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AZZARITI - Rel. CAPPI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Dott.   GAETANO AZZARITI, Presidente  -  Avv.  \r\n GIUSEPPE  CAPPI  -  Prof.  TOMASO PERASSI - Prof.   GASPARE AMBROSINI -  \r\n Prof.  ERNESTO BATTAGLINI - Dott.   MARIO  COSATTI  -  Prof.  FRANCESCO  \r\n PANTALEO  GABRIELI  -  Prof.  GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO  \r\n PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER -  Prof.    GIOVANNI  CASSANDRO  -  Prof.  \r\n BIAGIO  PETROCELLI  -  Dott.    ANTONIO  MANCA - Prof.   ALDO SANDULLI,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  norma  \r\n contenuta nell\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n.  645, promossi con  \r\n le seguenti ordinanze:                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1)  ordinanza  29  aprile  1957  emessa  dal  Pretore  di  Como nel  \r\n procedimento penale a carico di Maccarrone Giovanni,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  161  del  28 giugno 1957 ed  \r\n iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1957;                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza 7 dicembre 1957  emessa  dal  Pretore  di  Forl\u0026#236;  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Fratesi  Luigi,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  21  del  25  gennaio  1958  ed  \r\n iscritta al n.  2 del Registro ordinanze 1958;                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3)  ordinanza  7  dicembre  1957  emessa  dal Pretore di Forl\u0026#236; nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Monti  Alberto,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21  del  25 gennaio 1958 ed  \r\n iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1958.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente  del  Consiglio  \r\n dei Ministri;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 5 novembre 1958 la relazione del  \r\n Giudice Giuseppe Cappi;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito il vice avvocato generale dello Stato  Cesare  Arias  per  il  \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Su  denuncia  26  marzo  1956  dell\u0027Autorit\u0026#224;  di P. S. di Como, il  \r\n Pretore di Como, con decreto penale l settembre  1956  condannava  alla  \r\n pena  di  L.  10.000  di  ammenda  il giovane Maccarrone Giovanni quale  \r\n responsabile di contravvenzione all\u0027art. 5 legge  20  giugno  1952,  n.  \r\n 645,  per avere il 25 marzo 1956, in occasione di un comizio del M.S.I.  \r\n tenuto  dall\u0027on.    Almirante  in  Como  nel  Cinema  Araldo,  compiuto  \r\n pubblicamente  manifestazione  usuale  del  disciolto partito fascista,  \r\n tendendo il braccio nel saluto fascista-romano al momento  del  congedo  \r\n del  predetto  deputato.    Avendo  il Maccarrone proposto opposizione,  \r\n veniva rinviato  a  giudizio  all\u0027udienza  del  29  aprile  1957.    Al  \r\n dibattimento       il      difensore      preliminarmente      eccepiva  \r\n l\u0027incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e  \r\n chiedeva il rinvio degli atti  alla  Corte  costituzionale  e  ci\u0026#242;  in  \r\n riferimento  all\u0027art. 21, primo comma, della Costituzione.  Il Pretore,  \r\n sentito  il  P. M., pronunciava la seguente ordinanza: \"Dato atto della  \r\n richiesta del difensore perch\u0026#233; sia sospeso il giudizio e siano inviati  \r\n gli atti alla  Corte  costituzionale  per  l\u0027esame  della  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  5 legge 20 giugno 1952, n. 645, in relazione  \r\n all\u0027art. 21 della Costituzione.   Ritenuto che la  questione  sollevata  \r\n non appare manifestamente infondata e che il presente giudizio non pu\u0026#242;  \r\n essere  definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale.  Visto l\u0027art. 23 legge 11 marzo  1953,  n.  \r\n 87,  sospende  il  giudizio  in corso e ordina l\u0027immediata trasmissione  \r\n degli atti alla Corte costituzionale\".                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dietro denuncia dell\u0027Autorit\u0026#224;  di  p.  s.  il  Pretore  di  Forl\u0026#236;  \r\n rinviava  a  giudizio  il  giovane  Fratesi  Luigi quale imputato della  \r\n contravvenzione di cui all\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952,  n.  645,  \"per  \r\n avere  in Forl\u0026#236; il 22 settembre 1957 salutato romanamente una comitiva  \r\n di persone che su  un\u0027autocorriera  si  stava  recando  a  Predappio  a  \r\n visitare  la  tomba  del defunto Benito Mussolini\".   All\u0027udienza del 7  \r\n dicembre 1957 la difesa dell\u0027imputato eccep\u0026#236;  in  via  preliminare  la  \r\n incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, e perch\u0026#233;  \r\n in  urto ed in contrasto con l\u0027art. 21, primo comma, della Costituzione  \r\n che garantisce la libert\u0026#224; di pensiero e di manifestazione,  e  perch\u0026#233;  \r\n il detto articolo 5 non pu\u0026#242; considerarsi norma di attuazione della XII  \r\n disposizione  transitoria  e  finale  della  Costituzione.   Il Pretore  \r\n pronunciava la seguente ordinanza:   \" Omissis  ....  ritenuto  che  la  \r\n questione  di  incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 5 legge 20 giugno 1952, n.  \r\n 645, non \u0026#232; manifestamente infondata in quanto  detto  articolo  \u0026#232;  in  \r\n contrasto  con  la  XII disposizione transitoria della Costituzione, la  \r\n quale vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista e  nulla  \r\n dispone  nel  caso  vengano compiute manifestazioni usuali al disciolto  \r\n partito, come nel caso in esame; ritenuto altres\u0026#236;, stante la  sentenza  \r\n 16  gennaio  1957  della  Corte  costituzionale  con  la  quale  veniva  \r\n dichiarata la incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 4 legge 20 giugno 1952,  n.  \r\n 645,  che  appare  opportuno  che  la  Corte  si  pronunci  anche sulla  \r\n costituzionalit\u0026#224; o meno dell\u0027art. 5 stessa  legge;  P.  q.  m.  ordina  \r\n trasmettersi  gli  atti  alla  cancelleria  della  Corte costituzionale  \r\n disponendo la sospensione del procedimento\".                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A seguito di denuncia dei carabinieri della stazione di  Predappio,  \r\n il Pretore di Forl\u0026#236; rinviava a giudizio il giovane Monti Alberto quale  \r\n imputato  della contravvenzione di cui all\u0027art. 5 della legge 20 giugno  \r\n 1952, n. 645, \"per aver in Predappio il 22 settembre 1957 indossato  la  \r\n camicia nera mentre si accingeva a visitare la tomba del defunto Benito  \r\n Mussolini\".  All\u0027udienza  del  7  dicembre  1957  la  difesa  del Monti  \r\n sollevava l\u0027identica eccezione di  incostituzionalit\u0026#224;  gi\u0026#224;  sollevata  \r\n per  l\u0027imputato  Fratesi  e il Pretore pronunciava ordinanza identica a  \r\n quella gi\u0026#224; sopra trascritta per il predetto Fratesi.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le  surriferite  ordinanze  venivano  regolarmente   notificate   e  \r\n pubblicate.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  giudizio  avanti  questa  Corte  non  si costituivano le parti  \r\n private; proponeva intervento il Presidente del Consiglio dei  Ministri  \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In tutte e tre le cause l\u0027Avvocatura dello Stato concludeva perch\u0026#233;  \r\n venisse respinta l\u0027eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevata  \r\n dalla   difesa   degli  imputati.    Al  riguardo  faceva  le  seguenti  \r\n osservazioni e deduzioni.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art.  5  della legge 20 giugno 1952, n.  645, non pu\u0026#242; che essere  \r\n considerato una ulteriore  specificazione  della  stessa  ipotesi  gi\u0026#224;  \r\n prevista  nel  precedente  art.    1  della  legge,  la quale ha inteso  \r\n ricollegarsi al divieto contenuto nella  XII  disposizione  transitoria  \r\n della   Costituzione  concernente  la  riorganizzazione  del  disciolto  \r\n partito fascista.  Pertanto, continua l\u0027Avvocatura, la legge 20  giugno  \r\n 1952, n. 645, non pu\u0026#242; essere definita anticostituzionale perch\u0026#233; attua  \r\n una  norma  della  Costituzione.   L\u0027esigenza poi di dare attuazione al  \r\n divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista non pu\u0026#242;, sempre  \r\n secondo   l\u0027Avvocatura,    ritenersi    limitata    alla    repressione  \r\n dell\u0027associazione  o  del  movimento  gi\u0026#224;  sorto,  ma  deve intendersi  \r\n logicamente estesa a tutti quegli atti o fatti che  in  qualunque  modo  \r\n possano  favorire  la  riorganizzazione  di cui trattasi.   Al riguardo  \r\n l\u0027Avvocatura, come gi\u0026#224; le ordinanze di rinvio, cita la sentenza  n.  1  \r\n del  16  gennaio 1957 di questa Corte.  In proposito non \u0026#232; inopportuno  \r\n specificare che detta sentenza si occupava dell\u0027art. 4 della  legge  20  \r\n giugno 1952, n. 645, e afferm\u0026#242; che l\u0027apologia del fascismo prevista da  \r\n tale   articolo   \u0026#232;   stata  legittimamente  vietata  costituendo  una  \r\n istigazione  indiretta  alla  riorganizzazione  del  disciolto  partito  \r\n fascista  e  ci\u0026#242;  in relazione alla XII disposizione transitoria della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura ricorda poi che, anteriormente all\u0027entrata in funzione  \r\n della Corte costituzionale, la Cassazione aveva ritenuto  legittima  la  \r\n legge  3  dicembre  1947,  n.  1546,  e  in  particolare  l\u0027art.  7 che  \r\n costituisce l\u0027antecedente della disposizione  in  esame.    Secondo  la  \r\n Cassazione  la figura di reato prevista da tale articolo fu dalla legge  \r\n 20 giugno 1952 scissa in una ipotesi delittuosa per quanto attiene alla  \r\n previsione della  esaltazione  delle  persone  e  delle  ideologie  del  \r\n fascismo  ed  in  una ipotesi contravvenzionale per quanto attiene alla  \r\n previsione delle manifestazioni  di  carattere  fascista,  specificando  \r\n queste  ultime  anche  in  semplici  parole  o  gesti usuali al partito  \r\n fascista.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura conclude per la legittimit\u0026#224; costituzionale in  quanto  \r\n le  manifestazioni fasciste, quando siano compiute pubblicamente, hanno  \r\n la  capacit\u0026#224;  di  suscitare  sentimenti  nostalgici   che   potrebbero  \r\n incoraggiare   e   favorire   il   risorgere  di  movimenti  totalitari  \r\n antidemocratici la cui organizzazione \u0026#232; stata, invece,  vietata  dalla  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ha ravvisato l\u0027opportunit\u0026#224; della riunione delle tre cause  \r\n per    la   loro   decisione   con   un\u0027unica   sentenza,   trattandosi  \r\n sostanzialmente di una stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La norma, della cui legittimit\u0026#224; si discute, \u0026#232;  infatti  in  tutte  \r\n quella contenuta nell\u0027art. 5 della legge 20 giugno 1952, n.  645, anche  \r\n se  nella  ordinanza  del  Pretore  di  Como  la incostituzionalit\u0026#224; \u0026#232;  \r\n prospettata solo  con  riferimento  all\u0027art.  21,  primo  comma,  della  \r\n Costituzione,  mentre  nelle  due  ordinanze  del  Pretore di Forl\u0026#236; si  \r\n aggiunge che detta norma  \u0026#232;  in  contrasto  con  la  XII  disposizione  \r\n transitoria  della  Costituzione  e si fa inoltre richiamo, seppure non  \r\n esattamente, alla sentenza 16 gennaio 1957, n. 1, di questa Corte.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In tale sentenza, nella quale, contrariamente a quanto \u0026#232; affermato  \r\n nell\u0027ordinanza del  Pretore  di  Forl\u0026#236;,  fu  dichiarata  infondata  la  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art. 4 della legge 20  \r\n giugno 1952, n. 645, si osserva che: \"Come risulta dal contesto  stesso  \r\n della  legge 1952... l\u0027apologia del fascismo, per assumere carattere di  \r\n reato,  deve  consistere  non  in  una  difesa  elogiativa,  ma  in una  \r\n esaltazione tale da poter condurre alla  riorganizzazione  del  partito  \r\n fascista.  Ci\u0026#242; significa che deve essere considerata non gi\u0026#224; in s\u0026#233;  e  \r\n per  s\u0026#233;, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che \u0026#232; vietata dalla  \r\n XII disposizione\".                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa disposizione pone s\u0026#236; un divieto, ma ci\u0026#242; non  deve  indurre  \r\n nell\u0027errore   di  farla  considerare  quasi  come  un  divieto  penale,  \r\n costretto, nella interpretazione, entro i limiti della sua formulazione  \r\n espressa.  Le norme penali sono venute successivamente,  con  le  leggi  \r\n del  1947  e  del  1952,  sia  nella  parte sanzionatoria sia in quella  \r\n precettiva.  La XII disposizione transitoria va  pertanto  interpretata  \r\n per  quella  che  \u0026#232;,  cio\u0026#232;  quale norma costituzionale che enuncia un  \r\n principio o indirizzo generale, la cui portata non pu\u0026#242;  stabilirsi  se  \r\n non  nel  quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu  \r\n ispirata.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessit\u0026#224; di  \r\n impedire,  nell\u0027interesse  del  regime  democratico   che   si   andava  \r\n ricostituendo,  che  si  riorganizzasse  in  qualsiasi forma il partito  \r\n fascista, era evidente che la  tutela  di  una  siffatta  esigenza  non  \r\n potesse  limitarsi  a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi  \r\n della riorganizzazione, del  tutto  avulsi  da  ogni  loro  antecedente  \r\n causale;  ma  dovesse  necessariamente  riferirsi ad ogni comportamento  \r\n che, pur non rivestendo i caratteri  di  un  vero  e  proprio  atto  di  \r\n riorganizzazione,  fosse  tuttavia tale da contenere in s\u0026#233; sufficiente  \r\n idoneit\u0026#224; a produrre gli atti stessi.  Non \u0026#232; infatti concepibile  che,  \r\n mirando  al  fine  di  impedire  la  riorganizzazione,  il  legislatore  \r\n costituente   intendesse   consentire   atti   che   costituissero   un  \r\n apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento.  Ci\u0026#242; risulta non  \r\n soltanto  dalla logica interpretazione dei motivi, e quindi dei limiti,  \r\n della norma, ma dal testo medesimo della XII disposizione.   Nel  primo  \r\n comma  l\u0027inciso  \"in  qualsiasi  forma\"  sta  appunto  a significare la  \r\n preoccupazione del costituente di  non  irrigidire  il  precetto  entro  \r\n limiti  formali  e  di  mirare al di l\u0026#224; degli atti di riorganizzazione  \r\n strettamente intesi.   Ci\u0026#242; si desume anche  dal  secondo  comma  della  \r\n disposizione, il quale, conferendo al legislatore ordinario la potest\u0026#224;  \r\n di  fissare,  per  i capi responsabili del regime fascista, limitazioni  \r\n temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilit\u0026#224;, mostrava  di  dare  \r\n piena rilevanza ad una situazione che era appunto di mero pericolo.  Ne  \r\n deriva che il legislatore ordinario, nel dare con le sue norme concreta  \r\n attuazione   ai   criteri  espressi  dalla  norma  costituzionale,  era  \r\n autorizzato a spingere i suoi divieti al  di  l\u0026#224;  degli  atti  veri  e  \r\n propri  di  riorganizzazione  strettamente intesi, comprendendovi anche  \r\n quelli idonei a creare un effettivo pericolo.  Posto un tale  principio  \r\n \u0026#232;  irrilevante  che trattisi di delitto o di contravvenzione, perch\u0026#233;,  \r\n richiedendosi la obbiettivit\u0026#224; degli atti, pu\u0026#242;  essere  legittimamente  \r\n oggetto  di  divieto  penale  ogni  atto nel quale, sia pure in diverse  \r\n proporzioni, quella idoneit\u0026#224; si manifesti.   Per le  ipotesi  previste  \r\n dalla  impugnata  norma  dell\u0027art. 5 della legge del 1952, \u0026#232; noto che,  \r\n trattandosi  di  fatti  contravvenzionali,   basta   la   volontariet\u0026#224;  \r\n dell\u0027azione,   e   -   ben   si  intende  -  non  dell\u0027azione  soltanto  \r\n materialmente   intesa,   ma   dell\u0027azione   in   quanto    costituisca  \r\n manifestazione  usuale  del disciolto partito fascista.  Sulla base dei  \r\n limiti della volontariet\u0026#224; cos\u0026#236;  intesa,  non  \u0026#232;  escluso  che  anche  \r\n siffatte  minori  manifestazioni  possano in taluni casi essere tali da  \r\n costituire,  obbiettivamente,  quel  pericolo  che,  secondo lo spirito  \r\n della norma costituzionale, si \u0026#232; inteso prevenire.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Chi esamini il testo dell\u0027art. 5  della  legge  isolatamente  dalle  \r\n altre  disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale,  \r\n pu\u0026#242; essere indotto, come \u0026#232; accaduto alle  autorit\u0026#224;  giudiziarie  che  \r\n hanno  proposto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, a supporre  \r\n che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola  o  \r\n gesto, anche il pi\u0026#249; innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e  \r\n gli  uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o  \r\n il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo,  \r\n il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci  un  grido.  \r\n Ma una simile interpretazione della norma non si pu\u0026#242; ritenere conforme  \r\n alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di  \r\n voler  impedire  la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha  \r\n inteso vietare e punire  non  gi\u0026#224;  una  qualunque  manifestazione  del  \r\n pensiero,  tutelata  dall\u0027art.  21  della  Costituzione,  bens\u0026#236; quelle  \r\n manifestazioni usuali del disciolto  partito  che,  come  si  \u0026#232;  detto  \r\n prima, possono determinare il pericolo che si \u0026#232; voluto evitare.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  denominazione di \"manifestazioni fasciste\" adottata dalla legge  \r\n del  1952  e  l\u0027uso  dell\u0027avverbio  \"pubblicamente\"  fanno  chiaramente  \r\n intendere  che,  seppure  il  fatto  pu\u0026#242;  essere  commesso da una sola  \r\n persona, esso deve trovare  nel  momento  e  nell\u0027ambiente  in  cui  \u0026#232;  \r\n compiuto  circostanze  tali,  da renderlo idoneo a provocare adesioni e  \r\n consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli  alla  \r\n ricostituzione di organizzazioni fasciste.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  ratio della norma non \u0026#232; concepibile altrimenti, nel sistema di  \r\n una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII  della  \r\n Costituzione.    Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del  \r\n partito  fascista  pu\u0026#242;  anche  essere  stimolata   da   manifestazioni  \r\n pubbliche  capaci  di  impressionare  le folle; ed ha voluto colpire le  \r\n manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee  a  costituire  il  \r\n pericolo di tale ricostituzione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con   questa  interpretazione,  coerente  a  quella  che  la  Corte  \r\n costituzionale ha dato nella ricordata sentenza all\u0027art. 4 della stessa  \r\n legge, la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema  delle  \r\n sanzioni  dirette  a  garantire il divieto posto dalla XII disposizione  \r\n transitoria, n\u0026#233; contravviene al principio dell\u0027art.  21, primo  comma,  \r\n della Costituzione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In tal senso la norma dell\u0027art. 5 \u0026#232; stata interpretata anche dalla  \r\n Corte  di  cassazione,  che  in  una  recente decisione (Sez.   III, 16  \r\n gennaio 1958),  in  applicazione  del  principio  fissato  dalla  Corte  \r\n costituzionale,  ha  testualmente  detto:  \"Si  comprende che una volta  \r\n dichiarata dalla Corte costituzionale la legittimit\u0026#224; costituzionale di  \r\n una legge, il  giudice  dovr\u0026#224;  applicarla  secondo  lo  spirito  della  \r\n Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto.  Non crede  \r\n questo  Supremo  Collegio che il criterio interpretativo di cos\u0026#236; ampia  \r\n portata  adottato  dalla  Corte  costituzionale  sia  suscettibile   di  \r\n modificazioni e che esso non conservi la sua validit\u0026#224; anche quando non  \r\n trattasi  di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma  \r\n si esauriscono in manifestazioni come il  canto  degli  inni  fascisti,  \r\n poich\u0026#233;  si  ha  ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di  \r\n carattere apologetico debbano essere sostenute, per ci\u0026#242;  che  concerne  \r\n il  rapporto  di  causalit\u0026#224;  fisica e psichica, dai due elementi della  \r\n idoneit\u0026#224;  ed  efficacia  dei  mezzi   rispetto   al   pericolo   della  \r\n ricostituzione  del  partito  fascista  e  che, quando questi requisiti  \r\n sussistono,   l\u0027ipotesi   di   cui   all\u0027art.   5   legge   citata   \u0026#232;  \r\n costituzionalmente legittima.  Questo principio \u0026#232; fondato sulla stessa  \r\n ratio  legis,  che  \u0026#232;  quella  di  evitare, attraverso l\u0027apologia e le  \r\n manifestazioni proprie del disciolto partito, il  ritorno  a  qualsiasi  \r\n forma  di  regime  in contrasto con i principi e l\u0027assetto dello Stato:  \r\n esso non pu\u0026#242; non investire ogni singola disposizione di cui si compone  \r\n la legge 20 giugno 1952\".                                                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     pronunciando con un\u0027unica sentenza  sui  tre  procedimenti  riuniti  \r\n indicati in epigrafe:                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara  infondata,  nei sensi di cui in motivazione, la questione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma contenuta nell\u0027art. 5  della  \r\n legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella  \r\n XII  delle  disposizioni  transitorie  e  finali  e nell\u0027art. 21, primo  \r\n comma, della Costituzione.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e                                   GAETANO  AZZARITI  - GIUSEPPE CAPPI -  \r\n                                   TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI  -  \r\n                                   ERNESTO  BATTAGL1NI - MARIO COSATTI -  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   FRANCESCO   PANTALEO    GABRIELI    -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO - ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO - NICOLA  JAEGER  -  GIOVANNI  \r\n                                   CASSANDRO   -   BIAGIO  PETROCELLI  -  \r\n                                   ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"697","titoletto":"SENT. 74/58 A. FASCISMO - DIVIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO FASCISTA  -  XII  DISPOSIZIONE  TRANSITORIA  DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE.","testo":"La  XII disposizione transitoria della Costituzione, primo comma, col   vietare  sotto  qualsiasi  forma  la  riorganizzazione  del disciolto  partito  fascista,  non  pone un divieto penale, ma va interpretata  come  norma costituzionale che enuncia un principio generale,  la  cui  portata non puo\u0027 stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Le norme penali  sono state emanate successivamente con il D.L.L. 26 aprile 1945  n. 149  e con la legge 20 giugno 1952 n. 645, sia nella parte sanzionatoria che in quella precettiva.","numero_massima_successivo":"698","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/06/1952","numero":"645","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;645~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"","specificazione_articolo":"disposizioni transitorie e finali, XII","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"698","titoletto":"SENT. 74/58 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA\u0027 DI) - ART. 5 LEGGE 20 GIUGNO 1952 N. 645: MANIFESTAZIONI FASCISTE - ATTUAZIONE DELLA   XII   DISPOSIZIONE   TRANSITORIA   DELLA  COSTITUZIONE  - ESCLUSIONE  DI  ILLEGITTIMITA\u0027  COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art.  5  della  legge  20  giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione  alla  XII disposizione transitoria della Costituzione, non   prevede   come   contravvenzione  qualsiasi  manifestazione fascista,  ma  soltanto  le  pubbliche  manifestazioni  anche  se commesse  da  una  sola  persona,  idonee  a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Pertanto infondata e\u0027 la questione di legittimita\u0027 costituzionale del  citato  art. 5 in riferimento all\u0027art. 21 primo comma e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.  Cfr.: 1/57 B.","numero_massima_precedente":"697","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/06/1952","numero":"645","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;645~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"","specificazione_articolo":"disposizioni transitorie e finali, XII","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"279","autore":"ESPOSITO C.","titolo":"MISURE ANTIFASCISTE E COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1958","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"958","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"280","autore":"SINISCALCO M.","titolo":"LA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE E IL DIVIETO DI MANIFESTAZIONI FASCISTE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"1959","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"166","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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