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AZZARITI - Rel. AMBROSINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Dott. GAETANO  AZZARITI,  Presidente  -  Avv.  \r\n GIUSEPPE  CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof.  \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI  AVOLIO  -  Prof.  \r\n NICOLA  JAEGER  -  Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI -  \r\n Dott.  ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof.    GIUSEPPE  BRANCA,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel   giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dei  decreti  del  \r\n Presidente della Repubblica del 27 dicembre  1952,  nn.  3838  e  3839,  \r\n promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1959 dalla Corte di appello  \r\n di  Roma  nel  procedimento  civile  vertente  tra Sacchetti Beatrice e  \r\n l\u0027Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,  iscritta  al  \r\n n.  126  del  Registro  ordinanze  1959  e  pubblicata  nella  Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Vista la dichiarazione di intervento del Presidente  del  Consiglio  \r\n dei Ministri;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 12 ottobre 1960 la relazione del  \r\n Giudice Gaspare Ambrosini;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Domenico Mario De Leva, per Sacchetti Beatrice, l\u0027avv.  \r\n Guido Astuti, per l\u0027Ente Maremma,  e  il  sostituto  avvocato  generale  \r\n dello  Stato  Francesco  Agr\u0026#242;,  per  il  Presidente  del Consiglio dei  \r\n Ministri.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La signora Francesca Guglielmi  in  Sacchetti,  proprietaria  della  \r\n tenuta  denominata  \"Farnesiana\",  dell\u0027estensione  complessiva  di Ha.  \r\n 3.443.84.94, sita  in  territorio  di  Allumiere  e  in  territorio  di  \r\n Tarquinia,  per  atto  del  notaio Pampersi di Civitavecchia in data 30  \r\n marzo 1945, divise la sua propriet\u0026#224; in quattro parti, donandone tre di  \r\n quasi uguale valore  rispettivamente  alle  figlie  Maria,  Carolina  e  \r\n Beatrice, e trattenendo per s\u0026#233; la parte restante.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La   questione  verte  sulla  quota  donata  alla  figlia  Beatrice  \r\n Sacchetti in Pagani Planca Incoronati, e precisamente  sulla  parte  di  \r\n tale  quota  sita  in  territorio di Allumiere, la cui estensione, agli  \r\n effetti dell\u0027applicazione della legge 21 ottobre  1950,  n.    841,  \u0026#232;  \r\n calcolata  diversamente dalla signora Beatrice, da un lato, e dall\u0027Ente  \r\n per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio  del  \r\n Fucino, dall\u0027altro.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In   data  21  dicembre  1951  l\u0027Ente  Maremma  deposit\u0026#242;  i  piani  \r\n particolareggiati  di esproprio nei riguardi della Beatrice  Sacchetti,  \r\n determinando la complessiva consistenza  delle  di  lei  propriet\u0026#224;  di  \r\n Allumiere  e  di  Tarquinia  in Ha. 1096.12.33; e ci\u0026#242; attenendosi alle  \r\n risultanze catastali del vecchio catasto  alla  data  del  15  novembre  \r\n 1949,  per  cui,  sommando  la  propriet\u0026#224;  di Allumiere, che risultava  \r\n dell\u0027estensione di Ha. 716.19.10, a quella di  Tarquinia  di  Ha.  369.  \r\n 17.40,  si  arrivava  all\u0027incirca  alla  superficie  complessiva di Ha.  \r\n 1096.12.33.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La signora Beatrice Sacchetti ricorse all\u0027Ente Maremma per chiedere  \r\n la rettifica dell\u0027errore  materiale  di  tale  computo,  adducendo  che  \r\n l\u0027estensione  complessiva  delle  sue propriet\u0026#224; era di Ha. 898.04.12 e  \r\n non di Ha. 1096.12.33, quale  era  indicata  nei  piani  di  esproprio,  \r\n giacch\u0026#233;  l\u0027estesione  della propriet\u0026#224; di Allumiere ammontava soltanto  \r\n ad Ha. 498.70.18 e non ad Ha. 716.19.10.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In seguito a questo reclamo l\u0027Ente Maremma attribu\u0026#236;  i  due  cento  \r\n ettari  di  differenza  alle  sorelle  di  Beatrice,  Maria  e Carolina  \r\n Sacchetti, formulando, nei riguardi di esse, due  suppletlvi  piani  di  \r\n esproprio, contro i quali per\u0026#242; le suddette Maria e Carolina produssero  \r\n ricorso  all\u0027Ente  il  quale, riconoscendone la fondatezza, ritorn\u0026#242;  in  \r\n definitiva ai primitivi piani di esproprio in  riguardo  alla  Beatrice  \r\n Sacchetti, ritenendola proprietaria anche dei suddetti duecento ettari,  \r\n talch\u0026#233;  predispose  l\u0027esproprio  calcolando  la superficie complessiva  \r\n delle di lei propriet\u0026#224; in Ha. 1096.12.33 e  non  in  Ha.    898.04.12.  \r\n Sulla  base  di  questo secondo dato vennero emanati nei riguardi della  \r\n Beatrice Sacchetti i due decreti presidenziali di scorporo nn.  3838  e  \r\n 3839 del 27 dicembre 1952.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  atto  di  citazione  del  19 novembre 1953 la signora Beatrice  \r\n Sacchetti chiam\u0026#242; in giudizio  davanti  al  Tribunale  di  Roma  l\u0027Ente  \r\n Maremma  per sentire dichiarare che i decreti presidenziali nn.  3838 e  \r\n 3839 avevano erroneamente determinato la  superficie  espropriabile  in  \r\n Ha.  1096.12.33,  in quanto i terreni donati dalla madre a Beatrice per  \r\n il  territorio  di  Allumiere,  erano  della  estensione  non  di   Ha.  \r\n 716.19.10,  ma  di Ha. 498.70.18, secondo quanto risultava dall\u0027atto di  \r\n donazione del 1945, dal reclamo presentato dalla madre di  Beatrice  il  \r\n 12  marzo 1949 e dal nuovo catasto di Alluomiere entrato in attivazione  \r\n il  1  dicembre  1952,  prima   cio\u0026#232;   dell\u0027emanazione   dei   decreti  \r\n presidenziali di esproprio.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e      Il  Tribunale  di  Roma,  con  sentenza 18 marzo - 13 maggio 1955,  \r\n risolse in via incidentale la questione di legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n dei decreti di scorporo negando che essi avevano esorbitato dalla legge  \r\n di  delega.  Osserv\u0026#242;  il Tribunale che l\u0027Ente aveva giustamente tenuto  \r\n conto dei dati di superficie del vecchio catasto di Allumiere,  vigente  \r\n alla  data del 15 novembre 1949, e che, non avendo la marchesa Beatrice  \r\n Sacchetti presentato ricorso contro  i  piani  di  esproprio  ai  sensi  \r\n dell\u0027art.  6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la sua domanda doveva  \r\n essere respinta.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Contro  tale  sentenza  la  signora  Beatrice  Sacchetti  interpose  \r\n appello  avanti  alla  Corte  di  appello  di  Roma,  chiedendo  in via  \r\n principale il risarcimento  dei  danni  che  assumeva  provocatile  dal  \r\n comportamento dell\u0027Ente Maremma, ed in via subordinata la dichiarazione  \r\n di   illegittimit\u0026#224;   costituzionale   dei   decreti  presidenziali  di  \r\n esproprio.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Accogliendo  la  domanda  subordinata,  la  Corte  di  appello, con  \r\n ordinanza del  24  ottobre  1959,  ha  dichiarato  che  l\u0027eccezione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  \u0026#232; rilevante, e che non \u0026#232; manifestamente  \r\n infondata.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tenuto per fermo che  la  rettificazione  del  vecchio  catasto  fu  \r\n operata  di  ufficio  con  la  formazione  del  nuovo catasto, e che la  \r\n Beatrice Sacchetti non present\u0026#242; ricorso a termini  dell\u0027art.  6  della  \r\n legge  n.  841,  l\u0027ordinanza  pone  il  quesito  \"se  la preclusione di  \r\n contestazioni circa la estensione di  terreni,  derivante  dal  mancato  \r\n esercizio della facolt\u0026#224; di ricorso alla Commissione censuaria centrale  \r\n (a  termini  del  succitato  art.  6),  sia  operante  anche  quando la  \r\n rettificazione sia stata operata di ufficio,  mediante  la  attivazione  \r\n del nuovo catasto, avvenuta anteriormente alla espropriazione\".          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Disposta  la  sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti  \r\n alla Corte costituzionale, l\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente notificata  \r\n alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  comunicata  ai  \r\n Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento, ed \u0026#232; stata pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31 dicembre 1959.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  signora  Sacchetti  si  \u0026#232;  costituita  nel  presente  giudizio  \r\n depositando  delle  deduzioni  a stampa in data 13 gennaio 1960, cui ha  \r\n fatto seguito una memoria in data 29 settembre 1960.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa Sacchetti  sostiene  che  l\u0027Ente  commise  una  serie  di  \r\n errori: un primo errore non tenendo presente che nell\u0027atto di donazione  \r\n la   consistenza  complessiva  della  quota  donata  alla  Beatrice  \u0026#232;  \r\n tassativamente indicata in Ha. 898.04.12. Nell\u0027atto  suddetto  si  dice  \r\n bens\u0026#236;  che l\u0027assegnazione \u0026#232; fatta \"a corpo e non a misura\", ma questa  \r\n deve considerarsi una frase di stile, che comunque non ammetterebbe  un  \r\n limite  di  tolleranza  superiore  al 5 per cento contemplato dall\u0027art.  \r\n 1538 Cod. civ.; limite questo che il  provvedimento  di  esproprio  nei  \r\n confronti della Beatrice ha largamente superato.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Ente  avrebbe commesso un ulteriore errore quando, accogliendo il  \r\n reclamo della Beatrice, attribu\u0026#236; i 200 ettari di  differenza  alle  di  \r\n lei  sorelle  Maria  e  Carolina,  e  pi\u0026#249; ancora quando, accogliendo i  \r\n reclami  prodotti  da  queste  ultime  contro  i  piani  suppletivi  di  \r\n esproprio  pubblicati  nei  loro  riguardi, riconsider\u0026#242;  i suddetti 200  \r\n ettari come appartenenti alla Beatrice e ritorn\u0026#242;  ai  precedenti  piani  \r\n di  esproprio  coi  quali  si  attribuiva  alla Beatrice una propriet\u0026#224;  \r\n dell\u0027estensione complessiva di Ha.  1096.12.33, invece di quella di Ha.  \r\n 898.04.12.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Di fronte ai ricorsi prima della Beatrice Sacchetti e poi delle  di  \r\n lei  sorelle  Maria  e Carolina, l\u0027Ente avrebbe dovuto \"non irrigidirsi  \r\n nella nuda ed errata indicazione del vecchio catasto di Allumiere\",  ma  \r\n approfondire  lo  studio della situazione allo scopo di ben individuare  \r\n le tre  propriet\u0026#224;,  e  specialmente  quella  della  Beatrice,  la  cui  \r\n consistenza  era,  in  realt\u0026#224;, di Ha. 898.04.12, secondo l\u0027indicazione  \r\n fatta nell\u0027atto di donazione, la correzione disposta  nel  giugno  1949  \r\n dalla  Commissione  censuaria  di Allumiere in seguito al reclamo della  \r\n marchesa Guglielmi madre della Beatrice, e le  risultanze  precise  del  \r\n nuovo  catasto  di  Allumiere  entrato  in  conservazione  prima  della  \r\n emanazione dei decreti di esproprio; dati tutti ai quali l\u0027Ente avrebbe  \r\n dovuto attenersi e non si attenne.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto  si  riferisce  al  mancato  esercizio  da  parte  della  \r\n Beatrice  della  facolt\u0026#224;  di  ricorso  contro il piano di esproprio ai  \r\n sensi dell\u0027art. 6 della legge n.  841, la di lei  difesa  sostiene  che  \r\n tale  ricorso  non occorreva perch\u0026#233; si sarebbe trattato di rettificare  \r\n un  puro  e  semplice errore materiale per cui ai proprietari spetta la  \r\n facolt\u0026#224; di ricorso prevista dall\u0027art. 4 della legge n. 230  del  1950;  \r\n ricorso  che  la  Beatrice  produsse  all\u0027Ente  Maremma  appena  furono  \r\n pubblicati i piani di esproprio. Dal confronto tra l\u0027art. 6 della legge  \r\n n. 841 con l\u0027art. 4 della legge n. 230 si ricaverebbe che la esclusione  \r\n di qualsiasi  ricorso,  prevista  nell\u0027ultimo  capoverso  dell\u0027art.  6,  \r\n varrebbe  soltanto  quando  sono in contestazione, nelle zone a vecchio  \r\n catasto, la qualit\u0026#224; e la classe  dei  terreni,  non  anche  quando  il  \r\n ricorso   attiene   alla  non  corrispondenza  della  estensione  della  \r\n propriet\u0026#224;. Il ricorso previsto dall\u0027art. 4 della legge n.  230 per gli  \r\n errori materiali dei piani di esproprio,  quindi,  sarebbe  concorrente  \r\n con quello contemplato dall\u0027art. 6 della legge n. 841. E, nella specie,  \r\n sottolinea la difesa, si trattava di un errore materiale.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  conclude,  quindi,  sostenendo  che i due decreti presidenziali  \r\n sono illegittimi perch\u0026#233; hanno violato gli artt. 42, 70, 76 e 77 p.  p.  \r\n della  Costituzione, nonch\u0026#233; le leggi di delega 12 maggio 1950, n. 230,  \r\n e 21 ottobre 1950, n. 841, ed in particolare l\u0027art. 4  di  quest\u0027ultima  \r\n legge.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In via subordinata, la difesa deduce la violazione degli artt. 25 e  \r\n 117  della  Costituzione, perch\u0026#233; in seguito al comportamento dell\u0027Ente  \r\n Maremma (che, dopo  avere  accolto,  con  la  pubblicazione  dei  piani  \r\n suppletivi  di  esproprio  a  carico  di Maria e Carolina il ricorso di  \r\n Beatrice Sacchetti, ripristin\u0026#242;  l\u0027errore in cui prima era  incorso  per  \r\n il calcolo della propriet\u0026#224; della Beatrice) - l\u0027interessata non avrebbe  \r\n pi\u0026#249;  potuto  tutelare  i  suoi  diritti  con  i  mezzi  che  la  legge  \r\n consentiva.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Ente  per  la  colonizzazione  della  maremma  tosco-laziale   ha  \r\n depositato  le  sue deduzioni in data 19 gennaio 1960 ed una memoria in  \r\n data 26 settembre 1960.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa dell\u0027Ente, richiamandosi alla giurisprudenza della  Corte  \r\n costituzionale  secondo  cui  le  leggi  delegate di esproprio, in base  \r\n all\u0027art. 4 della legge di delega 21  ottobre  1950,  n.  841,  dovevano  \r\n tenere  conto non solo della consistenza della propriet\u0026#224;, ma anche dei  \r\n dati catastali relativi alla superficie, la qualit\u0026#224; e  la  classe  dei  \r\n terreni al 15 novembre 1949, sostiene che l\u0027Ente si \u0026#232; proprio attenuto  \r\n a  tali  dati per calcolare la consistenza della propriet\u0026#224; di Beatrice  \r\n Sacchetti.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto riguarda il titolo di acquisto, si assume, che l\u0027oggetto  \r\n della donazione \u0026#232; con precisione indicato nelle particelle  catastali,  \r\n e  che  la  volont\u0026#224;  di  donare  il  terreno  corrispondente  a quelle  \r\n particelle \u0026#232; del pari chiaramente manifestata dalla espressione che la  \r\n donazione era fatta \"a corpo e non a misura\". E per quanto  riguarda  i  \r\n dati  catastali,  si deduce che i dati del vecchio catasto di Allumiere  \r\n davano, in base alle particelle indicate,  una  superficie  complessiva  \r\n non di Ha. 498.70.18, ma di Ha. 716.19.10, cio\u0026#232; la superficie tenuta a  \r\n base,  unitamente  a  quella  dei  terreni  di  Tarquinia,  dai decreti  \r\n presidenziali di esproprio.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Se la Sacchetti avesse voluto contestare che le particelle indicate  \r\n nel rogito Pampersi non corrispondevano alla  superficie  indicata  nel  \r\n vecchio  catasto, avrebbe dovuto farlo ai sensi e nei termini dell\u0027art.  \r\n 6 della legge  21  ottobre  1950,  n.  841,  presentando  ricorso  alla  \r\n Commissione    censuaria   centrale.   \"Una   diversa   interpretazione  \r\n condurrebbe  a  sostenere  che  rientrava  nei  compiti  o  nei  poteri  \r\n dell\u0027Ente  compilatore  dei  piani  la  verifica  caso  per  caso della  \r\n corrispondenza dei dati catastali alla situazione effettiva:  ma  tutto  \r\n il sistema della c. d.  legge stralcio esclude che agli enti di riforma  \r\n fosse conferito un tale potere. Gli enti avevano l\u0027obbligo tassativo di  \r\n attenersi ai dati certi risultanti dal catasto per quanto riguardava la  \r\n estensione  dei terreni, la qualit\u0026#224; e classe delle colture; e, in caso  \r\n di contestazioni concernenti i  terreni  a  vecchio  catasto,  dovevano  \r\n attenersi   alle   decisioni   della   Commissione  censuaria  centrale  \r\n tempestivamente adita. La  Sacchetti  non  pu\u0026#242;  invocare  un  ingiusto  \r\n danno,  in  quanto  essa  non  si  \u0026#232; servita del mezzo che la legge le  \r\n metteva a disposizione.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     \"E pertanto, conclude l\u0027Ente Maremma, in mancanza  del  ricorso  di  \r\n cui  all\u0027art.  6  della  legge  21  ottobre  1950, n. 841, i decreti di  \r\n esproprio sono stati legittimamente  emessi  nell\u0027ambito  della  delega  \r\n sulla  base  dei  dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, e vigenti  \r\n ancora alla data della pubblicazione  dei  piani  particolareggiati  di  \r\n esproprio\".                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  via  subordinata,  poi,  per  il  caso che la Corte non accolga  \r\n questa  tesi,  la  difesa  dell\u0027Ente  fa  presente  che  la  denunziata  \r\n illegittimit\u0026#224;  dei  due decreti di espropriazione non comporterebbe la  \r\n declaratoria della  illegittimit\u0026#224;  totale  di  essi,  bens\u0026#236;  soltanto  \r\n parziale,  \"in  quanto,  in  tale  denegatissima ipotesi, sarebbe stata  \r\n espropriata una superficie superiore a quella scorporabile,  per  avere  \r\n calcolato  la quota di scorporo sulla base della superficie complessiva  \r\n di Ha. 1095 circa, anzich\u0026#233; di Ha. 877 circa\".                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente  \r\n del Consiglio dei  Ministri,  \u0026#232;  intervenuta  nel  presente  giudizio,  \r\n presentando  le  sue  deduzioni  in  data 12 gennaio 1960 e una memoria  \r\n difensiva del 25 settembre 1960.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dei  due   decreti  \r\n presidenziali,  secondo  l\u0027Avvocatura dello Stato, pu\u0026#242; riassumersi nei  \r\n termini seguenti: \"se i decreti  presidenziali  di  espropriazione  nn.  \r\n 3838  e  3839  del  27 dicembre 1952, emanati nei confronti della ditta  \r\n Sacchetti,  siano  illegittimi,  per  avere  determinato  la  quota  di  \r\n scorporo  sulla  base  della  estensione  dei  terreni (Ha. 1098.12.33)  \r\n contemplata dal vecchio catasto in vigore al 15 novembre 1949, anzich\u0026#233;  \r\n della estensione  (Ha.    877.87.58)  rettificata  dal  nuovo  catasto,  \r\n entrato in vigore dopo la predetta data, ma anteriormente al decreto di  \r\n esproprio\".                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  dello  Stato  nega  che  possa  sussistere  il dubbio  \r\n avanzato dall\u0027ordinanza della Corte di appello in ordine al problema se  \r\n la mancata presentazione del ricorso di cui all\u0027art. 6 debba  ritenersi  \r\n preclusiva  anche  quando  tra il deposito dei piani e l\u0027emanazione del  \r\n decreto di esproprio siano stati rettificati i dati catastali  mediante  \r\n l\u0027attivazione del nuovo catasto. \"L\u0027unico procedimento di revisione dei  \r\n dati  catastali vigenti al 15 novembre 1949, consentito dalla legge, \u0026#232;  \r\n quello previsto dal citato art.  6.  In  mancanza  di  tale  procedura,  \r\n l\u0027Ente  non  poteva  prendere  a  base  dello scorporo i dati catastali  \r\n introdotti dopo il 15 novembre 1949, in quanto ci\u0026#242; avrebbe  portato  a  \r\n considerare  una  seconda  data  ai  fini  della  determinazione  della  \r\n consistenza terriera, mentre unica data di riferimento  prevista  dalla  \r\n legge,  come  ha pi\u0026#249; volte affermato la Corte costituzionale, \u0026#232; il 15  \r\n novembre 1949\".                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Se, per le zone a vecchio catasto, non c\u0027\u0026#232; corrispondenza tra dati  \r\n e  realt\u0026#224;  fisica,  l\u0027art.  6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, d\u0026#224;  \r\n facolt\u0026#224; di ricorrere soltanto alla Commissione censuaria centrale.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Onde sarebbe infondato il dubbio che per la correzione di eventuali  \r\n errori del vecchio catasto (rispetto alla data del  15  novembre  1949)  \r\n possa  considerarsi  non  indispensabile  il  ricorso di cui all\u0027art. 6  \r\n della legge suddetta.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte di appello di Roma, nel proporre con la ordinanza  del  24  \r\n ottobre  1959  la  questione  della  legittimit\u0026#224;  costituzionale degli  \r\n impugnati decreti presidenziali di scorporo, ha sollevato il dubbio  se  \r\n la  mancata produzione del ricorso in base all\u0027ultimo comma dell\u0027art. 6  \r\n della legge 21 ottobre 1950, n.  841, da parte della signora  Sacchetti  \r\n Beatrice  contro  i piani particolareggiati di esproprio pubblicati nei  \r\n di  lei  confronti  dall\u0027Ente  Maremma,  importi  la   preclusione   di  \r\n contestazioni  circa  la superficie complessiva del patrimonio terriero  \r\n indicata in tali piani.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La difesa dell\u0027Ente e l\u0027Avvocatura generale dello Stato  sostengono  \r\n che  la  legge  n.  841,  avendo  previsto espressamente il caso di non  \r\n corrispondenza della estensione dei terreni censiti a  vecchio  catasto  \r\n alla  consistenza  effettiva  di  essi,  aveva offerto, per chiedere la  \r\n rettifica  dei  piani  particolareggiati  di  espropriazione,   l\u0027unico  \r\n rimedio di cui all\u0027art. 6.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il   fatto,  quindi,  che  per  la  rettifica  dell\u0027addotto  errore  \r\n materiale di determinazione  della  superficie  terriera  indicata  nei  \r\n piani  di  espropriazione,  la Sacchetti present\u0026#242; ricorso in base alla  \r\n norma dell\u0027art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e non, invece, in  \r\n base alla norma dell\u0027art. 6  della  legge  21  ottobre  1950,  n.  841,  \r\n avrebbe  importato  la  decadenza a far valere i motivi della rettifica  \r\n dei dati risultanti dal vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ritiene che tale assunto \u0026#232; infondato.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non \u0026#232;, invero, esatto che l\u0027ultimo comma dell\u0027art. 6  della  legge  \r\n n.  841  offra  agli interessati, per la rettifica dei dati riguardanti  \r\n l\u0027estensione dei terreni  soggetti  a  scorporo,  l\u0027unico  rimedio  del  \r\n ricorso previsto dal primo comma dello stesso art. 6.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027ultimo  comma  di  questo  articolo  detta: \"Al di fuori dei casi  \r\n previsti dal primo comma del presente articolo, non  \u0026#232;  ammesso  alcun  \r\n altro ricorso per la determinazione della qualit\u0026#224; e classe dei terreni  \r\n ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto\".       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027esclusione  di  qualsiasi  altro  ricorso  \u0026#232;,  quindi,  prevista  \r\n soltanto \"per la determinazione della qualit\u0026#224; e classe dei terreni\", e  \r\n non anche in riguardo alla determinazione della superficie di essi; per  \r\n il quale ultimo caso resta perci\u0026#242;  agli  interessati  la  facolt\u0026#224;  di  \r\n ricorrere contro i piani di esproprio in base all\u0027art. 4 della legge 12  \r\n maggio  1950,  n.  230.  Questo art. 4, dopo d\u0027avere disposto nel primo  \r\n comma che i piani di  esproprio  debbono,  a  cura  dell\u0027Opera,  essere  \r\n depositati  per la durata di venticinque giorni nell\u0027ufficio di ciascun  \r\n Comune per la parte relativa da espropriare nel territorio comunale  ed  \r\n essere  pubblicati  in  estratto  nel Foglio degli annunzi legali della  \r\n Provincia, - soggiunge nel successivo comma: \"nello stesso termine  gli  \r\n interessati  possono  richiedere  all\u0027Opera  la  rettifica di eventuali  \r\n errori materiali\".                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Orbene, la signora Beatrice Sacchetti si avvalse legittimamente  di  \r\n questa  disposizione  per  chiedere  la  rettifica  dell\u0027assunto errore  \r\n materiale del vecchio catasto di Allumiere.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Escluso  che  la  mancata  presentazione  di  un  ricorso a termini  \r\n dell\u0027art.  6  della  legge  n.  841  abbia  importato  preclusione   di  \r\n contestazioni  circa  la estensione del patrimonio terriero soggetto ad  \r\n esproprio, resta a vedere  quale  era  la  estensione  complessiva  dei  \r\n terreni  di propriet\u0026#224; della signora Beatrice Sacchetti siti nei Comuni  \r\n di   Allumiere   e   di   Tarquinia,   per   cui   doveva    procedersi  \r\n all\u0027espropriazione  ai  sensi  della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - e  \r\n concretamente se l\u0027estensione di Ha. 1096.12.33, considerati nei  piani  \r\n particolareggiati di esproprio in base ai dati del vecchio catasto alla  \r\n data  del  15  novembre  1949,  debba  ridursi di circa duecento ettari  \r\n secondo i calcoli fatti dalla signora Sacchetti.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La differenza si riferisce precisamente  alla  propriet\u0026#224;  sita  in  \r\n territorio  di  Allumiere,  che,  mentre  nel  vecchio  catasto  figura  \r\n dell\u0027estensione di  Ha.    716.19.10,  nel  nuovo  catasto  entrato  in  \r\n conservazione  prima della emanazione dei decreti di esproprio, ma dopo  \r\n il 15 novembre 1949, \u0026#232; calcolato in Ha. 498.70.18, - risultando  cos\u0026#236;  \r\n la  propriet\u0026#224;  complessiva  della  Sacchetti  di circa duecento ettari  \r\n inferiore a quella presa  a  base  dell\u0027esproprio  da  parte  dell\u0027Ente  \r\n Maremma.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Assumevano  ed assumono la difesa dell\u0027Ente e l\u0027Avvocatura generale  \r\n dello Stato che per l\u0027esproprio bisognava attenersi alle risultanze del  \r\n vecchio catasto alla data del 15 novembre  1949,  fissata  dall\u0027art.  4  \r\n della   legge  n.  841,  e  che  non  si  poteva  perci\u0026#242;  prendere  in  \r\n considerazione alcuna variazione o rettifica posteriore  a  tale  data,  \r\n quale quella risultante dal nuovo catasto.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  \u0026#232;  in  contrario  da  osservare, come questa Corte ha in varie  \r\n sentenze  affermato,  che  agli  effetti  della  determinazione   della  \r\n consistenza  della  propriet\u0026#224;  terriera ai sensi dell\u0027art. 4 suddetto,  \r\n bisogna in definitiva fare riferimento alla consistenza effettiva della  \r\n propriet\u0026#224; stessa.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora nella fattispecie,  la  consistenza  effettiva  del  patrimonio  \r\n terriero  della  signora  Beatrice  Sacchetti alla data del 15 novembre  \r\n 1949 era inferiore a quella risultante dai dati  del  vecchio  catasto,  \r\n indicata nei piani particolareggiati di espropriazione.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ritiene che basta in proposito rilevare che quando vennero  \r\n pubblicati  i  piani  particolareggiati  di espropriazione nei riguardi  \r\n della signora Beatrice Sacchetti, questa  present\u0026#242;  ricorso  all\u0027Ente,  \r\n chiedendo   che  la  superficie  complessiva  del  patrimonio  terriero  \r\n indicato in tali piani come ammontante ad Ha.  1096.12.33  in  base  ai  \r\n dati  del vecchio catasto, venisse ridotta ad Ha.  898.04.12, quale era  \r\n la superficie effettiva.  Accogliendo tale reclamo, l\u0027Ente attribu\u0026#236;  i  \r\n duecento  ettari  di  differenza  alle  sorelle della signora Beatrice,  \r\n Maria e Carolina Sacchetti, le  quali  avevano  ricevuto  anch\u0027esse  in  \r\n donazione  dalla comune madre signora Francesca Guglielmi in Sacchetti,  \r\n con lo stesso atto di donazione del 30 marzo 1945, dei terreni siti nei  \r\n medesimi Comuni di Allumiere e di Tarquinia.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Contro  i  suppletivi  piani  particolareggiati  di  espropriazione  \r\n emanati  nei confronti delle sorelle Maria e Carolina Sacchetti, queste  \r\n presentarono ricorso.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Accogliendo quest\u0027altro ricorso,  l\u0027Ente  credette  di  poter  dare  \r\n nuovamente corso ai primitivi piani particolareggiati di espropriazione  \r\n pubblicati  nei  riguardi  della  signora Beatrice Sacchetti. Non tenne  \r\n per\u0026#242; conto del fatto che la Beatrice  aveva  gi\u0026#224;  presentato  ricorso  \r\n contro tali piani e che esso Ente lo aveva accolto, e non procedette ad  \r\n alcuna  altra  indagine,  n\u0026#233;  all\u0027elaborazione  di suppletivi piani di  \r\n espropriazione nei riguardi della detta signora Beatrice Sacchetti.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Col suo reclamo la signora Beatrice Sacchetti aveva dunque ottenuto  \r\n dall\u0027Ente il riconoscimento della sua richiesta.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora non pu\u0026#242; l\u0027efficacia di questo reclamo accolto dall\u0027Ente essere  \r\n inficiata dalla  tesi  che  la  interessata  avrebbe  potuto  reclamare  \r\n soltanto  in  base  alla norma dell\u0027art. 6 della legge n. 841, giacch\u0026#233;  \r\n tale norma non esclude, come  sopra  \u0026#232;  stato  detto,  il  diritto  di  \r\n proporre  ricorso  in base alla disposizione dell\u0027art. 4 della legge n.  \r\n 230, per ottenere  la  rettifica  dei  dati  relativi  alla  superficie  \r\n indicati nei piani particolareggiati di espropriazione.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     I  decreti  presidenziali  impugnati  debbono pertanto considerarsi  \r\n costituzionalmente   illegittimi    in    quanto    nel    procedimento  \r\n dell\u0027espropriazione si \u0026#232; fatto riferimento ad una superficie superiore  \r\n alla  consistenza  effettiva  del  patrimonio  terriero  della  signora  \r\n Beatrice Sacchetti alla  data  del  15  novembre  1949,  estendendo  lo  \r\n scorporo ad una quota maggiore di quella scorporabile.                   \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e   la   illegittimit\u0026#224;   costituzionale   dei  decreti  del  \r\n Presidente della Repubblica del 27 dicembre  1952,  nn.  3838  e  3839,  \r\n pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica del 21 gennaio  \r\n 1953, n.  16, in relazione agli artt. 4 e  6  della  legge  21  ottobre  \r\n 1950,  n.  841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della  \r\n Costituzione, in quanto nel  procedimento  di  scorporo  il  patrimonio  \r\n terriero  della  signora Beatrice Sacchetti \u0026#232; stato determinato in una  \r\n superficie superiore a quella che era la sua consistenza effettiva alla  \r\n data del 15 novembre 1949.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, l\u00278 novembre 1960.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GAETANO  AZZARITI  - GIUSEPPE CAPPI -  \r\n                                   GASPARE AMBROSINI - MARIO  COSATTI  -  \r\n                                   FRANCESCO    PANTALEO    GABRIELI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER  - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO  \r\n                                   SANDULLI  GIUSEPPE  BRANCA  - MICHELE  \r\n                                   FRAGALI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1116","titoletto":"SENT.   60/60   A.   RIFORMA  FONDIARIA  -  DETERMINAZIONE  DELLA PROPRIETA\u0027  TERRIERA  SOGGETTA  A  SCORPORO  -  DATI  CATASTALI - RICORSI  CONSENTITI  AGLI INTERESSATI CONTRO DATI ERRONEI.","testo":"Il  ricorso  previsto  dal primo comma dell\u0027art. 6 dalla legge 21 ottobre   1950,   n.  841,  e\u0027  il  solo  rimedio  concesso  agli interessati  per  la  rettifica dei dati catastali riguardanti la qualita\u0027  e  la classe  dei  terreni  soggetti  a scorporo per la riforma fondiaria. Per  quanto  riguarda, invece, i dati relativi all\u0027estensione dei terreni,  agli  interessati  resta anche la facolta\u0027 di ricorrere contro i piani di esproprio, ai sensi della\u0027art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/12/1952","numero":"3838","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;3838~art0"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/12/1952","numero":"3839","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;3839~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/05/1950","numero":"230","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;230~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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