stato, nella materia della tutela della concorrenza come pure nelle altre materie cosiddette \u0026#8220;trasversali\u0026#8221; (quali i beni culturali e l\u0026#8217;ambiente), \u0026#171;il potere di fissare \u0026#8220;standard\u0026#8221; di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale\u0026#187;, senza peraltro che ci\u0026#242; escluda la competenza regionale per la cura di interessi collegati. Il Collegio rimettente osserva, nello specifico, come alla fattispecie in esame, regolata da fonti nazionali di rango primario e secondario (sono a tal fine indicati il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie\u0026#187; e il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante \u0026#171;Approvazione del regolamento di polizia mortuaria\u0026#187;), non siano estranee competenze regionali in materia di tutela della salute. Del resto, quella funebre sarebbe \u0026#171;attivit\u0026#224; complessa\u0026#187; che, oltre a svolgersi \u0026#171;in ambito commerciale\u0026#187;, intercetterebbe interessi generali attinenti \u0026#171;alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria\u0026#187;. Tuttavia, anche laddove riconducibile alla materia sanitaria, per la quale la Regione Calabria vanta una competenza legislativa concorrente, la disposizione censurata, ad avviso del TAR, ostacolerebbe \u0026#171;direttamente e non marginalmente la concorrenza\u0026#187;, attraverso l\u0026#8217;introduzione di \u0026#171;limiti o barriere all\u0026#8217;accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacit\u0026#224; imprenditoriale delle societ\u0026#224; di pompe funebri\u0026#187;, invadendo in tal modo un ambito di competenza legislativa esclusiva statale, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto al contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., il TAR ritiene che il divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza nei confronti di una specifica categoria di operatori economici, quali le imprese funebri, \u0026#171;non appare giustificato da motivi imperativi di interesse generale, minando in radice lo sviluppo del confronto concorrenziale in contrasto con la libert\u0026#224; garantita dal primo comma dell\u0026#8217;art. 41 Cost.\u0026#187;; che lo stesso divieto, inoltre, \u0026#171;tenda a porsi in aperto contrasto\u0026#187; con gli artt. 4, 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE) e con gli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), \u0026#171;agevolando la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a praticare prezzi eccessivamente livellati verso l\u0026#8217;alto a danno del consumatore (cfr. sent. Corte Giustizia UE, sez. V, 27.02.2003 n. C-373/00 - \u003cem\u003ePompes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efun\u0026#232;bres\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Ancora, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ammette la compressione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata solo in ragione dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 150 del 2022, n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015), sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 41, secondo comma, Cost., tanto pi\u0026#249; che, secondo il TAR, il divieto in questione non rientrerebbe nemmeno nei \u0026#171;compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo a fini sociali\u0026#187; sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; di servizio di NCC ad uso ambulanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con riguardo, poi, alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., vi sarebbe, anzitutto, un difetto di proporzionalit\u0026#224; sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, per il rimettente, che cita a sostegno giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 8 del 2024), da un lato, il divieto imposto sarebbe privo di connessione con il fine perseguito, individuato nella prevenzione del rischio di commistione coi servizi sanitari e simili: quest\u0026#8217;ultimo, infatti, sarebbe stato gi\u0026#224; \u0026#171;scongiurato\u0026#187; dalla previgente versione dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; ora sancita risulterebbe \u0026#171;inutile, sovrabbondante e, in ultima analisi, inadeguata rispetto allo scopo\u0026#187;. Dall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;inevitabile effetto di riduzione dell\u0026#8217;offerta \u0026#171;di tale tipo di servizio\u0026#187; acuirebbe i disagi per quella fascia di popolazione anziana e fragile, non in grado di utilizzare, \u0026#171;anche per imprevedibili contingenze del caso\u0026#187;, gli altri servizi di trasporto di linea e/o il servizio ambulanza di altri operatori, pur avendo \u0026#171;bisogno di muoversi per esigenze di cura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Emergerebbe, infine, una disparit\u0026#224; di trattamento tra le imprese che sono in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC ad uso ambulanza di tipo B \u0026#171;e le [\u0026#8230;] imprese funebri che ne vengono immotivatamente estromesse pur potendo disporre degli stessi requisiti\u0026#187;, oltre ad una differenziazione di disciplina da regione a regione \u0026#171;che amplifica l\u0026#8217;esigenza di un intervento del legislatore nazionale improntato a garantire una disciplina normativa uniforme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sulla base delle considerazioni svolte e delle censure sviluppate nella parte motiva dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#171;limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#8220;servizio di ambulanza \u0026#8230; nonch\u0026#233; ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#8221;\u0026#187;, il TAR ha quindi concluso per la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, avente ad oggetto la modifica dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La Regione Calabria si \u0026#232; costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni e, comunque, la loro non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Secondo la resistente, le questioni sarebbero prive di rilevanza in ragione della non sufficienza della motivazione resa dal rimettente in ordine all\u0026#8217;interesse a ricorrere della Societ\u0026#224; nel giudizio principale. Non vi sarebbe, poi, alcun \u0026#171;rapporto di strumentalit\u0026#224;\u0026#187; tra la risoluzione della questione sollevata con riferimento all\u0026#8217;inciso \u0026#171;ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#187;, di cui alla disposizione censurata, e la definizione del giudizio principale, avente ad oggetto l\u0026#8217;ottenimento e il mantenimento dell\u0026#8217;autorizzazione NCC ad uso ambulanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la Regione ritiene che i rilievi del TAR siano privi di un puntuale riferimento alla pertinente normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel merito, secondo la Regione, le singole censure del TAR sarebbero non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La Regione evidenzia, in particolare, come il pi\u0026#249; rigido regime di incompatibilit\u0026#224;, introdotto dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, trovi la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;evitare il verificarsi di situazioni di commistione tra lo svolgimento di attivit\u0026#224; potenzialmente in concorrenza (quale l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale di onoranze funebri), con attivit\u0026#224; pubblicistiche (quali la gestione dei cimiteri e dei servizi di trasporto sanitario)\u0026#187;, nonch\u0026#233; in quella di \u0026#171;assicurare una disciplina uniforme dei servizi sanitari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Sotto il profilo della tutela della concorrenza, la normativa censurata, contrariamente all\u0026#8217;assunto del rimettente, non sarebbe tesa ad alterare il confronto tra gli operatori, n\u0026#233; ad ostacolare direttamente la libert\u0026#224; di scelta dei consumatori, essendo invece possibile, per la Regione, \u0026#171;che l\u0026#8217;impresa funebre, che svolge anche servizi di trasporto sanitario, possa avvalersi di un ingiusto accaparramento di clientela, a scapito dei concorrenti, attraverso la rete clientelare instaurata in virt\u0026#249; dei servizi sanitari prestati\u0026#187;. In tale ottica, per la difesa resistente, la previsione regionale troverebbe piuttosto giustificazione nella segnalazione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 23 maggio 2007, AS 392 \u0026#8211; di cui sono riportati ampi stralci \u0026#8211; concernente il tema della concorrenza con riferimento alle imprese funebri che esercitano servizi pubblici cimiteriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Sotto il profilo della tutela della salute, poi, la disposizione regionale, espressione della potest\u0026#224; legislativa concorrente \u0026#171;in materia sanitaria\u0026#187;, risponderebbe alla necessit\u0026#224; di dettare una disciplina uniforme per il trasporto sanitario, con riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per lo svolgimento di attivit\u0026#224; di carattere sanitario e parasanitario, \u0026#171;quali i servizi di ambulanza e trasporto sanitario\u0026#187;. Il procedimento e i requisiti per il rilascio di tale autorizzazione sono, nella specie, indicati dal decreto 27 giugno 2018, n. 141, avente ad oggetto \u0026#171;Regolamento per il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione e dell\u0026#8217;accreditamento dei soggetti privati che svolgono l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto sanitario a mezzo di ambulanza, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 3, comma 2, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Legge regionale 18 luglio 2008, n. 24\u0026#187;, adottato dal commissario \u003cem\u003ead acta\u003c/em\u003e nominato per l\u0026#8217;attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario cui \u0026#232; assoggettata la Regione Calabria. Ai sensi del citato decreto \u0026#232; richiesta la previa autorizzazione regionale per lo svolgimento da parte dei privati dei servizi di ambulanza, requisito che difetterebbe, evidenzia la Regione Calabria, in capo alla Societ\u0026#224; ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Alla luce dell\u0026#8217;illustrato quadro normativo regionale, la disposizione censurata, \u0026#171;a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e del pi\u0026#249; generale diritto alla salute dei cittadini\u0026#187;, avrebbe semplicemente previsto i requisiti richiesti agli operatori economici, pubblici e privati, al fine di svolgere i servizi di ambulanza e trasporto sanitario pubblico, perseguendo, al contempo, la finalit\u0026#224; di \u0026#171;evitare lo sconfinamento\u0026#187; delle imprese commerciali che operano \u0026#171;principalmente nel settore funerario\u0026#187; in servizi sanitari sottoposti a regole pi\u0026#249; stringenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.5.\u0026#8211; La disposizione regionale non contrasterebbe con il quadro normativo statale di riferimento disciplinante i servizi di trasporto sanitario (in particolare: l\u0026#8217;art. 85, commi 2 e 3, cod. strada; l\u0026#8217;art. 244 del d.P.R. n. 495 del 1992; gli artt. 2, comma 2, e 3 del d.m. n. 137 del 2009; l\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553, recante \u0026#171;Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze\u0026#187;), alla luce del quale, secondo la Regione resistente, \u0026#171;se venisse rilasciata a favore di un\u0026#8217;impresa (funebre) la licenza per autoambulanza in conto terzi, questa avrebbe ad oggetto in ogni caso il perseguimento delle finalit\u0026#224; istituzionali del soggetto richiedente (esercizio dei servizi funebri e tutela della salute del proprio personale dipendente)\u0026#187;. Si aggiunge poi che lo svolgimento dei servizi contemplati dalla disposizione censurata, in virt\u0026#249; dei poteri di controllo, gestione e programmazione spettanti alla Regione ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pu\u0026#242; essere svolto \u0026#171;esclusivamente da soggetti privati autorizzati dalla Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.6.\u0026#8211; La resistente non ravvisa infine alcun contrasto della previsione regionale con i principi europei richiamati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In definitiva, per la Regione Calabria, che richiama a sostegno giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 430 del 2007), l\u0026#8217;eventuale interferenza con la materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; andrebbe \u0026#171;composta facendo ricorso al criterio della prevalenza\u0026#187;, poich\u0026#233; sarebbe evidente, nella specie, l\u0026#8217;appartenenza del \u0026#171;nucleo essenziale\u0026#187; della disciplina alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, sostitutivo dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudizio principale sorge dal ricorso proposto da una societ\u0026#224; operante nel settore dei servizi funebri avverso la nota del Comune di Reggio Calabria che, in applicazione della disposizione censurata, ha negato alla medesima il rilascio di una nuova autorizzazione NCC ad uso ambulanza, intimandole altres\u0026#236; la cessazione del servizio di \u0026#171;autoambulanza di trasporto\u0026#187; fino ad allora espletato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, stabilisce che \u0026#171;[l]e imprese non possono esercitare attivit\u0026#224; private in mercati paralleli quali quelli relativi all\u0026#8217;ambito cimiteriale. Alle imprese funebri \u0026#232; vietato l\u0026#8217;esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attivit\u0026#224; di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonch\u0026#233; ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. \u0026#200; preclusa, altres\u0026#236;, la possibilit\u0026#224; di esercitare attivit\u0026#224; funebre a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile; \u0026#232; altres\u0026#236; vietato riprodurre nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attivit\u0026#224; funebri presenti nel territorio, su mezzi sanitari o in capo ad associazioni di volontariato. Le attivit\u0026#224; in essere si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro il 31 dicembre 2023\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la previsione regionale, \u0026#171;inibendo alle imprese funebri l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; \u0026#8220;collaterali\u0026#8221; a quella principale di trasporto funebre, quali il servizio di ambulanza con NCC per il trasporto di pazienti che non si trovano in stato di urgente bisogno sanitario\u0026#187;, ostacoli direttamente e non marginalmente la concorrenza, ponendo limiti di accesso al mercato che solo il legislatore statale, nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, potrebbe fissare, cos\u0026#236; determinando una violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La disposizione censurata, inoltre, non apparendo giustificata da motivi imperativi di interesse generale o da ragioni di utilit\u0026#224; sociale, comprometterebbe irragionevolmente il diritto costituzionale di libert\u0026#224; di iniziativa economica, in contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost., violando altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 3 Cost. per il duplice profilo della proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, da un lato, e della disparit\u0026#224; di trattamento tra imprese, dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Preliminarmente, occorre osservare che il TAR rivolge le sue censure all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023. Nondimeno, avendo quest\u0026#8217;ultima disposizione integralmente sostituito l\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, il reale oggetto delle doglianze va individuato nel nuovo testo dell\u0026#8217;appena citato art. 7, comma 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, la Regione Calabria ha sollevato alcune eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In primo luogo, ha eccepito il difetto di rilevanza delle questioni, ritenendo che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non abbia sufficientemente argomentato in ordine alla sussistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere della Societ\u0026#224; avverso una nota comunale di \u0026#171;riscontro [ad una] semplice richiesta di informazioni\u0026#187;, non adottata all\u0026#8217;esito di un procedimento amministrativo e priva di un contenuto dispositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non ha pregio. Il rimettente ha invero sufficientemente e non implausibilmente motivato sulla natura provvedimentale della nota comunale impugnata e sulle ragioni della sua lesivit\u0026#224;: tanto \u0026#232; sufficiente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224;. Tale vaglio \u0026#171; \u0026#8220;\u0026#232; meramente estern[o] e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#8221; (sentenze n. 4 del 2024 e n. 193 del 2022; nello stesso senso sentenze n. 240 del 2021 e n. 224 del 2020), considerato che \u0026#8220;la valutazione dell\u0026#8217;interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; riservata al giudice rimettente\u0026#8221; (sentenze n. 4 del 2024 e n. 193 del 202[2]), con il solo limite che sia fornita una motivazione \u0026#8220;sufficiente e non implausibile\u0026#8221; (sentenza n. 240 del 2021)\u0026#187; (in tali termini, sentenza n. 49 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Inoltre, la difesa regionale eccepisce, con particolare riguardo alla censura relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., la mancanza di un puntuale riferimento alla normativa statale interposta, non ritenendo sufficienti i richiami normativi fatti dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e al r.d. n. 1265 del 1934 e al d.P.R. n. 285 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di fondamento. Va innanzitutto osservato, in linea con quanto gi\u0026#224; ritenuto da questa Corte (sentenza n. 179 del 2019), che, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della censura, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale di cui si lamenta la violazione, pu\u0026#242; prescindersi dall\u0026#8217;invocazione della normativa statale adottata nell\u0026#8217;esercizio di detta competenza. Peraltro, come meglio si vedr\u0026#224; nel prosieguo, a livello nazionale, per i servizi di onoranze funebri non si rinviene altro che la normativa correttamente richiamata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Infine, la Regione Calabria evidenzia un difetto di rilevanza delle questioni rispetto all\u0026#8217;inciso \u0026#171;nonch\u0026#233; ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#187;, esulando detto profilo dalla domanda proposta col ricorso principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale eccezione \u0026#232; fondata. Il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e verte unicamente sul rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione NCC a uso ambulanza, non venendo quindi in rilievo lo svolgimento di altri servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili, pure interdetti alle imprese funebri dalla normativa regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sollevate con riferimento all\u0026#8217;inciso \u0026#171;nonch\u0026#233; ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#187; sono, quindi, inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di affrontare il merito delle questioni sollevate, \u0026#232; opportuno procedere a una ricostruzione dell\u0026#8217;assai articolato quadro normativo di riferimento, che ricomprende, a livello sia statale sia regionale, tanto la disciplina dei servizi funebri quanto quella del servizio di trasporto mediante ambulanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il settore dei servizi di onoranze funebri non trova, a oggi, una puntuale e autonoma regolamentazione nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unica normativa di riferimento \u0026#232; invero rappresentata dall\u0026#8217;alquanto risalente t.u. leggi sanitarie (r.d. n. 1265 del 1934) e dal regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990), i quali, tuttavia, non disciplinano l\u0026#8217;impresa funebre e la sua attivit\u0026#224;, bens\u0026#236; altri aspetti legati all\u0026#8217;evento morte (quali: ubicazione e caratteristiche dei cimiteri, tumulazioni, cremazioni, accertamento dei decessi, periodo di osservazione, obitori, trasporto dei cadaveri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Negli ultimi anni \u0026#232; stata avvertita, tuttavia, l\u0026#8217;esigenza di pervenire a una riforma organica del settore funerario, come ben testimoniano i numerosi progetti di legge che si sono succeduti al riguardo nelle diverse legislature (da ultimo, il disegno di legge A.S. n. 1306 \u0026#8211; XIX Legislatura, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di attivit\u0026#224; funebre e delega al Governo per l\u0027adozione di un testo unico delle disposizioni di settore\u0026#187;, \u0026#8211; presentato il 20 novembre 2024 e attualmente in attesa di esame da parte della IX Commissione permanente del Senato). Ci\u0026#242; al fine di aggiornare le norme per questo complesso e delicato settore, disciplinando l\u0026#8217;attivit\u0026#224; funebre in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, a tutela della libert\u0026#224; di scelta delle famiglie colpite da un lutto e a garanzia del corretto svolgimento di servizi per loro natura peculiari, anche attraverso l\u0026#8217;individuazione dei requisiti, soggettivi e oggettivi, che i soggetti operanti in questo campo devono possedere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Nella scarna e risalente cornice normativa statale, numerose regioni, fra cui la Regione Calabria, si sono dotate di leggi concernenti i servizi funebri e cimiteriali, al fine di definire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; funebre e disciplinarne l\u0026#8217;esercizio, nonch\u0026#233; di prevedere, per le relative imprese, specifici regimi di incompatibilit\u0026#224; e divieti allo svolgimento di attivit\u0026#224; parallele.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali normative sono state adottate nell\u0026#8217;ambito della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute, oltre che, in taluni casi (specie con riguardo alla gestione dei cimiteri o al trasporto funebre), di quella residuale in materia di servizi pubblici locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo ai servizi funebri, sussistono infatti evidenti esigenze di igiene e salute pubblica, come peraltro gi\u0026#224; riconosciuto da questa Corte con riferimento ad alcune disposizioni regionali che, per i piccoli comuni montani, hanno introdotto, al fine di sopperire alla rarefazione dell\u0026#8217;offerta, la possibilit\u0026#224; di derogare al regime di incompatibilit\u0026#224; della gestione del servizio cimiteriale e di quello obitoriale con lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; funebre, fissato dallo stesso legislatore regionale (sentenza n. 274 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.3.\u0026#8211; La Regione Calabria \u0026#232; intervenuta per la prima volta a disciplinare la materia dei servizi funebri con la legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), il cui art. 7 definiva l\u0026#8217;attivit\u0026#224; funebre quale \u0026#171;attivit\u0026#224; imprenditoriale\u0026#187; diretta all\u0026#8217;esercizio \u0026#171;in forma congiunta\u0026#187; di diversi servizi (tra cui il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso e l\u0026#8217;organizzazione delle onoranze funebri, la vendita di casse e di altri articoli, la preparazione del defunto, la sua vestizione, il confezionamento del feretro e i trattamenti di tanatocosmesi). La disposizione regionale prevedeva altres\u0026#236; un regime di incompatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; funebre con la gestione di altri servizi, senza tuttavia alcun riferimento allo svolgimento del servizio di ambulanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito dell\u0026#8217;abrogazione operata dalla legge della Regione Calabria 30 aprile 2019, n. 7, recante \u0026#171;Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)\u0026#187;, \u0026#232; stata adottata la legge reg. Calabria n. 48 del 2019 che, all\u0026#8217;art. 7, disciplina \u0026#8220;l\u0026#8217;impresa funebre\u0026#8221;, disponendo, al comma 1, che \u0026#171;[i] servizi funebri sono attivit\u0026#224; imprenditoriali e sono erogati secondo princ\u0026#236;pi di concorrenza nel mercato e con modalit\u0026#224; che difendono l\u0026#8217;effettiva libert\u0026#224; di scelta delle famiglie colpite da un lutto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl comma 4, nella versione precedente la sua integrale sostituzione, avvenuta a opera della disposizione qui censurata (art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Calabria n. 38 del 2023), era poi stabilito che \u0026#171;[l]e imprese funebri non possono esercitare attivit\u0026#224; private in mercati paralleli, quali quelli relativi all\u0026#8217;ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria \u0026#232; intesa come svolgimento distinto, con societ\u0026#224; o con soggetto, dotati di separata personalit\u0026#224; giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attivit\u0026#224; funebre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon era quindi previsto, per dette imprese, il generale divieto di esercizio del servizio di ambulanza n\u0026#233; di attivit\u0026#224; di trasporto sanitario, che \u0026#232; stato poi introdotto con l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, in sostituzione del suddetto comma 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale, infine, \u0026#232; nuovamente intervenuto a modificare, in parte, la legge reg. Calabria n. 48 del 2019, mediante la legge reg. Calabria n. 17 del 2024, senza tuttavia incidere \u0026#8211; come pure evidenziato dal TAR rimettente \u0026#8211; sul citato art. 7.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.4.\u0026#8211; Per completare la cornice regolatoria concernente il settore delle onoranze funebri, \u0026#232;, inoltre, opportuno evidenziare che il medesimo \u0026#232; stato gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte oggetto di attenzione da parte dell\u0026#8217;AGCM.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con la indicata segnalazione del 23 maggio 2007, AS 392 \u0026#8211; sulla cui scia sono intervenute le successive legislazioni regionali \u0026#8211;, l\u0026#8217;AGCM ha auspicato la previsione di una \u0026#171;chiara separazione e incompatibilit\u0026#224; fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale\u0026#187;, quali i servizi di gestione delle camere mortuarie e delle aree cimiteriali. Per l\u0026#8217;Autorit\u0026#224;, infatti, la presenza di una societ\u0026#224; di onoranze funebri all\u0026#8217;interno della struttura sanitaria o nelle aree cimiteriali \u0026#232; suscettibile di determinare una posizione di vantaggio competitivo a favore dell\u0026#8217;impresa, la quale potr\u0026#224; sfruttare la propria posizione come volano per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, godendo di un accesso privilegiato alla clientela, ossia i parenti dei defunti. Questi ultimi, infatti, in ragione del particolare momento psicologico in cui versano, saranno poco inclini a operare confronti di qualit\u0026#224; e di prezzo tra i servizi offerti sul mercato, con conseguente fattuale riduzione dell\u0026#8217;offerta e aumento del prezzo dei servizi funebri per gli utenti finali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, l\u0026#8217;AGCM \u0026#232; nuovamente intervenuta sulla materia con la segnalazione del 18 luglio 2024, AS 2026, formulando alcune osservazioni in merito a talune normative regionali \u0026#8211; tra cui la stessa previsione calabrese oggetto delle odierne questioni \u0026#8211; che vietano alle imprese funebri lo svolgimento di ulteriori attivit\u0026#224; economiche, quali il trasporto sanitario in ambulanza dietro pagamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo aver sottolineato come il principio di incompatibilit\u0026#224;, affermato nella precedente segnalazione del 2007, operi solo con riferimento ad attivit\u0026#224; \u0026#171;che presentano connotati tipicamente igienico-sanitari e che sono comunque riferite all\u0026#8217;esercizio di servizi pubblici necessari\u0026#187;, l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; ha in particolare osservato che \u0026#171;[i] predetti elementi (aspetti di servizio pubblico di interesse generale ed emersione di una domanda di servizi funebri), invece, non sussistono nel caso delle ulteriori attivit\u0026#224; dichiarate incompatibili dalle disposizioni normative regionali sopra descritte. Si tratta, infatti, di attivit\u0026#224; \u0026#8211; quali il trasporto sanitario in ambulanza semplice, fornito a pagamento, il trasporto extra-ospedaliero, il trasporto di infermi/malati/degenti e ogni trasporto assimilabile, nonch\u0026#233; servizi e attivit\u0026#224; parasanitari, socio-assistenziali e assimilabili \u0026#8211; che, cos\u0026#236; come i servizi di onoranze funebri, sono svolte in regime di libero mercato e con finalit\u0026#224; prettamente commerciali. Esse non devono, quindi, essere soggette a ingiustificate compressioni, in conformit\u0026#224; ai principi di libera concorrenza e libera iniziativa economica che trovano primaria espressione nell\u0026#8217;articolo 41 Cost. e nelle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea in materia di libert\u0026#224; di stabilimento e libera circolazione dei servizi, nonch\u0026#233; nelle disposizioni nazionali in materia di liberalizzazione (in particolare, l\u0026#8217;articolo 3 D.L. n. 138/2011, l\u0026#8217;articolo 34, D.L. n. 201/2011 e l\u0026#8217;articolo 1, D.L. n. 1/2012. Pertanto, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; funebre, in quanto attivit\u0026#224; economica in regime di libero mercato, \u0026#232; libera e si esercita secondo i principi di concorrenza; di conseguenza, non possono essere apposte ingiustificate restrizioni e limitazioni al suo esercizio, cos\u0026#236; come per il trasporto sanitario in ambulanza di tipo semplice e, comunque, per tutte quelle attivit\u0026#224; economiche non connotate da profili pubblicistici di servizio pubblico e di interesse generale. In proposito, pu\u0026#242; essere eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all\u0026#8217;esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attivit\u0026#224; economiche, ma le eventuali restrizioni debbono essere giustificate da motivi di interesse generale nel rispetto dei principi di proporzionalit\u0026#224; e di non discriminazione, circostanza che tuttavia non si rinviene per il caso di specie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il riferimento al \u0026#171;servizio di ambulanza\u0026#187;, contenuto nella disposizione censurata, rende altres\u0026#236; opportuna una, seppur sintetica, ricognizione della relativa cornice normativa, anche in questo caso articolata a livello sia statale sia regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; A livello statale, il servizio di trasporto mediante ambulanza trova la sua disciplina nel codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e nel relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), nonch\u0026#233; nei decreti ministeriali n. 137 del 2009 e n. 553 del 1987.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito delle normative sopra richiamate, le autoambulanze sono classificate autoveicoli per uso speciale (art. 54, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, cod. strada, come attuato dall\u0026#8217;art. 203, comma 2, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 495 del 1992) e possono essere adibite a uso proprio o a uso di terzi (art. 82, comma 3, cod. strada). Per quanto qui rileva, per \u0026#171;uso di terzi\u0026#187; si intende l\u0026#8217;utilizzo del veicolo, dietro corrispettivo, nell\u0026#8217;interesse di persone diverse dall\u0026#8217;intestatario della carta di circolazione (art. 82, comma 4, cod. strada). A tale utilizzo viene ricondotto anche il servizio di NCC (art. 82, comma 5, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, cod. strada), al quale possono essere destinati gli autoveicoli per trasporti specifici di persone (art. 85, comma 2, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, cod. strada), fra cui le autoambulanze (art. 244 del d.P.R. n. 495 del 1992, ove vengono menzionate tanto quelle cosiddette \u0026#171;di trasporto\u0026#187; che quelle cosiddette \u0026#171;di soccorso\u0026#187;). La carta di circolazione di tali veicoli \u0026#232; rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio (art. 85, comma 3, cod. strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.m. n. 137 del 2009 detta, poi, specifiche disposizioni in materia di immatricolazione e uso delle autoambulanze, stabilendo che queste possono essere immatricolate in uso proprio, allorch\u0026#233; il loro utilizzo avvenga nell\u0026#8217;esercizio di una attivit\u0026#224; di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro, ovvero in uso terzi, \u0026#171;per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio\u0026#187; (art. 2, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.m. n. 553 del 1987 distingue, infine, all\u0026#8217;art. 1, comma 2, due tipi di autoambulanze, in relazione alla funzione da assolvere: di tipo A, con carrozzeria definita \u0026#171;autoambulanza di soccorso\u0026#187;, attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza; di tipo B, con carrozzeria definita \u0026#171;autoambulanza di trasporto\u0026#187;, attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Il servizio di NCC mediante ambulanza non rientra, invece, nel perimetro applicativo della legge n. 21 del 1992, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima, nel disciplinare gli autoservizi pubblici non di linea, si riferisce espressamente al servizio di NCC di \u0026#171;autovettura\u0026#187; e non a quello di \u0026#171;autoveicolo ad uso speciale\u0026#187;, quale \u0026#232; invece, secondo il codice della strada, l\u0026#8217;autoambulanza (da ultimo, TAR Lazio, sezione seconda-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, sentenza 29 marzo 2021, n. 3816).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Anche nell\u0026#8217;ambito della legislazione della Regione Calabria si rinvengono alcune previsioni specificamente rivolte al servizio di ambulanza, preso per\u0026#242; in considerazione in una dimensione prettamente sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 2, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 24 del 2008 assoggetta, infatti, ad autorizzazione sanitaria \u0026#171;i servizi di ambulanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl procedimento e i requisiti per il rilascio di tale autorizzazione sono poi definiti, dal decreto del commissario \u003cem\u003ead acta\u003c/em\u003e della Regione Calabria n. 141 del 2018, che ha dettato le norme regolamentari relative alla suddetta autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), di tale regolamento, per \u0026#171;trasporto sanitario\u0026#187; si intende quello \u0026#171;non urgente e programmabile di pazienti, per l\u0026#8217;accesso o il rientro da luoghi o servizi in cui \u0026#232; stata eseguita una prestazione sanitaria, anche su loro richiesta\u0026#187;, comprensivo inoltre dei trasporti effettuati, in regime di ricovero, per pazienti accolti negli ospedali regionali, con o senza assistenza infermieristica e/o medica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso si differenzia dal \u0026#171;soccorso sanitario\u0026#187;, il quale, in base allo stesso Regolamento, \u0026#171;costituisce invece un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di assistenza, trattamento clinico e trasporto di utenti, non prevedibile e non programmabile, in risposta ad un bisogno sanitario urgente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il quadro normativo entro cui si inserisce il nuovo art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, si pu\u0026#242; ora passare all\u0026#8217;esame della prima questione, con cui il TAR calabrese dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione all\u0026#8217;esame per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. Pi\u0026#249; precisamente, il rimettente, nella parte motiva dell\u0026#8217;ordinanza, pare limitare la censura al solo inciso \u0026#171;servizio di ambulanza [\u0026#8230;] nonch\u0026#233; ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#187;, in quanto preclusivo, per le imprese funebri, dello svolgimento del servizio di NCC mediante ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti, concludendo per\u0026#242; per la non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero comma 4 dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Calabria n. 48 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Per meglio comprendere la precisa portata della censura formulata dal TAR, occorre procedere a interpretare l\u0026#8217;appena citato art. 7, comma 4, il cui tenore letterale non appare di immediata e univoca comprensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, nell\u0026#8217;introdurre, per le imprese funebri, il divieto di \u0026#171;servizio di ambulanza\u0026#187; \u0026#8211; inciso su cui si sofferma il TAR \u0026#8211;, il legislatore calabrese fa seguire all\u0026#8217;appena riportata espressione una pi\u0026#249; analitica descrizione di varie tipologie di attivit\u0026#224; di trasporto (\u0026#171;trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e [\u0026#8230;] ogni trasporto ad esso assimilabile\u0026#187;), per chiudere, infine, con l\u0026#8217;estensione del divieto \u0026#8211; qui non rilevante \u0026#8211; a \u0026#171;ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Da una lettura d\u0026#8217;insieme di questa porzione dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, si ricava che il legislatore calabrese ha inteso esplicitare il contenuto del \u0026#171;servizio di ambulanza\u0026#187; facendo riferimento a differenti \u0026#171;attivit\u0026#224;\u0026#187; di trasporto effettuabili mediante ambulanza, per terminare con la formula di chiusura \u0026#171;ogni trasporto ad esso assimilabile\u0026#187;. A sostegno di questa lettura milita, peraltro, anche il terzo periodo della previsione censurata, ai sensi del quale \u0026#171;[\u0026#232;] preclusa, altres\u0026#236;, la possibilit\u0026#224; di esercitare attivit\u0026#224; funebre a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile\u0026#187;. Nel fissare, infatti, una sorta di divieto \u0026#8220;biunivoco\u0026#8221; per due distinte categorie di operatori (gli uni esercenti attivit\u0026#224; funebri e gli altri esercenti servizi di ambulanza), il legislatore calabrese si riferisce a questi ultimi alla stregua di \u0026#171;soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile\u0026#187;, omettendo la puntuale descrizione delle attivit\u0026#224; di trasporto cui si \u0026#232; appena fatto riferimento e cos\u0026#236; confermando di ritenere tale richiamo omnicomprensivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;interpretazione appena fornita del novellato art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019 consente una pi\u0026#249; precisa individuazione del reale oggetto delle questioni effettivamente sollevate, da operare attraverso una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo, che valorizzi l\u0026#8217;intero contesto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (sentenze n. 142 e n. 12 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve perci\u0026#242; ritenersi che le doglianze del TAR rimettente interroghino questa Corte sulla legittimit\u0026#224; costituzionale del solo divieto per le imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza con NCC per il trasporto di pazienti che non si trovino in stato di urgente bisogno sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, nella nuova formulazione introdotta nel 2023, stabilisce, come visto, per le imprese funebri una barriera all\u0026#8217;ingresso nel mercato del servizio di ambulanza generalmente inteso (vale a dire comprensivo sia del trasporto di soccorso sia del trasporto non urgente e programmabile di pazienti, effettuato mediante servizio di NCC di ambulanza). In tal modo, la citata disposizione, che la Regione ha adottato nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (oltre che residuale in tema di servizi pubblici locali), va a conformare un segmento di mercato, senza dubbio interferendo con la materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; chiarito che \u0026#171;[d]efinire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi \u0026#232; decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attivit\u0026#224; economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libert\u0026#224; di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;tale profilo rientra a pieno titolo nell\u0026#8217;ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 265 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima nozione, come recentemente riaffermato da questa Corte, \u0026#171;non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull\u0026#8217;assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2024), che mira ad ampliare l\u0026#8217;area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese (sentenza n. 31 del 2021), eliminando \u0026#171;limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacit\u0026#224; imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza \u0026#8220;nel mercato\u0026#8221;)\u0026#187; (sentenza n. 56 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio perch\u0026#233; la promozione della concorrenza ha una portata generale, o \u0026#8220;trasversale\u0026#8221;, ben pu\u0026#242; accadere che una misura appartenente a una regolamentazione stabilita dalle regioni in materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza. Ci\u0026#242; deve ritenersi ammissibile per \u0026#171;non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza\u0026#187; (sentenza n. 430 del 2007 e, nello stesso senso, sentenza n. 274 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato, altres\u0026#236;, chiarito che \u0026#171;il riferimento alla tutela della concorrenza non pu\u0026#242; \u0026#8220;essere cos\u0026#236; pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale\u0026#8221; (sentenza n. 98 del 2017) e l\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potest\u0026#224; regionale, deve rispettare i limiti dell\u0026#8217;adeguatezza e della proporzionalit\u0026#224; rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi (sentenze n. 56 del 2020, n, 137 del 2018, n. 452 e n. 401 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 206 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini, quindi, del sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale della censurata disposizione regionale, deve valutarsi in che modo e in che misura gli effetti della medesima incidono sulla materia della concorrenza, anche alla luce del costante indirizzo di questa Corte secondo cui \u0026#171;\u0026#8220;nell\u0026#8217;individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, [\u0026#8230;] occorre considerarne \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, finalit\u0026#224; e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 193 del 2022)\u0026#8221; (sentenza n. 267 del 2022)\u0026#187; (sentenza. n. 94 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, si rende allora necessario operare una distinzione fra il divieto, imposto alle imprese funebri, di esercitare trasporto di soccorso e quello, parimenti imposto, di esercitare servizio di NCC di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel primo caso (trasporto di soccorso), la preclusione fissata dal legislatore regionale \u0026#232; finalizzata primariamente a proteggere la tranquillit\u0026#224; e il benessere psicologico di soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono coloro che necessitano di cure urgenti, come pure di parenti prossimi o accompagnatori di questi ultimi. Essa, pertanto, pur producendo anche un effetto pro-concorrenziale \u0026#8211; identificabile nel mirare a impedire forme di coartazione e pressione indebita esercitabili dalle imprese funebri, ove abilitate a forme di trasporto di soccorso, in quanto operanti in un mercato contiguo \u0026#8211;, trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute. Ci\u0026#242; facendo ricorso al \u0026#171;criterio della prevalenza, applicabile appunto quando risulti evidente, come nella specie, l\u0026#8217;appartenenza del nucleo essenziale della disciplina\u0026#187; (sentenza n. 430 del 2007) ad una data materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversa conclusione deve trarsi, invece, con riferimento al secondo divieto (ossia a quello relativo al servizio di NCC di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti), giacch\u0026#233; gli utenti di questo tipo di servizio non si trovano in una condizione di particolare vulnerabilit\u0026#224; correlata alla salute propria o di un parente prossimo. In tal caso, quindi, l\u0026#8217;introduzione del divieto in discorso, non mirando alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, risulta incidere direttamente, e con effetti tutt\u0026#8217;altro che marginali, sulla concorrenza. E ci\u0026#242; in quanto inserisce una barriera alla libera esplicazione della capacit\u0026#224; imprenditoriale e della competizione tra imprese, influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in assenza di ragioni di interesse generale e quindi in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Va pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera\u003cem\u003e e\u003c/em\u003e), Cost., nella parte in cui vieta alle imprese funebri l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Restano assorbite le ulteriori censure con cui si denuncia la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il venir meno del divieto, per le imprese funebri, di esercizio del servizio di NCC di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, derivante dall\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, crea, all\u0026#8217;interno della restante porzione della medesima previsione regionale, una disparit\u0026#224; di trattamento e uno squilibrio nei confronti dei \u0026#171;soggetti che gestiscono servizio di ambulanza\u0026#187;, per i quali permarrebbe invece la preclusione, in origine speculare, di esercizio di attivit\u0026#224; funebre. L\u0026#8217;evidente nesso di reciprocit\u0026#224;, che lega le due previsioni in una logica unitaria, integra il presupposto del \u0026#171;rapporto di chiara consequenzialit\u0026#224; con la decisione assunta\u0026#187; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, sentenze n. 65 del 2023 e n. 175 del 2022), impone di dichiarare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale, per analogo vizio di competenza, del comma 4 dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, anche nella parte in cui vieta l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di NCC con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)\u0026#187;, nella parte in cui vieta alle imprese funebri l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;nonch\u0026#233; ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250429110021.pdf","oggetto":"Impresa e imprenditore - Trasporto - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla l. reg.le n. 48 del 2019 - Disposizioni in materia funeraria - Previsione che alle imprese funebri \u0026#232; vietato l\u0026#8217;esercizio del servizio di ambulanza, di attivit\u0026#224; di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonch\u0026#233; di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile - Denunciata norma che, precludendo l\u0026#8217;esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, restringe per le sole imprese funebri le potenzialit\u0026#224; di accesso al mercato e alle conseguenti opportunit\u0026#224; di profitto - Normativa regionale che, declinando un\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra servizio funebre e servizio di ambulanza, risulta irragionevole e sproporzionata nei suoi effetti restrittivi, determinando distorsioni della concorrenza \u0026#8220;al rovescio\u0026#8221; - Introduzione del divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti delle suddette imprese, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Disciplina che agevola la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a livellare i prezzi verso l\u0026#8217;alto - Contrasto con la normativa europea e nazionale di riferimento - Lesione della libert\u0026#224; di impresa - Violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; per mancanza di razionale connessione tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire - Disposizione che, incidendo sulla libert\u0026#224; di esercizio del servizio di noleggio di ambulanza con conducente da parte delle medesime imprese, mira in apparenza a prevenire il rischio di commistione con i servizi sanitari, gi\u0026#224; scongiurato dalla previgente l. reg.le n. 48 del 2019 - Violazione del principio di adeguatezza, essendo tale disposizione inutile e sovrabbondante - Disparit\u0026#224; di trattamento tra imprese in possesso dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC a uso ambulanza di tipo B e le imprese funebri immotivatamente estromesse, pur potendo disporre degli stessi requisiti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46725","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Individuazione della materia incisa - Esame di ratio, finalità e contenuto - Esclusione degli effetti marginali e riflessi - Ricorso al criterio della prevalenza - Condizioni. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNell’individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma occorre considerarne \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, finalità e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 94/2024 - mass. 46158\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 267/2022 - mass. 42523; S. 193/2022 - mass. 44922\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e Nell’individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, il criterio della prevalenza è applicabile quando risulti evidente l’appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a una determinata materia. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 430/2007 - mass. 31958\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46726","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46726","titoletto":"Concorrenza – In genere – Nozione – Estensione alla concorrenza “nel mercato”, quale forma di competizione tra le imprese non limitata ai loro atti e comportamenti – Finalità – Garantire la libera scelta dei cittadini. (Classif. 054001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa nozione di concorrenza non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese, che mira ad ampliare l’area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, eliminando limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, quale forma di concorrenza “nel mercato”. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 31/2021; S. 56/2020 - mass. 42162\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46727","numero_massima_precedente":"46725","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46727","titoletto":"Concorrenza – In genere – Definizione dei soggetti abilitati a offrire determinate tipologie di servizi – Scelta incidente sulla libertà di iniziativa individuale e sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato – Conseguente riconduzione alla nozione di concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Classif. 054001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDefinire i soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica e rientra a pieno titolo nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dell’art. 117 Cost., trattandosi di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 265/2016 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e39278\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46728","numero_massima_precedente":"46726","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46728","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Inidoneità ad assorbire aprioristicamente le materie di competenza regionale - Necessaria adeguatezza e proporzionalità dell\u0027intervento statale - Conseguente possibilità, per le regioni, di intervenire in materie di competenza concorrente o residuale con riverberi sulla concorrenza, purché marginali o indiretti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di norme della Regione Calabria sancenti il divieto per le imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile, in assenza di motivi di interesse generale). (Classif. 216038).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale; l’esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 206/2024 - mass. 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 137/2018 - mass. 41384; S. 98/2017; S. 452/2007 - mass. 32000-32001-32002\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAttesa la portata generale o trasversale della promozione della concorrenza, ben può accadere che una misura appartenente a una regolamentazione regionale, dettata in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza. Un simile intervento è ammissibile per non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 274/2012; S. 430/2007 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e31953-31954\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., l’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti che non si trovino in stato di urgente bisogno sanitario. La disposizione regionale censurata dal Tar Calabria – diversamente dal trasporto di soccorso, che trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute in ragione del criterio della prevalenza – non mira alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute stessa o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, giacché gli utenti di questo tipo di servizio non si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla salute propria o di un parente prossimo, mentre incide direttamente, e con effetti tutt’altro che marginali, sulla concorrenza, inserendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese e influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 401/2007 - mass. 31871\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46729","numero_massima_precedente":"46727","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/08/2023","data_nir":"2023-08-07","numero":"38","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"29/11/2019","data_nir":"2019-11-29","numero":"48","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46729","titoletto":"Impresa e imprenditore – In genere – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione Calabria – Illegittimità costituzionale del divieto per le imprese funebri di erogare il servizio di ambulanza mediante NCC per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile – Necessaria estensione della censura al divieto di esercizio di attività funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di NCC con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile – Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 132001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l’esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente (NCC) con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile. Il venir meno del divieto, per le imprese funebri, di esercizio del servizio di ambulanza mediante NCC per trasporto non urgente e programmabile, derivante dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, crea, all’interno della restante porzione della medesima previsione regionale, in ragione dell’analogo vizio competenza e del nesso di reciprocità tra le due disposizioni, una disparità di trattamento e uno squilibrio nei confronti dei soggetti che gestiscono servizio di ambulanza, per i quali permarrebbe invece la preclusione, in origine speculare, di esercizio di attività funebre. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 65/2023 - mass. 45452; S. 175/2022 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45027\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46730","numero_massima_precedente":"46728","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/08/2023","data_nir":"2023-08-07","numero":"38","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"29/11/2019","data_nir":"2019-11-29","numero":"48","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46730","titoletto":"Impresa e imprenditore – In genere – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione Calabria – Divieto per le imprese funebri di svolgere ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile al servizio di ambulanza – Denunciata irragionevolezza, lesione della libera iniziativa economica e della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 132001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., dell’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all’inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile». Il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e verte unicamente sul rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) a uso ambulanza, non venendo quindi in rilievo lo svolgimento di altri servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili, pure interdetti alle imprese funebri dalla normativa regionale censurata.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46729","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/08/2023","data_nir":"2023-08-07","numero":"38","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"29/11/2019","data_nir":"2019-11-29","numero":"48","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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