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AMBROSINI - Rel. PAPALDO                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.   GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA  -  Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.  COSTANTINO  \r\n MORTATI  -  Prof.  GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.   GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  Dott.  \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici,                                                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 18, ultimo  \r\n comma, del T.U. delle  leggi  sugli  spiriti,  approvato  con  R.D.  30  \r\n gennaio  1896,  n. 26, riprodotto nel terzo comma dell\u0027art. 37 del T.U.  \r\n approvato con D.M. 8 luglio 1924, promosso con ordinanza emessa  il  28  \r\n gennaio  1966 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico  \r\n di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 32 del Registro  ordinanze  1966  e  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n.   105 del 30  \r\n aprile 1966.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione  del  \r\n Giudice Antonino Papaldo.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  emessa  dal Tribunale di Belluno il 28 gennaio 1966  \r\n nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi \u0026#232; stata sollevata  \r\n la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 18  del  T.U.  30  \r\n gennaio  1896,  n.  26,  della  legge sugli spiriti, trasfuso nei testi  \r\n unici successivi e ultimamente riportato nell\u0027art. 37 del T.U. vigente,  \r\n approvato con D.M. 8 luglio 1924.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Tribunale ha ritenuto che la  disposizione  denunziata,  secondo  \r\n cui   il   giudice   sarebbe   obbligato   ad   emettere   giudizio  di  \r\n responsabilit\u0026#224; sulla sola base di una presunzione juris  et  de  jure,  \r\n derivante dalla contemporanea presenza in uno stesso locale o in locali  \r\n annessi o attigui dell\u0027apparecchio di distillazione o di parte di esso,  \r\n o  di  materie alcooliche o alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli  \r\n apparecchi siano denunziati all\u0027ufficio tecnico di finanza  e  da  esso  \r\n verificati,  senza possibilit\u0026#224; di valutazione in ordine ad altre prove  \r\n che  emergessero  nel  corso  del  procedimento, limita i diritti della  \r\n difesa come esercitabili in qualsivoglia altro  procedimento  penale  e  \r\n crea  disparit\u0026#224;  di  trattamento  processuale tra imputato e imputato,  \r\n ledendo anche il principio del libero convincimento del giudice,  tanto  \r\n che   questi  sarebbe  esonerato  da  qualsiasi  altra  valutazione  ed  \r\n assolverebbe all\u0027obbligo  della  motivazione  sol  che  richiamasse  il  \r\n generico  disposto  della  legge. La norma predetta sarebbe pertanto in  \r\n contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e segnatamente  \r\n con il disposto degli artt. 3, 24, terzo  comma,  e  27,  prima  parte,  \r\n della Costituzione stessa.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza   \u0026#232;   stata   notificata,   comunicata   e  pubblicata  \r\n ritualmente, ma nessuno si \u0026#232; costituito in questa  sede;  per  cui  la  \r\n causa viene definita in camera di consiglio.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Poich\u0026#233;  l\u0027art.  18  del  T.U.  30  gennaio  1896,  n. 26, \u0026#232; norma  \r\n legislativa, in quanto riproduce testualmente, in virt\u0026#249;  dell\u0027art.  23  \r\n dell\u0027allegato  D,  all\u0027art.  2  della  legge 8 agosto 1895, n. 486, sui  \r\n provvedimenti di finanza e  tesoro,  l\u0027art.  18  dell\u0027allegato  stesso,  \r\n devesi  ritenere  che  nell\u0027ordinanza sia stata esattamente indicata la  \r\n norma ritenuta viziata di incostituzionalit\u0026#224;.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le dedotte censure non hanno fondamento.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La norma ha inteso punire  con  le  stesse  pene  previste  per  la  \r\n fabbricazione  clandestina  di  spirito  colui  che  abbia introdotto o  \r\n detenga nella fabbrica, o nei locali annessi o attigui,  apparecchi  di  \r\n distillazione  o  parti  di  essi, materie alcooliche o alcoolizzabili,  \r\n senza  aver  prima  denunziato  all\u0027ufficio  fiscale,   e   prima   che  \r\n dall\u0027ufficio  stesso siano stati verificati, l\u0027esistenza della fabbrica  \r\n e le cose ivi giacenti.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma, cos\u0026#236; statuendo, la norma non ha posto una presunzione juris et  \r\n de jure di responsabilit\u0026#224;.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al  contrario,  la  norma  si  riferisce  ad   un   fatto   proprio  \r\n dell\u0027agente,  il  quale  risponde  di  una  sua azione od omissione, in  \r\n quanto ha collocato o non ha rimosso certe cose che non possono  essere  \r\n detenute  in  determinati locali soggetti a particolare vigilanza senza  \r\n che siano osservati alcuni precetti della legge.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non \u0026#232; esatto che l\u0027imputato sia privo di mezzi di difesa  e  abbia  \r\n minori  possibilit\u0026#224;  di difesa rispetto ad altri procedimenti e che il  \r\n giudice sia privo dei consueti poteri di accertamento e di valutazione.  \r\n Il giudice dovr\u0026#224; accertare se la detenzione di alcune  cose  in  certi  \r\n locali  ed  in  certe  circostanze  sia  conseguenza  del comportamento  \r\n dell\u0027imputato ed in questo accertamento e nella valutazione che di esso  \r\n il giudice deve compiere nessun limite \u0026#232; posto al libero convincimento  \r\n ed all\u0027obbligo che egli ha di dare adeguata motivazione. Da parte  sua,  \r\n l\u0027imputato  pu\u0026#242; fornire tutte le prove che siano atte a dimostrare che  \r\n il fatto non sussista o che egli non lo abbia commesso o non  vi  abbia  \r\n concorso  e  pu\u0026#242;  dedurre  tutte  le  ragioni  per  illustrare  la sua  \r\n posizione difensiva.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; costituisce causa di illegittimit\u0026#224; il fatto  che,  secondo  la  \r\n norma denunziata, l\u0027infrazione prevista dalla norma stessa debba essere  \r\n senz\u0027altro  considerata  e  punita  come fabbricazione clandestina, ben  \r\n potendo il legislatore equiparare una figura di  reato  ad  un\u0027altra  o  \r\n disporre  una  eguale  punizione  per  reati  diversi. Ci\u0026#242; rientra nei  \r\n poteri del legislatore, cui spetta delineare  le  figure  dei  reati  e  \r\n comminare  le  pene.  E  l\u0027esercizio  di  tali  poteri  \u0026#232; legittimo ed  \r\n insindacabile  se  non  si  presenti  in contrasto con principi o norme  \r\n della Costituzione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nella specie non esiste contrasto con l\u0027art. 27, primo comma, della  \r\n Costituzione, dal momento che la norma denunziata prevede e punisce  un  \r\n fatto proprio dell\u0027agente, a lui personalmente imputabile. Nello stesso  \r\n senso  varie  volte si \u0026#232; pronunciata la giurisprudenza di questa Corte  \r\n (si veda, per tutte, la sentenza n. 79 del 25 maggio 1963).              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non pu\u0026#242; dirsi violato l\u0027art.  24,  terzo  comma,  giacch\u0026#233;  \u0026#232;  da  \r\n escludere  che  nei  giudizi  per l\u0027applicazione della norma denunziata  \r\n l\u0027imputato incontri  alcuna  limitazione  o  alcun  ostacolo  alla  sua  \r\n difesa;  e ci\u0026#242; a prescindere da ogni riserva circa l\u0027applicabilit\u0026#224; al  \r\n caso in esame del canone contenuto nella norma costituzionale  predetta  \r\n in  riferimento  all\u0027interpretazione  che  della  norma  stessa ha dato  \r\n questa Corte nelle sue non poche sentenze sull\u0027argomento.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si osserva, infine, che,  equiparando  la  infrazione  meno  grave,  \r\n prevista  nell\u0027ultimo  comma  dell\u0027art.  18,  al pi\u0026#249; grave reato della  \r\n fabbricazione  clandestina  di  spirito,  la  norma  non  urta  con  il  \r\n principio  di eguaglianza, giacch\u0026#233; codesta equiparazione, disposta dal  \r\n legislatore  in  virt\u0026#249;  dei   suoi   poteri,   trova   fondamento   di  \r\n ragionevolezza  nella esigenza di predisporre particolari misure atte a  \r\n prevenire e reprimere il contrabbando.                                   \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n dell\u0027art.  18,  ultimo  comma,  del  T.U.  delle  leggi  sugli spiriti,  \r\n approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel  terzo  comma  \r\n dell\u0027art. 37 del T.U. approvato con D. M. 8 luglio 1924, in riferimento  \r\n agli artt. 3, 24, terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della  \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - ANTONINO  PAPALDO  \r\n                                   -  NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA  -  \r\n                                   MICHELE  FRAGALI - COSTANTINO MORTATI  \r\n                                   -  GIUSEPPE  CHIARELLI   -   GIUSEPPE  \r\n                                    VERZ\u0026#204;- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -  \r\n                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI  \r\n                                   OGGIONI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4617","titoletto":"SENT.  62/67 A.  IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI  -  T.U.  30  GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO  NELL\u0027ART.  37,  TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE  NELLA  FABBRICA,  O  IN  LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI   DI   DISTILLAZIONE   O   DI   MATERIE  ALCOOLICHE  O ALCOOLIZZABILI  SENZA  PREVENTIVA  DENUNCIA ALL\u0027UFFICIO FISCALE - PREVISIONE  DI  SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA\u0027  -  INSUSSISTENZA  -  RESPONSABILITA\u0027  PER  FATTO PROPRIO  - NON VIOLA L\u0027ART. 24, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  norma  contenuta  nell\u0027art.  18, ultimo comma, del T.U. delle leggi  sugli  spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto  nel  terzo  comma dell\u0027art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste  per  la  fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica, o nei locali annessi o attigui,   apparecchi  di  distillazione,  materie  alcooliche  o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all\u0027ufficio fiscale e prima  che dall\u0027ufficio stesso siano state verificate l\u0027esistenza della  fabbrica  e  le  cose  ivi  giacenti  -  non  ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita\u0027. Detta  norma,  pertanto,  non  viola  i  diritti della difesa del cittadino,   garantiti   dall\u0027art.   24,   terzo   comma,   della Costituzione, poiche\u0027 l\u0027imputato puo\u0027 fornire al giudice tutte le prove  atte a dimostrare che il fatto non sussista o che egli non lo abbia commesso o non vi abbia concorso e puo\u0027 dedurre tutte le ragioni per illustrare la sua posizione difensiva.","numero_massima_successivo":"4618","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"30/01/1996","numero":"26","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;26~art18"},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"08/07/1924","numero":"0","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4618","titoletto":"SENT.  62/67  B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI  -  T.U.  30 GENNAIO 1896,  N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO  NELL\u0027ART.  37,  TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE  NELLA  FABBRICA,  O  IN  LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI   DI   DISTILLAZIONE   O   DI   MATERIE  ALCOOLICHE  O ALCOOLIZZABILI  SENZA  PREVENTIVA  DENUNCIA ALL\u0027UFFICIO FISCALE - PREVISIONE  DI  SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA\u0027  -  INSUSSISTENZA  -  RESPONSABILITA\u0027  PER  FATTO PROPRIO  - NON VIOLA L\u0027ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  norma  contenuta  nell\u0027art.  18, ultimo comma, del T.U. delle leggi  sugli  spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto  nel  terzo  comma  dell\u0027art.  37 approvato con D.M. 8 luglio  1924  -  con  la  quale  viene  punito con le stesse pene previste  per  la  fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia  introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui,   apparecchi  di  distillazione,  materie  alcooliche  o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all\u0027ufficio fiscale e prima  che dall\u0027ufficio stesso siano state verificate l\u0027esistenza della  fabbrica  o  le  cose  ivi  giacenti  -  non  ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita\u0027. Detta  norma,  pertanto,  non  soltanto  non  viola  i diritti di garanzia  del cittadino tutelati dall\u0027art. 24, terzo comma, della Costituzione,   ma  non  si  pone  neppure  in  contrasto  con il successivo  art.  27,  primo  comma,  nel  rilievo  che  la norma stessa  prevede  e  punisce  un  fatto  proprio dell\u0027agente a lui personalmente imputabile.","numero_massima_successivo":"4619","numero_massima_precedente":"4617","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4619","titoletto":"SENT.  62/67  C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI  -  T.U.  30  GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO  NELL\u0027ART.  37,  TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE  NELLA  FABBRICA,  O  IN  LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI   DI   DISTILLAZIONE   O   DI   MATERIE  ALCOOLICHE  O ALCOOLIZZABILI  SENZA  PREVENTIVA  DENUNCIA ALL\u0027UFFICIO FISCALE - PREVISIONE  DI  SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA\u0027  -  INSUSSISTENZA  -  RESPONSABILITA\u0027  PER  FATTO PROPRIO  -  NON VIOLA L\u0027ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  norma  contenuta  nell\u0027art.  18, ultimo comma, del T.U. delle leggi  sugli  spiriti,  approvato con R.D. 30 gennaio 1896 n. 26, riprodotto  nel  terzo  comma dell\u0027art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste  per  la  fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia  introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui,  apparecchi  di  distillazione,  materie  alcooliche   o alcoolizzabili, senza prima aver denunziato all\u0027ufficio fiscale e prima  che dall\u0027ufficio stesso siano state verificate l\u0027esistenza della  fabbrica  e  le  cose  ivi  giacenti  - pur equiparando le conseguenze  giuridiche della infrazione a quelle previste per il piu\u0027  grave reato della fabbricazione clandestina di spirito, non urta  con  il  principio  di eguaglianza, di cui all\u0027art. 3 della Costituzione,   giacche\u0027   codesta  equiparazione,  disposta  dal legislatore  in  virtu\u0027  dei  suoi  poteri,  trova  fondamento di ragionevolezza  nella  esigenza di predisporre particolari misure atte a prevenire e reprimere il contrabbando.","numero_massima_precedente":"4618","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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