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Francesco SAJA; \r\n Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore \r\n GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. \r\n Francesco GRECO, prof. Renato DELL\u0027ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, \r\n avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio \r\n BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e ORDINANZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9 della legge \r\n primo febbraio 1978, n. 30 (Princ\u0026#236;pi per la formazione dei \r\n regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 del \r\n Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento \r\n delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del \r\n lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale \r\n delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di \r\n concessione) promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 5 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel \r\n procedimento civile vertante tra Paganelli Fosco e s.p.a. S.I.T.A. ed \r\n altri, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1983 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell\u0027anno 1983; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel \r\n procedimento civile vertente tra Gori Gino e l\u0027A.C.I.T., iscritta al \r\n n. 796 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 60 dell\u0027anno 1984; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa il 16 novembre 1983 dal Pretore di Firenze \r\n nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mantellini Emanuela ed \r\n altra e l\u0027A.T.A.F., iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1984 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell\u0027anno \r\n 1984; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 4) ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Pisa nel \r\n procedimento civile vertente tra Turellini Tullio e l\u0027A.C.I.T., \r\n iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell\u0027anno 1985; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione dell\u0027A.T.A.F. e dell\u0027A.C.I.T., \r\n nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice \r\n relatore Virgilio Andrioli; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Ritenuto che: I a) con ordinanza emessa il 5 luglio 1983 \r\n (comunicata il 13 e notificata il 14 successivi; pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1983 e iscritta al n. 749 \r\n R.O. 1983) nella controversia promossa da Paganelli Fosco nei \r\n confronti della societ\u0026#224; S.I.T.A. - Societ\u0026#224; Italiana Trasporti \r\n Automobilistici s.p.a., dell\u0027A.C.I.T. - Azienda Consorziale \r\n interprovinciale di Pisa e del Consorzio Ferrotramviario di Pisa - \r\n Livorno, presso i quali asseriva di aver svolto mansioni superiori a \r\n quelle di inquadramento, per chiedere la dichiarazione dell\u0027obbligo \r\n della S.I.T.A. di inquadrarlo al terzo livello funzionale di cui alla \r\n legge primo febbraio 1978, n. 30 come capo ufficio o ispettore al \r\n movimento per il periodo aprile 1979-31 dicembre 1980 (con \r\n corresponsione, per tale periodo, del relativo trattamento \r\n economico), e dell\u0027obbligo dell\u0027A.C.I.T. e/o del Consorzio \r\n Ferrotramviario di Pisa - Livorno di inquadrarlo al terzo livello con \r\n diritto al trattamento economico per il periodo successivo al 31 \r\n dicembre 1980, il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, \r\n ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., \r\n non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 9 (Principi per la formazione dei \r\n regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) della legge \r\n primo febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del \r\n personale addetto ai pubblici servizi di trasporto); I b) avanti la \r\n Corte nessuna delle parti si \u0026#232; costituita ma ha spiegato intervento \r\n per il Presidente del Consiglio dei ministri l\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato argomentando e concludendo nell\u0027atto depositato il 30 \r\n dicembre 1983 per la non fondatezza della proposta questione; II a) \r\n con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 (notificata e comunicata il \r\n successivo 10 agosto; pubblicata nella G.U. n. 60 del 29 febbraio \r\n 1984 e iscritta al n. 796 R.O. 1983) nella controversia tra Gori Gino \r\n e l\u0027A.C.I.T., il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, \r\n ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., \r\n non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 9 l. primo febbraio 1978, n. 30, nonch\u0026#233; \r\n dell\u0027art. 18 Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 \r\n (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti \r\n collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico \r\n del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna \r\n in regime di concessione); II b) avanti la Corte nessuna delle parti \r\n si \u0026#232; costituita, ma ha spiegato intervento per il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri l\u0027Avvocatura generale dello Stato argomentando \r\n e concludendo nell\u0027atto 19 marzo 1984, depositato lo stesso giorno, \r\n per la non fondatezza della proposta questione; III a) con ordinanza \r\n emessa il 16 novembre 1983 (redatta a norma dell\u0027art. 7 d.P.R. 23 \r\n maggio 1977, n. 315, dall\u0027uditore giudiziario Filippo Lamanna; \r\n notificata il 6 e comunicata l\u00278 del mese di marzo 1984; pubblicata \r\n nella G.U. n. 294 del 24 ottobre 1984, e iscritta al n. 570 R.O. \r\n 1984) nelle controversie promosse da Mantellini Emanuela e Biancalani \r\n Maria Grazia, dipendenti dell\u0027A.T.A.F. (Azienda trasporti autolinee \r\n fiorentine), per il riconoscimento del diritto alla superiore \r\n qualifica, il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, \r\n ha sollevato d\u0027ufficio e, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., \r\n ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale degli artt. 18 (Regolamento allegato A) al r.d. 8 \r\n gennaio 1931 n. 148) e 9 l. primo febbraio 1978, n. 30; III b) avanti \r\n la Corte si sono costituiti per l\u0027A.T.A.F. gli avv.ti Nicola Pinto e \r\n Antonio De Majo giusta procura in margine alle deduzioni depositate \r\n il 30 marzo 1984, nelle quali hanno esposto la vicenda e il contenuto \r\n della ordinanza di rimessione riservando alla memoria e alla \r\n discussione la trattazione della questione di costituzionalit\u0026#224;, e ha \r\n spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri \r\n l\u0027Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la \r\n non fondatezza della questione nell\u0027atto 11 giugno 1984, depositato \r\n il successivo 14; IV a) con ordinanza emessa il 2 maggio 1984 \r\n (notificata e comunicata il successivo 24; pubblicata nella G.U. n. \r\n 19- bis del 23 gennaio 1985, ed iscritta al n. 938 R.O. 1984) nella \r\n controversia tra Torellini Tullio e l\u0027A.C.I.T., il Pretore di Pisa in \r\n funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato rilevante e, in \r\n riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., non manifestamente infondata la \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 9 l. primo \r\n febbraio 1978, n. 30; IV b) avanti la Corte si sono costituiti per \r\n l\u0027A.C.I.T. gli avv.ti Renato Tortolla e Giacomo Bomboi giusta delega \r\n in margine della comparsa depositata il 22 maggio 1984, con la quale \r\n hanno argomentato e concluso per la declaratoria di manifesta \r\n infondatezza e, in ipotesi, di irrilevanza (o quanto meno per \r\n insufficiente dimostrazione della rilevanza) della proposta \r\n questione, e ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio \r\n dei ministri l\u0027Avvocatura generale dello Stato argomentando e \r\n concludendo con atto 30 gennaio 1985, depositato il 6 febbraio 1985, \r\n per la declaratoria d\u0027infondatezza della questione; V) nell\u0027adunanza \r\n del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha \r\n svolto congiunta relazione sui quattro incidenti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Considerato che, riuniti per continenza obiettiva i quattro \r\n incidenti, la questione di legittimit\u0026#224; che li accomuna \u0026#232; da \r\n dichiarare manifestamente infondata perch\u0026#233; gi\u0026#224; giudicata da questa \r\n Corte non fondata con sent. 27 novembre 1984, n. 257 sulla base di \r\n motivi che resistono ai motivi dei giudici a quibus; \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Riuniti i quattro incidenti, dichiara manifestamente non fondata la \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9 l. primo \r\n febbraio 1978, n. 30 (Principi per la formazione dei regolamenti \r\n aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 Regolamento allegato \r\n A a r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla \r\n disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle \r\n sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, \r\n tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) \r\n rilevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost., con ordinanze 5 \r\n luglio 1983 (n. 749/1983), 30 luglio 1983 (n. 796/1983) e 2 maggio \r\n 1984 (n. 938/1984) dal Pretore di Pisa in funzione di giudice del \r\n lavoro, e 16 novembre 1983 (n. 570/1984) dal Pretore di Firenze in \r\n funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 35 \r\n Cost.; questione giudicata non fondata con sent. 27 novembre 1984, n. \r\n 257. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta il 15 ottobre 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: SAJA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il Redattore: ANDRIOLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"3636","titoletto":"ORD. 354/87. TRASPORTI PUBBLICI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - DIPENDENTI - PROMOZIONE AUTOMATICA NEI CASI PREVISTI DALL\u0027ART. 13 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI) - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni che non contengano motivi nuovi o diversi da quelli posti a fondamento di questioni identiche dichiarate non fondate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 36 Cost. e gia` dichiarata non fondata con sent. n. 257/1984 - degli artt. 9 legge 1 febbraio 1978, n. 30 e 18 Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 in quanto escludono, nei confronti dei dipendenti delle aziende municipalizzate di trasporto, la promozione automatica prevista per la generalita` dei lavoratori dall\u0027art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/02/1978","numero":"30","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;30~art9"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"08/01/1931","numero":"148","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;148~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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