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AMBROSINI - Rel. PAPALDO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 18, ultimo \r\n comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 \r\n gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell\u0027art. 37 del T.U. \r\n approvato con D.M. 8 luglio 1924, promosso con ordinanza emessa il 28 \r\n gennaio 1966 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico \r\n di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1966 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 \r\n aprile 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del \r\n Giudice Antonino Papaldo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza emessa dal Tribunale di Belluno il 28 gennaio 1966 \r\n nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi \u0026#232; stata sollevata \r\n la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 18 del T.U. 30 \r\n gennaio 1896, n. 26, della legge sugli spiriti, trasfuso nei testi \r\n unici successivi e ultimamente riportato nell\u0027art. 37 del T.U. vigente, \r\n approvato con D.M. 8 luglio 1924. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione denunziata, secondo \r\n cui il giudice sarebbe obbligato ad emettere giudizio di \r\n responsabilit\u0026#224; sulla sola base di una presunzione juris et de jure, \r\n derivante dalla contemporanea presenza in uno stesso locale o in locali \r\n annessi o attigui dell\u0027apparecchio di distillazione o di parte di esso, \r\n o di materie alcooliche o alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli \r\n apparecchi siano denunziati all\u0027ufficio tecnico di finanza e da esso \r\n verificati, senza possibilit\u0026#224; di valutazione in ordine ad altre prove \r\n che emergessero nel corso del procedimento, limita i diritti della \r\n difesa come esercitabili in qualsivoglia altro procedimento penale e \r\n crea disparit\u0026#224; di trattamento processuale tra imputato e imputato, \r\n ledendo anche il principio del libero convincimento del giudice, tanto \r\n che questi sarebbe esonerato da qualsiasi altra valutazione ed \r\n assolverebbe all\u0027obbligo della motivazione sol che richiamasse il \r\n generico disposto della legge. La norma predetta sarebbe pertanto in \r\n contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e segnatamente \r\n con il disposto degli artt. 3, 24, terzo comma, e 27, prima parte, \r\n della Costituzione stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza \u0026#232; stata notificata, comunicata e pubblicata \r\n ritualmente, ma nessuno si \u0026#232; costituito in questa sede; per cui la \r\n causa viene definita in camera di consiglio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Poich\u0026#233; l\u0027art. 18 del T.U. 30 gennaio 1896, n. 26, \u0026#232; norma \r\n legislativa, in quanto riproduce testualmente, in virt\u0026#249; dell\u0027art. 23 \r\n dell\u0027allegato D, all\u0027art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui \r\n provvedimenti di finanza e tesoro, l\u0027art. 18 dell\u0027allegato stesso, \r\n devesi ritenere che nell\u0027ordinanza sia stata esattamente indicata la \r\n norma ritenuta viziata di incostituzionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le dedotte censure non hanno fondamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma ha inteso punire con le stesse pene previste per la \r\n fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o \r\n detenga nella fabbrica, o nei locali annessi o attigui, apparecchi di \r\n distillazione o parti di essi, materie alcooliche o alcoolizzabili, \r\n senza aver prima denunziato all\u0027ufficio fiscale, e prima che \r\n dall\u0027ufficio stesso siano stati verificati, l\u0027esistenza della fabbrica \r\n e le cose ivi giacenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma, cos\u0026#236; statuendo, la norma non ha posto una presunzione juris et \r\n de jure di responsabilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al contrario, la norma si riferisce ad un fatto proprio \r\n dell\u0027agente, il quale risponde di una sua azione od omissione, in \r\n quanto ha collocato o non ha rimosso certe cose che non possono essere \r\n detenute in determinati locali soggetti a particolare vigilanza senza \r\n che siano osservati alcuni precetti della legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232; esatto che l\u0027imputato sia privo di mezzi di difesa e abbia \r\n minori possibilit\u0026#224; di difesa rispetto ad altri procedimenti e che il \r\n giudice sia privo dei consueti poteri di accertamento e di valutazione. \r\n Il giudice dovr\u0026#224; accertare se la detenzione di alcune cose in certi \r\n locali ed in certe circostanze sia conseguenza del comportamento \r\n dell\u0027imputato ed in questo accertamento e nella valutazione che di esso \r\n il giudice deve compiere nessun limite \u0026#232; posto al libero convincimento \r\n ed all\u0027obbligo che egli ha di dare adeguata motivazione. Da parte sua, \r\n l\u0027imputato pu\u0026#242; fornire tutte le prove che siano atte a dimostrare che \r\n il fatto non sussista o che egli non lo abbia commesso o non vi abbia \r\n concorso e pu\u0026#242; dedurre tutte le ragioni per illustrare la sua \r\n posizione difensiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; costituisce causa di illegittimit\u0026#224; il fatto che, secondo la \r\n norma denunziata, l\u0027infrazione prevista dalla norma stessa debba essere \r\n senz\u0027altro considerata e punita come fabbricazione clandestina, ben \r\n potendo il legislatore equiparare una figura di reato ad un\u0027altra o \r\n disporre una eguale punizione per reati diversi. Ci\u0026#242; rientra nei \r\n poteri del legislatore, cui spetta delineare le figure dei reati e \r\n comminare le pene. E l\u0027esercizio di tali poteri \u0026#232; legittimo ed \r\n insindacabile se non si presenti in contrasto con principi o norme \r\n della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nella specie non esiste contrasto con l\u0027art. 27, primo comma, della \r\n Costituzione, dal momento che la norma denunziata prevede e punisce un \r\n fatto proprio dell\u0027agente, a lui personalmente imputabile. Nello stesso \r\n senso varie volte si \u0026#232; pronunciata la giurisprudenza di questa Corte \r\n (si veda, per tutte, la sentenza n. 79 del 25 maggio 1963). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non pu\u0026#242; dirsi violato l\u0027art. 24, terzo comma, giacch\u0026#233; \u0026#232; da \r\n escludere che nei giudizi per l\u0027applicazione della norma denunziata \r\n l\u0027imputato incontri alcuna limitazione o alcun ostacolo alla sua \r\n difesa; e ci\u0026#242; a prescindere da ogni riserva circa l\u0027applicabilit\u0026#224; al \r\n caso in esame del canone contenuto nella norma costituzionale predetta \r\n in riferimento all\u0027interpretazione che della norma stessa ha dato \r\n questa Corte nelle sue non poche sentenze sull\u0027argomento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si osserva, infine, che, equiparando la infrazione meno grave, \r\n prevista nell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 18, al pi\u0026#249; grave reato della \r\n fabbricazione clandestina di spirito, la norma non urta con il \r\n principio di eguaglianza, giacch\u0026#233; codesta equiparazione, disposta dal \r\n legislatore in virt\u0026#249; dei suoi poteri, trova fondamento di \r\n ragionevolezza nella esigenza di predisporre particolari misure atte a \r\n prevenire e reprimere il contrabbando. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, \r\n approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma \r\n dell\u0027art. 37 del T.U. approvato con D. M. 8 luglio 1924, in riferimento \r\n agli artt. 3, 24, terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE \r\n VERZ\u0026#204;- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI \r\n OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4617","titoletto":"SENT. 62/67 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI - T.U. 30 GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO NELL\u0027ART. 37, TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE NELLA FABBRICA, O IN LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI DI DISTILLAZIONE O DI MATERIE ALCOOLICHE O ALCOOLIZZABILI SENZA PREVENTIVA DENUNCIA ALL\u0027UFFICIO FISCALE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA\u0027 - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA\u0027 PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L\u0027ART. 24, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La norma contenuta nell\u0027art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell\u0027art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica, o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all\u0027ufficio fiscale e prima che dall\u0027ufficio stesso siano state verificate l\u0027esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - non ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita\u0027. Detta norma, pertanto, non viola i diritti della difesa del cittadino, garantiti dall\u0027art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiche\u0027 l\u0027imputato puo\u0027 fornire al giudice tutte le prove atte a dimostrare che il fatto non sussista o che egli non lo abbia commesso o non vi abbia concorso e puo\u0027 dedurre tutte le ragioni per illustrare la sua posizione difensiva.","numero_massima_successivo":"4618","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"30/01/1996","numero":"26","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;26~art18"},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"08/07/1924","numero":"0","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4618","titoletto":"SENT. 62/67 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI - T.U. 30 GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO NELL\u0027ART. 37, TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE NELLA FABBRICA, O IN LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI DI DISTILLAZIONE O DI MATERIE ALCOOLICHE O ALCOOLIZZABILI SENZA PREVENTIVA DENUNCIA ALL\u0027UFFICIO FISCALE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA\u0027 - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA\u0027 PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L\u0027ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La norma contenuta nell\u0027art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell\u0027art. 37 approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all\u0027ufficio fiscale e prima che dall\u0027ufficio stesso siano state verificate l\u0027esistenza della fabbrica o le cose ivi giacenti - non ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita\u0027. Detta norma, pertanto, non soltanto non viola i diritti di garanzia del cittadino tutelati dall\u0027art. 24, terzo comma, della Costituzione, ma non si pone neppure in contrasto con il successivo art. 27, primo comma, nel rilievo che la norma stessa prevede e punisce un fatto proprio dell\u0027agente a lui personalmente imputabile.","numero_massima_successivo":"4619","numero_massima_precedente":"4617","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4619","titoletto":"SENT. 62/67 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI - T.U. 30 GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO NELL\u0027ART. 37, TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE NELLA FABBRICA, O IN LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI DI DISTILLAZIONE O DI MATERIE ALCOOLICHE O ALCOOLIZZABILI SENZA PREVENTIVA DENUNCIA ALL\u0027UFFICIO FISCALE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA\u0027 - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA\u0027 PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L\u0027ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La norma contenuta nell\u0027art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896 n. 26, riprodotto nel terzo comma dell\u0027art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza prima aver denunziato all\u0027ufficio fiscale e prima che dall\u0027ufficio stesso siano state verificate l\u0027esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - pur equiparando le conseguenze giuridiche della infrazione a quelle previste per il piu\u0027 grave reato della fabbricazione clandestina di spirito, non urta con il principio di eguaglianza, di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, giacche\u0027 codesta equiparazione, disposta dal legislatore in virtu\u0027 dei suoi poteri, trova fondamento di ragionevolezza nella esigenza di predisporre particolari misure atte a prevenire e reprimere il contrabbando.","numero_massima_precedente":"4618","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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