GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2022/194

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:194
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 2.037311
    "namelookup_time" => 0.000223
    "connect_time" => 0.050373
    "pretransfer_time" => 0.870103
    "size_download" => 26742.0
    "speed_download" => 13126.0
    "starttransfer_time" => 1.77438
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 38486
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 869989
    "connect_time_us" => 50373
    "namelookup_time_us" => 223
    "pretransfer_time_us" => 870103
    "starttransfer_time_us" => 1774380
    "total_time_us" => 2037311
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770694205.266
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:194"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:194 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:06 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:06 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"194","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"VIGANÒ","relatore":"VIGANÒ","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"06/07/2022","data_decisione":"06/07/2022","data_deposito":"25/07/2022","pubbl_gazz_uff":"27/07/2022","num_gazz_uff":"30","norme":"Art. 444, c. 1° ter, del codice di procedura penale.","atti_registro":"ord. 208/2021","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 194\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Daria  de PRETIS, Nicol\u0026#242;  ZANON, Augusto Antonio  BARBERA, Giulio  PROSPERETTI, Giovanni  AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca  ANTONINI, Stefano  PETITTI, Angelo  BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN GIORGIO, Filippo  PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario Firenze nel procedimento penale a carico di L. P. e S. D., con ordinanza del 23 luglio 2021, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 23 luglio 2021, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, denunciandone il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione \u0026#171;nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilit\u0026#224; della domanda di patteggiamento, l\u0026#8217;integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente \u0026#232; chiamato a pronunciarsi sulle istanze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzate da L. P. e S. D., imputati dei reati di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 e 81, secondo comma, del codice penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, oltre a L. P., risultano imputati anche altri soggetti privati accusati di avere corrotto, in concorso tra loro, il pubblico ufficiale S. D., ottenendo a proprio vantaggio l\u0026#8217;illecita aggiudicazione di un numero rilevante di appalti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo afferma che le istanze di patteggiamento avanzate dai due imputati \u0026#171;dovrebbero essere dichiarate inammissibili\u0026#187;, poich\u0026#233; per entrambi mancherebbe la prova della integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato, sicch\u0026#233; non potrebbe ritenersi soddisfatto il requisito di cui all\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis cod. pen. subordina l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di patteggiamento a tale restituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il rimettente rileva che \u0026#171;[l]e cifre relative al prezzo o profitto dei reati contestati agli imputati vanno, allo stato degli atti e della legislazione, considerate nel loro complesso, in quanto frutto del concorso in corruzione\u0026#187;, nonostante L. P. protesti la propria estraneit\u0026#224;, in termini di partecipazione al profitto del reato, rispetto alla maggior parte degli appalti e quantifichi pertanto il proprio profitto in una cifra inferiore a quello complessivamente indicato dal pubblico ministero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, l\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., \u0026#171;non distingue i casi in cui pi\u0026#249; siano gli imputati, pi\u0026#249; gli episodi e solo alcuni di essi agenti abbiano conseguito un profitto, per l\u0026#8217;intero, o per una quota parte, o per nulla; con la conseguenza che per il caso di scelta del rito alternativo in argomento l\u0026#8217;interessato sarebbe tenuto, in una condizione di solidariet\u0026#224;, inespressa, ma di fatto, con tutti i coimputati alla restituzione dell\u0026#8217;intera cifra che astrattamente fosse prospettabile come prezzo o profitto del reato complessivamente considerato\u0026#187;, ci\u0026#242; che radicherebbe la rilevanza della questione, dal momento che \u0026#171;gli imputati non hanno restituito l\u0026#8217;intero ammontare del prezzo o profitto dei reati per come contestato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la norma in esame, \u0026#171;evocando una solidariet\u0026#224; per l\u0026#8217;intero di tutti i concorrenti, anche di coloro che in ipotesi non avessero conseguito alcunch\u0026#233;, o una sola quota parte\u0026#187;, si porrebbe in contrasto con \u0026#171;il principio di ragionevolezza che trova la sua matrice nel principio pi\u0026#249; ampio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187;, in quanto, applicandosi il requisito della integrale restituzione \u0026#171;tanto al caso di un solo agente che si sia arricchito di tutto il profitto, quanto al caso di un concorrente che si sia arricchito per solo una parte del profitto del reato, ovvero non si sia arricchito affatto\u0026#187;, si dovrebbe \u0026#171;considerare inammissibile il patteggiamento di colui che restituisca solo una parte del profitto, corrispondente alla sua quota, ovvero non sia in grado di restituire alcunch\u0026#233; per non aver conseguito profitti o parti di essi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la questione sarebbe inammissibile in quanto \u0026#171;prematura ed ipotetica\u0026#187;, dal momento che il giudice rimettente \u0026#171;non ha prospettato che l\u0026#8217;offerta restitutoria (parziale) sia effettivamente corrispondente alla quota di prodotto o profitto conseguita dagli imputati, limitandosi a dedurre che essa \u0026#232; questione di merito da affrontare solo all\u0026#8217;esito della ammissibilit\u0026#224; in rito dell\u0026#8217;applicazione concordata della pena\u0026#187;: sicch\u0026#233;, \u0026#171;ove risultasse che la quota (parziale) offerta dagli imputati non fosse effettivamente corrispondente alla quota di prodotto o profitto conseguita dai medesimi, la richiesta di patteggiamento andrebbe comunque, successivamente rigettata\u0026#187;, anche qualora la questione sollevata venisse accolta nei termini indicati dal rimettente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel merito la questione sarebbe, comunque, manifestamente infondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, essa sarebbe \u0026#171;perfettamente sovrapponibile, per eadem ratio di disciplina\u0026#187; a quella decisa con la sentenza n. 95 del 2015 di questa Corte, con la quale \u0026#232; stata ritenuta non fondata la questione di costituzionalit\u0026#224; afferente alla limitazione del patteggiamento prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell\u0026#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, l\u0026#8217;interveniente afferma che \u0026#171;rientrano nella sfera di discrezionalit\u0026#224; del legislatore le scelte di politica criminale volte a delineare in termini pi\u0026#249; rigorosi il regime processuale di taluni reati, compreso il particolare regime del reato concorsuale\u0026#187;, sicch\u0026#233; la disposizione censurata non solo sarebbe \u0026#171;legittima estrinsecazione d\u0026#8217;una opzione di politica criminale operata dal legislatore\u0026#187;, ma costituirebbe, altres\u0026#236;, \u0026#171;necessitata e coerente proiezione logica del generale paradigma sanzionatorio di tipo causale accolto nel nostro ordinamento per l\u0026#8217;incriminazione delle condotte concorsuali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; troverebbe conferma nell\u0026#8217;art. 187 cod. pen., ai sensi del quale, in caso di reato concorsuale, i condannati sono obbligati in solido al risarcimento del danno, nonch\u0026#233; nella giurisprudenza della Corte di cassazione (\u0026#232; citata la sentenza della sezione sesta penale, 14 luglio 2021, n. 31249, secondo cui, in tema di confisca per equivalente disposta in relazione al reato di corruzione, trova applicazione \u0026#171;il principio solidaristico che implica l\u0026#8217;imputazione dell\u0026#8217;intera azione e del conseguente effetto in capo a ciascun concorrente\u0026#187;, sicch\u0026#233;, quando il profitto illecito abbia perso la sua \u0026#171;individualit\u0026#224; storica\u0026#187;, la confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti \u0026#171;anche per l\u0026#8217;intera entit\u0026#224; del profitto accertato\u0026#187;, con il solo limite che \u0026#171;l\u0026#8217;espropriazione non pu\u0026#242; essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l\u0026#8217;ammontare complessivo dello stesso\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanza del 23 luglio 2021, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, denunciandone il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilit\u0026#224; della domanda di patteggiamento, l\u0026#8217;integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione \u0026#232; manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel decidere dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di una questione sollevata in via incidentale, questa Corte \u0026#171;\u0026#232; chiamata a verificare se il giudice a quo abbia fornito elementi sufficienti per valutare la necessaria applicazione della disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione del giudizio principale. Tale accertamento presuppone una motivazione non implausibile sulla sussistenza di un rapporto di strumentalit\u0026#224; e di pregiudizialit\u0026#224; tra la risoluzione del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale (ex plurimis, sentenza n. 50 del 2014 e ordinanza n. 282 del 1998)\u0026#187; (sentenza n. 249 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce degli elementi forniti dal giudice a quo nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tale rapporto di strumentalit\u0026#224; e di pregiudizialit\u0026#224; non \u0026#232; in alcun modo dimostrato, risultando anzi che l\u0026#8217;eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte non avrebbe alcuna incidenza sul giudizio principale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, la disposizione censurata \u0026#8211; introdotta dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) \u0026#8211; condiziona l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, alla \u0026#171;restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tra le norme incriminatrici ivi espressamente richiamate non compare per\u0026#242; l\u0026#8217;art. 321 del codice penale, che estende al privato corruttore le pene previste a carico dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dagli artt. 318, primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 in relazione agli stessi artt. 318, primo comma, e 319 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche a tale mancato richiamo non pu\u0026#242; ovviarsi in via interpretativa, anche alla luce del confronto tra la disposizione in questa sede censurata e altre disposizioni che contengono altri elenchi di reati contro la pubblica amministrazione analoghi a quello ivi contenuto, elenchi che oggi contemplano \u0026#8211; invece \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 321 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tra tali disposizioni viene anzitutto in considerazione l\u0026#8217;art. 322-quater cod. pen., introdotto dalla medesima legge n. 69 del 2015, che prevede un obbligo di \u0026#171;riparazione pecuniaria\u0026#187; a carico degli autori di reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali non erano in origine inclusi i delitti di corruzione attiva di cui all\u0026#8217;art. 321 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha tuttavia modificato l\u0026#8217;art. 322-quater cod. pen., inserendo espressamente l\u0026#8217;art. 321 cod. pen. nell\u0026#8217;elenco dei reati che danno luogo all\u0026#8217;obbligo di riparazione pecuniaria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, viene in considerazione l\u0026#8217;art. 165, quarto comma, cod. pen., parimenti introdotto dalla legge n. 69 del 2015, che subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione pecuniaria di cui al menzionato art. 322-quater cod. pen. in riferimento a una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali inizialmente non comparivano i delitti di corruzione attiva di cui all\u0026#8217;art. 321 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anche in questo caso, la legge n. 3 del 2019 \u0026#232; intervenuta a integrare l\u0026#8217;elenco di reati ai quali si applica l\u0026#8217;art. 165, quarto comma, cod. pen., inserendovi l\u0026#8217;art. 321 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in terzo luogo, la stessa legge n. 3 del 2019 ha inserito nell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen. un nuovo comma 3-bis, che prevede che la richiesta di patteggiamento possa essere subordinata all\u0026#8217;esenzione dalle pene accessorie o alla sospensione condizionale delle stesse in relazione a una serie di reati contro la pubblica amministrazione, includendovi espressamente quelli di corruzione attiva di cui all\u0026#8217;art. 321 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il raffronto tra il censurato art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. e le altre disposizioni menzionate \u0026#8211; l\u0026#8217;ultima delle quali collocata nel medesimo art. 444 cod. proc. pen. \u0026#8211; evidenzia la consapevole scelta del legislatore del 2015 prima, e di quello del 2019 poi, di modulare diversamente l\u0026#8217;ambito di applicazione delle disposizioni citate, estendendo solo alle ultime tre il richiamo all\u0026#8217;art. 321 cod. pen., che continua invece a essere assente nell\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.: ci\u0026#242; che impone di concludere pianamente nel senso che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, del resto, l\u0026#8217;assenza dei delitti di corruzione attiva di cui all\u0026#8217;art. 321 cod. pen. nell\u0026#8217;elenco contenuto nell\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. era stata gi\u0026#224; rilevata \u0026#8211; criticamente \u0026#8211; durante i lavori preparatori della legge n. 69 del 2015 (intervento in Assemblea del sen. Nitto Francesco Palma nel corso della seduta pubblica n. 420 della XVII Legislatura, 31 marzo 2015) ed era stata oggetto di una pregiudiziale di costituzionalit\u0026#224; alla Camera, discussa e respinta dall\u0026#8217;Assemblea nella seduta pubblica n. 431 della XVII legislatura del 20 maggio 2015 (questione pregiudiziale di costituzionalit\u0026#224; Santelli e altri, n. 1 \u0026#8211; A.C. 3008);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche parimenti la dottrina che ha commentato la novella di cui all\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. ha puntualmente rilevato l\u0026#8217;assenza dell\u0026#8217;art. 321 cod. pen. dall\u0026#8217;elenco dei delitti cui si applica la relativa disciplina, ritenendo tale lacuna intenzionale e, comunque, non colmabile in via interpretativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232;, sia pure incidentalmente, giunta alla medesima conclusione (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 giugno 2020, n. 23602);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, la disposizione in questa sede censurata non \u0026#232; in radice applicabile a L. P., imputato di corruzione attiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 321 cod. pen., irrilevante risultando pertanto, sotto questo profilo, il concorso di altri imputati nel reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto invece a S. D., indicato nel capo di imputazione quale unico pubblico ufficiale autore di corruzione passiva ai sensi degli artt. 319 e 319-bis cod. pen., difetta ictu oculi nei suoi confronti il presupposto necessario per la rilevanza della questione sollevata, vale a dire l\u0026#8217;esistenza di una pluralit\u0026#224; di imputati in concorso tra loro, ciascuno dei quali avrebbe ricevuto soltanto una parte del prezzo del reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche risulta pertanto evidente che la risoluzione del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettato non \u0026#232; strumentale e pregiudiziale alla decisione del giudizio a quo, che pu\u0026#242; essere definito indipendentemente dalla questione sollevata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rilevato vizio di rilevanza determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, rendendo superfluo l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; prospettato dall\u0026#8217;interveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale vigenti ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti per determinati delitti contro la pubblica amministrazione [artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis codice penale] - Previsione che l\u0027ammissibilit\u0026#224; della richiesta \u0026#232; subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44996","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Rapporto di strumentalità e pregiudizialità tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale - Necessità di una motivazione non implausibile del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che condiziona l\u0027ammissibilità della richiesta di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; S. 50/2014 - mass. 37778; O. 282/1998 - mass. 24061\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Firenze in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 444, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, l\u0027integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell\u0027istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla. La disposizione censurata non è applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in quanto il delitto di corruzione attiva, contestato ad uno degli imputati, non è compreso espressamente, né può esserlo in via interpretativa, fra quelli richiamati dall\u0027art. 444, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.; mentre per il delitto di corruzione passiva, contestato all\u0027altro imputato quale unico pubblico ufficiale, non sussiste il presupposto necessario della rilevanza della questione, vale a dire il concorso di persone. Alla luce degli stessi elementi offerti nell\u0027ordinanza è pertanto evidente la mancanza di strumentalità e pregiudizialità del dubbio di costituzionalità prospettato).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"444","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"ter","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]