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Uff.\" n. 25 del 25 gennaio 1978.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI                         \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott.   LUIGI  \r\n OGGIONI  - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof.  EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO  \r\n ASTUTI - Dott.  MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO  DE  STEFANO  -  Prof.  \r\n LEOPOLDO  ELIA  - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.  \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  ALBERTO  MALAGUGINI  -  Prof.  LIVIO  \r\n PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,                              \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei  giudizi  riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 20  \r\n dicembre 1973, n. 831 e degli artt. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n.  1214  \r\n e 13, secondo comma,  legge  20  dicembre  1961,  n.  1345  (norme  per  \r\n l\u0027attribuzione  delle  funzioni  direttive  ai magistrati ordinari e ai  \r\n magistrati amministrativi), promossi con le seguenti ordinanze:          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1) ordinanza emessa il 22 settembre 1976 dal TAR per il Lazio,  sul  \r\n ricorso  di  Pezzana  Aldo  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1976  e  pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977;       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2)  ordinanza  emessa  il 27 ottobre 1976 dal TAR per il Lazio, sul  \r\n ricorso  di  Tomasicchio  Tommaso,  iscritta  al  n.  23  del  registro  \r\n ordinanze  1977  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 59 del 2 marzo 1977;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3) ordinanza emessa l\u002711  maggio  1977  dalla  Corte  dei  conti  -  \r\n sezione  riunite  - sul ricorso di Menichetti Francesco, iscritta al n.  \r\n 315 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  \r\n della Repubbblica n. 193 del 15 luglio 1977.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Pezzana  Aldo,  Tomasicchio  \r\n Tommaso, Menichetti Francesco,  nonch\u0026#233;  gli  atti  di  intervento  del  \r\n Presidente del Consiglio dei ministri;                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica del 19 ottobre 1977 il Giudice relatore  \r\n Luigi Oggioni;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Antonio Sorrentino, per Pezzana, l\u0027avv. Rinaldo Ricci,  \r\n per  Tomasicchio,  l\u0027avv.  Fabio  Roversi  Monaco,  per Menichetti e il  \r\n sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente  \r\n del Consiglio dei ministri.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il prof. Aldo Pezzana, consigliere di  Stato,  adiva  il  tribunale  \r\n amministrativo   regionale   del   Lazio   per   sentir   annullare  il  \r\n provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri con  cui  gli  \r\n era  stata  negata  la  nomina  a presidente di sezione, che egli aveva  \r\n chiesto gli fosse conferita ai sensi dell\u0027art. 16 della  legge  n.  831  \r\n del  1973,  concernente  la  magistratura  ordinaria,  ma,  a  dire del  \r\n ricorrente,  applicabile   analogicamente   anche   alla   magistratura  \r\n amministrativa  e secondo cui, ai fini della dichiarazione di idoneit\u0026#224;  \r\n alle  funzioni  direttive  superiori,  il  Consiglio  superiore   della  \r\n magistratura  prende  in  esame,  entro  il 31 dicembre di ogni anno, i  \r\n magistrati di Cassazione che raggiungono nell\u0027anno stesso un\u0027anzianit\u0026#224;  \r\n di otto anni dalla nomina a tale categoria (e quelli che nel  ruolo  di  \r\n anzianit\u0026#224; li precedono indipendentemente dall\u0027anzianit\u0026#224; predetta) con  \r\n la  garanzia,  per effetto degli artt. 17 e 18, del conseguimento degli  \r\n effetti giuridici ed economici della dichiarazione di idoneit\u0026#224; anche a  \r\n coloro che non possono accedere alle funzioni superiori per  temporaneo  \r\n difetto di vacanze. Il tribunale amministrativo, peraltro, ritenuto non  \r\n direttamente  estensibile  ai  magistrati  amministrativi  il principio  \r\n posto dall\u0027art.  16  citato,  con  ordinanza  del  22  settembre  1976,  \r\n dichiarava   la   non   manifesta   infondatezza   della  questione  di  \r\n illegittimit\u0026#224; della detta legge in  quanto,  appunto,  non  essendo  i  \r\n detti  criteri  estensibili  ai  magistrati  del  Consiglio  di  Stato,  \r\n contrasterebbe con gli artt. 3, 36,  100,  ultimo  comma,  103  e  108,  \r\n secondo comma, della Costituzione. Al riguardo il giudice a quo osserva  \r\n che  il  sistema  legislativo  riguardante lo status dei magistrati del  \r\n Consiglio di Stato, in attuazione degli articoli 100, 103 e 108  Cost.,  \r\n sarebbe sostanzialmente parallelo all\u0027ordinamento giudiziario, mediante  \r\n l\u0027accoglimento  della  garanzia  della  inamovibilit\u0026#224;, l\u0027esclusione di  \r\n vincoli   di  subordinazione  nei  confronti  del  potere  esecutivo  e  \r\n l\u0027attribuzione di un trattamento economico identico a  quello  previsto  \r\n per  i magistrati ordinari. In particolare, tale ultimo aspetto sarebbe  \r\n consacrato nella legge 24  maggio  1951,  n.  392  (art.  12)  e  nelle  \r\n numerose  successive  disposizioni in materia, secondo cui al personale  \r\n delle  magistrature  amministrative  si   applicano   le   disposizioni  \r\n innovatrici con detta legge sancite in materia di trattamento economico  \r\n a  favore  dei  magistrati  ordinari.  E  ci\u0026#242;  sarebbe, d\u0027altra parte,  \r\n rispondente alla sostanziale identit\u0026#224; della  funzione  giurisdizionale  \r\n delle  diverse  magistrature,  considerate  unitariamente nel titolo IV  \r\n della Costituzione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027inapplicabilit\u0026#224; anche alla magistratura del Consiglio  di  Stato  \r\n dell\u0027art.  16  in  esame  si  risolverebbe,  cos\u0026#236;,  in una disarmonica  \r\n carenza legislativa che darebbe luogo ad una disparit\u0026#224; di  trattamento  \r\n in violazione del principio di eguaglianza, anche in contrasto evidente  \r\n col  principio  della proporzionalit\u0026#224; retributiva sancito dall\u0027art. 36  \r\n Cost. Ed al riguardo il giudice a quo ricorda la sentenza  n.  219  del  \r\n 1975  della Corte, che avrebbe ritenuto illegittima la differenziazione  \r\n di retribuzione fra docenti  universitari  e  funzionari  del  pubblico  \r\n impiego    sulla   sostanziale   considerazione   della   non   diversa  \r\n qualificazione delle due categorie.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Contestualmente,  verrebbero  anche  violati  i  precetti  posti  a  \r\n garanzia  dell\u0027indipendenza  delle  magistrature  amministrative  dagli  \r\n artt. 100, 103 e 108 Cost., garanzia della quale la rivendicata parit\u0026#224;  \r\n retributiva  con  la  magistratura   ordinaria   apparirebbe   \"momento  \r\n indefettibile\". Lo svincolo del conseguimento del trattamento economico  \r\n superiore  dall\u0027effettiva  attribuzione  delle  relative funzioni, pure  \r\n sancito  dagli  artt.  7  e  17  della   legge   n.   831   del   1973,  \r\n rappresenterebbe  invero  la concreta espressione del principio secondo  \r\n cui la progressione economica \u0026#232; garanzia dell\u0027indipendenza del giudice  \r\n e come  tale  non  va  collegata  allo  svolgimento  della  carriera  e  \r\n all\u0027attribuzione di determinati compiti e funzioni.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tali  carenze  assumerebbero, secondo il giudice a quo, particolare  \r\n rilievo  proprio  laddove  lo  sviluppo  della  carriera  non   risulta  \r\n interamente  svincolato da provvedimenti dell\u0027autorit\u0026#224; amministrativa,  \r\n come appunto nei casi di nomina dei consiglieri e presidenti di sezione  \r\n del Consiglio di Stato.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza,  debitamente  notificata  e   comunicata,   \u0026#232;   stata  \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si   \u0026#232;   costituito   in   questa   sede  il  consigliere  Pezzana  \r\n (rappresentato  e  difeso  dall\u0027avv.  Antonio   Sorrentino),   che   ha  \r\n depositato  ritualmente  le  proprie deduzioni, con cui si associa alle  \r\n tesi svolte nell\u0027ordinanza di rinvio.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa pone in evidenza la possibilit\u0026#224; offerta ai magistrati di  \r\n Cassazione di essere presi in considerazione per  la  dichiarazione  di  \r\n idoneit\u0026#224;  alle  funzioni superiori e quindi per la promozione anche in  \r\n soprannumero a presidente di  sezione  dopo  otto  anni  dalla  nomina,  \r\n esclusa   invece   tale  possibilit\u0026#224;  dall\u0027attuale  ordinamento  della  \r\n magistratura amministrativa ed in particolare da quello  del  Consiglio  \r\n di  Stato.  Con  ci\u0026#242;,  prosegue  la  difesa,  pur  dovendosi ammettere  \r\n l\u0027esistenza  di  elementi  di  differenziazione  tra  le   magistrature  \r\n amministrative  e quella ordinaria, l\u0027indicata diversit\u0026#224; di disciplina  \r\n della   progressione   di    carriera    non    troverebbe    razionale  \r\n giustificazione,   mentre   dovrebbe   ravvisarsi   l\u0027esigenza   logica  \r\n dell\u0027estensione  del regime previsto per i magistrati ordinari anche ai  \r\n magistrati del Consiglio di Stato, per la garanzia di indipendenza, che  \r\n il quasi automatismo della progressione fornisce e per  la  rispondenza  \r\n dell\u0027estensione  stessa  al  tendenziale  adeguamento  dello status dei  \r\n magistrati amministrativi a quello dei magistrati ordinari, ravvisabile  \r\n nell\u0027ordinamento che farebbe apparire come un vero e proprio privilegio  \r\n il sistema denunziato, specie ove si consideri  che  esso  consente  al  \r\n magistrato  ordinario la nomina senza il conferimento delle funzioni, e  \r\n quindi il godimento dei vantaggi economici senza  i  relativi  oneri  e  \r\n responsabilit\u0026#224;.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  poi rileva che il semi-automatismo previsto dalle norme  \r\n impugnate per la promozione del consigliere a  presidente  di  sezione,  \r\n costituirebbe   una   elementare   cautela  avvertita  come  necessaria  \r\n nell\u0027attuale  momento  storico  per  assicurare  la  indipendenza   del  \r\n giudice,  e  che sarebbe particolarmente opportuna per i consiglieri di  \r\n Stato, in parte di nomina governativa, per i quali  assumerebbe  quindi  \r\n maggior   rilievo  l\u0027esigenza  di  promozione  sottratta  ad  eventuali  \r\n influenze successive del governo.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si \u0026#232; anche costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  \r\n rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura  generale dello Stato, che ha  \r\n depositato ritualmente le proprie deduzioni.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura osserva che lo status previsto per  i  magistrati  del  \r\n Consiglio  di  Stato  \u0026#232;  retto  da  un  ordinamento  diverso da quello  \r\n previsto per i  magistrati  dell\u0027ordine  giudiziario,  il  che  sarebbe  \r\n sufficiente  per  escludere  la prospettata violazione del principio di  \r\n eguaglianza, tanto  pi\u0026#249;  che,  mentre  da  un  lato  si  presenterebbe  \r\n estremamente  complesso  il poter assicurare una parit\u0026#224; di sviluppo di  \r\n carriera e di trattamento economico ai magistrati amministrativi  ed  a  \r\n quelli   ordinari,   dall\u0027altro   dovrebbe   comunque  riconoscersi  al  \r\n legislatore  una  discrezionalit\u0026#224;  nel  differenziare  il  trattamento  \r\n economico di una categoria rispetto all\u0027altra, senza per questo violare  \r\n gli  artt.  3  e  36  Cost.;  aggiunge  l\u0027Avvocatura  che con la citata  \r\n sentenza n. 219 del 1975 si sarebbe soltanto  corretto  un  contingente  \r\n aspetto irrazionale dell\u0027esercizio della discrezionalit\u0026#224; stessa.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  osserva  poi  che  il contenuto normativo degli artt.  \r\n 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, della Costituzione, di cui  \r\n il TAR del Lazio prospetta  la  violazione,  non  sarebbe  strettamente  \r\n legato  con  il  problema  sollevato  nel presente giudizio, perch\u0026#233; la  \r\n esigenza  di  garantire   l\u0027indipendenza   economica   del   magistrato  \r\n riguarderebbe oggetto diverso da quello dedotto in giudizio, incentrato  \r\n invece sulla mancata realizzazione del parallelismo delle carriere.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242;  che  peraltro  non  escluderebbe  il riconoscimento sul piano  \r\n della equit\u0026#224; della opportunit\u0026#224; di un allineamento fra Consigliere  di  \r\n Stato  e  consigliere di Cassazione, da realizzarsi peraltro mediante i  \r\n necessari strumenti legislativi.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il consigliere della Corte dei conti dr. Francesco Menichetti, dopo  \r\n avere anch\u0027egli richiesto alla  Presidenza  del  Consiglio,  con  esito  \r\n negativo,  la  nomina a presidente di sezione in applicazione estensiva  \r\n dell\u0027art. 16 della legge  n.  831  del  1973,  proponeva  ricorso  alle  \r\n Sezioni  unite  della Corte dei conti avverso il provvedimento negativo  \r\n di cui sopra, prospettando tesi sostanzialmente coincidenti con  quelle  \r\n sostenute  dal  consigliere  Pezzana  nel  suo ricorso al TAR del Lazio  \r\n sopra menzionato.  Anche in questo caso il giudice a quo, con ordinanza  \r\n dell\u002711 maggio 1977, riteneva  di  aderire  alla  tesi  del  ricorrente  \r\n relativa  alla  pretesa illegittimit\u0026#224; della citata legge in quanto non  \r\n rende applicabile  ai  magistrati  della  Corte  dei  conti  il  regime  \r\n previsto  dall\u0027art.  16  e contrasterebbe cos\u0026#236; con gli articoli 3 e 36  \r\n della Costituzione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le  Sezioni  unite  della  Corte  dei  conti  hanno   rilevato   in  \r\n particolare  che  la  \"magistratura\",  la  quale  trova le sue garanzie  \r\n costituzionali nel titolo IV della Costituzione, sarebbe  composta  dai  \r\n giudici dell\u0027ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, dei TAR, della  \r\n Corte   dei   conti   e   dei   Tribunali   militari,   i  quali  tutti  \r\n eserciterebbero,  in   via   normale,   la   funzione   giurisdizionale  \r\n nell\u0027ambito  delle  proprie  competenze,  senza  che dalla ripartizione  \r\n settoriale delle stesse possano  trarsi  conclusioni  circa  la  natura  \r\n ordinaria o speciale della giurisdizione, che si presenterebbe come una  \r\n categoria  logica  e  giuridica  inscindibile, anche se suscettibile di  \r\n pratica articolazione in rapporto alle specifiche materie. Pertanto, la  \r\n giurisdizione amministrativa andrebbe considerata in parallelo  con  la  \r\n giurisdizione ordinaria e ci\u0026#242;, per quanto riguarda la Corte dei conti,  \r\n troverebbe  particolare  rispondenza  nella sua giurisdizione esclusiva  \r\n nelle materie di contabilit\u0026#224; pubblica e nelle altre specificate  dalla  \r\n legge.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da  tutto  quanto  premesso discenderebbe l\u0027esigenza di unicit\u0026#224; di  \r\n indirizzi legislativi per quanto  concerne  lo  status  dei  componenti  \r\n delle  varie  magistrature  al fine di realizzare omogeneit\u0026#224; di norme,  \r\n soprattutto onde garantire l\u0027indipendenza dei magistrati.  Ma,  mentre,  \r\n per quanto riguarda il sistema di avanzamento in carriera da magistrato  \r\n di  tribunale a magistrato di appello e di cassazione e da referendario  \r\n a primo referendario ed a consigliere della  Corte  dei  conti  sarebbe  \r\n dato    riscontrare    un    sostanziale   parallelismo   nei   sistemi  \r\n rispettivamente previsti per la magistratura ordinaria dalla  legge  25  \r\n luglio  1966,  n. 570, e per la Corte dei conti dalle leggi 20 dicembre  \r\n 1961,  n.  1345,  e  13  ottobre  1969,  n.  691,   tale   parallelismo  \r\n scomparirebbe fra il conferimento delle funzioni direttive superiori di  \r\n cui  agli artt.  16 e seguenti della citata legge n. 831 del 1973 ed il  \r\n sistema di promozione a presidente di sezione della Corte dei conti  ex  \r\n art.  7 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, e art. 13 legge 20 dicembre 1961,  \r\n n.  1345.  Anche  le  Sezioni  unite  della  Corte dei conti pongono in  \r\n evidenza che per i magistrati ordinari  sarebbe  stato  introdotto  per  \r\n dette  nomine  il  sistema  a  ruolo  aperto,  che  farebbe  coincidere  \r\n l\u0027avanzamento   in   carriera   con    la    progressione    economica,  \r\n indipendentemente  dalle  funzioni  esercitate, mentre tale sistema non  \r\n sarebbe operante per la Corte dei conti, tuttora regolata da norme  che  \r\n non   consentono  l\u0027applicazione  del  sistema  a  ruolo  aperto  ed  i  \r\n correlativi vantaggi economici e di carriera.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  denunziata  carenza  di  adeguamento  della  disciplina   della  \r\n progressione  in  carriera  dei  consiglieri  della  Corte  dei conti a  \r\n presidente di sezione,  si  ripercuoterebbe  poi  parallelamente  sulla  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  sistema  delle  norme  regolanti  la  \r\n materia, cio\u0026#232; gli artt. 7 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, e 13,  secondo  \r\n comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per contrasto con gli artt. 3 e  \r\n 36  Cost.,  ed  il  giudice  a  quo ha sollevato specifica questione al  \r\n riguardo. L\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente comunicata e pubblicata.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si \u0026#232; costituito il consigliere Menichetti, rappresentato e  difeso  \r\n dall\u0027avv.  prof.  Fabio  Roversi  Monaco,  che ha depositato le proprie  \r\n deduzioni difensive  con  cui  fa  proprie  le  argomentazioni  esposte  \r\n nell\u0027ordinanza  di rinvio, insistendo particolarmente sulla esigenza di  \r\n unit\u0026#224;  di  indirizzo  legislativo  per  quanto  riguarda lo status dei  \r\n componenti degli organi giurisdizionali anche  al  fine  di  garantirne  \r\n l\u0027indipendenza,  e  sulla  difformit\u0026#224;  da  tale  criterio  che sarebbe  \r\n ravvisabile  nella  disciplina  sancita  dalla  impugnata  disposizione  \r\n legislativa.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  \u0026#232;  anche  costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,  \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale  dello  Stato,  che  ha  \r\n depositato  tempestivamente  le proprie deduzioni, con cui ripropone le  \r\n argomentazioni gi\u0026#224; esposte nelle difese concernenti  la  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224; sollevata nel giudizio proveniente dal Consiglio di Stato.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche   il   sostituto   avvocato  generale  dello  Stato,  Tommaso  \r\n Tomasicchio, chiedeva al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  il  \r\n conferimento  della qualifica di vice avvocato generale dello Stato, in  \r\n applicazione del ripetuto art. 16 della  legge  n.  831  del  1973  che  \r\n anch\u0027egli asseriva estensibile ai sostituti avvocati dello Stato per la  \r\n puntuale equiparazione fra le qualifiche di consigliere di Cassazione e  \r\n di  sostituto  avvocato  generale  disposta dalla tabella B allegata al  \r\n t.u. 30 ottobre 1933, n.  1611, sull\u0027ordinamento dell\u0027Avvocatura  dello  \r\n Stato.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Avverso il provvedimento con cui tale richiesta fu respinta, l\u0027avv.  \r\n Tomasicchio proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio che, con ordinanza 27  \r\n ottobre  1976,  riteneva il citato art. 16 non applicabile ai sostituti  \r\n avvocati generali dello Stato  e  sollevava  questione  incidentale  di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale della legge n.  831 del 1973 per violazione  \r\n degli  artt.  3  e  36  Cost.,  in  quanto,  appunto,  non  estende  le  \r\n disposizioni del citato art. 16 agli avvocati dello Stato.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  giudice  a  quo,  a  sostegno  della   censura,   afferma   che  \r\n costituirebbe  oramai  principio  generale  del  sistema  normativo  la  \r\n parit\u0026#224;  e  uniformit\u0026#224;  di  trattamento  nella  retribuzione  e  nella  \r\n progressione   di  carriera  tra  avvocati  dello  Stato  e  magistrati  \r\n dell\u0027ordine  giudiziario,  parit\u0026#224;  che  troverebbe  fondamento   nella  \r\n particolare  funzione  attribuita  all\u0027Avvocatura  e  nella equivalenza  \r\n delle prestazioni lavorative, riconosciute di pari livello.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La norma censurata (prosegue il giudice a quo) costituirebbe invece  \r\n attuazione  a  favore  dei  magistrati  ordinari  di  una   sostanziale  \r\n progressione    economica   a   ruolo   aperto   ed   indipendentemente  \r\n dall\u0027effettiva attribuzione delle funzioni superiori, con un  beneficio  \r\n che  determina  una  disparit\u0026#224; di trattamento con coloro che, come gli  \r\n avvocati dello Stato, sono oggettivamente allineati dall\u0027ordinamento ai  \r\n magistrati  ordinari,  senza  che  possa  rinvenirsi  una   ragionevole  \r\n giustificazione di tale discriminazione, ed in aperto contrasto quindi,  \r\n sia con il principio di eguaglianza, sancito dall\u0027art. 3 Cost., sia con  \r\n il  principio  della  parit\u0026#224;  retributiva  che sarebbe anche garantito  \r\n dall\u0027art. 36 della Costituzione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza, notificata e  comunicata  come  per  legge,  \u0026#232;  stata  \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nei  termini  si  \u0026#232;  costituito in questa sede l\u0027avv. Tomasicchio,  \r\n rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Carbone  e  Rinaldo  Ricci,  \r\n che  hanno  depositato  ritualmente  una  memoria  difensiva,  con  cui  \r\n ribadiscono sostanzialmente le tesi esposte nell\u0027ordinanza  di  rinvio.  \r\n La  difesa  insiste particolarmente nel porre in evidenza la situazione  \r\n legislativa di parit\u0026#224; tra le categorie dei magistrati e degli avvocati  \r\n dello Stato, che troverebbe  la  sua  origine  nella  circostanza  che,  \r\n specialmente  nei  primi decenni di vita dell\u0027Istituto, il reclutamento  \r\n degli avvocati dello Stato avveniva principalmente  fra  i  magistrati,  \r\n per  cui  si  era reputato necessario assicurare un costante equilibrio  \r\n fra le qualifiche dei due ordinamenti. Tale equilibrio  sarebbe  invece  \r\n attualmente rotto dal sistema di progressione sostanzialmente economica  \r\n nel  trattamento dei magistrati ordinari, non estensibile agli avvocati  \r\n dello Stato, i quali, a causa del sistema del  ruolo  chiuso  esistente  \r\n per  la  promozione  a  vice  avvocato  generale  ed a causa del numero  \r\n limitatissimo dei  posti  in  organico,  verrebbero  sottoposti  ad  un  \r\n livello  retributivo  inferiore  a quello riconosciuto ai magistrati di  \r\n Cassazione.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ci\u0026#242;, risulterebbero violati sia il principio  di  eguaglianza,  \r\n sia   il  principio  della  proporzionalit\u0026#224;  della  retribuzione  alla  \r\n quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si \u0026#232; anche costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  \r\n rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura  generale dello Stato, che ha  \r\n tempestivamente depositato le deduzioni difensive.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura in sostanza formula obiezioni analoghe a  quelle  gi\u0026#224;  \r\n esposte  nel  giudizio proveniente dall\u0027ordinanza 22 settembre 1976 del  \r\n T.A.R. del Lazio, emessa a seguito del ricorso del consigliere Pezzana,  \r\n insistendo sulla diversit\u0026#224; dello status degli avvocati dello  Stato  e  \r\n dei  magistrati  ordinari, che sono disciplinati da ordinamenti diversi  \r\n con una diversa regolamentazione delle carriere, la cui difformit\u0026#224;  si  \r\n sarebbe  anzi  accentuata  negli  ultimi  anni e comporterebbe comunque  \r\n interventi legislativi separati anche per la difficolt\u0026#224; di  assicurare  \r\n una  parit\u0026#224;  di  sviluppo  di carriera e di trattamento economico alle  \r\n categorie interessate onde sarebbe da escludersi  che  il  legislatore,  \r\n mentre provvedeva per alcune modifiche dell\u0027ordinamento giudiziario per  \r\n la   nomina   a  magistrato  di  Cassazione,  fosse  costituzionalmente  \r\n obbligato a provvedere parallelamente per gli avvocati dello  Stato.  E  \r\n comunque, anche in questa sede, l\u0027Avvocatura insiste nell\u0027affermare che  \r\n al  legislatore  dovrebbe  riconoscersi  una certa discrezionalit\u0026#224; nel  \r\n differenziare il trattamento economico di categorie diverse anche se in  \r\n precedenza ugualmente retribuite. Conclude quindi per  la  infondatezza  \r\n delle censure sollevate.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  del  consigliere  Pezzana ha depositato nei termini una  \r\n memoria illustrativa con cui ribadisce e sviluppa le tesi gi\u0026#224; esposte.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In particolare insiste  nel  richiamare,  a  sostegno  del  proprio  \r\n assunto,  la  sentenza  n.  219  del  1975 di questa Corte, dalla quale  \r\n emergerebbe il  principio  secondo  cui  il  legislatore  non  potrebbe  \r\n deprimere  economicamente una categoria di pubblici dipendenti rispetto  \r\n ad un\u0027altra,  quando  entrambe  conservino  il  parallelismo  di  stato  \r\n giuridico   e  di  prestigio  di  cui  l\u0027eguale  trattamento  economico  \r\n tradizionalmente attribuito rappresenterebbe concreta  espressione  (la  \r\n sentenza  ha  riconosciuto  illegittimo  il verificarsi di un inferiore  \r\n trattamento economico conseguente  alla  legge  n.  249  del  1968  dei  \r\n professori  universitari  in  confronto al personale amministrativo dei  \r\n ruoli della dirigenza, dopo la precedente costante equiparazione).       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ed  anzi  il  criterio  suddetto,  affermato   per   i   professori  \r\n universitari  rispetto  ai  funzionari  direttivi,  sarebbe  ancor pi\u0026#249;  \r\n aderente alla fattispecie in esame, data la sostanziale  corrispondenza  \r\n delle  funzioni  svolte  dai  magistrati ordinari e amministrativi, che  \r\n postolerebbe un altrettanto sostanziale  equilibrio  nello  status  dei  \r\n medesimi,   alterato   invece  senza  razionale  giustificazione  dalla  \r\n disciplina impugnata.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  del  consigliere  Menichetti  ha  pure  tempestivamente  \r\n depositato una memoria con cui, riaffermando  l\u0027omogeneit\u0026#224;  a  livello  \r\n costituzionale  fra le posizioni e le funzioni dei magistrati ordinari,  \r\n del  Consiglio  di  Stato  e  della  Corte  dei  conti,  insiste  sulle  \r\n argomentazioni  gi\u0026#224;  svolte, ponendo in evidenza sia lo squilibrio che  \r\n la  lamentata  carenza  legislativa  avrebbe  creato  in   un   sistema  \r\n caratterizzato,  invece,  da un sostanziale parallelismo di situazioni,  \r\n sia il contrasto dell\u0027anomalia denunziata con principi stabiliti  dalla  \r\n sentenza n. 219 del 1975 della Corte.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche  la  difesa  dell\u0027avv.  Tomasicchio ha depositato una memoria  \r\n illustrativa con cui svolge ulteriormente le tesi gi\u0026#224;  prospettate  e,  \r\n tra  l\u0027altro,  si  richiama  alla citata sentenza n. 219 del 1975 della  \r\n Corte, dalla quale dovrebbe desumersi che la tradizionale equiparazione  \r\n del trattamento economico di diverse categorie di  dipendenti  pubblici  \r\n costituirebbe   un   limite   inderogabile  alla  discrezionalit\u0026#224;  del  \r\n legislatore ordinario. Tale limite sarebbe anche  operante  per  quanto  \r\n riguarda  l\u0027equilibrio  fra  le  retribuzioni  dei  magistrati  e degli  \r\n avvocati dello Stato, costantemente  equiparate  dalle  numerose  norme  \r\n succedutesi  in  materia,  in  attuazione  di  un principio generale di  \r\n garanzia della posizione degli avvocati dello Stato rispetto  a  quella  \r\n dei  magistrati  della corrispondente qualifica. Il che avrebbe trovato  \r\n espressa conferma nella legge fondamentale di riforma  dell\u0027ordinamento  \r\n della magistratura 24 maggio 1951, n. 392.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine,  anche  l\u0027Avvocatura  dello Stato ha depositato una memoria  \r\n con cui ribadisce le argomentazioni gi\u0026#224; svolte.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  particolare  l\u0027Avvocatura  contesta   l\u0027applicabilit\u0026#224;,   nelle  \r\n fattispecie  attualmente  in  esame,  dei cennati criteri desunti dalla  \r\n sentenza n. 219 del 1975 della Corte poich\u0026#233;, in quel  caso,  la  Corte  \r\n avrebbe  riconosciuto  l\u0027esistenza  di  una  situazione  abnorme per il  \r\n vistoso declassamento cui sarebbero  stati  assoggettati  i  professori  \r\n universitari  rispetto  alle altre categorie di dipendenti pubblici. Le  \r\n situazioni predette non potrebbero quindi paragonarsi a quelle  oggetto  \r\n del  presente  giudizio,  anche  in  considerazione  del  fatto che non  \r\n sussisterebbe fra le categorie in considerazione una tale  sproporzione  \r\n di  trattamento da ledere le prerogative di dignit\u0026#224;, di indipendenza e  \r\n di prestigio che pure la Costituzione ha certamente inteso assicurare a  \r\n tutte le categorie considerate.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  Le  tre  ordinanze  di  cui   in   narrativa,   sottopongono  \r\n rispettivamente,  all\u0027esame della Corte, con analoghi motivi, la stessa  \r\n questione: per cui ravvisasi opportuna la loro riunione, onde pervenire  \r\n a contestuale decisione.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La questione sollevata concerne la legge 20 dicembre 1973,  n.  \r\n 831,  sulla  nomina  a  magistrato  di cassazione e sul conferimento di  \r\n uffici direttivi superiori, la quale legge dispone (art.  16)  che  \"ai  \r\n fini   della   dichiarazione   di  idoneit\u0026#224;  alle  funzioni  direttive  \r\n superiori, il Consiglio Superiore della Magistratura  prende  in  esame  \r\n entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  i magistrati di cassazione che  \r\n raggiungono nell\u0027anno stesso una anzianit\u0026#224; di otto anni dalla nomina a  \r\n tale categoria\".  Si  assume  che,  riguardando  la  norma  soltanto  i  \r\n magistrati  appartenenti alla giurisdizione ordinaria, ne conseguirebbe  \r\n una irrazionale disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti dei  magistrati  \r\n appartenenti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, nonch\u0026#233; nei  \r\n confronti  degli avvocati dello Stato, tutti esclusi dalla adozione dei  \r\n ruoli aperti. Di conseguenza, andrebbe riconosciuta la violazione degli  \r\n artt. 3, 36, 100,  ultimo  comma,  103  e  108,  secondo  comma,  Cost.  \r\n (ordinanza  del TAR del Lazio riguardante i magistrati del Consiglio di  \r\n Stato); degli stessi artt. 3 e 36 (ordinanza  della  Corte  dei  conti,  \r\n nonch\u0026#233;  ordinanza  del  TAR  del  Lazio riguardante gli avvocati dello  \r\n Stato). L\u0027ordinanza della Corte dei conti estende la  stessa  questione  \r\n all\u0027art.  17 della cennata legge (decorrenza della nomina alle funzioni  \r\n direttive superiori, anche  in  difetto  di  vacanze)  ed  all\u0027art.  18  \r\n (permanenza  nelle  precedenti funzioni sino all\u0027effettivo conferimento  \r\n dell\u0027ufficio direttivo superiore).                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  stessa  ordinanza  della  Corte  dei  conti  solleva   altres\u0026#236;  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  dell\u0027art.  7  del  r.d. 12 luglio 1934, n.  \r\n 1214, e dell\u0027art. 13 legge 20 dicembre 1961, n. 1345  (sulla  nomina  e  \r\n successiva   progressione  dei  magistrati  della  Corte),  \"in  quanto  \r\n difetterebbero di aggiornamento col sistema adottato per  i  magistrati  \r\n di cassazione\".                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Nell\u0027ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio emessa  \r\n nel giudizio promosso dal consigliere  di  Stato  Prof.    Pezzana,  si  \r\n prospetta,  anzitutto,  la  violazione del principio di eguaglianza che  \r\n deriverebbe dalla mancata estensione del  sistema  di  progressione  in  \r\n carriera   dei  magistrati  di  cassazione  ai  consiglieri  di  Stato,  \r\n nonostante   la   parificazione   delle   due   categorie    desumibile  \r\n dall\u0027ordinamento che, per entrambe, si ispirerebbe a parallele garanzie  \r\n fondamentali di indipendenza, per quanto riguarda lo stato giuridico, e  \r\n ad  una  puntuale  corrispondenza,  per  quanto riguarda il trattamento  \r\n economico.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La normativa impugnata, pertanto, costituirebbe una eccezione  alla  \r\n parificazione   accolta   dal   sistema   legislativo,  e  non  sarebbe  \r\n suscettibile di razionale giustificazione, tanto pi\u0026#249; che  entrambe  le  \r\n categorie    in    esame   adempiono   una   funzione   giurisdizionale  \r\n sostanzialmente  identica,  la  quale  postulerebbe  una   parit\u0026#224;   di  \r\n trattamento.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va  subito osservato che la prospettata violazione del principio di  \r\n eguaglianza non sussiste. L\u0027ordinamento vigente non contempla una piena  \r\n uniformit\u0026#224; di disciplina, quanto  alla  attribuzione  delle  funzioni,  \r\n quanto   all\u0027assetto   strutturale   degli  uffici,  tra  i  magistrati  \r\n dell\u0027ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonch\u0026#233;  della  \r\n Corte  dei  conti  e  dei tribunali militari. Ed inoltre perch\u0026#233;, dalla  \r\n unitarieta in senso lato dell\u0027esercizio della giurisdizione e dal fatto  \r\n che  la  Costituzione  prevede  per  tutti  i  magistrati  garanzie  di  \r\n indipendenza,  non  pu\u0026#242;  farsi  derivare  la  necessit\u0026#224;  di una piena  \r\n equiparazione  e  di  una  puntuale  corrispondenza,  sul  piano  della  \r\n progressione nelle funzioni tra le magistrature anzidette.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al  riguardo,  giova  ricordare  che  gli artt. 16 e seguenti della  \r\n legge n. 831 del 1973 si collocano in una linea tendenziale di  riforma  \r\n che,  a  cominciare  dalla  legge 24 maggio 1951, n. 392, ha introdotto  \r\n nell\u0027ordinamento giudiziario ordinario una normativa che si richiama ai  \r\n principi posti dall\u0027art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti  \r\n soltanto alla legge, dall\u0027art.  104 Cost., secondo cui la  magistratura  \r\n costituisce  un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e  \r\n dall\u0027art. 107 Cost., secondo cui i magistrati si distinguono  fra  loro  \r\n solo  per diversit\u0026#224; di funzioni. Tale linea tendenziale venne iniziata  \r\n con la detta legge del 1951, la  quale  (operando  nel  medesimo  senso  \r\n anche  per  i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti,  \r\n della giustizia militare, nonch\u0026#233; per gli avvocati e procuratori  dello  \r\n Stato)  ha inciso sull\u0027ordinamento fino ad allora vigente secondo cui i  \r\n magistrati erano invece distinti per gradi con equiparazione  ai  gradi  \r\n gerarchici  della  pubblica  amministrazione,  ed  ha  riconosciuto  un  \r\n trattamento economico  differenziato  rispetto  agli  altri  dipendenti  \r\n statali a favore delle categorie sopraddette.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Da ultimo, con la legge 20 dicembre 1973, n. 831, \u0026#232; stato disposto  \r\n un  nuovo  sistema  di  conferimento  della  qualifica di magistrato di  \r\n cassazione, nonch\u0026#233; di conferimento delle funzioni direttive  superiori  \r\n (art.  16),  ancorandolo  al  principio  che  la  nomina alla qualifica  \r\n superiore si consegue al compimento di un determinato periodo di tempo,  \r\n in soprannumero e prescindendo  dal  contemporaneo  conferimento  delle  \r\n corrispondenti funzioni.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  normativa  predetta, che fu a suo tempo molto discussa ma sulla  \r\n quale questa Corte non ha mai avuto occasione  di  pronunciarsi,  viene  \r\n qui  in  esame  unicamente sotto il profilo della mancata estensione ai  \r\n magistrati amministrativi.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per quanto riguarda lo status e la  progressione  in  carriera  dei  \r\n magistrati  del Consiglio di Stato, se \u0026#232; vero che il legislatore si \u0026#232;  \r\n costantemente preoccupato di garantire un parallelismo  di  trattamento  \r\n economico  con  i magistrati ordinari \u0026#232;, peraltro, anche vero che esso  \r\n non ha ritenuto di apportare modifiche alla regolamentazione della loro  \r\n carriera, la quale \u0026#232; tuttora disciplinata dal t.u. 26 giugno 1924,  n.  \r\n 1054,  e  dalle  norme  di esecuzione contenute nel d.P.R. 29 settembre  \r\n 1973, n. 579.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il sistema qui posto \u0026#232;  notevolmente  diverso  da  quello  proprio  \r\n della  magistratura  ordinaria,  sia per le procedure previste, sia per  \r\n gli organi chiamati a pronunciarsi.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Infatti, la promozione alla  qualifica  di  primo  referendario  \u0026#232;  \r\n affidata  al  criterio del merito comparativo; la nomina alla qualifica  \r\n di  consigliere  di  Stato  ad  una  deliberazione  del  Consiglio  dei  \r\n ministri,  preceduta  da  un  parere obbligatorio ma non vincolante del  \r\n Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per la met\u0026#224;  dei  posti  \r\n che sono di scelta del Governo (mentre per la met\u0026#224; dei posti riservata  \r\n ai  referendari  \u0026#232; sufficiente la proposta del Presidente). Infine, la  \r\n ulteriore nomina a Presidente di sezione \u0026#232; affidata anch\u0027essa  ad  una  \r\n deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del citato  \r\n Consiglio di presidenza. Questa serie di atti si conclude  con  decreto  \r\n del Capo dello Stato.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  legislatore  ordinario  ha  finora  mostrato di ritenere che le  \r\n garanzie di indipendenza del Consiglio di Stato e dei  suoi  magistrati  \r\n appartenenti  alle  qualifiche pi\u0026#249; elevate, rispetto a quanto previsto  \r\n dalla Costituzione (artt. 100, u.c., e 108,  u.c.)    siano  assicurate  \r\n dalle norme del t.u. n. 1054 del 1924, con la conseguenza che anche per  \r\n questo   aspetto  vi  \u0026#232;  una  diversit\u0026#224;  di  disciplina  rispetto  ai  \r\n magistrati dell\u0027ordine giudiziario.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questo sistema differenziato non \u0026#232; apparso a questa  Corte  (sent.  \r\n n.  177  del  1973)  in contrasto con i principi che la Costituzione ha  \r\n posto a tutela delle magistrature e dei loro componenti, anche  perch\u0026#233;  \r\n (sent.  n.  121 del 1970) quel che occorre assicurare \u0026#232; da un lato che  \r\n l\u0027organo giudicante sia  immune  da  vincoli  che  comportino  una  sua  \r\n soggezione  formale  o  sostanziale  ad altri organi e, dall\u0027altro, che  \r\n esista  una  situazione  di  inamovibilit\u0026#224;,  anche   se   diversamente  \r\n articolata.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Detto sistema non contrasta neppure con il contenuto della funzione  \r\n giurisdizionale.   Invero,   la   Costituzione   (artt.  102  e  103  e  \r\n disposizione trans. VI) ha espressamente riconosciuto la  esistenza  di  \r\n differenti modi di esercizio del potere giurisdizionale, identificabili  \r\n nella  magistratura  ordinaria e nelle altre magistrature, le quali, in  \r\n coerenza logica con tali aspetti differenziati, conservano peculiarit\u0026#224;  \r\n di ordinamento quanto alla rispettiva organizzazione ed  alle  relative  \r\n garanzie costituzionali.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altro canto, le cennate differenze vanno anche poste in relazione  \r\n con la constatazione che la giurisdizione amministrativa in tutti e tre  \r\n i  suoi  aspetti (giurisdizione generale di legittimit\u0026#224;, giurisdizione  \r\n di merito e giurisdizione esclusiva) opera  nel  settore  dei  rapporti  \r\n giuridici  fra  la  Pubblica Amministrazione ed il cittadino, sicch\u0026#233; a  \r\n quella giurisdizione sono  conferiti  poteri  particolari  e  la  legge  \r\n prevede specifici istituti intesi a conferire alle pronunce del giudice  \r\n amministrativo una diversa incisivit\u0026#224;.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  va  taciuto  che il Consiglio di Stato (art. 100, primo comma,  \r\n Cost.)  \u0026#232;  anche  organo  di  consulenza  giuridico-amministrativa  ed  \r\n esplica,  quindi,  una ulteriore attribuzione inserendosi nello iter di  \r\n formazione   di   provvedimenti   del   Governo   o   della    Pubblica  \r\n Amministrazione.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche  se  \u0026#232;  innegabile l\u0027unitarieta in senso lato dell\u0027esercizio  \r\n della giurisdizione, \u0026#232; altrettanto innegabile che, nell\u0027ambito di tale  \r\n unitarieta, trovano collocazione gli specifici  e  diversi  ordinamenti  \r\n delle  indicate  magistrature,  corrispondenti  ai motivi di tradizione  \r\n storica accolti dal Costituente.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altra  parte,  il  rilevato  parallelismo  fra   il   trattamento  \r\n economico dei magistrati ordinari e quello degli altri magistrati, che,  \r\n come   si  \u0026#232;  detto,  costituisce  effettivamente  un  dato  obiettivo  \r\n costantemente rilevabile nella disciplina legislativa di tale  materia,  \r\n non  pu\u0026#242;  da  solo  costituire motivo determinante per ritenere che il  \r\n legislatore abbia inteso  riconoscere  una  rispondenza  necessaria  ed  \r\n inderogabile  fra  le  dette  categorie  anche  per quanto attiene alla  \r\n disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di servizio dei rispettivi  \r\n appartenenti.  Il  trattamento  economico,   invero,   rappresenta   la  \r\n traduzione  in  corrispettivo  materiale  della  valutazione dell\u0027opera  \r\n prestata e coinvolge una serie di elementi il  cui  apprezzamento  pu\u0026#242;  \r\n condurre  a  parificare, sotto questo profilo, situazioni anche diverse  \r\n in  funzione  di  varie  ragioni,  le   quali,   nella   specie,   sono  \r\n identificabili   nel  riconoscimento  del  livello  tecnico  dell\u0027opera  \r\n stessa, nella sua rilevanza sociale e nella sua natura giurisdizionale.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Viene richiamata dalle parti, a sostegno del prospettato assunto di  \r\n illegittimit\u0026#224;, la sentenza di questa Corte n. 219 del 1975: ma  \u0026#232;  da  \r\n escludere  che  questa  sentenza  possa  fornire  la  base logica delle  \r\n conclusioni che le parti ne traggono. Invero, vi si afferma, in via  di  \r\n principio,  la  discrezionalit\u0026#224;  del  legislatore  nel  determinare la  \r\n retribuzione di una categoria  di  lavoratori  dipendenti  rispetto  ad  \r\n altre  (in  quella  specie,  professori  universitari  in  confronto  a  \r\n personale amministrativo  dei  ruoli  della  dirigenza);  nonch\u0026#233;  \"nel  \r\n ristrutturare  all\u0027interno la progressione di carriera, ad esempio, per  \r\n i professori, mediante un numero chiuso in relazione all\u0027ultima  classe  \r\n di stipendio\".                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte  ha  ritenuto illegittimo che ai dirigenti amministrativi  \r\n sia stato attribuito un trattamento economico massimo pi\u0026#249;  che  doppio  \r\n di   quello   attribuito   ai   professori   universitari,   senza  che  \r\n sussistessero motivi idonei a rimuovere la validita di quanto  stava  a  \r\n base della precedente equiparazione.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nulla   di   simile  \u0026#232;  rilevabile  nella  specie,  poich\u0026#233;,  come  \r\n precedentemente esposto, appare evidente  che  tutti  gli  appartenenti  \r\n alle  categorie  in  esame vedano in astratto aperta la progressione di  \r\n carriera ed economica verso le corrispondenti qualifiche. Le differenze  \r\n in concreto emergenti sono collegate essenzialmente ai distinti  metodi  \r\n di acquisizione delle qualifiche superiori.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Conclusivamente,  sul punto in esame, \u0026#232; da ritenere che manchi una  \r\n esigenza costituzionalmente garantita di estensione obbligatoria, da un  \r\n sistema all\u0027altro, di norme che, peculiari per un sistema, non lo  sono  \r\n altrettanto per l\u0027altro.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  questione  sollevata  sotto il profilo della pretesa violazione  \r\n del principio di eguaglianza deve essere, quindi, dichiarata infondata.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Secondo l\u0027ordinanza di rinvio, in base alla denunziata carenza  \r\n legislativa, sarebbe da riscontrare anche una sperequazione a danno dei  \r\n magistrati del  Consiglio  di  Stato,  quali  verrebbero  a  conseguire  \r\n sostanzialmente un compenso inferiore a quello dei magistrati ordinari,  \r\n per  effetto della mancata estensione a loro vantaggio della facilitata  \r\n progressione  in  carriera  a  ruoli  aperti  e  con  ci\u0026#242;  sarebbe  in  \r\n particolare  violato  il  precetto  della  proporzionalit\u0026#224; retributiva  \r\n sancito dall\u0027art. 36 Cost. \u0026#200; da osservare, in proposito, che,  secondo  \r\n questo   articolo,  il  lavoratore  ha  diritto  ad  una  \"retribuzione  \r\n proporzionata alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro  prestato\",  il  che  \r\n richiede   che,  a  parit\u0026#224;  di  prestazioni,  corrisponda  parit\u0026#224;  di  \r\n retribuzione. Ma, anche a prescindere dal fatto che, come si \u0026#232;  detto,  \r\n tale  parit\u0026#224;,  nel  senso indicato dal giudice a quo, deve escludersi,  \r\n \u0026#232;, comunque, da rilevare che il trattamento economico  delle  qualit\u0026#224;  \r\n corrispondenti  di magistrato di cassazione con funzioni direttive e di  \r\n presidente di sezione del Consiglio di Stato \u0026#232; effettivamente previsto  \r\n dalla legge in identica misura. Non \u0026#232;  pertanto  coinvolto  in  nessun  \r\n modo  il  precetto  costituzionale  invocato,  la  cui portata non pu\u0026#242;  \r\n ovviamente  estendersi  al  sistema   di   attribuzione   delle   dette  \r\n qualifiche,  al  quale  soltanto  \u0026#232;  legata  la  determinazione  delle  \r\n retribuzioni.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  giudice  a  quo  ha  anche  prospettato  la  violazione   della  \r\n indipendenza  assicurata alla magistratura del Consiglio di Stato dagli  \r\n artt. 100, 103 e 108 Cost., violazione che  deriverebbe  dalla  mancata  \r\n estensione  a quella magistratura della disciplina prevista dalla legge  \r\n impugnata. E ci\u0026#242; in quanto la progressione  economica  assicurata  nei  \r\n modi  previsti  dall\u0027art  16  della legge sui magistrati di cassazione,  \r\n anche  indipendentemente  dall\u0027effettiva  attribuzione  delle  funzioni  \r\n superiori,  costituirebbe \"momento indefettibile\" dell\u0027osservanza della  \r\n detta garanzia di indipendenza.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al riguardo, deve ripetersi che la retribuzione \u0026#232; prevista  invece  \r\n dalla  legge  in  misura  identica per le corrispondenti qualifiche dei  \r\n magistrati ordinari e di quelli del  Consiglio  di  Stato.  Quello  che  \r\n differisce  \u0026#232;,  come  si  \u0026#232;  detto,  il  sistema  di  progressione in  \r\n carriera, cio\u0026#232; del  conferimento  delle  qualifiche  progressive  alle  \r\n quali  \u0026#232;  legata l\u0027attribuzione di un superiore trattamento economico.  \r\n Ci\u0026#242;  posto,  \u0026#232;  da  rilevare  che   l\u0027indipendenza   di   un   organo  \r\n giurisdizionale    si    realizza,    indubbiamente    anche   mediante  \r\n l\u0027eliminazione  delle  interferenze  interne,  con  l\u0027apprestamento  di  \r\n garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie  articolazioni,  \r\n concernenti, fra l\u0027altro, oltre alla progressione in carriera, anche il  \r\n trattamento  economico.  Ma, in un sistema come quello in esame, in cui  \r\n la retribuzione  \u0026#232;  collegata  con  nesso  di  conseguenzialit\u0026#224;  alla  \r\n progressione  in  carriera, occorre accertare se la regolamentazione di  \r\n tale   progressione,   che   costituisce   appunto    il    presupposto  \r\n dell\u0027attribuzione  del  trattamento  economico, sia conforme al dettato  \r\n costituzionale che quella indipendenza garantisce. E mentre si \u0026#232; visto  \r\n che sotto il profilo della differenziazione della disciplina il sistema  \r\n non incorre nella violazione del principio di eguaglianza,  \u0026#232;  qui  il  \r\n caso   di   aggiungere   che,   rispetto   al  sistema  delle  garanzie  \r\n costituzionali previste in  ordine  all\u0027esercizio  delle  giurisdizioni  \r\n amministrative,  la  vigente  regolamentazione  della  progressione  in  \r\n carriera negli aspetti che qui vengono in considerazione non appare con  \r\n esso incompatibile; n\u0026#233;,  d\u0027altronde,  si  rinvengono  nell\u0027ordinamento  \r\n giuridico  principi  e  indirizzi  tali  da  esigere l\u0027attuazione di un  \r\n sistema di progressione in carriera per la magistratura  del  Consiglio  \r\n di Stato (e cos\u0026#236; pure per quello della Corte dei conti e dei tribunali  \r\n militari)  di  tipo e struttura necessariamente in tutto corrispondenti  \r\n alle caratteristiche proprie della magistratura ordinaria.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - Censure analoghe a quelle  come  sopra  formulate  sono  state  \r\n sollevate  con l\u0027ordinanza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,  \r\n per quanto riguarda la lamentata violazione degli artt.  3 e  36  Cost.  \r\n Ci\u0026#242;  per  effetto  della mancata estensione ai consiglieri della Corte  \r\n stessa delle disposizioni della legge n.  831 del 1973, con particolare  \r\n riferimento alla unitariet\u0026#224; della giurisdizione, intesa come categoria  \r\n logico-giuridica ed alla conseguente esigenza di unicit\u0026#224; di  indirizzo  \r\n legislativo  circa  lo status dei magistrati ordinari e della Corte dei  \r\n conti,  considerata  l\u0027attribuzione  a  questi   ultimi   di   funzioni  \r\n giurisdizionali esclusive.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per guanto riguarda tale ordinamento, deve rilevarsi l\u0027esistenza di  \r\n una speciale regolamentazione della carriera dei magistrati della Corte  \r\n stessa.  Anche  in  questo  caso,  infatti, \u0026#232; previsto che, a parte la  \r\n nomina governativa della met\u0026#224; dei suoi consiglieri, la promozione alle  \r\n varie qualifiche sia affidata alla proposta rivolta al Capo dello Stato  \r\n dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previo   giudizio   di  \r\n promovibilit\u0026#224;  dato  dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza  \r\n della Corte dei  conti  per  le  promozioni  da  referendario  a  primo  \r\n referendario,  e  sentito  il  Consiglio dei ministri, previo parere di  \r\n promovibilit\u0026#224; dato dalla  prima  sezione  dello  stesso  Consiglio  di  \r\n presidenza,  per  le  promozioni  da primo referendario a consigliere o  \r\n vice  procuratore  generale,  e  per  quelle  da  consigliere  o   vice  \r\n procuratore  generale  a  presidente  di sezione o procuratore generale  \r\n (artt. 7 del t.u. n. 1214 del 1934, e 13 della legge 20 dicembre  1961,  \r\n n. 1345).                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altra parte, la progressione in carriera anche in soprannumero da  \r\n referendario  a  primo  referendario e a consigliere o vice procuratore  \r\n generale, sancita dagli artt. 1 e 3 della legge  13  ottobre  1969,  n.  \r\n 691, pur estendendo sostanzialmente ai detti magistrati della Corte dei  \r\n conti alcuni aspetti del regime istituito per la magistratura ordinaria  \r\n con  la  legge  n. 570 del 1966, non muta la struttura fondamentalmente  \r\n diversa della progressione stessa per quanto riguarda il profilo  della  \r\n competenza a formulare le relative proposte.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  altres\u0026#236;  da  considerare  che  il  legislatore  non  ha finora  \r\n ritenuto di apportare, pur alla luce degli artt. 100, ultimo  comma,  e  \r\n 108,    secondo   comma,   della   Costituzione,   modifiche   incisive  \r\n all\u0027ordinamento della Corte dei conti e dei suoi componenti: ragion per  \r\n cui l\u0027inamovibilit\u0026#224; di  cui  godono  i  magistrati  appartenenti  alle  \r\n qualifiche  pi\u0026#249;  elevate  della  stessa  Corte  (art. 8 t.u. del 1934)  \r\n presenta caratteri peculiari rispetto a quella garantita ai  magistrati  \r\n ordinari,  poich\u0026#233; risulta affidata ad un organo di natura particolare,  \r\n cio\u0026#232; ad una commissione composta  dai  presidenti  e  vice  presidenti  \r\n della  Camera  e del Senato e presieduta dal Presidente del Senato e la  \r\n cui natura si differenzia in  modo  evidente  dal  Consiglio  superiore  \r\n della magistratura.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Gli  elementi ora posti in luce concorrono quindi ad evidenziare la  \r\n peculiare posizione dei magistrati della Corte dei conti, che risponde,  \r\n d\u0027altra parte, alla complessa funzione di  tale  organo  articolata  in  \r\n attivit\u0026#224;  di controllo e consultive, oltre che giurisdizionali, e come  \r\n tale tutelata dalla Costituzione (artt. 100, 103  e  108)  come  organo  \r\n ausiliare  del Governo ed anche del Parlamento (come ha ritenuto questa  \r\n Corte con la sent. n. 142 del  1968)  secondo  criteri  sostanzialmente  \r\n diversi   da   quelli   previsti   per   la   magistratura   ordinaria,  \r\n parallelamente a quanto gi\u0026#224; rilevato pi\u0026#249; sopra per  il  Consiglio  di  \r\n Stato,  e  come del resto la Corte costituzionale ha gi\u0026#224; avuto modo di  \r\n affermare specificamente con la sent. n. 1 del 1967.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le considerazioni gi\u0026#224; esposte a proposito delle censure mosse alla  \r\n normativa impugnata con riferimento  ai  magistrati  del  Consiglio  di  \r\n Stato  sono  pertanto valide anche per la Corte dei conti riguardo alle  \r\n argomentazioni del giudice a quo, riferite alla  asserita  esigenza  di  \r\n unicita  di  indirizzo  legislativo  nella materia in esame e conducono  \r\n parallelamente ad escludere che, nella specie, possa ravvisarsi  quella  \r\n sostanziale  omogeneit\u0026#224;  delle  situazioni  raffrontate che sola rende  \r\n operante  la  garanzia  di  eguaglianza   posta   dall\u0027art.   3   della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Detta  esclusione  si riflette negativamente anche sulla fondatezza  \r\n della censura formulata con riferimento  alla  garanzia  della  parit\u0026#224;  \r\n retributiva di cui all\u0027art. 36 della Costituzione.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto  test\u0026#233;  esposto vale, per identit\u0026#224; di motivi, ad escludere  \r\n la  fondatezza  della   questione,   correlativamente   sollevata   con  \r\n l\u0027ordinanza de qua in relazione all\u0027art. 7 del r.d. n.  1214 del 1934 e  \r\n all\u0027art.  13, comma secondo, legge n. 1345 del 1961, entrambi peculiari  \r\n all\u0027ordinamento dei magistrati della Corte dei conti  e  che  sarebbero  \r\n \"non aggiornati\" al sistema introdotto per i magistrati di cassazione.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6.  -  A  non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alla  \r\n questione  sollevata  nell\u0027ordinanza  del  TAR  del  Lazio  emessa  nel  \r\n giudizio  promosso  dal sostituto avvocato generale dello Stato Tommaso  \r\n Tomasicchio, e concernente la violazione degli artt. 3 e 36  Cost.  per  \r\n la  mancata  estensione  delle disposizioni della legge n. 831 del 1973  \r\n anche per quanto riguarda la nomina  dei  sostituti  avvocati  generali  \r\n dello   Stato   a   vice  avvocati  generali,  esclusione  che  sarebbe  \r\n illegittima  in  vista  della  corrispondenza  fra  le  qualifiche   di  \r\n sostituto  avvocato  generale  dello Stato a consigliere di cassazione,  \r\n prevista dal t.u.   sull\u0027ordinamento dell\u0027Avvocatura e  della  costante  \r\n parit\u0026#224;  della  progressione  e del trattamento economico riservata dal  \r\n sistema  normativo  ai  componenti  dell\u0027Avvocatura  ed  ai  magistrati  \r\n ordinari.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A  parte  la  considerazione che nella Costituzione non \u0026#232; presente  \r\n alcuna norma di garanzia  diretta  della  Avvocatura  dello  Stato,  \u0026#232;  \r\n indubbio che questa si differenzia fondamentalmente dalle magistrature,  \r\n oltre  che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la  \r\n natura non giurisdizionale delle sue funzioni.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto non si pu\u0026#242; affermare che il sistema costituzionale  abbia  \r\n parificato   lo   status  degli  avvocati  dello  Stato  a  quello  dei  \r\n magistrati: quindi, il legislatore ordinario non viola norme o principi  \r\n costituzionali se non estende agli avvocati  dello  Stato  disposizioni  \r\n che ritiene appropriate soltanto ai magistrati.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027equiparazione  agli  effetti economici degli avvocati dello Stato  \r\n ai magistrati ordinari,  disposta  con  le  indicazioni  tabellari  che  \r\n accompagnano  il  t.u.  n. 1611 del 1933 (per cui, tra l\u0027altro, il vice  \r\n avvocato  generale  \u0026#232;  equiparato  al  magistrato  di  cassazione  con  \r\n funzioni  direttive)  deve  collegarsi a quegli elementi che, come gi\u0026#224;  \r\n sopra si \u0026#232; detto, possono condurre ad una  parificazione  di  istituti  \r\n pur  sostanzialmente  diversi,  solo per quanto riguarda taluni aspetti  \r\n del loro operare. Per ci\u0026#242; che concerne l\u0027Avvocatura,  detti  elementi,  \r\n oltre   a   motivi   storici  collegati  alla  originaria  costituzione  \r\n dell\u0027Istituto con elementi provenienti  dalla  magistratura  ordinaria,  \r\n possono  sintetizzarsi  nella  peculiare  funzione,  non  di  esercizio  \r\n diretto di funzioni giurisdizionali, ma  certamente  di  collaborazione  \r\n con  la  magistratura,  resa particolarmente operante dalla funzione di  \r\n difesa dello Stato, la quale comporta una  visione  dei  problemi  pi\u0026#249;  \r\n ampia e diversa da quella che \u0026#232; ordinariamente richiesta per la difesa  \r\n di  una  parte  privata,  se non altro per l\u0027indubbia appartenenza allo  \r\n Stato di fini generali di giustizia. Ma ci\u0026#242;, tuttavia, pu\u0026#242; indurre  a  \r\n riconoscere  non  pi\u0026#249;  di  un  certo avvicinamento delle funzioni, con  \r\n esclusione,  peraltro,  di  qualsiasi  elemento  rivelatore  di  quella  \r\n omogeneit\u0026#224;  di situazioni che soltanto pu\u0026#242; ricadere sotto la garanzia  \r\n dell\u0027invocato principio di eguaglianza. A ci\u0026#242; si pu\u0026#242;  aggiungere  che  \r\n nel  determinare il trattamento economico degli avvocati dello Stato si  \r\n deve tenere conto anche del disposto dell\u0027art. 21 del t.u. n.  1611 del  \r\n 1933.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto era detto,  circa  la  diversificazione  degli  istituti  in  \r\n raffronto, vale altres\u0026#236; ad escludere la fondatezza della censura mossa  \r\n in  relazione  alla violazione dell\u0027art. 36 Cost. per gli stessi motivi  \r\n gi\u0026#224; svolti in relazione alle situazioni precedentemente esaminate.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     7. - Dopo quanto sopra ritenuto e deciso circa la costituzionalit\u0026#224;  \r\n delle norme denunciate, la Corte non pu\u0026#242;, tuttavia,  non  sottolineare  \r\n l\u0027esigenza  che  in  sede  legislativa  si  provveda,  con  criteri  di  \r\n equilibrio comparativo, ad un globale riesame della progressione  nelle  \r\n funzioni  e  nel corrispondente trattamento economico, nei confronti di  \r\n tutte le magistrature, onde pervenire ad una ristrutturazione  funditus  \r\n della  materia, che nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali  \r\n ed  alla  luce  della  giurisprudenza  della  Corte  non  trascuri   la  \r\n considerazione   dei   profili   caratterizzanti   ciascuna   di  esse,  \r\n particolarmente in ci\u0026#242; che attiene al regime rispettivo delle nomine e  \r\n promozioni, delle incompatibilit\u0026#224; ed inamovibilit\u0026#224;,  degli  incarichi  \r\n particolari,  nonch\u0026#233;  delle  prestazioni  effettive  e  non  nominali,  \r\n attinenti alle funzioni d\u0027istituto e al trattamento economico.           \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     a) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n degli artt. 16, 17 e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (modifiche  \r\n dell\u0027ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e  \r\n per il conferimento degli uffici direttivi superiori), sollevata con le  \r\n ordinanze  di  cui  in  epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 100,  \r\n ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, della Costituzione;              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     b) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico  sull\u0027ordinamento  \r\n della  Corte  dei  conti) e dell\u0027art. 13, comma secondo, della legge 20  \r\n dicembre 1961, n. 1345 (disposizioni relative alla  Corte  dei  conti),  \r\n sollevata  con  l\u0027ordinanza  in epigrafe emessa dalla Corte dei conti a  \r\n Sezioni riunite, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -  \r\n                                   LEONETTO AMADEI  -  EDOARDO  VOLTERRA  \r\n                                   GUIDO  ASTUTI  -  MICHELE  ROSSANO  -  \r\n                                   ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -  \r\n                                   GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE  -  \r\n                                   BRUNETTO  BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  ARNALDO  \r\n                                   MACCARONE.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10005","titoletto":"SENT.   1/78 A.  ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E CONFERIMENTO DI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI - MANCATA ESTENSIONE  DELLO  STESSO SISTEMA DI PROGRESSIONE IN CARRIERA  AI CONSIGLIERI DI STATO, AI CONSIGLIERI DELLA CORTE DEI CONTI E AGLI AVVOCATI DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.  3, 36, 100 ULTIMO  COMMA, 103 E 108, SECONDO COMMA, COST.  - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027ordinamento  vigente  non  contempla una piena  uniformita`  di disciplina  quanto all\u0027attribuzione delle funzioni e  all\u0027assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell\u0027ordine giudiziario e  quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei  Conti; ne`   dalla  unitarieta`  in   senso  lato  dell\u0027esercizio  della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati  garanzie  di  indipendenza  puo`  farsi  derivare  la necessita`  di  una  piena  equiparazione   e  di  una   puntuale corrispondenza,  sul piano della progressione nelle funzioni, tra le  magistrature anzidette.  Quanto all\u0027Avvocatura dello Stato, a parte  la  considerazione che nella Costituzione non e`  presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia  fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura  e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale  delle  sue  funzioni.    (Non  fondatezza  -  in riferimento  agli  artt.   3, 36, 100, ultimo comma, 103  e  108, secondo   comma,  Cost.   -   della  questione  di   legittimita` costituzionale  degli artt.  16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n.  831).","numero_massima_successivo":"10006","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1973","numero":"831","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;831~art16"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1973","numero":"831","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;831~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1973","numero":"831","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;831~art18"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10006","titoletto":"SENT.   1/78 B.  CORTE DEI CONTI - CONSIGLIERI - PROGRESSIONE  IN CARRIERA  -  MANCATO  AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INTRODOTTO  PER  I MAGISTRATI  DI CASSAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT.  3  E 36 COST.  - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La  carriera dei magistrati della Corte dei conti ha una speciale regolamentazione  che  riflette la peculiare posizione  di  essi, rispondente  alla complessa funzione di tale organo articolata in attivita`  di controllo e consultive, oltre che  giurisdizionali. (Non  fondatezza  -  in riferimento agli artt.  3 e 36  Cost.   - della questione di legittimita` costituzionale degli artt.  7 del R.D.   12 luglio 1934, n.  1214 e 13, secondo comma.  della legge 20  dicembre  1961, n.  1345, nella parte in cui non  sono  stati aggiornati  al sistema di progressione in carriera introdotto per i magistrati di cassazione con legge n.  831 del 1973).","numero_massima_precedente":"10005","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1345~art13"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4814","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"383","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4815","autore":"","titolo":"OSSERVAZIONI","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1979","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"33","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4717","autore":"CHIRICO G.","titolo":"I POTERI-DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL\u0027INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Consiglio di Stato","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"91","note_abstract":"","collocazione":"C.57 - A.74","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4650","autore":"GABRIELE F.","titolo":"GIUDICI ORDINARI, GIUDICI AMMINISTRATIVI E GARANZIE COSTITUZIONALI DI INDIPENDENZA","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"124","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4648","autore":"RUBINO M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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