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H. e la Provincia autonoma di Bolzano con ordinanza del 18 novembre 2024, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di R. H. e della Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 giugno 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati R. H. per se stessa e Alfonso Celotto per la Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 novembre 2024, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Bolzano, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivit\u0026#224;), \u0026#171;in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 1, comma 6, e l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone in punto di fatto che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la Provincia autonoma di Bolzano ha emesso nei confronti di R. H. un\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione con cui ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa di euro 400,00, per violazione delle misure di contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 previste dagli artt. 3 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, nonch\u0026#233; dalla legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e dall\u0026#8217;ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2021, n. 20 (Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; i verbalizzanti avevano accertato, in particolare, che R. H., in luogo all\u0026#8217;aperto, non indossava un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, \u0026#171;pur non trovandosi nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, fosse garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone non conviventi (OPP. 20/21 p. 26)\u0026#187;, \u0026#171;e non manteneva una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro (OPP 20/21 p. 30)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; avverso l\u0026#8217;ordinanza l\u0026#8217;ingiunta ha proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Bolzano, il quale l\u0026#8217;ha rigettata con sentenza 28 marzo 2023, n. 103, impugnata innanzi al Tribunale \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;appello si basa sui seguenti motivi: a) inesistenza dell\u0026#8217;obbligo di usare \u0026#171;la mascherina FFP2 all\u0026#8217;aperto\u0026#187;, mai introdotto nella Provincia autonoma di Bolzano; b) violazione del principio di legalit\u0026#224; e illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), Cost.; c) violazione degli artt. 1 e 101 Cost., \u0026#171;[i]n merito all\u0026#8217;asserita vincolativit\u0026#224; e incontestabilit\u0026#224; della dichiarazione dello stato di emergenza\u0026#187; proveniente dall\u0026#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u0026#224;; d) difetto assoluto di motivazione della sentenza \u0026#171;sulla violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;\u0026#187;; e) violazione degli artt. 115 e 116 Cost., \u0026#171;[i]n merito all\u0026#8217;asserito difetto di rilievo della dichiarazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi\u0026#187;; f) \u0026#171;[i]n merito alla condanna alle spese del giudizio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il giudizio, su istanza dell\u0026#8217;appellante, \u0026#232; stato sospeso, in attesa della decisione sulla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, sollevata dal medesimo Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 12 maggio 2023, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera\u003cem\u003e q\u003c/em\u003e), Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; intervenuta la sentenza di questa Corte n. 50 del 2024 (che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 36 e 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, nella parte in cui sanzionava la violazione dell\u0026#8217;obbligo gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l\u0026#8217;esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale), l\u0026#8217;appellante ha riassunto il giudizio e chiesto di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 1, comma 36, nella diversa parte in cui sanzionava la violazione dell\u0026#8217;obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi fosse la possibilit\u0026#224; di incontrare altre persone con le quali non si conviveva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso in punto di fatto, il rimettente ritiene che, analogamente a quanto evidenziato dal medesimo Tribunale nell\u0026#8217;ordinanza che ha dato la stura alla sentenza n. 50 del 2024, \u0026#171;si pon[ga]\u0026#187; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 1, comma 36, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione rileverebbe, tuttavia, \u0026#171;nella parte (diversa) in cui sanziona(va) il mancato rispetto degli obblighi di cui all\u0026#8217;art. l comma 6, nonch\u0026#233; delle \u0026#8220;Misure generali\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;allegato A della stessa legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSia l\u0026#8217;art. 1, comma 6, citato, sia l\u0026#8217;Allegato A prevedevano, in particolare, l\u0026#8217;obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l\u0026#8217;obbligo di distanziamento interpersonale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe \u0026#171;richiamate norme della legge provinciale\u0026#187; n. 4 del 2020 costituirebbero, poi, il \u0026#171;presupposto normativo\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano (d\u0026#8217;ora in avanti: ordinanza presidenziale) n. 20 del 2021, \u0026#171;il mancato rispetto della quale, per quanto riguarda i punti 26 e 30 [\u0026#8230;], \u0026#232; stato [\u0026#8230;] contestato all\u0026#8217;appellante\u0026#187;. I citati punti 26 e 30, pi\u0026#249; specificamente, imponevano, rispettivamente, l\u0026#8217;uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie \u0026#171;nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all\u0026#8217;aperto\u0026#187; e l\u0026#8217;obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero le menzionate disposizioni della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, dunque, a costituire \u0026#171;la base giuridica in forza della quale \u0026#232; stata adottata l\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione impugnata dall\u0026#8217;odierna appellante\u0026#187;, mentre gli artt. 3 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, sarebbero richiamati unicamente \u003cem\u003equoad penam\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate sarebbe quindi idonea a privare della sua base normativa l\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione, che risulterebbe emessa in violazione del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. l della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e andrebbe pertanto annullata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Nel merito, la questione sarebbe fondata, alla luce di quanto affermato nella citata sentenza n. 50 del 2024 e dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di profilassi internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGi\u0026#224; con la sentenza n. 37 del 2021, infatti, si sarebbe chiarito che, \u0026#171;[a] fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, \u0026#8220;ragioni logiche, prima che giuridiche\u0026#8221; (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale l\u0026#8217;esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l\u0026#8217;uguaglianza delle persone nell\u0026#8217;esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva poi il rimettente che, alla data della promulgazione della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, era in vigore il d.l. n. 19 del 2020, il quale costituirebbe \u0026#171;la cornice normativa\u0026#187; entro la quale sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u0026#176; aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0026#8217;intero territorio nazionale) e 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0026#8217;intero territorio nazionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, prevedeva la possibilit\u0026#224; per le regioni, \u0026#171;in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso\u0026#187;, di \u0026#171;introdurre misure ulteriormente restrittive\u0026#187;; ci\u0026#242;, tuttavia, unicamente \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre all\u0026#8217;epoca della promulgazione della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; \u0026#171;il potere legislativo e regolamentare residuale previsto in capo alle Regioni\u0026#187; dal citato art. 3 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, doveva considerarsi \u0026#171;esaurito\u0026#187;, stante l\u0026#8217;avvenuta adozione dei decreti sopra citati, sicch\u0026#233; \u0026#171;non vi era [\u0026#8230;] spazio per un intervento\u0026#187; della Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, come gi\u0026#224; chiarito nella citata sentenza n. 50 del 2024, nemmeno sarebbe rilevante il fatto che \u0026#171;la norma provinciale si sia eventualmente limitata a riproporre pedissequamente [\u0026#8230;] quella statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; In punto di fatto, la Provincia autonoma osserva che all\u0026#8217;ingiunta \u0026#232; stato contestato di non avere indossato un dispositivo di protezione delle vie respiratore, durante una manifestazione tenutasi a Bolzano, in data 15 maggio 2021, cui avevano partecipato circa mille persone, e quindi in una situazione in cui, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, non erano garantite in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone non conviventi e la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, le questioni sarebbero inammissibili, in primo luogo, perch\u0026#233; introdurrebbero \u0026#171;un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale [\u0026#8230;] peraltro mai promosso dallo Stato\u0026#187;. Il rimettente proporrebbe, infatti, \u0026#171;di sua iniziativa, un giudizio vertente su di un conflitto di attribuzione tra poteri, che pu\u0026#242; essere proposto solo dallo Stato o dalle Regioni [\u0026#8230;], ma non [\u0026#8230;] certamente [\u0026#8230;] da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudizio in via incidentale sarebbe sottoposto a regole diverse da quelle proprie del conflitto di attribuzioni e tra queste vi sarebbe quella per cui \u0026#171;deve sussistere [\u0026#8230;] un\u0026#8217;identit\u0026#224; tra l\u0026#8217;istanza di parte e l\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Giudice\u0026#187;, che \u0026#171;deve rimettere alla Corte la stessa questione che \u0026#232; stata sollevata dalla parte mediante apposita istanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, la parte opponente si sarebbe limitata, in primo grado, a contestare la illegittimit\u0026#224; costituzionale della \u0026#171;dichiarazione dello stato di emergenza\u0026#187; da parte del Consiglio dei ministri, per contrasto con gli artt. 78 e 95 Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo dell\u0026#8217;uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. e dell\u0026#8217;art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea. In secondo grado, la violazione \u0026#171;dell\u0026#8217;art. 1 Costituzione e, dunque, del principio della sovranit\u0026#224; appartenente al popolo italiano e non a organizzazioni al servizio di privati, e dell\u0026#8217;art. 101 Costituzione, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell\u0026#8217;OMS non sarebbe vincolante per la Repubblica Italiana e tantomeno per la Provincia Autonoma di Bolzano\u0026#187;; nonch\u0026#233; la violazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 13, 17 e 32 Cost., stante il difetto \u0026#171;di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;uso della mascherina all\u0026#8217;aperto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer contro, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero state sollevate \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e e in forma \u0026#171;dubitativa\u0026#187;, di guisa che non sembrerebbero \u0026#171;strettamente funzional[i] alla risoluzione del caso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Le questioni, poi, sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza opposta sarebbe stata emessa per violazione degli artt. 3 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, oltre che della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e dell\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 20 del 2021. Il rimettente, quindi, per la definizione della controversia, potrebbe limitarsi all\u0026#8217;accertamento della sussistenza o meno della violazione della normativa statale, non rilevando ai fini della decisione quella provinciale \u0026#171;riproduttiva degli obblighi gi\u0026#224; imposti dallo Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Ancora, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, oltre che per contraddittoriet\u0026#224; e insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Provincia autonoma, le argomentazioni del rimettente, in primo luogo, non raggiungerebbero la soglia minima di chiarezza e completezza necessaria per consentire lo scrutinio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il Tribunale di Bolzano, da un lato, sosterrebbe che le disposizioni provinciali impugnate costituiscono l\u0026#8217;unica base normativa dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione opposta, ma, dall\u0026#8217;altro, sarebbe costretto ad \u0026#171;ammettere\u0026#187; che quest\u0026#8217;ultima richiama anche gli artt. 3 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e errerebbe nel disconoscere \u0026#171;la vera fonte normativa\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 20 del 2021 che non sarebbe la censurata legge provinciale, ma l\u0026#8217;art. 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo cui il Presidente della Provincia \u0026#171;[a]dotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell\u0026#8217;interesse delle popolazioni di due o pi\u0026#249; comuni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa facolt\u0026#224; dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di introdurre restrizioni alla disciplina nazionale emergenziale sarebbe stata espressamente prevista anche dall\u0026#8217;art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, e, successivamente, dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u0026#171;Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuit\u0026#224; operativa del sistema di allerta COVID, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2020, n. 159, secondo cui, ove la situazione epidemiologica fosse mutata nelle more dell\u0026#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione avrebbe potuto introdurre misure ulteriormente restrittive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione, poi, allo specifico punto delle sanzioni per la violazione delle disposizioni emergenziali pandemiche, quelle statali sarebbero previste dall\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, mentre la legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e l\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 20 del 2021, quale \u0026#171;\u003cem\u003ependant \u003c/em\u003enormativo a livello provinciale\u0026#187;, avrebbero \u0026#171;precisato la disciplina applicativa delle suddette sanzioni, senza innovare o riformare l\u0026#8217;impianto normativo della legislazione statale\u0026#187;. In particolare, l\u0026#8217;obbligo di indossare sistemi di protezione delle vie aeree, nel periodo rilevante per i fatti di causa, era posto sia dall\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 20 del 2021 sia dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003ehh-bis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 19 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eErrerebbe, quindi, il Tribunale di Bolzano \u0026#171;quando aprioristicamente sostiene che tutte le sanzioni trarrebbero origine in via principale\u0026#187; dalle disposizioni della legge provinciale censurata e dell\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 20 del 2021, senza specificare che \u0026#171;l\u0026#8217;intervento del legislatore provinciale, per quanto concerne il regime sanzionatorio, non ha fatto altro che riproporre pedissequamente [\u0026#8230;] quanto gi\u0026#224; stabilito dalla legislazione statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in caso di accoglimento delle questioni, l\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione rimarrebbe \u0026#171;comunque in piedi in virt\u0026#249; del richiamo della normativa statale violata in esso contenuta con insussistenza della violazione del principio di legalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili, infine, per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente \u0026#8211; in virt\u0026#249; della \u0026#171;norma generale di rinvio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, ai cui sensi \u0026#171;[i]l mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge \u0026#232; sanzionato secondo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19\u0026#187;, come convertito \u0026#8211; ben avrebbe potuto \u0026#171;ritenere rispettato il principio di legalit\u0026#224; con riferimento alla normativa statale\u0026#187;, senza dovere fare applicazione di quella provinciale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8722; Nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate, perch\u0026#233; la sentenza di questa Corte n. 37 del 2021 richiamata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non avrebbe \u0026#171;attinenza diretta con il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;odierno procedimento\u0026#187; concernente l\u0026#8217;applicazione di sanzioni amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso della sentenza n. 37 del 2021, infatti, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni della legge valdostana allora impugnata \u0026#232; stata dichiarata, \u0026#171;proprio in quanto le stesse surrogavano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale, imponendone una autonoma e alternativa, che faceva invece capo alle previsioni legislative regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso della legge della Provincia autonoma di Bolzano, vertente sull\u0026#8217;applicazione di sanzioni amministrative, non sarebbe invece \u0026#171;in discussione una supposta contrapposizione tra le due legislazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe anche ricordato come questa Corte, nella pi\u0026#249; volte menzionata sentenza n. 37 del 2021, abbia fatto salvi i provvedimenti contingibili e urgenti \u0026#171;come quello oggetto di censura nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che hanno carattere pi\u0026#249; stringente rispetto alle disposizioni statali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, ancora, sarebbe attinente al \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e la sentenza n. 50 del 2024, pure citata dal Tribunale di Bolzano, poich\u0026#233; afferente a una fattispecie sanzionatoria completamente diversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, nel caso di specie, la normativa provinciale censurata opererebbe un mero rinvio di natura dinamica alle sanzioni gi\u0026#224; previste dalla normativa statale, sicch\u0026#233; andrebbe esclusa la lamentata invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita R. H., appellante nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, svolgendo argomentazioni adesive a quelle spiegate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e instando per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Secondo la parte, inoltre, vi sarebbe un \u0026#171;evidente difetto della ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo di indossare una mascherina, peraltro all\u0026#8217;aperto, vista la mancanza della prova scientifica\u0026#187; della sua efficacia \u0026#171;ai fini dell\u0026#8217;inibizione della trasmissione del virus\u0026#187;, dal che l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche delle relative disposizioni statali (per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 13, 32 e 97 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; Con memoria depositata il 19 maggio 2025, la Provincia autonoma di Bolzano ha ulteriormente illustrato le eccezioni e deduzioni gi\u0026#224; svolte, insistendo per la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate e, in ogni caso, per la loro non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; Con memoria depositata il 20 maggio 2025, la parte privata, dopo avere premesso, in fatto, che il 15 maggio 2021 era intervenuta come relatrice sul palco di una manifestazione contro le misure pandemiche (tra cui l\u0026#8217;obbligo di indossare la mascherina all\u0026#8217;aperto), ha, a sua volta, ulteriormente illustrato gli argomenti a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8722; Il Tribunale di Bolzano, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, \u0026#171;in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 1, comma 6, e l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.1.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; chiamato a decidere l\u0026#8217;appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Bolzano che ha respinto l\u0026#8217;opposizione a una ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha irrogato a R. H. la sanzione pecuniaria di euro 400,00, per avere violato gli obblighi di utilizzare, all\u0026#8217;aperto, un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.2.\u0026#8722; Secondo il rimettente, le questioni sarebbero rilevanti perch\u0026#233; le disposizioni provinciali censurate costituirebbero la \u0026#171;base giuridica\u0026#187; su cui si fonda l\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione impugnata in primo grado, mentre la corrispondente disciplina statale sanzionatoria sarebbe richiamata nella medesima ordinanza unicamente \u003cem\u003equoad penam\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe conseguirebbe che, in caso di dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle prime, l\u0026#8217;atto impositivo della sanzione andrebbe annullato per violazione del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza, il legislatore provinciale avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, atta a ricomprendere l\u0026#8217;imposizione di ogni misura volta a contrastare una pandemia, per come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 50 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; \u0026#200; preliminare l\u0026#8217;esame delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quest\u0026#8217;ultima, in particolare, le questioni sarebbero inammissibili: a) perch\u0026#233; il rimettente avrebbe sollevato un conflitto di attribuzioni e non un giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale; b) per difetto di rilevanza; c) per difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, oltre che per contraddittoriet\u0026#224; e insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento; d) per omesso esperimento di un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; \u0026#200; fondata e assorbente l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assunto del rimettente secondo cui le disposizioni provinciali censurate costituiscono l\u0026#8217;unica base giuridica dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione impugnata, s\u0026#236; che non rileverebbe la circostanza che la normativa statale vigente all\u0026#8217;epoca dei fatti prevedesse per la violazione dei medesimi obblighi una fattispecie sanzionatoria identica a quella contestata all\u0026#8217;opponente, \u0026#232; sconfessato dalla lettura della stessa ordinanza-ingiunzione, prodotta in giudizio dalla Provincia autonoma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza impugnata, infatti \u0026#8211; dopo avere dato atto, in premessa, che il presupposto verbale di accertamento e contestazione \u0026#232; stato emesso per violazione di disposizioni sia statali (artt. 3 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito) sia provinciali (legge prov. Bolzano n. 4 del 2020), oltre che dell\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 20 del 2021 \u0026#8211; nella parte motiva richiama esclusivamente l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, ossia la disposizione statale che sanzionava la violazione degli obblighi imposti durante la pandemia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che \u0026#8211; a differenza di quanto osservato nella sentenza n. 50 del 2024 in relazione alla fattispecie oggetto del relativo giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#8211; la sanzione contestata innanzi al giudice comune \u0026#232; stata irrogata facendo applicazione unicamente della legge statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon dovendo il rimettente fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate, pertanto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionali sollevate sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivit\u0026#224;), in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 6, e l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250703152524.pdf","oggetto":"Salute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attivit\u0026#224; - Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilit\u0026#224; di incontrare altre persone con le quali non si convive - Misure generali - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46846","titoletto":"Salute (Tutela della) – In genere – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bolzano, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), Cost., dell’art. 1, comma 36, della legge prov. n. 4 del 2020, in combinato disposto con l’art. 1, comma 6, e l’Allegato A, nella parte in cui sanzionavano il mancato rispetto degli obblighi di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di distanziamento interpersonale, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate dal momento che la sanzione pecuniaria innanzi a lui contestata è stata irrogata facendo applicazione unicamente della legge statale che sanzionava la violazione degli obblighi imposti durante la pandemia, l’unica ad essere richiamata nella parte motiva dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 50/2024 - mass. 46034\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"36","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con l\u0027art."},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"","specificazione_articolo":"Allegato A","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. q)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46526","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2025, n. 97","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2109","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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