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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con due ordinanze del 16 giugno 2020, rispettivamente iscritte ai numeri 126 e 139 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 40 e 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con due distinte ordinanze depositate il 16 giugno 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In particolare, nel giudizio iscritto al r.o. n. 126 del 2020 \u0026#232; censurata la previsione del diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; denunciato il contrasto con i principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza e quindi con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; sarebbe attribuito al prefetto un potere automatico e vincolato, tale da non consentire alcun margine di discrezionalit\u0026#224;, in relazione alle peculiarit\u0026#224; delle singole fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero altres\u0026#236; violati gli artt. 4, 16 e 35 Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;automatico diniego di rilascio della patente di guida comporterebbe una limitazione della libert\u0026#224; di circolazione, con conseguente lesione del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al r.o. n. 139 del 2020 \u0026#232; censurato lo stesso art. 120, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 1992 (d\u0026#8217;ora in avanti: cod. strada), nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche in questo caso \u0026#232; denunciata la violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, per il carattere automatico e vincolato del potere attribuito al prefetto, cui sarebbe preclusa la valutazione della diversa gravit\u0026#224; che connota le differenti fattispecie di reato, le pene concretamente irrogate e l\u0026#8217;attuale pericolosit\u0026#224; della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; inoltre denunciata l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento di coloro che aspirino al rilascio della patente di guida, rispetto a coloro che intendano evitarne la revoca; solo questi ultimi potrebbero eliminare l\u0026#8217;effetto ostativo della condanna introducendo elementi da valutare in proprio favore nel procedimento amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 126 del 2020 \u0026#232; censurato il carattere automatico del diniego di rilascio della patente di guida in conseguenza della precedente irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo evidenzia che la domanda di annullamento del ricorrente dovrebbe essere esaminata alla luce della disposizione censurata, che attribuisce al prefetto un potere vincolato e non consente alcun margine di valutazione delle peculiarit\u0026#224; delle singole fattispecie. Solo l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale consentirebbe l\u0026#8217;annullamento del provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente esclude la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada, in considerazione del suo tenore letterale nonch\u0026#233; delle recenti dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 2, cod. strada (sono richiamate le sentenze n. 22 del 2018, n. 24 e n. 99 del 2020). Infatti, in queste pronunce non sono stati esercitati i poteri previsti dall\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), che consente di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; consequenziale di disposizioni legislative che, pur non essendo oggetto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, derivano la propria illegittimit\u0026#224; da quella della disposizione censurata. A fortiori, al giudice a quo sarebbe preclusa un\u0026#8217;interpretazione diversa da quella letterale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In riferimento alla propria giurisdizione, il giudice rimettente non ignora l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale secondo il quale l\u0026#8217;esercizio del potere amministrativo di cui all\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada avrebbe carattere vincolato e la posizione del privato sarebbe di diritto soggettivo, cos\u0026#236; radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, egli ritiene che questo orientamento debba essere rivisitato alla luce delle recenti sentenze di questa Corte n. 24 e n. 99 del 2020, che hanno escluso che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente, sulla base della qualificazione della posizione giuridica del privato e del carattere del potere pubblico esercitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata, non consentendo all\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica una valutazione discrezionale e in concreto, dia luogo ad un automatismo in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente sottolinea che, con la citata sentenza n. 99 del 2020, l\u0026#8217;art. 120, comma 2, cod. strada \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per l\u0026#8217;irragionevolezza della previsione della revoca automatica della patente nei confronti di coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione, senza consentire all\u0026#8217;amministrazione di operare un bilanciamento con ulteriori elementi di valutazione che possano emergere in concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del TAR Lombardia, anche il comma 1 dell\u0026#8217;art. 120 cod. strada sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. Si tratterrebbe, infatti, di situazioni omogenee, connotate dal medesimo presupposto oggettivo e ispirate da una medesima ratio. La disparit\u0026#224; di trattamento che si determina a seconda del momento di applicazione della misura di prevenzione \u0026#8211; antecedente o successivo al rilascio del titolo abilitativo \u0026#8211; sarebbe priva di ragionevole giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa diversit\u0026#224; delle fattispecie che rilevano ai fini dell\u0026#8217;applicazione delle misure di prevenzione imporrebbe una valutazione in concreto anche in sede di rilascio della patente di guida. La circostanza che la misura di prevenzione sia intervenuta in un momento anteriore o successivo al rilascio del titolo costituirebbe un fatto neutro rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, che rappresenta l\u0026#8217;interesse primario tutelato dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada violerebbe, altres\u0026#236;, gli artt. 4, 16 e 35 Cost., in quanto il censurato automatismo inciderebbe in modo sproporzionato e irragionevole sulla libert\u0026#224; personale, sul diritto al lavoro e sulla libert\u0026#224; di circolazione. Solo attribuendo carattere discrezionale al provvedimento prefettizio si eviterebbe di contraddire la finalit\u0026#224; propria della misura di prevenzione di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 139 del 2020 \u0026#232; impugnato il diniego di rilascio della patente di guida, in considerazione della condanna del richiedente per il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudizio di inaffidabilit\u0026#224; morale espresso nel diniego si baserebbe esclusivamente sulla condanna. Esso non potrebbe tenere conto di altri elementi favorevoli, quali la lieve entit\u0026#224; del fatto commesso, la non particolare afflittivit\u0026#224; della pena irrogata, la concessione dei benefici di legge, il positivo percorso di reinserimento sociale, il decorso di oltre un quinquennio dalla commissione del reato, nonch\u0026#233; la condizione familiare e lavorativa della parte istante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada in relazione alla diversa disciplina prevista dal comma 2 della medesima disposizione, a seguito delle indicate sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020. La differenza di disciplina non sarebbe giustificata, poich\u0026#233; si tratterebbe di situazioni sostanzialmente omogenee e connotate dal medesimo disvalore sociale. Il sacrificio imposto al pieno svolgimento dei diritti della personalit\u0026#224; del soggetto che aspira a conseguire la patente sarebbe sproporzionato rispetto alla realizzazione del fine della sicurezza del traffico, che la norma intende perseguire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con riferimento alla propria giurisdizione, il giudice a quo \u0026#232; consapevole dell\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale secondo il quale tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell\u0026#8217;art. 120 cod. strada, siano essi di diniego o di revoca del titolo abilitativo, incidono su diritti soggettivi e sono pertanto attribuiti alla giurisdizione ordinaria. Il rimettente fa rilevare, tuttavia, che questa Corte ha gi\u0026#224; ritenuto ammissibili analoghe questioni sollevate da altro giudice amministrativo (\u0026#232; richiamata, ancora, la sentenza n. 24 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni in esame sarebbero rilevanti, sia perch\u0026#233; da esse dipenderebbe la decisione delle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, sia perch\u0026#233; le stesse hanno ad oggetto la legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata attributiva del potere esercitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, il giudice a quo dubita della ragionevolezza e della coerenza intrinseca di una disciplina che, a fronte di fattispecie omogenee, connotate dal medesimo disvalore sociale, prevede un trattamento diverso a seconda che la condanna intervenga prima o dopo il rilascio del titolo abilitativo alla guida. Pur riconoscendo che il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, potrebbe aggravare la posizione di chi intende conseguire per la prima volta il titolo abilitativo, rispetto a quella di chi abbia gi\u0026#224; conseguito il titolo, maturando cos\u0026#236; un affidamento nella sua conservazione, il giudice a quo ritiene, tuttavia, che la maggiore integrit\u0026#224; della sfera morale richiesta ai fini del rilascio della patente dovrebbe essere giustificata da prevalenti esigenze di tutela dei beni e degli interessi coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, tuttavia, con riferimento al rilascio del titolo, la disparit\u0026#224; di trattamento derivante dall\u0026#8217;automatismo ostativo connesso alla condanna sarebbe ingiustificata e irragionevole. Infatti, a parit\u0026#224; di situazioni sostanziali, nel caso della revoca \u0026#232; riconosciuto al prefetto il potere-dovere di valutare anche altri elementi favorevoli al richiedente, da bilanciare con la gravit\u0026#224; della condanna. Viceversa, nel caso del rilascio del titolo, l\u0026#8217;automatismo ostativo della condanna impedirebbe di tenere conto della diversa gravit\u0026#224; che connota le singole fattispecie di reato contemplate dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguenza che i medesimi effetti ostativi sarebbero ricollegati a fattispecie dotate di un differente disvalore penale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, l\u0026#8217;unico elemento distintivo tra le due fattispecie in esame \u0026#8211; ovvero la circostanza che la condanna sia intervenuta in un momento anteriore o successivo al rilascio della patente \u0026#8211; sarebbe \u0026#8220;neutro\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale, che rappresenta l\u0026#8217;interesse primario tutelato dalla disposizione censurata. A parit\u0026#224; di gravit\u0026#224; della condanna riportata per il medesimo reato, sarebbe riservato un trattamento deteriore a chi intenda conseguire per la prima volta il titolo abilitativo, rispetto a chi l\u0026#8217;abbia gi\u0026#224; conseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, mentre l\u0026#8217;aspirante al conseguimento della patente potrebbe soddisfare i requisiti morali esclusivamente con la riabilitazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 178 cod. pen., tale onere, a seguito delle pronunce sull\u0026#8217;art. 120, comma 2, cod. strada, sarebbe, invece, venuto meno in capo a chi aspiri a conservare il titolo abilitativo. Solo quest\u0026#8217;ultimo potrebbe, infatti, eliminare l\u0026#8217;effetto ostativo connesso alla condanna, semplicemente introducendo elementi da valutare in suo favore nel procedimento amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl sacrificio imposto a chi intende conseguire la patente non corrisponderebbe un proporzionale beneficio per l\u0026#8217;interesse pubblico alla sicurezza del traffico e per il bene dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; collettiva, i quali, anche in difetto dell\u0026#8217;automatismo ostativo, potrebbero essere perseguiti con pari efficacia mediante altri strumenti predisposti dall\u0026#8217;ordinamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo ravvisa, infine, nell\u0026#8217;art. 120, comma l, cod. strada una contraddittoriet\u0026#224; intrinseca, rispetto all\u0026#8217;intero sistema normativo del settore degli stupefacenti. Infatti, il titolare della patente di guida \u0026#232; posto in grado di rappresentarsi che la commissione di un reato in materia di stupefacenti avr\u0026#224; conseguenze sfavorevoli sul mantenimento del titolo conseguito, sia pure mediante l\u0026#8217;applicazione della sanzione penale accessoria del ritiro della patente, contemplata dall\u0026#8217;art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Per contro, il soggetto che commette il medesimo reato prima del conseguimento della patente non sarebbe posto in grado di rappresentarsi le conseguenze derivanti dalla propria condotta sul futuro conseguimento della patente. Di esse avrebbe contezza solo in un momento successivo, ove instauri un rapporto con l\u0026#8217;amministrazione con la richiesta di rilascio del titolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In entrambi i giudizi \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In particolare, nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 126 del 2019, \u0026#232; preliminarmente eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per l\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, con riferimento sia alle circostanze di fatto che hanno determinato l\u0026#8217;applicazione della misura di prevenzione, sia al grado di pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato. Ci\u0026#242; impedirebbe di valutare l\u0026#8217;effettiva rilevanza delle questioni, che dovrebbero ritenersi manifestamente inammissibili per incompletezza e genericit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto al merito della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., la difesa statale ritiene che la stessa debba essere dichiarata manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur riconoscendo che i due istituti \u0026#8211; revoca della patente e diniego della sua acquisizione \u0026#8211; condividono un significativo tratto comune, tuttavia, ci\u0026#242; non implicherebbe che essi possano ritenersi integralmente soggetti al medesimo regime e che la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del meccanismo automatico della revoca di cui all\u0026#8217;art. 120, comma 2, cod. strada debba necessariamente riverberare i suoi effetti sul diniego previsto dal precedente comma 1. Al riguardo, \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 80 del 2019, che ha ritenuto non fondate analoghe questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe due fattispecie del diniego di rilascio della patente e della revoca sarebbero differenziate in funzione del momento in cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; si pronuncia sulle istanze dell\u0026#8217;interessato. Infatti, in capo al soggetto che gi\u0026#224; possiede la patente si \u0026#232; consolidata un\u0026#8217;aspettativa, che nell\u0026#8217;altro caso non sussiste e che risalta quale elemento distintivo delle due ipotesi. Il momento in cui interviene la decisione sull\u0026#8217;autorizzazione o sulla sua revoca, non potrebbe quindi qualificarsi come un \u0026#8220;fatto neutro\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva inoltre che il diniego di rilascio della patente di guida non ha natura sanzionatoria, n\u0026#233; costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale. Esso si fonda su un presupposto giuridico autonomo, dato dal possesso dei requisiti morali per ottenere la patente di guida, essendo altri gli istituti e le disposizioni che presiedono alla tutela della sicurezza nella circolazione stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la differente disciplina stabilita dal comma 1 della stessa disposizione non determinerebbe alcun vulnus al principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 139 del 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato chiede che le questioni siano dichiarate manifestamente non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della non fondatezza, la difesa statale richiama la sentenza n. 80 del 2019 e l\u0026#8217;ordinanza n. 81 del 2020 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;effetto ostativo al conseguimento della patente non inciderebbe in modo indifferenziato sulla posizione dei condannati per reati in materia di stupefacenti, poich\u0026#233; la diversa gravit\u0026#224; del reato commesso e la condotta del reo successiva alla condanna assumerebbero rilievo ai fini della possibilit\u0026#224; di conseguire la riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In particolare, nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 126 del 2020, la disposizione in esame \u0026#232; censurata nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; denunciato, in primo luogo, il contrasto con i principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza e quindi con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; sarebbe attribuito al prefetto un potere automatico e vincolato, tale da non consentire alcun margine di discrezionalit\u0026#224;, in relazione alle peculiarit\u0026#224; delle singole fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero altres\u0026#236; violati gli artt. 4, 16 e 35 Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;automatico diniego di rilascio della patente di guida comporterebbe una limitazione della libert\u0026#224; di circolazione, con conseguente lesione del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 139 del 2020, il medesimo art. 120, comma 1, cod. strada, \u0026#232; censurato nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso \u0026#232; denunciata la violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, per il carattere automatico e vincolato del potere attribuito al prefetto, cui sarebbe preclusa la valutazione della diversa gravit\u0026#224; che connota le differenti fattispecie di reato, le pene concretamente irrogate e l\u0026#8217;attuale pericolosit\u0026#224; della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; inoltre denunciata l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento di coloro che aspirino al rilascio della patente di guida, rispetto a coloro che intendano evitarne la revoca; solo questi ultimi potrebbero evitare l\u0026#8217;effetto ostativo della condanna introducendo elementi da valutare in proprio favore nel procedimento amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Data la comunanza delle disposizioni censurate, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;identit\u0026#224; di alcuni dei parametri costituzionali invocati e dei profili e delle argomentazioni utilizzate, i giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere rigettata l\u0026#8217;eccezione sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato nell\u0026#8217;ambito del giudizio iscritto al reg. ord. n. 126 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa statale ritiene inammissibili le questioni per l\u0026#8217;insufficiente motivazione in ordine alla loro rilevanza, in quanto sarebbe lacunosa la descrizione del procedimento principale e della situazione personale del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che il giudizio innanzi ad esso verte su una fattispecie di diniego di rilascio della patente di guida per il carattere ostativo della precedente applicazione di una misura di prevenzione. Il giudice a quo ritiene che la domanda di annullamento debba essere esaminata alla luce della disposizione censurata che \u0026#8211; nel disciplinare il provvedimento di diniego del titolo \u0026#8211; attribuisce al prefetto un potere di carattere automatico e vincolato. Solo l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale consentirebbe di annullare il provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli elementi descrittivi offerti risultano sufficienti a suffragare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata ed il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalit\u0026#224; (ex plurimis, sentenze n. 59 del 2021, n. 267, n. 224 e n. 32 del 2020, n. 199 e n. 105 del 2019, n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 e n. 92 del 2020, n. 103 e n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 e n. 12 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va inoltre riconosciuta l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada, in quanto sollevate dal giudice amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene sul tema vi siano anche decisioni delle sezioni unite civili della Corte di cassazione diversamente orientate (da ultimo, ordinanza 19 novembre 2020, n. 26391), questa Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto la rilevanza e l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, sotto il profilo della titolarit\u0026#224; della giurisdizione del giudice a quo, di analoghe questioni sollevate dal giudice amministrativo in ordine alla legittimit\u0026#224; dello stesso art. 120 cod. strada (sentenze n. 24 e n. 99 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TAR per la Lombardia richiama tali precedenti di questa Corte e fornisce una non implausibile motivazione, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada, sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 120 cod. strada, rubricato \u0026#171;Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all\u0026#8217;articolo 116\u0026#187;, al comma 1 menziona, tra i soggetti che \u0026#171;[n]on possono conseguire la patente di guida\u0026#187; anche \u0026#171;coloro che sono o sono stati sottoposti [\u0026#8230;] alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423\u0026#187;, recante \u0026#171;Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit\u0026#224;\u0026#187; (legge poi abrogata dall\u0026#8217;art. 120, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante \u0026#171;Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136\u0026#187;, che ha disciplinato ex novo le misure di prevenzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella categoria di coloro che non possono conseguire la patente di guida la disposizione censurata include, altres\u0026#236;, \u0026#171;le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309\u0026#187;, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Occorre, preliminarmente, esaminare le premesse ermeneutiche su cui si fondano i quesiti formulati dal TAR Lombardia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; accennato, i rimettenti escludono motivatamente che la disposizione censurata si presti a un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, la quale estenda al diniego di rilascio i principi affermati da questa Corte in riferimento alla disciplina della revoca del titolo abilitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Infatti, con sentenza n. 22 del 2018, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 2 del medesimo art. 120 cod. strada, \u0026#171;nella parte in cui \u0026#8211; con riguardo all\u0026#8217;ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida \u0026#8211; dispone[va] che il prefetto \u0026#8220;provvede\u0026#8221; \u0026#8211; invece che \u0026#8220;pu\u0026#242; provvedere\u0026#8221; \u0026#8211; alla revoca della patente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in base alla considerazione che \u0026#171;[l]a disposizione denunciata \u0026#8211; sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida \u0026#8211; ricollega [\u0026#8230;] in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una variet\u0026#224; di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneit\u0026#224;, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, pu\u0026#242; riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entit\u0026#224;\u0026#187;. E anche in considerazione della contraddizione insita nel fatto che \u0026#171;agli effetti dell\u0026#8217;adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarit\u0026#224; della patente) \u0026#8211; mentre il giudice penale ha la \u0026#8220;facolt\u0026#224;\u0026#8221; di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha il \u0026#8220;dovere\u0026#8221; di disporne la revoca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, con la successiva sentenza n. 24 del 2020, lo stesso comma 2 dell\u0026#8217;art. 120 cod. strada \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, \u0026#171;nella parte in cui dispone[va] che il prefetto \u0026#8220;provvede\u0026#8221; \u0026#8211; invece che \u0026#8220;pu\u0026#242; provvedere\u0026#8221; \u0026#8211; alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso l\u0026#8217;automatismo della revoca della patente da parte del prefetto \u0026#232; stato, infatti, ritenuto contrario ai principi di eguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, attesa la variet\u0026#224; (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltrech\u0026#233; contraddittorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, \u0026#8220;pu\u0026#242;\u0026#8221; consentire al soggetto che vi \u0026#232; sottoposto di continuare \u0026#8211; in presenza di determinate condizioni \u0026#8210; a fare uso della patente di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, con la sentenza n. 99 del 2020, l\u0026#8217;art. 120, comma 2, cod. strada \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, nella parte in cui disponeva che il prefetto \u0026#171;provvede\u0026#187; - invece che \u0026#171;pu\u0026#242; provvedere\u0026#187; \u0026#8211; alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Alla luce di queste pronunce, tutte riferite alla disciplina della revoca della patente di guida, ma in correlazione a distinte fattispecie in essa ricomprese, appare corretta la premessa dei rimettenti, circa l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di una generale estensione, in via interpretativa, ai provvedimenti di diniego di rilascio dei principi affermati in riferimento ai casi di revoca del titolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, questa Corte ha gi\u0026#224; escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell\u0026#8217;automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 120 cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta conclusione si fonda sul rilievo che \u0026#171;tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell\u0026#8217;interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatoriet\u0026#224; del provvedimento amministrativo e facoltativit\u0026#224; della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l\u0026#8217;effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo \u0026#8220;indifferenziato\u0026#8221; sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravit\u0026#224; del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida\u0026#187; (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, con riferimento a queste ultime \u0026#232; prevista la possibilit\u0026#224; di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall\u0026#8217;art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonch\u0026#233; dei divieti previsti dall\u0026#8217;art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l\u0026#8217;ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalit\u0026#224; del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Pertanto, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, cos\u0026#236; escludendo la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane comunque auspicabile una nuova configurazione delle condizioni ostative del rilascio, nel senso di un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novit\u0026#224; scaturite dalle precedenti decisioni di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Non sono fondate neppure le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, cod. strada, sollevate in riferimento agli artt. 4, 16 e 35 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Quanto alla dedotta violazione del diritto al lavoro, va escluso che tale diritto non sia, di per s\u0026#233;, esercitabile per il diniego della patente di guida. Inoltre, da tempo, la giurisprudenza di questa Corte ha posto in risalto che, poich\u0026#233; \u0026#171;nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l\u0026#8217;esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come \u0026#232; concessa caso per caso in applicazione d\u0026#8217;una norma di legge ordinaria, cos\u0026#236; pu\u0026#242; essere tolta, in virt\u0026#249; di un\u0026#8217;altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libert\u0026#224; di circolazione costituzionalmente garantita\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 6 del 1962, richiamata dalla sentenza n. 274 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti morali per ottenere il rilascio - Previsto automatico divieto di conseguimento per coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle misure di prevenzione e per le persone condannate per reati in materia di stupefacenti ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44060","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall\u0027art. 3, comma 52, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 94 del 2009. Gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e alla situazione personale del ricorrente risultano sufficienti a suffragare l\u0027applicabilità della disposizione censurata ed il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 267 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 199 del 2019, n. 105 del 2019 e n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 del 2017 e n. 12 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44061","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027art.","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"15/07/2009","data_nir":"2009-07-15","numero":"94","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"52","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44061","titoletto":"Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.","testo":"Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall\u0027art. 3, comma 52, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 94 del 2009, in quanto sollevate dal TAR Lombardia, sezione prima.\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003eIl rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la rilevanza e l\u0027ammissibilità, sotto il profilo della titolarità della giurisdizione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, di analoghe questioni sollevate dal giudice amministrativo in ordine alla legittimità dello stesso art. 120 cod. strada e fornisce una non implausibile motivazione, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e manifestamente insussistente. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 99 del 2020 e n. 24 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44062","numero_massima_precedente":"44060","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"15/07/2009","data_nir":"2009-07-15","numero":"94","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"52","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44062","titoletto":"Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio per coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misura di prevenzione nonché per i condannati per reati in materia di stupefacenti - Applicazione automatica, anziché discrezionale, del provvedimento prefettizio - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, della libertà di circolazione, del diritto al lavoro - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. - dell\u0027art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall\u0027art. 3, comma 52, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 94 del 2009, che prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956, nonché per i condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. In primo luogo, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui alla disposizione censurata, e quelli di revoca del titolo abilitativo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, fermo restando che sarebbe comunque auspicabile un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale. In secondo luogo, va escluso che, per il solo diniego della patente di guida, il diritto al lavoro non sia esercitabile e la libertà di circolazione sia compromessa, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, \u003c/em\u003en. 274 del 2016\u003cem\u003e e \u003c/em\u003en. 6 del 1962\u003cem\u003e; ordinanza n. 81 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44061","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"15/07/2009","data_nir":"2009-07-15","numero":"94","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"52","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40686","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 152 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"3003","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44637","autore":"Chiaraviglio P.","titolo":"La pericolosità per l\u0027ordine pubblico del conducente prevenuto fra automatismi e giudizi individualizzati","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"161","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44636_2021_152.pdf","nome_file_fisico":"211_2022+altre_Chiaraviglio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43522","autore":"Platania E.","titolo":"L\u0027art. 120 del Codice della Strada e i condannati per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. \"... Ciechi che, pur vedendo, non vedono\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"570","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43522_2021_152.pdf","nome_file_fisico":"22_2018+1_Platania.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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