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T. e altri con ordinanza del 31 gennaio 2025, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di A.V. T., S. srl, J.E. S.S.A., D.A. S.C., G. srl, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Alfonso Celotto e Giorgio Perroni per A.V. T., Bruno And\u0026#242; per S. srl, Luca Ripoli per J.E. S.S.A., D.A. S.C. e G. srl, nonch\u0026#233; gli avvocati dello Stato Massimo Di Benedetto e Lorenzo D\u0026#8217;Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 gennaio 2025, iscritta al n. 47 reg. ord. del 2025, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u0026#8217;ordinamento giudiziario e al codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), che ha sostituito l\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 giugno 2012, n. 110 (di seguito: Convenzione di Strasburgo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esta celebrando l\u0026#8217;udienza preliminare nei confronti di numerosi imputati, persone fisiche e societ\u0026#224;, in un procedimento nel quale sono contestati, tra gli altri, i delitti di traffico di influenze illecite, di riciclaggio e autoriciclaggio, nonch\u0026#233; i corrispondenti illeciti amministrativi da reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente riferisce di dover fare applicazione dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. per decidere tanto sulla richiesta di applicazione della pena formulata da uno degli imputati, quanto sull\u0026#8217;istanza di rinvio a giudizio nei confronti degli altri (che non hanno richiesto riti alternativi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe imputazioni, secondo la prospettazione accusatoria, hanno a oggetto una \u0026#171;mediazione onerosa\u0026#187;, finalizzata \u0026#171;alla commissione di fatti che, nella legislazione all\u0026#8217;epoca vigente, costituivano ipotesi di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) a vantaggio indebito di privati\u0026#187;. L\u0026#8217;imputato M. B. (nel frattempo deceduto, come risulta dai verbali di udienza trasmessi con gli atti del procedimento principale), sfruttando relazioni esistenti con l\u0026#8217;allora Commissario straordinario per l\u0026#8217;emergenza sanitaria nazionale, D. A., si sarebbe fatto promettere e consegnare oltre 11,9 milioni di euro dall\u0026#8217;imprenditore e coimputato A.V. T., che agiva d\u0026#8217;intesa con altri imprenditori essi pure imputati. Tale somma avrebbe costituito il compenso della sua illecita mediazione presso il Commissario straordinario, finalizzata a indurre quest\u0026#8217;ultimo ad affidare al gruppo T. una posizione privilegiata nelle forniture dalla Cina di mascherine protettive, \u0026#171;in aperta violazione dei doveri di imparzialit\u0026#224; richiamati espressamente dall\u0026#8217;art. 122 del dl n. 18/20 (cd. decreto cura Italia) e delle norme sulla forma scritta \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003esubstantiam\u003c/em\u003e dei contratti della pubblica amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn adempimento del mandato illecito, M. B. avrebbe poi effettivamente \u0026#8220;accreditato\u0026#8221; A.V. T. presso il Commissario, il quale avrebbe assicurato all\u0026#8217;imprenditore la possibilit\u0026#224; di selezionare le societ\u0026#224; cinesi con le quali lo stesso Commissario avrebbe concluso contratti aventi a oggetto la fornitura di circa 800 milioni di mascherine protettive, per un importo complessivo di circa 1.250.000.000 di euro; e ci\u0026#242; senza alcun incarico formale o contratto scritto con A.V. T., il quale avrebbe cos\u0026#236; potuto incassare provvigioni sui prezzi pagati dal Governo, senza alcun controllo pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSenonch\u0026#233;, a seguito dell\u0026#8217;abrogazione del reato di abuso d\u0026#8217;ufficio e della riduzione del perimetro applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite ad opera della legge n. 114 del 2024, il fatto contestato ad A.V. T. e agli altri imprenditori coimputati sarebbe ormai privo di rilevanza penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ancora in punto di ammissibilit\u0026#224;, il rimettente ricorda che una delle eccezioni alla preclusione del sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale in materia penale con effetti \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e (come quelli che si determinerebbero dalla auspicata reviviscenza della fattispecie incriminatrice precedente alla legge n. 114 del 2024) \u0026#232; individuata dalla giurisprudenza costituzionale nel contrasto della disposizione censurata con obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. (sono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 37 del 2019 e n. 8 del 2022). Tale ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, nel quale il legislatore avrebbe violato \u0026#171;un vero e proprio obbligo di incriminazione\u0026#187; del traffico di influenze illecite, discendente dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si sofferma sull\u0026#8217;evoluzione della fattispecie incriminatrice di cui all\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., introdotta con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell\u0026#8217;illegalit\u0026#224; nella pubblica amministrazione) e riformulata una prima volta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;intervento del 2019, in attuazione dell\u0026#8217;obbligo internazionale derivante dalla Convenzione penale sulla corruzione, il legislatore avrebbe ampliato l\u0026#8217;area di applicabilit\u0026#224; del delitto, punendo con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi la condotta di chi, fuori dei casi di concorso in corruzione propria e impropria, \u0026#171;sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, indebitamente fa dare o promettere, a s\u0026#233; o ad altri, denaro o altra utilit\u0026#224;, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ovvero per remunerarlo in relazione all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri\u0026#187;, pena estesa anche a \u0026#171;chi indebitamente d\u0026#224; o promette denaro o altra utilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge n. 114 del 2024, con la disposizione censurata, avrebbe invece ridotto \u0026#171;in misura consistente\u0026#187; il perimetro applicativo della fattispecie sotto plurimi profili: a) in primo luogo, la mediazione illecita dovrebbe ora consistere nella \u0026#171;utilizzazione intenzionale di relazioni esistenti con l\u0026#8217;agente pubblico\u0026#187;, con esclusione di quelle meramente \u0026#171;asserite\u0026#187;; b) l\u0026#8217;utilit\u0026#224; data o promessa, poi, sarebbe limitata al denaro o ad altra utilit\u0026#224; \u0026#171;economica\u0026#187;; c) infine, la mediazione onerosa sarebbe penalmente rilevante soltanto in quanto finalizzata alla commissione, da parte dell\u0026#8217;agente pubblico, di \u0026#171;un atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa contestuale abrogazione dell\u0026#8217;abuso di ufficio, operata dalla stessa legge n. 114 del 2024, avrebbe reso la fattispecie di cui al modificato art. 346-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. \u0026#171;di difficile, se non impossibile, applicazione\u0026#187; nei casi di mediazione onerosa (quale quello di cui si discute nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e), in quanto \u0026#171;uno dei reati pi\u0026#249; frequentemente obiettivo della mediazione onerosa era proprio l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, il rimettente sottolinea il carattere cogente della disposizione dell\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo, evidenziato dall\u0026#8217;espressione \u0026#171;\u003cem\u003eshall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadopt\u003c/em\u003e [\u0026#8230;] \u003cem\u003eas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminal\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eoffences\u003c/em\u003e\u0026#187;. Dalla Convenzione, quindi, discenderebbe un \u0026#171;vero e proprio obbligo di incriminazione\u0026#187; del traffico di influenze in capo agli Stati parte e non gi\u0026#224; una mera \u0026#171;raccomandazione\u0026#187; o un \u0026#171;obbligo a prendere in considerazione\u0026#187;, come previsto invece, sempre per il traffico di influenze, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall\u0026#8217;Assemblea generale dell\u0026#8217;ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito: Convenzione di M\u0026#233;rida).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del citato art. 12 della Convenzione di Strasburgo, che individua un nucleo minimo di condotte che debbono essere necessariamente oggetto di incriminazione, il legislatore italiano avrebbe in particolare il dovere di assicurare rilievo, ai fini della punibilit\u0026#224;, allo sfruttamento da parte del mediatore di relazioni \u0026#171;non solo esistenti ma anche asserite/millantate\u0026#187;, come pure alla promessa o dazione, quale contropartita della condotta illecita, di \u0026#171;qualsiasi vantaggio indebito e non solo [di] utilit\u0026#224; economiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la Convenzione di Strasburgo non limiterebbe \u0026#171;il concetto di mediazione illecita a quella diretta a far commettere al funzionario pubblico un atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio \u003cem\u003ecostituente reato\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe ritenersi che la definizione convenzionale del traffico di influenze, \u0026#171;nel delineare in maniera dettagliata le condotte che devono essere previste come reato dagli stati membri (quale \u0026#8220;contenuto minimo\u0026#8221;)\u0026#187;, si ponga essa stessa in contrasto con i principi di tassativit\u0026#224; e determinatezza della norma incriminatrice ricavabili dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. \u0026#171;ovvero con altri principi fondamentali della Carta Costituzionale\u0026#187;; sicch\u0026#233; essa ben potrebbe essere assunta quale parametro interposto nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale. N\u0026#233;, ancora, potrebbero essere fatte valere le riserve apposte dal Governo italiano al momento del deposito della ratifica della Convenzione di Strasburgo con riguardo al traffico di influenze illecite, valendosi della facolt\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 37 della Convenzione stessa, poich\u0026#233; lo Stato italiano avrebbe deciso di non confermarle all\u0026#8217;atto della approvazione della legge n. 3 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata perch\u0026#233; avrebbe circoscritto la fattispecie incriminatrice a \u0026#171;un novero di condotte assai pi\u0026#249; limitate rispetto al \u0026#8220;contenuto minimo\u0026#8221; previsto dall\u0026#8217;art. 12\u0026#187; della Convenzione di Strasburgo. Pi\u0026#249; specificamente, essa dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima, \u0026#171;per quanto rileva nel caso di specie, nella parte in cui, nel richiedere che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio \u003cem\u003ecostituente reato\u003c/em\u003e, non prevede, tra le possibili finalit\u0026#224; della condotta, i fatti rientranti [n]ella ormai abrogata ipotesi di abuso di ufficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; risulterebbe dalla \u0026#171;granitica giurisprudenza\u0026#187; costituzionale secondo cui, \u0026#171;in linea di principio, sono inammissibili questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che tendano ad ottenere declaratorie di incostituzionalit\u0026#224; con effetti \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;ambito del diritto penale sostanziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl caso in esame non sarebbe sussumibile in alcuna delle eccezioni al principio enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte, poich\u0026#233; tutte le sentenze direttamente o indirettamente richiamate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#171;si esprimevano in relazione a casi in cui era una fonte di diritto eurounionale, e non di diritto internazionale pattizio, a militare nel senso della declaratoria di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187; (sono richiamate tra le altre le sentenze n. 37 del 2019, n. 32 del 2014 e n. 28 del 2010). Peraltro, il rimettente non avrebbe \u0026#171;minimamente motivato sulle ragioni della ritenuta possibilit\u0026#224; di includere tra le eccezioni enucleate dalla giurisprudenza costituzionale [\u0026#8230;] l\u0026#8217;ipotesi di norma del diritto internazionale pattizio previsiva dell\u0026#8217;obbligo di incriminazione\u0026#187;. Le questioni sarebbero pertanto inammissibili per l\u0026#8217;erronea assimilazione tra il diritto pattizio e il diritto eurounionale, avente \u0026#171;una valenza ordinamentale diversa, pi\u0026#249; intensa rispetto a quanto accade per il diritto internazionale pattizio, ci\u0026#242; che ben giustifica la non automatica estensione al diritto internazionale di ogni statuizione relativa al diritto UE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA impedire una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. con effetti \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esarebbe \u0026#171;il principio di stretta legalit\u0026#224; del reato e della pena (in una al suo corollario della riserva di legge)\u0026#187;, sancito dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., \u0026#171;espressivo non di un generico principio costituzionale, ma di un principio fondamentale, rilevante anche come controlimite\u0026#187;. Lo Stato eventualmente inottemperante all\u0026#8217;accordo internazionale sarebbe tutt\u0026#8217;al pi\u0026#249; \u0026#171;esposto a responsabilit\u0026#224; politica (o, comunque, alle conseguenze previste dal diritto internazionale dei trattati per la violazione della regola \u003cem\u003epacta \u003c/em\u003e\u003cem\u003eservanda\u003c/em\u003e) innanzi alla Comunit\u0026#224; internazionale\u0026#187;, non potendo \u0026#171;il principio di stretta legalit\u0026#224;/riserva assoluta di legge in materia penale [\u0026#8230;] risultare subvalente e recessivo a fronte di una ipotetica violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost. (nella prospettiva [\u0026#8230;] del diritto internazionale pattizio, e non del diritto eurounionale)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili anche per difetto di rilevanza, sotto tre diversi profili:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea)\u003cem\u003e \u003c/em\u003eperch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe \u0026#171;radicalmente omesso di accertare la definibilit\u0026#224; del giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 c.p.p.\u0026#187;, verificando, in specie, che difetti \u0026#171;il presupposto della c.d. evidente innocenza\u0026#187; dell\u0026#8217;imputato, in presenza del quale le formule assolutorie \u0026#171;perch\u0026#233; il fatto non sussiste\u0026#187; e \u0026#171;perch\u0026#233; l\u0026#8217;imputato non lo ha commesso\u0026#187; prevarrebbero, in quanto pi\u0026#249; favorevoli, \u0026#171;anche in un eventuale concorso con la formula assolutoria relativa ad \u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminis\u003c/em\u003e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) perch\u0026#233; lo stesso giudice avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per le quali \u0026#171;i fatti concreti non sarebbero sussumibili anche nel perimetro concettuale della nuova versione dell\u0026#8217;art. 346\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.\u0026#187;, pur a fronte di una modifica dell\u0026#8217;imputazione, da parte del pubblico ministero, successiva alla introduzione della disposizione censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) perch\u0026#233; il rimettente avrebbe appuntato le sue censure su tre aspetti di novit\u0026#224; della fattispecie incriminatrice riformulata (riferiti alla necessit\u0026#224; di relazioni \u0026#171;esistenti\u0026#187; e non anche meramente \u0026#171;asserite ma inesistenti\u0026#187;, di una utilit\u0026#224; di natura solo \u0026#171;economica\u0026#187; e di una mediazione \u0026#171;teleologicamente orientata alla commissione di un reato\u0026#187;), i quali, per\u0026#242;, almeno in parte, non assumerebbero alcun rilievo nel giudizio principale. L\u0026#8217;ipotesi concreta descritta dallo stesso giudice \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003einfatti, sarebbe \u0026#171;suscettiva di soddisfare [\u0026#8230;] entrambi i [i primi due] requisiti anche considerando la nuova versione dell\u0026#8217;art. 346\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p., perch\u0026#233;: \u0026#8722; l\u0026#8217;accusa rappresenta lo sfruttamento di relazioni esistenti; \u0026#8722; l\u0026#8217;accusa ha ipotizzato la promessa/consegna di undici milioni\u0026#187; di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero \u0026#171;infondat[e] in modo manifesto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Sotto un primo profilo, la difesa dello Stato ritiene che dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo non derivi un obbligo, e \u0026#171;comunque non un obbligo del tipo ritenuto dal Giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187;, come dimostrerebbero le circostanze che alcuni dei Paesi aderenti non abbiano introdotto nei loro ordinamenti il reato in oggetto (tra gli altri, la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca e il Regno Unito), e che, invece, la \u0026#171;criminalizzazione dei fatti di traffico di influenze illecite\u0026#187; sia prevista nel \u0026#171;progetto di direttiva UE (proposta COM-2023-234 final), in materia di corruzione\u0026#187;: ci\u0026#242; che, secondo l\u0026#8217;interveniente, presupporrebbe \u0026#171;la consapevolezza dell\u0026#8217;insussistenza, ad oggi, di un obbligo di tal fatta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione convenzionale, peraltro, non consegnerebbe agli interpreti \u0026#171;una rigida, completa e analitica figura delittuosa che gli Stati debbono semplicemente trasporre nel proprio ordinamento\u0026#187;, ma indicherebbe \u0026#171;soltanto delle direttrici generali in relazione all[e] quali gli Stati debbono legiferare\u0026#187;, ben potendo l\u0026#8217;obbligo internazionale essere soddisfatto \u0026#171;anche merc\u0026#233; la lettura congiunta di pi\u0026#249; norme incriminatrici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la fonte sovranazionale non intenderebbe criminalizzare \u0026#171;qualsiasi traffico di influenze, qualsiasi attivit\u0026#224; di \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e\u0026#187;, essendo \u0026#171;la carica del disvalore penale [\u0026#8230;] soggettivamente orientata soltanto nei confronti di quel particolare traffico di influenze che \u0026#232; illecito\u0026#187;. Secondo l\u0026#8217;\u003cem\u003eExplanatory\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Report to the Criminal Law Convention on Corruption\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003einfatti, la \u0026#171;\u003cem\u003eimproper influence must contain a corrupt intent by the influence peddler: acknowledged forms of lobbying do not fall under this \u003c/em\u003e\u003cem\u003enotion\u003c/em\u003e\u0026#187;. Sarebbe legittima, quindi, una norma (come quella censurata) che limita \u0026#171;i casi in cui l\u0026#8217;influenza \u0026#232; illecita a quelli in cui la mediazione tende alla commissione di un reato da parte dell\u0026#8217;agente pubblico\u0026#187;, essendo il legislatore nazionale andato \u0026#171;anche oltre rispetto al minimo teorizzato dalla Convenzione (appunto incriminando la mediazione tesa alla commissione di qualsivoglia reato, e non soltanto alla commissione di un fatto corruttivo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso la Convenzione di Strasburgo, \u0026#171;non definendo in maniera esatta e compiuta i fatti di traffico di influenze illecite da penalmente sanzionare, e neppure lumeggiando il confine tra il reato e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e\u0026#187;, non imporrebbe agli Stati un obbligo di criminalizzazione inderogabile, ma rimetterebbe loro \u0026#171;un margine di discrezionalit\u0026#224; per concretamente poter declinare la fattispecie [\u0026#8230;] in considerazione \u0026#8220;del proprio diritto interno\u0026#8221; (e, pertanto, nel caso di interesse, in considerazione della necessit\u0026#224; di maggiormente valorizzare i principi di offensivit\u0026#224; e di determinatezza)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, inoltre, infondate perch\u0026#233; le censure si rivolgerebbero nei confronti di una norma che non avrebbe avuto l\u0026#8217;effetto innovativo che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e le attribuisce, ma si sarebbe limitata a precisare ci\u0026#242; che la Corte di cassazione aveva gi\u0026#224; affermato con riferimento alla previgente formulazione dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., ossia che per mediazione \u0026#171;illecita\u0026#187; debba intendersi quella \u0026#171;volta alla commissione di un illecito penale \u0026#8211; di un reato \u0026#8211; idoneo a produrre vantaggi al committente\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14 ottobre 2021-13 gennaio 2022, n. 1182 e sentenza 8 luglio-9 novembre 2021, n. 40518).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, pertanto, avrebbe gi\u0026#224; escluso \u0026#171;l\u0026#8217;opzione ermeneutica di ritenere illecita la mediazione tesa a far commettere al pubblico ufficiale un qualsiasi illecito (in tesi, solamente disciplinare, o civile, amministrativo, o contabile)\u0026#187;. Tale soluzione sarebbe \u0026#171;ben ragionevole, anche in considerazione degli esiti applicativi incerti che tale interpretazione avrebbe consegnato agli interpreti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.3.\u0026#8211; Quanto, poi, alla critica rivolta al venir meno, nella nuova formulazione del reato, della rilevanza penale delle ipotesi in cui le relazioni siano solo millantate ma non effettivamente esistenti, l\u0026#8217;interveniente sostiene che il testo dell\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo non richiederebbe la necessaria criminalizzazione anche delle ipotesi di relazioni non esistenti. Infatti, la coppia di verbi \u0026#171;afferma o conferma\u0026#187; (\u0026#171;\u003cem\u003easserts\u003c/em\u003e\u003cem\u003e or \u003c/em\u003e\u003cem\u003econfirms\u003c/em\u003e\u0026#187;) utilizzata nel citato art. 12 non sembrerebbe \u0026#171;dover essere necessariamente intesa come \u0026#8220;afferma relazioni inesistenti, o conferma relazioni esistenti\u0026#8221;, ma pi\u0026#249; semplicemente come \u0026#8220;afferma (nel senso di sostenerne l\u0026#8217;esistenza) o conferma (nel senso che d\u0026#224; prova dell\u0026#8217;esistenza)\u0026#8221;, senza che nella prima ipotesi, tuttavia, il Legislatore convenzionale si sia intrattenuto sul profilo della verit\u0026#224; o meno di ci\u0026#242; che si afferma\u0026#187;; profilo su cui, pertanto, lo Stato contraente conserverebbe un residuo margine di apprezzamento e discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.4.\u0026#8211; Analoghe considerazioni, infine, varrebbero per la limitazione, ad opera del legislatore del 2024, della nozione di \u0026#171;utilit\u0026#224;\u0026#187; rilevante a quella di natura economica: anche in questo caso, la norma convenzionale non sembrerebbe necessariamente richiedere che l\u0026#8217;indebito vantaggio possa essere di natura \u0026#171;anche non economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio A.V. T., imputato nel giudizio principale del reato di cui all\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe, sotto un primo profilo, dal difetto di rilevanza della questione, essendo la condotta contestata conforme alla nuova formulazione della fattispecie incriminatrice. L\u0026#8217;attuale secondo comma dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., peraltro, costituirebbe \u0026#171;un\u0026#8217;esplicitazione (quasi letterale) dell\u0026#8217;interpretazione che la Suprema Corte di Cassazione aveva a pi\u0026#249; riprese gi\u0026#224; dato alla locuzione \u0026#8220;mediazione illecita\u0026#8221; contenuta nel previgente art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.\u0026#187;, riducendola a quella \u0026#171;finalizzata alla commissione di un \u0026#8220;fatto di reato\u0026#8221; idoneo a produrre vantaggi per il privato committente\u0026#187; (sono citate, anche in questo caso, le sentenze della Corte di cassazione n. 40518 del 2021 e n. 1182 del 2022, quest\u0026#8217;ultima resa nell\u0026#8217;ambito dello stesso procedimento principale): fatto di reato che dovrebbe altres\u0026#236; \u0026#171;costituire un atto contrario ai doveri dell\u0026#8217;ufficio cui il soggetto \u0026#8220;trafficato\u0026#8221; \u0026#232; tenuto\u0026#187; (al riguardo viene richiamata Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 18 maggio-2 agosto 2022, n. 30564).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, l\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo non imporrebbe \u0026#171;un obbligo generalizzato di criminalizzazione del traffico di influenze illecite\u0026#187;, essendo detta disposizione \u0026#171;contestualmente (e fortemente) \u0026#8220;depotenziata\u0026#8221;\u0026#187; dalla possibilit\u0026#224; per gli Stati di apporre riserve, rinnovabili ogni tre anni, in relazione a tale fattispecie, ai sensi degli artt. 37 e 38 della stessa Convenzione. Della facolt\u0026#224; di apporre riserve, peraltro, si sarebbe avvalsa anche l\u0026#8217;Italia, in occasione della ratifica della Convenzione di Strasburgo, \u0026#171;tenendo ferma la non punibilit\u0026#224; del privato che, a fronte di un\u0026#8217;influenza soltanto vantata, corrispondesse denaro o altra utilit\u0026#224; all\u0026#8217;asserito mediatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome gi\u0026#224; l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, anche la difesa dell\u0026#8217;imputato rileva, poi, che alcuni altri Stati firmatari \u0026#8211; quali la Germania, il Regno Unito, la Danimarca e i Paesi Bassi \u0026#8211; non avrebbero addirittura affatto introdotto il reato in questione nei rispettivi ordinamenti: introduzione che, invece, sarebbe prevista nel progetto di direttiva dell\u0026#8217;Unione europea in materia di corruzione, presentato dalla Commissione e \u0026#171;attualmente in discussione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno il mancato rinnovo delle riserve da parte dell\u0026#8217;Italia sembrerebbe \u0026#171;elemento idoneo a far propendere per l\u0026#8217;imposizione, da parte della Convenzione in parola, di un generalizzato obbligo di criminalizzazione del traffico di influenze illecite\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, la Convenzione di Strasburgo non identificherebbe \u0026#171;un nucleo minimo di condotte sanzionabili\u0026#187;, ma lascerebbe a ciascun legislatore nazionale, \u0026#171;secondo il proprio diritto interno\u0026#187;, un ampio margine di apprezzamento in ordine alle \u0026#171;misure necessarie a definire l\u0026#8217;illecito penale del traffico di influenze illecite\u0026#187; e ai suoi \u0026#171;confini rispetto alla legittima attivit\u0026#224; di \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e\u0026#187;. Come chiarito dall\u0026#8217;\u003cem\u003eExplanatory\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Report to the \u003c/em\u003e\u003cem\u003eCriminal\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eLaw\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Convention on \u003c/em\u003e\u003cem\u003eCorruption\u003c/em\u003e, infatti, la repressione penale dovrebbe indirizzarsi solo verso le \u0026#171;forme di mediazione che appaiono illecite\u0026#187;, facendo salve \u0026#171;le forme di lobbismo \u0026#8220;riconosciute\u0026#8221; (ossia, consentite dall\u0026#8217;ordinamento nazionale, anche solo implicitamente o in forza dei relativi principi generali)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le questioni, infine, sarebbero inammissibili anche per il potenziale \u0026#171;effetto \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi una sentenza di accoglimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto tale profilo, la parte denuncia il contrasto tra l\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo e l\u0026#8217;art. 25 Cost. La previsione convenzionale, infatti, sarebbe a tal punto generica da \u0026#171;non consent[ire] al legislatore nazionale di [\u0026#8230;] circoscrivere con chiarezza l\u0026#8217;ambito del penalmente rilevante, ossia il confine tra le attivit\u0026#224; di \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e e le influenze illecite sull\u0026#8217;azione dei titolari di pubbliche funzioni o esercenti di pubblici servizi\u0026#187;. Ne risulterebbero compromessi \u0026#171;il principio di legalit\u0026#224;\u0026#187; ed i suoi \u0026#171;corollari della precisione e/o determinatezza e dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;\u0026#187;. Il principio di legalit\u0026#224;, quale \u0026#171;principio supremo dell\u0026#8217;ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell\u0026#8217;individuo\u0026#187;, agirebbe quindi quale \u0026#171;controlimite\u0026#187;, neutralizzando \u0026#171;il vincolo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; di matrice sovranazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio S. srl, alla quale \u0026#8211; nel giudizio principale \u0026#8211; \u0026#232; addebitato l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilit\u0026#224; amministrativa delle persone giuridiche, delle societ\u0026#224; e delle associazioni anche prive di personalit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), in relazione alla contestazione del reato di cui all\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. La parte chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, sulla base di argomentazioni identiche a quelle svolte da A.V. T.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio J.E. S.S.A., coimputato nel giudizio principale del reato di cui all\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., chiedendo parimenti che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Gli argomenti sviluppati dalla parte sono sostanzialmente coincidenti con quelli proposti da A.V. T. quanto alla inammissibilit\u0026#224; delle questioni, sotto il duplice profilo della inadeguata motivazione sulla rilevanza e della preclusione del sindacato \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e, a fronte di un obbligo di matrice convenzionale che si porrebbe in contrasto con i principi di legalit\u0026#224; e offensivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto ai profili sostanziali, la parte ripercorre le origini e l\u0026#8217;evoluzione normativa della fattispecie incriminatrice, soffermandosi sugli interventi giurisprudenziali che l\u0026#8217;avrebbero sottoposta a una \u0026#171;lettura tipizzante e tassativizzante\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 29 febbraio-15 maggio 2024, n. 19357), per poi giungere alla conclusione che dalla Convenzione di Strasburgo non deriverebbe un obbligo di criminalizzazione del traffico di influenze illecite, considerata la \u0026#171;previsione del diritto di muovere riserve \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 37\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eArgomenti del tutto sovrapponibili a quelli gi\u0026#224; riassunti in relazione alla costituzione in giudizio del coimputato A.V. T. sono sviluppati anche in ordine alla mancata individuazione, da parte della Convenzione di Strasburgo, di un nucleo minimo di condotte sanzionabili e all\u0026#8217;ampio margine di apprezzamento rilasciato ai legislatori nazionali nella definizione dell\u0026#8217;illecito penale, secondo il proprio diritto interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale contesto, andrebbe anche considerato che \u0026#171;il c.d. \u0026#8220;deficit democratico\u0026#8221; delle istituzioni europee si riflette, inevitabilmente, sul procedimento di formazione delle norme comunitarie\u0026#187; e che \u0026#171;[p]roprio tale circostanza, per\u0026#242;, deve indurre a una maggiore ponderazione quando si tratta di abilitare l\u0026#8217;Unione Europea (o la Comunit\u0026#224; internazionale) ad interventi penetranti nella materia penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn considerazione di questi rilievi e del \u0026#171;valore sostanziale della riserva di legge\u0026#187;, che risiederebbe \u0026#171;nell\u0026#8217;ampia libert\u0026#224; del Parlamento nazionale, in quanto espressione della sovranit\u0026#224; popolare\u0026#187;, non si rinverrebbero \u0026#171;nella giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; dalla istituzione del Giudice delle leggi ad oggi \u0026#8211; sentenze dichiarative di incostituzionalit\u0026#224; di norme penali per presunte violazion[i] a obblighi di criminalizzazione derivanti da convenzioni europee o internazionali, in palese contrasto con il principio di riserva di legge (statale), corollario del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, comma 2 Cost., oltre che in spregio al divieto di reviviscenza, in seguito \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminis\u003c/em\u003e (totale o parziale), della norma penale pi\u0026#249; sfavorevole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio D.A. S.C., imputata nel giudizio principale del delitto di riciclaggio e legale rappresentante della societ\u0026#224; G. srl, in relazione a condotte aventi a oggetto i profitti illeciti derivanti dal reato di traffico di influenze illecite. La parte chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, con argomenti identici a quelli proposti da J.E. S.S.A.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la stessa G. srl, alla quale \u0026#8211; nel giudizio principale \u0026#8211; \u0026#232; addebitato l\u0026#8217;illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione alle contestazioni dei reati di traffico di influenze illecite e riciclaggio. La parte chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, sulla base di argomentazioni identiche a quelle svolte da J.E. S.S.A.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza hanno depositato memorie illustrative le difese di A.V. T., di S. srl e, fuori termine, J.E. S.S.A., D.A. S.C. e G. srl.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella propria memoria, la difesa di A.V. T. sottolinea in particolare, a dimostrazione della \u0026#171;assoluta irrilevanza della questione\u0026#187;, che \u0026#171;l\u0026#8217;addebito formulato sin dall\u0026#8217;inizio (e, quindi, ben prima della riforma normativa) e quindi definitivamente formalizzato nel capo di imputazione dell\u0026#8217;odierno interveniente ripercorre alla lettera i requisiti elencati nell\u0026#8217;attuale art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p., in quanto nell\u0026#8217;ottica accusatoria: la mediazione onerosa sarebbe stata esercitata sfruttando relazioni effettivamente esistenti tra il \u0026#8220;mediatore\u0026#8221; M. B. e il Commissario Straordinario per l\u0026#8217;Emergenza Covid, Dott. D. A.; la contropartita della mediazione illecita sarebbe consistita in un\u0026#8217;utilit\u0026#224; economica (conseguimento di 12 milioni di euro da parte della Societ\u0026#224; riconducibili a B.); la mediazione sarebbe stata finalizzata a far compiere al funzionario pubblico atti contrari ai suoi doveri d\u0026#8217;ufficio costituenti reato (abuso d\u0026#8217;ufficio)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa medesima difesa eccepisce infine l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 11 Cost.: il giudice \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003einfatti, non chiarirebbe \u0026#171;per quale ragione la violazione di obblighi di diritto internazionale pattizio darebbe luogo a una violazione (oltre che, in ipotesi, dell\u0026#8217;art. 117 Cost.) anche dell\u0026#8217;art. 11 Cost.\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 95 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Roma ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, della legge n. 114 del 2024, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la riscrittura della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ad opera della disposizione censurata avrebbe comportato una riduzione del suo perimetro applicativo incompatibile con gli obblighi derivanti dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dall\u0026#8217;Italia e resa esecutiva nell\u0026#8217;ordinamento interno con legge n. 110 del 2012. Da ci\u0026#242; deriverebbe la violazione tanto dell\u0026#8217;art. 11, quanto dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Ai fini di un migliore inquadramento delle questioni, conviene anzitutto ricapitolare il contenuto della norma convenzionale assunta a parametro interposto, e ripercorrere la successione delle disposizioni con le quali \u0026#232; stata data attuazione all\u0026#8217;obbligo convenzionale dal 2012 ad oggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo recita, nel testo ufficiale inglese: \u0026#171;\u003cem\u003eEach Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 37 della Convenzione ha previsto la possibilit\u0026#224;, per gli Stati firmatari, di apporre, all\u0026#8217;atto della ratifica, riserve relative ad alcune previsioni, tra cui lo stesso art. 12. Di tale facolt\u0026#224; si sono avvalsi vari Stati firmatari \u0026#8211; tra i quali Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia \u0026#8211;, i quali non hanno ritenuto in particolare di vincolarsi all\u0026#8217;obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti l\u0026#8217;incriminazione del traffico di influenze. Anche l\u0026#8217;Italia, all\u0026#8217;atto della ratifica dello strumento, ha apposto due riserve, con efficacia temporale dal 1\u0026#176; ottobre 2013 al 1\u0026#176; ottobre 2019, con le quali limitava tra l\u0026#8217;altro l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;obbligo alle condotte, commesse nell\u0026#8217;ambito di una relazione esistente con il pubblico agente, finalizzate a remunerare il compimento di una condotta antidoverosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La legge n. 190 del 2012, ha per la prima volta previsto, in un nuovo art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., una fattispecie di traffico di influenze illecite, affiancata a quella preesistente di millantato credito, disciplinata dall\u0026#8217;art. 346 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI primi due commi di tale nuova disposizione testualmente prevedevano:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a s\u0026#233; o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l\u0026#8217;incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi un atto contrario ai doveri di ufficio o all\u0026#8217;omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, \u0026#232; punito con la reclusione da uno a tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa pena si applica a chi indebitamente d\u0026#224; o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; a fronte del testo convenzionale imperniato sul fatto di chi \u0026#171;affermi o confermi\u0026#187; (\u0026#171;\u003cem\u003easserts\u003c/em\u003e\u003cem\u003e or \u003c/em\u003e\u003cem\u003econfirms\u003c/em\u003e\u0026#187;) di essere in grado di esercitare una \u0026#8220;influenza impropria\u0026#8221; sul processo decisionale di un pubblico agente, il testo del 2012 richiedeva lo sfruttamento di relazioni \u0026#171;\u003cem\u003eesistenti\u003c/em\u003e\u0026#187; con un pubblico agente, s\u0026#236; da marcare una netta distinzione rispetto all\u0026#8217;ipotesi (allora mantenuta parallelamente in vigore) di millantato credito, in cui \u0026#8211; in base al tenore letterale dell\u0026#8217;art. 346 cod. pen. \u0026#8211; l\u0026#8217;autore del reato doveva per l\u0026#8217;appunto \u0026#8220;millantare\u0026#8221; credito presso il pubblico agente, e cio\u0026#232; vantare rapporti in realt\u0026#224; \u003cem\u003einesistenti\u003c/em\u003e con lo stesso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la disposizione richiedeva poi la ricezione o l\u0026#8217;accettazione della promessa (ovvero, nell\u0026#8217;ipotesi del secondo comma, la dazione o la promessa) di \u0026#171;denaro o altro vantaggio patrimoniale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; e descriveva in via alternativa l\u0026#8217;oggetto del patto, analogamente a quanto gi\u0026#224; previsto dalla parallela norma incriminatrice del millantato credito, a) in termini di \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187; verso il pubblico agente, ovvero b) in termini di \u0026#8220;remunerazione\u0026#8221; dello stesso, \u0026#171;in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all\u0026#8217;omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio\u0026#187;: inciso, quest\u0026#8217;ultimo, che evocava chiaramente la fattispecie di corruzione di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., e che la giurisprudenza ha riferito a entrambe le ipotesi alternative di accordo (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 marzo-1\u0026#176; luglio 2024, n. 25650; sezione quinta penale, sentenza 18 maggio-2 agosto 2022, n. 30564).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il testo dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. fu quindi incisivamente modificato dalla legge n. 3 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, i primi due commi della disposizione furono cos\u0026#236; riformulati:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e nei reati di corruzione di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, indebitamente fa dare o promettere, a s\u0026#233; o ad altri, denaro o altra utilit\u0026#224;, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ovvero per remunerarlo in relazione all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, \u0026#232; punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa pena si applica a chi indebitamente d\u0026#224; o promette denaro o altra utilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, lo spettro applicativo della fattispecie fu ampliato, essendosi previsto segnatamente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che il mediatore sfruttasse o vantasse \u0026#171;relazioni \u003cem\u003eesistenti o asserite\u003c/em\u003e\u0026#187; con un pubblico agente, tale modifica conseguendo logicamente alla contestuale abrogazione del delitto di millantato credito di cui all\u0026#8217;art. 346 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che la promessa o la dazione concernessero, genericamente, \u0026#171;\u003cem\u003edenaro o altra utilit\u0026#224;\u003c/em\u003e\u0026#187;, a fronte del precedente riferimento specifico a \u0026#171;denaro o altro vantaggio\u003cem\u003e patrimoniale\u003c/em\u003e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che il patto avesse a oggetto, alternativamente, a) una \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187; verso il pubblico agente, in termini identici rispetto alla formulazione precedente (salva l\u0026#8217;estensione del reato ai pubblici ufficiali stranieri di cui all\u0026#8217;art. 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), ovvero b) la \u0026#8220;remunerazione\u0026#8221; dello stesso pubblico agente \u0026#171;\u003cem\u003ein relazione all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri\u003c/em\u003e\u0026#187;: espressione, quest\u0026#8217;ultima, assai pi\u0026#249; ampia rispetto alla previgente, che faceva invece riferimento al concreto compimento di un \u003cem\u003eatto\u003c/em\u003e contrario ai doveri di ufficio, ovvero all\u0026#8217;omissione o al ritardo di un \u003cem\u003eatto\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ufficio, e pertanto in grado di comprendere anche l\u0026#8217;ipotesi della corruzione per l\u0026#8217;esercizio delle funzioni di cui all\u0026#8217;art. 318 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste modifiche normative furono esplicitamente giustificate, nella relazione illustrativa al disegno di legge governativo poi sfociato nella legge n. 3 del 2019 (Relazione introduttiva al disegno di legge A.C. n. 1189 - XVIII Legislatura, recante \u0026#171;Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici\u0026#187;, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia in data 24 settembre 2018, punti 3 e seguenti), sulla base dell\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di allineare la nuova disciplina al modello di cui all\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo, anche tenendo conto dei rilievi formulati rispetto alla previgente disciplina dal \u003cem\u003eGroup of States \u003c/em\u003e\u003cem\u003eagainst\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eCorruption\u003c/em\u003e (GRECO) \u0026#8211; e cio\u0026#232; dall\u0026#8217;organismo al quale l\u0026#8217;art. 24 della Convenzione demanda la verifica dell\u0026#8217;attuazione degli obblighi convenzionali da parte degli Stati firmatari (\u003cem\u003eAddendum to the Second Compliance Report on \u003c/em\u003e\u003cem\u003eItaly\u003c/em\u003e, adottato il 22 giugno 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, la stessa legge n. 3 del 2019, all\u0026#8217;art. 1, comma 10, ha impegnato il Governo a non rinnovare, alla scadenza del 1\u0026#176; ottobre 2019, le riserve originariamente apposte in relazione all\u0026#8217;art. 12 della Convenzione. Ci\u0026#242; che \u0026#232; effettivamente accaduto, come risulta dal sito ufficiale del Consiglio d\u0026#8217;Europa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; La formulazione attuale dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., contro cui si dirigono le censure del rimettente, \u0026#232; dovuta \u0026#8211; come anticipato \u0026#8211; alla disposizione censurata, e cio\u0026#232; l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, della legge n. 114 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo comma dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#232; stato, anzitutto, riformulato nei termini seguenti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e nei reati di corruzione di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, indebitamente fa dare o promettere, a s\u0026#233; o ad altri, denaro o altra utilit\u0026#224; economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, in relazione all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un\u0026#8217;altra mediazione illecita, \u0026#232; punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConviene immediatamente notare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che la nuova formulazione confina la condotta incriminata alla \u0026#8220;utilizzazione intenzionale\u0026#8221; di \u0026#171;relazioni esistenti\u0026#187;, con conseguente espunzione dall\u0026#8217;area di rilevanza penale dell\u0026#8217;ipotesi della vanteria di relazioni inesistenti, oggi non pi\u0026#249; coperta dalla fattispecie di millantato credito, abrogata nel 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che oggetto della promessa o della dazione torna ad essere \u0026#171;denaro o altra utilit\u0026#224; \u003cem\u003eeconomica\u003c/em\u003e\u0026#187;, secondo il modello che \u0026#8211; nella sostanza \u0026#8211; era stato seguito dalla legge n. 190 del 2012;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che il patto ha ora a oggetto alternativamente, in ordine invertito rispetto alle precedenti formulazioni, a) la \u0026#8220;remunerazione\u0026#8221; del pubblico agente \u0026#171;in relazione all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni\u0026#187;, e dunque \u0026#8211; ancora \u0026#8211; una corruzione (in questo caso, anche solo ai sensi dell\u0026#8217;art. 318 cod. pen.), ovvero b) un\u0026#8217;\u0026#171;\u003cem\u003ealtra mediazione illecita\u003c/em\u003e\u0026#187; con lo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa novit\u0026#224; pi\u0026#249; significativa della riforma del 2024 consiste per\u0026#242; nell\u0026#8217;introduzione di un nuovo secondo comma nell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., che definisce la mediazione illecita nei termini seguenti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l\u0026#8217;incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 322-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e a compiere un atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda ipotesi in cui si sostanzia il patto illecito incriminato dall\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. deve consistere dunque nell\u0026#8217;induzione del pubblico agente al compimento di un atto connotato da tre requisiti cumulativi: a) la contrariet\u0026#224; ai doveri d\u0026#8217;ufficio, b) il suo carattere costitutivo di \u0026#171;reato\u0026#187;, e c) la sua idoneit\u0026#224; a produrre un \u0026#171;vantaggio indebito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal momento che \u0026#8211; come appena si \u0026#232; rilevato \u0026#8211; l\u0026#8217;ipotesi della \u0026#8220;remunerazione\u0026#8221; allude chiaramente a una \u003cem\u003ecorruzione\u003c/em\u003e del pubblico agente, l\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;altra mediazione illecita esige, dunque, che le due parti del traffico illecito si accordino per indurre il pubblico ufficiale a compiere una diversa tipologia di condotta \u003cem\u003ecriminosa\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;interesse del soggetto che d\u0026#224; o promette l\u0026#8217;utilit\u0026#224; al \u0026#8220;mediatore\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl terzo comma dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., infine, estende la punibilit\u0026#224; al soggetto che d\u0026#224; o promette al mediatore denaro o altra utilit\u0026#224; economica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale ora all\u0026#8217;esame della Corte muovono dal presupposto che le modifiche apportate all\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ad opera della riforma del 2024, restringendo l\u0026#8217;ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite cos\u0026#236; come in precedenza configurato in seguito alla riforma del 2019, producano un risultato in contrasto con l\u0026#8217;obbligo che discende a carico degli Stati firmatari dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, il rimettente invoca da questa Corte un intervento ablativo sulla disposizione modificatrice \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, della legge n. 114 del 2024 \u0026#8211;, con il dichiarato intento \u0026#171;di far rivivere\u0026#187; il testo dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. come risultante dalla riforma del 2019; testo che lo stesso rimettente assume, implicitamente, essere conforme al menzionato obbligo di incriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ben guardare, peraltro, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del rimettente \u0026#8211; che pure si sofferma, nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, su tutte le modifiche apportate alla disposizione incriminatrice dalla legge n. 114 del 2024, e sui loro asseriti profili di contrasto con l\u0026#8217;art. 12 della Convenzione \u0026#8211; finisce per appuntarsi su di un unico profilo, e cio\u0026#232; sulla definizione di \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187; di cui al nuovo secondo comma dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome giustamente rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, i due ulteriori profili di novit\u0026#224; della nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., confluiti nel primo comma e rappresentati a) dalla sostituzione del sintagma \u0026#171;sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite\u0026#187; con \u0026#171;utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni \u003cem\u003eesistenti\u003c/em\u003e\u0026#187;, e b) dalla sostituzione del sintagma \u0026#171;denaro o altra utilit\u0026#224;\u0026#187; con \u0026#171;denaro o altra utilit\u0026#224; \u003cem\u003eeconomica\u003c/em\u003e\u0026#187;, non sono in alcun modo rilevanti rispetto al caso concreto oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. In tale procedimento penale, infatti, la pubblica accusa contesta agli imputati di avere corrisposto somme considerevoli di \u003cem\u003edenaro\u003c/em\u003e al mediatore, il quale avrebbe sfruttato le proprie relazioni \u003cem\u003eesistenti\u003c/em\u003e con il Commissario straordinario, come dimostrato dalla circostanza che \u0026#8211; secondo lo stesso capo di imputazione \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo si sarebbe effettivamente determinato a compiere gli atti, in ipotesi contrari ai propri doveri d\u0026#8217;ufficio, auspicati dagli stessi imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi ci\u0026#242; appare consapevole lo stesso rimettente, il quale dopo aver sostenuto la contrariet\u0026#224; di tutte e tre queste modifiche agli obblighi discendenti dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo, conclude la propria motivazione chiedendo che venga dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, \u0026#171;per quanto rileva nel caso di specie, nella parte in cui, nel richiedere che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio \u003cem\u003ecostituente reato\u003c/em\u003e, non prevede, tra le possibili finalit\u0026#224; della condotta, i fatti rientranti [n]ella ormai abrogata ipotesi di abuso di ufficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto poi il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione investa formalmente l\u0026#8217;intero art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, della legge n. 114 del 2024, e pertanto il complesso delle modifiche apportate al testo dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., dalla motivazione dell\u0026#8217;ordinanza stessa si evince, dunque, che le censure si appuntano soltanto sul nuovo secondo comma di tale disposizione, e pi\u0026#249; in particolare sull\u0026#8217;inciso \u0026#171;costituente reato\u0026#187; (evidenziato in corsivo dalla stessa ordinanza di rimessione), che determina gi\u0026#224; \u003cem\u003eprima \u003c/em\u003e\u003cem\u003efacie\u003c/em\u003e l\u0026#8217;irrilevanza penale del fatto contestato dalla pubblica accusa agli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, il rimettente interroga questa Corte esclusivamente sulla compatibilit\u0026#224; di tale requisito, stabilito dal nuovo secondo comma dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., con l\u0026#8217;obbligo di incriminazione discendente dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione. E proprio tale interrogativo segna i limiti del \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e sottoposto oggi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Cos\u0026#236; perimetrato l\u0026#8217;oggetto del giudizio, possono anzitutto esaminarsi i profili di ammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; \u0026#200; fondata, in primo luogo, l\u0026#8217;eccezione, sollevata dalla difesa di A.V. T. nella propria memoria integrativa, di inammissibilit\u0026#224; della questione formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 11 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente evoca infatti quale parametro interposto esclusivamente l\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo: e cio\u0026#232; una norma di diritto internazionale pattizio, che non \u0026#232; idonea a integrare il parametro di cui all\u0026#8217;art. 11 Cost (sentenza n. 95 del 2025, punto 5.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e tutte le parti costituite eccepiscono poi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in quanto tendenti a conseguire una pronuncia \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ein materia penale, al di fuori delle ipotesi ammesse dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, non si potrebbe far leva a questo scopo sull\u0026#8217;asserita violazione di norme di diritto internazionale pattizio che pongano obblighi di incriminazione, dal momento che all\u0026#8217;accoglimento delle questioni osterebbe, in tale ipotesi, il principio di legalit\u0026#224;, segnatamente nella sua declinazione di riserva di legge in materia penale, di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. La deroga alla preclusione delle pronunce \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e, riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte allorch\u0026#233; venga in considerazione il rispetto degli obblighi sovranazionali, sarebbe infatti riferibile unicamente agli obblighi discendenti dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea, e non a quelli di matrice pattizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna identica eccezione \u0026#232; stata recentemente esaminata e ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 95 del 2025, sulla base di considerazioni (punti da 5.3.1. a 5.3.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) che vanno qui integralmente ribadite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn risposta agli specifici argomenti addotti dall\u0026#8217;interveniente e dalle parti, conviene soltanto sinteticamente osservare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. subordina il legittimo esercizio della potest\u0026#224; legislativa statale e regionale al rispetto tanto dei \u0026#171;vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario\u0026#187; quanto degli \u0026#171;obblighi internazionali\u0026#187;, di talch\u0026#233; la violazione degli uni e degli altri da parte della legge statale e regionale determina \u0026#8211; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; l\u0026#8217;identica conseguenza della sua illegittimit\u0026#224; costituzionale; ferme restando, naturalmente, la possibilit\u0026#224; per il giudice comune di disapplicare la legge allorch\u0026#233; contrasti con una norma del solo diritto dell\u0026#8217;Unione europea, allorch\u0026#233; essa sia dotata di effetto diretto (possibilit\u0026#224;, quest\u0026#8217;ultima, che discende dal principio del primato del diritto dell\u0026#8217;Unione, riconosciuto dallo Stato italiano sulla base dell\u0026#8217;art. 11 Cost.), nonch\u0026#233; la diversa estensione dei limiti a tali vincoli e obblighi (sentenza n. 95 del 2025, punto 5.3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che un\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una legge penale contrastante con un obbligo internazionale o unionale, dalla quale discendano effetti \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e per il consociato, non \u0026#232; incompatibile con il principio di legalit\u0026#224; in materia penale di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., e segnatamente con la riserva di legge, sempre che la responsabilit\u0026#224; penale che ne risulti discenda comunque dalla legge statale, e non direttamente dalla norma internazionale o unionale (sentenza n. 95 del 2025, punto 5.3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che tale principio vale anche nell\u0026#8217;ipotesi, che qui viene specificamente in considerazione, in cui a questa Corte non sia richiesto di ripristinare integralmente la vigenza di una disposizione incriminatrice abrogata dal legislatore in violazione di un obbligo internazionale, come era accaduto nei casi decisi con la sentenza n. 95 del 2025, ma di eliminare un singolo requisito di una disposizione incriminatrice, introdotto da una modifica legislativa in asserita violazione di un obbligo internazionale, dal momento che anche in questa ipotesi la responsabilit\u0026#224; penale degli individui continuerebbe a fondarsi non direttamente sulla norma internazionale, ma sulla legge penale interna, come risultante dalla sentenza di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che l\u0026#8217;argomento che fa leva sul supposto \u0026#8220;deficit democratico\u0026#8221; del parametro interposto \u0026#8211; peraltro riferito dalla difesa di J.E. S.S.A., D.A. S.C. e G. srl alle \u0026#171;norme comunitarie\u0026#187;, anzich\u0026#233; alla norma di diritto internazionale pattizio che qui viene in considerazione \u0026#8211; parimenti non ha pregio, sol che si consideri che la Convenzione di Strasburgo \u0026#232; stata ratificata sulla base di una legge parlamentare di autorizzazione, la quale ne ha altres\u0026#236; disposto la piena e intera esecuzione. D\u0026#8217;altra parte, come gi\u0026#224; osservato nella sentenza n. 95 del 2025, lo Stato italiano resta sempre libero di discostarsi dall\u0026#8217;obbligo pattizio \u0026#171;con le modalit\u0026#224; previste dallo stesso diritto internazionale, e in particolare promuovendo un emendamento al trattato, ovvero denunciandolo. Evento che si pu\u0026#242; verificare anche grazie all\u0026#8217;intervento del Parlamento, nell\u0026#8217;esercizio della sua essenziale funzione di indirizzo e controllo\u0026#187; (punto 5.3.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; che, infine, l\u0026#8217;argomento speso dalla difesa di A.V. T., secondo cui la norma internazionale qui evocata quale parametro interposto sarebbe troppo generica per poter fondare un preciso obbligo a carico del legislatore penale nazionale attiene, a ben guardare, al merito della questione anzich\u0026#233; alla sua ammissibilit\u0026#224;, concernendo in realt\u0026#224; l\u0026#8217;interpretazione della norma medesima e la puntuale enucleazione degli obblighi che da questa discendono a carico degli Stati parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce poi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione residua (quella sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.), perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe \u0026#171;radicalmente omesso di accertare la definibilit\u0026#224; del giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 c.p.p.\u0026#187;, verificando se non sia possibile assolvere gli imputati con formule diverse e pi\u0026#249; favorevoli rispetto a quella secondo cui il fatto non \u0026#232; pi\u0026#249; previsto come reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di escludere che il giudice penale che sollevi una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;sia tenuto a motivare espressamente sull\u0026#8217;assenza di cause di non punibilit\u0026#224; o non procedibilit\u0026#224; rilevabili ai sensi dell\u0026#8217;art. 129, comma 1, cod. proc. pen.\u0026#187;, in quanto \u0026#171;[i]l suo (legittimo) silenzio in proposito non pu\u0026#242; che essere inteso [\u0026#8230;] come indicativo del mancato riconoscimento, allo stato, di simili condizioni negative della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato\u0026#187; (sentenza n. 27 del 2025, punto 3.2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, in un ordinamento fondato sul principio di legalit\u0026#224; in materia penale, gi\u0026#224; il venir meno dell\u0026#8217;astratta conformit\u0026#224; tra la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione e una figura legale di reato determina in capo al giudice l\u0026#8217;obbligo di prosciogliere immediatamente l\u0026#8217;imputato, senza che egli debba \u0026#8211; n\u0026#233;, a ben guardare, possa \u0026#8211; procedere a una valutazione degli elementi di prova raccolti a suo carico, anche solo al fine di pronunciare una sentenza di proscioglimento perch\u0026#233; il fatto materiale non sussiste o l\u0026#8217;imputato non lo ha commesso. Il \u0026#8220;fatto\u0026#8221; nel processo penale \u0026#232; unicamente quello che secondo l\u0026#8217;accusa corrisponde a una precisa fattispecie astratta stabilita dalla legge, e che l\u0026#8217;accusa ha l\u0026#8217;onere di descrivere nel capo di imputazione in modo esattamente conforme a quella fattispecie. Pertanto, laddove la descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione non sia pi\u0026#249; congruente rispetto alla fattispecie normativa (n\u0026#233; ad altra ancora vigente nella quale il fatto concreto possa essere sussunto), nessun ulteriore accertamento \u0026#232; richiesto n\u0026#233; consentito al giudice: il cui compito non \u0026#232; stabilire la verit\u0026#224; o falsit\u0026#224; di addebiti estranei al modello legale, bens\u0026#236; \u0026#8211; unicamente \u0026#8211; verificare la fondatezza di un\u0026#8217;ipotesi di accusa che corrisponda esattamente a una figura legale di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Ancora l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce il difetto di rilevanza della questione perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per le quali i fatti contestati, in seguito alla modifica dell\u0026#8217;imputazione compiuta dal pubblico ministero nel corso della stessa udienza preliminare, non sarebbero pi\u0026#249; sussumibili anche nella fattispecie dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. cos\u0026#236; come modificata nel 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha chiaramente illustrato che i fatti contestati non possono pi\u0026#249; essere sussunti nella fattispecie ridisegnata dalla legge n. 114 del 2024, perch\u0026#233; la condotta cui sarebbe stata finalizzata la mediazione illecita \u0026#8211; l\u0026#8217;abuso di ufficio originariamente contestato allo stesso Commissario straordinario \u0026#8211; non costituisce pi\u0026#249; reato, a seguito della abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. disposta con la stessa legge n. 114 del 2024. Poich\u0026#233; la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite richiede, invece, che oggetto della pattuizione sia l\u0026#8217;induzione del pubblico agente a commettere un reato, la modifica normativa ha privato di rilevanza penale la condotta contestata agli odierni imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;irrilevanza della questione \u0026#232; altres\u0026#236; eccepita con un argomento diverso da varie parti costituite in giudizio, e in particolare dalla difesa di A.V. T. Esse sottolineano come il pubblico ministero abbia gi\u0026#224; contestato i fatti in maniera corrispondente alla nuova fattispecie; sicch\u0026#233; la modifica normativa intervenuta non avrebbe spiegato alcun effetto rispetto alla contestazione. La corresponsione di somme al defunto coimputato M. B. sarebbe infatti avvenuta affinch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo, secondo la descrizione operata dallo stesso pubblico ministero, inducesse il Commissario straordinario a \u0026#171;compiere \u003cem\u003eatti contrari ai doveri di ufficio costituenti reato \u003c/em\u003edi abuso di ufficio meglio specificato al capo f della rubrica\u0026#187;. Indicazione, quest\u0026#8217;ultima, che sarebbe perfettamente sovrapponibile alla descrizione normativa astratta contenuta nel nuovo testo dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncorch\u0026#233; indubbiamente suggestiva, nemmeno questa eccezione pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inciso appena citato intende semplicemente individuare, in punto di fatto, l\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;illecita pattuizione, rappresentata dalla condotta del Commissario straordinario che il mediatore si sarebbe impegnato a ottenere: condotta, quest\u0026#8217;ultima, meglio descritta in un successivo e separato capo di imputazione elevato contro lo stesso Commissario, e che all\u0026#8217;epoca dei fatti costitutiva \u0026#8211; secondo la prospettazione accusatoria \u0026#8211; il delitto di abuso di ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;abolizione del delitto di abuso di ufficio ad opera della legge n. 114 del 2024 non avrebbe di per s\u0026#233; determinato il venir meno della rilevanza penale della condotta di traffico di influenze illecite contestata agli attuali imputati, se ad essa non si fosse affiancata anche la modifica in senso restrittivo della fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. Infatti, come in precedenza rammentato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 2.3.), il testo dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. in vigore al momento dei fatti richiedeva semplicemente che la pattuizione avesse a oggetto una \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187; verso il pubblico agente, ovvero la sua remunerazione \u0026#171;in relazione all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri\u0026#187;: formulazioni che sarebbero state certamente compatibili anche con una pattuizione avente a oggetto l\u0026#8217;induzione del pubblico ufficiale a compiere una condotta in ipotesi contraria ai suoi doveri d\u0026#8217;ufficio, ancorch\u0026#233; non pi\u0026#249; costitutiva di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; soltanto per effetto della contestuale modifica dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. che la pattuizione descritta nel capo di imputazione elevato nei confronti degli odierni imputati ha perso, gi\u0026#224; in astratto, rilievo penale, richiedendosi ora che l\u0026#8217;accordo abbia a oggetto l\u0026#8217;induzione del pubblico ufficiale a commettere non gi\u0026#224; un generico atto contrario ai doveri di ufficio, ma una condotta costituente \u003cem\u003ereato\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe \u0026#232; riprova la considerazione che, ove l\u0026#8217;odierna questione fosse accolta, il fatto contestato agli imputati riacquisterebbe \u0026#8211; quanto meno in astratto \u0026#8211; rilievo penale, nonostante l\u0026#8217;intervenuta abolizione del delitto di abuso di ufficio, gi\u0026#224; ritenuta costituzionalmente non illegittima da questa Corte con la pi\u0026#249; volte menzionata sentenza n. 95 del 2025. Il che conferma la rilevanza della questione ora in esame per la definizione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; convince l\u0026#8217;ulteriore argomento, sviluppato ancora dalla difesa di A.V. T., secondo cui la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe in effetti anticipato la modifica legislativa del 2024, richiedendo che il \u003cem\u003epactum\u003c/em\u003e avesse a oggetto l\u0026#8217;induzione del pubblico ufficiale a commettere un reato (Cass., n. 1182 del 2022 e n. 40518 del 2021). A prescindere infatti dal rilievo che tale orientamento non poteva ancora ritenersi espressione di diritto vivente (il requisito in parola non \u0026#232; ad esempio menzionato nelle sentenze della sezione sesta penale della Corte di cassazione 25 giugno-23 settembre 2021, n. 35280, concernente i medesimi fatti oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e 22 ottobre 2019-12 giugno 2020, n. 18125), \u0026#232; evidente che l\u0026#8217;indirizzo giurisprudenziale in questione si innestava in un contesto sistematico affatto diverso, caratterizzato dalla presenza di un\u0026#8217;incriminazione \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;abuso di ufficio: ci\u0026#242; che assicurava, in ogni caso, l\u0026#8217;astratto rilievo penale di condotte come quelle contestate agli odierni imputati. Il rilievo penale di siffatte condotte \u0026#232; oggi, invece, venuto meno, proprio per effetto della modifica normativa oggetto dell\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, della quale viene cos\u0026#236; a confermarsi \u0026#8211; una volta ancora \u0026#8211; la rilevanza per la definizione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Quanto infine all\u0026#8217;eccezione, formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, di irrilevanza della questione rispetto ai due profili di novit\u0026#224; della nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. rappresentati dalla sostituzione del sintagma \u0026#171;sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite\u0026#187; con \u0026#171;utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni \u003cem\u003eesistenti\u003c/em\u003e\u0026#187;, e dalla sostituzione del sintagma \u0026#171;denaro o altra utilit\u0026#224;\u0026#187; con \u0026#171;denaro o altra utilit\u0026#224; \u003cem\u003eeconomica\u003c/em\u003e\u0026#187;, il suo esame risulta assorbito dalla riperimetrazione del \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e gi\u0026#224; in precedenza effettuato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione residua \u0026#8211; cos\u0026#236; definita quanto all\u0026#8217;oggetto (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 3) e al parametro, che \u0026#232; unicamente l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 4.1.) \u0026#8211; non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo discende un obbligo, a carico degli Stati contraenti, di criminalizzare le condotte di traffico di influenze (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale obbligo vincola, nella sua integralit\u0026#224;, anche l\u0026#8217;Italia, che nel 2019 non ha rinnovato le riserve apposte all\u0026#8217;atto della ratifica della Convenzione (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFrequentemente accade che gli strumenti internazionali pattizi che impongono obblighi di criminalizzazione utilizzino, nella descrizione della fattispecie, formule volutamente elastiche e generiche. Ci\u0026#242; non fa venir meno la vincolativit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo, ma apre uno spazio di discrezionalit\u0026#224; per il legislatore nazionale, sul quale incombe l\u0026#8217;obbligo costituzionale di formulare con precisione l\u0026#8217;ambito applicativo della norma incriminatrice che attua l\u0026#8217;obbligo internazionale (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa descrizione della fattispecie di traffico di influenze contenuta nell\u0026#8217;art. 12 della Convenzione lascia significativi margini di discrezionalit\u0026#224; ai legislatori nazionali quanto alla definizione del concetto di \u0026#171;\u003cem\u003eimproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u003cem\u003e over the decision-making\u003c/em\u003e\u0026#187; del pubblico agente, che il mediatore si impegna a esercitare in cambio del pagamento o della promessa di un compenso (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore italiano del 2024 ha utilizzato tale discrezionalit\u0026#224; tracciando i confini della fattispecie di traffico di influenze in senso indubbiamente restrittivo, ma a giudizio di questa Corte non incompatibile con l\u0026#8217;obbligo discendente dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 5.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Contrariamente a quanto sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e dalle parti, dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo discende l\u0026#8217;obbligo, a carico dello Stato contraente, di prevedere come reati nell\u0026#8217;ordinamento nazionale (\u0026#171;\u003cem\u003eestablish\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminal\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eoffences\u003c/em\u003e\u003cem\u003e under \u003c/em\u003e\u003cem\u003eits\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edomestic\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elaw\u003c/em\u003e\u0026#187;) le condotte ivi descritte, denominate sinteticamente nella rubrica come \u0026#171;\u003cem\u003eTrading in \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChe si tratti di un vero e proprio obbligo di criminalizzazione risulta evidente dalla formula utilizzata \u0026#8211; \u0026#171;\u003cem\u003eshall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadopt\u003c/em\u003e\u0026#187; \u0026#8211;, che marca una essenziale differenza rispetto al linguaggio utilizzato dall\u0026#8217;art. 18 della Convenzione di M\u0026#233;rida delle Nazioni Unite, ove invece si utilizza, rispetto alla fattispecie di traffico di influenze, la pi\u0026#249; blanda espressione \u0026#171;\u003cem\u003eshall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003econsider\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadopting\u003c/em\u003e\u0026#187; (sul cui significato, in relazione alla fattispecie di abuso di ufficio, sentenza n. 95 del 2025, punto 7.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConfermano tale conclusione, \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eabundantiam\u003c/em\u003e: la collocazione della norma nel capitolo dedicato alle \u0026#171;\u003cem\u003eMeasures\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to be \u003c/em\u003e\u003cem\u003etaken\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e national \u003c/em\u003e\u003cem\u003elevel\u003c/em\u003e\u0026#187; (ossia alle misure che \u003cem\u003edebbono\u003c/em\u003e essere adottate a livello nazionale); la concomitante imposizione di un obbligo di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese, quando i reati sono commessi da persone fisiche, quelle privative della libert\u0026#224; che possano dar luogo all\u0026#8217;estradizione (art. 19, paragrafo 1); l\u0026#8217;altrettanto vincolante previsione di introdurre misure che consentano la confisca o l\u0026#8217;apprensione in altro modo degli strumenti e del prodotto dei reati, diretta e per equivalente (art. 19, paragrafo 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esistenza di un tale obbligo non \u0026#232; affatto \u0026#8220;depotenziata\u0026#8221;, come sostiene in particolare la difesa di A.V. T., dalla previsione, nel successivo art. 37, della possibilit\u0026#224; per lo Stato di apporre riserve, aventi a oggetto tra l\u0026#8217;altro l\u0026#8217;art. 12; n\u0026#233; dalla circostanza che l\u0026#8217;ordinamento penale di vari Stati contraenti non preveda il reato di traffico di influenze. L\u0026#8217;art. 37 prova, semmai, il contrario: ossia che lo Stato contraente, una volta che abbia ratificato la Convenzione, deve considerarsi vincolato all\u0026#8217;obbligo discendente dall\u0026#8217;art. 12, a meno che abbia formulato specifiche riserve rispetto a tale obbligo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; depone nel senso dell\u0026#8217;insussistenza dell\u0026#8217;obbligo la circostanza che la proposta della Commissione europea di direttiva in materia di corruzione (UE COM-2023-234 final) preveda espressamente un obbligo di criminalizzazione del traffico di influenze: ci\u0026#242; che \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e la difesa di A.V. T. \u0026#8211; sarebbe indicativo della consapevolezza della insussistenza di un obbligo siffatto nel diritto internazionale, risultando altrimenti inutile la sua riproduzione in uno strumento unionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento non coglie nel segno. Da un lato, infatti, \u0026#232; del tutto usuale che il diritto dell\u0026#8217;Unione sostanzialmente riproduca, anche in materia penale, obblighi gi\u0026#224; previsti a carico degli Stati membri dal diritto internazionale pattizio allo scopo di conferire a tali obblighi la speciale vincolativit\u0026#224; loro assicurata dalla fonte unionale \u0026#8211; ci\u0026#242; che comporta, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;esposizione dello Stato membro inadempiente al procedimento per infrazione ai sensi degli artt. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea. Dall\u0026#8217;altro, proprio la circostanza che una parte degli Stati parte della Convenzione di Strasburgo (come la Germania o i Paesi Bassi), giovandosi delle riserve a suo tempo apposte, tuttora non abbiano previsto l\u0026#8217;incriminazione in parola nei rispettivi ordinamenti nazionali, conferma l\u0026#8217;utilit\u0026#224; pratica, dal punto di vista della Commissione europea, di prevedere un obbligo unionale che vincoli anche questi Stati a provvedere in tal senso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; rammentato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 2.1.), all\u0026#8217;atto della ratifica della Convenzione, l\u0026#8217;Italia ha formulato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, due riserve all\u0026#8217;art. 12, con lo scopo di circoscrivere l\u0026#8217;obbligo di configurare il delitto di traffico di influenze in termini corrispondenti a quelli risultanti dalla versione originaria dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., introdotta dalla legge n. 190 del 2012, e in particolare per essere autorizzata a limitare l\u0026#8217;incriminazione al contesto di una relazione \u003cem\u003eesistente\u003c/em\u003e tra il mediatore e il pubblico agente, nonch\u0026#233; ad un accordo che avesse a oggetto la remunerazione dello stesso pubblico agente per una condotta di quest\u0026#8217;ultimo contraria ai doveri d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, come gi\u0026#224; a suo tempo evidenziato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 2.3.), alla loro scadenza tali riserve non sono state reiterate dal Governo, conformemente a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge n. 3 del 2019. Conseguentemente, l\u0026#8217;obbligo posto dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione vige ormai nella sua integralit\u0026#224; nei confronti dell\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Il nodo che questa Corte deve, piuttosto, sciogliere concerne non gi\u0026#224; l\u0026#8217;esistenza dell\u0026#8217;obbligo posto dall\u0026#8217;art. 12, ma la sua concreta estensione: s\u0026#236; da stabilire se il legislatore del 2024, restringendo nel senso precedentemente descritto la portata dell\u0026#8217;incriminazione del traffico di influenze illecite, abbia o meno violato l\u0026#8217;obbligo medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrima di affrontare tale quesito, occorre per\u0026#242; chiarire un punto preliminare, in risposta agli argomenti dell\u0026#8217;interveniente e delle parti, che hanno variamente insistito sulla vaghezza e imprecisione dell\u0026#8217;art. 12 della Convenzione, ponendo in dubbio la compatibilit\u0026#224; con la Costituzione di tale obbligo, in riferimento al principio di tassativit\u0026#224; o sufficiente precisione in materia penale, corollario a sua volta del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno tali argomenti colgono nel segno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di legalit\u0026#224; in materia penale obbliga certamente il legislatore nazionale a prevedere in termini precisi i contorni di ogni incriminazione, s\u0026#236; da fornire un chiaro avvertimento ai consociati circa l\u0026#8217;estensione del precetto penalmente sanzionato, e da impedire che l\u0026#8217;individuazione del confine tra lecito e illecito sia rimessa alla libera interpretazione del giudice, in violazione dello stesso principio della separazione dei poteri; garantendo cos\u0026#236;, al tempo stesso, l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della norma penale, in conformit\u0026#224; al principio dell\u0026#8217;eguaglianza di tutti di fronte alla legge (su tale principio, sentenze n. 110 del 2023, punto 4.3.2.1 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 98 del 2021, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 134 del 2019, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e e, pi\u0026#249; recentemente, sentenza n. 54 del 2024, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa tale principio vincola, appunto, il legislatore italiano nel momento in cui introduce nell\u0026#8217;ordinamento domestico una legge penale; non gi\u0026#224; gli Stati (compreso quello italiano) nella fase di negoziazione e ratifica di uno strumento internazionale che ponga obblighi di incriminazione. Simili obblighi sono, anzi, fisiologicamente connotati dall\u0026#8217;uso di formule elastiche e relativamente generiche, che assicurano agli Stati contraenti la discrezionalit\u0026#224; indispensabile per adattare l\u0026#8217;obbligo di raggiungere le finalit\u0026#224; indicate dallo strumento internazionale in maniera congeniale alle peculiarit\u0026#224; di ciascun ordinamento nazionale: e in particolare alle sue specifiche categorie normative (strettamente connesse alla tradizione normativa nazionale), al complessivo sistema in cui l\u0026#8217;incriminazione andr\u0026#224; a inserirsi, nonch\u0026#233; ai vincoli domestici di natura costituzionale, che possono anch\u0026#8217;essi differire da uno Stato contraente all\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ben possibile, dunque, che lo strumento internazionale che stabilisca un obbligo di criminalizzazione utilizzi formulazioni ampie che, se trasposte meccanicamente nella legislazione penale del singolo Stato, darebbero luogo a una violazione del principio di legalit\u0026#224; in materia penale. Spetter\u0026#224; in tal caso al legislatore nazionale configurare la legge incriminatrice nell\u0026#8217;ordinamento interno in maniera tale da assicurarne la conformit\u0026#224; agli scopi perseguiti dal trattato, cos\u0026#236; come interpretati alla luce del generale criterio di buona fede di cui all\u0026#8217;art. 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, assicurando al contempo che i contorni dell\u0026#8217;incriminazione siano tracciati in forma precisa, in ossequio al vincolo costituzionale discendente, nel nostro Paese, dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, occorre riconoscere che l\u0026#8217;obbligo, stabilito dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo, di incriminare la condotta di chi promette, d\u0026#224; od offre indebiti vantaggi a chi asserisca o confermi di essere in grado di esercitare \u0026#171;\u003cem\u003ean \u003c/em\u003e\u003cem\u003eimproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u003cem\u003e over the decision-making\u0026#187; \u003c/em\u003edi un pubblico agente \u0026#8211; e correlativamente la condotta di chi riceve i vantaggi affermando di essere in grado di esercitare tale impropria influenza \u0026#8211; presenta un notevole tasso di elasticit\u0026#224;, che rende necessaria un\u0026#8217;opera di concretizzazione e precisazione da parte del legislatore nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione non precisa, in effetti, che cosa debba intendersi per \u0026#171;\u003cem\u003eimproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u0026#187;; e anzi il corrispondente testo francese della Convenzione, parimenti ufficiale, \u0026#232; sul punto ancor pi\u0026#249; generico, richiedendo che oggetto della pattuizione sia l\u0026#8217;impegno a \u0026#171;\u003cem\u003eexercer\u003c/em\u003e\u003cem\u003e une \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u0026#187; sulla decisione del pubblico agente, senza ulteriori qualificazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eExplanatory\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Report \u003c/em\u003edella Convenzione \u0026#8211; rilevante quale mezzo complementare di interpretazione ai fini della ricostruzione del significato del trattato ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 della citata Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati \u0026#8211; illustra lo scopo dell\u0026#8217;incriminazione, la cui introduzione \u0026#232; richiesta agli Stati contraenti. Essa mira a tutelare la trasparenza e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni, colpendo il \u0026#171;\u003cem\u003ecorrupt\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebehaviour\u003c/em\u003e\u0026#187; delle persone che sono nelle vicinanze del potere e cercano di ottenere vantaggi da questa posizione, ci\u0026#242; che contribuisce a creare quella che lo stesso \u003cem\u003eReport\u003c/em\u003e definisce una \u0026#171;atmosfera di corruzione\u0026#187;, o \u0026#171;sottofondo di corruzione\u0026#187;, che mina la fiducia posta dai cittadini nella imparzialit\u0026#224; e correttezza della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo paragrafo 65 individua l\u0026#8217;essenza del reato nell\u0026#8217;impegno, che il mediatore (\u0026#171;\u003cem\u003epeddler\u003c/em\u003e\u0026#187;) assume nei confronti di chi gli corrisponda o prometta un indebito vantaggio, di esercitare una \u0026#171;\u003cem\u003eimproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u0026#187; sul processo decisionale del pubblico agente stesso, precisando in proposito che una \u0026#171;\u003cem\u003e\u0026#8220;[i]\u003c/em\u003e\u003cem\u003emproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8221; must \u003c/em\u003e\u003cem\u003econtain\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecorrupt\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eintent\u003c/em\u003e\u003cem\u003e by the \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeddler\u003c/em\u003e\u003cem\u003e: \u003c/em\u003e\u003cem\u003eacknowledged\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eforms\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of lobbying do \u003c/em\u003e\u003cem\u003enot\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e under \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enotion\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA quest\u0026#8217;ultimo riguardo occorre precisare, in primo luogo, che il concetto di \u0026#171;\u003cem\u003ecorrupt\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eintent\u003c/em\u003e\u0026#187; richiama, evidentemente, la nozione di \u0026#171;\u003cem\u003ecorruption\u003c/em\u003e\u0026#187;: termine che, in inglese, ha un\u0026#8217;area semantica pi\u0026#249; ampia rispetto all\u0026#8217;italiano \u0026#8220;corruzione\u0026#8221; (indicato come \u0026#171;\u003cem\u003ebribery\u003c/em\u003e\u0026#187; nel linguaggio convenzionale), comprendendo la generalit\u0026#224; dei reati commessi contro la pubblica amministrazione, che ne turbano il corretto e imparziale funzionamento. Ci\u0026#242; trova conferma, del resto, nella circostanza che la stessa Convenzione di Strasburgo, cos\u0026#236; come la parallela Convenzione di M\u0026#233;rida adottata nell\u0026#8217;ambito delle Nazioni Unite, si autoqualificano come dirette a combattere la corruzione, prevedendo per\u0026#242; al loro interno obblighi di incriminazione relativi a una pluralit\u0026#224; di condotte che nel nostro ordinamento sono riconducibili a diversi titoli di reato. I paragrafi 2 e 3 dell\u0026#8217;\u003cem\u003eExplanatory\u003c/em\u003e\u003cem\u003e Report\u003c/em\u003e confermano, del resto, che non \u0026#232; individuabile, a livello internazionale, una nozione universalmente condivisa di \u0026#8220;corruzione\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, al passo citato del paragrafo 65, si afferma che le forme \u0026#8220;riconosciute\u0026#8221; (\u0026#171;\u003cem\u003eacknowledged\u003c/em\u003e\u0026#187;) di \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e non ricadono nella nozione di \u0026#171;\u003cem\u003eimproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u0026#187;. Non vengono per\u0026#242; in alcun modo precisati i confini di liceit\u0026#224; del \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e, esso pure caratterizzato da un accordo con cui una parte si impegna a influire, nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;altra, sulle determinazioni di pubblici agenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; A fronte di un dato convenzionale cos\u0026#236; vago, in cui l\u0026#8217;unica indicazione ragionevolmente certa \u0026#232; quella relativa alla necessit\u0026#224; di tenere fuori i fenomeni di (legittimo) \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;area dell\u0026#8217;incriminazione, spetta dunque al legislatore nazionale precisare i confini delle condotte punibili, tenendo conto del principio di sufficiente precisione della legge penale, direttamente riconducibile all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, il legislatore ha adottato, tra il 2012 e il 2024, tre diverse tecniche di trasposizione del requisito convenzionale della \u0026#171;\u003cem\u003eimproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.1.\u0026#8211; Con la legge n. 190 del 2012, il legislatore ha richiesto, alternativamente, a) una \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187; verso il pubblico agente, ovvero b) che l\u0026#8217;accordo tra soggetto privato e mediatore avesse a oggetto la \u0026#8220;remunerazione\u0026#8221; del pubblico agente, \u0026#171;\u003cem\u003ein relazione\u003c/em\u003e \u003cem\u003eal compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all\u0026#8217;omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio\u003c/em\u003e\u0026#187;: inciso, quest\u0026#8217;ultimo, che la giurisprudenza, come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi rammentato, ha riferito anche all\u0026#8217;ipotesi della \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187;, per l\u0026#8217;ovvia necessit\u0026#224; di assegnare un contenuto pi\u0026#249; preciso al concetto di \u0026#8220;illiceit\u0026#224;\u0026#8221; della mediazione stessa (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 2.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, la versione del 2012 copriva sia i casi in cui l\u0026#8217;accordo avesse a oggetto una successiva \u003cem\u003ecorruzione del pubblico agente per atto contrario ai doveri del proprio ufficio\u003c/em\u003e ai sensi dell\u0026#8217;art. 319 cod. pen.; sia quelli in cui il mediatore promettesse comunque di attivarsi presso il pubblico agente \u0026#8211; evidentemente usando mezzi diversi da un illecito pagamento o promessa di denaro o altra utilit\u0026#224; \u0026#8211; per ottenere una condotta non solo favorevole al privato, ma anche contraria ai doveri d\u0026#8217;ufficio dello stesso pubblico agente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.2.\u0026#8211; Con la legge n. 3 del 2019, \u0026#232; stata anzitutto confermata l\u0026#8217;ipotesi a), relativa alla \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187;, mentre l\u0026#8217;ipotesi b), relativa alla \u0026#171;remunerazione\u0026#187; del pubblico agente, ha visto ampliato il proprio raggio applicativo, richiedendosi semplicemente che l\u0026#8217;illecito pagamento avvenisse \u0026#171;\u003cem\u003ein relazione\u003c/em\u003e all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri\u0026#187;, e non gi\u0026#224; in vista di una condotta \u003cem\u003econtraria\u003c/em\u003e a tali doveri; con conseguente attrazione di \u003cem\u003eogni\u003c/em\u003e ipotesi di corruzione \u0026#8211; compresa quella prevista dall\u0026#8217;art. 318 cod. pen. \u0026#8211; tra i possibili oggetti dell\u0026#8217;accordo costitutivo del traffico di influenze illecite (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 2.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi riflesso, tuttavia, \u0026#232; venuto meno l\u0026#8217;argomento testuale che aveva consentito alla giurisprudenza di ancorare l\u0026#8217;ipotesi di cui alla lettera a)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(mediazione illecita) all\u0026#8217;impegno a ottenere dal pubblico agente, con mezzi diversi dalla corruzione, una condotta contraria ai suoi doveri d\u0026#8217;ufficio, ora non pi\u0026#249; richiesta nemmeno per la fattispecie b) (remunerazione). Il che ha finito per accentuare la vaghezza del concetto di \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187;, non precisato in alcun modo dal legislatore, e collegato ora semplicemente alla finalizzazione della mediazione stessa a qualsiasi condotta \u003cem\u003ecomunque connessa\u003c/em\u003e all\u0026#8217;esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale \u0026#8211; s\u0026#236; da potere comprendere, in astratto, qualsiasi forma di \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, la giurisprudenza ha dovuto incaricarsi di individuare criteri praticabili per distinguere le forme di mediazione illecite da quelle lecite: criteri che sono stati identificati ora nella perdurante esigenza \u0026#8211; nonostante il mutato dato testuale della disposizione \u0026#8211; della contrariet\u0026#224; ai doveri d\u0026#8217;ufficio della condotta del pubblico agente che il mediatore si impegnava ad ottenere (Cass., n. 35280 del 2021 e n. 18125 del 2020), ora nell\u0026#8217;ancora pi\u0026#249; esigente requisito che tale condotta fosse altres\u0026#236; costitutiva di reato (Cass., n. 1182 del 2022 e n. 40518 del 2021), beninteso in un quadro sistematico caratterizzato dalla compresenza dell\u0026#8217;incriminazione dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.3.\u0026#8211; Infine, con la legge n. 114 del 2024, si \u0026#232; confermato che l\u0026#8217;accordo pu\u0026#242; alternativamente avere a oggetto, in successione invertita rispetto alle precedenti versioni della disposizione: a) la remunerazione del pubblico agente \u0026#171;in relazione all\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni\u0026#187; \u0026#8211; in termini, dunque, compatibili anche con l\u0026#8217;ipotesi di corruzione di cui all\u0026#8217;art. 318 cod. pen. \u0026#8211;; ovvero b) un\u0026#8217;\u0026#171;altra mediazione illecita\u0026#187;. \u0026#200; per\u0026#242; lo stesso legislatore che, questa volta, si \u0026#232; incaricato di definire, nel nuovo secondo comma dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., che cosa si debba intendere per mediazione illecita, chiarendo che tale sia una mediazione mirante a ottenere dal pubblico agente una condotta non solo contraria ai doveri d\u0026#8217;ufficio (come gi\u0026#224; era sotto il vigore della legge n. 190 del 2012, sulla base della interpretazione adottata dalla giurisprudenza), ma anche \u0026#171;costituente reato\u0026#187;, che produca un indebito vantaggio a chi abbia dato o promesso al mediatore denaro o altra utilit\u0026#224; economica (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 2.4.): soluzione, quest\u0026#8217;ultima, soltanto apparentemente conforme a quella nel frattempo adottata da una parte della giurisprudenza sotto il vigore della legge n. 3 del 2019, per l\u0026#8217;ovvia e gi\u0026#224; sottolineata ragione che, a seguito della stessa legge n. 114 del 2024, il mero abuso d\u0026#8217;ufficio non costituisce pi\u0026#249; reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.4.\u0026#8211; Dalla combinazione tra la riscrittura dell\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 323 cod. pen. deriva, evidentemente, una incisiva riduzione della sfera di applicazione della fattispecie penale di traffico di influenze. A tale reato oggi sfuggono, in particolare, tutti gli accordi onerosi tra privati e mediatori aventi a oggetto l\u0026#8217;impegno di questi ultimi a ottenere da pubblici agenti \u0026#8211; con mezzi diversi dalla corruzione \u0026#8211; condotte non solo favorevoli ai privati, ma anche contrarie ai doveri d\u0026#8217;ufficio degli stessi pubblici agenti, laddove non costitutive di altro reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali accordi \u0026#8211; che si risolvono, in buona sostanza, in un patto in forza del quale il privato mira a ottenere favori indebiti da un pubblico agente, attraverso l\u0026#8217;intervento di un mediatore remunerato per tale servizio \u0026#8211; restano oggi penalmente irrilevanti: e ci\u0026#242; sia nell\u0026#8217;ipotesi in cui successivamente il mediatore non si attivi, o comunque non riesca a ottenere dal pubblico agente la condotta antidoverosa cui il privato aspira; sia nell\u0026#8217;ipotesi in cui, invece, il mediatore riesca effettivamente a ottenere dal pubblico agente il risultato illegittimo sperato, con mezzi diversi dalla corruzione (ad esempio, facendo leva su pregressi rapporti personali, sul timore determinato dalla propria caratura criminale, o sulla comune militanza politica), provocando cos\u0026#236; una concreta distorsione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa a vantaggio del privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, resta oggi priva di sanzione penale anche l\u0026#8217;ipotesi in cui il mediatore sia egli stesso un pubblico agente, allorch\u0026#233; il suo intervento presso altro pubblico agente, finalizzato a ottenere \u0026#8211; con mezzi diversi dalla corruzione \u0026#8211; un provvedimento favorevole al privato, non sia di per s\u0026#233; connesso all\u0026#8217;esercizio della propria funzione o dei propri poteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.5.\u0026#8211; Cionondimeno, questa Corte non ritiene che una simile riscrittura della disposizione, pur se significativamente limitativa della tutela penale del buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, risulti di per s\u0026#233; incompatibile con l\u0026#8217;obbligo stabilito dall\u0026#8217;art. 12 della Convenzione di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, infatti, la norma convenzionale lascia \u0026#8211; come pi\u0026#249; sopra sottolineato \u0026#8211; ampio margine al legislatore nazionale per precisare e definire in che consista quell\u0026#8217;\u0026#171;\u003cem\u003eimproper\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einfluence\u003c/em\u003e\u0026#187; che il mediatore si impegna a esercitare nei confronti del pubblico agente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, la scelta del legislatore del 2024 di definire direttamente il concetto di \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187;, in precedenza oggetto di oscillanti letture giurisprudenziali determinate dalla sua indubbia vaghezza semantica, appare essa stessa coerente con il principio costituzionale di sufficiente precisione della legge penale, che vincola il legislatore italiano nella fase di trasposizione degli obblighi di criminalizzazione assunti in sede internazionale. E ci\u0026#242; anche a fronte della persistente mancanza di una disciplina del \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e, e dunque in assenza di una linea di demarcazione legislativa tra illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali, finalizzate a rappresentare e sostenere interessi di singoli individui e imprese, ovvero interessi diffusi e collettivi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dello stesso legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta, poi, di non ancorare la definizione legislativa di mediazione illecita alla mera contrariet\u0026#224; della condotta ai doveri d\u0026#8217;ufficio, ma di richiedere che la condotta auspicata del pubblico agente oggetto dell\u0026#8217;accordo sia altres\u0026#236; costitutiva di reato, \u0026#232; coerente con la scelta parallela di abolire il delitto di abuso d\u0026#8217;ufficio: scelta, quest\u0026#8217;ultima, che non si pone in contrasto con la Convenzione di Strasburgo, la quale non obbliga il legislatore a introdurre o mantenere questa figura di reato, n\u0026#233; con la parallela Convenzione di M\u0026#233;rida, secondo quanto gi\u0026#224; affermato da questa Corte (sentenza n. 95 del 2025). Entrambi gli interventi della legge n. 114 del 2024 si pongono, in effetti, in linea di continuit\u0026#224; con le risalenti preoccupazioni del legislatore che anche quella nozione lasciasse ai giudici, e prima ancora ai pubblici ministeri, un eccessivo margine di discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;individuazione delle condotte punibili, con conseguente pregiudizio per la prevedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della legge penale (sentenza n. 8 del 2022, punto 2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo quadro, la pur restrittiva definizione di \u0026#171;mediazione illecita\u0026#187; che ne \u0026#232; scaturita appare ancora collocarsi, a giudizio di questa Corte, all\u0026#8217;interno dello spazio di discrezionalit\u0026#224; che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello \u0026#8211; di rango costituzionale \u0026#8211; di precisione della legge penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi riflesso, deve escludersi che la scelta del legislatore qui censurata si ponga in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Questa Corte ritiene, peraltro, opportuno invitare il legislatore a introdurre una organica disciplina delle attivit\u0026#224; di \u003cem\u003elobbying\u003c/em\u003e, da tempo e da pi\u0026#249; parti auspicata. Tale disciplina appare necessaria, al fine di definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e di prevedere sanzioni per l\u0026#8217;inosservanza delle relative prescrizioni; garantendo cos\u0026#236; trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilit\u0026#224; di un pi\u0026#249; accurato controllo sull\u0026#8217;operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; potrebbe eventualmente consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite, s\u0026#236; da assicurare una pi\u0026#249; incisiva tutela degli stessi interessi collettivi \u0026#8211; essi pure di rango costituzionale \u0026#8211; all\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravit\u0026#224;, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u0026#8217;ordinamento giudiziario e al codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), che ha sostituito l\u0026#8217;art. 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 11 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, della legge n. 114 del 2024, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 giugno 2012, n. 110, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Modifiche al codice penale - Riformulazione della fattispecie di reato di cui all\u0026#8217;art. 346-bis codice penale (Traffico di influenze illecite) - Definizione di \u0026#8220;mediazione illecita\u0026#8221; - Previsione che per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l\u0027incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u0027art. 322-bis codice penale a compiere un atto contrario ai doveri d\u0027ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito - Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie con abolitio criminis parziale, a fronte della previsione che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato - Mancata previsione, tra le possibili finalit\u0026#224; della condotta, dei fatti rientranti nell\u0026#8217;abrogata ipotesi di abuso di ufficio a opera della legge n. 114 del 2024 - Inosservanza dell\u0026#8217;obbligo di incriminazione del \u0026#8220;contenuto minimo\u0026#8221; di condotte di cui all\u0026#8217;art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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