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CAPPI - Rel. AMBROSINI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Avv.  GIUSEPPE  CAPPI,  Presidente - Prof.  \r\n GASPARE AMBROSINI  - Dott. MARIO COSATTI  -  Prof.  FRANCESCO  PANTALEO  \r\n GABRIELI  -  Prof.  GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO -  \r\n Prof.  NICOLA  JAEGER  -  Prof.  GIOVANNI  CASSANDRO  -  Prof.   BIAGIO  \r\n PETROCELLI    -  Dott.  ANTONIO  MANCA  -  Prof.  ALDO SANDULLI - Prof.  \r\n GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE  FRAGALI  Prof.  COSTANTINO  MORTATI  -  \r\n Prof.  GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,                                      \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  D.   P. R. 28  \r\n dicembre 1952, n. 4379, promosso con ordinanza 14 dicembre  1960  della  \r\n Corte  d\u0027appello  di  Roma  nel  procedimento  civile tra l\u0027Ente per la  \r\n colonizzazione della Maremma tosco-laziale e Diamilla  Magnelli  Paolo,  \r\n Pediconi  Giuseppe, Medici del Vascello Elvina e la Societ\u0026#224; per azioni  \r\n \"Marmorelle\" iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1961 e  pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 24 gennaio 1962 la relazione del  \r\n Giudice Gaspare Ambrosini;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Michele Giorgianni, per  Diamilla  Magnelli  Paolo  ed  \r\n altri,  e  l\u0027avv.  Guido Astuti, per l\u0027Ente per la colonizzazione della  \r\n Maremma tosco-laziale.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre  1952,  \r\n n. 4379, emanato in seguito al deposito in data  22 ottobre 1951 di due  \r\n piani  particolareggiati  di  espropriazione  nei  confronti  di  Maria  \r\n Carolina Misciattelli,  Guglielmo  Pallavicini  e  della  Societ\u0026#224;  per  \r\n azioni  \"Marmorelle\",  quali  proprietari  pro  indiviso  di due tenute  \r\n (Montetosto e  Centocorvi)  in  agro  di  Cerveteri,  si  disponeva  il  \r\n trasferimento    all\u0027Ente   per   la   colonizzazione   della   Maremma  \r\n tosco-laziale di due accorporamenti della  estensione  complessiva,  il  \r\n primo  (Montetosto)  di  ettari 511.48.80 ed il secondo (Centocorvi) di  \r\n ettari 337.09.40.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con citazione  28  luglio  1954  i  tre  soggetti  espropriati  (la  \r\n Societ\u0026#224;  \"Marmorelle\"  in persona dell\u0027amministratore, il Pallavicini,  \r\n quale assente, risultando disperso in guerra, e la di lui  madre  Maria  \r\n Misciattelli,  rappresentati dall\u0027avv.   Pediconi, curatore del primo e  \r\n procuratore della seconda) ed inoltre l\u0027avv. Diamilla  Magnelli,  quale  \r\n curatore   della   prole  nascitura  di  Maria  Carolina  Misciattelli,  \r\n convenivano l\u0027Ente Maremma davanti al Tribunale di Roma chiedendo  che,  \r\n previo accertamento della illegittimit\u0026#224; del decreto di espropriazione,  \r\n esso  Ente  fosse  condannato alle relative restituzioni. Richiamato un  \r\n loro atto di opposizione all\u0027Ente Maremma, in data 15 ottobre  1951,  e  \r\n un  ricorso  al  Consiglio  di  Stato in sede giurisdizionale avverso i  \r\n piani particolareggiati, assumevano che  la  espropriazione  era  stata  \r\n disposta  sul  presupposto che la tenuta \"Montetosto\" appartenesse alla  \r\n Misciattelli  per  252,  al  Pallavicini  per  84   e   alla   Societ\u0026#224;  \r\n \"Marmorelle\"  per  204/540, e la tenuta \"Centocorvi\"  alla Misciattelli  \r\n per 42, al Pallavicini per 14 e alla Societ\u0026#224; \"Marmorelle\" per 25/81, e  \r\n sul presupposto, altres\u0026#236;, che dei 252/540 della  prima  tenuta  e  dei  \r\n 42/81  della  seconda,  168/540 e 28/81, rispettivamente 84/540 e 14/81  \r\n fossero pervenuti alla Misciattelli (che gi\u0026#224; aveva  ereditato  da  una  \r\n zia  i  residui 84/540 e 14/81) quale unica erede legittima della madre  \r\n Margherita Pallavicini vedova Misciattelli, morta  il  6  maggio  1937.  \r\n Rilevavano che costei, invece, con testamento olografo in data 5 maggio  \r\n 1920, aveva lasciato alla figlia soltanto la met\u0026#224; del suo patrimonio e  \r\n disposto  dell\u0027altra  met\u0026#224;  mettendola  a  moltiplico per i nipoti (ex  \r\n filia), dei quali il solo Guglielmo gi\u0026#224; nato all\u0027epoca del testamento,  \r\n e gli altri eventuali nascituri. Il testamento era stato pubblicato  in  \r\n data  19  maggio  1951. Nel relativo atto di deposito si diceva che era  \r\n stato ritrovato tra le carte di famiglia.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si erano,  pertanto,  attribuiti  alla  Misciattelli  84/540  della  \r\n tenuta  Montetosto  e  14/81  della  tenuta  Centocorvi,  appartenenti,  \r\n invece, alla sua prole nata e nascitura,  con  conseguente  errore  nel  \r\n calcolo  della  percentuale  di  reddito  dominicale e violazione della  \r\n tabella di scorporo di cui all\u0027art. 4 della legge stralcio. Di  qui  il  \r\n diritto   dei   condomini  alla  retrocessione  della  parte  dei  beni  \r\n espropriati  corrispondente  alla  suddetta   differenza   di   reddito  \r\n dominicale.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  domanda  giudiziale  veniva  trascritta  a  favore  della prole  \r\n nascitura di Maria Misciattelli, con nota 5 marzo 1955.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Ente di riforma si costituiva in giudizio obiettando, in linea di  \r\n fatto (comparsa conclusionale 30 maggio 1955)  che,  alla  morte  della  \r\n madre,  la  Misciattelli  ne  aveva  accettato l\u0027eredit\u0026#224; - quale unica  \r\n erede legittima - trascrivendo  a  suo  favore.  Su  tale    titolo  di  \r\n acquisto  ineccepibile  era  stata,  appunto,  computata la consistenza  \r\n della  sua   propriet\u0026#224;   terriera   nella   compilazione   del   piano  \r\n particolareggiato.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa del convenuto accennava, inoltre, circa i figli nascituri  \r\n di Maria Misciattelli - tuttora tali - alla possibilit\u0026#224; di produrre un  \r\n certificato  anagrafico.  In linea di diritto opponeva, quindi, diverse  \r\n eccezioni (difetto di giurisdizione dell\u0027Autorit\u0026#224;  giudiziaria  ecc.).  \r\n In   particolare,  l\u0027Ente  riconosceva  che  certi  atti,  cui  avevano  \r\n partecipato  il  curatore  dell\u0027assente  e  il  curatore  dei  suddetti  \r\n nascituri  (richiesta  di  assegnazione  del  terzo  residuo in data 22  \r\n dicembre 1951, contratto condizionato di permuta di alcuni terreni  con  \r\n lo  stesso  Ente  Maremma in data 24 giugno 1952, impugnativa del piano  \r\n particolareggiato  in  Consiglio   di   Stato),   avrebbero   importato  \r\n un\u0027accettazione   tacita  dell\u0027eredit\u0026#224;,  se  il  relativo  diritto,  a  \r\n quell\u0027epoca, non si fosse ormai prescritto.  L\u0027Ente sosteneva,  quindi,  \r\n nella  specie,  la inopponibilit\u0026#224; ad esso del testamento di Margherita  \r\n Pallavicini.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Queste  eccezioni  venivano  per\u0026#242;  respinte  con   sentenza   (non  \r\n definitiva)  5  luglio  - 19 settembre 1955, riguardo alla prescrizione  \r\n suddetta, fondandosi il  Tribunale  sull\u0027art.  252  delle  disposizioni  \r\n transitorie  del  Cod.  civile.  Osservava,  altres\u0026#236;, il Tribunale che  \r\n risalendo, a norma sia dell\u0027art. 933 del vecchio che dell\u0027art. 459  del  \r\n nuovo  Codice  civile,  al momento dell\u0027apertura della successione, non  \r\n era a dubitare che le accettazioni di eredit\u0026#224; compiute  posteriormente  \r\n al  15 novembre 1949, ma relative a successioni apertesi anteriormente,  \r\n abbiano piena efficacia anche nei  confronti  degli  Enti  di  riforma.  \r\n Pertanto,  non essendosi tenuto conto del suddetto testamento olografo,  \r\n si erano lesi, fino alla concorrenza di un maggior  reddito  dominicale  \r\n complessivo  di  L.  38.959,  33  i  diritti di propriet\u0026#224; sia di Maria  \r\n Misciattelli che di Guglielmo Pallavicini, ed eventualmente della prole  \r\n nascitura della prima.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Pertanto, il Tribunale, dichiarata la  illegittimit\u0026#224;  del  decreto  \r\n legislativo   di   espropriazione,   condannava   l\u0027Ente  Maremma  alla  \r\n restituzione dei frutti.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con sentenza (definitiva) 27  giugno-20  settembre  1957,  eseguiti  \r\n vari  accertamenti  tecnici  (consulente  tecnico  dott. E. Barile) per  \r\n individuare  i  terreni  corrispondenti  alla  quantit\u0026#224;   di   reddito  \r\n dominicale  espropriato  in  eccesso,  il  Tribunale di Roma condannava  \r\n l\u0027Ente di riforma a restituire tali terreni.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con atto 7 novembre 1957 l\u0027Ente Maremma proponeva appello.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso del giudizio, essendosi gi\u0026#224;  fatta  richiesta  (comparse  \r\n conclusionali  11  dicembre  e  20  dicembre  1959) per il rinvio della  \r\n controversia - quanto alla  legittimit\u0026#224;  del  decreto  legislativo  di  \r\n espropriazione - alla Corte costituzionale, alla udienza collegiale del  \r\n 22  dicembre  1959,  l\u0027avvocato degli espropriati chiedeva che la causa  \r\n fosse rinviata innanzi al Consigliere  istruttore  \"per  consentire  la  \r\n costituzione  degli eredi del Pallavicini, dichiarato morto\". La Corte,  \r\n in accoglimento dell\u0027istanza, rinviava all\u0027udienza istruttoria  del  28  \r\n gennaio  1960.  Dopo  di che, all\u0027udienza del 31 marzo 1960, l\u0027avvocato  \r\n degli espropriati si costituiva \"per la principessa Elvina  Medici  del  \r\n Vascello  ved.  Pallavicini  in  proprio  e  quale  esercente la patria  \r\n potest\u0026#224;  sulla  figlia  minore  Maria  Camilla,  entrambi  nella  loro  \r\n qualit\u0026#224;  di  eredi del principe Guglielmo Pallavicini, gi\u0026#224; costituito  \r\n in giudizio a mezzo del curatore avv.  Pediconi\". A tal fine depositava  \r\n vari  documenti.    La  difesa  dell\u0027Ente  chiedeva   rinvio   per   la  \r\n precisazione  delle  conclusioni;  il  che  avveniva  all\u0027udienza del 5  \r\n maggio 1960, passando, quindi, la causa, all\u0027udienza collegiale del  28  \r\n ottobre seguente, in decisione.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  14  dicembre  1960,  la  Corte  di appello di Roma,  \r\n esposti i fatti della causa, osservava che  sia  per  le  ragioni  gi\u0026#224;  \r\n indicate   dal   Tribunale,  sia  per  la  sopravvenuta  giurisprudenza  \r\n (sentenze nn. 8 e 57 del 1959) della Corte costituzionale - entrata  in  \r\n funzione  nelle  more  del giudizio - la questione sollevata non poteva  \r\n dirsi  manifestamente  infondata,  e  rimetteva  gli  atti  alla  Corte  \r\n costituzionale  per  decidere  se  il decreto di espropriazione potesse  \r\n ritenersi  legittimo  per  avere  tenuto   conto   delle   intestazioni  \r\n catastali,  e  se  non  avesse  dovuto  prevalere,  quale decisiva agli  \r\n effetti  di  cui  trattavasi,  la  prova  del  diritto  di   propriet\u0026#224;  \r\n risultante dalla disposizione testamentaria.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  veniva  notificata  alle  parti  il  7  gennaio  1961,  \r\n comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il  5  gennaio  \r\n 1961  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica del 4  \r\n febbraio 1961, n. 31.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle deduzioni in  data  18  febbraio  1961,  davanti  alla  Corte  \r\n costituzionale,   la   difesa  di  Maria  Misciattelli  e  degli  altri  \r\n espropriati costituiti in appello, contestava anzitutto il giudizio  di  \r\n rilevanza costituzionale erroneamente emesso, a suo avviso, dal giudice  \r\n a  quo  (per  tardiva  produzione, davanti alla Corte di appello, della  \r\n sentenza appellata) e  faceva  ogni  ampia  riserva  di  valersi  della  \r\n eccezione nell\u0027ulteriore corso della causa di merito. Indipendentemente  \r\n da ci\u0026#242;, aggiungeva, il decreto di esproprio era comunque illegittimo.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A  sua  volta,  nelle deduzioni in data 21 febbraio 1961, la difesa  \r\n dell\u0027Ente Maremma insisteva  particolarmente  sulla  circostanza  della  \r\n ritardata  pubblicazione  del  testamento,  e  sulla \"evidente concorde  \r\n pretesa, da parte degli eredi di Margherita Pallavicini di farne valere  \r\n gli effetti solo in quanto essi comportavano una riduzione della  quota  \r\n di  scorporo  della  esproprianda  Maria  Carolina  Misciattelli, senza  \r\n peraltro rendere possibile un  correlativo  esproprio  a  carico  degli  \r\n altri  ipotetici beneficiari, uno dei quali era \u0027assente\u0027 fin dal 1940,  \r\n e gli altri ancora di l\u0026#224; da venire\".                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Riguardo alla pubblicazione, in genere, del testamento olografo,  e  \r\n alla  sua  pubblicit\u0026#224;,  in  relazione  all\u0027art.  620  del Cod. civile,  \r\n sosteneva, inoltre, la difesa dell\u0027Ente che quando la successione abbia  \r\n ad  oggetto   beni   immobili,   \"alla   pubblicazione   si   ricollega  \r\n necessariamente  l\u0027ulteriore  pubblicit\u0026#224; richiesta dalla legge per cui  \r\n l\u0027acquisto deve essere trascritto (cfr. art. 2648 Cod. civ.)\".           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In via subordinata, la difesa dell\u0027Ente rilevava che, in ogni caso,  \r\n l\u0027eventuale motivo di illegittimit\u0026#224; del decreto di espropriazione, non  \r\n vizierebbe detto decreto  in  toto,  ma  soltanto  parzialmente,  nella  \r\n misura  in  cui  l\u0027errato  calcolo  della  consistenza della propriet\u0026#224;  \r\n Misciattelli alla data del 15 novembre 1949 avesse  potuto  determinare  \r\n lo  scorporo  di  una  quota  superiore  a  quella  dovuta in base alla  \r\n corretta applicazione dell\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Assumeva,  infine,  riferendosi  alla  commassazione  della   quota  \r\n ereditaria della prole nascitura della Maria Carolina Misciattelli, che  \r\n non sarebbe comunque possibile pronunziare l\u0027illegittimit\u0026#224; del decreto  \r\n di  espropriazione  emanato  nei  di  lei  riguardi, se prima non fosse  \r\n accertato dal  giudice  di  merito  la  possibilit\u0026#224;  o  meno  di  tale  \r\n sopravvenienza  di  prole. Al riguardo l\u0027Ente si riservava di produrre,  \r\n nella sede di merito, mezzi  di  prova  allo  scopo  di  dimostrare  la  \r\n conseguita  certezza della non verificabilit\u0026#224; della conditio juris cui  \r\n \u0026#232; subordinata la istituzione testamentaria di erede prevista dall\u0027art.  \r\n 462, ultimo comma, del Codice civile.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  difesa  di  Maria  Carolina  Misciattelli,  di Evina Medici del  \r\n Vascello ved. Pallavicini, quale esercente  la  patria  potest\u0026#224;  sulla  \r\n figlia minore Maria Camilla ed in proprio per i diritti uxori, di Paolo  \r\n Diamilla  Magnelli,  quale  procuratore  della prole nascitura di Maria  \r\n Carolina Misciattelli e della Societ\u0026#224; per    azioni  \"Marmorelle\",  \u0026#232;  \r\n stata  presentata  dall\u0027avv.  Aldo  Dedin  una  memoria, nella quale si  \r\n ribadisce la tesi che in materia successoria gli eventi  relativi  alla  \r\n successione  mortis  causa  si  ricollegano retroattivamente al momento  \r\n dell\u0027apertura della successione, onde \u0026#232; opponibile all\u0027Ente Maremma il  \r\n testamento  olografo  di  Margherita   Misciattelli,   pur   pubblicato  \r\n posteriormente al 15 novembre 1949.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si   mette   poi  in  rilievo  che  col  testamento  la  Margherita  \r\n Misciattelli attribuiva met\u0026#224; del suo patrimonio alla  figlia  Maria  e  \r\n l\u0027altra  met\u0026#224;  a  tutti  i  nipoti  nati  e  nascituri,  mettendola \"a  \r\n moltiplico\" tra loro. L\u0027unico nipote nato  era  il  principe  Guglielmo  \r\n Pallavicini,  disperso in azione di guerra nell\u0027anno 1940, per il quale  \r\n nel 1950 intervenne la dichiarazione di morte presunta. Eredi  del  suo  \r\n patrimonio  divennero la figlia, signorina Maria Camilla Pallavicini, e  \r\n la vedova Elena Medici del Vascello per i diritti uxori.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Alla data del 15 novembre 1949, quindi,  l\u0027eredit\u0026#224;  di  Margherita  \r\n Misciattelli  apparteneva  alla espropriata Maria Carolina Misciattelli  \r\n soltanto per met\u0026#224;, mentre l\u0027altra met\u0026#224; era di spettanza di  Guglielmo  \r\n Pallavicini  e poi dei suoi eredi. N\u0026#233; la situazione patrimoniale della  \r\n Maria Carolina  verrebbe  avvantaggiata  dalla  non  sopravvenienza  di  \r\n figli,  giacch\u0026#233;  nel  suo  testamento la Margherita Misciattelli aveva  \r\n istituito eredi di met\u0026#224; del suo patrimonio i nipoti nati e  nascituri,  \r\n mettendo tale met\u0026#224; a moltiplico tra loro.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  memoria  conclude  insistendo  nel chiedere la dichiarazione di  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale del D.  P. R. del 28  dicembre  1952,  n.  \r\n 4379.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte ritiene fondata la questione, proposta con l\u0027ordinanza in  \r\n esame, della legittimit\u0026#224; costituzionale  del  decreto  del  Presidente  \r\n della   Repubblica   del  28  dicembre  1952,  n.  4379,  emanato,  per  \r\n l\u0027applicazione della legge delega di riforma  agraria  del  21  ottobre  \r\n 1950,  n.  841,  per  quanto  attiene  all\u0027espropriazione  subita dalla  \r\n signora Maria Carolina Misciattelli, nei riguardi della quale \u0026#232;  stata  \r\n sollevata la questione.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tale  decreto ed i corrispondenti anteriori piani di espropriazione  \r\n approntati dall\u0027Ente Maremma si basano sul  presupposto  che  tutto  il  \r\n complesso  di  beni rispetto al quale si procedette allo scorporo, gi\u0026#224;  \r\n appartenente alla signora Margherita Pallavicini  vedova  Misciattelli,  \r\n fosse  interamente  passato  in  propriet\u0026#224; della figlia, signora Maria  \r\n Carolina Misciattelli, quale  unica  erede  ab  intestato  della  madre  \r\n deceduta  il  6  maggio  1937, e che fosse ancora di sua spettanza alla  \r\n data del 15 novembre 1949, alla data cio\u0026#232; stabilita dall\u0027art. 4  della  \r\n legge  21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della consistenza  \r\n della propriet\u0026#224; terriera soggetta a scorporo; cosicch\u0026#233; legittimamente  \r\n sarebbe stato proceduto alla espropriazione nei  di  lei  confronti  in  \r\n riguardo a tutto il complesso terriero suddetto.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Senonch\u0026#233;  la  situazione reale del patrimonio della Maria Carolina  \r\n Misciattelli apparve diversa quando il 19 maggio 1951 venne  pubblicato  \r\n il testamento olografo, datato 5 maggio 1920,  della signora Margherita  \r\n Misciattelli,  col  quale  aveva  lasciato  alla  figlia, signora Maria  \r\n Carolina,  soltanto  met\u0026#224;  del  suo  patrimonio, mentre aveva disposto  \r\n dell\u0027altra met\u0026#224; a favore dei nipoti, figli  nati  e  nascituri,  della  \r\n Maria Carolina, mettendola \"a moltiplico\" tra loro.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora  risulta  dagli  atti  della causa, ed \u0026#232; pacifico ormai tra le  \r\n parti, in seguito alle ammissioni fatte dalla difesa dell\u0027Ente  Maremma  \r\n nella   discussione   orale,   che   un   figlio  della  signora  Maria  \r\n Misciattelli,  Guglielmo  Pallavicini,  gi\u0026#224;  nato  al  momento   della  \r\n redazione del testamento suindicato, e per cui era intervenuta prima la  \r\n dichiarazione  di  \"disperso\" in azione di guerra nel 1940 e poi quella  \r\n di morte presunta, aveva lasciato superstiti la figlia, signorina Maria  \r\n Camilla Pallavicini, e la moglie Elvina Medici del Vascello, le  quali,  \r\n in seguito a quest\u0027ultima dichiarazione, acquistarono anche formalmente  \r\n la  qualit\u0026#224;  di  beneficiarie  del  di  lui patrimonio, e che a questo  \r\n titolo si costituirono nel giudizio avanti la Corte d\u0027appello e,  dopo,  \r\n avanti questa Corte.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quindi,  in base al testamento datato 5 maggio 1920 e pubblicato il  \r\n 19 maggio 1951, la signora Maria Carolina Misciattelli,  che  pur  alla  \r\n data  del 15 novembre 1949 figurava proprietaria dell\u0027intero patrimonio  \r\n della madre, non lo  era,  in  effetti,  che  soltanto  per  la  met\u0026#224;,  \r\n appartenendo  l\u0027altra  met\u0026#224;  al Guglielmo Pallavicini prima e poi alla  \r\n signorina Maria Camilla Pallavicini e per i diritti uxori  alla  vedova  \r\n Elvina   Medici   del  Vascello,  oltre  agli  eventuali  nipoti  della  \r\n testatrice nascituri.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non occorre qui occuparsi dei nascituri, giacch\u0026#233; in ogni  caso  la  \r\n mancata sopravvenienza di ulteriori nipoti gioverebbe, stante la natura  \r\n congiuntiva   della   chiamata  ereditaria,  agli  eredi  di  Guglielmo  \r\n Pallavicini.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     E certo, comunque, che, in base al testamento, alla  signora  Maria  \r\n Carolina  Misciattelli  non  apparteneva alla data del 15 novembre 1949  \r\n tutto il patrimonio ereditario della madre.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Onde, stando al principio costantemente applicato da questa  Corte,  \r\n che  deve  prendersi  a  base  del  procedimento  di  espropriazione la  \r\n consistenza reale ed effettiva della propriet\u0026#224; terriera alla data  del  \r\n 15  novembre  1949,  e  che  nel contrasto tra intestazioni catastali e  \r\n giuridica prova del diritto di propriet\u0026#224;, quest\u0027ultima deve  prevalere  \r\n come  decisiva,  deve  considerarsi  costituzionalmente illegittimo per  \r\n eccesso nell\u0027esecuzione della delega il decreto legislativo  impugnato,  \r\n in  quanto  ha  espropriato nei confronti della erede apparente signora  \r\n Maria Carolina Misciattelli, dei beni, che, in base al testamento della  \r\n di  lei  madre  Margherita   Misciattelli,   spettavano   a   Guglielmo  \r\n Pallavicini,  e che, dopo la dichiarazione della di lui morte presunta,  \r\n sono passati in propriet\u0026#224; alla figlia Maria Camilla  Pallavicini,  con  \r\n l\u0027usufrutto  uxorio  della  madre di questa, salvo la sopravvenienza di  \r\n altri figli della Maria Carolina.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  difesa  dell\u0027Ente  Maremma,  nelle  sue  deduzioni,  aveva   in  \r\n contrario  addotto  che il testamento della Margherita Misciattelli non  \r\n \u0026#232; opponibile ad esso Ente perch\u0026#233; fu pubblicato posteriormente  al  15  \r\n novembre 1949 e conseguentemente accettato dopo tale data.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  l\u0027assunto  \u0026#232;  infondato,  giacch\u0026#233;  gli  eventi  relativi alla  \r\n successione ereditaria, e quindi anche l\u0027accettazione dell\u0027eredit\u0026#224;, si  \r\n riconnettono con efficacia retroattiva al momento  dell\u0027apertura  della  \r\n successione.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  verificarsi,  come  nel  caso in esame, di una condizione della  \r\n chiamata ereditaria, sia pur posteriormente alla data del  15  novembre  \r\n 1949,  retroagisce  i  suoi  effetti  al  momento  dell\u0027apertura  della  \r\n successione,  conformemente  al  principio  dal  punto  di  vista  pi\u0026#249;  \r\n generale  gi\u0026#224;  affermato  da  questa  Corte e ribadito da ultimo nella  \r\n sentenza n.   25 del 12 maggio  1961,  \"secondo  il  quale  l\u0027efficacia  \r\n riconosciuta  dalla  legge  comune  a  eventi  o  atti successivi al 15  \r\n novembre  1949,  o  collegati  a  situazioni  in  via   di   formazione  \r\n anteriormente  a  tale data, non trova ostacolo nella norma dell\u0027art. 4  \r\n della cosidetta legge stralcio\".                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  testamento  della   signora   Margherita   Pallavicini   vedova  \r\n Misciattelli,  la  cui  eredit\u0026#224;  si  apr\u0026#236; col suo decesso il 6 maggio  \r\n 1937, \u0026#232;, quindi, opponibile all\u0027Ente Maremma, e  pertanto  illegittimo  \r\n deve  considerarsi  il  decreto  legislativo che sottopose ad esproprio  \r\n terreni che, in base a tale testamento, non appartenevano alla  signora  \r\n Maria Carolina Misciattelli.                                             \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e   l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale  del  D.P.R.    del  28  \r\n dicembre 1952, n. 4379, in relazione all\u0027art.  4 della legge 21 ottobre  \r\n 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della  Costituzione,  \r\n in  quanto  nel  procedimento  di scorporo il patrimonio terriero della  \r\n signora Maria Carolina Misciattelli \u0026#232; stato determinato in  superficie  \r\n superiore  alla  sua  consistenza  effettiva  alla data del 15 novembre  \r\n 1949.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI  -  \r\n                                   MARIO  COSATTI  -  FRANCESCO PANTALEO  \r\n                                   GABRIELI - GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO  \r\n                                   - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER  -  \r\n                                   GIOVANNI     CASSANDRO    -    BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO  \r\n                                   SANDULLI  - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  \r\n                                   FRAGALI  -  COSTANTINO  MORTATI     -  \r\n                                   GIUSEPPE CHIARELLI.                    \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1467","titoletto":"SENT.  16/62.  RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PROPRIETA\u0027 ASSUNTA A BASE  DELL\u0027ESPROPRIO - CONSISTENZA - REQUISITI. RIFORMA  FONDIARIA  E  AGRARIA  - INTESTAZIONI CATASTALI . VALORE INDICATIVO,  NON  PROBATORIO - EVENTI O ATTI GIURIDICI SUCCESSIVI AL  15  NOVEMBRE  1949 - EFFICACIA RETROATTIVA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950,  N.  841,  ART.  4 - NON COSTITUISCE OSTACOLO - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA   -   APERTURA  ANTERIORE  AL  15  NOVEMBRE  1949 - PUBBLICAZIONE   DEL   TESTAMENTO  E  ACCETTAZIONE  DELL\u0027EREDITA\u0027 POSTERIORI  A  TALE  DATA  -  OPPONIBILITA\u0027 ALL\u0027ENTE DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4379 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"A  base  del procedimento di espropriazione per riforma fondiaria deve prendersi la consistenza della proprieta\u0027 terriera alla data del  15  novembre  1949.  Tale  consistenza  deve essere reale ed effettiva.  Nel  contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprieta\u0027, quest\u0027ultima deve prevalere come decisiva. L\u0027efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge comune ad eventi o  atti successivi al 15 novembre 1949, collegati a situazioni in via  di  formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nell\u0027art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Sono,  pertanto,  opponibili all\u0027Ente di riforma la pubblicazione di  un  testamento  e  la  accettazione di una eredita\u0027, anche se successivi  al  15 novembre 1949, quando il momento dell\u0027apertura della successione sia anteriore a tale data. (Il  decreto del Pres. della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4379 e\u0027  illegittimo  in  quanto  con  esso sono stati espropriati nei confronti  della  erede apparente Maria Carolina Misciatelli beni che,  in  base  al  testamento  della  di  lei  madre  Margherita Misciatelli, non le spettavano).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"28/12/1952","numero":"4379","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4379~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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