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P. e M. B., con ordinanza del 13 settembre 2024, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di M. P. e M. B., di Federica Benzi nella qualit\u0026#224; di curatore speciale delle minori V. P. e B. P., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 luglio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Susanna Lollini per M. P. e M. B., Federica Benzi nella qualit\u0026#224; di curatore speciale delle minori V. P. e B. P., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 settembre 2024, (reg. ord. n. 186 del 2024), il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, limitando l\u0026#8217;accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti attualmente dello stesso sesso, allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione dell\u0026#8217;attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell\u0026#8217;altro e sanzionerebbero, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso; cos\u0026#236; precludendo a tale coppia la possibilit\u0026#224; di procedere al riconoscimento e alla dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo; agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall\u0026#8217;Assemblea generale dell\u0026#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall\u0026#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che la ricorrente, M. P., agendo in proprio e nella qualit\u0026#224; di genitore di due minori, ha chiesto di accertare e dichiarare la genitorialit\u0026#224; genetica della convenuta M. B., affinch\u0026#233; le figlie minori vengano indicate quali figlie (anche) di quest\u0026#8217;ultima, con conseguente annotazione sull\u0026#8217;atto di nascita del nominativo di M. B. quale madre o, in subordine, genitore, e del cognome delle minori \u0026#8220;P. B.\u0026#8221;, con indicazione quindi anche del cognome di M. B. La convenuta, unita civilmente alla ricorrente, ha manifestato la sua adesione alle domande proposte da quest\u0026#8217;ultima. Si \u0026#232; associata alla richiesta anche la curatrice speciale delle minori, la quale ha formulato domanda subordinata affinch\u0026#233; nell\u0026#8217;atto di nascita la convenuta \u0026#8211; donatrice del gamete maschile prima della rettificazione di attribuzione di sesso \u0026#8211; venga indicata non \u0026#171;come madre\u0026#187;, ma \u0026#171;come padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Il rimettente premette una sintetica ricostruzione dei fatti, rappresentando che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; nel corso del 2012, l\u0026#8217;attrice aveva avviato una relazione con l\u0026#8217;allora Ma. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; nel 2014, quest\u0026#8217;ultimo aveva intrapreso un percorso per la rettificazione di attribuzione di sesso, sfociato nella sentenza del 13 ottobre 2016 di rettificazione di attribuzione di sesso (in femminile) e nome (in M. B.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; in data 25 dicembre 2018, era nata, a Como, V. P., previo consenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B., mediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo del liquido seminale (appartenente a M. B.) crioconservato sotto il nome \u0026#8220;Ma. B.\u0026#8221;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; in data 25 febbraio 2019, la convenuta era stata designata tutrice di V. P. e il 16 maggio 2019 le parti avevano costituito un\u0026#8217;unione civile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; in data 3 marzo 2021, il Tribunale di Como aveva rigettato l\u0026#8217;impugnazione ex art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u0026#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u0026#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) del rifiuto opposto dall\u0026#8217;ufficiale dello stato civile di procedere al riconoscimento di paternit\u0026#224;, da parte di M. B., della minore V. P.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; in data 12 giugno 2021, era nata, a Como, B. P. previo consenso informato prestato tanto da M. P. quanto da M. B., sempre mediante fecondazione medicalmente assistita con utilizzo del liquido seminale (appartenente a M. B.) crioconservato sotto il nome \u0026#8220;Ma. B.\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Tanto premesso in punto di fatto, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eripercorre i casi \u0026#8220;contigui\u0026#8221; a quello in esame sottolineandone le differenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con riferimento alla figura della madre \u0026#171;solo\u0026#187; intenzionale rispetto alla quale\u003cem\u003e \u003c/em\u003evengono ricordate le sentenze di questa Corte n. 230 del 2020 e n. 32 del 2021, segnala come in esse si sia affermato che, sebbene la genitorialit\u0026#224; del nato al seguito del ricorso a tecniche di PMA sia legata al \u0026#171;consenso\u0026#187; prestato e alla \u0026#171;responsabilit\u0026#224;\u0026#187; conseguentemente assunta da entrambi i soggetti che hanno deciso di ricorrere a tale tecnica procreativa, occorre, pur sempre, che quelle coinvolte nel progetto di genitorialit\u0026#224; cos\u0026#236; condiviso siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente disposto dall\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, viene sottolineata la profonda differenza con la fattispecie in esame, ove il genitore per il quale si chiede il riconoscimento non \u0026#232; \u0026#171;solo\u0026#187; una madre intenzionale ma il genitore biologico. Estraneo al caso oggetto di esame sarebbe, dunque, \u0026#171;l\u0026#8217;aspirazione della madre intenzionale a essere genitore\u0026#187;, che la sentenza n. 230 del 2020 ha escluso che possa assurgere \u0026#171;a livello di diritto fondamentale della persona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, alle differenze con l\u0026#8217;ipotesi in cui, all\u0026#8217;interno della coppia omosessuale femminile che ricorre alla procreazione medicalmente assistita, l\u0026#8217;una abbia donato l\u0026#8217;ovulo e l\u0026#8217;altra abbia condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, viene sottolineato come, nella fattispecie in esame, l\u0026#8217;apporto della stessa M. B. che ha fornito il gamete maschile, ha consentito la procreazione (con l\u0026#8217;ovulo di M. P.) mediante il ricorso alla PMA omologa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento, infine, al caso del padre premorto fornitore del gamete maschile (di cui si \u0026#232; occupata la Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000, valorizzando il dato della \u0026#171;discendenza biologica\u0026#187; tra l\u0026#8217;uomo e il nato nonch\u0026#233; l\u0026#8217;interesse di quest\u0026#8217;ultimo di acquisire rapidamente la certezza della propria discendenza bigenitoriale), si sottolinea che, nel caso oggetto di scrutinio nel giudizio\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;unica vera differenza \u0026#232; che a ricorrere alla fecondazione omologa mediante procreazione medicalmente assistita non \u0026#232; una coppia eterosessuale,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eo meglio\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e una coppia rimasta tale anche al momento del ricorso alla fecondazione. Tale differenza, per\u0026#242;, a fronte della complementarit\u0026#224; biologica dei componenti della coppia, non pu\u0026#242; giustificare un trattamento diverso, non potendosi impedire il riconoscimento al genitore che ha fornito l\u0026#8217;indispensabile contributo biologico maschile alla procreazione e restando irrilevante la circostanza di quale sia il suo attuale sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Passando all\u0026#8217;esame della normativa codicistica di riferimento, e in particolare degli artt. 250 e 269 del codice civile, il Tribunale comasco, da un lato, rileva che la convenuta non potrebbe assumere la qualifica di madre in quanto non ha partorito n\u0026#233; ha donato il gamete femminile e, dall\u0026#8217;altro lato, osserva per\u0026#242; che non vi sarebbe alcuna contraddizione logica n\u0026#233; esisterebbe alcun divieto nell\u0026#8217;impianto normativo all\u0026#8217;iscrizione della stessa come padre delle figlie, con tale definizione riconoscendo chi fornisce il contributo maschile necessario alla procreazione. D\u0026#8217;altronde, oggetto dell\u0026#8217;accertamento nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; proprio il dato biologico della procreazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE per\u0026#242;, prosegue il rimettente, quale elemento ostativo a tale conclusione si porrebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di operare un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004, tale da permettere l\u0026#8217;accesso alle tecniche ivi disciplinate pure alle coppie omosessuali, quale era divenuta quella composta da attrice e convenuta all\u0026#8217;epoca del ricorso alla PMA. Verrebbe, in tal modo, precluso il riconoscimento di paternit\u0026#224; da parte di chi, pur avendo contribuito con i propri gameti maschili alla procreazione, sia poi diventata donna al momento del riconoscimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; inquadrata la questione, viene quindi sostenuta l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224; (come riqualificata dal giudice) in favore della convenuta, per l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di pervenire ad una lettura costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE, dunque, a parere del Tribunale di Como, gli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l\u0026#8217;accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell\u0026#8217;altro e sanzionerebbero, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso, si porrebbero in contrasto con una serie di disposizioni costituzionali:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; l\u0026#8217;art. 2 Cost., in quanto non garantiscono il diritto fondamentale dell\u0026#8217;individuo alla genitorialit\u0026#224; e all\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere, discriminandolo per la scelta operata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003el\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto un duplice profilo, posto che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) discriminano la coppia omosessuale che faccia ricorso alla fecondazione omologa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) discriminano colui che abbia scelto di procedere alla rettificazione di attribuzione di sesso, per di pi\u0026#249; assegnando valore determinante al momento in cui tale scelta \u0026#232; stata presa (ovverosia prima o dopo la nascita dei figli, non potendo, nel primo caso, essere rimessa in discussione la qualifica di padre, una volta riconosciuta dall\u0026#8217;ordinamento, a seguito della mutata attribuzione di sesso);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; l\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; la tutela della filiazione e il conseguente diritto dei figli alla bigenitorialit\u0026#224; sono irrimediabilmente pregiudicati dal rigetto della pretesa del loro unico padre biologico di riconoscerli, lasciandoli, cos\u0026#236;, esposti a una situazione di incertezza giuridica sul duplice piano delle relazioni sociali e della loro identit\u0026#224; personale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; l\u0026#8217;art. 32, primo comma, Cost., in quanto l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner, nonostante la complementarit\u0026#224; biologica dei rispettivi apporti procreativi, nuoce alla salute psicofisica della coppia oltre che dei figli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione ai seguenti parametri interposti:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) gli artt. 8 e 14 CEDU, per le ragioni gi\u0026#224; indicate con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 2, 3 e 31, secondo comma, Cost., anche considerando che quanto affermato con riferimento al genitore \u0026#171;solo\u0026#187; intenzionale dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo vale, \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, nel caso di genitore avente un legame biologico con il minore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) gli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 PIDCP, in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, \u0026#171;per gli stessi motivi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) gli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, \u0026#171;che impone agli Stati aderenti l\u0026#8217;obbligo di rendere effettivi tali diritti e di garantire la stabilit\u0026#224; dei legami e delle relazioni del minore in riferimento a tutte le persone con cui quest\u0026#8217;ultimo abbia instaurato un rapporto personale stretto, persino in assenza di un legame biologico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Con atto depositato il 5 novembre 2024, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; In via preliminare, l\u0026#8217;Avvocatura eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per due motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, viene prospettato che l\u0026#8217;esame del merito sarebbe precluso per difetto di rilevanza in quanto il rimettente si limita a censurare le disposizioni della legge n. 40 del 2004 che prevedono il divieto di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso (art. 5) e comminano sanzioni per la violazione del suddetto divieto (art. 12), ritenendole ostative rispetto all\u0026#8217;accertamento giudiziale della genitorialit\u0026#224; in capo alla convenuta, senza fare alcuna menzione dell\u0026#8217;art. 8 della medesima legge n. 40 del 2004 che disciplina lo stato giuridico dei nati da tecniche di PMA. Da ci\u0026#242;, conseguirebbe un\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che, compromettendo irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, ne determinerebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le disposizioni sanzionatorie contenute nel citato art. 12 sarebbero da considerare estranee al \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e, che riguarda esclusivamente l\u0026#8217;accertamento della genitorialit\u0026#224; biologica di due minori in capo alla convenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura afferma, dunque, che l\u0026#8217;intervento chiesto afferisce a un dato normativo (gli artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004) non rilevante ai fini della decisione da adottare relativa alla proposta azione di stato finalizzata ad una declaratoria giudiziale di paternit\u0026#224; ex artt. 250 e 269 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene sul punto sottolineato che lo stesso Tribunale di Como si premura di prospettare un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle predette disposizioni codicistiche, escludendo l\u0026#8217;esistenza di una preclusione normativa a che sia dichiarata giudizialmente la paternit\u0026#224; di un genitore biologico solo perch\u0026#233; (divenuto \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e) di sesso femminile. Rispetto alla prospettata opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, non potrebbero assumere, quindi, alcuna efficacia ostativa le disposizioni (artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004) della cui legittimit\u0026#224; costituzionale il rimettente dubita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tutto ci\u0026#242; conseguirebbe, quindi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure per insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, sotto distinto profilo, la difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione perch\u0026#233; tesa ad ottenere una sentenza manipolativa additiva in una materia caratterizzata da ampia discrezionalit\u0026#224; legislativa, nella quale, quindi, difetterebbe un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata. Conseguentemente, l\u0026#8217;intervento richiesto risulterebbe eccedente rispetto ai poteri spettanti a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Nel merito, l\u0026#8217;interveniente illustra i motivi per i quali le questioni sono comunque non fondate, sia con argomenti sistematici, sia con argomenti sviluppati in relazione alle singole censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul piano sovranazionale, si segnala che l\u0026#8217;individuazione del punto di equilibrio tra diritto all\u0026#8217;autodeterminazione del genitore transgender, interesse pubblico alla certezza del diritto e dello stato civile e diritti fondamentali del bambino a conoscere le proprie origini, a ricevere cure ed educazione da entrambi i genitori e ad avere con loro un legame giuridico stabile, \u0026#232; stata oggetto di recenti sentenze della Corte EDU, con le quali \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; giuridica per un genitore transgender di indicare il proprio sesso attuale sul certificato di nascita del figlio concepito dopo il cambiamento di sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto all\u0026#8217;ordinamento interno, si osserva che l\u0026#8217;intera disciplina civilistica dei rapporti di famiglia \u0026#232; incentrata sulla diversit\u0026#224; di genere dei genitori e che la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 230 del 2020, n. 237 e n. 221 del 2019) ha escluso la possibilit\u0026#224; di operare un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 40 del 2004 nel senso dell\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie omoaffettive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento al ravvisato contrasto con il canone di ragionevolezza, si rammenta che il potere discrezionale del legislatore \u0026#232; suscettibile di sindacato costituzionale solo laddove il suo esercizio travalichi il canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative, circostanza non verificatasi ad opera della normativa delineata dalla legge n. 40 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost., poi, viene esclusa sulla base di considerazioni gi\u0026#224; svolte sul tema da questa Corte, la quale, nella sentenza n. 221 del 2019, ha affermato che \u0026#171;[l]a tutela costituzionale della \u0026#8220;salute\u0026#8221; non pu\u0026#242; essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, cos\u0026#236; da rendere incompatibile con l\u0026#8217;evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sostiene, infine, il rispetto, da parte delle disposizioni censurate, dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. e dei parametri interposti evocati in considerazione dell\u0026#8217;ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri, in assenza di un generale consenso europeo nella disciplina della fecondazione medicalmente assistita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4\u0026#8211; Con atto depositato il 25 ottobre 2024, si \u0026#232; costituita in giudizio la curatrice delle due minori, aderendo alla richiesta di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004 negli stessi termini auspicati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si manca, peraltro, di sottolineare come la vicenda in esame sia pi\u0026#249; \u0026#171;semplice\u0026#187; e \u0026#171;tradizionale\u0026#187; di quanto potrebbe risultare \u003cem\u003eprima \u003c/em\u003e\u003cem\u003efacie\u003c/em\u003e, in quanto le minori sono state generate dalle parti del giudizio, ereditando il patrimonio genetico per parte paterna da M. B. (gi\u0026#224; Ma. B.) e per parte materna da M. P. che le ha partorite. A costituire un ostacolo al riconoscimento del loro diritto alla bigenitorialit\u0026#224; si pone unicamente il fatto che il processo di transizione di genere da parte di uno dei genitori sia avvenuto prima della nascita delle minori. A fronte della medesima situazione biologica relativa al patrimonio genetico maschile, se il processo di transizione fosse stato compiuto dal padre dopo il concepimento e la nascita delle minori, M. B. avrebbe acquisito lo status di loro genitore per effetto del passaggio in capo alla stessa di tutti i diritti ed i doveri gi\u0026#224; appartenuti a Ma. B.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 4 novembre 2024, si sono costitute in giudizio altres\u0026#236; l\u0026#8217;attrice e la convenuta del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene ripercorso criticamente il ragionamento svolto dal Tribunale comasco, osservando come nella vicenda in esame non debba trovare applicazione il censurato art. 5, potendo, a tutto concedere, rivolgersi il prospettato dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale verso l\u0026#8217;art. 250 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto viene, infatti, evidenziato che la richiesta avanzata in via giudiziale \u0026#232; finalizzata all\u0026#8217;accertamento del rapporto di filiazione strettamente connesso al rapporto genetico maschile che lega le due bambine a M. B., gi\u0026#224; Ma. B., e non tocca quindi la legge n. 40 del 2004, relativa ai requisiti di accesso alla PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In data 13 giugno 2025, la curatrice delle due minori ha depositato memoria, con la quale insiste per l\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConfrontandosi con la recente pronuncia n. 68 del 2025 di questa Corte, si osserva che la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge n. 40 del 2004 comporterebbe conseguenze anche sull\u0026#8217;art. 250 cod. civ. richiamato dal successivo art. 269.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvendo tale sentenza, rimarcato la centralit\u0026#224; dell\u0026#8217;interesse del minore alla bigenitorialit\u0026#224; e al riconoscimento, sin dalla nascita, come figlio della coppia, si sottolinea come essa consentirebbe \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, il riconoscimento nel caso in esame ove la madre intenzionale \u0026#232; anche il genitore biologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 16 giugno 2025, hanno depositato memoria anche M. P. e M. B., ugualmente partendo dalla lettura della sentenza di questa Corte n. 68 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi afferma che tale pronuncia consentirebbe di articolare una decisione di accoglimento da parte dello stesso rimettente sulla domanda di accertamento dello stato, se non sulla base dell\u0026#8217;accertamento del legame genetico esistente, quanto meno proprio in forza del citato art. 8, non ostando (pi\u0026#249;) al riconoscimento dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e il ricorso alla PMA all\u0026#8217;estero, da parte di due donne (tali essendo le ricorrenti in virt\u0026#249; della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso precedentemente intervenuta).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediri\u003c/em\u003e\u003cem\u003etto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 186 del 2024), il Tribunale di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l\u0026#8217;accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero che vi possa ricorrere una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell\u0026#8217;altro e sanzionerebbero, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso. In altri termini, il divieto per le coppie dello stesso sesso di accedere alla PMA determinerebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, cos\u0026#236; precludendo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 250 cod. civ., l\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;istanza di dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224;, possibile solo nei casi in cui il riconoscimento sia ammesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene prospettata la violazione degli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 PIDCP in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, va rigettata l\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura di inammissibilit\u0026#224; delle questioni in quanto asseritamente tese a ottenere \u0026#171;una sentenza manipolativa additiva\u0026#187; in una materia caratterizzata da ampia discrezionalit\u0026#224; legislativa, quale \u0026#232; quella dell\u0026#8217;accesso alle tecniche di PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, invero, non si chiede di intervenire su tale aspetto della disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, infatti, si duole dei riflessi sulla possibilit\u0026#224; di riconoscimento, e quindi di dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224;, che deriverebbero, ai sensi del censurato art. 5, dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per le coppie omosessuali di accedere alla PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe odierne questioni, pertanto, per quanto meglio esposto nella trattazione di merito, non toccano in alcun modo il profilo dell\u0026#8217;aspirazione alla genitorialit\u0026#224;, ma riguardano l\u0026#8217;interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all\u0026#8217;estero al riconoscimento, in particolare, anche da parte del genitore che ha fornito il gamete maschile, poi divenuto donna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura eccepisce, inoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate \u0026#171;per difetto di rilevanza\u0026#187;, sostenendo che l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della normativa rilevante ai fini della decisione della proposta azione di status (artt. 250 e 269 cod. civ.), prospettata dallo stesso rimettente come idonea ad assicurare il superiore interesse delle minori, non sarebbe in alcun modo preclusa dai censurati artt. 5 e 12.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali doglianze, per come prospettate, toccano la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, involgendo, pi\u0026#249; propriamente, profili di merito delle questioni, alla cui trattazione devono essere quindi ricondotte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni vanno dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ad oggetto un\u0026#8217;azione di status tesa alla dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224; (per come riqualificata dal Tribunale comasco) di due minori, nate mediante ricorso alle tecniche di PMA, in capo alla convenuta. Quest\u0026#8217;ultima aveva fornito il proprio gamete maschile, che era stato crioconservato in epoca antecedente al suo mutamento di sesso, per procedere alla fecondazione omologa unitamente alla propria partner.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni che disciplinano le condizioni per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e per la dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224; e di maternit\u0026#224; sono costituite dagli artt. 250 e 269 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn mancanza di matrimonio \u0026#8211; non operando la presunzione di paternit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 231 cod. civ. \u0026#8211; l\u0026#8217;accertamento della filiazione avviene tramite un atto volontario (art. 250 cod. civ.) o, in difetto, attraverso un accertamento giudiziale (art. 269 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per quanto qui di interesse, la dichiarazione di paternit\u0026#224; o maternit\u0026#224; disciplinata dall\u0026#8217;art. 269 cod. civ. \u0026#232; l\u0026#8217;istituto teso a garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente censura, invece, gli artt. 5 e 12 della legge n. 40 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni hanno a oggetto il diverso profilo dell\u0026#8217;accesso alle tecniche di PMA, disciplinando, rispettivamente, le condizioni soggettive di accesso e le sanzioni poste a presidio dei divieti ivi previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il Tribunale comasco non si confronta adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, prospetta le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sull\u0026#8217;erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall\u0026#8217;art. 5 (e presidiato dall\u0026#8217;art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell\u0026#8217;ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed \u0026#232; poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento delle figlie e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto dell\u0026#8217;istanza esaminata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e era l\u0026#8217;attribuzione dello status di figlio delle due minori gi\u0026#224; nate. Il giudice, quindi, doveva confrontarsi unicamente con le indicazioni del legislatore in ordine ai presupposti per l\u0026#8217;accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, l\u0026#8217;assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;istanza di dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224; l\u0026#8217;accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Ci\u0026#242; \u0026#232;, del resto, ribadito dalla Corte di cassazione, la quale ha costantemente affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;art. 269 c.c. [\u0026#8230;] attribuisce la paternit\u0026#224; naturale in base al mero dato biologico\u0026#187; (cos\u0026#236;, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32308).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, al fine di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternit\u0026#224; ex art. 269 cod. civ., il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell\u0026#8217;apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell\u0026#8217;accesso alle tecniche di PMA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall\u0026#8217;aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Per quanto esposto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Como devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall\u0026#8217;Assemblea generale dell\u0026#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall\u0026#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Sanzioni - Applicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso di ricorso alle tecniche da parte di una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di loro (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell\u0026#8217;altro componente della coppia - Preclusione del diritto alla genitorialit\u0026#224; e all\u0026#8217;identit\u0026#224; di genere - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della discriminazione di una coppia omosessuale, che abbia fatto ricorso alla fecondazione omologa, rispetto alla paragonabile situazione di coppia eterosessuale, e sotto il profilo della discriminazione della scelta di uno dei componenti della coppia di procedere alla rettificazione di attribuzione di sesso riconoscendo valore determinante al momento di tale scelta rispetto a quello di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita - Lesione della protezione dell\u0026#8217;infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialit\u0026#224; - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonch\u0026#233; al diritto del minore alla stabilit\u0026#224; dei legami e delle relazioni.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47020","titoletto":"Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Impossibilità di riconoscimento del figlio eventualmente nato - Asserita estensione in caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di un loro componente (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell\u0027altro - Conseguente necessità di rigettare l\u0027istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, in base alla normativa codicistica non censurata (art. 269 cod. civ.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della protezione dell\u0027infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità, nonché lesione del diritto alla salute e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata - Erroneità del presupposto normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Como, prima sez. civile, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero l’impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell’art. 250 cod. civ., l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità. Il rimettente censura norme che hanno a oggetto il diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, senza perciò confrontarsi adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia, sull’erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 (e presidiato dall’art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento dei figli e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità. Al contrario, l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Dunque, il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA. D’altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall’aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"40","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art12"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"patto internazionale dei diritti civili e politici","data_legge":"16/12/1966","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"paragrafi 1, 17, 23 e 26","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione ONU diritti del fanciullo","data_legge":"20/11/1989","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione ONU diritti del fanciullo","data_legge":"20/11/1989","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione ONU diritti del fanciullo","data_legge":"20/11/1989","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46376","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Una piccola, ma non insignificante, apertura della Consulta alla genitorialità omosessuale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46375_2025_155.pdf","nome_file_fisico":"155-2025_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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