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M., con ordinanza del 15 dicembre 2023, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 dicembre 2023, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, \u0026#171;non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificit\u0026#224; del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri\u0026#187; e al contempo \u0026#171;prevede che, qualora l\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione accerti la non fattibilit\u0026#224; tecnica delle modalit\u0026#224; di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi, senza, invece, possibilit\u0026#224; di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all\u0026#8217;art. 274 c.p.p., la non necessit\u0026#224; di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che nei confronti di A. M. \u0026#8211; indagata del reato di atti persecutori, aggravato da preesistente relazione affettiva, a norma dell\u0026#8217;art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, del codice penale \u0026#8211; \u0026#232; stata applicata in data 11 dicembre 2023, su conforme richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla di lui madre e alla nuova fidanzata, con l\u0026#8217;attivazione del dispositivo elettronico di controllo remoto e con la prescrizione di mantenere dalla persona offesa e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati \u0026#8211; allo stato individuati nella casa di abitazione e nel luogo di lavoro \u0026#8211; una distanza di almeno cinquecento metri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione aggiunge che i Carabinieri delegati per l\u0026#8217;esecuzione della misura hanno evidenziato non esservi nel luogo di residenza dell\u0026#8217;indagata una copertura della rete mobile sufficiente al funzionamento del dispositivo elettronico di controllo e non essere comunque possibile l\u0026#8217;osservanza della distanza minima legale di cinquecento metri, attese le modeste dimensioni del centro abitato, tali che l\u0026#8217;indagata stessa, non solo per andare a lavoro, ma anche per recarsi eventualmente in municipio, farmacia, ufficio postale o alla caserma dei Carabinieri, si troverebbe sempre costretta ad avvicinarsi troppo alla casa della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume che, alla luce delle censurate previsioni, la fattuale impossibilit\u0026#224; di eseguire la misura disposta imporrebbe l\u0026#8217;applicazione di una misura pi\u0026#249; grave, eventualmente congiunta alla prima, della quale tuttavia non vi sarebbe nella specie un\u0026#8217;effettiva necessit\u0026#224;, posto che l\u0026#8217;indagata \u0026#232; persona incensurata, ha una stabile occupazione lavorativa ed \u0026#232; madre di due minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, non sarebbe praticabile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che le norme in questione, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 168 del 2023, stabiliscono testualmente e inderogabilmente sia la distanza minima di cinquecento metri, sia l\u0026#8217;impiego del dispositivo di controllo elettronico, senza lasciare al giudice alcun margine di discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente deduce che le disposizioni censurate appaiono \u0026#171;travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di uguaglianza consacrato nell\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvero, il carattere fisso della distanza minima di cinquecento metri e l\u0026#8217;effetto di aggravamento della misura determinato dagli ostacoli tecnici inerenti al dispositivo di controllo impedirebbero di \u0026#171;tenere conto della gravit\u0026#224; del fatto, della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;indagato e di altre specificit\u0026#224; che possono presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di specie, la concreta conformazione del territorio)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la distanza minima di cinquecento metri, ragionevole per i grandi centri urbani, nei comuni di piccole dimensioni negherebbe di fatto l\u0026#8217;accesso a molti servizi fondamentali, anche attinenti alla salute, risultando quindi insufficiente la previsione del comma 4 dello stesso art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., il quale consente una modulazione del divieto solo per motivi di lavoro o per esigenze abitative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 13 Cost., sotto il profilo della riserva di giurisdizione sulla misura restrittiva della libert\u0026#224; personale, in quanto sia l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;area interdetta, sia le conseguenze di aggravamento degli ostacoli tecnici, sarebbero stabilite dal legislatore \u0026#171;direttamente ed indiscriminatamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, la predeterminazione normativa della distanza di cinquecento metri, \u0026#171;proprio in considerazione della limitazione dei diritti dell\u0026#8217;indagato, appare conforme ai principi di legalit\u0026#224; e determinatezza delle misure cautelari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, il giudice conserverebbe ampia discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;applicazione \u0026#171;delle comuni regole di valutazione dell\u0026#8217;adeguatezza e della proporzionalit\u0026#224; della misura per il caso concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche nell\u0026#8217;ipotesi di non fattibilit\u0026#224; tecnica del controllo elettronico non sarebbe preclusa, e sarebbe anzi doverosa, \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione graduale delle varie prescrizioni\u0026#187;, secondo i criteri generali di cui all\u0026#8217;art. 275 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), della legge n. 168 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel prevedere come inderogabili la distanza minima di cinquecento metri e l\u0026#8217;attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrivendo l\u0026#8217;applicazione di ulteriori anche pi\u0026#249; gravi misure cautelari nell\u0026#8217;ipotesi di non fattibilit\u0026#224; tecnica del controllo remoto, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3 e 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rigidit\u0026#224; applicativa di tali disposizioni impedirebbe al giudice di adeguare la misura coercitiva alle esigenze cautelari della fattispecie concreta, sicch\u0026#233; le disposizioni stesse, per un verso, travalicherebbero \u0026#171;i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di uguaglianza\u0026#187;, per l\u0026#8217;altro, invaderebbero la riserva di giurisdizione concernente la restrizione della libert\u0026#224; personale dell\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate, sull\u0026#8217;assunto che le norme contestate non privino il giudice della discrezionalit\u0026#224; necessaria ad attuare gli ordinari criteri di adeguatezza e proporzionalit\u0026#224; della misura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate, nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La diffusione della violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a reiterati interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna componente essenziale del disegno legislativo \u0026#232; rappresentata dalle misure cautelari, specificamente l\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misure disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevanza funzionale di queste misure \u0026#232; sottolineata dall\u0026#8217;essere le stesse puntuale trasposizione dell\u0026#8217;ordine di protezione europeo, di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull\u0026#8217;ordine di protezione europeo), sia nella procedura \u0026#8220;attiva\u0026#8221;, quando cio\u0026#232; l\u0026#8217;ordine \u0026#232; emesso dal giudice italiano (art. 5), sia nella procedura \u0026#8220;passiva\u0026#8221;, nella quale il giudice italiano riconosce un ordine emesso all\u0026#8217;estero (art. 9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il divieto di avvicinamento \u0026#232; stato previsto gi\u0026#224; dall\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome detto, l\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e disciplina l\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare, ma, al comma 2, prevede l\u0026#8217;eventuale ordine aggiuntivo di non avvicinamento \u0026#171;a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, l\u0026#8217;avvertita necessit\u0026#224; di includere nella sfera di protezione le relazioni non fondate sulla condivisione della casa familiare ha portato il legislatore a configurare il divieto di avvicinamento anche quale misura autonoma, a tal fine provvedendo l\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., inserito dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch\u0026#233; in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, comma 1, dello stesso d.l. n. 11 del 2009, come convertito, ha inserito altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., introducendo il reato di atti persecutori (cosiddetto \u003cem\u003estalking\u003c/em\u003e), rispetto al quale la misura cautelare del divieto di avvicinamento ha una specifica funzione protettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 15, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) \u0026#8211; nota come legge sul \u0026#8220;codice rosso\u0026#8221; \u0026#8211; ha aggiunto, alla fine del comma 1 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., le parole \u0026#171;anche disponendo l\u0026#8217;applicazione delle particolari modalit\u0026#224; di controllo previste dall\u0026#8217;articolo 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187;, vale a dire l\u0026#8217;utilizzo dei mezzi tecnici di controllo remoto che l\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen. prevede per gli arresti domiciliari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di assistere il divieto di avvicinamento con il dispositivo di controllo tecnico \u0026#8211;cosiddetto braccialetto elettronico \u0026#8211; ha corrisposto all\u0026#8217;esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il controllo elettronico \u0026#232; stato introdotto appunto per gli arresti domiciliari, con l\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., ad opera dell\u0026#8217;art. 16, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;efficacia e l\u0026#8217;efficienza dell\u0026#8217;Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl testo originario dell\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e rimetteva l\u0026#8217;applicazione del controllo remoto al giudice (\u0026#171;se lo ritiene necessario\u0026#187;), mentre il testo odierno, modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche (\u0026#171;salvo che [il giudice] le ritenga non necessarie\u0026#187;), sicch\u0026#233; gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli \u0026#8220;semplici\u0026#8221; l\u0026#8217;eccezione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Quale modalit\u0026#224; esecutiva del divieto di avvicinamento, il controllo elettronico ha una funzione dedicata, che ne distingue la stessa operativit\u0026#224; pratica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, mentre negli arresti domiciliari il braccialetto \u0026#232; un presidio unidirezionale, che consente alle forze dell\u0026#8217;ordine di monitorare un\u0026#8217;eventuale evasione, nel divieto di avvicinamento esso \u0026#232; un presidio bidirezionale, che, in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze dell\u0026#8217;ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto di avvicinamento pu\u0026#242; essere sia un divieto \u0026#8220;fisso\u0026#8221;, riferito a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa \u0026#8211; luoghi che occorre dunque indicare nell\u0026#8217;ordinanza applicativa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 aprile-28 ottobre 2021, n. 39005) \u0026#8211;, sia un divieto \u0026#8220;mobile\u0026#8221;, riferito proprio alla persona offesa, nel qual caso l\u0026#8217;avvicinamento pu\u0026#242; dipendere anche dalla casualit\u0026#224; degli spostamenti e la pertinente segnalazione si rivela viepi\u0026#249; essenziale in funzione di allerta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Ispirata dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di massimizzare la capacit\u0026#224; difensiva del tracciamento di prossimit\u0026#224;, la legge n. 168 del 2023 (\u0026#8220;nuovo codice rosso\u0026#8221;) ha reso obbligatorio il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento: l\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numero 1), ha eliso la congiunzione \u0026#171;anche\u0026#187; che nel testo anteriore del comma 1 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen. precedeva l\u0026#8217;inciso \u0026#171;disponendo l\u0026#8217;applicazione delle particolari modalit\u0026#224; di controllo previste dall\u0026#8217;articolo 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187;; e ha pure stabilito che, \u0026#171;[q]ualora l\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione accerti la non fattibilit\u0026#224; tecnica delle predette modalit\u0026#224; di controllo, il giudice impone l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn funzione della medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tutela, sempre l\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numero 1), della citata legge ha ulteriormente modificato il comma 1 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., fissando una distanza minima per il divieto di avvicinamento, che deve essere \u0026#171;comunque\u0026#187; non inferiore a cinquecento metri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numero 2), della stessa legge, modificando il comma 2 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen., ha riferito la distanza minima e il controllo elettronico obbligatorio pure all\u0026#8217;eventuale tutela dei prossimi congiunti della persona offesa e delle persone con questa conviventi o a questa legate da relazione affettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloghe modifiche normative \u0026#8211; circa la distanza minima di cinquecento metri, l\u0026#8217;applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico e le conseguenze della sua non fattibilit\u0026#224; tecnica \u0026#8211; hanno riguardato il divieto di avvicinamento quale prescrizione accessoria dell\u0026#8217;ordine di allontanamento dalla casa familiare, per effetto dell\u0026#8217;intervento sul comma 6 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen. operato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numeri 3) e 4), della pi\u0026#249; volte citata legge n. 168 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Le sopra descritte modifiche non hanno viceversa interessato il divieto di avvicinamento disposto in fase precautelare, quale prescrizione accessoria dell\u0026#8217;allontanamento d\u0026#8217;urgenza dalla casa familiare, di cui all\u0026#8217;art. 384-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., norma, quest\u0026#8217;ultima, inserita dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch\u0026#233; in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante sia intervenuta anche sulla disciplina di questa misura precautelare, in origine adottabile solo in flagranza di reato, e ora invece anche al di fuori di essa, la legge n. 168 del 2023, all\u0026#8217;art. 11, comma 1, non ha esteso a tale misura l\u0026#8217;irrigidimento delle modalit\u0026#224; esecutive viceversa previsto per la misura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; della distanza minima di cinquecento metri e l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; del dispositivo di controllo elettronico renderebbero la misura cautelare del divieto di avvicinamento tanto rigida da precluderne ogni adeguamento alle esigenze cautelari del caso concreto, imponendone peraltro l\u0026#8217;aggravamento nel caso in cui \u0026#8211; come nella specie \u0026#8211; le piccole dimensioni del centro abitato e l\u0026#8217;assenza di una sufficiente copertura di rete, aspetti evidentemente non imputabili all\u0026#8217;indagato, determinino l\u0026#8217;oggettiva inattuabilit\u0026#224; di una misura siffatta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali argomenti intendono evocare la giurisprudenza costituzionale sugli automatismi nelle misure cautelari, sebbene gi\u0026#224; in prima battuta debba notarsi che l\u0026#8217;applicazione del braccialetto elettronico non \u0026#232; di per s\u0026#233; una misura cautelare, ma ne \u0026#232; soltanto una modalit\u0026#224; applicativa (Cass., sez. un., sentenza n. 20769 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; A partire dalla sentenza n. 265 del 2010 (ma in senso analogo gi\u0026#224; la sentenza n. 299 del 2005), questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che la coercizione cautelare, in ossequio al principio di ragionevolezza \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 3 Cost. e al \u003cem\u003efavor libertatis\u003c/em\u003e \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 13 Cost., deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dell\u0026#8217;individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, n\u0026#233; presunzioni assolute (l\u0026#8217;indirizzo \u0026#232; compendiato dalla sentenza n. 232 del 2013 e in ultimo richiamato dalla sentenza n. 22 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetto orientamento ha trasformato da assoluta in relativa la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per gran parte dei reati elencati dall\u0026#8217;art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fino al recepimento del principio nell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravit\u0026#224;), che, intervenendo proprio sull\u0026#8217;art. 275, comma 3, ha mantenuto la presunzione assoluta unicamente per i delitti associativi di cui agli artt. 270, 270-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento a tale tipologia di reati, e al persistente automatismo custodiale, questa Corte, investita delle censure \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 3, 13 e 27 Cost., ha dichiarato le stesse manifestamente infondate (ordinanza n. 136 del 2017, per il reato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) o non fondate (sentenza n. 191 del 2020, per il reato \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 270-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.). Tali decisioni hanno fatto leva sull\u0026#8217;eccezionale pericolosit\u0026#224; correlata alla normale persistenza del vincolo associativo (mafioso o terroristico), a fronte della quale si \u0026#232; ritenuto non censurabile il bilanciamento effettuato dal legislatore, con la finalit\u0026#224; di prevenire il rischio di un\u0026#8217;\u0026#171;eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell\u0026#8217;adeguatezza di una misura non carceraria\u0026#187; (sentenza n. 191 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel porre le norme oggi in scrutinio a confronto con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, va tenuto presente che esse non hanno ad oggetto la misura cautelare estrema \u0026#8211; vale a dire la custodia in carcere \u0026#8211;, ma una misura cautelare di assai minore impatto sulla libert\u0026#224; personale dell\u0026#8217;indagato, qual \u0026#232; il divieto di avvicinamento, e con riferimento solo a particolari modalit\u0026#224; applicative di tale divieto, inerenti alla distanza minima e al controllo remoto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOgni considerazione si sposta quindi sul piano del bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libert\u0026#224; di movimento della persona indagata, dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; fisica e psicologica della persona minacciata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Il braccialetto elettronico \u0026#8211; dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell\u0026#8217;indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi \u0026#8211; non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessit\u0026#224; di vita, purch\u0026#233; essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso \u0026#232; stato disposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa distanza indicata non appare in s\u0026#233; esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimit\u0026#224;, che \u0026#232; quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di pi\u0026#249; gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell\u0026#8217;ordine per intervenire in soccorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNegli abitati pi\u0026#249; piccoli la distanza di cinquecento metri pu\u0026#242; rivelarsi stringente, ma, ove ci\u0026#242; si verifichi, all\u0026#8217;indagato ne viene un aggravio che pu\u0026#242; ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro pi\u0026#249; vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora poi rilevino \u0026#171;motivi di lavoro\u0026#187; o \u0026#171;esigenze abitative\u0026#187;, la cui individuazione \u0026#232; rimessa al giudice che dispone la misura, il comma 4 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen. gi\u0026#224; consente al giudice stesso di stabilire modalit\u0026#224; particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo cos\u0026#236; all\u0026#8217;applicazione della misura margini di flessibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA un sacrificio relativamente sostenibile per l\u0026#8217;indagato si contrappone l\u0026#8217;impellente necessit\u0026#224; di salvaguardare l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; della persona offesa, la cui stessa vita \u0026#232; messa a rischio dall\u0026#8217;imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo \u003cem\u003estalking\u003c/em\u003e) al delitto di sangue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Oltre che non irragionevole, questo bilanciamento asseconda il criterio di priorit\u0026#224; enunciato dall\u0026#8217;art. 52 della Convenzione del Consiglio d\u0026#8217;Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l\u0026#8217;11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi \u0026#171;priorit\u0026#224; alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl controllo elettronico nell\u0026#8217;attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione \u0026#232; inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;ultimo periodo del comma 1 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen. (\u0026#171;[q]ualora l\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione accerti la non fattibilit\u0026#224; tecnica delle predette modalit\u0026#224; di controllo, il giudice impone l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi\u0026#187;) sembra stabilire, con la locuzione \u0026#171;impone\u0026#187;, un aggravamento automatico del divieto di avvicinamento, quale effetto di un dato oggettivo, non imputabile all\u0026#8217;indagato, cio\u0026#232; appunto la \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; del controllo elettronico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma pu\u0026#242; essere tuttavia interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella \u0026#171;anche\u0026#187;, che vi figura a delimitare il comparativo \u0026#171;pi\u0026#249; gravi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne trae conferma dal raffronto con il penultimo periodo dello stesso comma 1 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen., laddove, per la differente ipotesi nella quale il controllo elettronico risulti impossibile per il diniego di consenso dell\u0026#8217;indagato, quindi per un fatto a lui imputabile, si prevede l\u0026#8217;applicazione incondizionata \u0026#171;di una misura pi\u0026#249; grave\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, se l\u0026#8217;indagato consente a indossare il dispositivo e questo non pu\u0026#242; funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non \u0026#232; tenuto a imporre una misura pi\u0026#249; grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all\u0026#8217;esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalit\u0026#224;, scegliere non solo una misura pi\u0026#249; grave (\u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, il divieto od obbligo di dimora \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 283 cod. proc. pen.), ma anche una misura pi\u0026#249; lieve (segnatamente, l\u0026#8217;obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 282 cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; In buona sostanza, si riproduce per il divieto di avvicinamento, quindi per una misura di scala inferiore, il modulo di rivalutazione delle esigenze cautelari individuato dalle sezioni unite della Corte di cassazione per l\u0026#8217;ipotesi di indisponibilit\u0026#224; del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari: inattuabili gli arresti con controllo elettronico, non subentra alcun automatismo, n\u0026#233; a favore dell\u0026#8217;indagato (arresti \u0026#8220;semplici\u0026#8221;), n\u0026#233; a suo sfavore (custodia in carcere), occorrendo invece rivalutare l\u0026#8217;idoneit\u0026#224;, la necessit\u0026#224; e la proporzionalit\u0026#224; di ciascuna misura in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto (Cass., sez. un., n. 20769 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003eMutatis mutandis\u003c/em\u003e, impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilit\u0026#224; tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, n\u0026#233; automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalit\u0026#224;, come pu\u0026#242; aggravare la coercizione cautelare, cos\u0026#236; pu\u0026#242; alleviarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nei sensi sopra esposti, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Modena vanno pertanto dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 novembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241104133000.pdf","oggetto":"Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Denunciata preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificit\u0026#224; del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri - Denunciata previsione che, qualora l\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione accerti la non fattibilit\u0026#224; tecnica delle modalit\u0026#224; di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi, senza la possibilit\u0026#224; di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all\u0026#8217;art. 274 codice di procedura penale, la non necessit\u0026#224; di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46398","titoletto":"Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Distanza minima inderogabile di 500 metri e contestuale attivazione del dispositivo di controllo elettronico - Applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell\u0027ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 194002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), nn. 1) e 2), della legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”), che prevede come inderogabili la distanza minima di 500 metri e l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrive l’applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto. La necessità di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Circa l’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo elettronico, la norma censurata può essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella «anche», che vi figura a delimitare il comparativo «più gravi». Pertanto, laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2022 - mass. 44585; S. 191/2020 - mass. 43290; S. 232/2013 - mass. 37358; S. 265/2010 - mass. 34863; S. 299/2005 - mass. 29662; O. 136/2017 - mass. 39948\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"282","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"282","specificazione_articolo":"ter","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/2023","data_nir":"2023-11-24","numero":"168","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d), n. 1) e n. 2)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168~art12"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45320","autore":"Aiuti V.","titolo":"Osservatorio della Corte Costituzionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"20","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45866","autore":"Colaiacovo G.","titolo":"Pene sostitutive e misure alternative alla detenzione: verso il superamento della fase di transizione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"316","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45034","autore":"de Gioia V.","titolo":"la Corte costituzionale sul divieto di avvicinamento: legittima la previsione della distanza minima di 500 metri e dell’obbligo di braccialetto elettronico","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1185","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45671","autore":"Faillaci G.","titolo":"L’applicazione del «braccialetto elettronico» nel divieto di avvicinamento alla persona offesa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"114","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45354","autore":"Farvid S.","titolo":"In tema di divieto di avvicinamento, nel caso di accertata non fattibilità tecnica delle modalità di controllo previste dall’art. 275-bis c.p.p. (c.d. “braccialetto elettronico”), il giudice deve rivalutare le esigenze cautelari senza automatismi e preclusioni, potendo applicare non solo una misura più grave, ma anche una più lieve","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"25","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46018","autore":"Mastrantuono M.","titolo":"Divieto di avvicinamento nei reati di genere: infondata la questione di legittimità costituzionale sulla distanza minima (fissa) di cinquecento metri e sull’obbligo di braccialetto elettronico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46550","autore":"Menditto F.","titolo":"Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l’introduzione del delitto di femminicidio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46549_2024_173.pdf","nome_file_fisico":"173_2024+1_Menditto.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45867","autore":"Rocchi D.","titolo":"L’udienza predibattimentale: l’imparzialità del giudice tra filtro e giudizio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"320","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45954","autore":"Spagnolo P.","titolo":"La Corte costituzionale torna sugli automatismi cautelari","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2015","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45865","autore":"Zampini A","titolo":"Un (non del tutto convincente) “tagliando” di costituzionalità per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"311","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45706","autore":"Zampini A.","titolo":"Una pronuncia di “costituzionalità” e nuove prospettive normative per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"3","pagina_rivista":"1187","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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