HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:284 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.825988 "namelookup_time" => 0.000237 "connect_time" => 0.001013 "pretransfer_time" => 0.108942 "size_download" => 62871.0 "speed_download" => 76116.0 "starttransfer_time" => 0.779951 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 38184 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 108741 "connect_time_us" => 1013 "namelookup_time_us" => 237 "pretransfer_time_us" => 108942 "starttransfer_time_us" => 779951 "total_time_us" => 825988 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770493515.3262 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:284" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:284 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:15 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:15 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1985","numero":"284","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ROEHRSSEN","redattore":"","relatore":"BUCCIARELLI DUCCI","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"25/06/1985","data_decisione":"12/11/1985","data_deposito":"13/11/1985","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 284 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 12 NOVEMBRE 1985 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 15 novembre 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 279 bis del 27 novembre 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROEHRSSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. \r\n ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE \r\n BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4 e \r\n 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (determinazione e riscossione \r\n delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) e \r\n dell\u0027art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo \r\n unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti \r\n ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) n. 3 ordinanze emesse l\u002711 luglio 1977 dalla Commissione \r\n tributaria centrale, iscritte rispettivamente ai nn. 3, 4 e 5 del \r\n registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 74 dell\u0027anno 1978; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione \r\n tributaria centrale, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1978 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 dell\u0027anno \r\n 1978; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dalla Commissione tributaria \r\n di primo grado di Milano, iscritta al n. 378 del registro ordinanze \r\n 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 \r\n dell\u0027anno 1979; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 4) ordinanza emessa il 20 febbraio 1979 dalla Commissione \r\n tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 156 del registro \r\n ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 124 dell\u0027anno 1980; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 5) n. 2 ordinanze emesse il 2 maggio 1979 dalla Commissione \r\n tributaria di secondo grado di Genova, iscritte rispettivamente ai nn. \r\n 423 e 424 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 194 dell\u0027anno 1980; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 6) ordinanza emessa il 23 giugno 1980 dalla Commissione tributaria \r\n di secondo grado di Caserta, iscritta al n. 604 del registro ordinanze \r\n 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 \r\n dell\u0027anno 1980; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 7) ordinanza emessa il 20 marzo 1979 dalla Commissione tributaria \r\n di secondo grado di Sassari, iscritta al n. 154 del registro ordinanze \r\n 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 \r\n dell\u0027anno 1981; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 8) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dalla Commissione tributaria \r\n di primo grado di Casale Monferrato, iscritta al n. 197 del registro \r\n ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 186 dell\u0027anno 1981; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 9) ordinanza emessa il 22 maggio 1981 dalla Commissione tributaria \r\n di primo grado di Bari, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1981 \r\n e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell\u0027anno \r\n 1982; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 10) ordinanza emessa il 2 maggio 1978 dalla Commissione tributaria \r\n di primo grado di Napoli, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1982 \r\n e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell\u0027anno \r\n 1982. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore \r\n Brunetto Bucciarelli Ducci. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Una serie di ordinanze emesse dalla Commissione tributaria \r\n centrale l\u002711 luglio e il 12 dicembre 1977 (r.o. nn. 3, 4, 5 e \r\n 319/1978), dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano, \r\n Napoli, Casale Monferrato e Bari, rispettivamente del 12 maggio 1978, \r\n 20 febbraio 1979 e 2 maggio 1978, 3 giugno 1980, 22 maggio 1981 (r.o. \r\n nn. 378/1979, 156/1980, 31/1982, 197 e 796/1981) e dalle Commissioni \r\n di secondo grado di Genova e di Caserta del 2 maggio 1979 e 23 giugno \r\n 1980 (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980) solleva questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della \r\n Costituzione, degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 \r\n (determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per \r\n gli anni 1974 e precedenti) nella parte in cui, anzich\u0026#233; applicare \r\n automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini \r\n della determinazione dell\u0027imposta complementare, impongono agli stessi \r\n di farne esplicita domanda all\u0027Amministrazione entro un termine \r\n perentorio estremamente breve. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dubitano le Commissioni tributarie che con tali disposizioni la \r\n legge n. 751 del 1976, emanata espressamente per adeguare la \r\n legislazione in materia alla sentenza di questa Corte n. 179 del 14 \r\n luglio 1976 (che aveva dichiarato l\u0027incostituzionalit\u0026#224; del c.d. cumulo \r\n dei redditi dei coniugi), venga a frustrare retroattivamente la \r\n pronuncia della Corte, per quanto riguarda la vecchia imposta \r\n complementare anteriore alla riforma introduttiva dell\u0027IRPEF (d.P.R. 29 \r\n settembre 1973, n. 597), ripristinando per detto tributo quel cumulo \r\n gi\u0026#224; stabilito dagli artt. 131 e 139 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, che \r\n la Corte ha dichiarato incostituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con le ordinanze n. 5 r.o. 1978 e n. 197 r.o. 1981 la Commissione \r\n tributaria centrale e la Commissione tributaria di primo grado di \r\n Casale Monferrato impugnano anche l\u0027ultimo comma dell\u0027art. 4 della \r\n legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di chiedere la tassazione \r\n separata quando il reddito complessivo dei coniugi (comprensivo \r\n pertanto anche dei redditi della moglie) sia stato determinato \r\n sinteticamente. Si dubita da parte del giudice \"a quo\" che tale \r\n disposizione vulneri i diritti di difesa del coniuge, che non pu\u0026#242; \r\n interloquire a tutela della propria personale situazione (art. 24 \r\n Cost.). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - \u0026#200; intervenuto nei diversi giudizi, tranne in quelli promossi \r\n con le ordinanze nn. 423 e 424 r.o. 1980, 197 e 796 r.o. 1981, il \r\n Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In alcuni atti di intervento l\u0027Avvocatura sostiene in via \r\n preliminare l\u0027inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata per difetto di \r\n rilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva infatti la difesa dello Stato che nei procedimenti \r\n introdotti con le ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978 non risulta che \r\n i coniugi obbligati al tributo abbiano presentato domanda di tassazione \r\n separata, sia pure fuori del termine stabilito nell\u0027impugnato art. 5 \r\n oppure denunciando l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto al giudizio promosso con l\u0027ordinanza n. 604 r.o. 1980 la \r\n procedura \u0026#232; stata gi\u0026#224; definita con condono ai sensi del d.l. 5 \r\n novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 \r\n dicembre 1973, n. 823. A norma dell\u0027ultimo comma dello stesso art. 4 \r\n legge n. 751/1976 le disposizioni impugnate non hanno quindi \r\n applicazione nel caso di specie trattandosi di rapporti giuridici gi\u0026#224; \r\n definiti. In tal senso - ricorda l\u0027Avvocatura - si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata \r\n questa Corte con la sentenza n. 80 del 5 novembre 1980. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito comunque - si legge negli atti di intervento - la \r\n questione sarebbe infondata, non essendo ipotizzabile la violazione dei \r\n parametri costituzionali invocati, dal momento che il legislatore, con \r\n le disposizioni impugnate non ha fatto che adeguare la normativa alla \r\n nota sentenza n. 179 del 1976, stabilendo la tassazione separata per \r\n ciascuno dei coniugi anche in ordine alla pregressa imposta \r\n complementare per i rapporti non definiti. Per ovvie ragioni di \r\n carattere tecnico-amministrativo - spiega l\u0027Avvocatura in alcuni \r\n interventi - la tassazione separata non poteva non essere subordinata \r\n alla richiesta degli interessati, non essendo immaginabile che \r\n l\u0027Amministrazione procedesse d\u0027ufficio, reperendo le miriadi di \r\n pratiche non ancora definite. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In altro atto di intervento (20 luglio 1979 nel giudizio introdotto \r\n con l\u0027ordinanza n. 378 r.o. 1979) l\u0027Avvocatura spiega che la normativa \r\n impugnata, nell\u0027adeguare la disciplina dei redditi conseguiti nel 1974 \r\n e negli anni precedenti alle modifiche introdotte con la legge 2 \r\n dicembre 1975, n. 576, ha voluto lasciare libere le parti, in relazione \r\n agli eventuali loro interessi particolari, di scegliere tra la \r\n tassazione separata ed il precedente regime, proprio per consentire che \r\n situazioni, in ordine alle quali le parti si erano regolate secondo la \r\n precedente normativa, potessero essere rispettate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche la disposizione dell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 4, che vieta la \r\n richiesta di tassazione separata quando il reddito complessivo, \r\n comprensivo di quello della moglie, fosse stato determinato \r\n sinteticamente, risulta posta per non derogabili esigenze di ordine \r\n tecnico finanziario, in considerazione che alla determinazione \r\n sintetica del reddito complessivo netto si ricorreva, per l\u0027imposta \r\n complementare, quando i contribuenti non avessero presentato la \r\n dichiarazione o avessero presentato una dichiarazione infedele o \r\n incompleta (art. 137 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine - conclude la difesa dello Stato - la denunciata eccessiva \r\n brevit\u0026#224; del termine concesso per proporre istanza di tassazione \r\n separata, per quanto attiene alla pretesa violazione degli artt. 3, 31 \r\n e 53 della Costituzione non ha alcun rilievo, mentre in relazione \r\n all\u0027art. 24 Cost. i termini previsti appaiono del tutto congrui. \r\n L\u0027Avvocatura richiama in proposito la sentenza n. 31 del 18 gennaio \r\n 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Con ordinanza del 20 marzo 1979 la Commissione tributaria di \r\n secondo grado di Sassari (r.o. n. 154/1981) sollevava, oltre alla \r\n questione dedotta sub 1, l\u0027ulteriore questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della \r\n Costituzione, dell\u0027art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, \r\n n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in \r\n cui limita la detraibilit\u0026#224; degli oneri dai redditi di lavoro \r\n subordinato al 20% dei redditi stessi e al massimo di lire 360.000. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dubita la Commissione che tale limitazione determini una \r\n ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai lavoratori \r\n autonomi; violi la tutela della funzione educatrice dei genitori, \r\n dell\u0027istituto familiare in generale e dei diritti della donna \r\n lavoratrice, negando ad una insegnante madre la deducibilit\u0026#224; delle \r\n spese sostenute per la custodia dei figli durante le ore di lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - \u0026#200; intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del \r\n Consiglio, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura dello Stato, \r\n assumendo l\u0027infondatezza di entrambe le questioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per la seconda questione in particolare osserva l\u0027Avvocatura che la \r\n diversit\u0026#224; di trattamento tra lavoratori dipendenti ed autonomi \r\n discende dalla profonda diversit\u0026#224; di situazioni, essendo ben diversi \r\n gli oneri per la produzione dei redditi incontrati dal lavoratore \r\n autonomo rispetto al lavoratore subordinato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto alla lesione degli artt. 30, 31 e 37 Cost. essa non pu\u0026#242; \r\n sussistere nei termini lamentati in quanto le spese sostenute dalla \r\n famiglia per il mantenimento, l\u0027educazione e l\u0027istruzione dei figli non \r\n sono \"inerenti alla produzione dei redditi\", ma erogazioni di reddito \r\n gi\u0026#224; prodotto, come tali escluse dalla deducibilit\u0026#224; secondo i principi \r\n del nostro ordinamento tributario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La prima questione che la Corte \u0026#232; chiamata a decidere \r\n (ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978; 378 r.o. 1979; 156, 423, 424 e \r\n 604 r.o. 1980; 154, 197 e 796 r.o. 1981; 31 r.o. 1982) \u0026#232; se \r\n contrastino o meno con gli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione \r\n gli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in \r\n cui, anzich\u0026#233; applicare automaticamente la tassazione separata dei \r\n redditi dei coniugi, ai fini della determinazione dell\u0027imposta \r\n complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda \r\n all\u0027Amministrazione entro un termine perentorio estremamente breve. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si assume nelle ordinanze di rimessione che tali norme, pur essendo \r\n state introdotte dal legislatore per adeguare la disciplina in materia \r\n alla sentenza n. 179/1976 della Corte costituzionale, finiscono nella \r\n sostanza per far rivivere limitatamente all\u0027imposta complementare, \r\n proprio quegli artt. 131 e 139 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, \r\n dichiarati incostituzionali dalla sentenza citata in quanto appunto \r\n prevedevano il cumulo dei redditi. In effetti l\u0027onere imposto al \r\n contribuente di presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati \r\n richiamerebbe in vita, in caso di omissione, tutto il sistema normativo \r\n che la Corte aveva voluto cancellare, e cio\u0026#232; l\u0027imputazione al marito \r\n dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata; \r\n l\u0027applicazione dell\u0027imposta sui redditi cos\u0026#236; cumulati; la \r\n soggettivit\u0026#224; passiva del marito anche per i redditi della moglie e la \r\n correlativa negazione di tale soggettivit\u0026#224; alla moglie stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Si pone in via preliminare l\u0027esame dell\u0027ammissibilit\u0026#224; delle \r\n ordinanze di rimessione. Le norme impugnate, infatti, trovano \r\n applicazione soltanto nelle due ipotesi previste nel primo comma \r\n dell\u0027art. 4 della legge n. 751 del 1976 e cio\u0026#232; : a) quando alla data \r\n del 22 luglio 1976 l\u0027imposta non fosse stata \"interamente pagata\", \r\n sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva \r\n ai fini dell\u0027imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della \r\n moglie; b) quando, sebbene fosse stata interamente pagata l\u0027imposta \r\n relativa al reddito dichiarato, l\u0027accertamento, in rettifica o di \r\n ufficio, notificato anteriormente all\u0027entrata in vigore della legge non \r\n fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al di fuori di tali ipotesi, non suscettibili peraltro di \r\n interpretazione estensiva, non sono applicabili - secondo la \r\n giurisprudenza concorde della Corte di Cassazione che costituisce sul \r\n punto diritto vivente - gli impugnati artt. 4 e 5 della legge n. 751 \r\n del 1976, ma trova, invece, applicazione il principio generale in \r\n virt\u0026#249; del quale la pronuncia di incostituzionalit\u0026#224; opera direttamente \r\n sui rapporti pendenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto la questione sollevata con le ordinanze di rimessione in \r\n tanto pu\u0026#242; essere rilevante nei procedimenti \"de quibus\" in quanto \r\n ricorra in essi una delle due ipotesi previste dal primo comma \r\n dell\u0027art. 4 impugnato. In caso contrario, non trovando applicazione le \r\n disposizioni impugnate, la questione si appalesa inammissibile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Orbene, in alcune fattispecie, quali vengono esposte in fatto e in \r\n diritto nelle ordinanze di rinvio a questa Corte, non ricorre alcuna \r\n delle ipotesi ora descritte. Infatti nei procedimenti relativi alle \r\n ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319/1978, emesse dalla Commissione tributaria \r\n centrale; n. 154/1981, emessa dalla Commissione tributaria di secondo \r\n grado di Sassari; nn. 197 e 796/1981 e 31/1982, emesse rispettivamente \r\n dalle Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari \r\n e Napoli, non risulta n\u0026#233; che l\u0027accertamento dell\u0027ufficio fosse gi\u0026#224; \r\n divenuto definitivo n\u0026#233; che, essendo stata presentata la dichiarazione \r\n cumulata dei redditi, la relativa imposta fosse stata interamente \r\n pagata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In ordine a tali procedimenti la questione come sopra proposta va \r\n quindi dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla \r\n rilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Per quanto riguarda il giudizio promosso con l\u0027ordinanza n. \r\n 604 r.o. 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta, \r\n con la quale viene sollevata la questione indicata sub 1, va osservato \r\n che la relativa procedura \u0026#232; stata definita con il condono ai sensi del \r\n d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, \r\n n. 823). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tal caso - come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione di decidere \r\n - la speciale procedura del condono ha sostituito totalmente la vecchia \r\n disciplina per la definizione dell\u0027accertamento dell\u0027imposta \r\n complementare, cosicch\u0026#233; le norme sul cumulo hanno gi\u0026#224; perduto, per \r\n effetto del d.l. n. 660 del 1973 (convertito nella legge 19 dicembre \r\n 1973, n. 823), ogni capacit\u0026#224; di incidere sulla situazione sottoposta \r\n al giudice \"a quo\" (cfr. sentenza n. 80 del 5 giugno 1980). La \r\n questione \u0026#232; quindi infondata nelle sue premesse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - La questione comunque si rivela non fondata anche in ordine \r\n alle altre ordinanze (nn. 378 r.o. 1979; 156, 423 e 424 r.o. 1980). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Di fronte alla pronuncia di incostituzionalit\u0026#224; del cumulo dei \r\n redditi tra coniugi, contenuta nella citata sentenza di questa Corte n. \r\n 179 del 1976, il legislatore si trov\u0026#242; infatti nella necessit\u0026#224; di \r\n adeguare la normativa in materia cos\u0026#236; da renderla conforme al \r\n principio affermato dalla Corte anche per i rapporti tributari gi\u0026#224; \r\n insorti, ma comunque non definiti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una situazione del tutto particolare e complessa era quella \r\n relativa alla pregressa imposta complementare, abolita dal 1 gennaio \r\n 1974 a seguito dell\u0027introduzione dell\u0027imposta sul reddito delle persone \r\n fisiche (IRPEF) avvenuta col d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e le \r\n successive modifiche di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Invero se in linea di massima la sentenza di questa Corte poteva \r\n operare direttamente sui rapporti ancora in atto, secondo i principi \r\n generali che regolano gli effetti delle pronunce di \r\n incostituzionalit\u0026#224;, nella specie - quando cio\u0026#232; ricorrevano le due \r\n ipotesi indicate nel paragrafo precedente - il legislatore si trovava \r\n di fronte a casi peculiari rispetto ai quali la determinazione degli \r\n effetti della pronuncia si presentava estremamente difficile. Si \r\n verificavano, infatti, due situazioni transitorie particolarmente \r\n complesse - come giustamente osserva l\u0027Avvocatura in uno degli atti di \r\n intervento - e cio\u0026#232; la ipotesi di un reddito complessivo dichiarato o \r\n accertato in via definitiva, mentre la relativa imposta non era stata \r\n interamente pagata alla data del 22 luglio 1976 e l\u0027ipotesi in cui \r\n l\u0027imposta fosse stata interamente pagata sul reddito dichiarato, ma \r\n fosse stato notificato accertamento in rettifica o d\u0027ufficio non \r\n divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In entrambi i casi l\u0027obbligazione tributaria risultava o non ancora \r\n del tutto estinta sul piano della mera esecuzione (prima ipotesi); o \r\n estinta sul piano dell\u0027esecuzione, ma ancora pendente per un \r\n accertamento in rettifica o d\u0027ufficio non definitivo (seconda ipotesi). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Limitatamente a queste due ipotesi - come si legge negli stessi \r\n lavori preparatori - il legislatore ha scelto in via transitoria di \r\n imporre agli obbligati la presentazione di una domanda entro un \r\n determinato termine per poter usufruire della tassazione separata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tutto ci\u0026#242; premesso, si deve precisare che non rientra nel potere \r\n di sindacato di questa Corte valutare le misure con le quali il \r\n legislatore, nell\u0027esercizio del suo potere discrezionale, ridisciplina \r\n a seguito di una pronuncia di incostituzionalit\u0026#224; situazioni complesse, \r\n gi\u0026#224; di per s\u0026#233; in fase transitoria a seguito di una riforma radicale \r\n del sistema tributario, come quella avvenuta con il d.P.R. n. 597 del \r\n 1973 e con la legge n. 576 del 1975; semprech\u0026#233; ben inteso tali misure \r\n non travalichino i limiti della ragionevolezza. E del tutto ragionevole \r\n si rivela il criterio adottato di lasciare agli obbligati, nelle due \r\n particolari situazioni sopra descritte, la scelta, atraverso la \r\n presentazione o meno della domanda, tra il nuovo regime della \r\n tassazione separata e il regime precedente, a seconda della valutazione \r\n in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la precedente \r\n normativa. La facolt\u0026#224; accordata ai contribuenti \u0026#232; venuta cos\u0026#236; a \r\n conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di \r\n buon andamento della pubblica amministrazione, sottraendo ad un \r\n meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato \r\n per l\u0027amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente \r\n sopportabile, cui poteva non corrispondere l\u0027interesse degli stessi \r\n contribuenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nessuno, quindi, degli invocati parametri costituzionali \u0026#232; stato \r\n violato, essendo le norme impugnate dirette proprio alla loro \r\n salvaguardia attraverso l\u0027adeguamento della normativa transitoria alla \r\n pronuncia di questa Corte. E neppure \u0026#232; stato leso l\u0027art. 24 della \r\n Costituzione, per la denunciata brevit\u0026#224; dei termini (venti giorni per \r\n il marito e trenta per la moglie) previsti per la presentazione della \r\n domanda. Questa Corte ha avuto, infatti, occasione di affermare pi\u0026#249; \r\n volte che la congruit\u0026#224; di un termine va valutata non solo in rapporto \r\n all\u0027interesse di chi ha l\u0027onere di osservarlo, ma anche con riguardo \r\n alla funzione assegnata al termine nell\u0027ordinamento giuridico (cfr. \r\n sentenze nn. 57 del 1962; 10 del 1970; 138 del 1975 e 31 del 1977). Ed \r\n i termini di decadenza sopra descritti trovano giustificazione nella \r\n esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza \r\n di un sistema tributario ormai abolito, per consentire \r\n all\u0027Amministrazione tributaria un\u0027adeguata predisposizione dei propri \r\n servizi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Con la seconda questione la stessa Commissione tributaria \r\n centrale (ord. n. 5 r.o. 1978) e la Commissione tributaria di primo \r\n grado di Casale Monferrato (ord. n. 197 r.o. 1981) si chiedono se \r\n contrasti o meno con l\u0027art. 24 della Costituzione l\u0027ultimo comma del \r\n citato art. 4 della legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di \r\n chiedere la tassazione separata quando il reddito complessivo dei \r\n coniugi (comprensivo quindi di quello della moglie) sia stato \r\n determinato sinteticamente; per il dubbio che tale disposizione violi \r\n il diritto di difesa della moglie stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche questa questione prospettata nei termini sopra indicati non \r\n \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dispone invero l\u0027art. 137 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645 che \r\n \"se il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze \r\n di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante \r\n dalla denuncia analitica, il reddito complessivo netto viene \r\n determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del \r\n contribuente o ad altri elementi o circostanze di fatto\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Essendo fuori discussione la legittimit\u0026#224; in se stessa del ricorso \r\n alla determinazione sintetica del reddito complessivo, risulta \r\n materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in \r\n ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, cos\u0026#236; \r\n da potere attribuire una quota al marito e un\u0027altra alla moglie. Ogni \r\n tentativo di scomposizione, tenuto conto del legittimo criterio di \r\n accertamento adottato, sarebbe arbitrario e privo di riscontro con la \r\n realt\u0026#224; concreta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non sussiste pertanto alcuna lesione dell\u0027art. 24 della \r\n Costituzione, sotto il profilo che la norma impugnata priverebbe la \r\n moglie del diritto alla difesa, impedendole di interloquire a tutela \r\n della sua personale situazione, dal momento che l\u0027impossibilit\u0026#224; di \r\n ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di \r\n soggetto autonomo del rapporto tributario e nessuna violazione vi pu\u0026#242; \r\n essere del diritto di difesa per chi non \u0026#232; destinatario di un precetto \r\n e non \u0026#232; quindi obbligato nei confronti dell\u0027Amministrazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - Con la quinta ed ultima questione infine la Corte deve \r\n decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, 31 e 37 della \r\n Costituzione l\u0027art. 136 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo \r\n unico sulle imposte dirette), nella parte in cui limita la \r\n detraibilit\u0026#224; degli oneri da rediti di lavoro subordinato al 20% dei \r\n redditi stessi, con un massimo di lire 360.000; per il dubbio che tale \r\n norma introduca una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra \r\n lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altres\u0026#236; i \r\n principi della tutela dell\u0027istituto familiare, del dovere-diritto dei \r\n genitori all\u0027istruzione e al mantenimento dei figli e della parit\u0026#224; dei \r\n sessi in materia di lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si precisa nell\u0027ordinanza, emessa dalla Commissione tributaria di \r\n secondo grado di Sassari (n. 154 r.o. 1981) che tali lesioni \r\n deriverebbero dalla mancata deducibilit\u0026#224; dal reddito della moglie di \r\n quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle \r\n ore che essa deve dedicare alla sua attivit\u0026#224; di insegnamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto attiene invero alla lamentata lesione del principio di \r\n uguaglianza (art. 3 della Costituzione), essa non sussiste in quanto la \r\n diversit\u0026#224; di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori \r\n autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione \r\n nella diversit\u0026#224; obiettiva di situazioni economiche tra le due \r\n categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la \r\n produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato \r\n tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo \r\n ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passivit\u0026#224; o perdite - \r\n quali si riscontrano nell\u0027attivit\u0026#224; dei lavoratori autonomi - ed ha \r\n inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori \r\n subordinati in misura forfettaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; sussiste il lamentato contrasto della norma impugnata con gli \r\n artt. 30, 31 e 37 della Costituzione. Secondo i principi del nostro \r\n ordinamento tributario, infatti, il carattere peculiare degli oneri \r\n deducibili \u0026#232; di essere \"inerenti alla produzione del reddito\" del \r\n lavoratore, e non gi\u0026#224; erogazioni di reddito gi\u0026#224; prodotto. E rientrano \r\n certamente in quest\u0027ultima categoria, e non nelle spese necessarie per \r\n la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il \r\n mantenimento, l\u0027istruzione e l\u0027educazione dei figli. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e All\u0027interno, quindi, della logica generale che presiede al sistema \r\n tributario italiano la questione non pu\u0026#242; trovare giuridico fondamento, \r\n in modo da assumere rilievo ai fini della lesione dei principi \r\n costituzionali invocati. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e a) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (imposte sui \r\n redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), sollevata, in \r\n riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione, dalle \r\n Commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Napoli (r.o. nn. \r\n 378/1979 e 156/1980) e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di \r\n Genova e di Caserta (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e b) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dello stesso art. 4, ultimo comma, della legge n. 751 del 1976 \r\n (relativo al divieto della tassazione separata del reddito dei coniugi \r\n in caso di determinazione sintetica del reddito stesso), sollevata, in \r\n riferimento all\u0027art. 24 della Costituzione, dalla Commissione \r\n tributaria centrale (r.o. n. 5/1978) e dalla Commissione tributaria di \r\n primo grado di Casale Monferrato (r.o. n. 197/1981); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e e) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 \r\n (testo unico sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli \r\n artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dalla Commissione tributaria \r\n di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154 del 1981); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e d) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale degli stessi artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, \r\n n. 751, sollevate, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali \r\n sub a) dalla Commissione tributaria centrale (r.o. nn. 3, 4, 5 e \r\n 319/1978), dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari \r\n (r.o. n. 154/1981), e dalle Commissioni tributarie di primo grado di \r\n Casale Monferrato, Bari e Napoli (r.o. nn. 197 e 796/1981; 31/1982). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma. nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO \r\n REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - \r\n ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO \r\n ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - \r\n FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - \r\n ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO \r\n - FRANCESCO GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11161","titoletto":"SENT. 284/85 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL\u0027IMPOSTA COMPLEMENTARE - ACCERTAMENTO DEFINITIVO CON IL CONDONO AI SENSI DEL D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660 (CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973, N. 823) - INCAPACITA\u0027 DELLE NORME IMPUGNATE DI INCIDERE SULLA SITUAZIONE SOTTOPOSTA AL GIUDICE A QUO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.","testo":"Qualora il procedimento pendente dinanzi alle Commissioni tributarie venga definito con il condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), le norme sul cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell\u0027imposta complementare non hanno alcuna capacita\u0027 di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, avendo la speciale procedura del condono sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell\u0027accertamento di detta imposta, cosicche\u0027 risulta infondata nelle sue premesse la questione di legittimita\u0027 costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) - nella parte in cui anziche\u0027 applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, per la determinazione dell\u0027imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all\u0027Amministrazione entro certi termini stabiliti a pena di decadenza - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost.. - S. n. 80/1980.","numero_massima_successivo":"11162","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11162","titoletto":"SENT. 284/85 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA COMPLETAMENTARE SUL REDDITO - REDDITO DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL\u0027IMPOSTA COMPLEMENTARE - TASSAZIONE SEPARATA - ONERE DELLA DOMANDA ALL\u0027AMMINISTRAZIONE - PRETESA REVIVISCENZA DEL CUMULO DEI REDDITI GIA\u0027 DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - EFFETTI DI TALE PRONUNCIA SUI RAPPORTI TRIBUTARI GIA\u0027 INSORTI, MA NON ANCORA DEFINITI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 1976 - FACOLTA\u0027 DI SCELTA ACCORDATA AGLI OBBLIGATI TRA IL VECCHIO E NUOVO REGIME DI TASSAZIONE - BREVITA\u0027 DEI TERMINI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRECETTI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.","testo":"E\u0027 ragionevole, e quindi non sindacabile dalla Corte, il criterio adottato dal legislatore negli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), di lasciare in via transitoria agli obbligati - nei casi in cui, alla data del 22 luglio 1976, l\u0027obbligazione tributaria relativa alla pregressa imposta complementare risultava o non ancora del tutto estinta sul piano della mera esecuzione (prima ipotesi), o estinta sul piano dell\u0027esecuzione, ma ancora pendente per un accertamento in rettifica o d\u0027ufficio non definito (seconda ipotesi) - la scelta, attraverso la presentazione o meno della domanda, tra il nuovo regime della tassazione separata dei redditi dei coniugi ed il regime precedente, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la normativa anteriore, poiche\u0027 la facolta\u0027 accordata ai contribuenti e\u0027 venuta cosi\u0027 a conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, sottraendo ad un meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato per l\u0027Amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente sopportabile, cui poteva non corrispondere l\u0027interesse degli stessi contribuenti. Quanto alla brevita\u0027 dei termini (venti giorni per il marito e trenta per la moglie) previsti a pena di decadenza per la presentazione della domanda, essi trovano giustificazione nella esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza di un sistema tributario ormai abolito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost. - della questione di legittimita\u0027 costituzionale delle disposizioni succitate, nella parte in cui, anziche\u0027 applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini dela determinazione dell\u0027imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all\u0027Amministrazione entro brevissimi termini perentori; questione sollevata sotto il profilo che tali norme, pur essendo state introdotte per adeguare la disciplina in materia alla pronuncia di incostituzionalita\u0027 del cumulo dei redditi dei coniugi, finiscono nella sostanza per far rivivere proprio gli articoli del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarati illegittimi, richiamando in vita, in caso di omissione della domanda da parte del contribuente, tutto il sistema normativo che si era inteso cancellare, e cioe\u0027 l\u0027imputazione al marito dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata; l\u0027applicazione dell\u0027imposta sui redditi cosi\u0027 cumulati; la soggettivita\u0027 passiva del marito anche per i redditi della moglie e la negazione di tale soggettivita\u0027 alla moglie stessa). - S. n. 179/1976, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 131 e 139 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto appunto prevedevano il cumulo dei redditi.","numero_massima_successivo":"11163","numero_massima_precedente":"11161","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11163","titoletto":"SENT. 284/85 C. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 - EFFETTI - OPERA DIRETTAMENTE SUI RAPPORTI PENDENTI.","testo":"Le decisioni della Corte contenenti pronunce di illegittimita\u0027 costituzionale operano direttamente sui rapporti ancora in atto, cioe\u0027 non definiti.","numero_massima_successivo":"11164","numero_massima_precedente":"11162","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11164","titoletto":"SENT. 284/85 D. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 - EFFETTI - RIDEFINIZIONE LEGISLATIVA DELLA MATERIA - DISCREZIONALITA\u0027 LEGISLATIVA - INSINDACABILITA\u0027 - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA.","testo":"Non rientra nelle facolta\u0027 della Corte sindacare le misure con le quali il legislatore, nell\u0027esercizio del suo potere discrezionale, ha ridisciplinato la materia a seguito di una pronuncia dichiarativa di illegittimita\u0027 costituzionale delle norme preesistenti, sempreche\u0027 tali misure non travalichino i limiti della ragionevolezza.","numero_massima_successivo":"11165","numero_massima_precedente":"11163","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11165","titoletto":"SENT. 284/85 E. DIFESA (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE, ART. 24, COMMA SECONDO - CONGRUITA\u0027 DEL TERMINE - CRITERIO DI VLAUTAZIONE.","testo":"Va ribadito che la congruita\u0027 di un termine di decadenza - in relazione alla garanzia costituzionale del diritto di difesa - deve essere valutata non solo in rapporto all\u0027interesse di chi ha l\u0027onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell\u0027ordinamento giuridico. - S. nn. 57/1962; 10/1970; 138/1975; 31/1977.","numero_massima_successivo":"11166","numero_massima_precedente":"11164","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11166","titoletto":"SENT. 284/85 F. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI DEI CONIUGI - TASSAZIONE SEPARATA - DOMANDA ALL\u0027AMMINISTRAZIONE - ECCETTUAZIONI - REDDITO COMPLESSIVO DETERMINATO SINTETICAMENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA MOGLIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, art. 4, ultimo comma. - cst art. 24, comma secondo.","testo":"Se e\u0027 vero che e\u0027 fuori discussione la legittimita\u0027 in se stessa del ricorso alla determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 137 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, quando \"il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica\"), e\u0027 pero\u0027 altrettanto vero che ove sussista tale ipotesi risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, cosi\u0027 da potere attribuire una quota al marito ed un\u0027altra alla moglie, con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione dell\u0027art. 24, comma secondo Cost. - sotto il profilo che il divieto della tassazione separata del reddito stesso, priverebbe la moglie del diritto alla difesa, impedendole di interloquire a tutela della sua personale situazione - dal momento che l\u0027impossibilita\u0027 di ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo del rapporto tributario, e nessuna violazione vi puo\u0027 essere del diritto di difesa per chi non e\u0027 destinatario di un precetto e non e\u0027 quindi obbligato nei confronti dell\u0027Amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale surrichiamato - dell\u0027art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, che vieta la tassazione separata del reddito dei coniugi ove si sia avuta determinazione sintetica del reddito stesso).","numero_massima_successivo":"11167","numero_massima_precedente":"11165","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11167","titoletto":"SENT. 284/85 G. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - REDDITO DEI CONIUGI - LAVORO SUBORDINATO - LIMITE MASSIMO DEGLI ONERI DEDUCIBILI (E LORO NATURA) - ASSUNTA DISPARITA\u0027 DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI E PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONCERNENTI LA TUTELA DELL\u0027ISTITUTO FAMILIARE - SITUAZIONI ECONOMICHE DELLE DUE CATEGORIE DI LAVORATORI - DIVERSITA\u0027 OBIETTIVA - RAZIONALITA\u0027 DI UNA DISCIPLINA DIFFERENZIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, penultimo comma. - cst artt. 3, 30, 31 e 37.","testo":"L\u0027art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante le imposte dirette, nella parte in cui limita la detraibilita\u0027 degli oneri da redditi di lavoro subordinato al venti per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, non viola il principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 Cost., in quanto la diversita\u0027 di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversita\u0027 obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passivita\u0027 o perdite - quali si riscontrano nell\u0027attivita\u0027 dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria. Ne\u0027 sussiste contrasto tra detta norma e gli artt. 30, 31 e 37 Cost., in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento tributario, il carattere peculiare degli oneri deducibili e\u0027 di essere \"inerenti alla produzione del reddito\" del lavoratore, e non gia\u0027 erogazioni del reddito gia\u0027 prodotto, cosicche\u0027 rientrano certamente in quest\u0027ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l\u0027istruzione e l\u0027educazione dei figli. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati - della questione di legittimita\u0027 costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che essa, a causa della mancata deducibilita\u0027 dal reddito della moglie lavoratrice di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che costei deve dedicare all\u0027attivita\u0027 lavorativa, introdurrebbe una ingiustificata disparita\u0027 di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresi\u0027 i principi della tutela dell\u0027istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all\u0027istruzione ed al mantenimento dei figli e della parita\u0027 di sesso in materia di lavoro).","numero_massima_successivo":"11168","numero_massima_precedente":"11166","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/01/1958","numero":"645","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"penult.co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;645~art136"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11168","titoletto":"SENT. 284/85 H. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - REDDITI DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL\u0027IMPOSTA COMPLEMENTARE - TASSAZIONE SEPARATA - ONERE DELLA DOMANDA ALL\u0027AMMINISTRAZIONE - PREVISIONE DI TERMINI RITENUTI NON CONGRUI - PRETESA REVIVISCENZA DEL CUMULO DEI REDDITI GIA\u0027 DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA\u0027 DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLE QUESTIONI. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.","testo":"Va dichiarata la inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale allorche\u0027 la disposizione impugnata non puo\u0027 trovare applicazione nel giudizio a quo, per cui l\u0027ordinanza di rimessione risulta priva di motivazione sulla rilevanza. (Inammissibilita\u0027 delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 Cost. - degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, riguardanti la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, non ricorrendo nei giudizi a quibus nessuna delle due ipotesi previste dal primo comma dell\u0027art. 4 impugnato, e cioe\u0027: a) quando alla data del 22 luglio 1976 l\u0027imposta non fosse stata \"interamente pagata\", sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell\u0027imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie; b) quando, sebbene fosse stata interamente pagata l\u0027imposta relativa al reddito dichiarato, l\u0027accertamento, in rettifica o di ufficio, notificato anteriormente all\u0027entrata in vigore della legge non fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976).","numero_massima_precedente":"11167","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"7672","autore":"","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"177","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22202","autore":"Lollo A.","titolo":"Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte. I giudizi sulle leggi in via incidentale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2011","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"22202_1985_284.pdf","nome_file_fisico":"23 -2011 + altre_Lollo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|