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M. N., K. A. e Z. H., con ordinanza del 5 gennaio 2023, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di R. Z. S. e A. Z. S., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudite\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Elisabetta Lamarque per R. Z. S. e A. Z. S., le avvocate dello Stato Laura Paolucci e Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 gennaio 2023, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalit\u0026#224; stabilite in via giudiziale, con i componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che la Corte d\u0026#8217;appello di Milano, con sentenza resa in data 8 gennaio 2021, ha constatato lo stato di abbandono dei minori R. Z. S. e A. Z. S. e ha dichiarato la loro adottabilit\u0026#224;, stabilendo che possano conservare relazioni con la nonna materna e con alcuni familiari del ramo paterno. A tal fine, la Corte d\u0026#8217;appello ha dato mandato ai servizi territoriali di stabilire tempi e modalit\u0026#224; degli incontri, nel rispetto della riservatezza dei genitori adottivi e con la massima protezione dei bambini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvverso tale sentenza \u0026#232; stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte d\u0026#8217;appello di Milano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riporta che il citato ricorso \u0026#232; stato notificato tardivamente, ma che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, pur avendo eccepito la sua inammissibilit\u0026#224;, ha riscontrato la valenza nomofilattica dell\u0026#8217;unico motivo prospettato. Ha chiesto, dunque, il suo esame, ai sensi dell\u0026#8217;art. 363 del codice di procedura civile, affinch\u0026#233; venga pronunciato il seguente principio di diritto nell\u0026#8217;interesse della legge: l\u0026#8217;assolutezza del divieto contenuto nell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 non esclude che, all\u0026#8217;esito di un accurato accertamento giudiziale, il superiore interesse del minore possa giustificare la non interruzione della relazione socio-affettiva dell\u0026#8217;adottato con uno o pi\u0026#249; componenti della famiglia d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, ove l\u0026#8217;assolutezza del divieto fosse ritenuta insuperabile per il tramite di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dello stesso art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha escluso che la formulazione del citato articolo lasci margini per un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione. In particolare, ha osservato che \u0026#171;[l]a previsione della recisione dei legami con la famiglia di origine [avrebbe] carattere assoluto, nell\u0026#8217;adozione legittimante in quanto il legislatore ancorch\u0026#233; con valutazione predeterminata generale ed astratta [avrebbe] ritenuto che solo la cancellazione della famiglia di origine possa garantire la realizzazione della piena tutela e del pieno interesse del minore, senza lasciare spazio ad una valutazione in concreto. La salvezza dei divieti matrimoniali, una previsione sostanzialmente pleonastica, conferm[erebbe] la scelta del legislatore in ordine all\u0026#8217;intangibilit\u0026#224; in via interpretativa del divieto (di conservare, nel caso sia corrispondente all\u0026#8217;interesse del minore, i legami con la famiglia di origine)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, la Corte di cassazione ha condiviso la richiesta formulata in via subordinata dalla Procura generale di sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la citata previsione non risulterebbe, in talune situazioni, idonea a garantire l\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ritenuto le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale rilevanti, in relazione all\u0026#8217;intervento nomofilattico che \u0026#232; chiamato a svolgere nell\u0026#8217;interesse della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, la compatibilit\u0026#224; costituzionale della radicale recisione dei rapporti con la famiglia d\u0026#8217;origine, conseguente alla dichiarazione di adozione e, \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003eimis\u003c/em\u003e, a quella di adottabilit\u0026#224;, che accerta la mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, sarebbe \u0026#171;un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell\u0026#8217;art. 363, terzo comma, del codice di procedura civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, la Cassazione ha evocato la sentenza n. 119 del 2015 di questa Corte, la quale, dopo aver escluso che, ai fini della rilevanza, la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale debba tradursi in una concreta utilit\u0026#224; per le parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ha espressamente dichiarato ammissibili questioni sollevate nell\u0026#8217;ambito di un giudizio v\u0026#242;lto a enunciare, nell\u0026#8217;interesse della legge, un principio di diritto, ai sensi del citato art. 363 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto al profilo della non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ha ripercorso, anzitutto, l\u0026#8217;evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione, sottolineando come la rigidit\u0026#224; dell\u0026#8217;adozione piena non abbia impedito il ricorso a modelli alternativi, elaborati in via ermeneutica, specie intorno al paradigma dell\u0026#8217;adozione in casi particolari (artt. 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza rammenta che, in virt\u0026#249; di una interpretazione estensiva dell\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall\u0026#8217;art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante \u0026#171;Disciplina dell\u0026#8217;adozione e dell\u0026#8217;affidamento dei minori\u0026#187;, nonch\u0026#233; al titolo VIII del libro primo del codice civile), il diritto vivente ha concepito una figura di adozione cosiddetta mite che, in talune situazioni, risulterebbe particolarmente idonea a conformarsi al preminente interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, la flessibilit\u0026#224; del modello sarebbe non solo in linea ma persino imposta dalle fonti internazionali, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e dalle stesse norme di recente introduzione nel codice civile, informate al preminente interesse del minore, che sarebbe \u0026#171;divenuto il metodo di valutazione delle scelte pi\u0026#249; adeguate per il suo sviluppo psico fisico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la giurisprudenza non procede alla dichiarazione di adottabilit\u0026#224;, fondata sull\u0026#8217;accertamento dello stato di abbandono, nelle \u0026#171;situazioni in cui vi [sia] un forte e continuativo legame del minore con uno od entrambi i genitori biologici, nonostante rilevate carenze in campo educativo e di assistenza\u0026#187;. In queste ipotesi si fa ricorso all\u0026#8217;affidamento o si accede all\u0026#8217;adozione \u0026#8220;mite\u0026#8221;, proprio perch\u0026#233; l\u0026#8217;adozione cosiddetta piena risulterebbe un \u0026#171;modello rigido ed incapace di contenere la complessit\u0026#224; della condizione del minore\u0026#187;, prevenendo un eventuale \u0026#171;pregiudizio al suo sviluppo psico fisico dovuto a distacchi o lontananze traumatiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNondimeno, secondo il rimettente, vi sarebbero ipotesi \u0026#8211; come quella che emerge nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; in cui non si potrebbe dare luogo all\u0026#8217;adozione in casi particolari, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di adozione \u0026#8220;mite\u0026#8221;, dal momento che la relazione con i genitori non ha margini di recuperabilit\u0026#224; e non vi sono figure effettivamente sostitutive nella cerchia familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tali fattispecie, in cui l\u0026#8217;adozione piena non \u0026#232; solo una soluzione percorribile, ma \u0026#232; anche quella preferibile, potrebbe tuttavia permanere l\u0026#8217;esigenza di non recidere, nell\u0026#8217;interesse del minore, i legami con componenti del nucleo parentale, come delineato dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983, sicch\u0026#233; il modello normativo si rivelerebbe \u0026#171;non pi\u0026#249; coerente con il quadro costituzionale e convenzionale di riferimento a causa dell\u0026#8217;inderogabile prescrizione della recisione dei legami non solo con i genitori ma con l\u0026#8217;intero nucleo parentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, un assetto normativo come quello dell\u0026#8217;adozione piena, che spezza ogni relazione con la famiglia d\u0026#8217;origine, non si concilierebbe con le esigenze di tutela in concreto degli interessi del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 \u0026#8211; norma cardine, secondo l\u0026#8217;ordinanza, di quel sistema \u0026#8211; costituirebbe, sempre a giudizio del rimettente, un esempio paradigmatico di previsione \u0026#171;apertamente contrastante con la necessit\u0026#224; di valutare in concreto il preminente interesse del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Cassazione, nel rilevare che \u0026#171;debba essere lasciata al giudice minorile la possibilit\u0026#224; d\u0026#8217;indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all\u0026#8217;interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio\u0026#187;, afferma che l\u0026#8217;automatica e netta rottura dei legami parentali, per effetto della dichiarazione di adozione, si pone in contrasto con molteplici parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Innanzitutto, si assume violato l\u0026#8217;art. 2 Cost., in raccordo con l\u0026#8217;art. 30 Cost., in quanto l\u0026#8217;automatismo denunciato non consentirebbe \u0026#171;di mettere in campo tutte le energie affettive e relazionali (ove ritenute produttive di benefici all\u0026#8217;esito di rigoroso accertamento giudiziale) che possono contribuire alla costruzione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; ed allo sviluppo equilibrato della personalit\u0026#224; di minori che hanno subito deprivazioni affettive di particolare gravit\u0026#224; ed impatto traumatico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Al contempo, il rimettente prospetta un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; la norma censurata determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento con gli altri modelli di genitorialit\u0026#224; adottiva, previsti dall\u0026#8217;art. 44 l. n. 184 del 1983, per i quali non \u0026#232; normativamente prevista la recisione dei legami con i nuclei familiari di origine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene di seguito leso anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, in ragione della \u0026#171;costante ed univoca inclusione nell\u0026#8217;ambito del diritto alla vita familiare del diritto del minore a non vedere recisi i legami con il nucleo familiare di origine quando ci\u0026#242; sia coerente con il perseguimento del suo preminente interesse, da accertarsi in relazione alla natura ed effettivit\u0026#224; delle relazioni instaurate prima della legittima dichiarazione di adottabilit\u0026#224;\u0026#187;. Inoltre, sarebbe violato il diritto del minore al rispetto della vita privata, parimenti sancito dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, \u0026#171;ove la provenienza geopolitica e culturale del contesto familiare originario costituisca, come nel caso di specie, un profilo non cancellabile della identit\u0026#224; personale del minore stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto \u0026#8211; sempre per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; anche con altre norme internazionali e sovranazionali, e precisamente con gli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, e con l\u0026#8217;art. 24 CDFUE, le quali attribuirebbero centralit\u0026#224; alla valutazione del preminente interesse del minore, con particolare riguardo al contesto familiare e affettivo di riferimento e alla sua identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 6 marzo 2023, si sono costituiti in giudizio i minori R. Z. S. e A. Z. S., rappresentati dal tutore provvisorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La memoria illustra, anzitutto, le ragioni che renderebbero ammissibile la costituzione in giudizio dei minori, bench\u0026#233; i loro interessi debbano reputarsi definitivamente regolati dalla sentenza della Corte d\u0026#8217;appello di Milano, passata in giudicato per essere stata tardivamente impugnata dal Procuratore generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dei minori sostiene che, ai fini della partecipazione al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, sia non solo necessario, ma anche sufficiente, rivestire la qualifica formale di parte nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ed essere destinatari della notifica dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione. Ambo le circostanze sarebbero riscontrabili nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sempre secondo la difesa dei minori, la presenza dinanzi a questa Corte delle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe la duplice funzione di perorare gli interessi individuali coltivati in quel processo e di dare un contributo al perseguimento della legalit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nel merito, R. Z. S. e A. Z. S., come rappresentati, condividono l\u0026#8217;impostazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e sostengono che la norma censurata contemplerebbe un automatismo costituzionalmente illegittimo, in quanto impedirebbe al giudice di tener conto del preminente interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo le parti, \u0026#171;il principio costituzionale del miglior interesse del minore non ama gli automatismi legislativi, e anzi \u0026#232; ontologicamente incompatibile con soluzioni legislative rigide\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, a parere della difesa dei minori, vi sarebbe un ulteriore argomento desumibile dai parametri costituzionali evocati nell\u0026#8217;ordinanza, che farebbe propendere per l\u0026#8217;accoglimento. Si tratta del principio personalista che, oltre ad affermare la \u0026#171;precedenza \u0026#8211; logica, storica, assiologica \u0026#8211; della persona umana rispetto a ogni potere pubblico costituito\u0026#187;, postulerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;idea di persona come \u0026#8220;uomo sociale\u0026#8221;\u0026#187;, che si realizza \u0026#171;come essere umano in relazione con altri e con l\u0026#8217;intera societ\u0026#224;\u0026#187;. Al riguardo, viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 79 del 2022, nella parte in cui ha affermato che \u0026#171;le relazioni parentali [\u0026#8230;] concorrono alla [\u0026#8230;] costruzione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, secondo le parti, \u0026#171;la previsione legislativa censurata contrast[erebbe] frontalmente con il principio personalista che sta a fondamento dell\u0026#8217;intero edificio costituzionale, nella parte in cui prevede che il minore in stato di abbandono, nel momento in cui viene accolto da genitori adottivi che possano finalmente provvedere al compito di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, sia automaticamente e immediatamente amputato di tutte le relazioni umane di cui egli fino ad allora aveva goduto all\u0026#8217;interno della famiglia di origine, e che quindi sono ormai parte integrante della sua stessa identit\u0026#224; di persona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 7 marzo 2023, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; scaturirebbe dalla genericit\u0026#224; e dall\u0026#8217;ambiguit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, non risulterebbe chiaro, \u0026#171;una volta superata la necessit\u0026#224; del giudizio demolitivo in conseguenza dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, quale effetto avrebbe sulla dichiarazione giudiziale di adozione e sulla conseguente acquisizione in capo all\u0026#8217;adottato dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27, primo comma, L. n. 184 del 1983), la decisione che il giudice dovrebbe assumere con riferimento ai rapporti giuridici del minore con la famiglia d\u0026#8217;origine, di cui ha contestualmente perso la relazione di filiazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;ordinanza non spiegherebbe perch\u0026#233; \u0026#171;il significato di \u0026#8220;famiglia d\u0026#8217;origine\u0026#8221;, i cui legami sarebbero recisi per effetto della disposizione censurata, debba essere ineluttabilmente sostituito, nella ricostruzione della fattispecie ritenuta conforme a Costituzione, con la previsione dell\u0026#8217;art. 10, secondo comma, della L. n. 184 del 1983\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dal tipo di interpolazione richiesta, che si risolverebbe \u0026#171;in un intervento di sistema, rientrante nella ineliminabile discrezionalit\u0026#224; del legislatore, al quale solo compete tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, ponderando i diversi diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina della filiazione anche adottiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In via subordinata, l\u0026#8217;Avvocatura ritiene non fondate le questioni sottoposte a questa Corte, in riferimento a tutti i parametri evocati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato ripercorre l\u0026#8217;evoluzione giurisprudenziale che si \u0026#232; registrata in materia di adozione in casi particolari e sottolinea come oggi, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, si sia rovesciata la tradizionale gerarchia tra adozione piena e adozione in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, proprio in quanto non determina l\u0026#8217;interruzione dei rapporti con la famiglia di origine, sarebbe divenuta il modello preferibile nell\u0026#8217;interesse del minore, mentre l\u0026#8217;adozione piena si configurerebbe quale \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinamento offrirebbe, dunque, un ventaglio di possibilit\u0026#224; idoneo a soddisfare ampiamente l\u0026#8217;interesse del minore, senza eliminare le differenze tra le due forme adottive, che si apprezzano a partire dal tipo di procedimento che conduce ai rispettivi istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;adozione piena \u0026#171;consegue ad un accertamento giurisdizionale che risulta articolato in due giudizi separati, caratterizzati da una radicale diversit\u0026#224; dell\u0026#8217;oggetto della decisione, e per tale ragione non pu\u0026#242; essere introdotto alcun giudizio sull\u0026#8217;adozione se non all\u0026#8217;esito di un preventivo accertamento della condizione di abbandono\u0026#187;. In sostanza, la cessazione dei rapporti dell\u0026#8217;adottato verso la famiglia di origine costituirebbe elemento imprescindibile dell\u0026#8217;adozione piena, in quanto \u0026#171;diretta conseguenza della dichiarazione di adottabilit\u0026#224; che consegue all\u0026#8217;accertamento positivo dello stato di abbandono morale e materiale del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente, in mancanza dello stato di abbandono, si apre l\u0026#8217;itinerario dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, eventualmente \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di adozione \u0026#8220;mite\u0026#8221;, che richiede un distinto procedimento, con diversi presupposti e requisiti, tra cui la specifica idoneit\u0026#224; dei genitori adottivi a gestire situazioni emotivamente complesse di compresenza della famiglia d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attuale assetto normativo, nella sua variet\u0026#224;, garantirebbe il minore e non si porrebbe in contrasto neppure con le norme sovranazionali, dato che esse \u0026#8211; e in particolare quelle della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo \u0026#8211; non prevedono \u0026#171;un\u0026#8217;unica forma di adozione e non impongono che a fronte di un provvedimento di adozione sia vietata la recisione delle relazioni con la famiglia di origine, quanto di compiere gli sforzi utili a che ci\u0026#242; accada in casi eccezionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con memoria integrativa depositata il 13 giugno 2023, la difesa dei minori R. Z. S. e A. Z. S., come rappresentati dal tutore provvisorio, ha replicato alle eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le stesse vengano disattese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2023, sono state udite la difesa delle parti e l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 gennaio 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalit\u0026#224; stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 24 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che la Corte d\u0026#8217;appello di Milano, con sentenza resa in data 8 gennaio 2021, ha constatato lo stato di abbandono dei minori R. Z. S. e A. Z. S. e ha dichiarato la loro adottabilit\u0026#224;, stabilendo che possano conservare relazioni con la nonna materna e con alcuni familiari del ramo paterno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d\u0026#8217;appello di Milano ha proposto tardivamente ricorso per cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha eccepito la tardivit\u0026#224; del ricorso, ma ha chiesto di procedere ai sensi dell\u0026#8217;art. 363 cod. proc. civ., affinch\u0026#233; venga pronunciato il seguente principio di diritto nell\u0026#8217;interesse della legge: l\u0026#8217;assolutezza del divieto contenuto nell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 non esclude che, all\u0026#8217;esito di un accurato accertamento giudiziale, il superiore interesse del minore possa giustificare la non interruzione del legame dell\u0026#8217;adottato con i rami familiari d\u0026#8217;origine. In via subordinata, ha chiesto che venissero sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dello stesso art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si \u0026#232; rivolto a questa Corte, reputando le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale rilevanti nel giudizio principale, sul presupposto che le condizioni per la dichiarazione di adottabilit\u0026#224; formerebbero oggetto dell\u0026#8217;intervento nomofilattico, richiesto ai sensi dell\u0026#8217;art. 363 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Corte di cassazione ha rilevato che, in talune ipotesi, bench\u0026#233; lo stato di abbandono morale e materiale in cui versa il minore imponga di dichiararne l\u0026#8217;adottabilit\u0026#224; e di far luogo all\u0026#8217;adozione piena, permarrebbe l\u0026#8217;esigenza di non recidere i legami significativi con uno o pi\u0026#249; appartenenti al nucleo parentale di origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Corte rimettente muove dal presupposto che l\u0026#8217;effetto demolitivo dei rapporti pregressi, disposto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, oltre a riguardare i vincoli giuridico-formali, inibisca, altres\u0026#236;, di proseguire eventuali relazioni di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formulazione del censurato art. 27, terzo comma, non consentirebbe, dunque, al giudice minorile di \u0026#171;indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all\u0026#8217;interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all\u0026#8217;art. 24 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio si sono costituiti i minori R. Z. S. e A. Z. S., rappresentati dal tutore provvisorio, i quali hanno aderito nel merito alle tesi sostenute nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e hanno richiesto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni sollevate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Una prima eccezione di inammissibilit\u0026#224; contesta la mancanza di chiarezza circa l\u0026#8217;effetto che andrebbe a produrre, \u0026#171;sulla dichiarazione giudiziale di adozione e sulla conseguente acquisizione in capo all\u0026#8217;adottato dello status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27, primo comma, L. n. 184 del 1983), la decisione che il giudice dovrebbe assumere con riferimento ai rapporti giuridici del minore con la famiglia d\u0026#8217;origine, di cui ha contestualmente perso la relazione di filiazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente lamenta che la norma censurata non consentirebbe \u0026#171;di mettere in campo tutte le energie affettive e relazionali (ove ritenute produttive di benefici all\u0026#8217;esito di rigoroso accertamento giudiziale) che possono contribuire alla costruzione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; ed allo sviluppo equilibrato della personalit\u0026#224; di minori che hanno subito deprivazioni affettive di particolare gravit\u0026#224; ed impatto traumatico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;ordinanza invoca la tutela di \u0026#171;rapporti significativi\u0026#187;, espressione mutuata dagli artt. 4, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983 che attengono ai legami di natura socio-affettiva, e fa valere l\u0026#8217;esigenza di preservare una \u0026#171;continuit\u0026#224; relazionale\u0026#187;, \u0026#171;da definirsi nel contenuto e nel tempo secondo il monitoraggio disposto dal giudice specializzato\u0026#187;, termini parimenti riferibili ai rapporti di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia richiesta a questa Corte svela, dunque, il chiaro intento di attribuire al giudice il potere discrezionale di garantire, a tutela dell\u0026#8217;interesse del minore, la continuit\u0026#224; di positivi rapporti socio-affettivi con componenti della famiglia d\u0026#8217;origine, ferma restando la cessazione dei legami giuridico-formali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende che il tipo di intervento prospettato non sarebbe destinato ad avere alcun riverbero sull\u0026#8217;instaurazione di una piena ed esclusiva relazione di parentela con la famiglia adottiva, il che rende non fondato il timore di una presunta incertezza circa i suoi possibili effetti sullo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di figlio conseguente all\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Di seguito, una seconda eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; motivata in ordine alla ritenuta genericit\u0026#224; e ambiguit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che non chiarirebbe i motivi per cui \u0026#171;il significato di \u0026#8220;famiglia d\u0026#8217;origine\u0026#8221;, i cui legami sarebbero recisi per effetto della disposizione censurata, debba essere ineluttabilmente sostituito, nella ricostruzione della fattispecie ritenuta conforme a Costituzione, con la previsione dell\u0026#8217;art. 10, secondo comma, della L. n. 184 del 1983\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Anche tale eccezione deve essere disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento ai parenti entro il quarto grado non serve al rimettente per ipotizzare alcuna sostituzione della nozione di famiglia d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; semplicemente, la Corte di cassazione \u0026#8211; nel ritenere che la disposizione censurata impedisca di preservare relazioni di fatto con i componenti della famiglia biologica \u0026#8211; trae dalla disciplina che regola l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione un ambito, normativamente predeterminato, entro cui circoscrivere il possibile mantenimento di tali legami socio-affettivi, una volta venuto meno, per effetto della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, il divieto di preservarli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Da ultimo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato solleva un\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; fondata sull\u0026#8217;asserito carattere eccessivamente manipolativo dell\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tipo di interpolazione prospettata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si risolverebbe \u0026#8211; secondo la difesa statale \u0026#8211; \u0026#171;in un intervento di sistema, rientrante nella ineliminabile discrezionalit\u0026#224; del legislatore, al quale solo compete tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, ponderando i diversi diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina della filiazione anche adottiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultima eccezione \u0026#232;, parimenti, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non mira a riformare l\u0026#8217;intero complesso degli effetti dell\u0026#8217;adozione, n\u0026#233; pretende di modificare la disciplina della filiazione adottiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle intenzioni del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;intervento sostitutivo richiesto resterebbe circoscritto al terzo comma dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 184 del 1983 e non inciderebbe n\u0026#233; sul rapporto giuridico-formale di filiazione, n\u0026#233; sul procedimento che conduce dalla dichiarazione di adottabilit\u0026#224; alla sentenza di adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Sempre in rito, occorre invece rilevare, d\u0026#8217;ufficio, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 24 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 51, paragrafo 1, CDFUE prevede che le disposizioni della Carta si applichino agli Stati membri \u0026#171;esclusivamente nell\u0026#8217;attuazione del diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende una duplice conseguenza, pi\u0026#249; volte sottolineata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, \u0026#171;la Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea pu\u0026#242; essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021, n. 278 e n. 254 del 2020 e n. 194 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 213 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, \u0026#232; onere del rimettente illustrare per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell\u0026#8217;ambito di applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla Carta \u0026#171;quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 213, n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 28 del 2022, nonch\u0026#233;, nello stesso senso, pi\u0026#249; di recente, sentenze n. 5 del 2023 e n. 34 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio, il rimettente non ha motivato e non ha illustrato le ragioni che farebbero rientrare la materia adottiva nel raggio applicativo del diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232;, pertanto, inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame del merito con riguardo agli altri parametri, questa Corte ritiene opportuno, prima di procedere alla valutazione delle singole censure, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 27 della legge n. 184 del 1983 regola gli effetti dell\u0026#8217;adozione piena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto, per un verso, comporta l\u0026#8217;acquisizione da parte dell\u0026#8217;adottato dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (primo comma), senza pi\u0026#249; le\u003cem\u003e \u003c/em\u003elimitazioni che in passato caratterizzavano lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e derivante dalla cosiddetta adozione speciale, la quale escludeva il sorgere di \u0026#171;rapporti di parentela tra l\u0026#8217;adottato e i parenti collaterali degli adottanti\u0026#187; (art. 314/26, primo comma, del codice civile, introdotto dall\u0026#8217;art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, recante \u0026#171;Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile \u0026#8220;Dell\u0026#8217;adozione\u0026#8221; ed inserimento del nuovo capo III con il titolo \u0026#8220;Dell\u0026#8217;adozione speciale\u0026#8221;\u0026#187; e di seguito abrogato dall\u0026#8217;art. 67, secondo comma, della legge n. 184 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un altro verso, il terzo comma dell\u0026#8217;art. 27 \u0026#8211; la disposizione oggetto delle odierne censure \u0026#8211; determina la cessazione dei \u0026#171;rapporti dell\u0026#8217;adottato verso la famiglia d\u0026#8217;origine, salvi i divieti matrimoniali\u0026#187;. Tale espressione ricalca quella gi\u0026#224; prevista per il vecchio istituto dell\u0026#8217;adozione speciale che, tuttavia, diversamente dalla nuova previsione, faceva salve anche \u0026#171;le norme penali fondate sul rapporto di parentela\u0026#187; (art. 314/26, secondo comma, cod. civ., ora abrogato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adozione (piena) introdotta nel 1983 ha inteso, dunque, riprodurre, con la massima fedelt\u0026#224; possibile, gli effetti propri della filiazione che scaturisce dalla nascita nel matrimonio, cos\u0026#236; concependo l\u0026#8217;istituto nei termini di una sorta di rinascita per il minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl duplice effetto, costitutivo ed estintivo, si collega al presupposto stesso dell\u0026#8217;adozione: la dichiarazione di adottabilit\u0026#224; fondata sullo stato di abbandono, che la legge identifica nella situazione in cui il minore \u0026#232; privo \u0026#171;di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi\u0026#187; (art. 8, comma 1, della legge n. 184 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge spezza i legami familiari con chi ha determinato l\u0026#8217;abbandono e assicura al minore una nuova famiglia, erigendo \u0026#8211; nella sua impostazione originaria \u0026#8211; un muro divisorio tra i due nuclei familiari, tale da avvolgere nella segretezza la genesi adottiva della filiazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quanto, in particolare, si inferisce da due disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima \u0026#232; l\u0026#8217;art. 28 che esclude, nelle attestazioni di stato civile concernenti l\u0026#8217;adottato, ogni possibile riferimento alla paternit\u0026#224; o alla maternit\u0026#224; biologiche o all\u0026#8217;avvenuta adozione, e che impone all\u0026#8217;ufficiale di stato civile, all\u0026#8217;ufficiale di anagrafe e a qualsiasi altro ente pubblico o privato di rifiutarsi di fornire informazioni da cui si possa inferire l\u0026#8217;adozione, salva espressa autorizzazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e salvo che la richiesta provenga dall\u0026#8217;ufficiale dello stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda \u0026#232; l\u0026#8217;art. 73 che sanziona penalmente, al primo comma, \u0026#171;[c]hiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione\u0026#187; (espressione poi modificata in quella di \u0026#171;figlio adottivo\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 100, comma 1, lettere \u003cem\u003ecc\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante \u0026#171;Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219\u0026#187;) e, al terzo comma, \u0026#171;chi fornisce tali notizie successivamente all\u0026#8217;affidamento preadottivo e senza l\u0026#8217;autorizzazione del tribunale per i minorenni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; A fronte di tale originario quadro normativo, l\u0026#8217;evoluzione sociale e il dato dell\u0026#8217;esperienza maturata con l\u0026#8217;applicazione della disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che da questa Corte e dal diritto vivente, hanno indotto il legislatore a rivedere, negli anni, l\u0026#8217;assunto in base al quale l\u0026#8217;adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del passato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal riguardo, \u0026#232; doveroso segnalare, anzitutto, le integrazioni apportate all\u0026#8217;art. 28 della legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001. La riforma ha introdotto, al comma 1, il diritto del minore adottato a essere \u0026#171;informato di tale sua condizione\u0026#187; dai genitori adottivi, che \u0026#171;vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono pi\u0026#249; opportuni\u0026#187;. Inoltre, con i nuovi commi 4 e seguenti, il medesimo articolo consente ai genitori adottivi di avere \u0026#171;informazioni concernenti l\u0026#8217;identit\u0026#224; dei genitori biologici\u0026#187;, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni e sempre che sussistano \u0026#171;gravi e comprovati motivi\u0026#187;. Al contempo, il novellato art. 28 permette all\u0026#8217;adottato, che abbia raggiunto l\u0026#8217;et\u0026#224; di venticinque anni, o, se sussistono \u0026#171;gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica\u0026#187;, all\u0026#8217;adottato maggiorenne, di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l\u0026#8217;identit\u0026#224; dei genitori biologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Il processo di valorizzazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale\u0026#187; ha, dunque, condotto all\u0026#8217;affermazione del diritto del figlio a \u0026#171;conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale \u0026#8220;elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona\u0026#8221; (sentenza n. 278 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2016). Su tali presupposti, questa Corte \u0026#8211; pur a fronte della scelta della madre di mantenere l\u0026#8217;anonimato \u0026#8211; ha ritenuto che l\u0026#8217;irreversibile rinuncia alla genitorialit\u0026#224; giuridica non possa \u0026#171;implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla \u0026#8220;genitorialit\u0026#224; naturale\u0026#8221;\u0026#187;, introducendo \u0026#171;una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilit\u0026#224; di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 278 del 2013). Ne \u0026#232; derivata la declaratoria di parziale illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre nel solco di una crescente attenzione all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del minore, in specie nella prospettiva che guarda alla continuit\u0026#224; delle relazioni affettive, si colloca poi la successiva riforma della legge n. 184 del 1983, introdotta con la legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuit\u0026#224; affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nuovo comma 5-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 4\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge n. 184 del 1983 prevede che la coppia affidataria, avente i requisiti richiesti dall\u0026#8217;art. 6, possa chiedere di adottare il minore che le \u0026#232; stato affidato e che sia stato dichiarato in stato di abbandono. Viene cos\u0026#236; tutelata la continuit\u0026#224; degli affetti e viene ulteriormente smentito il paradigma della impenetrabile segretezza tra nucleo parentale d\u0026#8217;origine e famiglia adottiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il comma 5-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel medesimo\u003cem\u003e \u003c/em\u003earticolo stabilisce che, qualora il minore, a seguito di un periodo di affidamento, \u0026#171;faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, \u0026#232; comunque tutelata [\u0026#8230;] la continuit\u0026#224; delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l\u0026#8217;affidamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, sempre alla continuit\u0026#224; affettiva viene riconosciuto uno specifico e autonomo rilievo, ove si tratti di scegliere gli affidatari che si possano prendere cura di un \u0026#171;minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 4, comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, dispone, infatti, che \u0026#171;il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuit\u0026#224; delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, anche a livello legislativo, si \u0026#232; affermata l\u0026#8217;idea che lo sviluppo della personalit\u0026#224; del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessit\u0026#224;, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore si associa al riconoscimento dell\u0026#8217;importanza che rivestono, da un lato, la consapevolezza delle proprie radici e, da un altro lato, la possibile continuit\u0026#224; delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; \u003cem\u003eA latere\u003c/em\u003e dei citati interventi normativi, la giurisprudenza ha maturato una consapevolezza sempre pi\u0026#249; profonda della variet\u0026#224; di situazioni che possono riguardare la condizione del minore e della necessit\u0026#224; di non separarlo, ove possibile, dal suo nucleo familiare d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.1.\u0026#8211; Tale esigenza \u0026#232;, del resto, costantemente ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte EDU che, nell\u0026#8217;ascrivere la tutela delle relazioni parentali al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), sottolinea la connotazione residuale di soluzioni v\u0026#242;lte a spezzare ogni legame del minore con la famiglia d\u0026#8217;origine (Corte EDU, sentenza 13 aprile 2023, J\u0026#236;rov\u0026#224; e altri contro Repubblica Ceca; grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia; sentenze 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia; 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia; 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva, in particolare, la Corte di Strasburgo che la scissione di una famiglia costituisce una ingerenza gravissima, che deve essere fondata su considerazioni ispirate all\u0026#8217;interesse del minore e aventi un peso e una solidit\u0026#224; sufficienti a giustificare un tale effetto (Corte EDU, sentenza 22 giugno 2017, Barnea e Caldararu contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;allontanamento del bambino dalla propria famiglia \u0026#232;, pertanto, una misura estrema alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, tenendo conto, in ogni caso, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore deve prevalere (Corte EDU, sentenza 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia, paragrafo 65).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.2.\u0026#8211; Il diritto vivente, non insensibile alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha ricercato, anzitutto, soluzioni ulteriori rispetto alla pura alternativa tra affidamento e adozione piena. In particolare, ha perseguito la finalit\u0026#224; di fornire una appropriata tutela alle situazioni che si collocano tra la temporanea carenza di un adeguato ambiente familiare e il puro stato di abbandono (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 23 giugno 2022, n. 20322; 15 dicembre 2021, n. 40308; 22 novembre 2021, n. 35840; 25 gennaio 2021, n. 1476 e 13 febbraio 2020, n. 3643).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza del cosiddetto semi-abbandono del minore, dovuto soprattutto a dipendenze ovvero a patologie fisiche o psichiche dei genitori, spesso unite a difficolt\u0026#224; economiche e lavorative, la giurisprudenza ha ritenuto che il carattere non transitorio e, tuttavia, non assoluto della inidoneit\u0026#224; a offrire assistenza morale e materiale al minore rendesse inadeguate tanto la soluzione dell\u0026#8217;affidamento, quanto quella dell\u0026#8217;adozione piena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttraverso l\u0026#8217;estensione in via ermeneutica della nozione di impossibilit\u0026#224; di affidamento preadottivo, di cui all\u0026#8217;art. 44, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge n. 184 del 1983, la giurisprudenza ha, pertanto, sperimentato un nuovo modello di adozione, quella \u0026#8220;mite\u0026#8221;, che, proprio in quanto gemmata dall\u0026#8217;adozione in casi particolari, vede persistere i legami giuridici con la famiglia biologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.3.\u0026#8211; In una direzione distinta dal percorso dell\u0026#8217;adozione \u0026#8220;mite\u0026#8221;, ma sempre nel solco di una incessante ricerca di soluzioni pi\u0026#249; aderenti alla complessit\u0026#224; del reale, si \u0026#232; poi sviluppata, su iniziativa della giurisprudenza minorile, l\u0026#8217;ipotesi di una adozione cosiddetta \u0026#8220;aperta\u0026#8221; (di recente, Corte d\u0026#8217;appello di Bologna, sentenza 2 febbraio 2023; Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sentenza 31 maggio 2022; Corte d\u0026#8217;appello di Roma, sentenza 3 gennaio 2022; Corte d\u0026#8217;appello di Milano, sentenza 8 gennaio 2021; Corte d\u0026#8217;appello di Torino, sentenza 25 giugno 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale espressione compendia l\u0026#8217;esigenza di coniugare l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessit\u0026#224; di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica, con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d\u0026#8217;origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il giudice rimettente rigetta l\u0026#8217;assunto ermeneutico secondo cui l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 consentirebbe all\u0026#8217;adottato di proseguire relazioni di tipo socio-affettivo con i componenti della famiglia d\u0026#8217;origine e, pertanto, chiede a questa Corte di verificare se la norma censurata, nell\u0026#8217;impedire di accedere a un modello di adozione aperta, sia compatibile con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Tanto premesso, questa Corte ritiene opportuno esaminare, in via prioritaria, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e solleva in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della \u0026#171;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento con gli altri modelli di genitorialit\u0026#224; adottiva, previsti dall\u0026#8217;art. 44 legge n. 184 del 1983, per i quali non \u0026#232; normativamente prevista la recisione con i nuclei familiari d\u0026#8217;origine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;istituto che l\u0026#8217;ordinanza evoca quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e \u0026#8211; l\u0026#8217;adozione in casi particolari \u0026#8211; non recide, per come attualmente regolato dal legislatore, l\u0026#8217;originario vincolo di filiazione, e con esso i rapporti di parentela con la famiglia biologica, pur se genera una filiazione adottiva, che questa Corte ha ritenuto idonea, nell\u0026#8217;interesse del minore e della sua identit\u0026#224;, a far sorgere \u0026#8211; in perfetta sintonia con l\u0026#8217;art. 74 cod. civ. \u0026#8211; anche ulteriori legami parentali, conseguenti al vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi riflesso, nell\u0026#8217;adozione di cui all\u0026#8217;art. 44 della legge n. 184 del 1983, in tanto non vi sono ostacoli a consentire una continuit\u0026#224; di relazioni di fatto con i componenti della famiglia d\u0026#8217;origine, in quanto non risultano infranti i rapporti giuridico-formali di parentela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale disciplina, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, da un lato, lamenta una disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;adozione piena rispetto all\u0026#8217;adozione in casi particolari, relativamente alla possibilit\u0026#224; di mantenere relazioni di tipo socio-affettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, conferma il differente impatto dei due modelli di adozione sulle relazioni giuridico-formali e ribadisce l\u0026#8217;esigenza di non \u0026#171;circoscrivere ulteriormente il ricorso all\u0026#8217;adozione legittimante proponendo una [sua] ulteriore limitazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; In sostanza, la censura del rimettente riconosce e non mette in discussione tramite le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (punto 6.1.) la diversa incidenza sui legami giuridico-formali con la famiglia d\u0026#8217;origine dell\u0026#8217;adozione piena rispetto all\u0026#8217;adozione in casi particolari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa allora \u0026#232; proprio tale profilo distintivo tra le due fattispecie a rendere evidente che l\u0026#8217;adozione, di cui all\u0026#8217;art. 44 della legge n. 184 del 1983, non possa rappresentare un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e idoneo a giustificare l\u0026#8217;asserita irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra il citato modello e quello dell\u0026#8217;adozione piena, circa l\u0026#8217;eventuale conservazione di relazioni socio-affettive con i componenti della famiglia d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa persistenza o meno di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, \u0026#232; infatti un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata sull\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento con la disciplina dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Resta, a questo punto, da verificare la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, in riferimento agli altri parametri costituzionali evocati dalla Corte rimettente: gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Tali questioni non sono fondate, nei termini di seguito illustrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Il censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 fa derivare, non irragionevolmente e senza pregiudizio per l\u0026#8217;interesse del minore, dall\u0026#8217;accertamento dello stato di abbandono \u0026#8211; vale a dire da un giudizio di assoluta inidoneit\u0026#224; dei genitori e degli altri parenti tenuti a provvedere alla sua cura morale e materiale \u0026#8211; la cessazione del rapporto giuridico-formale di filiazione e con esso la recisione delle relazioni parentali con la famiglia d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile effetto, gi\u0026#224; previsto dalla Convenzione europea sull\u0026#8217;adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, in vigore dal 5 settembre 1974 (art. 10, paragrafo 2), \u0026#232; un profilo a tal punto caratterizzante l\u0026#8217;adozione piena da riverberarsi sugli stessi presupposti che consentono l\u0026#8217;adozione internazionale. L\u0026#8217;art. 32, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 184 del 1983 non permette, infatti, di dichiarare corrispondente all\u0026#8217;interesse del minore l\u0026#8217;adozione, \u0026#171;qualora nel Paese straniero [essa] non determini per l\u0026#8217;adottato [\u0026#8230;] la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d\u0026#8217;origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUnitamente al venir meno dei rapporti giuridico-formali, l\u0026#8217;ampiezza del richiamo, nella disposizione censurata, alla cessazione dei \u0026#171;rapporti [\u0026#8230;] verso la famiglia d\u0026#8217;origine\u0026#187; lascia altres\u0026#236; presumere che sia nell\u0026#8217;interesse del minore, proprio in quanto abbandonato, interrompere anche le relazioni di fatto con i familiari biologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, invero, in termini del tutto generali e astratti, simile presunzione \u0026#232; non irragionevolmente correlabile all\u0026#8217;interesse del minore. L\u0026#8217;esigenza di allontanare il bambino (o il ragazzo) da un passato per lo pi\u0026#249; doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenit\u0026#224; educativa ai genitori adottivi, dai quali dipende l\u0026#8217;equilibrata crescita del minore, rendono, di norma, la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia d\u0026#8217;origine coerente con l\u0026#8217;obiettivo di tutelare l\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; Nondimeno, ove la suddetta presunzione dovesse essere interpretata in termini assoluti, s\u0026#236; da sottendere un divieto per il giudice di ravvisare in concreto un interesse dell\u0026#8217;adottando a mantenere positive relazioni socio-affettive, si avrebbe un punto di rottura con i principi costituzionali posti a difesa degli interessi del minore e in specie della sua identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottendono, infatti, una duplice esigenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, gli artt. 2 e 30 Cost., unitamente alle fonti internazionali richiamate, mettono in luce la funzione che riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della personalit\u0026#224; del minore, la tutela della sua identit\u0026#224; che, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022), inevitabilmente si radica anche nel passato, ci\u0026#242; che richiede una consapevolezza delle proprie radici (sentenze n. 286 del 2016 e n. 278 del 2013) e la necessit\u0026#224; di preservare una continuit\u0026#224; rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. Parallelamente, la Corte di Strasburgo interpreta il diritto al rispetto della vita familiare, di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU, quale fonte di un obbligo per gli Stati membri di verificare in concreto se sia nel miglior interesse del minore mantenere contatti con persone, legate o meno da un vincolo di tipo biologico, che si sono occupate di lui per un tempo sufficientemente lungo (cos\u0026#236; Corte EDU, sentenze 13 aprile 2023, J\u0026#236;rov\u0026#224; e altri contro Repubblica ceca; 9 aprile 2019, V.D. e altri contro Russia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, la tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non \u0026#232; compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessit\u0026#224; delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la \u0026#171;generalizzazione posta a base della presunzione stessa\u0026#187; (sentenza n. 253 del 2019; in senso analogo, sentenze n. 286 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 291, n. 265 e n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe, dunque, coerente con le citate istanze una presunzione assoluta che postulasse immancabilmente una corrispondenza biunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione socio-affettiva del minore con i propri familiari d\u0026#8217;origine e il suo interesse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.\u0026#8211; Sennonch\u0026#233;, la formulazione del censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 induce, a ben vedere, a escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d\u0026#8217;origine del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, se \u0026#232; vero che il dato testuale della disposizione \u0026#232; ampio e tale da poter ricomprendere nella nozione di \u0026#171;rapporti\u0026#187; anche le relazioni di fatto, \u0026#232; parimenti vero che l\u0026#8217;espressione utilizzata \u0026#232; generica e, dunque, ben si presta, a fronte di un preminente interesse concreto del minore a veder preservate relazioni di tipo socio-affettivo a tutela del suo diritto costituzionalmente protetto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, a tollerare una contrazione del riferimento ai \u0026#171;rapporti\u0026#187; ai soli legami di natura giuridico-formale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, deve ritenersi decisivo che l\u0026#8217;intera trama normativa, nella quale si colloca il citato art. 27, terzo comma, offre gi\u0026#224; attualmente, per come si \u0026#232; evoluta nel tempo, indici ermeneutici che, orientati dai principi costituzionali, consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d\u0026#8217;origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell\u0026#8217;interesse del minore stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.1.\u0026#8211; Fra tali indici spicca, anzitutto, l\u0026#8217;art. 28, comma 4, della legge n. 184 del 1983, frutto della novella del 2001, che affida alla previsione dei \u0026#171;gravi e comprovati motivi\u0026#187;, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, il compito di infrangere il velo della segretezza che separa, di norma, la famiglia adottiva da quella d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGravi e comprovati motivi sono evidentemente quelli correlati al rischio che si possa produrre un pregiudizio a scapito del minore. E, se tali ragioni consentono di spezzare l\u0026#8217;anonimato della famiglia d\u0026#8217;origine, quei medesimi motivi, e in specie il rischio che la rottura di talune relazioni socio-affettive possa cagionare al minore un pregiudizio, offrono una prima ragione per cui un provvedimento giudiziale, compreso quello che dispone l\u0026#8217;adozione, possa autorizzare un superamento della netta linea di demarcazione con la famiglia biologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.2.\u0026#8211; Al contempo, sempre la legge n. 184 del 1983 testimonia che almeno un tipo di relazione socio-affettiva tra componenti della famiglia d\u0026#8217;origine, quello tra fratelli e sorelle in stato di abbandono, \u0026#232; oggetto di una espressa tutela normativa nell\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo dimostra anzitutto l\u0026#8217;art. 4, comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, ultima parte, il quale, sin dalla fase dell\u0026#8217;eventuale affidamento, dispone che, nel \u0026#171;caso in cui vi siano fratelli o sorelle\u0026#187;, il tribunale provveda \u0026#171;assicurando, per quanto possibile, la continuit\u0026#224; affettiva tra gli stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la legge mira a facilitare il pi\u0026#249; possibile l\u0026#8217;adozione congiunta di fratelli e sorelle, il che se, da un lato, comporta la rottura dell\u0026#8217;originario vincolo di parentela, da un altro lato, assicura che venga, invece, preservata la continuit\u0026#224; della relazione socio-affettiva, sulla quale si va a innestare un nuovo rapporto di parentela fondato sul vincolo adottivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quanto si inferisce dall\u0026#8217;art. 6 che, al comma 6, consente agli adottandi di superare il limite massimo dell\u0026#8217;et\u0026#224; per adottare, qualora \u0026#171;l\u0026#8217;adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gi\u0026#224; dagli stessi adottato\u0026#187;, e che, al comma 7, considera un elemento \u0026#171;preferenziale ai fini dell\u0026#8217;adozione l\u0026#8217;avere gi\u0026#224; adottato un fratello dell\u0026#8217;adottando o il fare richiesta di adottare pi\u0026#249; fratelli\u0026#187;. Lo conferma, parimenti, l\u0026#8217;art. 22, il cui comma 1 prescrive che coloro che intendono adottare devono specificare \u0026#171;l\u0026#8217;eventuale disponibilit\u0026#224; ad adottare pi\u0026#249; fratelli\u0026#187;, mentre il comma 7 stabilisce che \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; essere disposto l\u0026#8217;affidamento di uno solo di pi\u0026#249; fratelli, tutti in stato di adottabilit\u0026#224;, salvo che non sussistano gravi ragioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, dunque, la legge preserva l\u0026#8217;interesse del minore alla continuit\u0026#224; della relazione socio-affettiva con fratelli e sorelle, tant\u0026#8217;\u0026#232; che a tal fine promuove il loro affidamento congiunto e la loro adozione congiunta, quel medesimo interesse non \u0026#232; certo destinato a scomparire qualora i minori si trovino a dover essere adottati da famiglie differenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuell\u0026#8217;interesse permane nel tessuto della legge e trova tutela proprio in un\u0026#8217;interpretazione del censurato art. 27, terzo comma, conforme a Costituzione. Appartiene, infatti, certamente all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del minore l\u0026#8217;esigenza di preservare una relazione socio-affettiva con chi, come un fratello o una sorella, non soltanto non \u0026#232; responsabile dello stato di abbandono, ma \u0026#232; stato spesso l\u0026#8217;unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma costituito dalla mancanza di assistenza morale e materiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di una simile esigenza resa palese dallo stesso legislatore e fortemente radicata nei principi costituzionali e nel diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale del minore, anche fattispecie analoghe, nelle quali il minore abbia avuto frequentazioni assidue e positive con familiari biologici, che non possono sopperire al suo stato di abbandono, sono tali da poter palesare in concreto un interesse del minore a mantenere relazioni di tipo socio-affettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePotrebbe, per ipotesi, trattarsi di nonni, impossibilitati a farsi carico dell\u0026#8217;assistenza del minore per et\u0026#224; o per condizioni di salute, ma che rappresentano un importante punto di riferimento affettivo, soprattutto in situazioni nelle quali l\u0026#8217;adottato deve superare traumi particolarmente gravi. Tale \u0026#232; la circostanza, emersa nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;uccisione di un genitore per mano dell\u0026#8217;altro, che viene messa a fuoco dalla stessa legge n. 184 del 1983 (art. 4, comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e), al fine di sottolineare, sia pure nel contesto dell\u0026#8217;affidamento, la precipua esigenza di garantire una continuit\u0026#224; socio-affettiva con i congiunti pi\u0026#249; vicini al minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, positive relazioni particolarmente strette e assidue con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono del minore, quali sono emblematicamente (ma non di necessit\u0026#224; soltanto) i fratelli e le sorelle, possono \u0026#8211; tanto pi\u0026#249; in circostanze che richiedono una tutela potenziata del minore \u0026#8211; orientare l\u0026#8217;interprete verso l\u0026#8217;individuazione di un interesse preminente dello stesso a vedere preservate relazioni affettive, la cui rottura potrebbe cagionare traumi ulteriori al soggetto da proteggere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.3.\u0026#8211; A simili indicazioni generali si accompagnano, nel testo normativo, ulteriori previsioni che offrono al giudice lo strumentario idoneo a raffrontare gli indici normativo-assiologici con la dimensione reale, onde accertare in concreto la sussistenza di un preminente interesse del minore, idonea a superare la presunzione sottesa all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nel corso del procedimento di adozione, il giudice si avvale non soltanto del supporto dei servizi sociali, che svolgono \u0026#171;approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore [e] sull\u0026#8217;ambiente in cui ha vissuto\u0026#187; (art. 10, comma 1, della legge n. 184 del 1983), ma \u0026#232; tenuto soprattutto ad ascoltare, in tutte le fasi del procedimento, il minore stesso e, se questi ha compiuto i quattordici anni, ad attenersi alla sua volont\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7 stabilisce, al comma 2, primo periodo, che il \u0026#171;minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non pu\u0026#242; essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso\u0026#187;, revocabile sino alla pronuncia definitiva di adozione. Al comma 3, lo stesso articolo dispone che se \u0026#171;l\u0026#8217;adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un\u0026#8217;et\u0026#224; inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacit\u0026#224; di discernimento\u0026#187;. I medesimi soggetti devono essere, poi, ascoltati, ove si tratti di revocare un affidamento preadottivo (art. 23, comma 1). E, infine, l\u0026#8217;art. 25, comma 1, dispone che il tribunale per i minorenni \u0026#171;provvede sull\u0026#8217;adozione con sentenza\u0026#187;, solo dopo aver sentito, oltre ai coniugi adottanti, anche \u0026#171;il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di et\u0026#224; inferiore, in considerazione della sua capacit\u0026#224; di discernimento\u0026#187; e dopo aver acquisito \u0026#171;espresso consenso all\u0026#8217;adozione nei confronti della coppia prescelta\u0026#187; da parte del \u0026#171;minore che abbia compiuto gli anni quattordici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tutti i citati passaggi, il giudice pu\u0026#242;, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio-affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.4.\u0026#8211; Da ultimo, la legge n. 184 del 1983 non manca di offrire indicazioni ermeneutiche, sia pure generali, che attengono, da un lato, all\u0026#8217;incidenza sul procedimento di adozione dell\u0026#8217;interesse alla conservazione di taluni rapporti di fatto e, da un altro lato, alle modalit\u0026#224; con cui dette relazioni \u0026#232; opportuno che si svolgano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, l\u0026#8217;art. 22, comma 5, nel regolare l\u0026#8217;individuazione dei genitori destinatari dell\u0026#8217;affidamento preadottivo, segnala che la scelta debba ricadere sulla coppia \u0026#171;maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore\u0026#187;, esigenze cui certamente deve ascriversi quella di mantenere positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d\u0026#8217;origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 22, comma 7, prevede che il giudice sia tenuto a informare la coppia destinataria dell\u0026#8217;affidamento preadottivo \u0026#171;sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini\u0026#187;. Di conseguenza, la coppia affidataria pu\u0026#242; essere resa immediatamente edotta dell\u0026#8217;interesse primario del minore a mantenere positive relazioni socio-affettive gi\u0026#224; consolidate e, sin dalla fase dell\u0026#8217;affidamento preadottivo, pu\u0026#242; verificare l\u0026#8217;impatto degli incontri sul minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il giudice \u0026#232; tenuto a modulare il provvedimento di adozione, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti, che la stessa legge n. 184 del 1983 si preoccupa di tutelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel rispetto della responsabilit\u0026#224; genitoriale, che compete agli adottanti in ragione del vincolo di filiazione derivante dalla sentenza di adozione (art. 27, primo comma), pu\u0026#242; affidare ai servizi sociali l\u0026#8217;organizzazione degli incontri, ma stabilendo che siano adeguatamente ponderate le esigenze fatte valere dai genitori adottivi nell\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta, il giudice \u0026#232; tenuto a preservare le istanze di riservatezza, che emergono \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;art. 28 della legge n. 184 del 1983 e che sono, in generale, riferibili al minore, alla famiglia adottiva e al componente della famiglia d\u0026#8217;origine (e, se si tratta di un minore, anche a chi lo rappresenta): a tal fine pu\u0026#242; prevedere che gli incontri si svolgano in un luogo protetto e con l\u0026#8217;assistenza dei servizi sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; In definitiva, \u0026#232; possibile adottare un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l\u0026#8217;immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessit\u0026#224; e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo \u003cem\u003eiuris\u003c/em\u003e\u003cem\u003e tantum\u003c/em\u003e che il distacco di fatto dalla famiglia d\u0026#8217;origine realizzi l\u0026#8217;interesse del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identit\u0026#224;, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d\u0026#8217;origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;adottato a non subire l\u0026#8217;ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuit\u0026#224; con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Conclusivamente, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon\u003cem\u003e \u003c/em\u003efondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 20 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 settembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230928124652.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 183 del 2023 EN.pdf","oggetto":"Adozione e affidamento - Adozione di minori - Adozione legittimante derivante dall\u0027accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilit\u0026#224; - Cessazione dei rapporti tra l\u0027adottato e la famiglia d\u0027origine, estesa ai parenti entro il quarto grado, salvi i divieti matrimoniali - Denunciata preclusione della valutazione, in concreto, del preminente interesse del minore a non recidere tali rapporti, secondo le modalit\u0026#224; stabilite in via giudiziale - Lesione dei diritti della personalit\u0026#224; con riguardo alla preclusione alla prosecuzione di rapporti affettivi con la famiglia d\u0027origine - Disparit\u0026#224; di trattamento con altri modelli di genitorialit\u0026#224; adottiva per i quali non \u0026#232; normativamente prevista la recisione dei legami con il nucleo familiare di origine - Contrasto con il principio, internazionale ed europeo, secondo cui ogni atto riguardante un minore deve conformarsi al preminente interesse del minore stesso.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45796","titoletto":"Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell\u0027ambito di applicazione del diritto dell\u0027Unione - Onere per il ricorrente di illustrare le relative ragioni (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione che esclude, nel caso di adozione c.d. \"piena\", che il giudice possa valutare il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine). (Classif. 258002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto dell’Unione europea, con onere a carico del rimettente di illustrare le ragioni per le quali la disciplina censurata ricade nell’ambito di applicazione di quest’ultimo. L’eventuale carenza di motivazione sul punto impedisce, pertanto, di invocare i diritti riconosciuti dalla detta Carta quali parametri interposti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 5/2023 – mass. 45381; S. 34/2022 – mass. 44680; S. 28/2022 – mass. 44618; S. 213/2021 – mass. 44351; S. 185/2021 – mass. 44244; S. 33/2021 – mass. 43635; S. 30/2021 – mass. 43626; S. 278/2020 – mass. 43143; S. 254/2020 – mass. 43143; S. 194/2018 – mass. 40528\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 CDFUE, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui esclude, nel caso di adozione c.d. “piena”, la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero rientrare la materia adottiva nel raggio applicativo del diritto dell’Unione europea).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45797","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45797","titoletto":"Adozione e affidamento - Adozione piena - Effetti - Possibilità di valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all\u0027adozione in casi particolari - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 006003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione c.d. “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. Ad avviso del rimettente, tale esclusione determina un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’adozione in casi particolari, disciplinata dagli artt. 44 e seguenti della stessa legge n. 184 del 1983. Tale istituto, tuttavia, non determina la recisione dell’originario vincolo di filiazione e, con esso, dei rapporti di parentela con la famiglia biologica, sicché non può essere considerato idoneo a fungere da \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e: la persistenza di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è, infatti, un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto e dunque a giustificare la diversità di disciplina.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45798","numero_massima_precedente":"45796","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45798","titoletto":"Minori - In genere - Identità del minore - Necessità di tutela, per lo sviluppo equilibrato della sua personalità - Importanza, in caso di adozione, tanto delle relazioni che sorgono dal vincolo adottivo quanto di quelle positive pregresse - Incompatibilità con presunzioni assolute insensibili alla complessità delle situazioni personali (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione che esclude, con presunzione solo relativa, che il giudice possa valutare, nel caso di adozione \"piena\", il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine). (Classif. 155001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eGli artt. 2 e 30 Cost. – unitamente agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità – mettono in luce la funzione che la tutela dell’identità del minore riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della sua personalità. Tale identità, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo, si radica anche nel passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici e la necessità di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 79/2022 – mass. 44633; S. 286/2016 – mass. 39316; S. 278/2013\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl processo di valorizzazione del diritto all’identità personale ha condotto all’affermazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 286/2016; S. 278/2013-mass. 37469\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa tutela dell’identità del minore – e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva – non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la generalizzazione posta a base della presunzione stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 253/2019 – mass. 41928; S. 185/2015; S. 232/2013; S. 213/2013; S. 57/2013; S. 291/2010; S. 265/2010 – mass. 34863; S. 139/2010 – mass. 34603; S. 41/1999; S. 139/1982 – mass. 9265\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAnche nel caso di adozione “piena”, il giudice può accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e che, per converso, la loro interruzione possa cagionargli un pregiudizio: ove, infatti, sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione cosiddetta “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. È possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione della disposizione censurata che escluda la configurazione di una presunzione assoluta e, in particolare, il divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. Se, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali, quanto all’interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma censurata racchiude una presunzione solo \u003cem\u003eiuris tantum\u003c/em\u003e che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45797","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione sui diritti del fanciullo","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione sui diritti del fanciullo","data_legge":"","numero":"","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione sui diritti del fanciullo","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43765","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 183/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3302","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44487","autore":"Astone F.","titolo":"Modelli di adozione e superamento dell’\u0027imitatio naturae\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46147","autore":"Astone F.","titolo":"Interpretazione della legge e attuazione costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"37","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44077","autore":"Bianca M.","titolo":"Verso la costruzione di un diritto di famiglia concreto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"Novembre","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44076_2023_183.pdf","nome_file_fisico":"183_2023_Mirzia.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46044","autore":"Calderai V.","titolo":"Dalla “natura” alla società: l’adozione nel canone costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"469","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46043_2023_183.pdf","nome_file_fisico":"33_2025_Calderai.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46352","autore":"Carbone M. 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Brevi considerazioni a margine della decisione della Corte costituzionale n. 183 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44073_2023_183.pdf","nome_file_fisico":"183_2023+1_Errigo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43730","autore":"Giacobbe E.","titolo":"\u0027Marketing\u0027, società, diritto: evoluzione, involuzione o confusione dei modelli familiari?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44419","autore":"Grasso A.G.","titolo":"La Corte costituzionale \"apre\" le porte all\u0027adozione aperta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44383","autore":"Liberali B.","titolo":"Il “requisito matrimoniale” per l’adozione a una svolta? Riflessioni sui modelli di genitorialità fra evoluzione del costume sociale e della tecnica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44382_2023_183.pdf","nome_file_fisico":"32_2021+altre_Liberali.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44703","autore":"Marsico G. 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