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L\u0026#8217;intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 72, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche), ma il contenuto della disposizione censurata dal TAR \u0026#232; riprodotto nell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione contestata disciplinava le residenze turistico-alberghiere (di seguito: RTA) e stabiliva che \u0026#171;[l]e nuove strutture sono costituite da un\u0026#8217;unica unit\u0026#224; immobiliare catastale, anche articolata in pi\u0026#249; edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR riferisce che, a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, la Bonfor srl ha acquisito un edificio destinato nel titolo edilizio a RTA, situato nel Comune di Finale Ligure. Al momento della realizzazione, l\u0026#8217;allora proprietaria si impegnava, con atto notarile del 15 maggio 2009, a mantenere l\u0026#8217;immobile a destinazione turistico-alberghiera, in applicazione della norma censurata e delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl 21 dicembre 2018 la Bonfor srl chiedeva al Comune una valutazione preliminare sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso, con variante urbanistica, da RTA a residenziale. L\u0026#8217;8 maggio 2019 il Comune rispondeva negando la possibilit\u0026#224; del mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso, a causa della normativa regionale vigente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Bonfor srl ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Liguria, ritenendo che l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014 (avente, come detto, lo stesso contenuto della disposizione censurata dal TAR) abbia lo scopo di impedire il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso delle RTA mediante \u0026#171;normali procedimenti edilizi\u0026#187;, non quello di impedire ai comuni di adottare una variante \u0026#171;che stabilisca la possibile destinazione a residenza di un immobile gi\u0026#224; destinato a R.T.A.\u0026#187;. In subordine, la societ\u0026#224; lamentava l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il TAR solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, le questioni sono rilevanti giacch\u0026#233; la valutazione preliminare negativa del Comune si \u0026#232; basata sulla \u0026#171;valenza ostativa assoluta\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008. Lo stesso rimettente respinge inoltre l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo la quale i pareri \u0026#171;che realizzano un arresto procedimentale\u0026#187; sono impugnabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR argomenta poi la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., osserva che il divieto posto dalla norma censurata \u0026#171;ha natura perpetua, non essendo previsto alcun termine di efficacia, n\u0026#233; alcuna procedura di svincolo\u0026#187;, con la conseguenza che essa introdurrebbe \u0026#171;un vincolo a destinazione d\u0026#8217;uso produttivo perpetuo e illimitato\u0026#187;, in quanto \u0026#8211; in base alla disciplina sia statale che regionale \u0026#8211; le destinazioni d\u0026#8217;uso diverse dalla residenza (unica destinazione preclusa dalla norma censurata) avrebbero natura produttiva. Ci\u0026#242; si tradurrebbe in \u0026#171;un irragionevole vincolo alla libert\u0026#224; di iniziativa economica privata\u0026#187;, da intendersi anche nel senso \u0026#171;negativo del suo non esplicarsi, ovvero cessare di esplicarsi, quando le condizioni siano tali da sconsigliarlo\u0026#187;. La scelta di proseguire un\u0026#8217;attivit\u0026#224; dovrebbe dunque essere rimessa alle valutazioni dell\u0026#8217;imprenditore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR richiama le sentenze di questa Corte n. 29 del 1957 e n. 30 del 1965, dalle quali risulterebbe che la garanzia posta dall\u0026#8217;art. 41 Cost. riguarda non solo la fase iniziale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica, ma anche il suo successivo svolgimento. Secondo il rimettente, le limitazioni alla libera iniziativa economica consentite dall\u0026#8217;art. 41 Cost. dovrebbero avere durata ragionevole, e non essere comunque perpetue. Inoltre, le \u0026#171;ragioni di utilit\u0026#224; sociale\u0026#187; alla base della norma censurata sarebbero \u0026#171;di non agevole comprensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., il TAR osserva che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell\u0026#8217;offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), ha imposto un vincolo alberghiero analogo a quello stabilito dalla norma censurata, prevedendone tuttavia la possibile rimozione in alcune ipotesi (indicate nel comma 2). Per le RTA invece il vincolo oggetto di censura sarebbe perpetuo e non rimuovibile. Poich\u0026#233; alberghi e RTA sarebbero strutture analoghe, la \u0026#171;discriminazione attuata dal legislatore regionale\u0026#187; si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna ragione che la giustifichi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, quanto all\u0026#8217;art. 42 Cost., il rimettente osserva che il vincolo perpetuo di destinazione produttiva su un immobile realizzerebbe \u0026#171;una espropriazione delle facolt\u0026#224; inerenti alla propriet\u0026#224;, in particolare quella di godimento, senza alcuna previsione di indennizzo\u0026#187;. Il TAR richiama, a tale proposito, la giurisprudenza costituzionale sulla necessit\u0026#224; di un indennizzo nel caso di reiterazione di vincoli urbanistici di inedificabilit\u0026#224;. Osserva in generale che ogni soppressione delle facolt\u0026#224; essenziali del diritto di propriet\u0026#224; sarebbe ammessa solo se temporanea o accompagnata da un indennizzo, requisiti che mancherebbero entrambi nel caso di specie. Rammenta inoltre la sentenza di questa Corte n. 4 del 1981, secondo la quale un\u0026#8217;eccessiva durata del vincolo alberghiero violerebbe il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il 12 novembre 2021 si \u0026#232; costituita nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale la ricorrente nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte sintetizza la vicenda all\u0026#8217;origine del ricorso e i motivi di questo, e nota poi che il TAR ha censurato l\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, \u0026#171;evidentemente riferendosi alla normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio legittimante l\u0026#8217;edificio\u0026#187;, sebbene, in base al principio tempus regit actum, la norma applicabile all\u0026#8217;impugnato parere negativo del Comune sia l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, avente lo stesso contenuto della disposizione censurata dal TAR. Secondo la Bonfor srl, data la \u0026#171;totale coincidenza\u0026#187; delle due disposizioni, il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dovrebbe investirle entrambe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle questioni sollevate dal TAR, la parte osserva che \u0026#171;la residenza \u0026#232; l\u0026#8217;unica possibile destinazione non ricettiva verso cui ragionevolmente pu\u0026#242; mutare una R.T.A. (certamente non adatta ad una destinazione produttiva o commerciale)\u0026#187; e che, comunque, anche considerando l\u0026#8217;astratta possibilit\u0026#224; di destinare l\u0026#8217;immobile ad altri usi produttivi, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima perch\u0026#233; stabilirebbe un \u0026#171;vincolo permanente ad esercitare attivit\u0026#224; di impresa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnch\u0026#8217;essa richiama poi la sentenza n. 4 del 1981 di questa Corte, che avrebbe sancito la \u0026#171;ontologica natura temporalmente limitata\u0026#187; dei vincoli a uso ricettivo, con la conseguenza che il requisito della temporaneit\u0026#224; e della \u0026#171;potenziale modificabilit\u0026#224;, sebbene a stringenti condizioni\u0026#187; (come in Liguria \u0026#232; previsto per gli alberghi dalla norma indicata dal TAR come tertium comparationis), dovrebbe ritenersi intrinseco al vincolo d\u0026#8217;uso ricettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Bonfor srl ricorda altres\u0026#236; la giurisprudenza amministrativa secondo cui il vincolo alberghiero previsto dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2008 \u0026#232; compatibile con la Costituzione solo perch\u0026#233; la legge contempla la sua possibile cessazione, in certe circostanze. Il vincolo posto dalla norma censurata avrebbe invece \u0026#171;natura di vero e proprio vincolo urbanistico a contenuto espropriativo\u0026#187;: esso contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 42 Cost. per l\u0026#8217;assenza di indennizzo o di altre misure compensative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 41 Cost., osserva che la previsione costituzionale contempla anche \u0026#171;la libert\u0026#224; di non esercizio\u0026#187; di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica, sicch\u0026#233; non sarebbe consentito alla legge di imporre lo svolgimento sine die di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva per un\u0026#8217;intera categoria di immobili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa parte, dopo aver condiviso la censura avanzata dal TAR con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., per il diverso trattamento riservato alle RTA dalla norma censurata rispetto alla disciplina prevista per gli alberghi, ripropone a questa Corte le questioni relative agli artt. 5, 117 e 118 Cost., prospettate davanti al TAR ma non recepite nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, e lamenta ancora la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe \u0026#171;una nuova forma di propriet\u0026#224; immobiliare limitata\u0026#187;, invadendo cos\u0026#236; la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il 15 novembre 2021 si \u0026#232; costituito nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale anche il Comune di Finale Ligure, che argomenta per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, richiama il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, 24 marzo 2021, n. 475, secondo il quale il vincolo alberghiero non potrebbe essere perpetuo, e osserva che, data l\u0026#8217;analogia tra alberghi e RTA, la discriminazione attuata dalla norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle censure relative agli artt. 41 e 42 Cost., la parte ribadisce gli argomenti contenuti nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Comune lamenta poi la violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., in quanto la norma censurata, impedendo ai comuni di incidere sul vincolo in questione anche mediante una modifica del piano regolatore, arrecherebbe un evidente \u0026#171;vulnus alle competenze pianificatorie comunali\u0026#187;, favorendo \u0026#171;il fenomeno di desertificazione di alcune zone urbane\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il 20 luglio 2022 la parte privata ha depositato una memoria integrativa, esponendo ulteriori argomenti per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. L\u0026#8217;intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, la quale riproduce in altra sua disposizione, l\u0026#8217;art. 7, comma 3, il contenuto di quella censurata dal TAR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione contestata disciplinava le residenze turistico-alberghiere (di seguito: RTA) e stabiliva che \u0026#171;[l]e nuove strutture sono costituite da un\u0026#8217;unica unit\u0026#224; immobiliare catastale, anche articolata in pi\u0026#249; edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il TAR rimettente tale norma violerebbe: a) l\u0026#8217;art. 41 Cost., ledendo la libert\u0026#224; di iniziativa economica privata intesa in senso negativo, in quanto la norma censurata introdurrebbe \u0026#171;un vincolo a destinazione d\u0026#8217;uso produttivo perpetuo e illimitato\u0026#187;; b) l\u0026#8217;art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna ragione giustificatrice del diverso trattamento riservato alle RTA rispetto agli alberghi, per i quali l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Liguria n. 1 del 2008 ha imposto un vincolo alberghiero analogo a quello stabilito dalla norma censurata, consentendone tuttavia la rimozione in alcune ipotesi; c) l\u0026#8217;art. 42 Cost., in quanto il vincolo perpetuo di destinazione produttiva su un immobile realizzerebbe \u0026#171;una espropriazione delle facolt\u0026#224; inerenti alla propriet\u0026#224;, in particolare quella di godimento, senza alcuna previsione di indennizzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, vanno ritenute inammissibili, in base alla costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenze n. 198, n. 186, n. 182 e n. 180 del 2022), le questioni sollevate dalle parti al di l\u0026#224; del thema decidendum fissato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione: si tratta della lamentata violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost. (per lesione delle competenze comunali in materia di pianificazione urbanistica) e dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Anche le questioni sollevate dal TAR, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., sono inammissibili per la carente ricostruzione del quadro normativo alla base della prospettazione della questione, ricostruzione che non consente di comprendere le ragioni per le quali il giudice a quo ritiene di dover applicare la disposizione oggetto di censura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione il TAR riferisce che il Comune di Finale Ligure ha negato la possibilit\u0026#224; del mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso \u0026#171;ai sensi della normativa regionale vigente\u0026#187;, e dunque dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, essendo il provvedimento di diniego dell\u0026#8217;8 maggio 2019. Ci\u0026#242; che corrisponde anche a quanto precisato in un altro passaggio dell\u0026#8217;ordinanza in cui si riferisce che a fondamento del ricorso \u0026#232; stata dedotta la violazione dell\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tali affermazioni, che indurrebbero a ritenere che il provvedimento impugnato nel giudizio a quo sia stato reso in applicazione di tale ultima disposizione, il rimettente appunta le sue censure sull\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, omettendo \u0026#8211; prima ancora di spiegare perch\u0026#233; ritiene che questa sia stata invece la norma applicata dal Comune per negare il richiesto mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso \u0026#8211; di offrire una completa ricostruzione del quadro normativo rilevante nella fattispecie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma contenuta nella disposizione censurata, risalente al 2008 e modificata nel 2009, \u0026#232; stata invero successivamente interessata da varie vicende riguardanti sia la sua vigenza, sia una sua parziale perdurante operativit\u0026#224;, delle quali non vi \u0026#232; traccia nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione. In essa infatti il TAR non menziona n\u0026#233; l\u0026#8217;avvenuta abrogazione dell\u0026#8217;intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 \u0026#8211; e dunque anche della disposizione contestata \u0026#8211; ad opera dell\u0026#8217;art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, n\u0026#233; la riproduzione nell\u0026#8217;art. 7, comma 3, di questa seconda legge del contenuto della medesima norma censurata, n\u0026#233; infine la previsione, contenuta all\u0026#8217;art. 70 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, che espressamente stabilisce la permanente operativit\u0026#224; per le RTA dei vincoli imposti in base alla normativa abrogata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa complessit\u0026#224; della vicenda normativa avrebbe richiesto quantomeno il riferimento ai descritti passaggi, alla luce dei quali si sarebbero poi dovuti sciogliere vari dubbi circa la portata dell\u0026#8217;abrogazione operata dalla legge regionale del 2014, la permanente operativit\u0026#224; della legge regionale del 2008 e il ruolo della stessa previsione transitoria dell\u0026#8217;art. 70 della legge regionale del 2014 e la sua eventuale applicabilit\u0026#224; al caso di specie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di una congrua e completa ricostruzione del quadro normativo, che non consente di giungere a conclusioni precise sull\u0026#8217;effettiva applicabilit\u0026#224; nel giudizio a quo \u0026#8211; apoditticamente postulata dal TAR \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, determina dunque l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni (da ultimo, sentenze n. 193, n. 182 e n. 136 del 2022). \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari), come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impresa e imprenditore - Norme della Regione Liguria - Residenze turistico-alberghiere [R.T.A.] - Previsione che le nuove strutture, costituite da un\u0027unica unit\u0026#224; immobiliare catastale soggetta a specifico vincolo a R.T.A., non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d\u0027uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45084","titoletto":"Edilizia e urbanistica - In genere - Residenze turistico-alberghiere (RTA) - Divieto di mutamento della loro destinazione d\u0027uso in residenziale - Denunciata discriminazione nonché violazione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà - Carente ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090001).","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - dell\u0027art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall\u0027art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, che prevede, per le residenze turistico-alberghiere (RTA), il divieto di mutamento della destinazione d\u0027uso in residenziale. Il rimettente non dà conto della complessa vicenda normativa che ha riguardato le RTA, e cioè: sia l\u0027avvenuta abrogazione dell\u0027intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 ad opera dell\u0027art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, sia la riproduzione nell\u0027art. 7, comma 3, di questa seconda legge del contenuto della medesima norma censurata, sia, infine la previsione, contenuta all\u0027art. 70 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, che espressamente stabilisce la permanente operatività per le RTA dei vincoli imposti in base alla normativa abrogata. Tale carenza non consente di giungere a conclusioni precise sull\u0027effettiva applicabilità nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edella disposizione censurata, apoditticamente postulata dal rimettente nonostante la vicenda abrogativa che l\u0027ha interessata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 193/2022; S. 182/2022 - mass. 44951; S. 136/2022 - mass. 44793, 44794, 44795\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"07/02/2008","data_nir":"2008-02-07","numero":"2","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dalla"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"11/05/2009","data_nir":"2009-05-11","numero":"16","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44002","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 213/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"8","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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