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Q. e altri, con ordinanza del 1\u0026#176; gennaio 2024, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 5 giugno 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 5 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ordinanza del 1\u0026#176; gennaio 2024, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u0026#8217;impiego, di incentivi all\u0026#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u0026#233; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e, in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non contemplano, per il lavoratore a termine, la facolt\u0026#224; di richiedere l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, riconosciuta al lavoratore illegittimamente licenziato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di fatto, il rimettente, adito in sede di opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 618-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile, riferisce di dover decidere la causa promossa da GSK Vaccines srl, datrice di lavoro opponente, contro L. Q., lavoratore opposto, a seguito della notifica di precetto intimante il pagamento della somma di euro 30.755,10 \u0026#171;quale importo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva (pari a \u0026#8364; 2.050,34 r.g.f. x 15 mensilit\u0026#224;)\u0026#187; oltre interessi legali e spese, il tutto per complessivi euro 31.309,51, unitamente ad analoghe opposizioni proposte dalla stessa societ\u0026#224; contro altri due lavoratori opposti, connesse parzialmente per soggetto e identit\u0026#224; di questioni e diverse quanto a somme precettate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche lo stesso giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rappresenta che il titolo esecutivo fatto valere \u0026#232; il dispositivo della sentenza della Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, sezione lavoro, n. 388 del 2022, pubblicato il 19 maggio 2022, il cui contenuto \u0026#232; il seguente: \u0026#171;La Corte, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cos\u0026#236; dispone: (\u0026#8230;) 2) Quanto alle posizioni dei lavoratori [M. M. e F.P. M.], dichiarata la nullit\u0026#224; dei contratti di somministrazione in forza dei quali la prestazione di [M. M. e F.P. M.] \u0026#232; stata impiegata da GSK Vaccine s.r.l. (gi\u0026#224; denominata Novartis Vaccines and diagnostic s.r.l.) dal 9.6.2009 al 31.12.2009, dichiara l\u0026#8217;esistenza in atto tra i lavoratori [M. M. e F.P. M.] e GSK Vaccines s.r.l., di distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 9.6.2009 e condanna la societ\u0026#224; a riammettere in servizio i lavoratori. Condanna altres\u0026#236; GSK al pagamento, in favore di ciascuno dei due lavoratori, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria di cui all\u0026#8217;art. 32 comma 5 della L. 183/2010 nella misura di dodici mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto, maggiorato il dovuto di rivalutazione monetaria e interessi legali \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 429 c.p.c. dall\u0026#8217;apparente cessazione dei rapporti di lavoro al saldo. Quanto alla posizione del lavoratore [L. Q.] dichiara la nullit\u0026#224; del termine apposto al contratto a termine stipulato tra il lavoratore e GSK Vaccines s.r.l. (gi\u0026#224; denominata Novartis Vaccines and diagnostic s.r.l.), con originaria decorrenza 19.2.2009. Per l\u0026#8217;effetto dichiara l\u0026#8217;esistenza in atto, tra [L. Q.] e GSK Vaccines s.r.l., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 19.2.2009 e condanna la societ\u0026#224; a riammettere in servizio il lavoratore. Condanna altres\u0026#236; GSK al pagamento, in favore di [L. Q.], dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria di cui all\u0026#8217;art. 32 comma 5 della L. 183/2010 nella misura di dodici mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto, maggiorato il dovuto di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dall\u0026#8217;apparente cessazione del rapporto di lavoro al saldo. Condanna GSK alla rifusione delle spese dell\u0026#8217;intero giudizio in favore dei lavoratori che liquida in \u0026#8364; 12.087,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio, \u0026#8364; 8.782,50 oltre accessori di legge per il grado di appello, \u0026#8364; 9.212,50 oltre accessori di legge per il giudizio di Cassazione e in \u0026#8364; 8.782,50 oltre accessori di legge per la presente fase di rinvio, somme queste complessive da ripartirsi in parti uguali tra i lavoratori. Dichiara compensate le spese processuali di pertinenza di Randstad Italia s.p.a. e Manpower s.p.a. Nulla sulle spese di (\u0026#8230;) rimasta contumace. Cos\u0026#236; deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.5.2022\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;opponente GSK, il precetto, intimante il pagamento di una somma a titolo di indennit\u0026#224; sostitutiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, sarebbe privo di titolo esecutivo fondante in quanto il dispositivo di sentenza \u0026#8211; titolo azionato esecutivamente \u0026#8211; contiene la sola condanna al pagamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che \u0026#171;per l\u0026#8217;interpretazione ed applicazione alla fattispecie per la sua decisione, al fine di dare ingresso all\u0026#8217;attuazione del rapporto obbligatorio pecuniario, indennitario e alternativo, nell\u0026#8217;auspicio dei lavoratori, ovvero di impedirlo, in quello antitetico datoriale\u0026#187;, vengano in rilievo entrambe le succitate disposizioni, delle quali l\u0026#8217;art. 32, poich\u0026#233; afferente al rapporto di lavoro a termine, \u0026#171;diviene principale oggetto di lettura, interpretazione e applicazione al fine di decidere il caso concreto\u0026#187;, mentre l\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970 rileva \u0026#171;solo in subordinata ipotesi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa un contrasto tra le disposizioni censurate e l\u0026#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui non contemplano la facolt\u0026#224; del lavoratore precario, che non intenda accettare l\u0026#8217;offerta riassuntiva all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;accertamento della nullit\u0026#224; del contratto a termine, di optare per una tutela indennitaria in luogo della riammissione al lavoro;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, vi sarebbe un\u0026#8217;irragionevole diversit\u0026#224; di trattamento tra la situazione del lavoratore illegittimamente licenziato, al quale \u0026#232; accordata la facolt\u0026#224; di scelta in questione, e la posizione del lavoratore a termine, che invece non ne beneficia, nonostante l\u0026#8217;analogia tra le due situazioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con atto depositato il 19 marzo 2024, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, argomentando per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe irrilevante, in quanto scaturente da una causa di opposizione a precetto intimato in forza di una sentenza pronunciata in una causa di lavoro, rispetto alla quale il giudice dell\u0026#8217;opposizione deve limitarsi ad accertare l\u0026#8217;esistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata in relazione al credito precettato, senza poter decidere nuovamente la questione gi\u0026#224; cristallizzata nel titolo esecutivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dunque la risoluzione della controversia all\u0026#8217;esame del rimettente prescinderebbe dall\u0026#8217;applicazione della disposizione sospettata di incostituzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata in ragione dell\u0026#8217;ampio margine di discrezionalit\u0026#224; legislativa sotteso alla scelta di diversificare la tutela risarcitoria in relazione a condotte datoriali non connotate dal medesimo disvalore sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il rimettente censura l\u0026#8217;art. 32 della legge n. 183 del 2010 e, in subordine, l\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, nella parte in cui non \u0026#232; contemplata per il lavoratore precario, che non intenda accettare la riammissione in servizio all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;accertamento della nullit\u0026#224; del termine apposto al contratto, la possibilit\u0026#224; di chiedere l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegra, invece prevista per il lavoratore illegittimamente licenziato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata sollevata nel corso di un giudizio di opposizione a precetto, intimato sulla base di una pronuncia della Corte d\u0026#8217;appello di Firenze che ha condannato il datore di lavoro, opponente, alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento, in suo favore, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria di cui all\u0026#8217;art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#232; fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, non \u0026#232; dato al giudice dell\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;esecuzione il potere di decidere la fondatezza del rapporto sottostante il titolo stesso e, quindi, la questione dell\u0026#8217;ambito di estensione della tutela indennitaria del lavoratore a termine non rileva nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di affermare in un\u0026#8217;analoga vicenda, \u0026#171;nel corso del giudizio di opposizione all\u0026#8217;esecuzione, promosso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 615 c.p.c. (quando l\u0026#8217;azione esecutiva \u0026#232; fondata su di una sentenza, come nel caso di specie) non sono riproponibili contestazioni concernenti l\u0026#8217;oggetto del giudizio di cognizione che ha dato luogo alla sentenza fatta valere \u003cem\u003ein executivis\u003c/em\u003e. Dette censure, invero, possono esser proposte soltanto davanti al giudice dell\u0026#8217;appello o in Cassazione, ma mai davanti al giudice dell\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;esecuzione, essendo vietata in tale sede la ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione gi\u0026#224; esaurito. Tanto premesso \u0026#232; evidente che il sistema di preclusioni processuali appena ricordato, impedisce al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di applicare le norme da lui denunciate, che attengono al processo di cognizione, con conseguente irrilevanza delle questioni sottoposte a questa Corte\u0026#187; (sentenza n. 18 del 1978);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, \u0026#171;nella fase dell\u0026#8217;esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione (v. sentenze n. 208 del 1987 e n. 18 del 1978, nonch\u0026#233; ordinanze n. 14 del 2000, n. 143 del 1999 e n. 437 del 1997)\u0026#187; (ordinanza n. 574 del 2000);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per tale ragione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u0026#8217;impiego, di incentivi all\u0026#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u0026#233; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e, in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell\u0027illegittima apposizione del termine (o di nullit\u0026#224; del contratto di somministrazione) - Facolt\u0026#224; per il lavoratore illegittimamente assunto a termine di optare per una tutela indennitaria in luogo della riammissione al lavoro - Mancata previsione - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento del lavoratore a termine, che non beneficia della possibilit\u0026#224; di esercitare la facolt\u0026#224; di chiedere al datore di lavoro l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, rispetto al lavoratore illegittimamente licenziato.\nIn subordine: Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Indennit\u0026#224; in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro - Applicabilit\u0026#224; al lavoratore a tempo determinato nel caso di declaratoria di nullit\u0026#224; del termine apposto al contratto di lavoro subordinato (o di nullit\u0026#224; del contratto di somministrazione).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46384","titoletto":"Esecuzione forzata - In genere - Fase esecutiva - Opposizione all\u0027esecuzione - Divieto di ripetizione del processo di cognizione esaurito - Potere del giudice dell\u0027opposizione di decidere la fondatezza del rapporto sottostante il titolo esecutivo - Esclusione - Conseguente irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate che attengano al processo di cognizione (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento della nullità del contratto a termine, la facoltà del lavoratore di richiedere l\u0027indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro). (Classif. 097001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl divieto di ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione già esaurito davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione, impedendo al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di applicare le norme denunciate, determina l’irrilevanza delle questioni sollevate che attengano al processo di cognizione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 18/1978 - mass. 14416\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella fase dell’esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione. (\u003cem\u003ePrecedenti S. 208/1987 - mass. 4339; S. 18/1978 - mass. 14416; O. 574/2000 - mass. 25993; O. 14/2000 - mass. 25112; O. 143/1999 - mass. 24622; O. 437/1997\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non contemplano la possibilità per il lavoratore precario, che non intenda accettare la riammissione in servizio all’esito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto, di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra, atteso che la questione dell’ambito di estensione della tutela indennitaria del lavoratore a termine non rileva nel giudizio a quo, di opposizione a precetto).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/11/2010","data_nir":"2010-11-04","numero":"183","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in via subordinata","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art32"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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