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P. con ordinanza del 6 giugno 2023, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 giugno 2023, depositata presso la cancelleria di questa Corte il 20 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via principale, la disposizione \u0026#232; censurata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, \u0026#171;per l\u0026#8217;attribuzione al Questore della titolarit\u0026#224; del potere di adottare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, la medesima disposizione \u0026#232; censurata, in riferimento al solo art. 3 Cost., nella parte in cui \u0026#171;non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 6, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 4\u0026#187; della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via ulteriormente subordinata, la disposizione \u0026#232; censurata, ancora con riferimento al solo art. 3 Cost., nella parte in cui \u0026#171;non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore per la durata minima di un anno si applichino, in quanto compatibili\u0026#187;, le disposizioni di cui al medesimo art. 6, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito della richiesta del pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna a carico di C. P. per il reato di cui all\u0026#8217;art. 76, comma 3, cod. antimafia, per avere questi fatto ripetutamente ritorno nel territorio del Comune di Taranto, in violazione delle prescrizioni impostegli con il foglio di via adottato dal Questore nei suoi confronti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia, il 5 gennaio 2022 e personalmente notificatogli il 7 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente d\u0026#224; atto della legittimit\u0026#224; di tale provvedimento, la cui motivazione appare a suo avviso \u0026#171;congrua, soprattutto alla luce dei numerosi precedenti giudiziari e di polizia ascrivibili [all\u0026#8217;imputato]\u0026#187;; e riferisce che la presenza di quest\u0026#8217;ultimo a Taranto \u0026#232; stata riscontrata dalla polizia in nove occasioni tra il 24 marzo e il 16 maggio 2022, senza che egli abbia addotto alcuna giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta di decreto penale di condanna dovrebbe, pertanto, essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, il giudice dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia, e osserva che \u0026#8211; in caso di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione \u0026#8211; il foglio di via adottato nei confronti dell\u0026#8217;imputato nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dovrebbe essere disapplicato. Il che comporterebbe la necessit\u0026#224; di assolverlo ai sensi degli artt. 129 e 459, comma 3, del codice di procedura penale; con conseguente rilevanza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il foglio di via costituisce misura di prevenzione adottata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, che nel caso concreto avrebbe comportato \u0026#171;una restrizione della libert\u0026#224; di locomozione [\u0026#8230;] quantomai significativa\u0026#187;, nonch\u0026#233; foriera di \u0026#171;pesanti ed incisivi effetti stigmatizzanti sulla persona dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;. A quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211; versante in \u0026#171;condizioni socio-economiche quantomai disagiate\u0026#187;, ed esercitante abitualmente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di parcheggiatore abusivo \u0026#8211; sarebbe infatti stato inibito di permanere presso l\u0026#8217;intero Comune di Taranto, che costituirebbe il \u0026#171;centro urbano industrialmente e commercialmente pi\u0026#249; sviluppato tra quelli siti nelle vicinanze\u0026#187; del suo \u0026#171;piccolissimo\u0026#187; comune di residenza. Per altro verso, l\u0026#8217;incidenza della misura sulla libert\u0026#224; morale e pari dignit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;imputato dovrebbe inferirsi dai presupposti della misura medesima, e cio\u0026#232; dalla ritenuta pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, posta in correlazione con il suo stato di consumatore abituale di sostanze stupefacenti: presupposti, entrambi, \u0026#171;altamente stigmatizzanti\u0026#187; sotto il profilo giuridico e morale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali circostanze inducono il rimettente a domandarsi se una misura siffatta incida esclusivamente sulla libert\u0026#224; di circolazione dell\u0026#8217;individuo riconosciuta dall\u0026#8217;art. 16 Cost., ovvero costituisca una misura limitativa della libert\u0026#224; personale, in quanto tale soggetta alle garanzie di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost. \u0026#8211; segnatamente, alla necessit\u0026#224; che la sua restrizione sia disposta con atto motivato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, ovvero sia da quest\u0026#8217;ultima convalidata entro precisi termini, ove la misura sia disposta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eripercorre anzitutto \u0026#8211; sulla scorta della ricapitolazione fornita dalla sentenza n. 127 del 2022 \u0026#8211; la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione tra le due libert\u0026#224;, osservando come siano state ricondotte alla sfera di tutela dell\u0026#8217;art. 13 Cost. non soltanto le misure che implichino coercizioni fisiche, ma anche quelle \u0026#171;che comportino la compromissione della libert\u0026#224; morale degli individui, imponendo loro \u0026#8220;una sorta di degradazione giuridica\u0026#8221;\u0026#187;, ancorch\u0026#233; la loro esecuzione \u0026#171;non sia mediata dall\u0026#8217;impiego di forza fisica da parte dello Stato\u0026#187;, come \u0026#8211; in particolare \u0026#8211; la misura di prevenzione dell\u0026#8217;ammonizione, antesignana dell\u0026#8217;attuale sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (\u0026#232; citata la sentenza n. 11 del 1956).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva, invero, che le sentenze n. 2 del 1956 e n. 45 del 1960 hanno escluso che il foglio di via obbligatorio costituisca misura incidente sulla libert\u0026#224; personale, non essendo tale misura suscettibile di esecuzione coattiva e non comportando alcuna forma di degradazione giuridica dell\u0026#8217;interessato. Egli ritiene, tuttavia, che questi due precedenti meritino di essere superati, alla luce degli sviluppi successivi della giurisprudenza di questa Corte. E ci\u0026#242;, in particolare, in ragione della natura e dei presupposti della misura in questione, la quale presupporrebbe un \u0026#171;giudizio sulla personalit\u0026#224; morale\u0026#187; del destinatario, che deve essere riconducibile a una delle categorie di persone indicate nell\u0026#8217;art. 1 cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa misura in questione, come osservato dal Consiglio di Stato (sezione terza, sentenza 22 aprile 2022, n. 3108), sarebbe in effetti, gi\u0026#224; \u0026#171;sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici\u0026#187;. Inoltre, essa inciderebbe sulla pari dignit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo, precludendogli di fatto l\u0026#8217;esercizio dei suoi diritti civili, sociali e politici; comprometterebbe la sua libert\u0026#224; morale, potendo altres\u0026#236; incidere sulla sua vita familiare e privata; e comporterebbe comunque una sua significativa degradazione giuridica, separandolo \u0026#171;dal resto della collettivit\u0026#224; per il tramite dell\u0026#8217;irrogazione nei suoi confronti di un trattamento innegabilmente deteriore\u0026#187;, come emergerebbe dal divieto, stabilito a suo carico, di rendere l\u0026#8217;ufficio di testimone, di interprete ovvero di perito o consulente in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl contenuto della misura \u0026#8211; comportante al tempo stesso un \u003cem\u003efacere \u003c/em\u003e(il ritorno nel comune di residenza) e un \u003cem\u003enon facere\u003c/em\u003e (l\u0026#8217;obbligo di non fare rientro nel territorio di un determinato comune) \u0026#8211; sarebbe, inoltre, sostanzialmente sovrapponibile alla misura di sicurezza del divieto di soggiorno di cui all\u0026#8217;art. 233 del codice penale, nonch\u0026#233; alla misura cautelare del divieto di dimora prevista dall\u0026#8217;art. 283 cod. proc. pen. \u0026#8211; misure entrambe affidate alla competenza del giudice, le quali si sostanzierebbero, esse pure, nel divieto di recarsi e dimorare in una data porzione del territorio dello Stato. Comune sarebbe, inoltre, il presupposto dell\u0026#8217;applicazione di tali misure, rappresentato dalla pericolosit\u0026#224; sociale del loro destinatario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il foglio di via obbligatorio sortirebbe effetti incapacitanti in larga parte sovrapponibili a quelli della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, pure affidata alla competenza del tribunale, \u0026#171;allorquando essa non \u0026#232; caratterizzata da prescrizioni particolarmente stringenti \u0026#8211; ad esempio, dall\u0026#8217;obbligo di soggiorno in un determinato Comune \u0026#8211; e, al contempo, \u0026#232; accompagnata dal divieto di soggiorno in un Comune\u0026#187;. La violazione di entrambe le misure costituirebbe, d\u0026#8217;altronde, reato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 76, comma 3, e 75, comma 2, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tali premesse deriverebbe la contrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;attuale disciplina della misura all\u0026#8217;art. 13 Cost., dal momento che essa \u0026#171;dovrebbe essere disposta dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria e non dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza\u0026#187;; nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 3 Cost., risultando \u0026#171;irragionevole che una misura comportante un assoggettamento della persona all\u0026#8217;altrui potere quale il foglio di via obbligatorio sia disposta [dall]\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza sebbene misure comportanti un analogo assoggettamento siano disposte dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e rammenta infine la sentenza n. 2 del 2023, con la quale questa Corte ha ritenuto contrario all\u0026#8217;art. 15 Cost. il potere del questore di vietare il possesso o l\u0026#8217;uso di telefoni cellulari al destinatario della misura dell\u0026#8217;avviso orale. I principi sottesi a tale pronuncia condurrebbero, nel caso ora all\u0026#8217;esame, alla conclusione che, ove si ritenga che il foglio di via sia una misura limitativa della libert\u0026#224; personale ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 Cost., essa non possa essere adottata in prima battuta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, cos\u0026#236; confinandosi il controllo giurisdizionale a una mera eventualit\u0026#224; successiva, rimessa all\u0026#8217;iniziativa della persona interessata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, le questioni prospettate sarebbero, secondo il rimettente, assimilabili a quella su cui questa Corte si \u0026#232; pronunciata con la sentenza n. 11 del 1956, in cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera disciplina dell\u0026#8217;ammonizione. Analogamente, occorrerebbe ora dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e auspica una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione, per contrasto con il solo art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che anche al foglio di via si applichi la disciplina sulla convalida del cosiddetto \u0026#8220;DASPO sportivo\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 6, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989, cui rinviava l\u0026#8217;art. 10, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt\u0026#224;), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, nel testo vigente all\u0026#8217;epoca del deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, il foglio di via sarebbe misura strutturalmente analoga al \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221;, ed anzi pi\u0026#249; gravosa rispetto ad esso. Tuttavia \u0026#8211; quanto meno nelle ipotesi previste dall\u0026#8217;art. 10, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, caratterizzate tra l\u0026#8217;altro dalla durata ultrannuale delle prescrizioni \u0026#8211; il \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221; prevedeva una convalida da parte del GIP. Dal che la sussistenza, a parere del rimettente, di una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra le due misure, cui potrebbe essere posto rimedio, da parte di questa Corte, attraverso l\u0026#8217;estensione al foglio di via del procedimento di convalida gi\u0026#224; previsto per il \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221; di cui al menzionato art. 10, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, procedimento che costituirebbe soluzione costituzionalmente adeguata per ovviare al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn \u0026#171;estremo subordine\u0026#187;, il rimettente ritiene costituzionalmente illegittimo, al metro \u0026#8211; ancora \u0026#8211; del solo art. 3 Cost., che il procedimento di convalida gi\u0026#224; previsto per il \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221; non sia esteso anche al foglio di via in tutte le ipotesi in cui quest\u0026#8217;ultimo abbia durata (almeno) annuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In conclusione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che, secondo quanto emergerebbe dalla prassi, il foglio di via sarebbe spesso disposto in relazione a condotte rispetto alle quali non potrebbe legittimarsi la \u0026#171;rilevantissima degradazione giuridica\u0026#187; e il \u0026#171;pesante stigma morale\u0026#187; conseguenti all\u0026#8217;applicazione della misura: emblematico, in tal senso, l\u0026#8217;uso del foglio di via con riferimento all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di prostituzione, attestato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 febbraio-26 aprile 2019, n. 17616).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altre ipotesi, la misura in questione potrebbe \u0026#171;sortire un apprezzabile \u003cem\u003echilling\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eeffect\u003c/em\u003e in relazione all\u0026#8217;esercizio di diritti costituzionalmente garantiti come, ad esempio, il diritto di sciopero\u0026#187;, come emergerebbe da prassi gi\u0026#224; stigmatizzate dalla giurisprudenza amministrativa (sono citate Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 6 novembre 2019, n. 7575 e n. 3108 del 2022; Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Emilia Romagna, sezione prima, sentenza 15 gennaio 2020, n. 21).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242; renderebbe ancora pi\u0026#249; evidente l\u0026#8217;importanza di estendere al foglio di via l\u0026#8217;applicazione dello stringente apparato di garanzie previsto dall\u0026#8217;art. 13 Cost., assicurando in particolare l\u0026#8217;intervento di un soggetto terzo \u0026#8211; l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria \u0026#8211; rispetto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alle questioni sollevate in via principale, questa Corte avrebbe gi\u0026#224; escluso, con le sentenze n. 2 del 1956 e n. 45 del 1960, che il foglio di via costituisca misura limitativa della libert\u0026#224; personale ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 Cost.: il suo destinatario, \u0026#171;una volta raggiunta la nuova sede\u0026#187;, resterebbe infatti \u0026#171;libero di trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale \u0026#232; stato allontanato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale impostazione sarebbe stata ribadita in numerose pronunce (sono citate le sentenze n. 127 del 2022, n. 210 del 1995 e n. 419 del 1994, nonch\u0026#233; le ordinanze n. 384 del 1987, n. 161 del 1980 e n. 68 del 1964), nelle quali si sarebbe affermato che \u0026#171;il rimpatrio obbligatorio non \u0026#232; causa di \u0026#8220;degradazione giuridica\u0026#8221;, che si ha ove il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignit\u0026#224; o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell\u0026#8217;assoggettamento all\u0026#8217;altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell\u0026#8217;\u003cem\u003ehabeas corpus\u003c/em\u003e\u0026#187;; ci\u0026#242; che renderebbe non necessario \u0026#171;l\u0026#8217;intervento preventivo del giudice, restando a disposizione dell\u0026#8217;allontanato sia il ricorso al giudice amministrativo ed anche in assenza di questo, la possibilit\u0026#224; del giudice penale di disapplicare detto provvedimento ove risulti illegittimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nemmeno sarebbero fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via subordinata, non potendo ravvisarsi alcun profilo di disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;istituto del \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221;. L\u0026#8217;essenza dei due provvedimenti sarebbe infatti \u0026#171;radicalmente difforme, avendo l\u0026#8217;uno (il foglio di via) natura di misura amministrativa di carattere special preventivo, e l\u0026#8217;altro (il DASPO) natura di sanzione amministrativa per l\u0026#8217;illecito previsto dall\u0026#8217;art. 9 del decreto-legge 20 febbraio [2017], n. 14\u0026#187;. I due provvedimenti sarebbero, d\u0026#8217;altronde, fondati su differenti presupposti e sarebbero emessi da diverse autorit\u0026#224; decidenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale ha depositato un\u0026#8217;opinione in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, ammesso con decreto presidenziale del 18 settembre 2024, concludendo nel senso della illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia, \u0026#171;quanto meno nella parte in cui detta disposizione non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 6, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 4, della legge n. 401/1989\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e osserva, anzitutto, come le garanzie previste dall\u0026#8217;art. 13 Cost. debbano essere assicurate anche ove si escluda la natura punitiva di una misura comunque incidente sulla libert\u0026#224; personale. Ripercorso brevemente il dibattito dottrinale sull\u0026#8217;estensione della nozione di libert\u0026#224; personale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo sull\u0026#8217;art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, l\u0026#8217;Associazione sostiene che il principio di riserva di giurisdizione sancito dall\u0026#8217;art. 13 Cost. imporrebbe \u0026#171;di fare riferimento alla ricostruzione pi\u0026#249; estensiva della nozione di libert\u0026#224; personale che ha preso forma nella giurisprudenza della Corte costituzionale all\u0026#8217;esito di un processo evolutivo che, dopo le [\u0026#8230;] sentenze nn. 2/1956, 11/1956, \u0026#232; stato scandito, tra le tante, dalle sentenze nn. 177/1980, 419/1994, 24/2019 e 127/2022\u0026#187;. Infatti, tale garanzia sarebbe \u0026#171;strettamente ricollegata, se non addirittura al principio di separazione dei poteri, all\u0026#8217;idea di Stato di diritto in cui l\u0026#8217;esigenza che le prerogative dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa abbiano una base legislativa generale, astratta e determinata non pu\u0026#242; che essere presidiata dal controllo giurisdizionale\u0026#187;. Rispetto a tale istanza fondamentale, si dovrebbe \u0026#171;recepire l\u0026#8217;evoluzione in senso ampliativo della nozione di libert\u0026#224; personale, la quale corrisponde alla progressiva affermazione del personalismo, che non limita pi\u0026#249; il valore della persona agli aspetti prevalentemente fisici e materiali, ma si espande ad esigenze umane sempre pi\u0026#249; psicologiche, morali o addirittura spirituali della personalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, tra le varie accezioni della libert\u0026#224; personale, le questioni all\u0026#8217;esame dovrebbero essere valutate \u0026#171;facendo riferimento a quella comprensiva non soltanto delle restrizioni suscettibili di essere eseguite coattivamente e di comportare coercizioni fisiche ma anche, nei termini della Corte costituzionale, di quelle che determinino la compromissione della libert\u0026#224; morale degli individui, imponendo \u0026#8220;una sorta di degradazione giuridica\u0026#8221;, concetto che pu\u0026#242; essere meglio precisato facendo riferimento al giudizio sulla personalit\u0026#224; morale del singolo ed all\u0026#8217;incidenza sulla sua pari dignit\u0026#224; sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e invita quindi questa Corte a un \u0026#171;riposizionamento della linea di confine che era stata tracciata nel 1956 tra le misure di prevenzione giurisdizionali e quelle amministrative, riportando tra le prime il foglio di via obbligatorio\u0026#187;. Ci\u0026#242; anche alla luce della circostanza che \u0026#171;l\u0026#8217;incidenza quantitativa della misura sulla libert\u0026#224; fisica del destinatario \u0026#8211; seppur declinata in termini di divieto, anzich\u0026#233; di obbligo di dimora \u0026#8211; \u0026#232; [\u0026#8230;] tale da gravare significativamente sull\u0026#8217;effettivo esercizio di fondamentali diritti economici e sociali, oltrech\u0026#233; sulle sue relazioni personali e familiari\u0026#187;. Sul piano qualitativo, d\u0026#8217;altronde, il provvedimento presupporrebbe \u0026#171;una valutazione sulla \u0026#8220;socialit\u0026#224; del singolo\u0026#8221; e sulla pericolosit\u0026#224; del medesimo per la comunit\u0026#224; che ha una portata stigmatizzante capace di incidere negativamente sulla pari dignit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo, comprimendone le possibilit\u0026#224; di realizzazione personale e compromettendone il libero sviluppo della personalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCoglierebbe poi nel segno il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;evidenziare il parallelismo tra il foglio di via e la misura cautelare del divieto di dimora, che \u0026#8211; per quanto classificata dal codice di rito come misura meramente \u0026#8220;coercitiva\u0026#8221; e non \u0026#8220;detentiva\u0026#8221; \u0026#8211; non potrebbe per ci\u0026#242; solo essere disposta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, risultando invece nell\u0026#8217;esclusiva disponibilit\u0026#224; del giudice. Analoga conclusione si imporrebbe dunque per il foglio di via, misura che comporterebbe i medesimi vincoli e la medesima \u0026#171;degradazione giuridica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento delle questioni prospettate non troverebbe ostacolo n\u0026#233; nella sentenza 127 del 2022 di questa Corte, che ha escluso la riconducibilit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 13 Cost. della cosiddetta quarantena obbligatoria, proprio in quanto considerata misura che non comporta alcuna degradazione giuridica; n\u0026#233; nella successiva sentenza n. 47 del 2024, in cui i limiti di legittimit\u0026#224; costituzionale del \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221; \u0026#8211; misura, peraltro, meno gravosa del foglio di via obbligatorio, che \u0026#171;pu\u0026#242; avere una durata fino a quattro volte superiore e riguardare aree ben pi\u0026#249; ampie (interi comuni e non soltanto c.d. \u0026#8220;zone rosse\u0026#8221;)\u0026#187; \u0026#8211; sono stati vagliati al solo metro dell\u0026#8217;art. 16 Cost., non venendo in quella sede in considerazione una questione di compatibilit\u0026#224; della misura con l\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; di un controllo preventivo del giudice sulla misura \u0026#8211; le cui ragioni sarebbero state illuminate, in particolare, dalla sentenza n. 419 del 1994 di questa Corte, e sarebbero state implicitamente richiamate dalla sentenza n. 2 del 2023 \u0026#8211; emergerebbe anche dalla considerazione che \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di impugnazione di fronte al giudice amministrativo appare pi\u0026#249; teorica che reale, mentre un vaglio giurisdizionale obbligatorio ed immediato imporrebbe, anche in caso di disinteresse ed inerzia del destinatario della misura, la nomina di un avvocato d\u0026#8217;ufficio chiamato ad esercitare il fondamentale diritto di difesa (con le spese di patrocinio poste a carico dello Stato laddove ne ricorrano i presupposti)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni prospettate, in definitiva, solleciterebbero questa Corte a \u0026#171;dare continuit\u0026#224; alla ricostruzione evolutiva della nozione di libert\u0026#224; personale che \u0026#232; maturata negli ultimi decenni ed a trarne le dovute conseguenze rispetto al foglio di via obbligatorio\u0026#187;. Per contro, \u0026#171;[l]\u0026#8217;estromissione del foglio di via dalla tutela prevista dall\u0026#8217;art. 13 Cost. [\u0026#8230;] conferirebbe una \u0026#8220;patente di legittimit\u0026#224;\u0026#8221; a poteri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza nella prevenzione di reati che, in prospettiva, potrebbe determinare proprio un allentamento del controllo giurisdizionale nelle discipline del \u0026#8220;daspo\u0026#8221; e perfino delle misure cautelari personali coercitive\u0026#187;. Ci\u0026#242; potrebbe determinare un aumento dei \u0026#171;rischi di un uso distorto del foglio di via per far fronte a problematiche diverse dalla prevenzione dei reati (come nei casi citati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione riguardanti persone che esercitavano la prostituzione o attivit\u0026#224; sindacali), fenomeno che peraltro vanta significativi antecedenti storici, con un conseguente \u003cem\u003echilling\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eeffect\u003c/em\u003e rispetto all\u0026#8217;esercizio di diritti fondamentali che la mera possibilit\u0026#224; di ricorso al giudice amministrativo non potrebbe efficacemente scongiurare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Taranto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via principale, il rimettente auspica che la disposizione venga dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost., in ragione dell\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza \u0026#8211; e in particolare al questore \u0026#8211;, anzich\u0026#233; all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, della competenza a disporre la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via subordinata, la medesima disposizione \u0026#232; censurata, in riferimento al solo art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che al foglio di via obbligatorio emesso dal questore si applichi, in quanto compatibile, il procedimento di convalida giurisdizionale disciplinato, per il caso del \u0026#8220;DASPO sportivo\u0026#8221;, dall\u0026#8217;art. 6, commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via ulteriormente subordinata, la disposizione \u0026#232; censurata, ancora con riferimento al solo art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal questore per la durata minima di un anno si applichi, in quanto compatibile, il medesimo procedimento di convalida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Circa l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, va soltanto evidenziato che nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si controverte della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato per il reato di cui all\u0026#8217;art. 76, comma 3, cod. antimafia, per avere il medesimo violato la prescrizione, impostagli dal questore mediante foglio di via obbligatorio, di non fare ritorno nel territorio del Comune di Taranto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito del doveroso controllo incidentale sulla legittimit\u0026#224; di tale misura di prevenzione, disciplinata dall\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia, il GIP procedente si interroga sulla compatibilit\u0026#224; con la Costituzione dell\u0026#8217;attribuzione al questore, anzich\u0026#233; all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, del potere di disporre la misura, e \u0026#8211; in via subordinata \u0026#8211; dell\u0026#8217;assenza di una successiva convalida da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria. Laddove questa Corte dovesse condividere i dubbi del rimettente, questi dovrebbe ritenere la misura illegittimamente disposta nel caso concreto e, per l\u0026#8217;effetto, assolvere l\u0026#8217;imputato: il che assicura la rilevanza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, occorre rilevare che, successivamente al deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tanto la disposizione censurata (l\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia), quanto la disposizione incriminatrice immediatamente applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (l\u0026#8217;art. 76, comma 3, cod. antimafia), sono state modificate ad opera dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u0026#224; educativa e alla criminalit\u0026#224; minorile, nonch\u0026#233; per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;una n\u0026#233; l\u0026#8217;altra modifica legislativa sono, peraltro, applicabili nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl provvedimento questorile di cui si controverte nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; stato, infatti, adottato sulla base della disciplina prevista dall\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia nella versione previgente; sicch\u0026#233; \u0026#232; sulla base di quella disciplina che il rimettente deve compiere la verifica incidentale di legittimit\u0026#224;, ed \u0026#232; su quella disciplina che continuano ad appuntarsi i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sottoposti all\u0026#8217;attenzione di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 76, comma 3, cod. antimafia \u0026#8211; che ha trasformato il reato da contravvenzione a delitto, aggravandone significativamente il trattamento sanzionatorio \u0026#8211; \u0026#232; \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi\u003c/em\u003e pi\u0026#249; sfavorevole per l\u0026#8217;imputato, ed \u0026#232; pertanto a lui inapplicabile, giusta il disposto dell\u0026#8217;art. 2, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e \u0026#232;, dunque, ininfluente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Non occorre, pertanto, restituire gli atti al rimettente per una nuova valutazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, che continuano ad avere a oggetto la disciplina vigente al momento dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Possono a questo punto essere esaminate, nel merito, le questioni sollevate in via principale, miranti all\u0026#8217;integrale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina sul foglio di via obbligatorio di cui all\u0026#8217;art. 2 cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima di tali questioni si interroga sulla compatibilit\u0026#224; della disposizione censurata con l\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente e l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e sollecitano questa Corte a superare la propria giurisprudenza con la quale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956, si \u0026#232; sempre escluso che la misura all\u0026#8217;esame \u0026#8211; rimasta nei suoi tratti essenziali inalterata in tutti i quasi settant\u0026#8217;anni da allora trascorsi \u0026#8211; sia riconducibile all\u0026#8217;art. 13 Cost. (nello stesso senso, sentenze n. 210 del 1995, n. 419 del 1994, n. 68 del 1964, n. 45 del 1960, nonch\u0026#233; ordinanza n. 384 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ritiene, tuttavia, di non doversi discostare da questa giurisprudenza, per le ragioni di seguito esposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le questioni all\u0026#8217;esame ripropongono il problema dell\u0026#8217;individuazione della linea di confine tra libert\u0026#224; personale, tutelata dall\u0026#8217;art. 13 Cost., e libert\u0026#224; di circolazione, tutelata dall\u0026#8217;art. 16 Cost., gi\u0026#224; oggetto di estesa analisi nella sentenza 127 del 2022 (punti 4, 5 e 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le disposizioni costituzionali tutelano il diritto della persona di muoversi liberamente nello spazio, ed entrambe stabiliscono una riserva di legge a tutela di tale libert\u0026#224;. Allorch\u0026#233; per\u0026#242; sia in gioco la libert\u0026#224; personale (e non la mera libert\u0026#224; di circolazione), l\u0026#8217;art. 13 stabilisce \u0026#8211; altres\u0026#236; \u0026#8211; una riserva di giurisdizione: ogni misura che incide su tale libert\u0026#224; deve essere disposta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, ovvero \u0026#8211; nei casi di necessit\u0026#224; e urgenza indicati tassativamente dalla legge \u0026#8211; dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza, salva la necessit\u0026#224; della convalida da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria entro le successive novantasei ore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; solita individuare le misure che incidono sulla libert\u0026#224; personale, chiamando cos\u0026#236; in causa le pi\u0026#249; esigenti garanzie di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost., sulla base di due criteri alternativi:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e(a) l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della misura a produrre una \u0026#8220;coazione sul corpo\u0026#8221; della persona (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.1.1.); ovvero\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e(b) la presenza di obblighi che, pur non comportando alcuna coazione sul corpo, (i) determinino una \u0026#8220;degradazione giuridica\u0026#8221; del destinatario, e (ii) siano di tale intensit\u0026#224; da poter essere equiparati a un vero e proprio assoggettamento della persona all\u0026#8217;altrui potere (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.1.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; \u0026#200;, anzitutto, pacifico che incida sulla libert\u0026#224; personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libert\u0026#224; di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale nozione, dunque, copre anzitutto le misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un centro di permanenza temporanea per stranieri, oggi centro di permanenza per i rimpatri (su quest\u0026#8217;ultima ipotesi, sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la nozione in parola si estende alle misure che, pur senza realizzare alcuna interclusione della persona in uno spazio determinato, comunque implichino \u0026#8211; esattamente come le ispezioni e perquisizioni personali, espressamente considerate quali misure restrittive della libert\u0026#224; personale dall\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost. \u0026#8211; la costrizione a subire interventi di una qualche rilevanza sul proprio corpo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, sono state considerate restrittive della libert\u0026#224; personale, ad esempio: la traduzione forzata dell\u0026#8217;interessato nel luogo di residenza (cos\u0026#236;, proprio in materia di foglio di via obbligatorio, gi\u0026#224; la sentenza n. 2 del 1956) ovvero davanti all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di polizia (sentenza n. 72 del 1963); l\u0026#8217;accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero illegalmente presente sul territorio nazionale (sentenze n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001; ordinanza n. 109 del 2006); l\u0026#8217;esecuzione di prelievi ematici coattivi (sentenza n. 238 del 1996); nonch\u0026#233; ogni trattamento medico suscettibile di essere eseguito con la forza nei confronti del paziente, e pertanto qualificabile non solo come \u0026#8220;obbligatorio\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost., ma anche come \u0026#8220;coattivo\u0026#8221; (sentenza n. 22 del 2022, punto 5.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 135 del 2024, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tali misure questa Corte ritiene indubbia l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di tutte le garanzie dell\u0026#8217;art. 13 Cost., proprio in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona ad un potere pubblico, in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volont\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; ritenuto che restino esclusi da tali garanzie soltanto gli interventi coattivi di carattere meramente momentaneo e non invasivi della sfera corporea e dell\u0026#8217;intimit\u0026#224; della persona, come la sua immobilizzazione per i pochi istanti necessari ad eseguire rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici di parti del corpo normalmente esposte alla vista, nonch\u0026#233; rilievi dattiloscopici (sentenza n. 30 del 1962).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; \u0026#200;, per\u0026#242;, altrettanto pacifico che la tutela assicurata dall\u0026#8217;art. 13 Cost. non si esaurisce nelle misure che comportino l\u0026#8217;uso di coazione fisica sul corpo, ma si estende a quelle che impongano obblighi (rinforzati da sanzioni in caso di violazione) comunque incidenti sulla libert\u0026#224; di movimento della persona nello spazio, dai quali (i) discenda un effetto di \u0026#171;degradazione giuridica\u0026#187; dell\u0026#8217;interessato (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 4.1.2.1.), e (ii) sempre che gli obblighi in questione risultino di tale intensit\u0026#224; da poter essere equiparati a quell\u0026#8217;\u0026#8220;assoggettamento della persona all\u0026#8217;altrui potere\u0026#8221;, in cui si concreta la violazione della garanzia dell\u0026#8217;\u003cem\u003ehabeas corpus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 4.1.2.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.1.\u0026#8211; Da un lato, per rientrare nella sfera di tutela dell\u0026#8217;art. 13 Cost. la misura, se non coattiva, deve determinare una \u0026#171;degradazione giuridica\u0026#187; (cos\u0026#236;, con riferimento all\u0026#8217;ammonizione di polizia, antesignana dell\u0026#8217;attuale sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, gi\u0026#224; la sentenza n. 11 del 1956): e cio\u0026#232; una \u0026#171;menomazione o mortificazione della dignit\u0026#224; o del prestigio della persona\u0026#187; (sentenza n. 68 del 1964, e pi\u0026#249; recentemente sentenze n. 210 del 1995 e n. 419 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale effetto \u0026#232;, a sua volta, connesso alle ragioni che giustificano l\u0026#8217;adozione della misura, la quale si basa normalmente su un giudizio di pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato per l\u0026#8217;ordine e la sicurezza pubblici, e dunque sulla prospettiva che egli possa commettere in futuro reati (valutazione, quest\u0026#8217;ultima, che in genere si fonda su evidenze relative alla effettiva commissione, da parte sua, di condotte criminose nel passato). Giudizio, questo, al quale \u0026#232; necessariamente associata, come gi\u0026#224; la dottrina coeva alle prime pronunce di questa Corte aveva sottolineato, una valutazione discrezionale negativa delle qualit\u0026#224; morali e della socialit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole ancora, come si \u0026#232; osservato nella sentenza n. 127 del 2022, le misure in questione \u0026#8211; pur non comportando alcuna coercizione fisica \u0026#8211; convogliano uno \u0026#171;stigma morale\u0026#187; a carico dell\u0026#8217;interessato, e una \u0026#171;mortificazione della [sua] pari dignit\u0026#224; sociale\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), separandolo dal resto della collettivit\u0026#224; e assoggettandolo a un trattamento deteriore proprio in ragione della sua ritenuta pericolosit\u0026#224; (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tali caratteristiche evidentemente non connotano, ad esempio, la misura della quarantena in caso di contagio dal virus COVID-19, oggetto della stessa sentenza n. 127 del 2022: misura che \u0026#171;non si congiunge ad alcuno stigma morale, e non pu\u0026#242; cagionare mortificazione della pari dignit\u0026#224; sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.2.\u0026#8211;  Dall\u0026#8217;altro lato, la degradazione giuridica determinata dalla misura non \u0026#232; di per s\u0026#233; sufficiente \u0026#8211; come invece sembra ritenere il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; a far scattare le garanzie dell\u0026#8217;art. 13 Cost. \u0026#200;, altres\u0026#236;, necessario a tal fine che il trattamento deteriore dell\u0026#8217;individuo rispetto al resto della collettivit\u0026#224; incida sulla sua libert\u0026#224; di movimento in maniera significativa dal punto di vista \u0026#8220;quantitativo\u0026#8221;, in relazione alla particolare gravosit\u0026#224; delle limitazioni imposte attraverso la misura. Esse devono, infatti, essere di tale intensit\u0026#224; da risultare sostanzialmente equivalenti, dal punto di vista delle garanzie costituzionali, alle restrizioni attuate mediante l\u0026#8217;uso di coazione fisica (cos\u0026#236; gi\u0026#224; la sentenza n. 68 del 1964).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Proprio il criterio di natura \u0026#8220;quantitativa\u0026#8221; appena evidenziato consente di cogliere la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e rispettiva delle due decisioni, adottate da questa Corte nel suo primo anno di attivit\u0026#224;, con le quali si ritenne, da un lato, che la disciplina del rimpatrio obbligatorio (corrispondente nella sostanza all\u0026#8217;attuale foglio di via) non ponesse in causa le garanzie di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost., salvo che per la parte in cui consentiva la realizzazione coattiva del rimpatrio (sentenza n. 2 del 1956); e, dall\u0026#8217;altro, si dichiar\u0026#242; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per contrasto con lo stesso art. 13 Cost., della misura questorile dell\u0026#8217;ammonizione, corrispondente nella sostanza all\u0026#8217;attuale sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (sentenza n. 11 del 1956).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte chiar\u0026#236; nelle successive sentenze n. 45 del 1960 e n. 68 del 1964, la differenza tra le due misure risiedeva essenzialmente nella maggiore gravosit\u0026#224; degli obblighi inerenti all\u0026#8217;ammonizione rispetto a quelli scaturenti dal rimpatrio obbligatorio (che pure la Corte ha riconosciuto, nella sentenza n. 68 del 1964, come idonei anch\u0026#8217;essi a ripercuotersi \u0026#171;sulla stimabilit\u0026#224; delle persone\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsserv\u0026#242; in particolare la sentenza n. 68 del 1964 che l\u0026#8217;ordine di rimpatrio \u0026#8211; depurato dalla traduzione coattiva ad opera della sentenza n. 2 del 1956 \u0026#8211; \u0026#171;non \u0026#232; suscettibile di coercitiva esecuzione\u0026#187;; aggiungendo che, una volta che il soggetto abbia raggiunto la nuova sede, egli \u0026#171;\u0026#232; libero di restarvi o di trasferirsi altrove, purch\u0026#233; non torni alla sede dalla quale \u0026#232; stato allontanato. Non sussistono altri adempimenti, n\u0026#233; altri vincoli o limitazioni alla libert\u0026#224; del soggetto\u0026#187;. Pertanto, vi \u0026#232; qui una mera limitazione della libert\u0026#224; di circolazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, la sentenza n. 45 del 1960 rilev\u0026#242; come l\u0026#8217;ammonizione fosse caratterizzata da \u0026#171;tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora non era che uno fra gli altri che la speciale commissione poteva prescrivere\u0026#187;. La degradazione giuridica qui ravvisata, dunque, era qualificata dalla peculiare intensit\u0026#224; e invasivit\u0026#224; delle prescrizioni inerenti alla misura rispetto alle ordinarie abitudini di vita: ci\u0026#242; che spiegava perch\u0026#233; la sentenza n. 11 del 1956 avesse ricondotto questa misura alla sfera di tutela dell\u0026#8217;art. 13 Cost., anzich\u0026#233; a quella dell\u0026#8217;art. 16 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il medesimo criterio \u0026#8220;quantitativo\u0026#8221; \u0026#232; stato pi\u0026#249; recentemente posto alla base delle numerose pronunce di questa Corte in materia di DASPO previsto dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 401 del 1989 (il cosiddetto \u0026#8220;DASPO sportivo\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che tale misura ha, in ogni caso, come presupposto una valutazione negativa sulla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, la giurisprudenza costituzionale ha differenziato l\u0026#8217;ipotesi in cui la misura si esaurisca nell\u0026#8217;interdizione all\u0026#8217;accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, da quella in cui a tale interdizione venga aggiunto, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, l\u0026#8217;obbligo di comparire personalmente una o pi\u0026#249; volte in un ufficio o comando di polizia, agli orari indicati, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive interdette (cosiddetto obbligo di firma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre il DASPO senza obbligo di firma, in ragione della sua \u0026#171;minore incidenza sulla sfera della libert\u0026#224; del soggetto\u0026#187;, \u0026#232; stato ritenuto risolversi in una mera limitazione della libert\u0026#224; di circolazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 Cost. (sentenza n. 193 del 1996), il DASPO con obbligo di firma, imponendo la frequente presenza del destinatario negli uffici di polizia, \u0026#232; stato ritenuto restrittivo della libert\u0026#224; personale ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 Cost. (sentenza n. 143 del 1996 e, successivamente, sentenze n. 144 del 1997, n. 136 del 1998 e n. 512 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrasparente la diversa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esottesa alle pronunce appena citate: il divieto di accedere in taluni luoghi specificamente individuati lascia intatta la libert\u0026#224; della persona di recarsi, durante il tempo dello svolgimento delle manifestazioni interdette, in qualsiasi altro luogo e di fare ci\u0026#242; che pi\u0026#249; desidera. Di contro, l\u0026#8217;obbligo di presentarsi alla polizia in occasione di ogni manifestazione sportiva interdetta annulla quella libert\u0026#224;, precludendo all\u0026#8217;interessato ogni diversa attivit\u0026#224;, e risulta cos\u0026#236; equiparabile, quanto agli effetti, alle restrizioni di libert\u0026#224; realizzate attraverso l\u0026#8217;uso della coercizione fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa stessa linea si colloca, altres\u0026#236;, la recentissima sentenza n. 47 del 2024, che ha scrutinato la legittimit\u0026#224; costituzionale delle misure del cosiddetto \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, al metro del solo art. 16 Cost. evocato dal rimettente. La pronuncia non ha posto in discussione l\u0026#8217;implicita valutazione dello stesso rimettente di non applicabilit\u0026#224; delle pi\u0026#249; stringenti garanzie di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost. rispetto a tale misura, che comporta il mero divieto di accesso a specifiche aree indicate dalla disposizione censurata, non accompagnato da alcun obbligo di \u003cem\u003efacere\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Gli argomenti in questa sede addotti per indurre questa Corte a superare i propri precedenti in materia sono, in sintesi, i seguenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto il rimettente, quanto l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e sottolineano anzitutto l\u0026#8217;effetto di \u0026#171;degradazione giuridica\u0026#187; che deriva dall\u0026#8217;applicazione di questa misura, che presupporrebbe un giudizio negativo sulla personalit\u0026#224; morale del destinatario, incidendo sulla sua pari dignit\u0026#224; civile rispetto al resto della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal punto di vista \u0026#8220;quantitativo\u0026#8221;, poi, l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e osserva che l\u0026#8217;incisione della libert\u0026#224; fisica del destinatario attuata dalla misura in questione, \u0026#171;seppur declinata in termini di divieto, anzich\u0026#233; di obbligo di dimora\u0026#187;, sarebbe comunque \u0026#171;tale da gravare significativamente sull\u0026#8217;effettivo esercizio di fondamentali diritti economici e sociali, oltrech\u0026#233; sulle sue relazioni personali e familiari\u0026#187;. Sotto questo profilo, il foglio di via obbligatorio avrebbe effetti pi\u0026#249; gravosi rispetto al \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221;, il divieto di accesso potendo riguardare aree ben pi\u0026#249; ampie, corrispondenti al territorio di interi comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dimensione \u0026#8220;quantitativa\u0026#8221; dell\u0026#8217;incidenza del foglio di via sulla libert\u0026#224; della persona \u0026#232;, del resto, sottolineata anche dal rimettente con riferimento alla specifica vicenda al suo esame nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui all\u0026#8217;interessato \u0026#232; stato vietato l\u0026#8217;ingresso, per tutta la durata della misura, nell\u0026#8217;intero capoluogo di provincia, nel quale egli esercitava \u0026#8211; seppur abusivamente \u0026#8211; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa dalla quale traeva i propri mezzi di sussistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di una simile interferenza con le libert\u0026#224; della persona, l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e insiste sulla essenzialit\u0026#224; di un controllo preventivo \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e del giudice sull\u0026#8217;applicazione della misura, ritenendo \u0026#171;pi\u0026#249; teorica che reale\u0026#187; la possibilit\u0026#224; di un controllo successivo ed eventuale da parte del giudice amministrativo, rimesso all\u0026#8217;iniziativa dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; anche in relazione ai rischi, che starebbero emergendo nella prassi, di un uso distorto del foglio di via, per contrastare condotte che costituiscono in realt\u0026#224; esercizio di diritti costituzionali (dal diritto di riunione a quello di sciopero), o comunque condotte contigue all\u0026#8217;esercizio di tali diritti, con conseguente effetto di intimidazione (\u0026#8220;\u003cem\u003echilling\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eeffect\u003c/em\u003e\u0026#8221;) in chi intenda esercitare gli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, infine, tanto il rimettente quanto l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#8211; richiamando un passo della pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 127 del 2022 \u0026#8211; sottolineano il pericolo di \u0026#171;potenziale arbitrariet\u0026#224;\u0026#187; nell\u0026#8217;uso di queste misure: pericolo per fronteggiare il quale occorrerebbe, per l\u0026#8217;appunto, assicurare il controllo preventivo del giudice, \u0026#171;quale organo chiamato alla obiettiva applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialit\u0026#224;\u0026#187; (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Prima di esaminare questi argomenti, conviene osservare, \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e, che il tendenziale rispetto dei propri precedenti \u0026#8211; unitamente alla coerenza dell\u0026#8217;interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasivit\u0026#224; delle motivazioni \u0026#8211; \u0026#232;, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell\u0026#8217;autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; vale anche, e forse in speciale misura, per il giudice costituzionale: le cui decisioni hanno una naturale vocazione a orientare la prassi operativa delle istituzioni della Repubblica, creando ragionevoli affidamenti su ci\u0026#242; che a ciascuna di esse \u0026#232; consentito in forza delle previsioni costituzionali. In particolare, il potere legislativo deve essere posto in condizioni di ragionevolmente prevedere se le proprie scelte saranno ritenute conformi alla Costituzione, ovvero siano verosimilmente destinate a essere dichiarate costituzionalmente illegittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNaturalmente, a questa Corte non \u0026#232; preclusa la possibilit\u0026#224; di rimeditare i propri orientamenti, e se del caso di modificarli (per taluni esempi recenti, sentenze n. 163 del 2024, punti 2.3. e seguenti del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 88 del 2023, punto 6.4.1.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 32 del 2020, punti 4.2. e 4.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, ogni \u003cem\u003erevirement\u003c/em\u003e scuote gli affidamenti che la precedente giurisprudenza ha creato. Soprattutto a fronte di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, alla quale il legislatore si \u0026#232; nel frattempo conformato, occorrono perci\u0026#242; \u0026#8211; per giustificare un suo mutamento \u0026#8211; ragioni di particolare cogenza che rendano non pi\u0026#249; sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l\u0026#8217;inconciliabilit\u0026#224; dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o \u0026#8211; comunque \u0026#8211; il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa (per considerazioni analoghe, Corte EDU, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, n. 2, paragrafo 104, e ulteriori precedenti ivi citati; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 6 novembre 2014, n. 23675, punto 1 del \u003cem\u003eRitenuto in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Alla luce di tale premessa metodologica, occorre anzitutto riconoscere che gli argomenti addotti dal rimettente e dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ehanno un sicuro spessore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; convenirsi, infatti, che gli effetti del foglio di via obbligatorio possono, nel caso concreto, risultare assai gravosi per il destinatario. In ogni caso, essi appaiono in via generale pi\u0026#249; gravosi di quelli discendenti da un \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221;, che si limita a vietare l\u0026#8217;accesso a specifici luoghi individuati nel relativo provvedimento. E ci\u0026#242; soprattutto quando, come nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a risultare precluso al destinatario \u0026#232; l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;intero territorio del comune capoluogo della provincia in cui egli risiede o dimora.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, altres\u0026#236;, vero che un divieto in ipotesi cos\u0026#236; esteso \u0026#232; suscettibile di coinvolgere diritti fondamentali ulteriori rispetto alla libert\u0026#224; di movimento nello spazio, come il diritto al lavoro, all\u0026#8217;educazione, alle relazioni affettive e familiari, oltre che lo stesso diritto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte non pu\u0026#242; non rilevare, inoltre, che il sempre pi\u0026#249; ampio ricorso a misure di prevenzione che limitano incisivamente i diritti fondamentali delle persone, per finalit\u0026#224; di controllo dell\u0026#8217;ordine pubblico, rischia di determinare, al tempo stesso, un esteso effetto di criminalizzazione indiretta di quelle stesse persone, attraverso la previsione come reato della violazione delle prescrizioni loro imposte mediante la misura di prevenzione \u0026#8211; violazione, peraltro, di assai pi\u0026#249; agevole accertamento giudiziale di quanto non sarebbe stato l\u0026#8217;accertamento delle condotte criminose che costituiscono per lo pi\u0026#249; il presupposto della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.\u0026#8211; Cionondimeno, questa Corte non \u0026#232; persuasa che tali considerazioni siano di tale cogenza da indurla a modificare la propria giurisprudenza in materia di foglio di via: giurisprudenza che ha costantemente ricondotto tale misura all\u0026#8217;area di tutela dell\u0026#8217;art. 16 Cost. e alla quale si sono ispirati tutti gli interventi del legislatore concernenti le misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi ricordato, nell\u0026#8217;ambito delle misure che comportino un effetto di \u0026#171;degradazione giuridica\u0026#187;, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre individuato la linea discretiva tra quelle che incidono sulla libert\u0026#224; personale anzich\u0026#233; sulla libert\u0026#224; di circolazione in relazione alla diversa intensit\u0026#224; dell\u0026#8217;incisione della libert\u0026#224; di movimento nello spazio discendente dalla misura. E tale intensit\u0026#224; \u0026#232; stata in concreto \u0026#8220;pesata\u0026#8221; sulla base della diversa natura degli obblighi che discendono dalla misura di volta in volta esaminata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto gravoso esso possa risultare in concreto, l\u0026#8217;obbligo stabilito con il foglio di via consiste essenzialmente nel divieto di recarsi in un luogo determinato. Una volta infatti che l\u0026#8217;interessato abbia eseguito l\u0026#8217;ordine iniziale di lasciare il territorio del comune dal quale \u0026#232; allontanato, l\u0026#8217;obbligo che gli \u0026#232; imposto per tutta la durata della misura, e che \u0026#232; presidiato da sanzioni penali nel caso di violazione, si risolve nel mero divieto di ritornare in quello specifico comune: il che lascia libero in ogni momento il soggetto di recarsi in qualunque altro luogo desideri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; precisamente sulla base di tale considerazione che questa Corte ha ritenuto distinguibile questa misura da quella \u0026#8211; considerata restrittiva della libert\u0026#224; personale \u0026#8211; della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che comporta invece i numerosi obblighi elencati, oggi, nell\u0026#8217;art. 8 cod. antimafia, tra cui quello di rincasare entro una determinata ora e di non uscire di casa prima di una certa ora. Obbligo, questo ultimo, che costringe il soggetto \u0026#8211; sotto minaccia di severe sanzioni penali in caso di inosservanza \u0026#8211; a restare nella propria abitazione durante le ore notturne, vietandogli cos\u0026#236; di recarsi in qualsiasi altro luogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto criterio discretivo, individuato dalla giurisprudenza costituzionale ha, sin dalla fine degli anni cinquanta, orientato tutte le scelte successive del legislatore in materia di misure di prevezione; e ha altres\u0026#236; ispirato, nel 2011, il loro riordinamento organico nel codice antimafia, nel quale \u0026#232; stata mantenuta la tradizionale distinzione tra misure \u0026#8220;minori\u0026#8221; (foglio di via obbligatorio e avviso orale), disposte dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza senza convalida giudiziale, e la pi\u0026#249; gravosa misura della sorveglianza speciale con o senza divieto od obbligo di soggiorno, la cui applicazione \u0026#232; riservata all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale criterio si \u0026#232;, altres\u0026#236;, ispirato il legislatore in materia di DASPO.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6 della legge n. 401 del 1989, che ha disciplinato il \u0026#8220;DASPO sportivo\u0026#8221; \u0026#8211; il progenitore di tutte le attuali misure di prevenzione \u0026#8220;atipiche\u0026#8221; \u0026#8211;, ha previsto un procedimento di convalida giudiziale modellato sull\u0026#8217;art. 13 Cost. soltanto nell\u0026#8217;ipotesi, contemplata dal comma 2 del medesimo articolo, in cui all\u0026#8217;interessato venga imposto, oltre che il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche l\u0026#8217;obbligo positivo di comparire presso un ufficio di polizia negli orari in cui si svolgono tali manifestazioni. In tutte le altre ipotesi di \u0026#8220;DASPO sportivo\u0026#8221;, nelle quali non si prevede alcun obbligo di recarsi in un luogo determinato, ma soltanto il divieto di accedere in determinati luoghi, nessuna convalida \u0026#232; oggi prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, la disciplina del DASPO cosiddetto \u0026#8220;antispaccio\u0026#8221; e \u0026#8220;antirissa\u0026#8221; \u0026#8211; contenuta rispettivamente negli artt. 13 e 13-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 14 del 2017 \u0026#8211; prevede la convalida giudiziale soltanto nelle ipotesi in cui la misura sia caratterizzata dall\u0026#8217;imposizione di obblighi ulteriori rispetto al divieto di accedere in determinati luoghi, che parimenti possono essere disposti dal solo questore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.2.\u0026#8211; La linea discretiva cos\u0026#236; individuata dalla giurisprudenza di questa Corte, e alla quale il legislatore si orienta ormai da molti decenni nel disegnare la disciplina delle misure di prevenzione, riposa evidentemente sull\u0026#8217;assunto che il divieto di recarsi in un certo luogo sia, di regola, meno gravoso per l\u0026#8217;interessato rispetto all\u0026#8217;obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assunto offre a tutt\u0026#8217;oggi una guida relativamente sicura nel distinguere tra i diversi livelli di intensit\u0026#224; delle misure che comunque incidono sulla libert\u0026#224; della persona di muoversi nello spazio: il che assicura prevedibilit\u0026#224; e coerenza alle decisioni di questa Corte, a beneficio anzitutto del legislatore, che a tali decisioni si ispiri. Prevedibilit\u0026#224; e coerenza che, invece, risulterebbero necessariamente indebolite da un approccio alternativo che conducesse a \u0026#8220;pesare\u0026#8221; caso per caso l\u0026#8217;intensit\u0026#224; delle restrizioni della libert\u0026#224; di movimento, indipendentemente dalla loro natura, discendenti da ciascuna singola misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNaturalmente, questa giurisprudenza ben potr\u0026#224; essere riconsiderata nell\u0026#8217;ipotesi in cui il legislatore dovesse, in futuro, dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto, sia di durata della stessa interdizione, rendendo cos\u0026#236; non pi\u0026#249; sostenibile l\u0026#8217;assunto, sul quale tale giurisprudenza implicitamente si fonda, della generale minore incidenza del divieto di recarsi in un luogo determinato rispetto all\u0026#8217;obbligo di recarsi periodicamente presso un ufficio di polizia, o di rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.3.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, nemmeno potrebbe ritenersi che gli approdi cui questa Corte \u0026#232; pervenuta si pongano in frizione con gli obblighi internazionali di rispetto dei diritti umani ai quali l\u0026#8217;Italia \u0026#232; vincolata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ci\u0026#242; che concerne, in particolare, il quadro giuridico convenzionale, n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 5 CEDU in materia di libert\u0026#224; personale, n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU in materia di libert\u0026#224; di circolazione esigono che il provvedimento restrittivo della libert\u0026#224; della persona sia adottato da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, ovvero che esso sia convalidato da un giudice in esito a un procedimento da attivare in ogni singolo caso \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e, come richiesto invece dall\u0026#8217;art. 13 Cost. Quest\u0026#8217;ultima norma, sotto il profilo ora all\u0026#8217;esame, offre dunque una tutela pi\u0026#249; elevata del diritto fondamentale in gioco rispetto a quella assicurata dalla Convenzione e dai suoi protocolli, che richiedono semplicemente la possibilit\u0026#224; di un ricorso effettivo al giudice successivo all\u0026#8217;adozione del provvedimento, e attivabile a istanza di parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.4.\u0026#8211; Infine, ma non da ultimo, questa Corte non \u0026#232; persuasa che il mutamento giurisprudenziale oggi sollecitato sia indispensabile, come ritengono invece tanto il rimettente quanto l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, al duplice scopo di garantire una tutela effettiva ai diritti fondamentali del destinatario contro i rischi di uso arbitrario della misura in esame, e assieme di evitare \u0026#8211; attraverso l\u0026#8217;imposizione di misure correlate a condotte illecite ma contigue all\u0026#8217;esercizio di diritti fondamentali \u0026#8211; un indebito \u003cem\u003echilling\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eeffect\u003c/em\u003e rispetto a condotte pienamente coperte da tali diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe pronunce del giudice amministrativo e della stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; citate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione mostrano, invero, che tali rischi non sono meramente congetturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, anche in assenza di una verifica preventiva caso per caso da parte del giudice, l\u0026#8217;ordinamento italiano dispone di strumenti idonei a garantire un controllo giurisdizionale effettivo della legittimit\u0026#224; del provvedimento, e a schermare in tal modo il pericolo di una sua utilizzazione, ad esempio, quale strumento di repressione del dissenso politico e delle legittime forme di protesta protette dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; attraverso un duplice ordine di rimedi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo \u0026#232; costituito dal ricorso al giudice amministrativo, che \u0026#232; certamente idoneo ad assicurare \u0026#8211; grazie ai provvedimenti cautelari di cui agli artt. 55, 56 e 61 del codice del processo amministrativo \u0026#8211; una tutela immediata ed effettiva contro eventuali provvedimenti lesivi dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;interessato, con possibilit\u0026#224; di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assenza della specifica garanzia, prevista per le misure restrittive della libert\u0026#224; personale, di un controllo preventivo ed \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e del giudice su ciascuna misura \u0026#232; qui almeno in parte compensata dalle maggiori possibilit\u0026#224; pratiche, per l\u0026#8217;interessato, di esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento svincolato dalle rigide scansioni temporali imposte dall\u0026#8217;art. 13 Cost.; scansioni che, per altro verso, rendono problematico \u0026#8211; nell\u0026#8217;esperienza concreta dei procedimenti di convalida di DASPO previsti dalla legislazione vigente, strutturati oggi come meramente \u0026#8220;cartolari\u0026#8221; e senza contraddittorio necessario \u0026#8211; far pervenire al giudice deduzioni difensive scritte in tempo utile per la decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale per la violazione degli obblighi imposti con la misura, il giudice penale \u0026#232; sempre tenuto a una verifica incidentale della legittimit\u0026#224; del provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, non \u0026#232; superfluo rammentare che lo scrutinio sulla legittimit\u0026#224; del provvedimento \u0026#8211; sia essa compiuta dal giudice amministrativo ovvero, in via incidentale, dal giudice penale \u0026#8211; comprende necessariamente anche una valutazione di proporzionalit\u0026#224; tra le legittime finalit\u0026#224; di tutela perseguite dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di polizia e la concreta incidenza della misura sulla libert\u0026#224; di circolazione dell\u0026#8217;interessato, nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;intera gamma dei diritti fondamentali comunque incisi dal provvedimento (compresi i diritti al lavoro, alla salute, alla vita privata e familiare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; in quanto la proporzionalit\u0026#224; \u0026#232; \u0026#171;requisito di sistema nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell\u0026#8217;individuo\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenza n. 46 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e), operando sia come requisito di legittimit\u0026#224; costituzionale di ogni legge che preveda limitazioni dei diritti fondamentali della persona, sia come requisito di legittimit\u0026#224; di ogni misura amministrativa o giudiziaria che, in attuazione della legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.8.\u0026#8211; Da tutto ci\u0026#242; discende la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La seconda questione sollevata in via principale assume l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., tra la disciplina del foglio di via obbligatorio, affidata alla competenza del questore, e quella di varie altre misure che avrebbero, secondo il rimettente, analogo impatto sulla libert\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, ma che l\u0026#8217;ordinamento riserva alla competenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione individua come \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e: (i) la misura di sicurezza del divieto di soggiorno di cui all\u0026#8217;art. 233 cod. pen., (ii) la misura cautelare del divieto di dimora di cui all\u0026#8217;art. 283 cod. proc. pen., e (iii) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all\u0026#8217;art. 6 cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno questa seconda questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe prime due misure hanno, in effetti, contenuto obbligatorio analogo a quello del foglio di via; ma la loro natura giuridica \u0026#232; del tutto diversa, trattandosi per l\u0026#8217;appunto in un caso di una misura di sicurezza applicata in esito a un giudizio penale, e nell\u0026#8217;altro caso di una misura cautelare disposta nell\u0026#8217;ambito di un procedimento penale. E proprio la diversa natura giuridica determina l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a disporle, che \u0026#232; necessariamente il giudice penale: pi\u0026#249; precisamente, il giudice di cognizione, chiamato ad applicare la misura di sicurezza in esito al processo penale, sulla base dell\u0026#8217;accertamento di un fatto previsto dalla legge come reato; ovvero il giudice per le indagini preliminari, e poi il giudice procedente durante il processo, i quali sono competenti a disporre misure cautelari coercitive (tra cui il divieto di dimora), in presenza di gravi di indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari ritenute fronteggiabili con quella specifica misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversa natura (e funzione) delle misure in parola rispetto al foglio di via le rende, dunque, inidonee a costituire \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, infine, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essa ha s\u0026#236; natura omogenea rispetto al foglio di via, ma differisce da quest\u0026#8217;ultimo proprio per la sua maggiore incidenza sulla libert\u0026#224; di movimento dell\u0026#8217;interessato, secondo i principi enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte gi\u0026#224; esaminati. E proprio tale differenza costituisce ragione giustificativa del diverso trattamento ad esso riservato, quanto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a disporlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le due residue questioni, formulate \u0026#8211; in rapporto di subordinazione scalare \u0026#8211; in riferimento al solo art. 3 Cost., lamentano l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento riservato al foglio di via obbligatorio rispetto a quello applicabile al cosiddetto \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221;, nelle ipotesi previste dall\u0026#8217;art. 10, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, per le quali era previsto \u0026#8211; in forza del successivo comma 4, nella versione vigente all\u0026#8217;epoca dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; il medesimo procedimento di convalida giurisdizionale previsto dall\u0026#8217;art. 6,  commi 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989 per il \u0026#8220;DASPO sportivo\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, tale diverso trattamento sarebbe irragionevole, stante la maggiore gravosit\u0026#224; del foglio di via rispetto al \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023 ha modificato l\u0026#8217;art. 10, comma 4, del d.l. n. 14 del 2017, sopprimendo il procedimento di convalida giurisdizionale per ogni tipologia di \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, e a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa l\u0026#8217;effettiva similitudine tra le due misure, la disciplina del \u0026#8220;DASPO urbano\u0026#8221; non pu\u0026#242; pi\u0026#249; costituire utile \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e rispetto a questioni finalizzate a introdurre, anche per il foglio di via obbligatorio, un procedimento di convalida giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che la non fondatezza anche delle questioni sollevate in via subordinata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241217150213.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza_n.203_del_2024_red. Vigano_EN.pdf","oggetto":"Misure di prevenzione - Foglio di via obbligatorio - Previsione dell\u0026#8217;attribuzione al questore della titolarit\u0026#224; di adottare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.\nIn via subordinata: Provvedimento emesso dal questore - Denunciata omessa previsione dell\u0026#8217;applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 6, c. 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989.\nIn via di estremo subordine: Provvedimento emesso dal questore per la durata minima di un anno.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46476","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - In genere - Tendenziale rispetto dei propri precedenti - Ratio - Tutela del ragionevole affidamento delle istituzioni repubblicane - Possibile revirement - Condizioni. (Classif. 204001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte. Ciò vale anche, e forse in speciale misura, per il giudice costituzionale, le cui decisioni hanno una naturale vocazione a orientare la prassi operativa delle istituzioni della Repubblica, creando ragionevoli affidamenti su ciò che a ciascuna di esse è consentito in forza delle previsioni costituzionali. In particolare, il potere legislativo deve essere posto in condizioni di ragionevolmente prevedere se le proprie scelte saranno ritenute conformi alla Costituzione, ovvero siano verosimilmente destinate a essere dichiarate costituzionalmente illegittime. La possibilità di rimeditare e modificare i propri orientamenti, richiede, soprattutto a fronte di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, ragioni di particolare cogenza, come, ad esempio, l’inconciliabilità con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee; o il mutato contesto sociale o ordinamentale; o il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; o la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 163/2024 - mass. 46377; S. 88/2023 - mass. 45488; S. 32/2020 - mass. 42284\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46477","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46477","titoletto":"Proporzionalità (principio di) - In genere - Requisito di sistema nell\u0027ordinamento costituzionale italiano - Condizione di legittimità di ogni legge o provvedimento dell\u0027autorità amministrativa o giudiziaria che incida sui diritti fondamentali della persona. (Classif. 205001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa proporzionalità è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo, operando sia come requisito di legittimità costituzionale di ogni legge che preveda limitazioni dei diritti fondamentali della persona, sia come requisito di legittimità di ogni misura amministrativa o giudiziaria che, in attuazione della legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 24/2019 - mass. 42491\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46478","numero_massima_precedente":"46476","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46478","titoletto":"Circolazione e soggiorno (libertà di) - In genere - Limitazioni disposte con misure di prevenzione (nella specie: foglio di via obbligatorio) - Differenze rispetto alle restrizioni della libertà personale - Criteri di distinzione tra le due limitazioni (ad esempio, nel caso di DASPO) (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto il foglio di via obbligatorio, che attribuisce al questore, anziché all\u0027autorità giudiziaria, la titolarità di adottare la misura). (Classif. 046001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ pacifico che incida sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile; una tale nozione copre anzitutto le misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un centro di permanenza temporanea per stranieri, oggi centro di permanenza per i rimpatri. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 212/2023 - mass. 45872; S. 105/2001 - mass. 26150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., e la libertà di circolazione, tutelata dall’art. 16 Cost., esprimono il diritto della persona di muoversi liberamente nello spazio; a loro tutela, entrambe le disposizioni stabiliscono una riserva di legge. La linea di confine tra le due libertà – e che fa sì che per le misure che incidono sulla libertà personale è prevista una riserva di giurisdizione per disporre la misura, o per convalidare quella adottata dall’autorità di p.s. nei casi di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge –, si individuano sulla base di due criteri alternativi: (a) l’idoneità della misura a produrre una coazione sul corpo della persona ovvero (b) la presenza di obblighi che, pur non comportando alcuna coazione sul corpo, (i) determinino una degradazione giuridica del destinatario, e (ii) siano di tale intensità da poter essere equiparati a un vero e proprio assoggettamento della persona all’altrui potere. Inoltre, la nozione in parola si estende alle misure che, comunque implichino la costrizione a subire interventi di una qualche rilevanza sul proprio corpo, con esclusione degli interventi coattivi di carattere meramente momentaneo e non invasivi della sfera corporea e dell’intimità della persona. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 68/1964 - mass. 2187 - mass. 2191; S. 72/1963 - mass. 1818; S. 30/1962 - mass. 1489 - mass. 1490; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 2/1956 - mass. 15; O. 109/2006 - mass. 30265; O. 384/1987 - mass. 3571\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa tutela assicurata dall’art. 13 Cost. non si esaurisce nelle misure che comportino l’uso di coazione fisica sul corpo, ma si estende a quelle che impongano obblighi (rinforzati da sanzioni in caso di violazione) comunque incidenti sulla libertà di movimento della persona nello spazio, dai quali (i) discenda un effetto di degradazione giuridica dell’interessato, e (ii) sempre che gli obblighi in questione risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’\u003cem\u003ehabeas corpus, \u003c/em\u003econvogliando uno stigma morale a carico dell’interessato, e una mortificazione della sua pari dignità sociale. È, altresì, necessario a tal fine che il trattamento deteriore dell’individuo rispetto al resto della collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista “quantitativo”, in relazione alla particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 127/2022 - mass. 44864; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 68/1964 - mass. 2187; S. 11/1956 - mass. 41\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn materia di c.d. “DASPO sportivo” (art. 6 della legge n. 401 del 1989), va differenziata l’ipotesi in cui la misura si esaurisca nell’interdizione all’accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, da quella in cui a tale interdizione venga aggiunto il c.d. obbligo di firma: mentre il primo, cui è paragonabile il c.d. “DASPO urbano” (art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017), si risolve in una mera limitazione della libertà di circolazione, il secondo è restrittivo della libertà personale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 47/2024 - mass. 46032; S. 512/2002 - mass. 27469; S. 136/1998 - mass. 23874; S. 144/1997 - mass. 23255; S. 143/1996 - mass. 22387\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Taranto in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce al questore, anziché all’autorità giudiziaria, la competenza a disporre la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio; e perché, in via subordinata, non prevede che al foglio di via obbligatorio emesso dal questore si applichi, in quanto compatibile, il procedimento di convalida giurisdizionale stabilito per il caso del “DASPO sportivo”; e perché, in via ulteriormente subordinata, non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal questore per la durata minima di un anno si applichi, in quanto compatibile, il medesimo procedimento di convalida. Sebbene gli effetti del foglio di via obbligatorio possono in concreto risultare assai gravosi per il destinatario di quelli discendenti da un “DASPO urbano”, potendo coinvolgere diritti fondamentali ulteriori rispetto alla libertà di movimento, come il diritto al lavoro, all’educazione, alle relazioni affettive e familiari, oltre che lo stesso diritto alla salute; e benché, inoltre, il sempre più ampio ricorso a misure di prevenzione per finalità di controllo dell’ordine pubblico rischia di determinare un esteso effetto di criminalizzazione indiretta di quelle stesse persone; cionondimeno, tali considerazioni non sono sufficienti a modificare la giurisprudenza costituzionale, che ha costantemente ricondotto la misura del foglio di via all’area di tutela dell’art. 16 Cost. Per quanto gravoso essa possa risultare in concreto, infatti, il foglio di via consiste essenzialmente nel divieto di recarsi in un luogo determinato: il che lascia libero in ogni momento il soggetto di recarsi in qualunque altro luogo desideri, divieto questo di regola meno gravoso rispetto all’obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato. Tale giurisprudenza ben potrà essere riconsiderata nell’ipotesi in cui il legislatore dovesse, in futuro, dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto, sia di durata della stessa interdizione. Infine, l’intervento sollecitato dal rimettente e dall’\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e non è indispensabile, poiché i rischi di uso arbitrario della misura in esame, e l’indebito \u003cem\u003echilling effect\u003c/em\u003e, sono soggetti a un controllo giurisdizionale effettivo, sia mediante il ricorso al giudice amministrativo, sia nell’ambito del procedimento penale per la violazione degli obblighi imposti con la misura, comprendendo tali controlli anche una valutazione di proporzionalità tra le legittime finalità di tutela perseguite dall’autorità di polizia e la concreta incidenza della misura sulla libertà di circolazione dell’interessato. Quanto alla seconda questione, circa l’irragionevole disparità di trattamento tra il foglio di via obbligatorio e varie altre misure, due dei \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e indicati – il divieto di soggiorno \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 233 cod. pen. e il divieto di dimora \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e 283 cod. proc. pen. – hanno natura giuridica del tutto diversa, trattandosi di una misura di sicurezza applicata in esito a un giudizio penale; mentre il terzo (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), differisce rispetto al foglio di via per la sua maggiore incidenza sulla libertà di movimento dell’interessato. Infine, le due residue questioni, formulate circa l’irragionevole disparità di trattamento riservato al foglio di via obbligatorio rispetto a quello applicabile al cosiddetto “DASPO urbano”, l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023 ha modificato l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 14 del 2017, sopprimendo il procedimento di convalida giurisdizionale per ogni tipologia di “DASPO urbano”: conseguentemente la disciplina di questo non può più costituire utile riferimento).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46477","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero":"159","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45921","autore":"Bartoli R.","titolo":"Le spire del pitone. 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