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Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 17-23 dicembre 2019, depositato in cancelleria il 24 dicembre 2019 ed iscritto al n. 114 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 gennaio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;avvocato Gabriella Gul\u0026#236; per la Regione Siciliana, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8210; Con ricorso depositato il 24 dicembre 2019 e iscritto al n. 114 del registro ricorsi per l\u0026#8217;anno 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, commi 7 e 8; 8; 13, commi l e 2; 15, commi 3 e 4; 2 (comma 9); 5; 12; 22; 25 e 27 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0026#8217;anno 2019 in materia di attivit\u0026#224; produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attivit\u0026#224; culturali, sanit\u0026#224;. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8210; Il ricorrente osserva, nel primo motivo di ricorso, che l\u0026#8217;art. 2 (Rimodulazione pianta organica dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia) disciplina un processo di rimodulazione, in senso riduttivo, della dotazione organica dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, secondo le previsioni dell\u0026#8217;art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), normativa direttamente applicabile al personale della Regione e degli enti da essa vigilati in base all\u0026#8217;art. 23 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, nel ricorso si afferma che i commi 7 ed 8 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana citata recano una disciplina in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla prima disposizione censurata, il ricorrente afferma che la norma regionale \u0026#8210; nel prevedere che nell\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224;, di cui al precedente comma 6, \u0026#232; disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all\u0026#8217;esito della riduzione della dotazione organica \u0026#8211; viola l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, quali quelli di impiego pubblico privatizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, infatti, la possibilit\u0026#224; di regolare la copertura dei posti risultati vacanti all\u0026#8217;esito della nuova dotazione organica in sede di accordo di mobilit\u0026#224;, non troverebbe riscontro nell\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione, poi, alla seconda disposizione impugnata, il ricorrente rileva come essa tratti congiuntamente la gestione delle eccedenze e delle carenze di personale dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, prevedendo il ricorso al distacco, istituto disciplinato dall\u0026#8217;art. 62 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), secondo cui l\u0026#8217;amministrazione di appartenenza del personale distaccato resta responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, dunque, nel prevedere il distacco quale strumento di gestione dell\u0026#8217;eccedenza di personale, detterebbe disposizioni ulteriori che non trovano riscontro nell\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva al riguardo il ricorrente che la disposizione statale indicata non contempla l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; del distacco, ma prevede la risoluzione del rapporto, nel caso sussistano i presupposti per il pensionamento ovvero il ricorso a procedure di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8210; Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura, poi, l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., e in quanto \u0026#171;eccede le competenze attribuite alla Regione dagli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la disposizione impugnata dispone testualmente: \u0026#171;Al comma l dell\u0026#8217;articolo 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole \u0026#8220;31 dicembre 2018\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;31 dicembre 2019\u0026#8221;\u0026#187;. Pertanto, a seguito di tale modifica, l\u0026#8217;art. 79 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale) prevede la proroga al 31 dicembre 2019 della possibilit\u0026#224; di utilizzo da parte degli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Sicilia \u0026#171;a titolo esclusivo di anticipazione di liquidit\u0026#224;\u0026#187;, delle somme derivanti \u0026#171;dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560\u0026#187;, ancorch\u0026#233; non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio, nonch\u0026#233; con obbligo di reintegro, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli stessi Istituti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione non risulterebbe in linea con le norme introdotte dall\u0026#8217;art. 3, comma l, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l\u0026#8217;emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale dispone che \u0026#171;[l]e risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il ricorrente evidenzia che la norma censurata che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un diverso fine, invade la competenza concorrente dello Stato nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, ponendosi cos\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale nella \u0026#171;materia \u0026#8220;coordinamento della finanza pubblica\u0026#8221;\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 3, comma l, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014; eccede, inoltre, dalle \u0026#171;competenze attribuite alla Regione dagli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8210; Con il terzo motivo il ricorrente censura, inoltre, l\u0026#8217;art. 13, commi l e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost, in relazione all\u0026#8217;art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate prevedono provvedimenti in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) della societ\u0026#224; Almaviva Contact spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il ricorrente afferma che l\u0026#8217;impugnato comma 1, nel prevedere l\u0026#8217;inserimento, all\u0026#8217;art. 20 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2017. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), dopo le parole \u0026#171;31 dicembre 2013\u0026#187;, della locuzione \u0026#171;, ovvero in alternativa, si applica l\u0026#8217;articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5\u0026#187;, determinerebbe l\u0026#8217;applicazione, ai lavoratori gi\u0026#224; destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact spa, nel numero residuo di 149 soggetti, della disciplina di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAttraverso tale modifica, si estenderebbe il regime della stabilizzazione di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, che recepisce la normativa statale di cui all\u0026#8217; art. 4, commi 6, 7, 8 e 9 del d.l. n. 101 del 2013, ai lavoratori socialmente utili o di pubblica utilit\u0026#224; assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact spa, gi\u0026#224; destinatari dei benefici di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge della Regione Siciliana 1\u0026#176; febbraio 2006, n. 4 (Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale), per il caso di crisi aziendali, di area o di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale estensione, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni di cui al d.l. n. 101 del 2013, e dunque, con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione in esame, contrasterebbe anche con il principio del pubblico concorso sancito dall\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost., quale canale di accesso ordinario agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, poi, estende la stessa censura anche al successivo comma 2, il quale stabilisce che il comma 1 dell\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, \u0026#171;nei limiti numerici ivi previsti, trova applicazione anche in favore dei lavoratori gi\u0026#224; destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la Societ\u0026#224; Almaviva Contact spa e transitati alla Societ\u0026#224; Exprivia Projects srl\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8210; Il ricorrente censura, con il quarto e ultimo motivo, l\u0026#8217;art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., in relazione agli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente afferma che la disposizione censurata, laddove prevede l\u0026#8217;applicazione al personale inserito negli elenchi di cui comma l dell\u0026#8217;art. 30 della legge reg. n. 5 del 2014 (ovvero ai cosiddetti lavoratori LSU e LPU) degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di commercio, mediante le risorse assegnate dalla normativa vigente, del regime di cui al comma 6 dell\u0026#8217;art. 26 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 (che a sua volta recepisce quanto disposto dall\u0026#8217;art. 20, commi l e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 in materia di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile), effettua un\u0026#8217;estensione impropria dell\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione del predetto art. 20, commi l e 2, ai lavoratori socialmente utili o impiegati in attivit\u0026#224; di pubblica utilit\u0026#224;, per i quali \u0026#232;, invece, prevista un\u0026#8217;apposita procedura di stabilizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8210; Nel corpo del ricorso, ancorch\u0026#233; non evidenziato come distinto motivo, vi \u0026#232; anche una censura ulteriore che investe gli artt. 2, comma 9, 5, 12, 22, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente pone in evidenza che essi prevedono clausole di invarianza finanziaria volte a specificare che dall\u0026#8217;attuazione delle disposizioni ivi recate non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica e che tutte le strutture regionali interessate provvedono ai relativi adempimenti nell\u0026#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, nel ricorso si osserva che la legge non risulta corredata della relazione tecnica prevista dall\u0026#8217;art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica), e che deve indicare, nel dettaglio, le ragioni dell\u0026#8217;invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il comma 6-bis del suddetto art. 17 impone anche al legislatore regionale, di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l\u0026#8217;ipotesi di invarianza, l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; delle risorse gi\u0026#224; esistenti nel bilancio e delle relative unit\u0026#224; gestionali utilizzabili per le finalit\u0026#224; indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, infatti, la relazione tecnica assume un rilievo non solo illustrativo, bens\u0026#236; dimostrativo del rispetto, da parte del nuovo provvedimento legislativo, del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri, con la conseguenza che la declaratoria di assenza di onere non vale di per s\u0026#233; a rendere dimostrato il rispetto dell\u0026#8217;obbligo di copertura, risultando evidente che la previsione di una clausola di invarianza finanziaria non debba risolversi in mera clausola di stile (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 18 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in assenza di elementi idonei a suffragare le suddette clausole di invarianza finanziaria, il ricorrente afferma che le citate disposizioni violino l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., che trova specifica declinazione nel richiamato art. 17 della legge n. 196 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8210; Con atto depositato in data 4 febbraio 2020, si \u0026#232; costituita nel presente giudizio la Regione Siciliana che ha, in primo luogo, eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di costituzionalit\u0026#224; per non avere il ricorrente tenuto in conto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, le competenze statutarie della Regione (sono evocate le sentenze n. 109 del 2018 e n. 52 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa regionale ha posto in rilievo come il requisito di ammissibilit\u0026#224; non pu\u0026#242; dirsi soddisfatto dal contesto del ricorso, il quale non contiene alcuna indicazione, neppure sintetica, in ordine alla estraneit\u0026#224; della materia/e disciplinata/e dalle disposizioni impugnate dalla sfera di attribuzioni stabilite dallo statuto, n\u0026#233; l\u0026#8217;evocazione, pur non diffusamente argomentata, dei limiti di competenza in esso fissati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8210; Nel merito, quanto alla questione concernente i commi 7 e 8 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, afferma che il rinvio operato dal comma 7 all\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224; finalizzato a colmare le carenze di personale risponde alle finalit\u0026#224; stesse dell\u0026#8217;accordo tra amministrazioni, cos\u0026#236; come disciplinato in sede statale; ed inoltre pone in evidenza come a fronte di una amministrazione che si fa parte di un accordo per ricollocare personale in eccedenza, debba essercene un\u0026#8217;altra con vacanze in organico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della resistente, dunque, la disposizione in questione \u0026#171;autorizza la conclusione di accordi di mobilit\u0026#224;, sia per ricollocare le eccedenze in altre amministrazioni (comma 6), sia per acquisire personale in mobilit\u0026#224; da altre amministrazioni (comma 7)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la Regione osserva che a seguito della riduzione complessiva del personale, conseguente alla rimodulazione della pianta organica dell\u0026#8217;ente in questione \u0026#232; risultata una carenza di dipendenti con qualifica di operatori e collaboratori che, invece di essere colmata con nuove assunzioni, viene coperta ricorrendo all\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224; con invarianza della spesa come previsto dal comma 9 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata applicherebbe, dunque, l\u0026#8217;art. 33, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e non sarebbe in contrasto con esso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al comma 8 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana impugnata, la difesa regionale osserva altres\u0026#236; che la previsione secondo cui le eccedenze e le carenze di personale scaturenti dalla nuova dotazione organica possono essere regolate attraverso il ricorso all\u0026#8217;istituto del distacco, ai sensi dell\u0026#8217;art. 62 del CCRL e mutuato dall\u0026#8217;art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), si pone in una ottica di risparmio di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl fatto che l\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 regolamenti la gestione di eccedenze del personale attraverso gli istituti ivi contemplati, non determinerebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di una norma regionale che nel prevedere forme di assegnazione temporanea di lavoratori rinvia ad altri istituti, pure disciplinati dal legislatore statale e dalla contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8210; Passando, poi, alle censure rivolte nei confronti dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, la difesa regionale osserva che il contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., \u0026#232; soltanto indicato, e non vi \u0026#232; alcuna argomentazione di tale censura che, pertanto, dovrebbe essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla violazione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, la Regione rileva come il ricorrente muova da un\u0026#8217;erronea interpretazione della norma in esame, circostanza che d\u0026#224; conto, altres\u0026#236;, del perch\u0026#233; la disposizione che l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana citata si limita a prorogare, non \u0026#232; mai stata impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente da quanto asserito dal ricorrente, la difesa regionale osserva che l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non viola il disposto dell\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 47 del 2014, in quanto disciplina una fattispecie diversa. La disposizione statale, infatti, dispone l\u0026#8217;esclusiva destinazione (finale) delle risorse derivanti da detta alienazione ad un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento normativo regionale censurato, invece, non comporterebbe alcuna definitiva destinazione di tali risorse, in quanto l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; per ripianare i debiti pregressi \u0026#232; consentita agli IACP a titolo di anticipazione di liquidit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale rileva che il provvisorio utilizzo non distrae le somme in questione dalla destinazione imposta dal legislatore statale e ci\u0026#242; risulterebbe dal procedimento espressamente dettato dall\u0026#8217;art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 che al comma 2 dispone l\u0026#8217;obbligo da parte dell\u0026#8217;ente beneficiario \u0026#171;al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidit\u0026#224;, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l\u0026#8217;utilizzo dei fondi di parte corrente\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ad avviso della resistente, l\u0026#8217;utilizzo temporaneo non pregiudica in alcun modo la destinazione finale delle somme, in ossequio al disposto legislativo di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 47 del 2014, con ci\u0026#242; non determinando alcuna violazione costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8210; Con riferimento, poi, alle censure mosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 13 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, la Regione resistente osserva che attraverso l\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, il legislatore \u0026#232; intervenuto a tutela di una compagine di lavoratori, gi\u0026#224; facenti parte del regime transitorio ed in quanto tali \u0026#171;assunti/stabilizzati\u0026#187; dalla societ\u0026#224; Almaviva, al profilarsi di una situazione di crisi che ha determinato, nell\u0026#8217;anno immediatamente successivo, l\u0026#8217;istituzione di un tavolo tecnico regionale con la partecipazione delle parti sociali, del Dipartimento lavoro e del Dipartimento attivit\u0026#224; produttive. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel 2017, pertanto, il legislatore regionale ha inteso garantire ai lavoratori della societ\u0026#224; Almaviva provenienti dal regime transitorio una forma di tutela consistente nel fare rivivere gli effetti della precedente legge regionale n. 4 del 2006, in virt\u0026#249; della quale ai soggetti in argomento, allora LSU, \u0026#232; stata garantita una nuova possibile stabilizzazione con la previsione di un ulteriore contributo che veniva riconosciuto al datore di lavoro che assumeva. Detta misura di tutela sarebbe stata, evidentemente, attivata solo al sopraggiungere di una cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento da parte della societ\u0026#224; Almaviva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la resistente ha osservato come la situazione di crisi economica, finanziaria e sociale della Regione Siciliana non ha, per\u0026#242;, consentito alcuna individuazione di datori di lavoro disposti alla assunzione degli indicati lavoratori, nonostante la possibile fruizione del contributo a valere sulle risorse cos\u0026#236; come individuate dallo stesso art. 20 sopra menzionato (fondo ex art. 30, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la difesa regionale d\u0026#224; atto che i lavori del tavolo tecnico sono proseguiti fino all\u0026#8217;attivazione della procedura di licenziamento collettivo e a fronte di ci\u0026#242; il tavolo tecnico ha convenuto sulla possibile estensibilit\u0026#224; degli effetti del citato art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017. Nella stessa sede \u0026#232; stata, nel contempo, evidenziata l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della legge reg. Siciliana n. 4 del 2006 e, nella considerazione della inderogabilit\u0026#224; dei licenziamenti, \u0026#232; stato convenuto con le organizzazioni sindacali di richiedere la disponibilit\u0026#224; dei lavoratori licenziandi ad un reinserimento nel bacino di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 a valere sulle risorse del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, presso il competente Servizio centro per l\u0026#8217;impiego di Palermo, sono stati sottoscritti gli accordi con le OO.SS. e i singoli lavoratori (per un numero di 92 unit\u0026#224;) per il reinserimento nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, ad avviso della Regione, il processo di assegnazione in utilizzazione non comporta l\u0026#8217;instaurazione di alcun rapporto di lavoro in quanto rimane nell\u0026#8217;alveo dei lavori socialmente utili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnaloghe considerazioni sono, poi, svolte dalla difesa regionale, in relazione al comma 2 dell\u0026#8217;art. 13 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, in quanto nel numero complessivo di 149 lavoratori gi\u0026#224; facenti parte del regime transitorio disciplinati dall\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, rientrano anche alcuni lavoratori che, sebbene a suo tempo assunti e/o stabilizzati dalla societ\u0026#224; Almaviva, sono stati poi dalla detta societ\u0026#224; trasferiti alla societ\u0026#224; Exprivia Projeects srl.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di tali norme, ad avviso della difesa regionale, la disposizione impugnata non procede ad alcun processo di stabilizzazione bens\u0026#236; ad un rinnovato utilizzo in attivit\u0026#224; socialmente utili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8210; Per quanto concerne, poi, le censure relative all\u0026#8217;art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, la resistente osserva che nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, in attuazione del comma 8, del d.l. n. 101 del 2013, sono stati inseriti i soggetti di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell\u0026#8217;articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e di cui all\u0026#8217;art. 3, comma l, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall\u0026#8217;articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196 in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno), come recepito dall\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24 (Disposizioni per l\u0026#8217;inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l\u0026#8217;occupazione dei disabili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratta di soggetti utilizzati presso gli enti locali e presso enti diversi quali le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli enti sottoposti a controllo e tutela della Regione e le Camere di commercio. In virt\u0026#249; di tale inserimento nell\u0026#8217;elenco, \u0026#232; stata garantita annualmente la prosecuzione delle attivit\u0026#224; socialmente utili anche presso enti diversi dagli enti locali, cos\u0026#236; come la proroga dei contratti a termine, ai sensi degli artt. 3, comma 9, e 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 26, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 ha, poi, espressamente esteso il processo di stabilizzazione anche agli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, inserendo la locuzione \u0026#171;con risorse proprie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; ha determinato la necessit\u0026#224; di un ulteriore intervento normativo che ripristinasse la piena vigenza, anche per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di commercio, della disciplina gi\u0026#224; declinata dal citato art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, per l\u0026#8217;attivazione dei percorsi di stabilizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto precisato, la difesa regionale osserva che il legislatore ha inteso sostituire l\u0026#8217;inciso \u0026#171;con risorse proprie\u0026#187;, sopra indicato, assolutamente incoerente con la disciplina di settore e con tutte le procedure che negli anni sono state poste in essere, al fine di evitare erronee interpretazioni, con il riferimento alle \u0026#171;risorse assegnate dalla normativa vigente\u0026#187; in coerenza a quanto gi\u0026#224; previsto anche dai commi 6 e 10, lettera d), dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 4, la difesa eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione, in quanto il ricorso appare inidoneo a introdurre una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale attesa la mancanza di motivazione al riguardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8210; Infine, con riferimento alle censure dirette nei confronti delle clausole di invarianza finanziaria, contenute negli artt. 2, 5, 12, 22, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, la difesa regionale osserva che esse non sono indicate nell\u0026#8217;epigrafe e, soprattutto, nelle conclusioni dell\u0026#8217;atto introduttivo, cosicch\u0026#233;, afferma, a questa Corte non \u0026#232; stato chiesto di dichiararne l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale. Si tratterebbe, pertanto, di censure generiche e assertive e, come tali, comunque inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 24 dicembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, commi 7 e 8; 8; 13, commi l e 2; 15, commi 3 e 4; 2, comma 9; 5; 12; 22; 25 e 27 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0026#8217;anno 2019 in materia di attivit\u0026#224; produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attivit\u0026#224; culturali, sanit\u0026#224;. Disposizioni varie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 quanto ai commi 7 e 8.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare il comma 7 \u0026#232; denunciato nella parte in cui stabilisce che nell\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224;, previsto dal precedente comma 6, possa essere disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all\u0026#8217;esito della riduzione della dotazione organica dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto la possibilit\u0026#224; di regolare in sede di accordo di mobilit\u0026#224; la copertura dei posti risultanti vacanti all\u0026#8217;esito della rimodulazione della pianta organica non trova riscontro nell\u0026#8217;art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che reca la disciplina in tema di gestione delle eccedenze di personale e mobilit\u0026#224; collettiva; disposizione questa riconducibile alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente censura, poi, il comma 8 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui disciplina congiuntamente la gestione delle eccedenze e delle carenze di personale dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, prevedendo il ricorso all\u0026#8217;istituto del distacco, ai sensi dell\u0026#8217;art. 62 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale disposizione regionale violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto l\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, per tali casi, non contempla l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; del distacco, ma prevede, nel caso sussistano i presupposti per il pensionamento, la risoluzione del rapporto oppure il ricorso a procedure di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente impugna, poi, l\u0026#8217;art 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che proroga al 31 dicembre 2019 il termine di applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 79 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2018. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), il quale, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Sicilia, consente l\u0026#8217;utilizzo da parte degli stessi, \u0026#171;a titolo esclusivo di anticipazione di liquidit\u0026#224;\u0026#187;, delle somme derivanti \u0026#171;dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560\u0026#187;, ancorch\u0026#233; non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio, nonch\u0026#233; con obbligo di reintegro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente la disposizione regionale violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 3, comma l, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l\u0026#8217;emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2014, n. 80, principio fondamentale nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, il quale prevede che le risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale debbano essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la norma in esame violerebbe gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto eccede le competenze attribuite alla Regione dallo Statuto di autonomia e, inoltre, l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il ricorrente censura, inoltre, l\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, il quale nel prevedere l\u0026#8217;inserimento all\u0026#8217;art. 20 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2017. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), dopo le parole \u0026#171;31 dicembre 2013\u0026#187;, della locuzione \u0026#171;, ovvero, in alternativa, si applica l\u0026#8217;articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5\u0026#187;, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma lettera l), Cost., in quanto estende il regime della stabilizzazione di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), che recepisce la normativa statale di cui all\u0026#8217;art. 4, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai lavoratori socialmente utili (LSU) o di pubblica utilit\u0026#224; (LPU) assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact spa gi\u0026#224; destinatari dei benefici di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge della Regione Siciliana 1\u0026#176; febbraio 2006, n. 4 (Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale), per il caso di crisi aziendali, di area o di settore, in tal modo intervenendo sul rapporto di lavoro di detti lavoratori. La disposizione censurata sarebbe riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa violerebbe, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost., in quanto consentirebbe la stabilizzazione degli LSU assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact spa, in violazione del principio del pubblico concorso quale canale ordinario di impiego nelle pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le medesime ragioni e con riferimento agli stessi parametri \u0026#232; censurato anche il comma 2 dell\u0026#8217;art. 13 della legge regionale citata, nella parte in cui dispone che l\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 si applica anche ai lavoratori gi\u0026#224; destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact spa e transitati alla societ\u0026#224; Exprivia Projects srl.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il ricorrente impugna, inoltre, l\u0026#8217;art. 15, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui sostituisce nel comma 10 dell\u0026#8217;art. 26 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, le parole \u0026#171;e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie\u0026#187; con le parole \u0026#171;nonch\u0026#233; del personale inserito nell\u0026#8217;elenco di cui al comma l dell\u0026#8217;articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l\u0026#8217;utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto estende l\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni agli LSU o agli LPU, per i quali \u0026#232;, invece, prevista la diversa procedura di cui agli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, altres\u0026#236;, impugnato l\u0026#8217;art. 15, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, secondo cui dall\u0026#8217;applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Infine, il ricorrente censura l\u0026#8217;art. 2, da intendersi, come si ricava dalla motivazione contenuta nel ricorso, quanto al suo comma 9, nonch\u0026#233; gli artt. 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui riportano clausole di invarianza finanziaria, secondo le quali le disposizioni ivi recate non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica e nella parte in cui stabiliscono che le strutture regionali interessate provvedono ai relativi adempimenti nell\u0026#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume il ricorrente che tali norme, in assenza di elementi idonei a suffragare l\u0026#8217;invarianza finanziaria ed in mancanza della relazione tecnica prevista dall\u0026#8217;art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica), non assicurano la copertura degli oneri finanziari e pertanto violerebbero l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Deve in primo luogo osservarsi che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse, con lo stesso ricorso n. 114 del 2019, in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., nei confronti dell\u0026#8217;art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, concernente la sanit\u0026#224; penitenziaria, sono gi\u0026#224; state trattate separatamente perch\u0026#233; connesse per materia all\u0026#8217;impugnativa di altre disposizioni, oggetto di precedenti ricorsi, e sono state decise con la sentenza n. 194 del 2020, dichiarativa della non fondatezza delle censure. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, la difesa della Regione ha preliminarmente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure, non essendosi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell\u0026#8217;oggetto del giudizio, onere di cui \u0026#232; gravato il ricorrente, richiede che quest\u0026#8217;ultimo si confronti con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia (ex plurimis, sentenza n. 119 del 2019 e, pi\u0026#249; recentemente, sentenza n. 279 del 2020). Questa Corte ha, infatti, affermato che \u0026#171;il ricorrente ben pu\u0026#242; dedurre la violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile (sentenza n. 16 del 2012), fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovr\u0026#224; divenire tanto pi\u0026#249; esaustiva, quanto pi\u0026#249;, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia (sentenza n. 213 del 2003)\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, deve rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, facendo espresso riferimento all\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, che reca la disciplina delle eccedenze del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dedotto contenuto all\u0026#8217;evidenza privatistico delle norme censurate, nella parte in cui dispongono la copertura dei posti risultati vacanti a seguito della rimodulazione della pianta organica dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, rispettivamente, attraverso il ricorso all\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224; e all\u0026#8217;istituto del distacco, nonch\u0026#233; la natura del parametro evocato, che fa riferimento all\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, escludono, di per s\u0026#233;, l\u0026#8217;utilit\u0026#224; di un confronto con le disposizioni statutarie, dal momento che lo statuto speciale per la Regione Siciliana non prevede alcuna competenza legislativa regionale nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile (sentenze n. 194 e n. 25 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, quindi, ribadito che, ove sia impugnata dallo Stato una legge di una Regione ad autonomia speciale, l\u0026#8217;omissione dell\u0026#8217;indicazione delle competenze statutarie non inficia di per s\u0026#233; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione promossa con il ricorso quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, cos\u0026#236; da escludere l\u0026#8217;utilit\u0026#224; del confronto con queste stesse; ci\u0026#242; che si verifica, in particolare, quando \u0026#232; dedotta la violazione della competenza esclusiva statale in materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando al merito, deve premettersi il quadro normativo di riferimento in cui si collocano le due disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel suo complesso, l\u0026#8217;art. 2 citato opera la rimodulazione della pianta organica dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, ente pubblico strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statutaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale riforma \u0026#8211; come si legge nel suo comma 1 \u0026#8211; risponde all\u0026#8217;esigenza di accrescere l\u0026#8217;efficienza dell\u0026#8217;Istituto in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi in Italia e nell\u0026#8217;Unione europea; di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; e, inoltre, di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pianta organica, risultante dalla norma censurata, \u0026#232; ridisegnata essenzialmente in chiave riduttiva, nel senso che la dotazione complessiva del personale \u0026#232; quasi dimezzata. Ma con riferimento alle singole qualifiche del personale non dirigenziale, essa, da una parte, registra eccedenze numericamente consistenti per i profili pi\u0026#249; elevati (come per gli istruttori), dall\u0026#8217;altra, per quelli meno elevati (segnatamente gli operatori, non presenti nella precedente pianta organica) evidenzia invece una carenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer la gestione di tale radicale riorganizzazione del personale, i commi 5 e 6 fanno riferimento alla regolamentazione posta, in generale per il lavoro pubblico contrattualizzato, dall\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina appunto le eccedenze di personale e la mobilit\u0026#224; collettiva. L\u0026#8217;espresso richiamo della normativa statale mostra come quella regionale si muova all\u0026#8217;interno e nel rispetto della prima, la quale prevede il coinvolgimento, mediante informativa preventiva, delle rappresentanze unitarie del personale e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del comparto o area.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl criterio ispiratore della norma \u0026#232; quello di sperimentare ogni possibile misura organizzativa diretta a scongiurare il collocamento in disponibilit\u0026#224; del personale (ex art. 33, comma 7) che non sia possibile impiegare diversamente nell\u0026#8217;ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;amministrazione, che ha attivato la procedura, \u0026#232; tenuta a verificare la possibilit\u0026#224; della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidariet\u0026#224;, ovvero dell\u0026#8217;assegnazione ad altre amministrazioni, previo accordo con le stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; altres\u0026#236; contemplata (dall\u0026#8217;art. 33 citato) la possibilit\u0026#224; che i contratti collettivi nazionali stabiliscano i criteri generali e le procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni, regolato dal precedente art. 30 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle procedure di mobilit\u0026#224; \u0026#232; previsto che in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possano essere stabiliti criteri generali di regolamentazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche con riferimento alle eccedenze di personale l\u0026#8217;autonomia collettiva pu\u0026#242; esplicarsi nei modi ordinari, essendo i rapporti di lavoro pubblico regolati contrattualmente (artt. 2, comma 3, e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001) per quanto non \u0026#232; riservato agli atti organizzativi della pubblica amministrazione (artt. 2, comma 1, e 5 del d.lgs. n. 165 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; possibile, quindi, che, nella procedura attivata per far fronte alle eccedenze di personale, vi siano accordi contrattuali collettivi per regolare la mobilit\u0026#224; del personale e il ricorso a modalit\u0026#224; flessibili di impiego. Sono altres\u0026#236; possibili accordi di mobilit\u0026#224; tra amministrazioni pubbliche, come espressamente prevede l\u0026#8217;art. 33, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la ricollocazione totale o parziale del personale eccedente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La normativa regionale censurata si colloca proprio in questo contesto, in dichiarata sintonia con la disciplina statale indicata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il comma 6 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 prevede infatti che, al fine della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza, il dirigente responsabile dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ed il dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale sono autorizzati a stipulare apposito accordo di mobilit\u0026#224; ai sensi \u0026#8211; e quindi nel rispetto \u0026#8211; del comma 5 dell\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001; accordo che, raggiunto con altre amministrazioni pubbliche regionali, pu\u0026#242; avere ad oggetto la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ricollocazione avviene, dunque, nel perimetro tracciato dalla normativa statale di cui all\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, specificamente, disciplina la gestione dell\u0026#8217;eccedenza di personale presso le pubbliche amministrazioni prevedendo, tra l\u0026#8217;altro, proprio lo strumento dell\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224; senza che la disposizione regionale censurata introduca alcuna previsione derogatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le questioni promosse nei confronti sia del comma 7 che del comma 8 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, sono entrambe non fondate nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Comune alle due questioni \u0026#232; la censura di violazione della competenza esclusiva statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve in proposto rilevarsi che questa Corte, anche recentemente, ha ribadito che \u0026#171;[l]a materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 257 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nel delineare i confini tra ci\u0026#242; che \u0026#232; ascrivibile alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e ci\u0026#242; che invece ricade nella competenza regionale, questa Corte ha precisato che sono da ricondurre alla prima \u0026#171;gli interventi legislativi che [\u0026#8230;] dettano misure relative a rapporti lavorativi gi\u0026#224; in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2017) e rientrano, invece, nella seconda \u0026#171;i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale\u0026#187; (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; vale anche per una Regione ad autonomia speciale, qual \u0026#232; la Regione Siciliana (ex plurimis, sentenze n. 194 e n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007), alla cui competenza esclusiva in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187; (art. 14, lettera p, dello statuto) \u0026#232; stata ricondotta, da ultimo, una disposizione del legislatore siciliano sulla dotazione organica dell\u0026#8217;amministrazione regionale quanto al \u0026#8220;personale dei catalogatori e dei catalogatori esperti\u0026#8221; (sentenza n. 25 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, si \u0026#232; affermato che, quando la disposizione regionale non regolamenta il rapporto di lavoro, bens\u0026#236; detta una disciplina finalizzata alla realizzazione di esigenze organizzative dell\u0026#8217;amministrazione, viene in rilievo non gi\u0026#224; la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, bens\u0026#236; quella regionale nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;, la quale comunque incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, quali sono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Con riferimento in particolare al comma 7 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, deve rilevarsi che tale disposizione prevede che l\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224;, di cui al precedente comma 6, regola \u0026#8211; nel senso che pu\u0026#242; regolare, senza che ci sia una riserva in suo favore \u0026#8211; anche la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della nuova dotazione organica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una disposizione che si lega all\u0026#8217;ultimo comma dell\u0026#8217;art. 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, che costituisce anche condizione di legittimit\u0026#224; dello stesso accordo di mobilit\u0026#224;. Il legislatore regionale, al fine di contenere la spesa del personale, ha prescritto che la rimodulazione della pianta organica dell\u0026#8217;Istituto deve avvenire \u0026#171;senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la gestione delle vacanze nella qualifica meno elevata, pur in un contesto complessivo di eccedenze del personale, ha questo limite finanziario e rimane nell\u0026#8217;ambito della competenza esclusiva regionale in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti regionali\u0026#187;. La copertura delle vacanze in un ente regionale con elevato numero di esuberi, come l\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, non pu\u0026#242; dunque generare \u0026#8211; ha prescritto il legislatore regionale \u0026#8211; ulteriore spesa per il personale: la mobilit\u0026#224;, in uscita (dei lavoratori in esubero) come quella in entrata (per coprire le vacanze), deve essere a costo zero. Sicch\u0026#233;, da una parte, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico regionale in termini di diritti e doveri del personale non \u0026#232; direttamente incisa in alcun modo; dall\u0026#8217;altra, l\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224; in questione, anche quando dovesse avere ad oggetto le vacanze di personale, si inserisce nel contesto delle misure organizzative direttamente connesse alla ricollocazione totale o parziale del personale eccedentario, in sintonia con la ratio dell\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 2 censurato, nel prevedere che le esigenze di gestione del personale, comprese quelle derivanti dai vuoti in organico conseguenti alla rimodulazione della pianta organica dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, siano oggetto di negoziazione tra le pubbliche amministrazioni interessate, attiene a profili organizzativi dell\u0026#8217;ente regionale, espressione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p, dello statuto reg. Siciliana), e non si pone in frizione con le norme statali in tema di mobilit\u0026#224; nel lavoro pubblico contrattualizzato e segnatamente con l\u0026#8217;art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Considerazioni analoghe valgono anche per il comma 8 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione \u0026#8211; riguardante la gestione sia delle eccedenze sia delle carenze di personale conseguenti alla rimodulazione della pianta organica \u0026#8211; prevede la possibilit\u0026#224; del ricorso al \u0026#171;distacco\u0026#187;, istituto tipico del lavoro privato (art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante \u0026#171;Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30\u0026#187;), ma che, in quanto tale, ha cittadinanza anche nel lavoro pubblico contrattualizzato, s\u0026#236; che la disposizione censurata richiama segnatamente la fattispecie di distacco gi\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 62 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso al \u0026#171;distacco\u0026#187; \u0026#232; possibile \u0026#8211; prevede espressamente il comma 8 impugnato \u0026#8211; \u0026#171;qualora ne ricorrano le condizioni\u0026#187;, ossia nel rispetto della normativa generale sul lavoro pubblico contrattualizzato, che, anche nella contrattazione collettiva nazionale del comparto delle funzioni centrali, conosce ipotesi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione, quale fattispecie di mobilit\u0026#224; del personale tra amministrazioni pubbliche diverse. Nel lavoro pubblico non contrattualizzato, del resto, era prevista la fattispecie contigua del comando pressa altra amministrazione (art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre nell\u0026#8217;ottica di mettere in campo tutti i possibili strumenti di impiego flessibile al fine di evitare il collocamento in disponibilit\u0026#224; del personale in esubero, la censurata disposizione regionale consente anche il ricorso all\u0026#8217;istituto del distacco, che, riconosciuto in passato anche nel lavoro privato dalla giurisprudenza, che ne mutuava la configurabilit\u0026#224; proprio dal pi\u0026#249; risalente istituto del comando nel pubblico impiego non contrattualizzato, ha poi trovato la sua disciplina positiva nel citato art. 30 della legge n. 276 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nel pubblico impiego contrattualizzato l\u0026#8217;art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede, nel pi\u0026#249; ampio contesto della mobilit\u0026#224; di personale tra amministrazioni diverse, la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;assegnazione temporanea\u0026#187; ad altra amministrazione (per una fattispecie legale di personale pubblico in posizione di comando o distacco, art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuit\u0026#224; dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonch\u0026#233; norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali\u0026#187;, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1975, n. 125).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, in generale vi \u0026#232; un\u0026#8217;ampia compenetrazione della disciplina del lavoro privato in quella del lavoro pubblico privatizzato, come previsto in via generale dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che riconosce l\u0026#8217;autonomia contrattuale collettiva come fonte privilegiata di regolamentazione del rapporto (art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl pi\u0026#249; esteso utilizzo di istituti del lavoro privato \u0026#232; stato ulteriormente arricchito dall\u0026#8217;art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come da ultimo modificato dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 75 del 2017, che ha consentito alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonch\u0026#233; di avvalersi delle \u0026#171;forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell\u0026#8217;impresa\u0026#187;, seppur sempre e solo nei limiti e con le modalit\u0026#224; in cui se ne preveda l\u0026#8217;applicazione nelle amministrazioni pubbliche (con riferimento specifico all\u0026#8217;istituto del distacco, sentenza n. 257 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa ci\u0026#242; che qui rileva soprattutto \u0026#232; che, alla disciplina posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 8 dell\u0026#8217;art. 2 censurato non apporta alcuna deroga, limitandosi a prefigurare il distacco come strumento di gestione del rapporto di impiego del personale (in esubero) dell\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia alle condizioni e nei limiti in cui ci\u0026#242; \u0026#232; possibile alla stregua della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore, espressamente richiamata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; \u0026#200; vero che questa Corte, con riferimento all\u0026#8217;istituto del distacco ha, di recente, dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di disposizioni regionali che prevedevano \u0026#171;una peculiare ipotesi di distacco\u0026#187; in quanto volta a \u0026#171;sopperire a carenze di organico dei propri uffici\u0026#187;, determinando una permanente utilizzazione dei lavoratori distaccati (sentenza n. 257 del 2020) o prevedendo che \u0026#171;il trattamento economico del personale in questione\u0026#187; fosse a carico dell\u0026#8217;amministrazione di appartenenza (sentenza n. 227 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali casi, per\u0026#242;, si \u0026#232; riscontrata una disciplina regionale differente da quella statale e con essa contrastante anche nella misura in cui era prevista un\u0026#8217;ipotesi di distacco di personale dipendente da datori di lavoro privati (rispettivamente, organismi di formazione o societ\u0026#224; partecipate) verso enti pubblici regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, nella fattispecie attualmente in esame, la disposizione regionale censurata prevede la possibilit\u0026#224; di distacco del personale in esubero solo tra l\u0026#8217;Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, ente pubblico strumentale di interesse regionale, e altre amministrazioni pubbliche regionali e sempre che \u0026#171;ne ricorrano le condizioni\u0026#187;, ossia nei limiti di compatibilit\u0026#224; con il d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi termini la norma regionale non si pone in contrasto con la disciplina statale, rimanendo nel perimetro della propria potest\u0026#224; di regolazione delle esigenze organizzative dell\u0026#8217;ente pubblico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; l\u0026#8217;accordo di mobilit\u0026#224;, anche nella parte in cui in ipotesi preveda l\u0026#8217;assegnazione temporanea, sotto forma di distacco ad altra amministrazione, del personale in esubero, \u0026#232; condizionato al rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, tenendo anche conto dell\u0026#8217;art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede, in relazione al trattamento economico del personale comandato o distaccato, che l\u0026#8217;amministrazione utilizzatrice rimborsi a quella di appartenenza l\u0026#8217;onere relativo al trattamento fondamentale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Devono, quindi, essere dichiarate non fondate, nei termini sopra precisati, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Passando ad esaminare le censure mosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, la difesa regionale ha preliminarmente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., per non avere il ricorrente fornito alcuna motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante l\u0026#8217;orientamento di questa Corte secondo cui il ricorrente ha l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il ricorrente si \u0026#232; limitato a indicare la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., da parte della norma regionale censurata, ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppando le argomentazioni dell\u0026#8217;impugnazione esclusivamente con riferimento alla violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui si dir\u0026#224; in seguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere, pertanto, preliminarmente dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa nei confronti dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, con riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione promossa, nei confronti dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assoluta genericit\u0026#224; della doglianza, sprovvista di alcuna argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati, comporta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; anche di questa censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Quanto, poi, alla censura promossa, nei confronti della stessa norma, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., quanto ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la difesa regionale ne ha preliminarmente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;incompleta definizione dell\u0026#8217;oggetto del giudizio, non essendosi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve in proposito ribadirsi \u0026#8211; come gi\u0026#224; sopra rilevato al punto 3 \u0026#8211; che l\u0026#8217;assoluta estraneit\u0026#224; alle competenze statutarie di una Regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana, dei principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; e, segnatamente (secondo la prospettazione del ricorrente), dell\u0026#8217;art. 3 del d.l. n. 47 del 2014, come convertito, comporta la non utilit\u0026#224; di una motivazione pi\u0026#249; pregnante, estesa all\u0026#8217;esame anche delle norme dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostante \u0026#232; infatti l\u0026#8217;orientamento di questa Corte secondo cui i principi di coordinamento della finanza pubblica, recati dalla legislazione statale, si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale (ex plurimis, sentenze n. 273, n. 263, n. 239, n. 238, n. 176 e n. 82 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece la qualificazione delle disposizioni statali allegate dal ricorrente come principi di coordinamento della finanza pubblica riguarda \u0026#171;semmai, l\u0026#8217;infondatezza e non gi\u0026#224; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso\u0026#187; (sentenze n. 279 del 2020, n. 40 del 2016, n. 273 e n. 176 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Nel merito, la questione promossa nei confronti dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; La norma impugnata dispone testualmente: \u0026#171;Al comma l dell\u0026#8217;articolo 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole \u0026#8220;31 dicembre 2018\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;31 dicembre 2019\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la disposizione in esame, il legislatore regionale ha prorogato di un anno l\u0026#8217;ambito di applicazione temporale dell\u0026#8217;art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, disposizione comunque non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata impugnazione della norma, cui la disposizione censurata si riferisce, non incide, comunque, sulla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, \u0026#171;ogni provvedimento legislativo esiste a s\u0026#233; e pu\u0026#242; formare oggetto di autonomo esame ai fini dell\u0026#8217;accertamento della sua legittimit\u0026#224;: l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza non si applica invero ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l\u0026#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l\u0026#8217;interesse a ricorrere dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 237, n. 98 e n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 e n. 124 del 2015)\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; precisato, deve rilevarsi che l\u0026#8217;art. 79, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l\u0026#8217;utilizzo da parte degli stessi \u0026#171;a titolo esclusivo di anticipazione di liquidit\u0026#224;\u0026#187; delle somme derivanti \u0026#171;dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560\u0026#187;, ancorch\u0026#233; non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, al comma 2, stabilisce che l\u0026#8217;utilizzazione delle risorse \u0026#232; autorizzata \u0026#171;con decreto dell\u0026#8217;Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilit\u0026#224;, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l\u0026#8217;obbligo da parte dell\u0026#8217;ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidit\u0026#224;, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l\u0026#8217;utilizzo dei fondi di parte corrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle sentenze n. 273 e n. 38 del 2016, questa Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto la natura di principio fondamentale nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; del vincolo di destinazione stabilito dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione statale prevede, infatti, che le risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale, debbano essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle citate sentenze si \u0026#232; affermata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di cui all\u0026#8217;art. 3 del d.l. n. 47 del 2014, come convertito, di norme regionali che destinavano una parte dei proventi derivanti dall\u0026#8217;alienazione degli alloggi al ripianamento del deficit finanziario delle aziende territoriali per l\u0026#8217;edilizia residenziale (sentenza n. 273 del 2016), o al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di propriet\u0026#224; degli enti gestori (sentenza n. 38 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, questa Corte ha stabilito che il vincolo di destinazione di cui all\u0026#8217;art. 3 del d.l. n. 47 del 2014, come convertito, \u0026#232; espressione di una scelta di politica economica nazionale finalizzata a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e costituisce un principio fondamentale nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, in quanto con esso il legislatore ha inteso fissare una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8210; Nel caso di specie, la disposizione censurata, nel prorogare al 31 dicembre 2019 la possibilit\u0026#224; per gli IACP della Sicilia di ripianare le gravi situazioni debitorie mediante l\u0026#8217;utilizzo, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidit\u0026#224;, delle somme derivanti \u0026#171;dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560\u0026#187;, destina tali proventi a fini diversi dalla realizzazione di un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, ponendosi in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui alla suddetta disposizione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ben vero che il comma 2 dell\u0026#8217;art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 stabilisce che l\u0026#8217;anzidetto utilizzo debba essere autorizzato \u0026#171;con decreto dell\u0026#8217;Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilit\u0026#224;, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l\u0026#8217;obbligo da parte dell\u0026#8217;ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidit\u0026#224;, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l\u0026#8217;utilizzo dei fondi di parte corrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la mancanza della previsione dell\u0026#8217;obbligo da parte dell\u0026#8217;ente beneficiario di procedere al reintegro delle somme indicate entro il medesimo esercizio finanziario impedisce di affermare che l\u0026#8217;operazione in esame, dal punto di vista delle regole di contabilit\u0026#224; pubblica, possa qualificarsi come anticipazione di cassa e, dunque, quale reale \u0026#171;anticipazione di liquidit\u0026#224;\u0026#187;, eventualmente idonea ad assicurare il vincolo di destinazione esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 e quindi della prevista sostituzione delle parole \u0026#171;31 dicembre 2018\u0026#187; con le parole \u0026#171;31 dicembre 2019\u0026#187; nel comma l dell\u0026#8217;art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018; disposizione quest\u0026#8217;ultima che per il resto non \u0026#232; oggetto di impugnativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; Possono ora essere esaminate le censure concernenti l\u0026#8217;art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, delle quali la difesa regionale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze assegnate dallo statuto alla Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ha dedotto la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, ponendo a sostegno delle censure la disciplina statale in tema di stabilizzazione degli LSU e, in particolare, l\u0026#8217;art. 4, commi 6, 7, 8 e 9 del d.l. n. 101 del 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; sopra rilevato al punto 3, il contenuto delle disposizioni censurate \u0026#8211; che nell\u0026#8217;interpretazione del ricorrente sono finalizzate a gestire il passaggio di lavoratori assunti da societ\u0026#224; private verso il bacino degli LSU \u0026#8211; e il parametro evocato, costituito dalla competenza esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, escludono la necessit\u0026#224; per il ricorrente di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali \u0026#232; estranea tale materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 Cost., non sono fondate, nei termini di seguito indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, al comma 1, prevede l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017 (Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almaviva), della specifica previsione che, in alternativa alle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2006, a detti lavoratori si applica l\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regionale richiamata (art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017) gi\u0026#224; aveva approntato una misura di sostegno a favore degli LSU, in precedenza assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact spa, ma che da essa erano fuoriusciti a seguito di una procedura di licenziamento collettivo (indicati dalla stessa disposizione nel numero residuo, all\u0026#8217;epoca, di 149 soggetti). Prevedeva infatti l\u0026#8217;estensione ad essi di una misura dettata in generale per i lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati laddove, a seguito di crisi aziendali, non fosse stato possibile il mantenimento dei livelli occupazionali. In applicazione di tale disposizione, l\u0026#8217;Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell\u0026#8217;emigrazione poteva erogare i benefici economici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili nei limiti delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato, istituito con l\u0026#8217;art. 71 della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l\u0026#8217;anno 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata ha affiancato, come alternativa a questa misura di sostegno economico, la possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;elenco regionale di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, al fine del reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attivit\u0026#224; socialmente utili. Ci\u0026#242; ha fatto seguito \u0026#8211; riferisce la difesa della Regione \u0026#8211; ad una specifica concertazione sindacale promossa dal locale Servizio centro per l\u0026#8217;impiego nell\u0026#8217;ottica di superare, ove possibile, la prospettiva del mero sussidio economico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; in tal modo prevista una misura volta non gi\u0026#224; alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla societ\u0026#224; Almaviva Contact spa, bens\u0026#236; alla loro possibile riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico gravante sul Fondo unico per il precariato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso analogo, poi, dispone anche il comma 2 del medesimo art. 13, il quale estende il disposto del comma 1 agli LSU assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact e \u0026#171;transitati\u0026#187; presso la societ\u0026#224; Exprivia Projects srl, con la quale, anche in questo caso, \u0026#232; intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Anche per questi ultimi si prevede la possibilit\u0026#224; di iscrizione nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana citata, per essere nuovamente immessi nel bacino degli LSU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel complesso, la disposizione censurata, pertanto, da una parte non interviene nella regolamentazione del rapporto di lavoro in essere con le menzionate societ\u0026#224; private e quindi non disciplina aspetti riferibili alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (all\u0026#8217;art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.); dall\u0026#8217;altra non comporta la stabilizzazione di questi lavoratori come dipendenti regionali in assenza di concorso pubblico (richiesto dall\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn entrambe le ipotesi \u0026#8211; come sostiene la difesa della Regione \u0026#8211; l\u0026#8217;iscrizione di questi ex LSU nell\u0026#8217;elenco regionale suddetto non determina alcuna loro nuova stabilizzazione, ma solo consente che essi \u0026#8211; in quanto lavoratori gi\u0026#224; in precedenza stabilizzati presso soggetti privati e beneficiari, a seguito della sopravvenuta perdita del posto di lavoro, della misura di sostegno di cui all\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017 \u0026#8211; possano essere assegnati ad attivit\u0026#224; socialmente utili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretate le disposizioni censurate, devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97, quarto comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.\u0026#8211; Con riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, la difesa regionale ha preliminarmente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure per omesso confronto con le competenze statutarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; ritenersi fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; rilevato al punto 3, l\u0026#8217;omissione dell\u0026#8217;indicazione delle competenze statutarie non inficia di per s\u0026#233; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile alle competenze statutarie, cos\u0026#236; da doversi escludere la necessit\u0026#224; del confronto con esse (sentenze n. 194 e n. 25 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie la disposizione censurata, nell\u0026#8217;estendere le procedure di stabilizzazione di cui all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 ai lavoratori socialmente utili, presenta, nella prospettazione del ricorso, un contenuto di rilievo privatistico, riconducibile alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, che esclude l\u0026#8217;utilit\u0026#224; di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali \u0026#232; estranea la materia indicata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e22.\u0026#8722; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono, tuttavia, inammissibili sotto altro profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento all\u0026#8217;art 15, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, il ricorrente si \u0026#232; limitato a riferire che l\u0026#8217;estensione, agli LSU degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di commercio, della disciplina di stabilizzazione di cui all\u0026#8217;art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, anzich\u0026#233; di quella di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e all\u0026#8217;art. 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017, violerebbe la competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una censura meramente assertiva nella misura in cui il ricorrente deduce un\u0026#8217;\u0026#171;estensione impropria\u0026#187; della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, senza argomentarne la ragione e limitandosi ad un generico e non sviluppato rinvio all\u0026#8217;esame congiunto degli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; determina, secondo il costante orientamento di questa Corte, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 199 e n. 194 del 2020, n. 198 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti inammissibile \u0026#232; la questione promossa nei confronti dell\u0026#8217;art. 15, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall\u0026#8217;applicazione del precedente comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente si \u0026#232; limitato ad indicare la disposizione, senza in alcun modo argomentare la violazione del parametro invocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.\u0026#8211; Infine, devono essere esaminate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, da intendersi quanto al suo comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e24.\u0026#8211; La difesa regionale ha preliminarmente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure perch\u0026#233;, n\u0026#233; nell\u0026#8217;epigrafe n\u0026#233; nelle conclusioni del ricorso, sono state indicate le disposizioni censurate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; trovare accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla valutazione complessiva dell\u0026#8217;atto introduttivo, letto non disgiuntamente dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della Regione Siciliana, autorizzando la proposizione del ricorso, risulta chiara la volont\u0026#224; del Governo, per il tramite dell\u0026#8217;Avvocatura generale, di sottoporre a scrutinio di costituzionalit\u0026#224; le citate disposizioni, in riferimento al dedotto contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omessa testuale indicazione delle citate disposizioni nell\u0026#8217;epigrafe e nelle richieste conclusive dell\u0026#8217;atto introduttivo, in presenza di una inequivoca (seppur carente, per quanto si viene ora a dire) motivazione in ordine alla violazione del parametro invocato, costituisce una mera omissione di carattere formale che non pregiudica la identificabilit\u0026#224; \u0026#8211; e quindi, sotto questo profilo, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; \u0026#8211; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e25.\u0026#8211; Le questioni sono, tuttavia, inammissibili per altri motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente sostiene che le disposizioni censurate recherebbero mere clausole di stile, come tali inidonee ad assicurare l\u0026#8217;obbligo di copertura, di cui al parametro evocato, per l\u0026#8217;oggettiva assenza della relazione tecnico-finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e la congruit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultima e, quindi, il rispetto dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell\u0026#8217;adeguatezza della copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicch\u0026#233; le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalit\u0026#224; comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha altres\u0026#236; precisato la portata della relazione di cui all\u0026#8217;art. 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce \u0026#171;puntualizzazione tecnica\u0026#187; del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicch\u0026#233; ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un\u0026#8217;apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilit\u0026#224; con le risorse disponibili (sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, per\u0026#242;, si ha che, nella fattispecie, il ricorrente si limita ad indicare congiuntamente le singole disposizioni \u0026#8211; tra le quali, invero, l\u0026#8217;art. 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 che neppure contiene alcuna clausola di invarianza finanziaria \u0026#8211; ed omette di illustrare il contenuto delle singole norme quanto alla loro supposta idoneit\u0026#224; a comportare nuove spese. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso, in realt\u0026#224;, nella sua sintetica esposizione delle censure, non contiene la motivata allegazione della necessit\u0026#224; che le singole clausole di invarianza finanziaria, in quanto riferite a norme che siano invece produttive di spesa, siano giustificate dalla relazione tecnico-contabile e da documenti esplicativi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, quindi, in presenza di censure generiche e meramente assertive che comportano l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per l\u0026#8217;anno 2019 in materia di attivit\u0026#224; produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attivit\u0026#224; culturali, sanit\u0026#224;. Disposizioni varie); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente dal Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Rimodulazione della pianta organica dell\u0027Istituto Incremento Ippico per la Sicilia - Previsione che l\u0027accordo di mobilit\u0026#224;, per la ricollocazione del personale in eccedenza, regoli anche la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della nuova dotazione organica - Previsione che, ove ne ricorrano le condizioni, le eccedenze e le carenze di personale scaturenti dalla nuova dotazione organica potranno essere regolate col ricorso all\u0027istituto del distacco del personale.\r\nBilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Modifiche alla legge di stabilit\u0026#224; regionale n. 8 del 2018 - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari - Previsione che al comma 1 dell\u0027art. 79, le parole \"31 dicembre 2018\" siano sostituite dalle parole \"31 dicembre 2019\" - Proroga al 31 dicembre 2019 dell\u0027autorizzazione a utilizzare, in via straordinaria, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidit\u0026#224;, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonch\u0026#233; i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali.\r\nImpiego pubblico - Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almaviva - Previsione che all\u0027art. 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, dopo le parole \"31 dicembre 2013\" sono aggiunte le parole \", ovvero, in alternativa, si applica l\u0027art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5\" - Estensione generalizzata del regime di stabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni ai lavoratori, gi\u0026#224; destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la societ\u0026#224; Almaviva Contact spa - Prevista applicazione del regime di stabilizzazione suddetto, nei limiti numerici ivi previsti, anche in favore dei lavoratori gi\u0026#224; destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la Societ\u0026#224; Almaviva Contact spa e transitati alla Societ\u0026#224; Exprivia Projects srl.\r\nImpiego pubblico - Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attivit\u0026#224; socialmente utili - Previsione che al comma 10 dell\u0027art. 26 della legge regionale n. 8 del 2018, e successive modifiche e integrazioni, le parole \"e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie\" sono sostituite dalle parole \"nonch\u0026#233; del personale inserito nell\u0027elenco di cui al comma 1 dell\u0027art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l\u0027utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente\" - Previsione che dall\u0027applicazione della disposizione summenzionata non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43608","titoletto":"Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità, per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. Il ricorrente lamenta la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», per cui il dedotto contenuto all\u0027evidenza privatistico delle norme censurate, esclude, di per sé, l\u0027utilità di un confronto con lo statuto speciale, dal momento che per la Regione Siciliana esso non prevede alcuna competenza legislativa regionale nella materia indicata. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 25 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, l\u0027omissione dell\u0027indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l\u0027ammissibilità della questione promossa con il ricorso quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, così da escludere l\u0027utilità del confronto; pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell\u0027art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 213 del 2003 e n. 16 del 2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43609","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43609","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale eccedente dell\u0027Istituto Incremento Ippico per la Sicilia - Ricollocazione mediante accordo di mobilità - Gestione delle eccedenze e delle carenze di personale attraverso l\u0027istituto del distacco - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Disposizione di natura organizzativa, vincolata a clausola di invarianza finanziaria - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui stabiliscono rispettivamente che nell\u0027accordo di mobilità, previsto dal precedente comma 6, possa essere disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all\u0027esito della riduzione della dotazione organica dell\u0027Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, e che, per la gestione sia delle eccedenze sia delle carenze di personale conseguenti alla rimodulazione della pianta organica, prevede la possibilità del ricorso al «distacco». La prima delle disposizioni impugnate si lega all\u0027ultimo comma dell\u0027art. 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, che costituisce anche condizione di legittimità dello stesso accordo di mobilità, cosicché la copertura delle vacanze in un ente regionale con elevato numero di esuberi, come l\u0027Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, non può generare ulteriore spesa per il personale. Essa pertanto attiene a profili organizzativi dell\u0027ente regionale, espressione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p, dello statuto reg. Siciliana), e non si pone in frizione con le norme statali in tema di mobilità nel lavoro pubblico contrattualizzato e segnatamente con l\u0027art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. Quanto al comma 8, essa non comporta alcuna deroga alla disciplina posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, limitandosi a prefigurare il distacco come strumento di gestione del rapporto di impiego del personale (in esubero) dell\u0027Istituto Incremento Ippico per la Sicilia alle condizioni e nei limiti in cui ciò è possibile alla stregua della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore, espressamente richiamata. Inoltre l\u0027accordo di mobilità è condizionato al rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 257 del 2020, n. 227 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa materia dell\u0027ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; in particolare, ad essa sono da ricondurre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0027impiego pubblico regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 257 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 32 del 2017, n. 257 del 2016, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014, n. 17 del 2014, n. 149 del 2012 e n. 63 del 2\u003c/em\u003e012).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43610","numero_massima_precedente":"43608","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43610","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari (IACP) - Autorizzazione a utilizzare, a titolo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, con obbligo di reintegro - Proroga al 31 dicembre 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell\u0027equilibrio di bilancio - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 81, terzo comma, Cost., che proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Sicilia, è consentito l\u0027utilizzo da parte degli stessi, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti «dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560», ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio, nonché con obbligo di reintegro. Il ricorrente si è limitato a indicare la violazione del parametro indicato da parte della norma regionale censurata, ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppando le argomentazioni dell\u0027impugnazione esclusivamente con riferimento alla violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l\u0027onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 261 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43611","numero_massima_precedente":"43609","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43611","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari (IACP) - Autorizzazione a utilizzare, a titolo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, con obbligo di reintegro - Proroga al 31 dicembre 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dei limiti statutari - Assoluta genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, che proroga di un anno l\u0027ambito di applicazione temporale dell\u0027art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la quale consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l\u0027utilizzo da parte degli stessi, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge n. 560 del 1993, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. La doglianza è sprovvista di alcuna argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati.","numero_massima_successivo":"43612","numero_massima_precedente":"43610","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43612","titoletto":"Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità, per l\u0027incompleta definizione dell\u0027oggetto del giudizio, non essendosi il ricorrente confrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana. L\u0027assoluta estraneità alle competenze statutarie di una Regione ad autonomia speciale dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», comporta la non utilità di una motivazione più pregnante, estesa all\u0027esame anche delle norme dello statuto.\u003c/p\u003ePer costante orientamento costituzionale, i principi di coordinamento della finanza pubblica, recati dalla legislazione statale, si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale, mentre la qualificazione delle disposizioni statali allegate dal ricorrente come principi suddetti riguarda l\u0027infondatezza e non già l\u0027inammissibilità del ricorso. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43613","numero_massima_precedente":"43611","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43613","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi delle case popolari (IACP) - Autorizzazione a utilizzare, a titolo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, con obbligo di reintegro - Proroga al 31 dicembre 2019 - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che proroga di un anno l\u0027ambito di applicazione temporale dell\u0027art. 79 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, disposizione comunque non impugnata, la quale consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l\u0027utilizzo da parte degli stessi a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità delle somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge n. 560 del 1993, ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. Il vincolo di destinazione di cui all\u0027art. 3 del d.l. n. 47 del 2014, come convertito - per cui le risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente - è espressione di una scelta di politica economica nazionale finalizzata a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e costituisce un principio fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica». La disposizione censurata destina invece le risorse indicate a fini diversi, in contrasto con la suddetta disposizione statale. Né l\u0027operazione, dal punto di vista delle regole di contabilità pubblica, può qualificarsi come anticipazione di cassa, per la mancanza della previsione dell\u0027obbligo da parte dell\u0027ente beneficiario di procedere al reintegro delle somme indicate entro il medesimo esercizio finanziario. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 273 del 2016 e n. 38 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eSecondo il costante orientamento costituzionale, ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell\u0027accertamento della sua legittimità: l\u0027istituto dell\u0027acquiescenza non si applica invero ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l\u0027effetto di reiterare la lesione da cui deriva l\u0027interesse a ricorrere dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43614","numero_massima_precedente":"43612","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43614","titoletto":"Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per non essersi il ricorrente confrontato con le competenze assegnate dallo statuto alla Regione Siciliana. Il contenuto delle disposizioni censurate e il parametro evocato, costituito dalla competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», escludono la necessità per il ricorrente di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali è estranea tale materia.","numero_massima_successivo":"43615","numero_massima_precedente":"43613","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43615","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Misure di sostegno ai lavoratori socialmente utili (LSU) fuoriusciti dalla società Almaviva - Possibile loro reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e del principio del pubblico concorso - Esclusione dell\u0027effetto di stabilizzazione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), dell\u0027art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, il primo che estende il regime della stabilizzazione di cui all\u0027art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 ai lavoratori socialmente utili (LSU) o di pubblica utilità (LPU) assunti presso la società Almaviva Contact spa già destinatari dei benefici di cui all\u0027art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2006, e il secondo nella parte in cui dispone che l\u0027art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 si applica anche ai lavoratori già destinatari del regime transitorio dei LSU assunti presso la società Almaviva Contact spa e transitati alla società Exprivia Projects srl. In entrambe le ipotesi, la possibilità dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco regionale di cui all\u0027art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, al fine del reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili, non è volta alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla società Almaviva Contact spa, bensì alla loro possibile riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico gravante sul Fondo unico per il precariato. Pertanto l\u0027iscrizione dei lavoratori ex LSU nell\u0027elenco regionale suddetto non determina alcuna loro nuova stabilizzazione, ma solo consente che essi possano essere assegnati ad attività socialmente utili, senza perciò disciplinare né aspetti riferibili alla materia «ordinamento civile», né comportando la stabilizzazione di questi lavoratori come dipendenti regionali in assenza di concorso pubblico.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43616","numero_massima_precedente":"43614","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43616","titoletto":"Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro afferente a materia sulla quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutarie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità delle censure per omesso confronto con le competenze statutarie. La disposizione impugnata presenta, nella prospettazione del ricorso, un contenuto di rilievo privatistico, riconducibile alla materia «ordinamento civile», che esclude l\u0027utilità di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle quali è estranea la materia indicata.\u003c/p\u003eL\u0027omissione dell\u0027indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l\u0027ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile alle competenze statutarie, così da doversi escludere la necessità del confronto con esse. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 194 e n. 25 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43617","numero_massima_precedente":"43615","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43617","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Asserita estensione ai lavoratori socialmente utili (LSU) degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle camere di commercio delle procedure di stabilizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Carente motivazione - Inammissibilità della questione.","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 15, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui, sostituendo il comma 10 dell\u0027art. 26 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, estenderebbe l\u0027ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni ai lavoratori socialmente (LSU) o ai lavoratori di pubblica utilità (LPU), per i quali è, invece, prevista la diversa procedura di cui agli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. Il ricorrente si è limitato a riferire una censura meramente assertiva nella misura in cui deduce un\u0027«estensione impropria» della procedura di stabilizzazione dei LSU, senza argomentarne la ragione e limitandosi ad un generico e non sviluppato rinvio all\u0027esame congiunto degli artt. 4, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013 e 20, comma 14, del d.lgs. n. 75 del 2017. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 198 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43618","numero_massima_precedente":"43616","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43618","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Asserita estensione ai lavoratori socialmente utili (LSU) degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle camere di commercio delle procedure di stabilizzazione - Collegata clausola di invarianza finanziaria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Carente motivazione - Inammissibilità della questione.","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 15, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede che dall\u0027applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Il ricorrente si è limitato ad indicare la disposizione, senza in alcun modo argomentare la violazione del parametro invocato.","numero_massima_successivo":"43619","numero_massima_precedente":"43617","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43619","titoletto":"Ricorso in via principale - Individuazione delle disposizioni censurate per mezzo di valutazione complessiva dell\u0027atto introduttivo e della delibera a impugnare - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, perché, né nell\u0027epigrafe né nelle conclusioni del ricorso, sono state indicate le disposizioni censurate. Dalla valutazione complessiva dell\u0027atto introduttivo, letto non disgiuntamente dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnare l\u0027indicata legge regionale, autorizzando la proposizione del ricorso, risulta chiara la volontà del Governo, per il tramite dell\u0027Avvocatura generale dello Stato, di sottoporre a scrutinio di costituzionalità le citate disposizioni, in riferimento al dedotto contrasto con l\u0027art. 81, terzo comma, Cost.\u003c/p\u003eL\u0027omessa testuale indicazione delle disposizioni impugnate nell\u0027epigrafe e nelle richieste conclusive dell\u0027atto introduttivo, in presenza di una inequivoca (seppur carente) motivazione in ordine alla violazione del parametro invocato, costituisce una mera omissione di carattere formale che non pregiudica la identificabilità - e quindi, sotto questo profilo, l\u0027ammissibilità - delle questioni di legittimità costituzionale.","numero_massima_successivo":"43620","numero_massima_precedente":"43618","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43620","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Clausole di invarianza finanziaria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dell\u0027obbligo di copertura delle spese - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. Il ricorrente - per cui le disposizioni censurate recherebbero mere clausole di stile, come tali inidonee ad assicurare l\u0027obbligo di copertura, di cui al parametro evocato - si limita ad indicare congiuntamente le singole disposizioni - tra le quali, invero, l\u0027art. 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che neppure contiene alcuna clausola di invarianza finanziaria - ed omette di illustrare il contenuto delle singole norme quanto alla loro supposta idoneità a comportare nuove spese. Si è, quindi, in presenza di censure generiche e meramente assertive. (\u003cem\u003ePrecedenti indicati: sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l\u0027effettività e la congruità di quest\u0027ultima e, quindi, il rispetto dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell\u0027adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all\u0027effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"43619","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"16/10/2019","data_nir":"2019-10-16","numero":"17","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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