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M. e altri contro l\u0026#8217;Azienda ospedaliera integrata di Verona, con ordinanza del 4 maggio 2020, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 maggio 2020, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Verona in composizione monocratica \u0026#8211; nel corso di un giudizio di risarcimento dei danni per responsabilit\u0026#224; sanitaria, intrapreso dai figli di un paziente deceduto dopo essere stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico, giudizio nel quale era stato conferito un incarico di consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio ad un collegio composto da un medico legale e da un infettivologo \u0026#8211; ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), nella parte in cui \u0026#171;vieta in maniera drastica l\u0026#8217;aumento, nella misura del 40 per cento, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio, che \u0026#232; invece previsto, dall\u0026#8217;art. 53 d.P.R. 115/2002, per la quasi totalit\u0026#224; degli  incarichi collegiali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente evidenzia, in punto di rilevanza, che \u0026#8211; ove si fosse potuto applicare l\u0026#8217;aumento di cui all\u0026#8217;art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187; \u0026#8211; al collegio che ha svolto l\u0026#8217;incarico nel giudizio principale si sarebbe potuto liquidare un importo globale pari ad euro 3.113,50, mentre, in ragione del divieto stabilito dalla norma censurata, la misura del compenso non avrebbe potuto superare la soglia di euro 2.418,93, sulla scorta del criterio fondato sulle vacazioni, applicabile al caso di specie secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, quindi, che la previsione impugnata incide direttamente sui termini quantitativi della liquidazione spettante ai componenti del collegio peritale, che hanno avanzato la relativa istanza all\u0026#8217;esito dello svolgimento dell\u0026#8217;incarico conferito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che la previsione censurata deroga in maniera vistosa al criterio posto dal citato art. 53, che non solo prevede, in caso di perizia collegiale, un aumento della misura del compenso spettante al singolo ausiliario, ma ne correla l\u0026#8217;entit\u0026#224; al numero dei componenti del collegio. Tale difformit\u0026#224; tra le due discipline risulterebbe irragionevole e, pertanto, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., non essendo ravvisabile alcun motivo per retribuire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei componenti di un collegio peritale nei giudizi in materia di responsabilit\u0026#224; sanitaria in misura inferiore rispetto a quella di collegi composti da esperti in discipline diverse da quella medica o comunque afferente ad altre tipologie di controversie. Siffatto regime sottenderebbe una valutazione normativa di minore difficolt\u0026#224; delle consulenze tecniche d\u0026#8217;ufficio espletate nei giudizi in tema di responsabilit\u0026#224; sanitaria, che sarebbe discriminatoria, in quanto generalizzata, ma anche non pertinente, poich\u0026#233; spesso questo tipo di indagini presenterebbe un notevole coefficiente di difficolt\u0026#224; e richiederebbe un particolare impegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Argomenta il Tribunale di Verona, ad ulteriore dimostrazione della irragionevolezza della disposizione censurata, che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della Salute 19 luglio 2016, n. 165 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), pur essendo previsto che, in caso di c.t.u. che coinvolga una pluralit\u0026#224; di medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, il compenso sia unico a fronte dell\u0026#8217;incarico collegiale conferito, l\u0026#8217;organo giurisdizionale pu\u0026#242; aumentarlo fino al doppio. In questo caso il legislatore avrebbe, pertanto, riconosciuto la facolt\u0026#224; al magistrato di liquidare un onorario maggiore di quello spettante al singolo consulente, sul presupposto che la perizia collegiale giustifichi un aumento dell\u0026#8217;onorario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Un\u0026#8217;ulteriore causa di irragionevolezza del divieto di aumento censurato deriverebbe dal fatto che la riduzione del compenso dei consulenti incaricati collegialmente opererebbe in un contesto in cui i criteri di computo sono gi\u0026#224; inadeguati per difetto rispetto all\u0026#8217;impegno richiesto. \u0026#200;, al riguardo, evocato il precedente di questa Corte (sentenza n. 192 del 2015), che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; 2014), \u0026#171;nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa, su tale aspetto, il giudice a quo che l\u0026#8217;inerzia amministrativa nell\u0026#8217;adeguamento dei compensi, stigmatizzata nell\u0026#8217;occasione da questa Corte, \u0026#232; proseguita sino all\u0026#8217;attualit\u0026#224;, tanto da giustificare la conclusione secondo cui la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto, anche a voler considerare che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, deve essere contemperata in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta. Con l\u0026#8217;effetto che la mancata attuazione in sede amministrativa del vincolo di adeguamento previsto dalla fonte primaria costituiva un dato caratterizzante della materia sulla quale il legislatore si apprestava ad incidere: e il non averne tenuto conto, nel momento in cui \u0026#232; stato deciso un significativo intervento di riduzione, indurrebbe a concludere che la scelta legislativa abbia superato il limite della manifesta irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe inferisce il Tribunale di Verona che anche nel settore interessato dalla disposizione censurata possano determinarsi ricadute di sistema, poich\u0026#233; la disciplina descritta, per un verso, pu\u0026#242; favorire applicazioni strumentali o addirittura illegittime delle norme, ai fini di ottenere l\u0026#8217;adeguamento de facto dei compensi \u0026#8211; ad esempio mediante un\u0026#8217;indebita proliferazione degli incarichi o un pregiudiziale orientamento verso valori tariffari massimi \u0026#8211; e, per altro verso, pu\u0026#242; comportare un allontanamento dal circuito dei consulenti d\u0026#8217;ufficio dei soggetti dotati delle migliori professionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio innanzi a questa Corte non si sono costituite le parti del procedimento a quo e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 maggio 2020 (reg. ord. n. 160 del 2020), il Tribunale ordinario di Verona dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), nella parte in cui \u0026#171;vieta in maniera drastica l\u0026#8217;aumento, nella misura del quaranta per cento, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio, che \u0026#232; invece previsto dall\u0026#8217;art. 53 d.P.R. 115/2002, per la quasi totalit\u0026#224; degli incarichi collegiali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In ragione della previsione normativa denunciata, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione prospetta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., per l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento che si determinerebbe nella liquidazione dei compensi di un collegio peritale nei giudizi di responsabilit\u0026#224; medica, a fronte di quella spettante ai collegi composti da esperti di discipline diverse da quella medica ovvero di discipline che parimenti richiedono differenti competenze mediche, ma in relazione ad altre tipologie di controversie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEspone, in proposito, il giudice rimettente che \u0026#8211; dopo aver sancito il principio di necessaria collegialit\u0026#224; delle indagini peritali da espletare nei giudizi di responsabilit\u0026#224; sanitaria \u0026#8211; il legislatore nega espressamente ogni possibilit\u0026#224; di aumento del compenso globale spettante ai componenti del collegio, onorario che \u0026#232; calcolato unitariamente, come se l\u0026#8217;incarico fosse conferito ad un singolo consulente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, siffatta esclusione importerebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla previsione generale in tema di compenso per gli incarichi conferiti ad un collegio di ausiliari, e sarebbe altres\u0026#236; intrinsecamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, si determinerebbe un\u0026#8217;illogica differenza di disciplina rispetto al riconoscimento, operato in via generale dall\u0026#8217;art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, dell\u0026#8217;aumento del compenso per gli incarichi collegiali di natura tecnica relativi a materie diverse da quella della responsabilit\u0026#224; sanitaria, nella misura del quaranta per cento per ciascun componente oltre il primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Sotto il secondo profilo, vi sarebbe un\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca e manifesta del divieto di aumento previsto dalla norma censurata, confermata altres\u0026#236; dal riconoscimento in capo al giudice, operato dall\u0026#8217;art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della Salute 19 luglio 2016, n. 165 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), della facolt\u0026#224; di aumentare fino al doppio il compenso, pur unico a fronte dell\u0026#8217;incarico collegiale, ove questo sia stato conferito a medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in un contesto in cui, peraltro, i criteri di computo sono gi\u0026#224; inadeguati per difetto a fronte dell\u0026#8217;impegno richiesto, non essendosi mai operato l\u0026#8217;aggiornamento periodico, con cadenza triennale, della misura dei criteri di liquidazione, previsto dall\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002. In proposito il giudice a quo evoca il precedente di questa Corte n. 192 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, va rilevato che sussistono le condizioni di ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; sollevato in riferimento all\u0026#8217;art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In particolare, sul piano della rilevanza, il giudice rimettente ha precisato che la previsione impugnata incide direttamente sui termini quantitativi della liquidazione spettante ai componenti del collegio peritale investito nel giudizio principale, che hanno avanzato la relativa istanza all\u0026#8217;esito dello svolgimento dell\u0026#8217;incarico conferito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd ancora, \u0026#232; plausibile il richiamo del Tribunale di Verona ai criteri di calcolo da utilizzare con riguardo alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico incaricato in tema di responsabilit\u0026#224; medica, sulla scorta del riferimento alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui il sistema di calcolo dell\u0026#8217;onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della Tabella allegata al decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;Economia e delle Finanze, del 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in materia civile e penale) \u0026#232; applicabile agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona. Ne consegue che, ove la consulenza abbia ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell\u0026#8217;operazione chirurgica cui \u0026#232; stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificit\u0026#224;, per cui in tal caso, mancando un\u0026#8217;apposita previsione in tabella, il giudice pu\u0026#242; legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 novembre 2011, n. 24992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In secondo luogo, nessun addebito pu\u0026#242; essere mosso al rimettente per non avere tentato una interpretazione costituzionalmente orientata. E tanto perch\u0026#233; il tenore perentorio della disposizione, che esclude categoricamente la possibilit\u0026#224; di incrementare l\u0026#8217;onorario nel caso di consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio affidata ad un collegio in tale ambito, non consentiva alcuno sforzo ermeneutico atto a motivare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di pervenire ad un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice. Al riguardo, questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenze n. 232 del 2013 e n. 253 del 2020; in senso conforme, sentenze n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto al merito della questione, \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo entro cui si colloca la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In termini generali, l\u0026#8217;art. 191, secondo comma, del codice di procedura civile prevede che il giudice possa nominare pi\u0026#249; di un consulente \u0026#171;soltanto in caso di grave necessit\u0026#224; o quando la legge espressamente lo dispone\u0026#187;. Analogamente, l\u0026#8217;art. 221, secondo comma, del codice di procedura penale ammette l\u0026#8217;incarico peritale collegiale, stabilendo che il giudice penale possa affidare \u0026#171;l\u0026#8217;espletamento della perizia a pi\u0026#249; persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessit\u0026#224; ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali situazioni il principio di collegialit\u0026#224; esige una partecipazione congiunta degli esperti alle indagini e alle valutazioni peritali in vista dell\u0026#8217;elaborazione di conclusioni che, anche se raggiunte attraverso la ripartizione di particolari attivit\u0026#224; in base alle specifiche competenze di ciascuno, risultino condivise e compendiate in un unico elaborato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Per quanto concerne la liquidazione del compenso, l\u0026#8217;incarico plurimo \u0026#232; contemplato dall\u0026#8217;art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, sostanzialmente riproducendo le disposizioni dell\u0026#8217;abrogato art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria), stabilisce che, allorch\u0026#233; l\u0026#8217;incarico sia stato conferito ad un collegio di ausiliari, \u0026#171;il compenso globale \u0026#232; determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l\u0026#8217;incarico affidatogli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllorch\u0026#233;, invece, il giudice nomini pi\u0026#249; consulenti e disponga che ognuno degli incaricati svolga personalmente e per intero l\u0026#8217;incarico attribuito, in ragione delle professionalit\u0026#224; specifiche di cui ognuno \u0026#232; in possesso, non sussiste collegialit\u0026#224; e per ogni consulente sono operative le medesime disposizioni applicabili nel caso di nomina di un solo ausiliario. In tale evenienza si realizza, quindi, una somma di indagini finalizzate ad un unico scopo, con impegno, per ciascuna di esse, uguale a quello richiesto per l\u0026#8217;incarico singolo e con deposito di separati elaborati, con la conseguenza che il compenso \u0026#232; dovuto ad ogni ausiliario nella sua interezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;incarico collegiale si distingue altres\u0026#236; l\u0026#8217;ipotesi in cui il giudice si sia limitato ad autorizzare il consulente singolo ad avvalersi di uno o pi\u0026#249; soggetti per l\u0026#8217;espletamento di indagini specialistiche, non trovando in tal caso applicazione il criterio di liquidazione previsto dall\u0026#8217;art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanza 18 marzo 2019, n. 7636; sezione seconda civile, ordinanza 21 settembre 2017, n. 21963; sezione seconda civile, sentenza 11 giugno 2008, n. 15535).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con riferimento alla consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio nei giudizi civili e penali in materia di responsabilit\u0026#224; medica, l\u0026#8217;art. 15 della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) innova sui criteri di nomina del consulente tecnico d\u0026#8217;ufficio o perito medico-legale, prevedendo, al comma 1, che, \u0026#171;[n]ei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilit\u0026#224; sanitaria, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria affida l\u0026#8217;espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o pi\u0026#249; specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d\u0026#8217;ufficio da nominare nell\u0026#8217;ambito del procedimento di cui all\u0026#8217;articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell\u0026#8217;ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma introduce, dunque, il principio della necessaria collegialit\u0026#224; nell\u0026#8217;espletamento del mandato, di cui si ha conferma attraverso i lavori parlamentari, giacch\u0026#233; il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la nomina di un collegio peritale nei casi che avessero implicato la \u0026#171;valutazione di problemi tecnici complessi\u0026#187;, mentre tale inciso \u0026#232; stato successivamente espunto in Senato. Il fine della corretta esplicazione dell\u0026#8217;indagine e della valutazione peritale \u0026#232; perseguito dal legislatore tanto attraverso la necessaria collegialit\u0026#224;, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso articolo aggiunge, al comma 2, che \u0026#171;[n]egli albi dei consulenti di cui all\u0026#8217;articolo 13 delle disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all\u0026#8217;articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi \u0026#232; indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l\u0026#8217;esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, il comma 3 specifica che \u0026#171;[g]li albi dei consulenti di cui all\u0026#8217;articolo 13 delle disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all\u0026#8217;articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un\u0026#8217;idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 4 dispone che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilit\u0026#224; sanitaria \u0026#171;l\u0026#8217;incarico \u0026#232; conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l\u0026#8217;aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall\u0026#8217;articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115\u0026#187;. Ed \u0026#232; su quest\u0026#8217;ultima previsione che si appuntano le censure del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La disposizione censurata \u0026#232; intrinsecamente e manifestamente irragionevole, non risultando coerente con la ratio che la sostiene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilit\u0026#224; sanitaria, del principio di necessaria collegialit\u0026#224; a presidio della correttezza dell\u0026#8217;indagine peritale, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l\u0026#8217;onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo. Infatti, per effetto della previsione in esame, l\u0026#8217;ammontare unitario di detto compenso deve essere suddiviso in parti uguali tra i membri del collegio, con la conseguenza che a ciascun componente spetta un onorario inferiore a quello adeguato in ragione dell\u0026#8217;incremento percentuale previsto dalla norma generale oggetto di deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUlteriore causa di irragionevolezza deriva dalla riduzione progressiva dell\u0026#8217;onorario spettante a ciascuno dei consulenti indotta dall\u0026#8217;aumento del numero dei componenti incaricati dell\u0026#8217;espletamento delle operazioni peritali. Alla stregua della disposizione censurata, il compenso rimane parametrato a quello che sarebbe spettato ove l\u0026#8217;incarico fosse stato attribuito ad un unico consulente, indipendentemente dal numero dei componenti del collegio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; La finalit\u0026#224; di alleviare l\u0026#8217;aggravio economico che, in forza della collegialit\u0026#224; necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati gi\u0026#224; onerati dei costi della eventuale consulenza di parte non pu\u0026#242; valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del quantum dell\u0026#8217;onorario, non potendo il soddisfacimento di un\u0026#8217;esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl limite imposto dalla disposizione denunciata comporta una decurtazione idonea ad incidere sull\u0026#8217;adeguatezza del compenso rispetto all\u0026#8217;opera prestata e sulla conformit\u0026#224; dello stesso alle regole generali sulla liquidazione dei compensi affidati ad un collegio di periti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttraverso la designazione giudiziale, integrante un atto costitutivo di un munus publicum, il consulente tecnico d\u0026#8217;ufficio riceve un incarico professionale che, sebbene non sia riconducibile \u0026#8211; in ragione del fine pubblico che vale a qualificarlo e delle peculiari modalit\u0026#224; in cui trova attuazione \u0026#8211; ad un contratto, rinviene nella disciplina della liquidazione degli onorari specifici meccanismi di commisurazione volti a garantire la proporzionalit\u0026#224; dei compensi, sia pure per difetto in considerazione del connotato pubblicistico (sentenza n. 192 del 2015), all\u0026#8217;entit\u0026#224; e alla complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera prestata, in coerenza con il fine di contemperamento tra gli interessi pubblici e le esigenze remunerative del professionista che informa la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale esigenza di adeguamento risponde anche l\u0026#8217;incremento percentuale contemplato per gli incarichi collegiali dall\u0026#8217;art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, quale bilanciamento della determinazione del compenso, per le suddette finalit\u0026#224; di contenimento della spesa, sulla base di quanto spettante al singolo, poich\u0026#233; il giudice ricorre a tale genere di incarichi proprio quando le indagini esibiscono un tasso di complessit\u0026#224; tecnico-scientifica tale da rendere opportuna la condivisione della responsabilit\u0026#224; della valutazione peritale tra pi\u0026#249; esperti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel settore della responsabilit\u0026#224; medica il principio di necessaria collegialit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l\u0026#8217;esigenza di perseguire una verifica dell\u0026#8217;an e del quantum della responsabilit\u0026#224; che sia il pi\u0026#249; possibile esaustiva e conforme alle leges artis. Di conseguenza risulta gravemente contraddittorio che, per un verso, si esiga che in tale campo sia favorito l\u0026#8217;intervento di tecnici particolarmente specializzati ed esperti \u0026#8211; sia sul piano teorico che pratico \u0026#8211; e, per altro verso, si sopprima il meccanismo che prevede un incremento del compenso che tale complessit\u0026#224; vale a controbilanciare, meccanismo destinato ad evitare una plateale decurtazione dell\u0026#8217;importo che sarebbe spettato in caso di incarico al singolo. Questa preventiva e inderogabile limitazione genera effetti contrastanti con lo scopo che la disposizione si prefigge di raggiungere in astratto, favorendo altres\u0026#236; torsioni interpretative e forzature applicative volte a sopperire alla riduzione quantitativa attraverso l\u0026#8217;incremento indiscriminato delle vacazioni riconoscibili, pur a fronte dell\u0026#8217;osservanza formale delle cornici edittali massime fissate dal legislatore, ovvero mediante la proliferazione degli incarichi o il riconoscimento sistematico dell\u0026#8217;aumento previsto dall\u0026#8217;art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la particolare complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le ricadute \u0026#8220;di sistema\u0026#8221; della disposizione denunciata va, tra l\u0026#8217;altro, considerata la possibilit\u0026#224; che essa favorisca l\u0026#8217;allontanamento dal circuito dei consulenti tecnici di ufficio e periti da parte dei professionisti dotati di maggiore esperienza e specializzazione, disincentivati dalla preordinata incongruenza degli onorari spettanti rispetto alla qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; dell\u0026#8217;impegno richiesto (ancora sentenza n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; A fortiori l\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata \u0026#232; resa evidente dalla incidenza del divieto di aumento dei compensi su tariffe che \u0026#8211; inferiori fin dall\u0026#8217;origine ai valori del mercato professionale \u0026#8211; non sono mai state aggiornate mediante l\u0026#8217;adeguamento triennale prescritto dall\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 (sentenze n. 224 del 2018 e n. 178 del 2017). In tali termini l\u0026#8217;irragionevolezza \u0026#232; stata gi\u0026#224; accertata dalla richiamata sentenza n. 192 del 2015, con riferimento alla previsione della riduzione di un terzo dei compensi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato nei procedimenti in cui sia stata disposta l\u0026#8217;ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, per finalit\u0026#224; di contenimento della spesa erariale. In questa prospettiva, l\u0026#8217;art. 106-bis del testo unico sulle spese di giustizia \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo \u0026#171;nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002\u0026#187;, in relazione alla variazione, accertata dall\u0026#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell\u0026#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. E la recente sentenza n. 89 del 2020 ha rilevato una \u0026#171;deplorevole e reiterata inadempienza dell\u0026#8217;Amministrazione\u0026#187; nell\u0026#8217;applicazione del richiamato art. 54.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.3.\u0026#8211; \u0026#200; pur vero che il legislatore gode di discrezionalit\u0026#224; particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte operate. Ma la verifica della sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalit\u0026#224; tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire rientra nel sindacato di ragionevolezza demandato a questa Corte. La verifica del superamento del limite della manifesta arbitrariet\u0026#224; delle scelte compiute involge anche la valutazione se il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sia stato realizzato con modalit\u0026#224; tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale (ex multis, sentenze n. 253, n. 95, n. 80, n. 79 e n. 58 del 2020, n. 271, n. 266 e n. 139 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE una compressione siffatta \u0026#232; ravvisabile nel caso di specie, in cui l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;aumento del compenso previsto dall\u0026#8217;art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 contraddice lo scopo della disciplina dell\u0026#8217;istituto processuale di cui si tratta, che, come evidenziato, va identificato con l\u0026#8217;esigenza di assicurare un livello di precisione tecnica e di attendibilit\u0026#224; dei risultati delle indagini confacente alla complessit\u0026#224; della materia e alla delicatezza degli interessi coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La disposizione impugnata contrasta, altres\u0026#236;, con il principio di uguaglianza, in quanto introduce un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina generale sulla determinazione degli onorari per gli incarichi peritali collegiali. Ed infatti, dal confronto con il citato art. 53 del testo unico sulle spese di giustizia \u0026#8211; disposizione il cui contenuto precettivo \u0026#232; espressamente derogato dalla norma censurata \u0026#8211; si ricava che in tutti gli altri campi in cui la complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;indagine richiede che l\u0026#8217;incarico sia affidato all\u0026#8217;opera congiunta di pi\u0026#249; esperti, anche se si tratti di un collegio medico, il compenso \u0026#232; maggiorato, rispetto a quello che sarebbe spettato al singolo consulente, nella misura del quaranta per cento, per le ragioni dianzi evidenziate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233;, ove l\u0026#8217;incarico collegiale riguardi materie diverse da quelle attinenti alla responsabilit\u0026#224; medica (sia civile, sia penale), il compenso globale viene incrementato in ragione della partecipazione alle operazioni peritali di pi\u0026#249; consulenti, mentre l\u0026#8217;aumento dell\u0026#8217;onorario \u0026#232; precluso in via generale con riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto la responsabilit\u0026#224; sanitaria, nonostante il carattere primario degli interessi coinvolti e la complessit\u0026#224; tecnica che di norma caratterizza l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine. Ne discende, a titolo esemplificativo, che siffatta modalit\u0026#224; di adeguamento del compenso \u0026#232; esclusa per un collegio di medici il quale debba accertare la responsabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;\u0026#233;quipe che abbia eseguito un delicato intervento chirurgico, cui sia conseguito il decesso del paziente, mentre \u0026#232; riconosciuta ove della diversa competenza di pi\u0026#249; medici l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria si avvalga in altri settori dell\u0026#8217;ordinamento, come nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;infortunistica stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disparit\u0026#224; di trattamento non appare giustificata dalla circostanza che, nella materia di cui si tratta, la collegialit\u0026#224; nell\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;indagine tecnica sia prescritta dal legislatore, diversamente dalle ipotesi concernenti altri campi, nei quali il conferimento dell\u0026#8217;incarico ad una pluralit\u0026#224; di consulenti \u0026#232; rimesso alla valutazione nel caso concreto del magistrato che dispone l\u0026#8217;accertamento peritale. La differenza della fonte dell\u0026#8217;incarico collegiale \u0026#8211; nell\u0026#8217;un caso stabilito in via generale dal legislatore, nell\u0026#8217;altro disposto dal magistrato in via discrezionale, in relazione a singole fattispecie \u0026#8211; non muta l\u0026#8217;effetto, che consiste comunque nel conferimento di un mandato collegiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, d\u0026#8217;altro canto, pu\u0026#242; ritenersi che la collegialit\u0026#224; imposta dalla legge in materia di responsabilit\u0026#224; sanitaria costituisca un onere meramente formale cui non corrisponda l\u0026#8217;effettiva esigenza pratica di garantire un adeguato contributo tecnico in fattispecie richiedenti un concorso di conoscenze diversificate. Una conclusione siffatta mostrerebbe un\u0026#8217;intrinseca contraddizione, poich\u0026#233; implicherebbe che il legislatore abbia inteso introdurre la regola della necessaria collegialit\u0026#224;, pur nella consapevolezza della sufficienza dell\u0026#8217;affidamento dell\u0026#8217;incarico ad un unico consulente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017 limitatamente alle parole: \u0026#171;e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l\u0026#8217;aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall\u0026#8217;articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: \u0026#171;e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l\u0026#8217;aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall\u0026#8217;articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Spese di giustizia - Nomina dei consulenti tecnici d\u0027ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilit\u0026#224; sanitaria - Incarichi collegiali - Determinazione del compenso globale - Esclusione dell\u0027aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall\u0027art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"43883","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Motivazione adeguata con riferimento alla rilevanza e all\u0027esclusione di una interpretazione costituzionalmente orientata - Ammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017 sussistono le condizioni di ammissibilità, sia sul piano della rilevanza, perché il rimettente ha precisato che la previsione impugnata incide direttamente sulla definizione dell\u0027onorario spettante al collegio di consulenti tecnici d\u0027ufficio nominato nel giudizio principale, sia perché nessun addebito può essergli mosso per non avere tentato una interpretazione costituzionalmente orientata, visto il tenore perentorio della disposizione, che non consentiva alcuno sforzo ermeneutico atto a motivare l\u0027impossibilità di pervenire ad un\u0027interpretazione adeguatrice.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 232 del 2013 e n. 253 del 2020; in senso conforme, sentenze n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43884","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/03/2017","data_nir":"2017-03-08","numero":"24","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43884","titoletto":"Spese di giustizia - Incarichi collegiali - Incarichi dei consulenti tecnici d\u0027ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità medica - Determinazione del compenso globale - Aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, come previsto per gli incarichi collegiali di natura tecnica relativi a materie diverse - Esclusione - Disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale parziale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l\u0027aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall\u0027articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». La norma censurata dal Tribunale di Verona determina un\u0027irragionevole disparità di trattamento - per cui contrasta altresì con il principio di uguaglianza - nella liquidazione dei compensi - le cui tariffe sono inferiori fin dall\u0027origine ai valori del mercato professionale e non sono mai state aggiornate mediante l\u0027adeguamento triennale prescritto dall\u0027art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dei collegi peritali nei giudizi di responsabilità medica, a fronte della liquidazione spettante ai collegi composti da esperti di discipline diverse ovvero di discipline che parimenti richiedono differenti competenze mediche, ma in relazione ad altre tipologie di controversie. La finalità di alleviare l\u0027aggravio economico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati, già onerati dei costi della eventuale consulenza di parte, non può valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edell\u0027onorario, non potendo il soddisfacimento di un\u0027esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati. Questa preventiva e inderogabile limitazione genera effetti contrastanti con lo scopo che la disposizione si prefigge di raggiungere in astratto, favorendo altresì torsioni interpretative e forzature applicative. Tra le ricadute \"di sistema\" della disposizione denunciata va, tra l\u0027altro, considerata la possibilità che essa favorisca l\u0027allontanamento dal circuito dei professionisti dotati di maggiore esperienza e specializzazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 89 del 2020, n. 224 del 2018, n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAttraverso la designazione giudiziale, integrante un atto costitutivo di un \u003cem\u003emunus publicum\u003c/em\u003e, il consulente tecnico d\u0027ufficio riceve un incarico professionale che, sebbene non sia riconducibile ad un contratto, rinviene nella disciplina della liquidazione degli onorari specifici meccanismi di commisurazione volti a garantire la proporzionalità dei compensi, sia pure per difetto in considerazione del connotato pubblicistico, all\u0027entità e alla complessità dell\u0027opera prestata, in coerenza con il fine di contemperamento tra gli interessi pubblici e le esigenze remunerative del professionista che informa la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 192 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell\u0027incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l\u0027esigenza di perseguire una verifica dell\u0027\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle \u003cem\u003eleges artis\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ma la verifica della sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire rientra nel sindacato di ragionevolezza demandato alla Corte costituzionale, nel quale rientra anche la valutazione se il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 253, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020 e n. 58 del 2020, n. 271 del 2019, n. 266 del 2019 e n. 139 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43883","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/03/2017","data_nir":"2017-03-08","numero":"24","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39717","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 102/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2277","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43256","autore":"Bigazzi L.","titolo":"Colpa medica e validità della perizia non espletata nella prescritta forma collegiale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"926","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40873","autore":"Vellani C.","titolo":"I processi civili nel prosieguo della XVIII legislatura","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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