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R., con ordinanza del 18 gennaio 2023, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di E. R., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Luca Amedeo Melegari e Raffaella Romagnoli per E. R. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Domenico Maimone per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 gennaio 2023, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2023, la Corte d\u0026#8217;appello di Roma, quarta sezione penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell\u0026#8217;Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), in riferimento agli artt. 36 e 54 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che un amministratore giudiziario aveva impugnato il decreto di liquidazione del compenso, nella misura di euro 1.940,92 oltre l\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), emesso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dei crediti e assistenza al giudice all\u0026#8217;udienza di verifica degli stessi, nell\u0026#8217;ambito di una procedura di prevenzione definita in primo grado dallo stesso Tribunale, lamentando l\u0026#8217;esiguit\u0026#224; della somma riconosciutagli, sebbene avesse dovuto esaminare domande presentate dai creditori per un valore complessivo di oltre un miliardo e trecento milioni di euro, formulando, dopo aver verificato la documentazione allegata alle medesime e la sussistenza di cause di esclusione dell\u0026#8217;ammissione del credito previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), argomentate proposte di ammissione o di esclusione allo stato passivo, in forza dell\u0026#8217;art. 58, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, dello stesso decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di liquidazione poich\u0026#233; il compenso era stato determinato intendendo l\u0026#8217;espressione \u0026#171;passivo accertato\u0026#187;, contenuta nell\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 (Regolamento recante disposizioni in materia di modalit\u0026#224; di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell\u0026#8217;albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14), come riferita ai crediti ammessi senza riserva dal giudice delegato all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza di verifica dei crediti e non gi\u0026#224;, come sarebbe dovuto correttamente avvenire secondo il professionista, in forza delle complesse attivit\u0026#224; demandate allo stesso dal predetto art. 58, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. antimafia, alle istanze di credito esaminate indipendentemente dall\u0026#8217;esito ottenuto nella verifica di ciascuna di esse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome riferito nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tale interpretazione della locuzione \u0026#171;passivo accertato\u0026#187; potrebbe portare con s\u0026#233; il rischio, ad avviso dell\u0026#8217;impugnante, che i professionisti propongano per l\u0026#8217;ammissione anche crediti che non ne avrebbero i presupposti al fine di ottenere il compenso. Inoltre, irragionevolmente, non si terrebbe conto della circostanza che il \u0026#171;passivo accertato\u0026#187; potrebbe aumentare in maniera considerevole ove fossero accolte le opposizioni dei creditori esclusi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente chiedeva, per tali ragioni, che gli fosse riconosciuto, intendendo la locuzione \u0026#171;passivo accertato\u0026#187; come relativa a tutte le domande dei creditori presentate nella procedura di prevenzione, un compenso di euro 3.386.189,73, comunque non inferiore al minimo di euro 781.476,77, da porsi a carico dell\u0026#8217;erario, non avendo la procedura risorse all\u0026#8217;uopo sufficienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla successiva udienza, come riferisce ulteriormente la Corte d\u0026#8217;appello di Roma, il professionista precisava di aver gi\u0026#224; ricevuto per la generale attivit\u0026#224; di gestione del compendio sequestrato nella medesima procedura una somma di circa euro 1.200.000,00, e deduceva, nei propri scritti difensivi, che non sarebbe stata necessaria la proposizione di una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per l\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;impugnazione, potendosi a suo avviso pervenire in via interpretativa alla soluzione auspicata, poich\u0026#233; la locuzione \u0026#171;passivo accertato\u0026#187; dovrebbe essere intesa in modo da ricomprendere tutti i crediti esaminati dall\u0026#8217;amministratore giudiziario, stante la strutturale diversit\u0026#224; tra le attivit\u0026#224; rimesse allo stesso e quelle proprie del curatore nell\u0026#8217;accertamento dei crediti.\u0026#160;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice rimettente ricorda che l\u0026#8217;espressione \u0026#171;passivo accertato\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 3, del richiamato d.P.R. n. 177 del 2015, \u0026#232; analoga a quella contenuta nell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 (Regolamento concernente l\u0026#8217;adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo), talch\u0026#233; la relativa nozione coincide per entrambe le norme ed \u0026#232; stata intesa dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; nel senso che essa \u0026#232; riferita esclusivamente ai crediti ammessi senza riserva (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 31 maggio 2021, n. 15168, con riferimento al compenso spettante ai curatori fallimentari), ossia di pieno riscontro del credito (\u0026#232; citata anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 13 aprile 2000, n. 4751).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, osserva la Corte d\u0026#8217;appello di Roma che l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 177 del 2015, \u0026#232; una norma regolamentare emanata senza una valida base normativa, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010 non fornisce indicazioni sull\u0026#8217;introduzione di una voce della tariffa anche per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dei crediti da parte dell\u0026#8217;amministratore giudiziario; n\u0026#233; questa lacuna non potrebbe essere colmata avendo riguardo a norme di riferimento per attivit\u0026#224; simili, trattandosi di disposizioni di stretta interpretazione in quanto relative ai compensi per lo svolgimento di un \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epublicum\u003c/em\u003e;\u003cem\u003e \u003c/em\u003en\u0026#233; potrebbero trovare applicazione analogica le disposizioni dettate per il relativo compenso dei curatori nelle procedure concorsuali liquidatorie, i quali svolgono un\u0026#8217;attivit\u0026#224; molto diversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa conseguente esclusione di un compenso per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dei crediti e di assistenza al giudice delegato svolta dagli amministratori giudiziari nella verifica degli stessi potrebbe porsi in contrasto, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tanto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., ossia con il principio per il quale ogni forma di lavoro deve essere adeguatamente retribuita, quanto con l\u0026#8217;art. 54 Cost., perch\u0026#233; gli amministratori giudiziari sono ausiliari del giudice. N\u0026#233; sarebbe conforme \u0026#171;ad equit\u0026#224;\u0026#187; trarre ispirazione dai criteri che presidiano la determinazione del compenso del curatore fallimentare (\u003cem\u003erect\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e: nella liquidazione giudiziale) per analoghe attivit\u0026#224;, in quanto dovrebbe invece essere previsto un compenso per tutti i crediti analizzati, al fine di evitare un potenziale conflitto di interessi del professionista rispetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; ad esso demandata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, infine, sottolinea la Corte rimettente che, dovendo essere disapplicato l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015, perch\u0026#233; emanato in assenza di una valida base normativa, in assenza di un intervento di questa Corte, non residuerebbe alcun criterio per il riconoscimento di un compenso all\u0026#8217;amministratore ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;amministratore giudiziario E. R. osservando che non \u0026#232; possibile, ai fini della determinazione del compenso degli amministratori giudiziari per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dei crediti fatti valere nei confronti del prevenuto e di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti, fare riferimento ai criteri previsti per il curatore fallimentare, trattandosi di attivit\u0026#224; eterogenee, poich\u0026#233; solo i primi devono effettuare a tal fine le specifiche e complesse attivit\u0026#224; ad essi demandate dal codice antimafia. Secondo la parte ci\u0026#242; comporta che nelle procedure di prevenzione, di norma, \u0026#232; ammesso un numero di crediti significativamente inferiore rispetto a quanto avviene nelle procedure di liquidazione giudiziale (e, in precedenza, di fallimento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 13 marzo 2023 \u0026#232;, inoltre, intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo, sotto un primo profilo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni perch\u0026#233; fondate su parametri quali gli artt. 36 e 54 Cost., evocati in maniera generica e non pertinente e, sotto un secondo profilo, la loro manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quanto all\u0026#8217;art. 54 Cost., la difesa dello Stato rileva che non si comprenderebbe l\u0026#8217;attinenza della dedotta assenza di una disposizione che disciplina il regime dei compensi dell\u0026#8217;amministratore giudiziario per le attivit\u0026#224; di verifica dei crediti rispetto al dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, ovvero quello di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche loro affidate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che il giudice rimettente non solo assimila il compenso dell\u0026#8217;ausiliario alla retribuzione, ma non descrive le ragioni della violazione del detto parametro, vieppi\u0026#249; alla luce dell\u0026#8217;elevata remunerativit\u0026#224; dei compensi degli amministratori giudiziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione, inoltre, sarebbe inammissibile in quanto sottoposta a questa Corte in modo contraddittorio, poich\u0026#233;, per un verso, il Collegio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume che manca una disposizione che disciplina il compenso degli amministratori giudiziari per tale specifica attivit\u0026#224; e, per un altro, contesta l\u0026#8217;utilizzo a tal fine di un criterio analogo a quello previsto per i curatori \u0026#171;fallimentari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in punto di inammissibilit\u0026#224;, rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che non viene indicato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione alcun valido \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e al quale ancorare nel merito una eventuale pronuncia additiva proprio perch\u0026#233; non \u0026#232; condivisa l\u0026#8217;assimilazione al modello normativo prescelto dal d.P.R. n. 177 del 2015, che si riconduce ai criteri di cui al d.m. 25 gennaio 2012 sul compenso per i curatori fallimentari. Sicch\u0026#233; la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari sarebbe rimessa a un\u0026#8217;inammissibile attivit\u0026#224; \u0026#8220;creativa\u0026#8221; di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ogni modo, sottolinea ulteriormente la stessa difesa dello Stato, la questione sarebbe manifestamente infondata perch\u0026#233; non esiste la lacuna denunciata dalla Corte d\u0026#8217;appello di Roma, atteso che l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015, prevede espressamente un compenso supplementare in favore dell\u0026#8217;amministratore giudiziario se assiste il giudice per la verifica dei crediti, non potendosi assimilare il rapporto tra legge e regolamento a quello tra legge delega e decreto legislativo, vieppi\u0026#249; considerando che il predetto decreto \u0026#232;, come indicato dalla norma primaria censurata, un regolamento sia di attuazione che di integrazione, consentita alla normazione secondaria \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 17, comma 1, lettera\u003cem\u003e b\u003c/em\u003e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), in materie non riservate alla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, di poi, il Presidente del Consiglio dei ministri che, nell\u0026#8217;ambito della propria discrezionalit\u0026#224;, in maniera non irragionevole il legislatore ha individuato regole uniformi per la determinazione dei compensi del curatore fallimentare e dell\u0026#8217;amministratore giudiziario atteso che \u0026#232; del tutto indimostrato l\u0026#8217;assunto di una maggiore complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del secondo, poich\u0026#233; in entrambe le ipotesi \u0026#232; il giudice delegato a dover verificare i crediti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, in ogni caso, i parametri evocati non comporterebbero l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una previsione che avesse effettivamente escluso uno specifico compenso dell\u0026#8217;amministratore giudiziario per le attivit\u0026#224; di assistenza del giudice nella verifica dei crediti delle misure di prevenzione patrimoniale, poich\u0026#233;, da un lato, l\u0026#8217;art. 54 Cost. descrive l\u0026#8217;esercizio delle funzioni pubbliche come \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e, ci\u0026#242; che legittima la previsione di limiti alla rimunerazione dell\u0026#8217;ufficio esercitato e, per un altro, quanto all\u0026#8217;art. 36 Cost., i compensi degli amministratori giudiziari, come dimostrato proprio nella procedura presupposta dove il professionista aveva gi\u0026#224; percepito un elevato compenso, rende evidente che gli stessi sarebbero comunque proporzionali alla qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; del lavoro prestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 30 ottobre 2023, E. R. ha replicato alle deduzioni contenute nell\u0026#8217;atto di intervento dell\u0026#8217;Avvocatura generale, evidenziando, per un verso, che non sussisterebbe alcun \u0026#171;diritto vivente\u0026#187; rispetto alla ricostruzione della nozione di \u0026#171;passivo accertato\u0026#187; se non nella materia fallimentare, che deve ritenersi del tutto differente da quella di prevenzione, anche quanto alla verifica dei crediti, poich\u0026#233; ai fini dell\u0026#8217;ammissione dei crediti al passivo nella liquidazione giudiziale non se ne deve vagliare previamente anche la liceit\u0026#224;, e puntualizzando, per un altro, di non aver gi\u0026#224; ottenuto, come da allegati contestualmente depositati, a titolo di liquidazione per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta nella stessa procedura la somma di circa euro 1.200.000,00, bens\u0026#236; un importo inferiore, pari circa alla met\u0026#224; di tale somma.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 gennaio 2023 (reg. ord. n. 17 del 2023), la Corte d\u0026#8217;appello di Roma, sezione quarta penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, in riferimento agli artt. 36 e 54 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome evidenzia il giudice rimettente, un amministratore giudiziario aveva impugnato in appello il decreto di liquidazione del compenso nella misura di euro 1.940,92 oltre l\u0026#8217;IVA, emesso dal Tribunale di primo grado per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dei crediti ed assistenza al giudice all\u0026#8217;udienza di verifica degli stessi, assumendo che il compenso liquidato era inadeguato rispetto alla complessa attivit\u0026#224; svolta nella procedura, consistente nell\u0026#8217;esame di domande dei creditori per un valore complessivo di oltre un miliardo e trecento milioni di euro, e nella formulazione, previa verifica della documentazione, di argomentate proposte di ammissione o di esclusione allo stato passivo, in forza dell\u0026#8217;art. 58, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSegnatamente, come ricorda il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il professionista riteneva inadeguata la liquidazione compiuta dal Tribunale che aveva interpretato a tal fine l\u0026#8217;espressione \u0026#171;passivo accertato\u0026#187;, contenuta nell\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015, come riferita ai crediti ammessi senza riserva dal giudice delegato all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza di verifica dei crediti e non gi\u0026#224;, come sarebbe dovuto correttamente avvenire, secondo il professionista, in forza delle complesse attivit\u0026#224; demandate allo stesso, alle istanze di credito esaminate, indipendentemente dall\u0026#8217;esito ottenuto in sede di verifica di ciascuna di esse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; evidenziato in punto di fatto, la Corte di appello di Roma, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, osserva che l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 177 del 2015, \u0026#232; una norma regolamentare che resta sottratta, come tale, al sindacato \u0026#8220;diretto\u0026#8221; di questa Corte. Tuttavia, la censura si appunta sul fatto che si tratta di una disposizione emanata senza una valida base normativa, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010 non fornisce indicazioni sull\u0026#8217;introduzione di una voce della tariffa anche per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dei crediti da parte dell\u0026#8217;amministratore giudiziario; n\u0026#233; questa lacuna non potrebbe essere colmata avendo riguardo a norme di riferimento per attivit\u0026#224; simili, trattandosi di disposizioni di stretta interpretazione in quanto relative ai compensi per lo svolgimento di un \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epublicum\u003c/em\u003e;\u003cem\u003e \u003c/em\u003en\u0026#233; potrebbero trovare applicazione analogica le disposizioni dettate per il relativo compenso dei curatori nelle procedure concorsuali liquidatorie, i quali svolgono un\u0026#8217;attivit\u0026#224; molto diversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa conseguente esclusione di un compenso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento dei crediti e di assistenza al giudice delegato svolta dagli amministratori giudiziari nella verifica degli stessi potrebbe porsi in contrasto, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tanto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., ossia con il principio per il quale ogni forma di lavoro deve essere adeguatamente retribuita, quanto con l\u0026#8217;art. 54 Cost., perch\u0026#233; gli amministratori giudiziari sono ausiliari del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla rilevanza, il Collegio rimettente evidenzia che, dovendo essere disapplicato l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015, perch\u0026#233; emanato senza una valida base normativa, in assenza di un intervento di questa Corte, non residuerebbe alcun criterio per il riconoscimento di un compenso all\u0026#8217;amministratore ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate per carente motivazione sui parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata con riguardo all\u0026#8217;art. 36 Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione argomenta adeguatamente l\u0026#8217;affermata violazione del parametro, assumendo che non sarebbe previsto alcun compenso per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministratore giudiziario di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti, in violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; della retribuzione alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro prestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata con riguardo all\u0026#8217;art. 54 Cost., atteso che il giudice rimettente non spiega per quale ragione ritiene la norma censurata in contrasto con tale precetto costituzionale, se si eccettua un riferimento incidentale alla natura di \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e pubblico dell\u0026#8217;incarico svolto; riferimento, tuttavia, che non \u0026#232; sviluppato poi sul piano argomentativo. Talch\u0026#233; il parametro \u0026#232; stato evocato in maniera apodittica e generica, senza la specificazione dei motivi per i quali la Corte d\u0026#8217;appello di Roma ha assunto che si sia verificata la sua violazione, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in relazione allo stesso (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 135 e n. 32 del 2023, n. 136 e n. 34 del 2022; ordinanze n. 159 del 2021, n. 261 del 2012, n. 180 e n. 31 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, la difesa dello Stato deduce che le sollevate questioni sono formulate in maniera contraddittoria poich\u0026#233;, da un lato, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume che non \u0026#232; previsto alcun compenso per l\u0026#8217;amministratore giudiziario per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di assistenza al giudice nella verifica dei crediti e, dall\u0026#8217;altro, sostiene che \u0026#232; irragionevole la comparazione con il compenso previsto per il curatore fallimentare, che svolge attivit\u0026#224; analoghe, ma meno complesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, questa Corte ha ritenuto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate con ordinanze le cui modalit\u0026#224; argomentative tradiscono un\u0026#8217;incertezza e contraddittoriet\u0026#224; del\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e che non consente di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure (tra le altre, sentenze n. 123 del 2021 e n. 224 del 2020; ordinanze n. 116 del 2022, n. 18 del 2021 e n. 261 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, tuttavia, il verso delle questioni sollevate \u0026#232; chiaro, nel senso che la censura concerne l\u0026#8217;assunta mancata previsione del compenso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministratore giudiziario di assistenza nella verifica dei crediti, mentre le considerazioni su quello contemplato per i curatori fallimentari sono effettuate in chiave comparativa e quindi meramente argomentativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale eccepisce, ulteriormente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per la manipolativit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e poich\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e finirebbe con il domandare a questa Corte l\u0026#8217;individuazione del compenso che spetterebbe, per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; in questione, all\u0026#8217;amministratore giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati, stante anche che \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate\u0026#187; non compromette l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni stesse (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 59 del 2021) quando sia rinvenibile nell\u0026#8217;ordinamento una soluzione adeguata al parametro di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 157 e n. 63 del 2021) ha ritenuto che la \u0026#171;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale risulta [\u0026#8230;] condizionata non tanto dall\u0026#8217;esistenza di un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell\u0026#8217;ordinamento di una o pi\u0026#249; soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (si veda, da ultimo, la sentenza n. 252 del 2020 e in senso conforme le sentenze n. 224 del 2020; n. 99 del 2019; n. 233, n. 222 e n. 41 del 2018; n. 236 del 2016)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo se manca una soluzione costituzionalmente adeguata o se \u0026#171;il superamento dei prospettati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore\u0026#187; (sentenza n. 47 del 2023), allora la questione \u0026#232; inammissibile (sulla necessit\u0026#224; di una revisione di sistema, quale limite di ammissibilit\u0026#224; della questione con cui si solleciti l\u0026#8217;intervento di questa Corte, vedi sentenze n. 202, n. 143, n. 100 e n. 1 del 2022, n. 151, n. 33 e n. 32 del 2021, n. 80 e n. 47 del 2020); ci\u0026#242; che non pu\u0026#242; dirsi delle questioni attualmente sollevate, che concernono, in termini specifici e limitati, il compenso per l\u0026#8217;amministratore giudiziario per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di verifica dei crediti nella procedura di prevenzione a carattere patrimoniale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame del merito delle questioni sollevate \u0026#232; opportuno premettere, in sintesi, il quadro normativo di riferimento nel quale si colloca la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;emanazione di un provvedimento di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, sorge il problema della tutela dei creditori del proposto che rischiano di veder svanire la garanzia patrimoniale sulla quale avevano costruito il proprio affidamento in virt\u0026#249; del principio della generale responsabilit\u0026#224; del debitore sancito dall\u0026#8217;art. 2740 del codice civile e, non di rado, anche in forza di garanzie reali su alcuni beni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una questione che involge un necessario contemperamento tra il diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore e l\u0026#8217;esigenza di evitare che il proposto si riappropri dei beni oggetto della misura, ovvero che gli stessi beni siano destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con lo stesso nella consapevolezza che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica svolta era illecita, ovvero diretta a celare attivit\u0026#224; illecite o al riciclaggio di denaro (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eceteris\u003c/em\u003e, sentenze n. 18 del 2023, n. 26 del 2019 e n. 94 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna prima regolamentazione normativa degli aspetti relativi alla tutela dei creditori \u0026#232; stata introdotta, difatti, solo dal codice antimafia, in omaggio ai criteri direttivi sanciti dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonch\u0026#233; delega al Governo in materia di normativa antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il codice antimafia, il legislatore, in attuazione della delega, ha quindi introdotto nel Titolo IV, all\u0026#8217;art. 52 e seguenti, una disciplina specifica per la tutela dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Tali disposizioni sono state oggetto di interventi additivi di questa Corte che hanno finito con l\u0026#8217;estendere detta tutela a tutti i creditori per titoli antecedenti al sequestro di prevenzione e non solo a quelli che vantavano un diritto reale sui beni oggetto della misura (sentenze n. 26 del 2019 e n. 94 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quanto alla struttura del procedimento di accertamento dei crediti, \u0026#232; stata recepita, in misura pressoch\u0026#233; integrale, la regolamentazione dettata all\u0026#8217;epoca per il fallimento dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), che, nella sua struttura, \u0026#232; rimasta inalterata per la liquidazione giudiziale dopo l\u0026#8217;emanazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl procedimento per l\u0026#8217;accertamento dei crediti prevede che, per ottenere il riconoscimento del credito, l\u0026#8217;istante deve in primo luogo dimostrare l\u0026#8217;anteriorit\u0026#224; del diritto rispetto al sequestro e provare, in secondo luogo, che il credito concesso al proposto non fosse strumentale all\u0026#8217;attivit\u0026#224; delittuosa, o di aver comunque ignorato tale circostanza in buona fede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice delegato, assistito dall\u0026#8217;amministratore giudiziario, verifica, in particolare, le domande presentate, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere con le eventuali cause di prelazione e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell\u0026#8217;esclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta concluso l\u0026#8217;esame delle domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata, nonch\u0026#233; notificato agli interessati a cura dell\u0026#8217;amministratore giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Per ci\u0026#242; che rileva maggiormente quanto alle questioni sollevate dalla Corte d\u0026#8217;appello di Roma, alcuni compiti specifici sono demandati all\u0026#8217;amministratore giudiziario nel procedimento sinora descritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, gi\u0026#224; dopo la pronuncia del sequestro di prevenzione, l\u0026#8217;amministratore \u0026#232; tenuto ad allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato l\u0026#8217;elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, corredato dell\u0026#8217;indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e dall\u0026#8217;elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l\u0026#8217;elencazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito delle modifiche introdotte all\u0026#8217;interno del codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), \u0026#232; stato inoltre previsto, anche sul piano normativo, ed in conformit\u0026#224; a una prassi gi\u0026#224; diffusa in alcuni uffici giudiziari, un diretto coinvolgimento dell\u0026#8217;amministratore giudiziario nell\u0026#8217;esame delle domande e nella redazione del progetto di stato passivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato stabilito, in particolare, che l\u0026#8217;amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull\u0026#8217;ammissione o sull\u0026#8217;esclusione di ciascuna domanda (art. 58, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. antimafia) e deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell\u0026#8217;udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell\u0026#8217;udienza (art. 58, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;amministratore giudiziario partecipa, poi, all\u0026#8217;udienza di verifica dei crediti celebrata dinanzi al giudice delegato e, una volta approvato il progetto di stato passivo con decreto, d\u0026#224; notizia del relativo deposito agli interessati non presenti, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto poi alla normativa di riferimento per la determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari, per un lungo periodo di tempo, in assenza di criteri sul piano legislativo, la giurisprudenza aveva fatto ricorso all\u0026#8217;equit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 settembre-13 novembre 2017, n. 51600) ovvero, se l\u0026#8217;amministratore era un professionista iscritto a un albo, alle tariffe di riferimento previste per lo svolgimento delle relative attivit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 22 agosto 2019, n. 21592).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel contemplare l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;Albo degli amministratori giudiziari, aveva demandato ad un successivo decreto legislativo le relative previsioni nonch\u0026#233; l\u0026#8217;introduzione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base a tale previsione normativa, l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010 ha, a propria volta, rimesso ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, lettera\u003cem\u003e b\u003c/em\u003e), della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di stabilire, in generale, le modalit\u0026#224; di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel comma 2 del richiamato art. 8, il legislatore ha inoltre indicato dettagliati criteri direttivi per la determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari da parte del predetto regolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, detto comma ha stabilito che il d.P.R. di cui al comma 1 era tenuto a rispettare una serie di norme di principio, ovvero: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione pi\u0026#249; onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall\u0026#8217;amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell\u0026#8217;ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico o concrete difficolt\u0026#224; di gestione; 2) possibilit\u0026#224; di usufruire di coadiutori; 3) necessit\u0026#224; e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivit\u0026#224; di amministrazione; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) previsione della possibilit\u0026#224; di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell\u0026#8217;amministrazione particolarmente positivi; \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) previsione delle modalit\u0026#224; di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati pi\u0026#249; amministratori per un\u0026#8217;unica procedura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il d.P.R. n. 177 del 2015 \u0026#232; stato emanato il regolamento recante disposizioni in materia di modalit\u0026#224; di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell\u0026#8217;albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto di tale regolamento (cosiddetto tariffa), come precisato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, \u0026#232; l\u0026#8217;intera disciplina delle modalit\u0026#224; di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell\u0026#8217;albo istituito a norma dell\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2010, per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; da essi svolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, al fine della liquidazione del compenso, sono stati adottati criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali dal d.m. 25 gennaio 2012, stante che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari, come rilevato nella relazione illustrativa e risultante dalle stesse premesse del decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI principali criteri di determinazione del compenso sono contemplati dall\u0026#8217;art. 3 del citato regolamento mediante un meccanismo a scaglioni progressivi in base a percentuali che si riducono con l\u0026#8217;aumento del valore, distinguendo, a seconda che l\u0026#8217;amministratore giudiziario gestisca direttamente l\u0026#8217;azienda oggetto di sequestro ovvero la stessa sia gestita da terzi in virt\u0026#249; di un contratto di affitto, o, ancora, si tratti di beni immobili non costituiti in azienda (comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando l\u0026#8217;amministratore giudiziario gestisce direttamente l\u0026#8217;azienda \u0026#232;, inoltre, corrisposto allo stesso un ulteriore compenso pari al 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull\u0026#8217;ammontare dei ricavi lordi conseguiti (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;amministratore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull\u0026#8217;importo del compenso, nonch\u0026#233; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, inclusi i costi dei coadiutori (comma 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; anche significativo considerare che l\u0026#8217;art. 4, comma 1, del regolamento consente all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di aumentare o ridurre l\u0026#8217;ammontare del compenso liquidato a norma del precedente art. 3. In particolare, la variazione pu\u0026#242; avvenire in misura non superiore al 50 per cento in base ad una serie di criteri, \u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) complessit\u0026#224; della gestione; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) ricorso all\u0026#8217;opera di coadiutori; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) necessit\u0026#224; e frequenza dei controlli esercitati; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera prestata e dei risultati ottenuti; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) sollecitudine con cui sono state condotte le attivit\u0026#224; di amministrazione, ivi compreso l\u0026#8217;adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;\u003cem\u003e f\u003c/em\u003e) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dello stesso art. 4 stabilisce, poi, che il compenso pu\u0026#242; essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell\u0026#8217;amministrazione particolarmente positivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna specifica norma \u0026#232; dedicata, con diretto riguardo alle questioni sollevate dal giudice rimettente, al compenso dell\u0026#8217;amministratore giudiziario per l\u0026#8217;assistenza all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di verifica dei crediti: l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del regolamento stabilisce espressamente, infatti, che \u0026#171;[q]uando l\u0026#8217;amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti \u0026#232; inoltre corrisposto, sull\u0026#8217;ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto un distinto e pi\u0026#249; generale profilo, non si pu\u0026#242; infine trascurare di considerare che, di recente, il legislatore, con l\u0026#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, ha inserito nella norma censurata il nuovo comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui \u0026#171;[n]ei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all\u0026#8217;esito delle liquidazioni derivanti dall\u0026#8217;applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la questione, sollevata dalla Corte d\u0026#8217;appello di Roma in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il ragionamento del giudice rimettente muove dall\u0026#8217;erroneo presupposto interpretativo secondo il quale mancherebbe una disciplina del compenso dell\u0026#8217;amministratore giudiziario per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; il (sopra richiamato) regolamento, adottato con il d.P.R. n. 177 del 2015 ai sensi dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 400 del 1988 \u0026#8211; che testualmente, all\u0026#8217;art. 3, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari \u0026#8211; in realt\u0026#224; non sarebbe potuto intervenire su tale aspetto in assenza di un \u0026#8220;criterio di delega\u0026#8221;, mancante nella fonte primaria di riferimento, ossia nell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010. Esso pertanto \u0026#8211; secondo il giudice rimettente \u0026#8211; \u0026#232; \u003cem\u003etamquam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e non \u003c/em\u003e\u003cem\u003eesset\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale impostazione non \u0026#232; corretta, in quanto si basa, in materia non assoggettata a riserva assoluta di legge, su una ricostruzione del rapporto tra legge e regolamento in termini analoghi a quelli della delega legislativa; ricostruzione questa che, oltre a non fondarsi su alcun precetto della Costituzione, che fa riferimento solo al rapporto tra legge di delega e decreto legislativo (art. 76 Cost.), \u0026#232; contraddetta proprio dal richiamato art. 17, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 400 del 1988 che rimette ai regolamenti governativi, in termini ampi, non solo l\u0026#8217;attuazione, ma anche l\u0026#8217;integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi \u0026#8211; come affermato da questa Corte in fattispecie analoga \u0026#8211; \u0026#171;non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2023; in senso analogo, pi\u0026#249; recentemente, sentenza n. 209 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie in esame, la disposizione censurata demanda in via generale alla normativa secondaria proprio l\u0026#8217;introduzione delle \u0026#171;modalit\u0026#224; di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari\u0026#187;. La fonte primaria, al comma 1 dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, ha quindi rimesso a quella regolamentare la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari in tutte le relative componenti, fornendo peraltro, al comma 2, indicazioni pi\u0026#249; dettagliate nelle norme di principio dettate per specifiche attivit\u0026#224; svolte dagli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; dunque che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tale norma regolamentare \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015 \u0026#8211; contiene una puntuale previsione che disciplina, in modo legittimo perch\u0026#233; rispettosa dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 400 del 1988, il compenso dell\u0026#8217;amministratore giudiziario per la specifica attivit\u0026#224; di assistenza al giudice nella verifica dei crediti, determinando lo stesso a scaglioni progressivi con riguardo all\u0026#8217;ammontare del \u0026#171;passivo accertato\u0026#187;, come gi\u0026#224; previsto per il curatore fallimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;analogia tra i compiti demandati all\u0026#8217;amministratore giudiziario e quelli del curatore fallimentare (oggi, del curatore nella liquidazione giudiziale) giustifica la scelta di stabilire per il primo compensi analoghi a quelli gi\u0026#224; previsti per quest\u0026#8217;ultimo dal d.m. 25 gennaio 2012, quanto alla verifica dei crediti suscettibili di essere ammessi allo stato passivo; scelta che si palesa non irragionevole perch\u0026#233; il procedimento di accertamento dei crediti \u0026#232; stato costruito, come si \u0026#232; evidenziato, dagli artt. 52 e seguenti cod. antimafia, proprio seguendo lo schema contemplato per le procedure concorsuali liquidatorie. Giustificato, quindi, \u0026#232; anche il ricorso alla nozione di \u0026#171;passivo accertato\u0026#187;, sulla base del quale calcolare il relativo compenso spettante all\u0026#8217;amministratore giudiziario; compenso che \u0026#8211; come affermato dalla giurisprudenza (Cass., n. 15168 del 2021) \u0026#8211; richiede la statuizione giudiziale di pieno riscontro del credito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Il sistema cos\u0026#236; ricostruito vede dunque la norma primaria (art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010) integrata dal regolamento attuativo (l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015); \u0026#232; infatti \u0026#171;possibile il sindacato di costituzionalit\u0026#224; sulla norma primaria tenendo conto che quella subprimaria ne costituisce un \u0026#8220;completamento del contenuto prescrittivo\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2018; in senso analogo anche sentenza n. 3 del 2019). Cos\u0026#236; delimitata la disciplina censurata, essa non contrasta con il parametro evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una parte \u0026#8211; come gi\u0026#224; affermato da questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;la natura occasionale della prestazione dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato o del difensore d\u0026#8217;ufficio impedisce di ricostruirne l\u0026#8217;incidenza sulla formazione del reddito complessivo del singolo prestatore e quindi non consente neppure di impostare la valutazione del relativo compenso nei termini della retribuzione adeguata e sufficiente\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 83 del 2021, n. 90 del 2019, n. 13 del 2016 e n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altra, la garanzia dell\u0026#8217;art. 36, primo comma, Cost., che assicura il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, quand\u0026#8217;anche riferita alla remunerazione degli ausiliari del giudice, implica comunque una valutazione globale del trattamento retributivo e non gi\u0026#224; selettiva, con riferimento specifico a singoli emolumenti o prestazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della valutazione della giusta retribuzione \u0026#232; necessario fare riferimento a quella complessivamente considerata (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 27 del 2022, n. 71 del 2021, n. 96 del 2016 e n. 178 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio con riferimento agli ausiliari del giudice, questa Corte (sentenza n. 90 del 2019) ha affermato che l\u0026#8217;adeguatezza del compenso postula \u0026#171;un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione\u0026#187;, ricostruendo \u0026#171;l\u0026#8217;incidenza delle singole prestazioni sulla complessiva attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ausiliario\u0026#187; e sulla formazione dell\u0026#8217;intero compenso dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che il compenso, previsto dall\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015 per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministratore giudiziario di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti per la formazione dello stato passivo, costituisce un trattamento retributivo comunque adeguato anche perch\u0026#233; esso si aggiunge ad altre voci, le quali consentono all\u0026#8217;ausiliario di ottenere un onorario senz\u0026#8217;altro congruo in assoluto, al punto che il legislatore \u0026#232; intervenuto con il recente art. 4, comma 1, del d.l. n. 2 del 2023, come convertito, per stabilirne, in alcuni casi, un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; massimo pari ad euro 500.000,00.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMette conto notare anche che, nel parere reso sullo schema del d.P.R. n. 177 del 2015, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell\u0026#8217;Adunanza di sezione del 21 maggio 2015 (parere n. 01692 del 10 giugno 2015), il Consiglio di Stato aveva evidenziato che proprio lo specifico compenso supplementare contemplato dall\u0026#8217;art. 3, comma 3, appariva finanche ingiustificato \u0026#171;trattandosi di prestazione assorbibile nella maggiorazione per la complessit\u0026#224; della gestione prevista dal comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 4\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, nell\u0026#8217;assetto attuale, non \u0026#232; priva di rilievo la possibilit\u0026#224; di riconoscere all\u0026#8217;amministratore giudiziario anche un compenso pi\u0026#249; elevato per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di verifica dei crediti, poich\u0026#233;, nelle ipotesi di peculiare complessit\u0026#224; della stessa, esso pu\u0026#242; essere aumentato, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 4 della cosiddetta tariffa, sino alla misura del 100 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; In conclusione, il compenso dell\u0026#8217;amministratore giudiziario, previsto dall\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, come integrato dal regolamento attuativo (l\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 177 del 2015), per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti da parte dell\u0026#8217;amministratore giudiziario, \u0026#232; normativamente fissato con riferimento al \u0026#171;passivo accertato\u0026#187;, s\u0026#236; da non necessitare dell\u0026#8217;intervento additivo richiesto dal giudice rimettente, e non viola il canone della retribuzione proporzionata e sufficiente, di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost., con conseguente non fondatezza della questione in riferimento a tale parametro.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell\u0026#8217;Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 54 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Roma, sezione quarta penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost., dalla Corte d\u0026#8217;appello di Roma, sezione quarta penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Spese di giustizia - Compensi degli amministratori giudiziari - Compenso dell\u0027amministratore giudiziario che abbia assistito il giudice per la verifica dei crediti nelle procedure di prevenzione patrimoniale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45909","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di evocazione, non apodittica e generica, del parametro asseritamente leso (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione che, nell\u0027ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, rimette a un d.P.R. le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l\u0027attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAll’evocazione di un parametro in maniera apodittica e generica, senza la specificazione dei motivi per i quali il rimettente ha assunto che si sia verificata la sua violazione, consegue l’inammissibilità della questione sollevata in relazione ad esso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2023 – mass. 45623; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 34/2022 – mass. 44681; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 261/2012 – mass. 36733; O. 180/2011; O. 31/2011\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per evocazione apodittica e generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento all’art. 54 Cost., dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che rimette a un d.P.R. di stabilire, per i procedimenti di prevenzione patrimoniale, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l’attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. Il rimettente non spiega per quale ragione ritiene che la norma censurata contrasti col detto precetto costituzionale, eccettuato un riferimento incidentale alla natura di \u003cem\u003emunus \u003c/em\u003epubblico dell’incarico svolto, il quale, tuttavia, non è poi sviluppato sul piano argomentativo). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 136/2022 – mass. 44793\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45910","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/02/2010","data_nir":"2010-02-04","numero":"14","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"54","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45910","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Incertezza e contraddittorietà del  petitum  - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando le modalità argomentative di un’ordinanza tradiscono un’incertezza e contraddittorietà del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e che non consente di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure, le questioni sollevate sono dichiarate inammissibili. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 123/2021; S. 224/2020 – mass. 42754; O. 261/2020 – mass. 43284\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45911","numero_massima_precedente":"45909","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45911","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità che il petitum chiarisca contenuto e verso delle censure - Conseguente vincolo alla pronuncia costituzionale - Esclusione - Libertà, per la Corte costituzionale, di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003edell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal rimettente; la Corte costituzionale, ove ritenga fondate le questioni sollevate, rimane comunque libera di individuare la pronuncia più idonea alla \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem \u003c/em\u003edella disposizione censurata, non essendo vincolata, pur nel rispetto dei parametri evocati, alla formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45912","numero_massima_precedente":"45910","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45912","titoletto":"Giudizio costituzionale - In genere - Ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - Condizione - Presenza nell\u0027ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate - Conseguente inammissibilità della questione per cui manchino tali soluzioni ovvero sia necessario un intervento di sistema. (Classif. 111001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 59/2021 - mass. 43753; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 41/2018; S. 236/2016 - mass. 39109\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSolo se manca una soluzione costituzionalmente adeguata o se il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore, allora la questione è inammissibile.\u003cem\u003e (Precedenti: S. 47/2023 - mass. 45372; S. 202/2022 - mass. 45064; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 100/2022 - mass. 44720; S. 1/2022 - mass. 44456; S 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45913","numero_massima_precedente":"45911","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45913","titoletto":"Misure di prevenzione - In genere - Procedimento di prevenzione patrimoniale - Tutela dei diritti dei terzi coinvolti - Necessario contemperamento del loro diritto a soddisfarsi sui beni del debitore e delle esigenze connesse al procedimento in esame. (Classif. 156001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa questione della tutela dei creditori del proposto, a fronte dell’emanazione di un provvedimento di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, involge un necessario contemperamento tra il loro diritto di soddisfarsi sui beni del debitore e l’esigenza di evitare che il proposto si riappropri dei beni oggetto della misura, ovvero che gli stessi beni siano destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con lo stesso nella consapevolezza che l’attività economica svolta fosse illecita, ovvero diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 18/2023; S. 26/2019; S. 94/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45914","numero_massima_precedente":"45912","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45914","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Denuncia di illegittimità costituzionale di norma primaria integrata da altra subprimaria - Ammissibilità della questione - Condizione - Completamento del contenuto precettivo della prima da parte della seconda. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOve la regolamentazione sospettata di illegittimità costituzionale sia rappresentata da una norma primaria e da una subprimaria è possibile il sindacato di costituzionalità sulla norma primaria tenendo conto che quella subprimaria ne costituisce un completamento del contenuto prescrittivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 3/2019 - mass. 40327; S. 200/2018 - mass. 40352\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45915","numero_massima_precedente":"45913","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45915","titoletto":"Lavoro - In genere - Giusta e sufficiente retribuzione - Necessità di una considerazione complessiva - Prestazioni di natura occasionale - Impossibilità di ricostruire l\u0027incidenza delle singole prestazioni sulla formazione del reddito (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto le modalità di calcolo, mediante rinvio a d.m., del compenso per l\u0027assistenza dell\u0027amministratore giudiziario al giudice delegato nella verifica dei crediti). (Classif. 138001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi fini della valutazione della giusta retribuzione è necessario fare riferimento a quella complessivamente considerata. La garanzia dell’art. 36, primo comma, Cost., che assicura il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, implica comunque la valutazione globale del trattamento retributivo e non già selettiva, con riferimento specifico a singoli emolumenti o prestazioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 27/2022 – mass. 44596; S. 71/2021 – mass. 43829; S. 96/2016 – mass. 38843; S. 178/2015 – mass. 38535\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa natura occasionale della prestazione dell’ausiliario del magistrato, così come del difensore d’ufficio, impedisce di ricostruirne l’incidenza sulla formazione del reddito complessivo del singolo prestatore e quindi non consente neppure di impostare la valutazione del relativo compenso nei termini della retribuzione adeguata e sufficiente: l’adeguatezza di quest’ultimo postula, infatti, un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 83/2021 - mass. 43859; S. 90/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42375; S. 13/2016; S. 192/2015 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e38551\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento all’art. 36 Cost., dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che rimette a un d.P.R. di stabilire, per i procedimenti di prevenzione patrimoniale, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l’attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. L’art. 3 del d.P.R. n. 177 del 2015 – integrando il censurato art. 8 – contiene una puntuale disciplina del compenso in esame, determinandolo a scaglioni progressivi con riguardo all’ammontare del «passivo accertato», come già previsto per il curatore fallimentare, oggi curatore nella liquidazione giudiziale. L’analogia tra i compiti demandati a quest’ultimo e quelli dell’amministratore giudiziario – e il fatto che tutto il procedimento di accertamento dei crediti sia stato costruito seguendo lo schema delle procedure concorsuali liquidatorie – giustifica tale scelta, che risulta pertanto non irragionevole. Né la disciplina in esame viola il canone della retribuzione proporzionata e sufficiente, costituendo un trattamento retributivo comunque adeguato, anche perché si aggiunge ad altre voci che gli consentono di ottenere un onorario senz’altro congruo e perché esiste la possibilità di riconoscere all’amministratore giudiziario un compenso più elevato, aumentato, nelle ipotesi di peculiare complessità, sino alla misura del 100%). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 209/2023 - mass. 45849; S. 150/2023 - mass. 45653\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45914","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/02/2010","data_nir":"2010-02-04","numero":"14","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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