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T. e l\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps, con ordinanza del 5 aprile 2024, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di D.B. T. e dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps, nonch\u0026#233; della Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 novembre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Alberto Guariso e Giovanni Guarini per D.B. T. e ASGI e Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 aprile 2024, iscritta al numero 105 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo e quinto comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 3, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)\u0026#187;, come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell\u0026#8217;art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente censura il requisito della residenza decennale sul territorio italiano, previsto quale condizione tanto per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica quanto per l\u0026#8217;erogazione del contributo integrativo del canone di locazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone di dover decidere sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento contro la sentenza d\u0026#8217;appello, che ha accolto la domanda di un titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previa disapplicazione della normativa provinciale, in quanto confliggente con il principio di parit\u0026#224; di trattamento, sancito dall\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente assume che, nel caso di specie, la disapplicazione non sia praticabile e che solo la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale garantisca \u0026#171;un effetto demolitivo \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e\u0026#187; della normativa provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e argomenta che le disposizioni censurate contrasterebbero con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto avrebbero previsto, per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;alloggio e per l\u0026#8217;erogazione del contributo integrativo del canone di locazione, condizioni irragionevoli, svincolate dalla valutazione dello stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il requisito della residenza decennale, inoltre, discriminerebbe gli stranieri e confliggerebbe, pertanto, con l\u0026#8217;art. 117, primo e quinto comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE, che salvaguarda la parit\u0026#224; di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali e dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;alloggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, che ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni sollevate dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate, adottate nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa primaria della Provincia, si prefiggerebbero di coordinare l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica con la disciplina statale del reddito di cittadinanza, contraddistinto, per una sua componente, da una funzione similare a quella del contributo integrativo del canone di locazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina provinciale, lungi dal discriminare gli stranieri, attribuirebbe un rilievo non irragionevole, in un contesto di risorse limitate, al radicamento sul territorio, che la stessa direttiva 2003/109/CE mostra di valorizzare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio anche D.B. T. e l\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl requisito della residenza decennale, peraltro riferito al territorio della Nazione, sarebbe irragionevole, in quanto del tutto avulso dalla valutazione dello stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; tale requisito sarebbe giustificato dalle esigenze di coordinamento con la diversa disciplina, ora abrogata, del reddito di cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, D.B. T. e ASGI hanno depositato una memoria illustrativa, richiamando le pronunce pi\u0026#249; recenti di questa Corte in materia di edilizia residenziale pubblica e sviluppando i rilievi sull\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca del criterio censurato, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea sul reddito di cittadinanza (grande sezione, sentenza 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, CU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica, le parti hanno illustrato gli argomenti esposti negli scritti difensivi e hanno ribadito le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 105 del 2024), la Corte di cassazione, prima sezione civile, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 3, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge prov. Trento n. 15 del 2005, introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell\u0026#8217;art. 38 della legge prov. Trento n. 5 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni sono censurate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo e quinto comma, Cost., nella parte in cui richiedono, per l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia, anzitutto, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl requisito della residenza decennale, introdotto dalla legge prov. Trento n. 5 del 2019 mediante il richiamo alla disciplina del reddito di cittadinanza (art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26), sarebbe, in linea generale, gravoso e irragionevole, in quanto dissonante con \u0026#171;la funzione sociale dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica\u0026#187; e privo di ogni correlazione con lo stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Inoltre, le disposizioni censurate violerebbero l\u0026#8217;art. 117, primo e quinto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse, pur contemplando il medesimo regime per cittadini e stranieri, determinerebbero \u0026#171;una \u0026#8220;discriminazione indiretta\u0026#8221;\u0026#187; a danno dei secondi, costretti a spostarsi di frequente, e sarebbero lesive della parit\u0026#224; di trattamento, che l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE garantisce tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini dello Stato membro in cui essi soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali, dell\u0026#8217;assistenza sociale e della protezione sociale e, rispettivamente, dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;alloggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le censure del rimettente si appuntano sul presupposto della residenza protratta per un decennio nel territorio italiano, che il legislatore provinciale ha modellato sulla disciplina del reddito di cittadinanza, e si imperniano sull\u0026#8217;argomento che tale requisito impedisca l\u0026#8217;accoglimento delle domande, in base a una normativa che impone la residenza prolungata in termini inequivocabili, senza prestarsi a un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun ostacolo si frappone, sotto tale profilo, all\u0026#8217;esame nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; N\u0026#233; tale esame \u0026#232; precluso dal fatto che l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE possa essere dotato di efficacia diretta, come hanno ritenuto i giudici d\u0026#8217;appello nella sentenza impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Questa Corte ha affermato che \u0026#171;[i]l giudice, ove ravvisi l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del diritto nazionale con il diritto dell\u0026#8217;Unione dotato di efficacia diretta (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, terza sezione, sentenza 1\u0026#176; luglio 2010, in causa C-194/08, Gassmayr), pu\u0026#242; non applicare la normativa interna, all\u0026#8217;occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, e dell\u0026#8217;art. 11 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 181 del 2024, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte non potr\u0026#224; esimersi dal rispondere, con gli strumenti che le sono propri e che comprendono una vasta gamma di tecniche decisorie, alle censure che investono la violazione di una norma europea (contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, nei trattati o anche di diritto derivato, come nel caso di specie), che presenti un nesso con interessi o princ\u0026#236;pi di rilievo costituzionale, cos\u0026#236; da assicurare il \u0026#8220;tono costituzionale\u0026#8221; della questione sollevata (sentenza n. 181 del 2024, punto 6.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un sistema improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettivit\u0026#224; del diritto dell\u0026#8217;Unione e, per definizione, ad escludere ogni preclusione, il sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224; non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera nella costruzione di tutele sempre pi\u0026#249; integrate (sentenza n. 15 del 2024, punto 7.3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSara\u0026#768; il giudice a individuare il rimedio pi\u0026#249; appropriato, ponderando le peculiarit\u0026#224; della vicenda sottoposta al suo esame. L\u0026#8217;interlocuzione \u0026#171;con questa Corte, chiamata a rendere una pronuncia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e, si dimostra particolarmente proficua, qualora l\u0026#8217;interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra princi\u0026#768;pi di carattere costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 181 del 2024, punto 6.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente, nel sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, ha vagliato le specificit\u0026#224; della vicenda controversa, che si innesta su un giudizio antidiscriminatorio e concerne un atto, il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento, adottato in esecuzione della normativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; questa Corte ha precisato in una fattispecie non dissimile (sentenza n. 15 del 2024), una pronuncia destinata a produrre effetti \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e rimuove in radice la discriminazione, in quanto incide sulla stessa disciplina di legge che l\u0026#8217;ha determinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Innegabile, inoltre, \u0026#232; il \u0026#8220;tono costituzionale\u0026#8221; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl principio di eguaglianza, che ha valore fondante nel disegno costituzionale, si raccorda la parit\u0026#224; di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, sancita dall\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE per \u0026#171;le prestazioni sociali, l\u0026#8217;assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e per \u0026#171;l\u0026#8217;accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all\u0026#8217;erogazione degli stessi, nonch\u0026#233; alla procedura per l\u0026#8217;ottenimento di un alloggio\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;interlocuzione con questa Corte si dimostra poi particolarmente proficua, in ragione delle divergenze sull\u0026#8217;efficacia diretta della normativa europea, che sono emerse nei diversi gradi di giudizio (sentenza n. 181 del 2024, punto 6.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Infine, una pronuncia di incostituzionalit\u0026#224;, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura cos\u0026#236; il rischio delle \u0026#8220;discriminazioni a rovescio\u0026#8221;, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettere \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il diritto all\u0026#8217;abitazione si configura come tratto saliente della \u0026#171;socialit\u0026#224; cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 217 del 1988, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e come \u0026#171;un diritto fondamentale di natura sociale\u0026#187; (sentenza n. 209 del 2009, punto 2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, anche sentenza n. 67 del 2024, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), indissolubilmente connesso con la dignit\u0026#224; della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rango primario del diritto in esame, speculare agli inderogabili doveri di solidariet\u0026#224; sociale, impone una tutela effettiva, che si estrinseca, tra l\u0026#8217;altro, nell\u0026#8217;assegnazione degli alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per il canone di locazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica si configurano come un \u0026#171;servizio pubblico\u0026#187; (sentenza n. 417 del 1994, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), finalizzato a \u0026#171;impedire che taluno resti privo di abitazione\u0026#187; (sentenza n. 404 del 1988, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). L\u0026#8217;offerta di un alloggio \u0026#171;a soggetti economicamente deboli nel luogo ove \u0026#232; la sede dei loro interessi\u0026#187; (sentenza n. 176 del 2000, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) assicura agli stessi un\u0026#8217;esistenza dignitosa (sentenza n. 168 del 2014, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) ed \u0026#232; funzionale alla piena realizzazione della persona umana e all\u0026#8217;effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni si attagliano anche al contributo integrativo del canone di locazione, corrisposto a coloro che, pur ammessi nella graduatoria, non si collochino in posizione utile per ottenere l\u0026#8217;assegnazione di un alloggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questo sussidio sovviene al bisogno abitativo e partecipa delle medesime caratteristiche e delle medesime finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; I criteri selettivi individuati dal legislatore devono essere sorretti da una causa normativa adeguata, correlata alle caratteristiche e alle finalit\u0026#224; delle provvidenze in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; chiamata a vagliare la sussistenza e l\u0026#8217;adeguatezza di tale correlazione al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in un sindacato che prende le mosse dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disciplina, per poi verificare la coerenza del criterio selettivo con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edi volta in volta enucleata (di recente, in una prospettiva pi\u0026#249; generale, sentenza n. 42 del 2024, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto al requisito della residenza protratta, questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che esso pu\u0026#242; costituire un presupposto distorsivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllorch\u0026#233; assurge a una portata generale e dirimente, la residenza di lunga durata smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale (fra le molte, sentenze n. 7 del 2021, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 107 del 2018, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e rischia di precludere l\u0026#8217;accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libert\u0026#224; di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza (sentenza n. 145 del 2023, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per le scelte legislative che condizionano alla residenza protratta l\u0026#8217;erogazione di prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni vitali, come quello abitativo, si impone, pertanto, \u0026#171;uno stretto scrutinio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021, punto 4.2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il requisito delineato dalla legge, censurato nella sua valenza generale, non supera tale scrutinio, sotto molteplici profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Innanzitutto, la limitazione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte non rinviene alcuna giustificazione persuasiva nell\u0026#8217;esigenza di coordinamento con la disciplina del reddito di cittadinanza. Tale prestazione persegue diversi e pi\u0026#249; articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e differisce dalle misure assistenziali dirette a soddisfare un bisogno primario della persona (sentenze n. 54 del 2024 e n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversit\u0026#224; che intercorre tra le due provvidenze non giustifica la scelta del legislatore provinciale di trasporre all\u0026#8217;una i criteri valevoli per l\u0026#8217;altra e di armonizzare le discipline mediante un\u0026#8217;equiparazione indebita delle condizioni di accesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Inoltre, la residenza pregressa, riferita all\u0026#8217;intero territorio nazionale, neppure rispecchia un significativo radicamento nel territorio dell\u0026#8217;ente deputato al riconoscimento della prestazione e non corrobora alcuna \u0026#171;prognosi di stanzialit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenza n. 67 del 2024, punto 7.1.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; N\u0026#233; la ragionevolezza del requisito \u0026#232; avvalorata dalla sua applicabilit\u0026#224; indistinta a cittadini e stranieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; La disciplina restrittiva non solo non \u0026#232; suffragata da una valida ragione giustificatrice, ma si rivela manifestamente irragionevole, in quanto disconosce ogni rilievo allo stato di bisogno e assurge a parametro esclusivo e dirimente, nella rigidit\u0026#224; della preclusione che racchiude (sentenza n. 77 del 2023, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), determinando \u0026#171;una ingiustificata diversit\u0026#224; di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 147 del 2024, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi nega cos\u0026#236; \u0026#171;in radice la funzione sociale dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e, nell\u0026#8217;aggiungere un ulteriore e irragionevole ostacolo al disagio economico e sociale, si tradisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (sentenza n. 67 del 2024, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza del presupposto tipizzato dalla legge provinciale censurata si coglie anche da una diversa angolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI criteri limitativi muovono dalla premessa, contraddetta dalla realt\u0026#224; empirica, che il bisogno abitativo sia pi\u0026#249; pressante solo perch\u0026#233; pi\u0026#249; lunga \u0026#232; la permanenza sul territorio nazionale e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; congegnato, il criterio selettivo pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perci\u0026#242; si trovi in uno stato di pi\u0026#249; grave disagio (sentenza n. 147 del 2024, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.6.\u0026#8211; \u0026#200; fondata, a tale riguardo, anche la censura che prospetta una discriminazione indiretta a scapito dei soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pi\u0026#249; difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu questa platea di beneficiari, alla quale appartiene anche la parte del giudizio principale, pi\u0026#249; accentuata, dunque, \u0026#232; l\u0026#8217;incidenza lesiva del requisito della residenza protratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende la violazione della parit\u0026#224; di trattamento che l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE prescrive, con pienezza ed effettivit\u0026#224; di garanzie, con riguardo alle provvidenze dei sussidi per il canone, riconducibili alle previsioni della lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;alloggio (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il requisito della residenza prolungata sul territorio nazionale, in ultima analisi, si dimostra irragionevole e sproporzionato per tutti coloro, cittadini o stranieri, cui si applica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 3, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge prov. Trento n. 15 del 2005, come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell\u0026#8217;art. 38 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, nella parte in cui richiedono, per l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Restano assorbite le censure incentrate sulla violazione dell\u0026#8217;art. 117, quinto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 3, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)\u0026#187;, come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell\u0026#8217;art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), nella parte in cui richiedono, per l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, in modo continuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 gennaio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250103132928.pdf","oggetto":"Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione alloggi - Straniero - Norme della Provincia autonoma di Trento - Misure di sostegno per l\u0026#8217;accesso alla casa [nel caso di specie: residenza in Italia per almeno 10 anni] - Requisiti di accesso alle graduatorie per l\u0026#8217;assegnazione di alloggi pubblici - Richiesta del possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall\u0026#8217;art. 2, c. 1, lett. a), del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46620","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Disposizioni con efficacia diretta - Eventuale contrasto con norme interne - Doppia pregiudizialità - Concorso di strumenti di tutela, a garanzia del primato del diritto dell\u0027Unione - Necessità di un esame ponderato del giudice comune - Possibilità di disapplicare le disposizioni interne, se necessario previo rinvio pregiudiziale, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale - Favor per quest\u0027ultima ipotesi laddove si siano registrati contrasti nei giudizi precedenti - Cooperazione, anche da parte del sindacato accentrato di costituzionalità, al meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo. (Classif. 258003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, deve individuare il rimedio più appropriato, ponderando le peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame. In particolare, può non applicare la normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, e dell’art. 11 Cost., soprattutto in ragione delle divergenze sull’efficacia diretta della normativa europea, che sono emerse nei diversi gradi di giudizio. In tale ultimo caso, la Corte costituzionale non potrà esimersi dal rispondere, con gli strumenti che le sono propri e che comprendono una vasta gamma di tecniche decisorie alle censure che investono la violazione di una norma europea che presenti un nesso con interessi o princìpi di rilievo costituzionale, così da assicurare il “tono costituzionale” della questione sollevata. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 181/2024 - mass. 46445\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn un sistema improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell’Unione e, per definizione, ad escludere ogni preclusione, il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera nella costruzione di tutele sempre più integrate. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 15/2024 - mass. 45984\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46621","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"267","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46621","titoletto":"Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Manifestazione del più generale diritto all\u0027abitazione, strettamente connesso alla dignità della persona - Necessità di garantirne una tutela effettiva - Condizioni - Possibilità di prevedere l\u0027ulteriore requisito della residenza protratta sul territorio - Tendenziale esclusione, per l\u0027effetto distorsivo che produce (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Trento che, tra i requisiti di accesso alle graduatorie e per il contributo integrativo del canone di locazione richiede la residenza in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0027erogazione del beneficio, in modo continuativo). (Classif. 091002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl diritto all’abitazione si configura come tratto saliente della socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione e come un diritto fondamentale di natura sociale, indissolubilmente connesso con la dignità della persona. Il rango primario del diritto in esame, speculare agli inderogabili doveri di solidarietà sociale, impone una tutela effettiva, che si estrinseca, tra l’altro, nell’assegnazione degli alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per il canone di locazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 67/2024 - mass. 46063; S. 209/2009 - mass. 33561; S. 217/1988 - mass. 10462\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica si configurano come un servizio pubblico, finalizzato a impedire che taluno resti privo di abitazione. L’offerta di un alloggio a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi assicura agli stessi un’esistenza dignitosa ed è funzionale alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 168/2014 - mass. 38013; S. 176/2000 - mass. 25387; S. 404/1988 - mass. 13693\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAnche il contributo integrativo del canone di locazione, corrisposto a coloro che, pur ammessi nella graduatoria, non si collochino in posizione utile per ottenere l’assegnazione di un alloggio, è un sussidio che sovviene al bisogno abitativo e partecipa delle medesime caratteristiche e delle medesime finalità dell’edilizia residenziale pubblica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl requisito della residenza protratta per ottenere un sussidio può costituire un presupposto distorsivo, perché allorché assurge a una portata generale e dirimente, smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale e rischia di precludere l’accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libertà di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza. Pertanto, quando il legislatore condiziona alla residenza protratta l’erogazione di prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni vitali, come quello abitativo, si impone uno stretto scrutinio di costituzionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 145/2023 - mass. 45683; S. 9/2021 - mass. 43558; S. 7/2021 - mass. 43549; S. 107/2018 - mass. 40774\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, par. 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, della direttiva 2003/109/CE, gli artt. 5, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 3, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge prov. Trento n. 15 del 2005, come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell’art. 38 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Il requisito della residenza protratta per un decennio nel territorio italiano, prevista dalla disposizione censurata dalla Corte di cassazione, prima sez. civile – che non rinviene alcuna giustificazione persuasiva nell’esigenza di coordinamento con la disciplina del reddito di cittadinanza, perseguendo quest’ultimo diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e differendo dalle misure assistenziali dirette a soddisfare un bisogno primario della persona – non rispecchia un significativo radicamento nel territorio dell’ente deputato al riconoscimento della prestazione e non corrobora alcuna prognosi di stanzialità. La disciplina restrittiva inoltre non solo non è suffragata da una valida ragione giustificatrice, ma si rivela manifestamente irragionevole, in quanto disconosce ogni rilievo allo stato di bisogno e assurge a parametro esclusivo e dirimente, nella rigidità della preclusione che racchiude, determinando una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità. Così congegnato, il criterio selettivo pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio. Si nega così in radice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica e, nell’aggiungere un ulteriore e irragionevole ostacolo al disagio economico e sociale, si tradisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 147/2024 - mass. 46367; S. 54/2024 - mass. 46072; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 19/2022 - mass. 44526\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46620","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"07/11/2005","data_nir":"2005-11-07","numero":"15","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dal"},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"06/08/2019","data_nir":"2019-08-06","numero":"5","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"07/11/2005","data_nir":"2005-11-07","numero":"15","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dal"},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"06/08/2019","data_nir":"2019-08-06","numero":"5","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva CE","data_legge":"25/11/2003","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"par. 1, lett. d)","nesso":""},{"denominazione_legge":"direttiva CE","data_legge":"25/11/2003","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"par. 1, lett. f)","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46215","autore":"Cavasino E.","titolo":"Il diritto all’abitazione tra principio costituzionale di eguaglianza e regola UE sulla parità di trattamento. Oltre la disapplicazione e verso l’europeizzazione del parametro di costituzionalità?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista del diritto della sicurezza sociale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"309","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46197","autore":"Cherchi R.","titolo":"Il trattenimento dello straniero in Albania ex art. 14 d.lgs. 286/1998 alla luce delle nuove norme del decreto-legge n. 37 del 2025","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46196_2025_1.pdf","nome_file_fisico":"203_24-1_25 Cherchi .pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45568","autore":"Gennusa M. E.","titolo":"Corte costituzionale e doppia pregiudiziale tra vecchio e nuovo anno: al servizio del primato e dell’effetto diretto?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"226","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45573","autore":"Guglielmini M.","titolo":"Sul requisito della residenza prolungata nell\u0027accesso alle prestazioni sociali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46463","autore":"Malfatti E.","titolo":"Ancora in tema di pregiudizialità, costituzionale ed eurounitaria: le sentt. nn. 210 del 2024 e 1 del 2025 e l’emergere di una nuova «dottrina» della Corte","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45420","autore":"Pipponzi M.","titolo":"Non discriminazione: Accesso alla casa e “barriere” di lungo-residenza","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45419_2025_1.pdf","nome_file_fisico":"1_25 Pipponzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45485","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Rapporti tra diritto interno e diritto eurounitario, dal punto di vista della teoria della Costituzione, e tecniche retorico-argomentative nella recente giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"134","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45484_2025_1.pdf","nome_file_fisico":"7_2025+3_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46325","autore":"Sciarabba V.","titolo":"Le “discriminazioni a rovescio” e le diverse modalità di superamento delle antinomie tra norme interne e norme europee","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.diritticomparati.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46324_2025_1.pdf","nome_file_fisico":"31-2025+altre_Sciarabba.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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