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Aldo CORASANITI; \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. \r\n Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo \r\n CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, \r\n avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. \r\n Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, \r\n prof. Cesare MIRABELLI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione \r\n Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992 dal Consiglio regionale, \r\n avente per oggetto: \"Trattamento delle assenze per malattia dei figli \r\n inferiori a tre anni di et\u0026#224; e per adozioni\", promosso con ricorso \r\n del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 marzo \r\n 1992, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29 \r\n del registro ricorsi 1992; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione della Regione Liguria; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nell\u0027udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore \r\n Giuseppe Borzellino; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi l\u0027Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e \r\n l\u0027avv. Federico Sorrentino per la Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.1 - Con ricorso notificato il 16 marzo 1992 e depositato il \r\n successivo 24 marzo (iscritto al R.r. n. 29 del 1992), il Presidente \r\n del Consiglio dei ministri, rappresentato dall\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato, ha impugnato nei confronti della Regione Liguria, \"la \r\n delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale il 26 \r\n febbraio 1992, comunicata al Commissario del Governo il 2 marzo 1992, \r\n e recante trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori \r\n a tre anni di et\u0026#224; e per adozioni\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Rileva il ricorso che l\u0027atto in questione prevede la retribuzione \r\n di assenze, relative a malattie dei figli, per complessivi due mesi - \r\n il secondo con riduzione del venti per cento - nell\u0027arco di ciascun \r\n anno del triennio (art.1). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si intende poi introdurre (art.4) l\u0027istituto del congedo \r\n straordinario (della durata massima di un mese) per i \"dipendenti \r\n genitori adottivi\" - rectius, aspiranti tali - ai quali sia \r\n \"richiesta la permanenza\" nello Stato di provenienza del minore \r\n adottando. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.2 - Le disposizioni contrasterebbero con l\u0027art. 117 della \r\n Costituzione e segnatamente con i \"principi fondamentali stabiliti \r\n dalle leggi dello Stato\" contenuti nella legge quadro sul pubblico \r\n impiego (29 marzo 1983, n. 93). L\u0027intervento della Regione, si deduce, non potrebbe introdurre un privilegio per i dipendenti di una \r\n singola regione, con violazione del \"principio di omogeneizzazione\" \r\n enunciato nell\u0027art.4 della citata legge n. 93. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si argomenta che l\u0027ipotizzato art.1, secondo comma, non pu\u0026#242; \r\n essere collocato - se non altro per il ristretto novero dei possibili \r\n beneficiari - nel quadro degli ausili alla natalit\u0026#224;; e che il \r\n successivo art.4 interferisce nella politica della immigrazione, \r\n nonch\u0026#233; nella normativa di stato civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Conclusivamente, si chiede \"di dichiarare la illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto all\u0027art. 1, \r\n secondo comma, ed all\u0027art. 4\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Con atto depositato il 13 aprile 1992 si \u0026#232; costituita in \r\n giudizio la Regione Liguria, che prospetta l\u0027inammissibilit\u0026#224; del \r\n ricorso, in quanto l\u0027impugnazione conterrebbe, ancorch\u0026#233; in termini \r\n sommari, ulteriori profili d\u0027illegittimit\u0026#224; \"concernenti i limiti \r\n delle materie (pretesa interferenza con la politica \r\n dell\u0027immigrazione) e del rispetto degli obblighi internazionali \r\n (timore di incentivazione di comportamenti elusivi delle legislazioni \r\n estere in materia di stato civile)\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Viene contestata poi l\u0027avvenuta violazione di principi \r\n fondamentali poich\u0026#233; non identificati n\u0026#233; identificabili sulla base \r\n delle allegazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito, la censura sarebbe infondata, quanto all\u0027art. 1, per \r\n l\u0027irreperibilit\u0026#224; di norme puntuali in materia di congedi \r\n straordinari e per l\u0027inapplicabilit\u0026#224; del principio di \r\n omogeneizzazione alla disciplina dei congedi per malattia dei figli. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nei confronti, poi, dell\u0027art. 4 della legge regionale, poich\u0026#233; con \r\n esso si ammette il congedo straordinario retribuito, per la durata \r\n massima di un mese, in favore dei dipendenti che soggiornino \r\n all\u0027estero per il compimento di pratiche di adozione, si ricorda la \r\n disciplina dei congedi straordinari per i pubblici impiegati, che \r\n sistematicamente riconosce al personale, in aggiunta al congedo per \r\n situazioni tipiche, la possibilit\u0026#224; di un congedo genericamente \r\n fondato su \"gravi motivi\", da accertarsi caso per caso. Ed in \r\n proposito, la norma regionale si limita ad introdurre una \r\n predeterminazione l\u0026#224; dove la gravit\u0026#224; del motivo \u0026#232; apprezzata e \r\n riconosciuta in via generale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1.1 - Con legge riapprovata il 26 febbraio 1992 la Regione Liguria \r\n dispone (art. 1) che il congedo straordinario a dipendente regionale \r\n per malattie del figlio inferiore a tre anni di et\u0026#224; venga \r\n retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo \r\n mese e con riduzione all\u0027ottanta per cento per il successivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dispone ancora (art. 4) che il dipendente avente in corso una \r\n pratica di adozione di minore straniero possa fruire, per la \r\n necessaria permanenza nello Stato interessato, del congedo \r\n straordinario retribuito per la durata massima di un mese. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1.2 - Secondo il ricorrente le disposizioni indicate \r\n contrasterebbero, ex art. 117 Cost., con i principi fondamentali \r\n stabiliti dalla legislazione statale: nell\u0027ipotesi di congedo per \r\n permanenza all\u0027estero, ai fini di adozione, verrebbe ad introdursi \r\n specifico apposito titolo di assenza dal lavoro retribuita non \r\n contemplato nella normativa generale con conseguente beneficio, \r\n perci\u0026#242;, a favore dei dipendenti di una singola regione. Quanto, poi, \r\n alle previsioni retributive per i congedi seguiti a malattia della \r\n prole, risulterebbero violati i principi di \"omogeneizzazione\" \r\n stabiliti in materia dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo \r\n 1983, n. 93 (art. 4). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La Regione resistente deduce l\u0027inammissibilit\u0026#224; del ricorso \r\n per assoluta genericit\u0026#224; dei suoi contenuti in relazione ai principi \r\n costituzionali invocati: la censura non ha pregio e va respinta. \r\n Senza che tra i contenuti del ricorso e quelli del precedente rinvio \r\n operato dal Governo possano assumersi a conferente divergenza talune \r\n argomentazioni ulteriori che non rivestono connotato di specifico \r\n motivo di illegittimit\u0026#224;, le disposizioni della legge quadro sul \r\n pubblico impiego costituiscono ex se sicuro elemento di valida \r\n interposizione all\u0027art. 117 Cost. (cfr. sentenza n.339 del 1990). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Nel merito, \u0026#232; fondata e va accolta la questione concernente \r\n la previsione di un titolo normativo specifico istitutivo del \r\n beneficio de quo per la permanenza in altro Stato a fini di adozione. \r\n La Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare, per analoghe situazioni, \r\n trattarsi di integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della \r\n legge quadro sul pubblico impiego, escludendosi - come nel caso - \r\n quanto al di fuori dell\u0027area del mero necessario adeguamento \r\n conseguente a riconosciute specifiche esigenze proprie della regione \r\n interessata e recante per contro una disciplina regionale difforme \r\n dal sistema generale (sent. n. 38 del 1989). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232; comunque a sottacersi che la significativa qualificazione, \r\n nella causale di valore eminentemente etico della permanenza in terra \r\n straniera del dipendente, sia tale da consentire, quando ne ricorrano \r\n in fatto gli estremi, il pi\u0026#249; favorevole positivo apprezzamento da \r\n parte dell\u0027Amministrazione nell\u0027ambito di quei \"gravi motivi\", atti a \r\n configurare l\u0027ammissibilit\u0026#224; del congedo straordinario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Non fondato, invece, \u0026#232; l\u0027altro assunto del ricorrente quanto \r\n al congedo straordinario, cos\u0026#236; come disciplinato dalla normativa in \r\n esame per malattia della prole del dipendente. Proprio nella pi\u0026#249; \r\n salda, efficace correlazione coi principi di omogeneizzazione e di \r\n conseguente perequazione del trattamento economico, che in avverso si \r\n pretenderebbero vulnerati, vanno ricordate le compiute favorevoli e \r\n generali interpretazioni dei Ministeri dell\u0027Interno e del Tesoro \r\n nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; in generale, della Presidenza del Consiglio dei \r\n ministri sulla scorta di analoghi assunti della Corte dei conti, \r\n relativamente al trattamento economico da disporsi in pro di tutti i \r\n pubblici dipendenti per le assenze dovute a malattia della prole e \r\n proprio nei sensi ora fatti propri dal disposto della legge regionale \r\n in esame. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.4 (adozione di \r\n minori stranieri) della legge della Regione Liguria approvata il 18 \r\n dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante \"Trattamento \r\n assenze per malattie figli inferiori a tre anni di et\u0026#224; e per \r\n adozioni\"; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art.1, comma secondo (assenza per malattia figli) della medesima \r\n legge della Regione Liguria, sollevata dal Governo della Repubblica \r\n con il ricorso in epigrafe, in riferimento all\u0027art.117 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: CORASANITI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il redattore: BORZELLINO \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: DI PAOLA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: DI PAOLA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"18810","titoletto":"SENT. 392/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRETESA ILLEGITTIMITA\u0027 DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - LEGGE QUADRO STATALE - RICHIAMO AD ESSA QUALE ELEMENTO DI INTERPOSIZIONE AL PARAMETRO COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA\u0027.","testo":"In caso di dedotta illegittimita\u0027 costituzionale di legge regionale in materia di pubblico impiego per violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, le disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983 n. 93) costituiscono \u0027ex se\u0027 sicuro elemento di valida interposizione all\u0027art. 117 Cost.. (Principio ribadito nel respingere una eccezione di inammissibilita\u0027 opposta al ricorso del Presidente del Consiglio contro norme della legge della Regione Liguria, riapprovata il 26 febbraio 1992, sul trattamento di assenze dei dipendenti regionali per malattie dei figli o per adozione, su cui vedi massime seguenti). - Nello stesso senso, v. la sent. n. 339/1990.","numero_massima_successivo":"18811","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/03/1983","numero":"93","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"18811","titoletto":"SENT. 392/92 B. REGIONE LIGURIA - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - PREVISIONE COME IPOTESI DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO (UN MESE) DELLA PERMANENZA DEL DIPENDENTE NELLO STATO INTERESSATO A FINI DI ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - VIOLAZIONE, PER CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE-QUADRO, DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La previsione, da parte dell\u0027art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, della permanenza all\u0027estero del dipendente regionale per seguire una pratica dallo stesso avviata per l\u0027adozione di un minore straniero, come nuovo specifico titolo di assenza dal lavoro retribuita, costituisce una integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che si pone al di fuori dell\u0027area del mero necessario adeguamento conseguente a riconosciute esigenze proprie della regione. Tale norma, pertanto, in base ai principi gia\u0027 affermati dalla Corte riguardo ad analoghe situazioni, oltrepassa il limite dei principi fondamentali della legislazione statale che la potesta\u0027 legislativa delle regioni a statuto ordinario incontra in materia, e va quindi dichiarata illegittima per violazione dell\u0027art. 117 Cost.. Non sottacendosi comunque che in casi del genere, per la causale di valore etico, costituita dal fine di adozione, potrebbe ritenersi ammissibile, ove ne ricorrano di fatto gli estremi, un congedo straordinario per \"gravi motivi\". - S. n. 38/1989.","numero_massima_successivo":"18812","numero_massima_precedente":"18810","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"26/02/1992","numero":"4","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/03/1983","numero":"93","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"18812","titoletto":"SENT. 392/92 C. REGIONE LIGURIA - PUBBLICO IMPIEGO - DIPENDENTI REGIONALI - CONGEDO STRAORDINARIO PER MALATTIA DI FIGLI DI ETA\u0027 INFERIORE A TRE ANNI - RETRIBUZIONE PER COMPLESSIVI DUE MESI NELL\u0027ARCO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO (IN PARTICOLARE: LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La disposizione dell\u0027art. 1 della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, secondo la quale il congedo straordinario del dipendente regionale per malattie del figlio inferiore a tre anni di eta\u0027 va retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo mese e con riduzione all\u0027ottanta per cento per il successivo, e\u0027 in perfetta correlazione con i principi di omogeneizzazione e di conseguente perequazione del trattamento economico stabiliti dalla legislazione statale, in particolare, dalla legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93). Non sussiste pertanto la denunciata violazione dei limiti della competenza della Regione in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, secondo comma, della l. Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, in riferimento all\u0027art. 117 Cost.).","numero_massima_precedente":"18811","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"26/02/1992","numero":"0","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/03/1983","numero":"93","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"12163","autore":"CELOTTO A.","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"514","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"12102","autore":"CERRITELLI E.","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3409","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"12325","autore":"SGROI M.","titolo":"DISCIPLINA REGIONALE DEL CONGEDO STRAORDINARIO ED APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"909","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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