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C. e di M. S., con ordinanza del 14 ottobre 2021, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 ottobre 2021, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente si trova a giudicare, con rito abbreviato, della responsabilit\u0026#224; penale di M. C. e di M. S., entrambi imputati di concorso in truffa aggravata dall\u0026#8217;avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entit\u0026#224;. Nei confronti soltanto di M. S. il pubblico ministero ha inoltre contestato l\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. Sulla base di tali contestazioni, il pubblico ministero ha richiesto la pena di dieci mesi di reclusione e 600 euro di multa a carico di M. C. e quella di un anno e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per M. S.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo rileva che dall\u0026#8217;esame dei certificati generali del casellario giudiziale relativi ai due imputati emergono effettivamente, in capo a M. S., due precedenti condanne a pena pecuniaria per il delitto di invasione di edifici, mentre a carico di M. C. \u0026#8211; rispetto al quale il pubblico ministero non aveva contestato alcuna recidiva \u0026#8211; risultano sedici condanne irrevocabili per delitti non colposi, molti dei quali di particolare gravit\u0026#224;, come rapina aggravata e sequestro di persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva quindi che l\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il giudice disponga con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero qualora accerti che il fatto \u0026#232; \u0026#171;diverso\u0026#187; da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, tale disposizione non abiliterebbe invece il giudice alla restituzione degli atti al pubblico ministero allorch\u0026#233; dagli atti emerga la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata, essendo l\u0026#8217;eventuale provvedimento di restituzione in tale ipotesi qualificato dalla giurisprudenza addirittura in termini di abnormit\u0026#224; (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 maggio 2015, n. 25882; sezione prima penale, sentenza 5 luglio 2011, n. 30498; sezione quarta penale, sentenza 25 giugno 2008, n. 31446).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo dubita della compatibilit\u0026#224; di tale interpretazione dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 112 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo profilo, il rimettente ritiene che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di procedere alla restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui emerga una circostanza aggravante non contestata abbia \u0026#171;l\u0026#8217;effetto di ricondurre casi meno gravi a un regime sanzionatorio pi\u0026#249; pesante di quello riservato a casi di pari gravit\u0026#224; o addirittura pi\u0026#249; gravi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il secondo profilo, il principio di obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale non dovrebbe intendersi limitato agli elementi essenziali del fatto, ma dovrebbe riguardare anche gli elementi circostanziali, tenuto conto dell\u0026#8217;incidenza che la loro presenza o assenza ha sul complessivo trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Evidente risulterebbe, pertanto, la rilevanza delle questioni prospettate, dato che il loro accoglimento imporrebbe nel procedimento a quo la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinch\u0026#233; proceda alla rituale contestazione dell\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata pluriaggravata anche a carico di M. C.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero anzitutto inammissibili per difetto di rilevanza, dal momento che nel giudizio abbreviato sarebbe esclusa la possibilit\u0026#224; di procedere alla modificazione dell\u0026#8217;imputazione ovvero alla contestazione di una nuova circostanza aggravante ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., la cui applicabilit\u0026#224; sarebbe confinata alla fase dibattimentale. Sicch\u0026#233;, pur ipotizzando che questa Corte proceda all\u0026#8217;addizione normativa auspicata dal rimettente, la restituzione degli atti al pubblico ministero sarebbe comunque impossibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le questioni risulterebbero inammissibili perch\u0026#233; il giudice a quo si sarebbe erroneamente limitato a censurare l\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen., \u0026#171;senza considerare il dettato dell\u0026#8217;art. 522 codice procedura penale riguardo alla sostanziale equiparazione della circostanza aggravante al fatto nuovo e al reato concorrente rispetto alla rappresentata problematica del difetto di contestazione penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. non sarebbe fondata, dal momento che il rimettente avrebbe omesso di \u0026#171;effettuare una ricognizione di sistema per valutare se gli strumenti normativi a sua disposizione consentano di ripristinare l\u0026#8217;uguaglianza violata\u0026#187;. In particolare, il giudice a quo avrebbe ben potuto escludere la recidiva reiterata contestata a M. S., ovvero riconoscere come sussistente la recidiva stessa, ma non applicare nei suoi confronti alcun aumento di pena, o, ancora, operare un bilanciamento tra tale aggravante ed eventuali circostanze attenuanti, facendo uso sapiente dei poteri discrezionali che presiedono alla commisurazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 del codice penale; poteri che avrebbero consentito al giudice perfino di infliggere una pena pi\u0026#249; severa all\u0026#8217;imputato per il quale il pubblico ministero aveva richiesto un trattamento meno severo in considerazione della mancata contestazione, nei suoi confronti, della recidiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto poi all\u0026#8217;allegata violazione dell\u0026#8217;art. 112 Cost., l\u0026#8217;interveniente esclude che il principio dell\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale comporti un dovere, a carico del pubblico ministero, di \u0026#171;scandagliare ogni possibile contestazione in astratto elevabile rispetto al reato che intende perseguire\u0026#187;. Non sarebbe del resto infrequente che il certificato del casellario giudiziale non sia aggiornato al momento del rinvio a giudizio, e che solo in una fase successiva i precedenti penali siano portati all\u0026#8217;attenzione del giudice. Il che escluderebbe in radice che la mancata contestazione della recidiva possa imputarsi al pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, sarebbe \u0026#171;riservata alle prerogative del PM la contestazione di circostanze aggravanti cui fa da contraltare il divieto per il giudice di sollecitare o autonomamente ritenere circostanze aggravanti non oggetto di specifica contestazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il rimettente sollecita questa Corte a una pronuncia additiva, per effetto della quale il giudice dovrebbe essere tenuto alla restituzione degli atti al pubblico ministero non solo quando risulti che il fatto sia \u0026#171;diverso\u0026#187; da quello contestato, ma anche quando risulti dagli atti una circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le eccezioni sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, anzitutto, l\u0026#8217;eccezione secondo cui le questioni sarebbero irrilevanti dal momento che, nell\u0026#8217;ambito del giudizio abbreviato, il pubblico ministero non potrebbe comunque procedere alla contestazione di nuove circostanze aggravanti ai sensi dell\u0026#8217;art. 517 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto sembra ipotizzare l\u0026#8217;interveniente, infatti, il giudice a quo non mira a riaprire l\u0026#8217;udienza e a sollecitare il pubblico ministero a procedere, in quella sede, alla contestazione di nuove circostanze aggravanti \u0026#8211; ci\u0026#242; che, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 aprile 2019-13 febbraio 2020, n. 5788), sarebbe effettivamente precluso in sede di giudizio abbreviato senza richiesta di integrazioni probatorie, come nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente auspica, piuttosto, che gli sia riconosciuta la possibilit\u0026#224; di restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen., affinch\u0026#233; questi proceda, conformemente all\u0026#8217;art. 335 cod. proc. pen., a una nuova iscrizione della notitia criminis e a un nuovo esercizio dell\u0026#8217;azione penale per il reato correttamente qualificato dalla circostanza aggravante originariamente non contestata. Il che ben potrebbe accadere, laddove questa Corte accogliesse la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettata, anche nell\u0026#8217;ambito del giudizio a quo, stante la pacifica applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 521 cod. proc. pen. al rito abbreviato (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 21 febbraio 2019, n. 18566; Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 18 dicembre 2012-9 gennaio 2013, n. 859).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Neppure \u0026#232; fondata la seconda eccezione di inammissibilit\u0026#224; per carenza di rilevanza, formulata sull\u0026#8217;assunto che il rimettente, erroneamente, non avrebbe considerato il disposto dell\u0026#8217;art. 522 cod. proc. pen., che equiparerebbe la disciplina della nuova contestazione di una \u0026#171;circostanza aggravante\u0026#187; a quella avente a oggetto un \u0026#171;fatto nuovo\u0026#187; o un \u0026#171;reato concorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 522 cod. proc. pen. si limita a prevedere la nullit\u0026#224; soltanto parziale della sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni in materia di contestazioni suppletive, di cui agli artt. 516 e seguenti cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sembra ritenere l\u0026#8217;interveniente, l\u0026#8217;art. 522 cod. proc. pen. non sancisce un generale principio di equiparazione di trattamento giuridico fra le tre ipotesi, n\u0026#233; tantomeno tra queste e quella \u0026#8211; oggetto delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; del fatto \u0026#171;diverso\u0026#187;: ciascuna di queste ipotesi \u0026#232;, in effetti, diversamente regolata dalle disposizioni in questione, che disciplinano le contestazioni suppletive durante il processo e i poteri del giudice in sede di decisione. Dal che discende tra l\u0026#8217;altro, come correttamente osservato dal giudice a quo, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di estendere in via ermeneutica la disposizione in questa sede censurata, testualmente riferita al fatto \u0026#171;diverso\u0026#187;, all\u0026#8217;ipotesi in cui risulti al giudice la sussistenza di una circostanza aggravante (in questo senso, ex multis, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 13 ottobre 2021, n. 44973; sezione prima penale, sentenza 12 maggio 2015, n. 25882; con specifico riferimento alla recidiva, sezione prima penale, sentenza 5 luglio 2011, n. 30498).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione formulata con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In proposito, occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nella configurazione degli istituti processuali, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte operate (ex plurimis, sentenze n. 74 del 2022, n. 213 del 2021, n. 95, n. 79 e n. 58 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale standard di giudizio \u0026#8211; particolarmente rispettoso della discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u0026#8211; si impone anche allorch\u0026#233;, come in questo caso, vengano allegate dal rimettente irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento, o irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni diseguali. La disciplina del processo \u0026#232;, infatti, frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicch\u0026#233; ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una pi\u0026#249; ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ci\u0026#242; spiega perch\u0026#233; questa Corte sia solita esercitare una speciale cautela nello scrutinio delle censure in materia processuale fondate, in particolare, sull\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La premessa ermeneutica da cui muove il giudice rimettente, relativa all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di estendere la disciplina dettata per il fatto \u0026#171;diverso\u0026#187; all\u0026#8217;ipotesi del fatto connotato da una circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero, \u0026#232; invero corretta, come gi\u0026#224; osservato (supra, punto 2.2.). La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ritiene, anzi, abnorme il provvedimento del giudice che, rilevata l\u0026#8217;omessa contestazione della recidiva nell\u0026#8217;imputazione, restituisca gli atti al pubblico ministero affinch\u0026#233; la riformuli (Cass., sentenza n. 30498 del 2011). In tale ipotesi il giudice non potr\u0026#224; nemmeno ritenere esistente in base agli atti la circostanza non contestata, essendogli ci\u0026#242; precluso dall\u0026#8217;art. 521, comma 1, cod. proc. pen., e dovr\u0026#224; pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non qualificato, come ritualmente contestato dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene che tale diritto vivente sia produttivo di irragionevoli differenze di trattamento censurabili al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., emblematicamente esemplificate dal caso di specie sottoposto al suo esame, in cui \u0026#8211; a parit\u0026#224; di delitto commesso \u0026#8211; un imputato al quale \u0026#232; stata ritualmente contestata la recidiva rischierebbe di essere punito pi\u0026#249; severamente rispetto ad altro imputato al quale la recidiva non \u0026#232; stata contestata dal pubblico ministero, nonostante i numerosi precedenti risultanti dai certificati del casellario giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Che la soluzione consacrata dal diritto vivente possa produrre risultati come quello evidenziato dal giudice a quo \u0026#232;, in effetti, innegabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#232; possibile, come suggerisce l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sollecitare il giudice a far uso dei propri poteri discrezionali nella commisurazione della pena per evitare disparit\u0026#224; di trattamento (ovvero l\u0026#8217;eguale trattamento di situazioni diseguali) tra diversi imputati, per correggere l\u0026#8217;eventuale omissione, da parte del pubblico ministero, della contestazione di circostanze aggravanti a questo o quell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale suggerimento \u0026#232;, anzi, improprio, dal momento che una circostanza aggravante non contestata all\u0026#8217;imputato, e pertanto non oggetto di contraddittorio tra accusa e difesa, deve essere considerata tamquam non esset per il giudice. Ci\u0026#242; vale anche, e in special modo, per la recidiva, che pure \u0026#232; fondata sulla previa commissione di delitti accertati con sentenze definitive risultanti per tabulas dai certificati del casellario giudiziale, giacch\u0026#233; la sua applicazione non \u0026#232; mai obbligatoria: il che comporta il preciso onere per il pubblico ministero, che intenda contestarla, di dimostrare, nel contraddittorio con l\u0026#8217;imputato, che nel caso concreto i reati da lui precedentemente commessi siano indicativi di una sua maggiore colpevolezza e di una sua maggiore pericolosit\u0026#224; (sentenza n. 120 del 2017, punto 2 del Considerato in diritto e precedenti ivi richiamati; nello stesso senso, ordinanza n. 145 del 2018; nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 febbraio 2011, n. 20798).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina in questa sede censurata, dunque, implica fisiologicamente la possibilit\u0026#224; di un trattamento sanzionatorio del condannato meno severo di quello che deriverebbe dall\u0026#8217;applicazione di circostanze aggravanti ritenute sussistenti dal giudice, ma non contestate \u0026#8211; consapevolmente, o anche per mera disattenzione \u0026#8211; dal pubblico ministero; e, correlativamente, la possibilit\u0026#224; di identici trattamenti sanzionatori per imputati di fatti di reato analoghi, alcuni dei quali per\u0026#242; connotati dalla presenza di una o pi\u0026#249; circostanze aggravanti, anche in questo caso rilevate dal giudice, ma non contestate dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Queste possibili alterazioni della logica del principio di eguaglianza nella commisurazione della pena sono, per\u0026#242;, l\u0026#8217;altrettanto fisiologica conseguenza della regola della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, saldamente radicata nel sistema del codice di procedura penale. Come da tempo questa Corte ha evidenziato (sentenza n. 88 del 1994), tale regola di sistema \u0026#232;, anzitutto, funzionale al corretto svolgersi del contraddittorio, e a garantire cos\u0026#236; la pienezza del diritto di difesa dell\u0026#8217;imputato. In secondo luogo, essa tutela la stessa posizione del pubblico ministero, che l\u0026#8217;ordinamento vigente \u0026#8211; imperniato sul principio accusatorio \u0026#8211; individua come esclusivo titolare dell\u0026#8217;azione penale. Infine, la regola assicura la posizione di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice rispetto alle opposte allegazioni delle parti: posizione che \u0026#232; pur essa inscindibilmente legata alla logica del principio accusatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regola in questione chiama il giudice a pronunciarsi sulla responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato per i soli fatti descritti nel capo di imputazione, o che siano stati oggetto delle eventuali contestazioni suppletive durante il processo, proprio perch\u0026#233; unicamente su tali fatti si \u0026#232; svolto il contraddittorio tra le parti; ed esclude che il giudice possa affermare la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; e applicare la relativa sanzione, o frazione di sanzione \u0026#8211; per fatti \u0026#171;nuovi\u0026#187; o \u0026#171;connessi\u0026#187; non ritualmente contestati, per un fatto \u0026#171;diverso\u0026#187; da quello contestato, o ancora per circostanze aggravanti anch\u0026#8217;esse non oggetto di contestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione di cui all\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. in questa sede censurata \u0026#232;, in effetti, essa stessa espressione di questa regola, precludendo al giudice di condannare l\u0026#8217;imputato per il fatto che risulti dal compendio delle prove, ma sia \u0026#171;diverso\u0026#187; da quello descritto nell\u0026#8217;imputazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi tuttavia in cui il giudice rilevi la presenza di un fatto \u0026#171;nuovo\u0026#187; \u0026#8211; connesso o meno con quello contestato \u0026#8211; ulteriore rispetto a quello oggetto di imputazione, egli pu\u0026#242; comunque pronunciare condanna per il fatto contestato e ritenuto provato, lasciando poi che sia il pubblico ministero a procedere eventualmente per tale ulteriore fatto di reato emerso durante il processo. Nell\u0026#8217;ipotesi, invece, di fatto \u0026#171;diverso\u0026#187; da quello contestato, il giudice dovrebbe limitarsi ad assolvere l\u0026#8217;imputato; onde, in assenza di una disposizione come quella oggi censurata, al pubblico ministero sarebbe precluso iniziare una nuova azione penale, per effetto della regola generale del ne bis in idem consacrata dall\u0026#8217;art. 649 cod. proc. pen. Per evitare tale risultato, che condurrebbe alla radicale non punibilit\u0026#224; di un imputato che risulti comunque aver commesso un reato, seppur diverso da quello contestato dal pubblico ministero, l\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice, in questo caso, non definisca il processo attraverso una pronuncia di assoluzione, ma restituisca gli atti al pubblico ministero perch\u0026#233; questi possa procedere, se del caso, a un nuovo esercizio dell\u0026#8217;azione penale sulla base del fatto emerso in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Occorre a questo punto chiedersi se risulti manifestamente irragionevole, o addirittura arbitrario, non estendere tale regola anche al caso in cui risultino circostanze aggravanti del fatto non contestate dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa ipotesi, il giudice \u0026#232; invero tenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificato dall\u0026#8217;aggravante; e il pubblico ministero non avr\u0026#224; poi alcuna possibilit\u0026#224; di \u0026#8220;recuperare\u0026#8221; tale aggravante n\u0026#233; nei successivi gradi di giudizio, n\u0026#233;, a fortiori, in un diverso giudizio, stante anche in questo caso lo sbarramento del ne bis in idem. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; tuttavia tra le due ipotesi la differenza essenziale poc\u0026#8217;anzi segnalata: in quella del fatto \u0026#171;diverso\u0026#187; il giudice \u0026#8211; ove non potesse restituire gli atti al pubblico ministero \u0026#8211; dovrebbe tout court assolvere l\u0026#8217;imputato; quando invece, dopo aver accertato la commissione del fatto cos\u0026#236; come contestato, il giudice rileva altres\u0026#236; la presenza di una circostanza aggravante non oggetto di contestazione, l\u0026#8217;esito del giudizio resta comunque di condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNaturalmente, il legislatore avrebbe potuto prevedere anche in questo caso la possibilit\u0026#224; per il giudice di non definire il giudizio, e di restituire gli atti al pubblico ministero per consentirgli di procedere a una nuova contestazione, comprensiva dell\u0026#8217;aggravante risultante dagli atti, s\u0026#236; da giungere \u0026#8211; al termine del nuovo processo \u0026#8211; all\u0026#8217;applicazione di una pena corrispondente anche nel quantum all\u0026#8217;effettiva colpevolezza dell\u0026#8217;imputato. Ma una simile soluzione avrebbe comportato la necessit\u0026#224; di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Soluzione questa che non \u0026#232; mai indolore, dal punto di vista dei molteplici principi costituzionali in gioco, che all\u0026#8217;evidenza includono anche il principio \u0026#8211; coessenziale al diritto alla difesa dell\u0026#8217;imputato, e \u0026#171;connotato identitario della giustizia del processo\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2022) \u0026#8211; della ragionevole durata del processo, sancito all\u0026#8217;unisono dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. e dalle carte internazionali dei diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soluzione della restituzione degli atti al pubblico ministero affinch\u0026#233; riformuli l\u0026#8217;imputazione costituisce, d\u0026#8217;altra parte, una deviazione dalla funzione essenziale del giudice \u0026#8211; che l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. esige sia \u0026#171;terzo e imparziale\u0026#187;, e dunque equidistante da entrambe le parti \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito del processo. Tale funzione consiste, essenzialmente, nell\u0026#8217;assumere come dato di partenza la prospettazione accusatoria, per verificare se le prove assunte nel contraddittorio con la difesa \u0026#8211; o comunque sulle quali la difesa ha interloquito, nell\u0026#8217;ambito del giudizio abbreviato \u0026#8211; consentano di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, quella prospettazione; non gi\u0026#224; in quella, in certo senso inversa, di assicurare che la prospettazione accusatoria venga adeguata alle prove effettivamente assunte in giudizio, o comunque utilizzabili ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta del legislatore \u0026#232; stata, dunque, quella di calibrare la regola della restituzione degli atti al pubblico ministero, con il suo carico di allungamento dei tempi processuali, sulla sola ipotesi del fatto \u0026#171;diverso\u0026#187;, in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunit\u0026#224; di chi sia risultato autore di un fatto di reato, privilegiando invece le ragioni di tutela della ragionevole durata del processo e della posizione di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice nel caso in cui l\u0026#8217;errore del pubblico ministero si ripercuota soltanto sulla misura della pena da infliggere a un imputato comunque condannato per il fatto di reato risultato provato in sede processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA giudizio di questa Corte, tale scelta individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi in gioco, tutti di grande rilievo nel vigente sistema del processo penale; ed \u0026#232; in ogni caso ben lungi dal poter essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue la non fondatezza della censura ex art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Neppure \u0026#232; fondata la doglianza di violazione del principio di obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale di cui all\u0026#8217;art. 112 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Una risalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale ad opera del Pubblico Ministero [\u0026#8230;] \u0026#232; stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l\u0026#8217;indipendenza del Pubblico Ministero nell\u0026#8217;esercizio della propria funzione e, dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale\u0026#187; (sentenza n. 84 del 1979).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiprendendo e ampliando il secondo dei corollari enunciati, la successiva sentenza n. 88 del 1991 ha osservato che \u0026#171;[p]i\u0026#249; compiutamente, il principio di legalit\u0026#224; (art. 25, secondo comma), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalit\u0026#224; nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non pu\u0026#242; essere salvaguardata che attraverso l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale da parte del pubblico ministero \u0026#232; connesso, dunque, tanto al principio di eguaglianza quanto a quello di legalit\u0026#224; in materia penale, essendo in definitiva funzionale alla garanzia di un\u0026#8217;uniforme e imparziale applicazione della legge penale a tutti i suoi destinatari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer garantire l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; di tale principio l\u0026#8217;ordinamento prevede vari meccanismi che assicurano il controllo di un giudice sulle decisioni del pubblico ministero relative all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale o ai suoi stessi esiti \u0026#8211; a cominciare dal controllo del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione (art. 409 cod. proc. pen.), alla necessit\u0026#224; di verifica giudiziale sulla congruit\u0026#224; degli accordi tra imputato e pubblico ministero in merito all\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta (art. 448 cod. proc. pen.), sino, appunto, alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen. in questa sede censurata, che prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero perch\u0026#233; proceda ad un nuovo esercizio dell\u0026#8217;azione penale, allorch\u0026#233; il giudice ritenga che il fatto sia diverso da quello contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante la fondamentale connotazione accusatoria del nostro sistema processuale, il pubblico ministero non \u0026#232;, insomma, dominus assoluto dell\u0026#8217;azione penale, essendo previste varie possibilit\u0026#224; di intervento del giudice per assicurare, anche contro l\u0026#8217;avviso del pubblico ministero, l\u0026#8217;uniforme e imparziale applicazione della legge penale ai suoi destinatari, in omaggio alla ratio sottesa all\u0026#8217;art. 112 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4.2.\u0026#8211; Tuttavia, anche nella configurazione dei presupposti e dei limiti di tali controlli non possono non riconoscersi ampi spazi di manovra al legislatore, il quale \u0026#232; \u0026#8211; come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi sottolineato \u0026#8211; chiamato a un delicato bilanciamento tra i molti principi che entrano in gioco nel processo penale, e che possono porsi in conflitto rispetto alle stesse esigenze di assicurare piena tutela al principio di obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, nel senso ampio appena precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, il principio di obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale non pu\u0026#242; essere ragionevolmente esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al pubblico ministero sulla concreta configurazione dell\u0026#8217;imputazione, nella quale egli \u0026#232; tenuto a enunciare i fatti storici corrispondenti all\u0026#8217;insieme delle fattispecie astratte contenute nelle disposizioni da cui dipende la rilevanza penale di una condotta \u0026#8211; ivi comprese quelle configuranti circostanze, le quali spesso contengono clausole generali o requisiti elastici che rimandano necessariamente ad apprezzamenti discrezionali di chi debba applicare la norma, a cominciare appunto dal pubblico ministero. Ci\u0026#242; \u0026#232; tanto pi\u0026#249; vero con riguardo all\u0026#8217;aggravante della recidiva, la cui applicazione implica sempre \u0026#8211; come si \u0026#232; rammentato (supra, punto 3.3.) \u0026#8211; valutazioni discrezionali sulla significativit\u0026#224; delle precedenti condanne rispetto alla concreta maggiore colpevolezza e pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato: valutazioni che proprio il pubblico ministero \u0026#232; chiamato in prima battuta a compiere, e che spetter\u0026#224; poi al giudice convalidare una volta passate attraverso il filtro del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il legislatore non pu\u0026#242; non preoccuparsi di garantire l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa dell\u0026#8217;imputato, il quale \u0026#8211; una volta formulata l\u0026#8217;imputazione da parte del pubblico ministero \u0026#8211; ha un\u0026#8217;ovvia aspettativa a poter articolare la propria strategia difensiva in relazione, appunto, all\u0026#8217;imputazione cos\u0026#236; cristallizzata, e non ad eventuali imputazioni alternative emerse nel corso del giudizio, anche solo in termini di circostanze aggravanti non ritualmente contestategli dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, lo stesso ruolo del giudice non pu\u0026#242; essere inteso sino a ricomprendere, per necessit\u0026#224; costituzionale, un penetrante sindacato su tutte le scelte compiute dal pubblico ministero nella descrizione del fatto che costituisce il thema decidendum del giudizio penale. Un tale sindacato finirebbe infatti per snaturare la stessa posizione di terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, chiamato in linea di principio \u0026#8211; come poc\u0026#8217;anzi osservato (supra, punto 3.5.) \u0026#8211; a giudicare della corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all\u0026#8217;imputato dal pubblico ministero, e non gi\u0026#224; ad assicurare, in chiave collaborativa con quest\u0026#8217;ultimo, l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;imputazione ai fatti provati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In definitiva, la disposizione censurata individua \u0026#8211; anche sotto il profilo della sua compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 112 Cost. ora all\u0026#8217;esame \u0026#8211; un punto di equilibrio nient\u0026#8217;affatto irragionevole tra il complesso dei principi e interessi sottesi al delicato meccanismo del processo penale; con conseguente non fondatezza della censura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Correlazione tra l\u0027imputazione contestata e la sentenza - Omessa previsione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione considerata diritto vivente, che il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45149","titoletto":"Processo penale - Azione penale - Principio di obbligatorietà - Connessione con i principi di uguaglianza e di legalità in materia penale, a garanzia dell\u0027uniforme e imparziale applicazione della legge. (Classif. 199004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027obbligatorietà dell\u0027esercizio dell\u0027azione penale ad opera del pubblico ministero è elemento che concorre a garantire, da un lato, l\u0027indipendenza dell\u0027organo della pubblica accusa nell\u0027esercizio della propria funzione e, dall\u0027altro, l\u0027uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 84/1979 - mass. 9927\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l\u0027obbligatorietà dell\u0027azione penale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 88/1991 - mass. 16995\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di obbligatorietà dell\u0027azione penale è connesso tanto al principio di eguaglianza quanto a quello di legalità in materia penale, essendo funzionale alla garanzia di un\u0027uniforme e imparziale applicazione della legge penale a tutti i suoi destinatari.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45150","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45150","titoletto":"Processo penale - Dibattimento - Correlazione tra l\u0027imputazione contestata e la sentenza - Possibilità per il giudice, ove accerti la sussistenza di una circostanza aggravante (nel caso di specie: recidiva reiterata pluriaggravata), di restituire gli atti al pubblico ministero - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza della pena, nonché di obbligatorietà dell\u0027azione penale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. - dell\u0027art. 521, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al PM quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. La disposizione censurata, nel prevedere la restituzione degli atti per il fatto diverso e non anche per l\u0027aggravante non contestata, individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi sottesi al processo penale e non può essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La scelta del legislatore è stata, infatti, quella di limitare la regressione del procedimento alla sola ipotesi (il fatto diverso) in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità dell\u0027autore del fatto, privilegiando invece le esigenze di tutela della ragionevole durata del processo e della terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l\u0027errore del PM si ripercuota soltanto sulla misura della pena. La disciplina in esame realizza inoltre un bilanciamento non irragionevole tra il principio di obbligatorietà dell\u0027azione penale, che non può comunque essere esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al PM nella configurazione dell\u0027imputazione (tanto più quando, come nella specie, venga in rilievo l\u0027aggravante della recidiva), il diritto di difesa dell\u0027imputato e lo stesso ruolo del giudice, chiamato a verificare la corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all\u0027imputato dal PM, e non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest\u0027ultimo, l\u0027adeguamento dell\u0027imputazione ai fatti provati. \u003cem\u003ePrecedenti: S. 74/2022 - mass. 44756; O. 145/18 - mass. 40185; S. 120/2017 - mass. 40168; S. 88/1994 - mass. 20478\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45149","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"521","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43032","autore":"Aprile E.","titolo":"Sui poteri del giudice in caso di omessa contestazione di una aggravante in una recente pronuncia della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42753","autore":"Della Torre J.","titolo":"Circostanze aggravanti non contestate e poteri del giudice tra Corte costituzionale e \"Riforma Cartabia\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"267","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42568","autore":"Fiorelli G.","titolo":"Mancata contestazione dell’aggravante e limiti del controllo giurisdizionale: nessun rimedio all’inerzia del pubblico ministero.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2634","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42505","autore":"Spadafora A.","titolo":"Irriducibilità del totalitarismo “minoricentrico”?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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