GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2024/33

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:33
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.734892
    "namelookup_time" => 0.000294
    "connect_time" => 0.001741
    "pretransfer_time" => 0.097507
    "size_download" => 19872.0
    "speed_download" => 27040.0
    "starttransfer_time" => 0.713155
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 43326
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 97302
    "connect_time_us" => 1741
    "namelookup_time_us" => 294
    "pretransfer_time_us" => 97507
    "starttransfer_time_us" => 713155
    "total_time_us" => 734892
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770602604.0301
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:33"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:33 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 02:03:23 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 02:03:23 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"33","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"PATRONI GRIFFI","relatore":"PATRONI GRIFFI","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"20/02/2024","data_decisione":"20/02/2024","data_deposito":"29/02/2024","pubbl_gazz_uff":"06/03/2024","num_gazz_uff":"10","norme":"Deliberazione della Camera dei Deputati del 18 gennaio 2023, che approva la proposta della Giunta delle autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A) di ritenere insindacabili, ai sensi dell\u0027art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni dell\u0027on. Carlo Fidanza.","atti_registro":"confl. pot. merito 5/2023","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 33\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 11-A) di ritenere insindacabili, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni dell\u0026#8217;on. Carlo Fidanza, promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, con ricorso notificato il 20 novembre 2023, depositato in cancelleria il 20 novembre 2023, iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Camera dei deputati, nonch\u0026#233; gli atti di intervento di Santeria spa e A. P., e di Carlo Fidanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eviste\u003c/em\u003e le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilit\u0026#224; degli interventi depositate da Santeria spa e A. P., e da Carlo Fidanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 20 novembre 2023 (reg. confl. poteri n. 5 del 2023), il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 11-A), si \u0026#232; affermato che le dichiarazioni rese sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;allora deputato Carlo Fidanza, in data 2 dicembre 2018, fossero state espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso \u0026#232; promosso nell\u0026#8217;ambito di un processo penale a carico di Carlo Fidanza, deputato all\u0026#8217;epoca dei fatti, citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata di cui all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, del codice penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, in un video pubblicato sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e il 2 dicembre 2018 l\u0026#8217;imputato affermava: \u0026#171;Siamo qui a Milano, in viale Toscana davanti a Santeria Social Club, locali dati in concessione al Comune di Milano dove il 13 dicembre si sarebbe dovuta aprire questa fantastica mostra: \u0026#8220;porno per bambini\u0026#8221;. Una mostra che, con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigu[e], non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia. Non ci fermiamo qua! Chiediamo di vigilare su quello che viene svolto nei locali che d[\u0026#224;] in concessione, ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera dei deputati \u0026#8211; su richiesta del Tribunale ricorrente ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) \u0026#8211; il 18 gennaio 2023 ha deliberato che quelle dell\u0026#8217;imputato sono opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, diversamente, il Tribunale ricorrente reputa, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sulla portata dell\u0026#8217;immunit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 68, primo comma, Cost., che l\u0026#8217;allora deputato Fidanza, esprimendo le opinioni \u003cem\u003eextra \u003c/em\u003e\u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e per cui \u0026#232; imputato, \u0026#171;non osservava alcun mandato parlamentare, bens\u0026#236; esercitava il proprio diritto di critica ai sensi dell\u0026#8217;art. 21 Cost., la sussistenza dei cui limiti \u0026#232; tuttavia demandata all\u0026#8217;esclusivo accertamento da parte dell\u0026#8217;A.G.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera dei deputati, con la deliberazione impugnata, avrebbe invece precluso detto vaglio, privando il Tribunale di Milano \u0026#171;delle proprie prerogative giurisdizionali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per tutto ci\u0026#242;, il ricorrente chiede a questa Corte di \u0026#171;accertare e dichiarare che il sindacato delle opinioni espresse dal deputato Carlo Fidanza\u0026#187; per il quale pende il procedimento penale \u0026#171;spetta all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e non alla Camera dei deputati\u0026#187;, in quanto dette opinioni non sono state espresse nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per l\u0026#8217;effetto, il Tribunale di Milano richiede altres\u0026#236; l\u0026#8217;annullamento della deliberazione impugnata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2023, ha ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto e ha dichiarato ammissibile il ricorso, in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si \u0026#232; costituita in giudizio la Camera dei deputati, la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto non fondato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con un unico atto, sono intervenuti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, Santeria spa e A. P., persone offese costituite parte civile nel giudizio penale da cui trae origine il conflitto di attribuzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche gli intervenienti affermano di avere un interesse qualificato a intervenire nel presente giudizio, il cui esito \u0026#171;condiziona inevitabilmente il procedimento penale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche detti intervenienti hanno presentato istanza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 delle medesime Norme integrative, di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; altres\u0026#236; intervenuto nel presente giudizio Carlo Fidanza, imputato presso il Tribunale di Milano e deputato all\u0026#8217;epoca dei fatti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche il Fidanza ha presentato istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento; intervento che sarebbe ammissibile in quanto egli sarebbe \u0026#171;titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, quale imputato nel procedimento penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che nei giudizi per conflitto di attribuzione, di regola, non \u0026#232; ammesso l\u0026#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha costantemente affermato che tale preclusione non opera quando l\u0026#8217;oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0026#8217;esito dello stesso (da ultimo, sentenza n. 227 del 2023 e ordinanza dibattimentale alla stessa allegata);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in tali circostanze, ferma restando la valutazione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento da parte di questa Corte, i terzi devono intervenire, stante il rinvio di cui all\u0026#8217;art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con le modalit\u0026#224; e nel termine perentorio di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 2, delle medesime Norme integrative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche Carlo Fidanza, imputato nel giudizio penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Milano, ha depositato l\u0026#8217;atto di intervento il 9 gennaio 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, il deposito \u0026#232; avvenuto dopo lo spirare del termine di venti giorni fissato da tali Norme integrative, decorrente dalla pubblicazione nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e del ricorso introduttivo, nel caso di specie avvenuta il 29 novembre 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, l\u0026#8217;intervento di Carlo Fidanza non \u0026#232; ammissibile in quanto tardivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche Santeria spa e A. P. hanno ritualmente e tempestivamente depositato l\u0026#8217;atto di intervento il 4 dicembre 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche gli intervenienti si sono costituiti parte civile, in qualit\u0026#224; di persone offese, nel giudizio penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Milano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte, nel presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, \u0026#232; chiamata a valutare se spettasse alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni per cui Carlo Fidanza \u0026#232; imputato sono opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, poich\u0026#233; la pronuncia di questa Corte \u0026#232; suscettibile di condizionare in via diretta e immediata l\u0026#8217;esito o gli effetti del giudizio in cui gli intervenienti sono parte, incidendo sui loro interessi, \u0026#232; necessario che essi possano far valere le proprie ragioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce di tali considerazioni, l\u0026#8217;atto di intervento di Santeria spa e A. P. deve essere dichiarato ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 4, 5 e 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile l\u0026#8217;intervento di Santeria spa e A. P. e non ammissibile l\u0026#8217;intervento di Carlo Fidanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di Carlo Fidanza, all\u0027epoca dei fatti deputato, per le opinioni espresse su un social network - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; della Camera dei Deputati - Richiesta alla Corte di accertare e dichiarare che il sindacato di tali opinioni, non essendo state formulate da un membro del Parlamento nell\u0027esercizio delle sue funzioni, spetta all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria e non alla Camera dei deputati e di annullare, per l\u0027effetto, la deliberazione di insindacabilit\u0026#224; adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2023.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45978","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Condizioni - Incidenza, immediata e diretta, dell\u0027esito del giudizio costituzionale sulle situazioni soggettive di terzi. (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia tale preclusione non opera quando l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 227/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile l’intervento di Santeria spa e di A. P. nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 gennaio 2023, con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse da Carlo Fidanza. Gli intervenienti sono infatti persone offese, costituite parte civile, nel processo penale per diffamazione aggravata da cui origina il ricorso; la decisione sul conflitto è pertanto suscettibile di condizionare in via diretta e immediata l’esito o gli effetti di tale giudizio, incidendo sui loro interessi).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45979","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"18/01/2023","data_nir":"2023-01-18","numero":"Doc. IV-ter n. 11-A","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45979","titoletto":"Giudizio costituzionale – Contraddittorio – Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Termine per il deposito dell’atto – Rinvio al termine perentorio previsto per il giudizio in via incidentale. (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante il rinvio contenuto nell’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i terzi devono intervenire con le modalità e nel termine perentorio previsti per il giudizio incidentale dall’art. 4, comma 2, delle medesime Norme integrative.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è inammissibile per tardività l’intervento di Carlo Fidanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023, con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dallo stesso Fidanza, deputato all’epoca dei fatti e imputato nel processo penale per diffamazione aggravata pendente dinanzi al Tribunale ricorrente. L’atto di intervento è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, previsto dall’art. 4, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45978","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"deliberazione della Camera dei deputati","data_legge":"18/01/2023","data_nir":"2023-01-18","numero":"Doc. IV-ter n. 11-A","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44784","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 33/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1003","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]