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Aldo CORASANITI;                                       \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.         \r\n    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo    \r\n    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,    \r\n    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.    \r\n    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    \r\n    prof. Cesare MIRABELLI;                                               \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                               SENTENZA                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione    \r\n Liguria  riapprovata  il  26  febbraio  1992 dal Consiglio regionale,    \r\n avente per oggetto: \"Trattamento delle assenze per malattia dei figli    \r\n inferiori a tre anni di et\u0026#224; e per adozioni\",  promosso  con  ricorso    \r\n del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il 16 marzo    \r\n 1992, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29    \r\n del registro ricorsi 1992;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visto l\u0027atto di costituzione della Regione Liguria;                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito nell\u0027udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore    \r\n Giuseppe Borzellino;                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi l\u0027Avvocato dello Stato Franco Favara per  il  ricorrente,  e    \r\n l\u0027avv. Federico Sorrentino per la Regione.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.1  -  Con  ricorso  notificato  il 16 marzo 1992 e depositato il    \r\n successivo 24 marzo (iscritto al R.r. n. 29 del 1992), il  Presidente    \r\n del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato dall\u0027Avvocatura generale    \r\n dello Stato, ha impugnato nei confronti della  Regione  Liguria,  \"la    \r\n delibera  legislativa  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  il  26    \r\n febbraio 1992, comunicata al Commissario del Governo il 2 marzo 1992,    \r\n e recante trattamento delle assenze per malattia dei figli  inferiori    \r\n a tre anni di et\u0026#224; e per adozioni\".                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Rileva  il ricorso che l\u0027atto in questione prevede la retribuzione    \r\n di assenze, relative a malattie dei figli, per complessivi due mesi -    \r\n il secondo con riduzione del venti per cento - nell\u0027arco  di  ciascun    \r\n anno del triennio (art.1).                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Si   intende   poi   introdurre  (art.4)  l\u0027istituto  del  congedo    \r\n straordinario (della durata massima di un  mese)  per  i  \"dipendenti    \r\n genitori   adottivi\"  -  rectius,  aspiranti  tali  -  ai  quali  sia    \r\n \"richiesta la permanenza\"  nello  Stato  di  provenienza  del  minore    \r\n adottando.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.2  -  Le  disposizioni  contrasterebbero  con  l\u0027art.  117 della    \r\n Costituzione e segnatamente con i  \"principi  fondamentali  stabiliti    \r\n dalle  leggi  dello  Stato\" contenuti nella legge quadro sul pubblico    \r\n impiego (29 marzo 1983, n. 93). L\u0027intervento della  Regione,  si  deduce,  non  potrebbe introdurre un privilegio per i dipendenti di una    \r\n singola regione, con violazione del \"principio  di  omogeneizzazione\"    \r\n enunciato nell\u0027art.4 della citata legge n. 93.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Si  argomenta  che  l\u0027ipotizzato  art.1,  secondo  comma, non pu\u0026#242;    \r\n essere collocato - se non altro per il ristretto novero dei possibili    \r\n beneficiari - nel quadro  degli  ausili  alla  natalit\u0026#224;;  e  che  il    \r\n successivo  art.4  interferisce  nella  politica  della immigrazione,    \r\n nonch\u0026#233; nella normativa di stato civile.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Conclusivamente,  si  chiede  \"di  dichiarare  la   illegittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto all\u0027art. 1,    \r\n secondo comma, ed all\u0027art. 4\".                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.  -  Con  atto  depositato il 13 aprile 1992 si \u0026#232; costituita in    \r\n giudizio la Regione Liguria,  che  prospetta  l\u0027inammissibilit\u0026#224;  del    \r\n ricorso,  in  quanto l\u0027impugnazione conterrebbe, ancorch\u0026#233; in termini    \r\n sommari, ulteriori profili  d\u0027illegittimit\u0026#224;  \"concernenti  i  limiti    \r\n delle    materie    (pretesa    interferenza    con    la    politica    \r\n dell\u0027immigrazione)  e  del  rispetto  degli  obblighi  internazionali    \r\n (timore di incentivazione di comportamenti elusivi delle legislazioni    \r\n estere in materia di stato civile)\".                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Viene   contestata   poi   l\u0027avvenuta   violazione   di   principi    \r\n fondamentali poich\u0026#233; non identificati n\u0026#233; identificabili  sulla  base    \r\n delle allegazioni.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nel  merito,  la censura sarebbe infondata, quanto all\u0027art. 1, per    \r\n l\u0027irreperibilit\u0026#224;  di  norme   puntuali   in   materia   di   congedi    \r\n straordinari    e    per    l\u0027inapplicabilit\u0026#224;   del   principio   di    \r\n omogeneizzazione alla disciplina dei congedi per malattia dei figli.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nei confronti, poi, dell\u0027art. 4 della legge regionale, poich\u0026#233; con    \r\n esso si ammette il congedo straordinario retribuito,  per  la  durata    \r\n massima  di  un  mese,  in  favore  dei  dipendenti  che  soggiornino    \r\n all\u0027estero per il compimento di pratiche di adozione, si  ricorda  la    \r\n disciplina  dei  congedi  straordinari  per i pubblici impiegati, che    \r\n sistematicamente riconosce al personale, in aggiunta al  congedo  per    \r\n situazioni  tipiche,  la  possibilit\u0026#224;  di  un  congedo genericamente    \r\n fondato su \"gravi  motivi\",  da  accertarsi  caso  per  caso.  Ed  in    \r\n proposito,   la   norma   regionale   si  limita  ad  introdurre  una    \r\n predeterminazione l\u0026#224; dove la gravit\u0026#224; del  motivo  \u0026#232;  apprezzata  e    \r\n riconosciuta in via generale.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Si conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                         \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.1 - Con legge riapprovata il 26 febbraio 1992 la Regione Liguria    \r\n dispone  (art. 1) che il congedo straordinario a dipendente regionale    \r\n per  malattie  del  figlio  inferiore  a  tre  anni  di  et\u0026#224;   venga    \r\n retribuito,  per  ciascun  anno solare, in misura intera per il primo    \r\n mese e con riduzione all\u0027ottanta per cento per il successivo.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Dispone ancora (art. 4) che il  dipendente  avente  in  corso  una    \r\n pratica  di  adozione  di  minore  straniero  possa  fruire,  per  la    \r\n necessaria  permanenza   nello   Stato   interessato,   del   congedo    \r\n straordinario retribuito per la durata massima di un mese.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.2   -   Secondo   il   ricorrente   le   disposizioni   indicate    \r\n contrasterebbero, ex art. 117  Cost.,  con  i  principi  fondamentali    \r\n stabiliti  dalla  legislazione  statale:  nell\u0027ipotesi di congedo per    \r\n permanenza all\u0027estero, ai fini di adozione,  verrebbe  ad  introdursi    \r\n specifico  apposito  titolo  di  assenza  dal  lavoro  retribuita non    \r\n contemplato  nella  normativa  generale  con  conseguente  beneficio,    \r\n perci\u0026#242;, a favore dei dipendenti di una singola regione. Quanto, poi,    \r\n alle  previsioni  retributive  per i congedi seguiti a malattia della    \r\n prole,  risulterebbero  violati  i  principi  di   \"omogeneizzazione\"    \r\n stabiliti in materia dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo    \r\n 1983, n. 93 (art. 4).                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.  -  La Regione resistente deduce l\u0027inammissibilit\u0026#224; del ricorso    \r\n per assoluta genericit\u0026#224; dei suoi contenuti in relazione ai  principi    \r\n costituzionali  invocati:  la  censura  non  ha pregio e va respinta.    \r\n Senza che tra i contenuti del ricorso e quelli del precedente  rinvio    \r\n operato  dal Governo possano assumersi a conferente divergenza talune    \r\n argomentazioni ulteriori che non  rivestono  connotato  di  specifico    \r\n motivo  di  illegittimit\u0026#224;,  le  disposizioni  della legge quadro sul    \r\n pubblico impiego  costituiscono  ex  se  sicuro  elemento  di  valida    \r\n interposizione all\u0027art. 117 Cost. (cfr. sentenza n.339 del 1990).        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.  - Nel merito, \u0026#232; fondata e va accolta la questione concernente    \r\n la  previsione  di  un  titolo  normativo  specifico  istitutivo  del    \r\n beneficio de quo per la permanenza in altro Stato a fini di adozione.    \r\n La  Corte  ha  gi\u0026#224;  avuto modo di rilevare, per analoghe situazioni,    \r\n trattarsi di integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della    \r\n legge quadro sul pubblico impiego, escludendosi -  come  nel  caso  -    \r\n quanto   al  di  fuori  dell\u0027area  del  mero  necessario  adeguamento    \r\n conseguente a riconosciute specifiche esigenze proprie della  regione    \r\n interessata  e  recante  per contro una disciplina regionale difforme    \r\n dal sistema generale (sent. n. 38 del 1989).                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Non \u0026#232; comunque a sottacersi che la significativa  qualificazione,    \r\n nella causale di valore eminentemente etico della permanenza in terra    \r\n straniera del dipendente, sia tale da consentire, quando ne ricorrano    \r\n in  fatto  gli  estremi, il pi\u0026#249; favorevole positivo apprezzamento da    \r\n parte dell\u0027Amministrazione nell\u0027ambito di quei \"gravi motivi\", atti a    \r\n configurare l\u0027ammissibilit\u0026#224; del congedo straordinario.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    4. - Non fondato, invece, \u0026#232; l\u0027altro assunto del ricorrente quanto    \r\n al congedo straordinario, cos\u0026#236; come disciplinato dalla normativa  in    \r\n esame  per  malattia  della  prole del dipendente. Proprio nella pi\u0026#249;    \r\n salda, efficace correlazione coi principi di  omogeneizzazione  e  di    \r\n conseguente perequazione del trattamento economico, che in avverso si    \r\n pretenderebbero  vulnerati,  vanno ricordate le compiute favorevoli e    \r\n generali interpretazioni dei  Ministeri  dell\u0027Interno  e  del  Tesoro    \r\n nonch\u0026#233;,  pi\u0026#249;  in  generale,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei    \r\n ministri sulla scorta di analoghi  assunti  della  Corte  dei  conti,    \r\n relativamente al trattamento economico da disporsi in pro  di tutti i    \r\n pubblici  dipendenti  per  le assenze dovute a malattia della prole e    \r\n proprio nei sensi ora fatti propri dal disposto della legge regionale    \r\n in esame.                                                                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale  dell\u0027art.4  (adozione  di    \r\n minori  stranieri)  della legge della Regione Liguria approvata il 18    \r\n dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante \"Trattamento    \r\n assenze per malattie figli  inferiori  a  tre  anni  di  et\u0026#224;  e  per    \r\n adozioni\";                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Dichiara  non  fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale    \r\n dell\u0027art.1, comma secondo (assenza per malattia figli) della medesima    \r\n legge della Regione Liguria, sollevata dal Governo  della  Repubblica    \r\n con   il  ricorso  in  epigrafe,  in  riferimento  all\u0027art.117  della    \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                       Il Presidente: CORASANITI                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                       Il redattore: BORZELLINO                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                       Il cancelliere: DI PAOLA                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"18810","titoletto":"SENT.   392/92 A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRETESA ILLEGITTIMITA\u0027 DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI  PUBBLICO  IMPIEGO - LEGGE QUADRO STATALE - RICHIAMO  AD  ESSA QUALE  ELEMENTO  DI INTERPOSIZIONE AL PARAMETRO COSTITUZIONALE  - AMMISSIBILITA\u0027.","testo":"In  caso  di  dedotta   illegittimita\u0027  costituzionale  di  legge regionale  in  materia  di pubblico impiego  per  violazione  dei principi  fondamentali  stabiliti  dalle leggi  dello  Stato,  le disposizioni  della  legge  quadro sul pubblico impiego  (l.   29 marzo  1983  n.   93) costituiscono \u0027ex se\u0027  sicuro  elemento  di valida  interposizione all\u0027art.  117 Cost..  (Principio  ribadito nel  respingere  una  eccezione di  inammissibilita\u0027  opposta  al ricorso  del  Presidente del Consiglio contro norme  della  legge della  Regione  Liguria,  riapprovata il 26  febbraio  1992,  sul trattamento  di assenze dei dipendenti regionali per malattie dei figli o per adozione, su cui vedi massime seguenti).  - Nello stesso senso, v.  la sent.  n.  339/1990.","numero_massima_successivo":"18811","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/03/1983","numero":"93","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"18811","titoletto":"SENT.  392/92 B.  REGIONE LIGURIA - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI  -  PREVISIONE  COME IPOTESI DI  CONGEDO  STRAORDINARIO RETRIBUITO  (UN MESE) DELLA PERMANENZA DEL DIPENDENTE NELLO STATO INTERESSATO  A FINI DI ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - VIOLAZIONE, PER CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE-QUADRO, DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  previsione,  da parte dell\u0027art.  4 della legge della  Regione Liguria  riapprovata  il  26   febbraio  1992,  della  permanenza all\u0027estero del dipendente regionale per seguire una pratica dallo stesso  avviata per l\u0027adozione di un minore straniero, come nuovo specifico  titolo  di assenza dal lavoro retribuita,  costituisce una  integrazione  ai  generali accordi conclusi a  tenore  della legge  quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.  93, che  si pone  al  di  fuori  dell\u0027area del  mero  necessario  adeguamento conseguente  a riconosciute esigenze proprie della regione.  Tale norma,  pertanto, in base ai principi gia\u0027 affermati dalla  Corte riguardo  ad  analoghe  situazioni,   oltrepassa  il  limite  dei principi  fondamentali della legislazione statale che la potesta\u0027 legislativa  delle  regioni  a   statuto  ordinario  incontra  in materia,  e  va  quindi  dichiarata  illegittima  per  violazione dell\u0027art.   117 Cost..  Non sottacendosi comunque che in casi del genere,  per  la causale di valore etico, costituita dal fine  di adozione,  potrebbe  ritenersi ammissibile, ove ne  ricorrano  di fatto gli estremi, un congedo straordinario per \"gravi motivi\".  - S.  n.  38/1989.","numero_massima_successivo":"18812","numero_massima_precedente":"18810","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"26/02/1992","numero":"4","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/03/1983","numero":"93","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"18812","titoletto":"SENT.  392/92 C.  REGIONE LIGURIA - PUBBLICO IMPIEGO - DIPENDENTI REGIONALI  - CONGEDO STRAORDINARIO PER MALATTIA DI FIGLI DI  ETA\u0027 INFERIORE  A  TRE  ANNI - RETRIBUZIONE PER COMPLESSIVI  DUE  MESI NELL\u0027ARCO  DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI  FONDAMENTALI  STABILITI  DALLE LEGGI  DELLO  STATO  (IN PARTICOLARE:   LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La  disposizione  dell\u0027art.  1 della legge della Regione  Liguria riapprovata  il  26  febbraio 1992, secondo la quale  il  congedo straordinario  del  dipendente regionale per malattie del  figlio inferiore  a  tre  anni di eta\u0027 va retribuito, per  ciascun  anno solare,  in  misura  intera  per il primo mese  e  con  riduzione all\u0027ottanta  per  cento  per  il   successivo,  e\u0027  in   perfetta correlazione  con i principi di omogeneizzazione e di conseguente perequazione   del   trattamento    economico   stabiliti   dalla legislazione  statale,  in  particolare, dalla legge  quadro  sul pubblico  impiego (29 marzo 1983, n.  93).  Non sussiste pertanto la  denunciata  violazione  dei  limiti  della  competenza  della Regione   in  materia.   (Non   fondatezza  della  questione   di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  1, secondo comma, della l. Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, in riferimento all\u0027art.  117 Cost.).","numero_massima_precedente":"18811","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"26/02/1992","numero":"0","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/03/1983","numero":"93","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"12163","autore":"CELOTTO A.","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"514","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"12102","autore":"CERRITELLI E.","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3409","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"12325","autore":"SGROI M.","titolo":"DISCIPLINA REGIONALE DEL CONGEDO STRAORDINARIO ED APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"909","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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