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B., con ordinanza del 26 settembre 2017, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ordinanza del 26 settembre 2017 (r.o. n. 36 del 2025), il Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale pi\u0026#249; grave di quella richiesta dal pubblico ministero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente si trova a decidere su una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. nell\u0026#8217;ambito di un procedimento penale nei confronti di M. B.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; secondo quanto espone il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; l\u0026#8217;imputato \u0026#232; stato arrestato il 19 aprile 2017, perch\u0026#233; colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il pubblico ministero ha chiesto al Tribunale penale di Prato, in composizione monocratica, la convalida dell\u0026#8217;arresto, imputando all\u0026#8217;arrestato il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, del codice penale e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale ha convalidato l\u0026#8217;arresto, ma, a fronte della richiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, ha proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto, per poi disporre \u0026#8211; ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e il \u003cem\u003epericulum in libertate\u003c/em\u003e \u0026#8211; la custodia cautelare in carcere dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a fronte della richiesta del pubblico ministero di procedere al giudizio direttissimo e dell\u0026#8217;istanza dell\u0026#8217;imputato di termine a difesa, il processo \u0026#232; stato rinviato a un\u0026#8217;udienza successiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente, il pubblico ministero ha chiesto la revoca della misura cautelare applicata e la sua sostituzione con quella del divieto di dimora nel Comune di Prato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la richiesta di sostituzione della misura \u0026#232; stata accolta dallo stesso Tribunale di Prato, sul presupposto che il prevenuto non avesse una dimora stabile presso la quale esercitare gli opportuni controlli di polizia atti a evitarne la fuga e che non potessero essere pertanto disposti gli arresti domiciliari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche  sempre secondo la ricostruzione del rimettente  la difesa dell\u0026#8217;imputato ha quindi chiesto, in relazione al reato come originariamente individuato dal pubblico ministero, l\u0026#8217;applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il pubblico ministero ha prestato il consenso, aderendo anche alla richiesta di sospensione condizionale della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza di comparizione delle parti per la decisione sulla richiesta di patteggiamento, il Tribunale di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, ha sollevato l\u0026#8217;odierno incidente di costituzionalit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;attuale assetto normativo \u0026#232; dominato dal principio della domanda cautelare, in base al quale il giudice non pu\u0026#242; disporre una misura pi\u0026#249; grave di quella chiesta dal pubblico ministero, neppure in caso di riqualificazione giuridica del fatto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale divieto sarebbe ricavabile dalla lettura combinata degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., i quali imporrebbero al giudice di attenersi strettamente, in sede di valutazione delle condizioni di applicabilit\u0026#224; delle misure cautelari, alla qualificazione operata nel capo d\u0026#8217;imputazione cautelare e alle misure richieste sulla base di tale qualificazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per il giudice di disporre, in luogo degli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere, anche in caso di riqualificazione giuridica del fatto, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 101 e 112 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sussisterebbe, inoltre, una violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., l\u0026#224; dove le norme censurate, in caso di richiesta di arresti domiciliari, impediscono di applicare la pi\u0026#249; grave misura della custodia in carcere e al tempo stesso non consentono di applicare gli arresti domiciliari nei confronti di chi sia privo di una dimora adeguata al regime restrittivo domiciliare, cos\u0026#236; realizzando, a parit\u0026#224; di esigenze cautelari, una irragionevole discriminazione in danno di chi, viceversa, abbia una dimora stabile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le norme sottoposte allo scrutinio di questa Corte violerebbero altres\u0026#236; gli artt. 101, secondo comma, e 112 Cost., in quanto, attraverso un\u0026#8217;espansione dei poteri del pubblico ministero, determinerebbero una irragionevole compressione della libert\u0026#224; di giudizio del giudice, impedendogli, in presenza di istanze cautelari, di individuare la misura coercitiva appropriata a tali esigenze e cos\u0026#236; garantire la sicurezza della collettivit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura osserva come, nella fase di attuale pendenza del giudizio, il rimettente non debba decidere su una richiesta di misura cautelare, ma soltanto su una istanza di patteggiamento, cosicch\u0026#233; a venire in rilievo non sono le norme censurate, ma solo quelle di cui agli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., che non disciplinano l\u0026#8217;adozione di misure cautelari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sarebbero, dunque, inammissibili, per difetto di rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura sostiene che il principio della domanda cautelare si armonizzi coerentemente con l\u0026#8217;assetto costituzionale dei rapporti tra pubblico ministero e giudice e, in ogni caso, che la disciplina di tale assetto, in assenza di profili di manifesta irragionevolezza, rientra nella piena discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il Tribunale di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale pi\u0026#249; grave di quella richiesta dal pubblico ministero, ritenendo che esse confliggano con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., nonch\u0026#233; con i principi di soggezione del giudice soltanto alla legge ai sensi dell\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. e di obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, di cui all\u0026#8217;art. 112 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; stata depositata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nella propria cancelleria il 26 settembre 2017 e che \u0026#232; pervenuta a questa Corte, con inspiegabile e censurabile ritardo, solo il 14 febbraio 2025;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; investito di una richiesta di patteggiamento con sospensione condizionale della pena \u0026#8211; si duole di non potere applicare una misura cautelare pi\u0026#249; grave di quella richiesta dal pubblico ministero, finanche nel caso di riqualificazione giuridica del fatto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili, in quanto, nella fase in cui versava il processo all\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, non vi era alcuna richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, il quale anzi aveva prestato il consenso all\u0026#8217;applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e alla sospensione condizionale della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non deve fare applicazione delle norme censurate, essendo privo al momento del potere decisionale correlato alle previsioni di cui lamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, le questioni sollevate sono irrilevanti ai fini della definizione della controversia, atteso che il requisito della rilevanza \u0026#171;implica necessariamente che la sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale abbia nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e un\u0026#8217;incidenza attuale e non meramente eventuale\u0026#187; (sentenza n. 269 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, le questioni prospettate sono manifestamente inammissibili (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, ordinanza n. 41 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilit\u0026#224; delle misure coercitive - Procedimento applicativo - Criteri di scelta delle misure - Richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero - Denunciata preclusione per il giudice della possibilit\u0026#224; di disporre l\u0026#8217;applicazione di una misura pi\u0026#249; grave di quella richiesta per inidoneit\u0026#224; delle misure gradate - Violazione dei principi di ragionevolezza e di soggezione del giudice soltanto alla legge - Incidenza sulla corretta ripartizione dei ruoli giurisdizionali tra pubblico ministero e giudice.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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