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AZZARITI - Rel. CAPPI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - \r\n Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO \r\n PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO \r\n PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. \r\n BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma \r\n contenuta nell\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, promossi con \r\n le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza 29 aprile 1957 emessa dal Pretore di Como nel \r\n procedimento penale a carico di Maccarrone Giovanni, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed \r\n iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1957; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forl\u0026#236; nel \r\n procedimento penale a carico di Fratesi Luigi, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed \r\n iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1958; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forl\u0026#236; nel \r\n procedimento penale a carico di Monti Alberto, pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed \r\n iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1958. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Cappi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Su denuncia 26 marzo 1956 dell\u0027Autorit\u0026#224; di P. S. di Como, il \r\n Pretore di Como, con decreto penale l settembre 1956 condannava alla \r\n pena di L. 10.000 di ammenda il giovane Maccarrone Giovanni quale \r\n responsabile di contravvenzione all\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952, n. \r\n 645, per avere il 25 marzo 1956, in occasione di un comizio del M.S.I. \r\n tenuto dall\u0027on. Almirante in Como nel Cinema Araldo, compiuto \r\n pubblicamente manifestazione usuale del disciolto partito fascista, \r\n tendendo il braccio nel saluto fascista-romano al momento del congedo \r\n del predetto deputato. Avendo il Maccarrone proposto opposizione, \r\n veniva rinviato a giudizio all\u0027udienza del 29 aprile 1957. Al \r\n dibattimento il difensore preliminarmente eccepiva \r\n l\u0027incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e \r\n chiedeva il rinvio degli atti alla Corte costituzionale e ci\u0026#242; in \r\n riferimento all\u0027art. 21, primo comma, della Costituzione. Il Pretore, \r\n sentito il P. M., pronunciava la seguente ordinanza: \"Dato atto della \r\n richiesta del difensore perch\u0026#233; sia sospeso il giudizio e siano inviati \r\n gli atti alla Corte costituzionale per l\u0027esame della legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, in relazione \r\n all\u0027art. 21 della Costituzione. Ritenuto che la questione sollevata \r\n non appare manifestamente infondata e che il presente giudizio non pu\u0026#242; \r\n essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale. Visto l\u0027art. 23 legge 11 marzo 1953, n. \r\n 87, sospende il giudizio in corso e ordina l\u0027immediata trasmissione \r\n degli atti alla Corte costituzionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dietro denuncia dell\u0027Autorit\u0026#224; di p. s. il Pretore di Forl\u0026#236; \r\n rinviava a giudizio il giovane Fratesi Luigi quale imputato della \r\n contravvenzione di cui all\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, \"per \r\n avere in Forl\u0026#236; il 22 settembre 1957 salutato romanamente una comitiva \r\n di persone che su un\u0027autocorriera si stava recando a Predappio a \r\n visitare la tomba del defunto Benito Mussolini\". All\u0027udienza del 7 \r\n dicembre 1957 la difesa dell\u0027imputato eccep\u0026#236; in via preliminare la \r\n incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, e perch\u0026#233; \r\n in urto ed in contrasto con l\u0027art. 21, primo comma, della Costituzione \r\n che garantisce la libert\u0026#224; di pensiero e di manifestazione, e perch\u0026#233; \r\n il detto articolo 5 non pu\u0026#242; considerarsi norma di attuazione della XII \r\n disposizione transitoria e finale della Costituzione. Il Pretore \r\n pronunciava la seguente ordinanza: \" Omissis .... ritenuto che la \r\n questione di incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952, n. \r\n 645, non \u0026#232; manifestamente infondata in quanto detto articolo \u0026#232; in \r\n contrasto con la XII disposizione transitoria della Costituzione, la \r\n quale vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista e nulla \r\n dispone nel caso vengano compiute manifestazioni usuali al disciolto \r\n partito, come nel caso in esame; ritenuto altres\u0026#236;, stante la sentenza \r\n 16 gennaio 1957 della Corte costituzionale con la quale veniva \r\n dichiarata la incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 4 legge 20 giugno 1952, n. \r\n 645, che appare opportuno che la Corte si pronunci anche sulla \r\n costituzionalit\u0026#224; o meno dell\u0027art. 5 stessa legge; P. q. m. ordina \r\n trasmettersi gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale \r\n disponendo la sospensione del procedimento\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A seguito di denuncia dei carabinieri della stazione di Predappio, \r\n il Pretore di Forl\u0026#236; rinviava a giudizio il giovane Monti Alberto quale \r\n imputato della contravvenzione di cui all\u0027art. 5 della legge 20 giugno \r\n 1952, n. 645, \"per aver in Predappio il 22 settembre 1957 indossato la \r\n camicia nera mentre si accingeva a visitare la tomba del defunto Benito \r\n Mussolini\". All\u0027udienza del 7 dicembre 1957 la difesa del Monti \r\n sollevava l\u0027identica eccezione di incostituzionalit\u0026#224; gi\u0026#224; sollevata \r\n per l\u0027imputato Fratesi e il Pretore pronunciava ordinanza identica a \r\n quella gi\u0026#224; sopra trascritta per il predetto Fratesi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le surriferite ordinanze venivano regolarmente notificate e \r\n pubblicate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio avanti questa Corte non si costituivano le parti \r\n private; proponeva intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tutte e tre le cause l\u0027Avvocatura dello Stato concludeva perch\u0026#233; \r\n venisse respinta l\u0027eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevata \r\n dalla difesa degli imputati. Al riguardo faceva le seguenti \r\n osservazioni e deduzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, non pu\u0026#242; che essere \r\n considerato una ulteriore specificazione della stessa ipotesi gi\u0026#224; \r\n prevista nel precedente art. 1 della legge, la quale ha inteso \r\n ricollegarsi al divieto contenuto nella XII disposizione transitoria \r\n della Costituzione concernente la riorganizzazione del disciolto \r\n partito fascista. Pertanto, continua l\u0027Avvocatura, la legge 20 giugno \r\n 1952, n. 645, non pu\u0026#242; essere definita anticostituzionale perch\u0026#233; attua \r\n una norma della Costituzione. L\u0027esigenza poi di dare attuazione al \r\n divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista non pu\u0026#242;, sempre \r\n secondo l\u0027Avvocatura, ritenersi limitata alla repressione \r\n dell\u0027associazione o del movimento gi\u0026#224; sorto, ma deve intendersi \r\n logicamente estesa a tutti quegli atti o fatti che in qualunque modo \r\n possano favorire la riorganizzazione di cui trattasi. Al riguardo \r\n l\u0027Avvocatura, come gi\u0026#224; le ordinanze di rinvio, cita la sentenza n. 1 \r\n del 16 gennaio 1957 di questa Corte. In proposito non \u0026#232; inopportuno \r\n specificare che detta sentenza si occupava dell\u0027art. 4 della legge 20 \r\n giugno 1952, n. 645, e afferm\u0026#242; che l\u0027apologia del fascismo prevista da \r\n tale articolo \u0026#232; stata legittimamente vietata costituendo una \r\n istigazione indiretta alla riorganizzazione del disciolto partito \r\n fascista e ci\u0026#242; in relazione alla XII disposizione transitoria della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura ricorda poi che, anteriormente all\u0027entrata in funzione \r\n della Corte costituzionale, la Cassazione aveva ritenuto legittima la \r\n legge 3 dicembre 1947, n. 1546, e in particolare l\u0027art. 7 che \r\n costituisce l\u0027antecedente della disposizione in esame. Secondo la \r\n Cassazione la figura di reato prevista da tale articolo fu dalla legge \r\n 20 giugno 1952 scissa in una ipotesi delittuosa per quanto attiene alla \r\n previsione della esaltazione delle persone e delle ideologie del \r\n fascismo ed in una ipotesi contravvenzionale per quanto attiene alla \r\n previsione delle manifestazioni di carattere fascista, specificando \r\n queste ultime anche in semplici parole o gesti usuali al partito \r\n fascista. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura conclude per la legittimit\u0026#224; costituzionale in quanto \r\n le manifestazioni fasciste, quando siano compiute pubblicamente, hanno \r\n la capacit\u0026#224; di suscitare sentimenti nostalgici che potrebbero \r\n incoraggiare e favorire il risorgere di movimenti totalitari \r\n antidemocratici la cui organizzazione \u0026#232; stata, invece, vietata dalla \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ha ravvisato l\u0027opportunit\u0026#224; della riunione delle tre cause \r\n per la loro decisione con un\u0027unica sentenza, trattandosi \r\n sostanzialmente di una stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma, della cui legittimit\u0026#224; si discute, \u0026#232; infatti in tutte \r\n quella contenuta nell\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, anche \r\n se nella ordinanza del Pretore di Como la incostituzionalit\u0026#224; \u0026#232; \r\n prospettata solo con riferimento all\u0027art. 21, primo comma, della \r\n Costituzione, mentre nelle due ordinanze del Pretore di Forl\u0026#236; si \r\n aggiunge che detta norma \u0026#232; in contrasto con la XII disposizione \r\n transitoria della Costituzione e si fa inoltre richiamo, seppure non \r\n esattamente, alla sentenza 16 gennaio 1957, n. 1, di questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tale sentenza, nella quale, contrariamente a quanto \u0026#232; affermato \r\n nell\u0027ordinanza del Pretore di Forl\u0026#236;, fu dichiarata infondata la \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4 della legge 20 \r\n giugno 1952, n. 645, si osserva che: \"Come risulta dal contesto stesso \r\n della legge 1952... l\u0027apologia del fascismo, per assumere carattere di \r\n reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una \r\n esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito \r\n fascista. Ci\u0026#242; significa che deve essere considerata non gi\u0026#224; in s\u0026#233; e \r\n per s\u0026#233;, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che \u0026#232; vietata dalla \r\n XII disposizione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa disposizione pone s\u0026#236; un divieto, ma ci\u0026#242; non deve indurre \r\n nell\u0027errore di farla considerare quasi come un divieto penale, \r\n costretto, nella interpretazione, entro i limiti della sua formulazione \r\n espressa. Le norme penali sono venute successivamente, con le leggi \r\n del 1947 e del 1952, sia nella parte sanzionatoria sia in quella \r\n precettiva. La XII disposizione transitoria va pertanto interpretata \r\n per quella che \u0026#232;, cio\u0026#232; quale norma costituzionale che enuncia un \r\n principio o indirizzo generale, la cui portata non pu\u0026#242; stabilirsi se \r\n non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu \r\n ispirata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessit\u0026#224; di \r\n impedire, nell\u0027interesse del regime democratico che si andava \r\n ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito \r\n fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non \r\n potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi \r\n della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente \r\n causale; ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento \r\n che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di \r\n riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in s\u0026#233; sufficiente \r\n idoneit\u0026#224; a produrre gli atti stessi. Non \u0026#232; infatti concepibile che, \r\n mirando al fine di impedire la riorganizzazione, il legislatore \r\n costituente intendesse consentire atti che costituissero un \r\n apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento. Ci\u0026#242; risulta non \r\n soltanto dalla logica interpretazione dei motivi, e quindi dei limiti, \r\n della norma, ma dal testo medesimo della XII disposizione. Nel primo \r\n comma l\u0027inciso \"in qualsiasi forma\" sta appunto a significare la \r\n preoccupazione del costituente di non irrigidire il precetto entro \r\n limiti formali e di mirare al di l\u0026#224; degli atti di riorganizzazione \r\n strettamente intesi. Ci\u0026#242; si desume anche dal secondo comma della \r\n disposizione, il quale, conferendo al legislatore ordinario la potest\u0026#224; \r\n di fissare, per i capi responsabili del regime fascista, limitazioni \r\n temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilit\u0026#224;, mostrava di dare \r\n piena rilevanza ad una situazione che era appunto di mero pericolo. Ne \r\n deriva che il legislatore ordinario, nel dare con le sue norme concreta \r\n attuazione ai criteri espressi dalla norma costituzionale, era \r\n autorizzato a spingere i suoi divieti al di l\u0026#224; degli atti veri e \r\n propri di riorganizzazione strettamente intesi, comprendendovi anche \r\n quelli idonei a creare un effettivo pericolo. Posto un tale principio \r\n \u0026#232; irrilevante che trattisi di delitto o di contravvenzione, perch\u0026#233;, \r\n richiedendosi la obbiettivit\u0026#224; degli atti, pu\u0026#242; essere legittimamente \r\n oggetto di divieto penale ogni atto nel quale, sia pure in diverse \r\n proporzioni, quella idoneit\u0026#224; si manifesti. Per le ipotesi previste \r\n dalla impugnata norma dell\u0027art. 5 della legge del 1952, \u0026#232; noto che, \r\n trattandosi di fatti contravvenzionali, basta la volontariet\u0026#224; \r\n dell\u0027azione, e - ben si intende - non dell\u0027azione soltanto \r\n materialmente intesa, ma dell\u0027azione in quanto costituisca \r\n manifestazione usuale del disciolto partito fascista. Sulla base dei \r\n limiti della volontariet\u0026#224; cos\u0026#236; intesa, non \u0026#232; escluso che anche \r\n siffatte minori manifestazioni possano in taluni casi essere tali da \r\n costituire, obbiettivamente, quel pericolo che, secondo lo spirito \r\n della norma costituzionale, si \u0026#232; inteso prevenire. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Chi esamini il testo dell\u0027art. 5 della legge isolatamente dalle \r\n altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale, \r\n pu\u0026#242; essere indotto, come \u0026#232; accaduto alle autorit\u0026#224; giudiziarie che \r\n hanno proposto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, a supporre \r\n che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o \r\n gesto, anche il pi\u0026#249; innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e \r\n gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o \r\n il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo, \r\n il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido. \r\n Ma una simile interpretazione della norma non si pu\u0026#242; ritenere conforme \r\n alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di \r\n voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha \r\n inteso vietare e punire non gi\u0026#224; una qualunque manifestazione del \r\n pensiero, tutelata dall\u0027art. 21 della Costituzione, bens\u0026#236; quelle \r\n manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si \u0026#232; detto \r\n prima, possono determinare il pericolo che si \u0026#232; voluto evitare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La denominazione di \"manifestazioni fasciste\" adottata dalla legge \r\n del 1952 e l\u0027uso dell\u0027avverbio \"pubblicamente\" fanno chiaramente \r\n intendere che, seppure il fatto pu\u0026#242; essere commesso da una sola \r\n persona, esso deve trovare nel momento e nell\u0027ambiente in cui \u0026#232; \r\n compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e \r\n consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla \r\n ricostituzione di organizzazioni fasciste. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La ratio della norma non \u0026#232; concepibile altrimenti, nel sistema di \r\n una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della \r\n Costituzione. Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del \r\n partito fascista pu\u0026#242; anche essere stimolata da manifestazioni \r\n pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le \r\n manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il \r\n pericolo di tale ricostituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con questa interpretazione, coerente a quella che la Corte \r\n costituzionale ha dato nella ricordata sentenza all\u0027art. 4 della stessa \r\n legge, la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema delle \r\n sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione \r\n transitoria, n\u0026#233; contravviene al principio dell\u0027art. 21, primo comma, \r\n della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tal senso la norma dell\u0027art. 5 \u0026#232; stata interpretata anche dalla \r\n Corte di cassazione, che in una recente decisione (Sez. III, 16 \r\n gennaio 1958), in applicazione del principio fissato dalla Corte \r\n costituzionale, ha testualmente detto: \"Si comprende che una volta \r\n dichiarata dalla Corte costituzionale la legittimit\u0026#224; costituzionale di \r\n una legge, il giudice dovr\u0026#224; applicarla secondo lo spirito della \r\n Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto. Non crede \r\n questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di cos\u0026#236; ampia \r\n portata adottato dalla Corte costituzionale sia suscettibile di \r\n modificazioni e che esso non conservi la sua validit\u0026#224; anche quando non \r\n trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma \r\n si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, \r\n poich\u0026#233; si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di \r\n carattere apologetico debbano essere sostenute, per ci\u0026#242; che concerne \r\n il rapporto di causalit\u0026#224; fisica e psichica, dai due elementi della \r\n idoneit\u0026#224; ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della \r\n ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti \r\n sussistono, l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 5 legge citata \u0026#232; \r\n costituzionalmente legittima. Questo principio \u0026#232; fondato sulla stessa \r\n ratio legis, che \u0026#232; quella di evitare, attraverso l\u0027apologia e le \r\n manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi \r\n forma di regime in contrasto con i principi e l\u0027assetto dello Stato: \r\n esso non pu\u0026#242; non investire ogni singola disposizione di cui si compone \r\n la legge 20 giugno 1952\". \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e pronunciando con un\u0027unica sentenza sui tre procedimenti riuniti \r\n indicati in epigrafe: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma contenuta nell\u0027art. 5 della \r\n legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella \r\n XII delle disposizioni transitorie e finali e nell\u0027art. 21, primo \r\n comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - \r\n TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - \r\n ERNESTO BATTAGL1NI - MARIO COSATTI - \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI \r\n CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - \r\n ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"697","titoletto":"SENT. 74/58 A. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA - XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.","testo":"La XII disposizione transitoria della Costituzione, primo comma, col vietare sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista, non pone un divieto penale, ma va interpretata come norma costituzionale che enuncia un principio generale, la cui portata non puo\u0027 stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Le norme penali sono state emanate successivamente con il D.L.L. 26 aprile 1945 n. 149 e con la legge 20 giugno 1952 n. 645, sia nella parte sanzionatoria che in quella precettiva.","numero_massima_successivo":"698","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/06/1952","numero":"645","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;645~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"","specificazione_articolo":"disposizioni transitorie e finali, XII","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"698","titoletto":"SENT. 74/58 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA\u0027 DI) - ART. 5 LEGGE 20 GIUGNO 1952 N. 645: MANIFESTAZIONI FASCISTE - ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come contravvenzione qualsiasi manifestazione fascista, ma soltanto le pubbliche manifestazioni anche se commesse da una sola persona, idonee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Pertanto infondata e\u0027 la questione di legittimita\u0027 costituzionale del citato art. 5 in riferimento all\u0027art. 21 primo comma e alla XII disposizione transitoria della Costituzione. Cfr.: 1/57 B.","numero_massima_precedente":"697","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/06/1952","numero":"645","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;645~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"","specificazione_articolo":"disposizioni transitorie e finali, XII","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"279","autore":"ESPOSITO C.","titolo":"MISURE ANTIFASCISTE E COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1958","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"958","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"280","autore":"SINISCALCO M.","titolo":"LA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE E IL DIVIETO DI MANIFESTAZIONI FASCISTE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"1959","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"166","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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