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IV-quater, n. 2) di ritenere insindacabili, ai sensi dell\u0027art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso.","atti_registro":"confl. pot. amm. 6/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 34\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 giugno 2023, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 2) di ritenere insindacabili, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania con ricorso depositato in cancelleria il 14 settembre 2023 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 14 settembre 2023 (reg. confl. pot. n. 6 del 2023), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 2), si \u0026#232; affermato che fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, \u0026#232; indagato per il reato di diffamazione, previsto dall\u0026#8217;art. 595 del codice penale, ai danni di F. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso \u0026#232; promosso nell\u0026#8217;ambito di un procedimento penale a carico di Mario Michele Giarrusso, in relazione a quanto da questi affermato nell\u0026#8217;intervista rilasciata il 27 maggio 2020 al programma televisivo \u0026#8220;Voxitaliatv\u0026#8221; e pubblicata \u003cem\u003eonline \u003c/em\u003esul canale \u003cem\u003eYoutube\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice ricorrente, riportate per esteso le dichiarazioni per le quali \u0026#232; indagato Giarrusso, riferisce che il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione, ritenendo applicabile l\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.; richiesta che era condivisa dall\u0026#8217;indagato e alla quale si era opposto F. B., chiedendo la formulazione dell\u0026#8217;imputazione coatta o di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi a questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, riferisce ancora il ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., egli aveva sospeso la decisione e trasmesso gli atti al Senato della Repubblica, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), perch\u0026#233; si pronunciasse sul punto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Giunta per le immunit\u0026#224; parlamentari di detto ramo del Parlamento ha ritenuto, invece, che le dichiarazioni di Giarrusso fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari e in tal senso ha deliberato anche il Senato della Repubblica il 28 giugno 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, precisa il ricorrente, la deliberazione \u0026#232; stata resa in riferimento tanto al procedimento penale quanto al procedimento pendente dinanzi all\u0026#8217;organismo di mediazione civile \u003cem\u003eEx Aequo\u003c/em\u003e adr srl di Potenza: precisazione che si rende necessaria perch\u0026#233; \u0026#171;il Presidente ha errato nell\u0026#8217;indicare la votazione nominale con scrutinio simultaneo sulla sola vicenda di responsabilit\u0026#224; civile [\u0026#8230;], malgrado la proposta della Giunta si riferisse anche al presente procedimento penale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tutto ci\u0026#242; premesso, il giudice catanese rileva che la deliberazione del Senato della Repubblica inibisce l\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, l\u0026#8217;immunit\u0026#224; \u0026#232; \u0026#171;strumento per assicurare l\u0026#8217;autonomia e la libert\u0026#224; delle Camere\u0026#187; e non pu\u0026#242;, pertanto, \u0026#171;considerarsi espressione di un privilegio spettante alla persona del parlamentare\u0026#187; (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 379 del 1996 e n. 81 del 1975);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 \u0026#8211; avrebbe posto l\u0026#8217;accento, perch\u0026#233; si tratti di opinioni insindacabili, sulla necessit\u0026#224; di connessione tra le attivit\u0026#224; svolte fuori dalle sedi delle Camere e la funzione di parlamentare (si richiamano le sentenze n. 59 del 2018 e n. 194 del 2011): e in tal senso deve essere interpretata la stessa legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 120 del 2004);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente d\u0026#224; ampiamente conto del dibattito, nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sulla natura dell\u0026#8217;immunit\u0026#224; in questione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 68, primo comma, Cost. potrebbe operare solo quando le dichiarazioni \u003cem\u003eextra \u003c/em\u003e\u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e presentino \u0026#171;una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette \u0026#8220;interne\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezione quinta penale, 6-26 maggio 2014, n. 21320), non essendo invece sufficiente n\u0026#233; la comunanza di argomenti, n\u0026#233; un mero contesto politico cui possano riferirsi (\u0026#232; citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione quinta penale, 4 maggio-14 giugno 2010, n. 22716);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le dichiarazioni dell\u0026#8217;allora senatore Giarrusso sono state rese \u003cem\u003eextra \u003c/em\u003e\u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee la Giunta per le immunit\u0026#224; parlamentari le ha ritenute coperte da insindacabilit\u0026#224; in ragione dell\u0026#8217;interrogazione a risposta scritta presentata il 28 maggio 2020, dunque il giorno successivo all\u0026#8217;intervista, \u0026#171;con una sostanziale contestualit\u0026#224; tra le dichiarazioni e l\u0026#8217;adozione di un atto tipico dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice ricorrente, al contrario, ritiene non vi sia \u0026#171;sostanziale corrispondenza\u0026#187; tra le opinioni espresse nell\u0026#8217;intervista e quelle di cui all\u0026#8217;interrogazione parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche verrebbe a mancare, innanzitutto, il legame di ordine temporale e, dunque, la finalit\u0026#224; divulgativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esterna rispetto a quella parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, la presentazione dell\u0026#8217;interrogazione il giorno successivo avrebbe il solo scopo di \u0026#171;far rinvenire \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e la copertura\u0026#187; alle dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra \u003c/em\u003e\u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche neppure vi sarebbe \u0026#171;sostanziale coincidenza/corrispondenza/assimilazione di significato tra le opinioni espresse e gli atti adottati (\u003cem\u003erectius\u003c/em\u003e: l\u0026#8217;unico atto) nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche a tale riguardo non sarebbe sufficiente il mero \u0026#171;contesto politico\u0026#187; (sentenza n. 144 del 2015), ma sarebbe necessario che le dichiarazioni \u0026#171;costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche e concrete opinioni manifestate dal parlamentare nell\u0026#8217;esercizio delle proprie attribuzioni\u0026#187;, altrimenti venendo in gioco la libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall\u0026#8217;art. 21 Cost. (sentenza n. 152 del 2007);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso di specie, le affermazioni dell\u0026#8217;indagato non sarebbero connesse \u0026#171;se non artificiosamente all\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187; e non rappresenterebbero \u0026#171;il riflesso del peculiare contributo che ciascun parlamentare apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti \u0026#8211; contributo coperto dalle guarentigie di cui all\u0026#8217;art. 68 della Costituzione \u0026#8211; ma [rientrerebbero] nell\u0026#8217;esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurato a tutti dall\u0026#8217;art. 21 della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 21 Cost., tuttavia, non impedisce al giudice ordinario \u0026#171;l\u0026#8217;esame delle affermazioni ritenute lesive dalla persona offesa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;immunit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68 Cost., osserva il ricorrente, \u0026#171;segna certo una linea avanzata di libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero, ma la stessa deve mantenersi collegata da un nesso intrinseco all\u0026#8217;esercizio delle funzioni politiche e non pu\u0026#242; tracimare in attacco personale alla dignit\u0026#224; di altri soggetti, sino a ledere il patrimonio personale di questi ultimi\u0026#187;: altrimenti, verrebbero lesi gli artt. 2 e 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a tale riguardo, il giudice ricorrente osserva, anzi, che se l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 68, primo comma, Cost., \u0026#232; \u0026#171;una fattispecie di libert\u0026#224; maggiormente qualificata rispetto alla generale libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero riconosciuta a tutti\u0026#187;, allora \u0026#171;incontra l\u0026#8217;obbligo del suo esercizio\u0026#187; secondo i canoni di disciplina e onore di cui all\u0026#8217;art. 54 Cost., alla luce dei quali chi esercita funzioni pubbliche non pu\u0026#242; approfittarne per ledere altri beni di rilievo costituzionale quali quelli tutelati dagli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tale prospettiva, bisognerebbe distinguere tra le dichiarazioni aventi quali destinatari altri soggetti politici e dichiarazioni rivolte invece verso soggetti estranei alla competizione politica, i quali non hanno \u0026#171;mezzi di tutela della propria dignit\u0026#224; analoghi a quelli nella disponibilit\u0026#224; degli esponenti politici (se non altro per la facilit\u0026#224; di accesso ai mezzi di comunicazione)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le dichiarazioni di Mario Michele Giarrusso sarebbero \u0026#171;estranee all\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68 Cost. per il tempo in cui sono state fatte, per le modalit\u0026#224; e per i contenuti, nonch\u0026#233; per il destinatario delle medesime\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, l\u0026#8217;impugnata deliberazione del Senato della Repubblica sarebbe \u0026#171;in contrasto con l\u0026#8217;ambito di tutela assegnato alla Camera di appartenenza del parlamentare dall\u0026#8217;art. 68 Cost. e perci\u0026#242; idonea a ledere le attribuzioni giurisdizionali a tutela dei diritti dei soggetti privati garantiti dagli artt. 2, 3, 24, 101 della Costituzione e dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, la cui violazione ridonda in un\u0026#8217;ipotesi di lesione dell\u0026#8217;art. 117, I comma Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 14 settembre 2023 (reg. confl. poteri n. 6 del 2023), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 2), si \u0026#232; affermato che fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni per le quali Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, \u0026#232; indagato per il reato di diffamazione, previsto dall\u0026#8217;art. 595 cod. pen., ai danni di F. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella presente fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente giudice per le indagini preliminari a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (da ultimo, ordinanza n. 204 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ancora ordinanza n. 204 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, di nuovo ordinanza n. 204 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania nei confronti del Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari \u0026#8211; Procedimento penale instaurato nei confronti di Mario Michele Giarrusso, all\u0026#8217;epoca dei fatti senatore, in ordine al reato di diffamazione, regolato dall\u0026#8217;art. 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, ai danni del dott. Francesco Basentini, gi\u0026#224; capo del Dipartimento dell\u0026#8217;Amministrazione Penitenziaria (DAP) - Denunciate dichiarazioni rilasciate dall\u0026#8217;ex senatore, in data 27 maggio 2020, estranee all\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., per il tempo in cui sono state fatte, per le modalit\u0026#224; e per i contenuti, nonch\u0026#233; per il destinatario delle medesime.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46021","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del giudice per le indagini preliminari - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell\u0027art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni espresse da Mario Michele Giarrusso, senatore all\u0027epoca dei fatti). (Classif. 114002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eVa riconosciuta la legittimazione attiva del giudice per le indagini preliminari a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 204/2023 - mass. 45848\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDeve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell\u0027art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 204/2023 - mass. 45848\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni – doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 2 – si è affermato che le dichiarazioni per le quali Mario Michele Giarrusso, senatore all’epoca dei fatti, è indagato per il reato di diffamazione ai danni di F. B. fossero state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del giudice per le indagini preliminari a promuovere il conflitto e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"28/06/2023","data_nir":"2023-06-28","numero":"Doc. 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