GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/sfoglia-ordinanze/35

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delle graduatorie stabiliti con regolamento della Giunta regionale – Inclusione, tra le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per l’attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEdilizia residenziale pubblica – Straniero – Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Testo unico in materia di immigrazione – Norme della Regione Piemonte – Requisiti di accesso all\u0027edilizia residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale – Esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 40, comma 6; legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), art. 3, comma 1, lettera a).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEdilizia residenziale pubblica – Straniero – Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Norme della Regione Piemonte – Punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie stabiliti con regolamento della Giunta regionale – Inclusione, tra le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per l’attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), art. 8, comma 1, lettera t-bis).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"22","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Consiglio di Stato","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePolizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell\u0027ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003ePolizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell\u0027ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell\u0027articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0027articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») art. 14, comma 1, lettera n), che ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0027articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"21","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Consiglio di Stato","oggetto":"\u003cp\u003ePolizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell\u0027ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003ePolizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell\u0027ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell\u0027articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0027articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 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(Disposizioni integrative e correttive, a norma dell\u0027articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0027articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») art. 14, comma 1, lettera n), che ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0027articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"19","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Lagonegro","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – Disciplina della pena della multa.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della multa per decorso del tempo – Previsione che la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni – Denunciata interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui il decorso del termine di prescrizione della pena pecuniaria cessa con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento – Denunciata previsione del medesimo periodo di prescrizione, sia per la pena della multa, sia per la pena della reclusione sino a cinque anni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – Disciplina della pena della multa.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, artt. 17, numero 4, 24 e 636.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eReati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della multa per decorso del tempo – Previsione che la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni – Denunciata interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui il decorso del termine di prescrizione della pena pecuniaria cessa con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento – Denunciata previsione del medesimo periodo di prescrizione, sia per la pena della multa, sia per la pena della reclusione sino a cinque anni.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 172.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"18","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eGioco e scommesse – Sanzioni amministrative – Divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d’azzardo – Inosservanza – Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eGioco e scommesse – Sanzioni amministrative – Divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d’azzardo – Inosservanza – Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 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regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all\u0027art.\u0026nbsp;275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi degli artt. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità – Mancata previsione che fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcedimento penale – Misure cautelari – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – Previsione che in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all\u0027art.\u0026nbsp;275-bis, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter, cod. proc. pen., il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità – Mancata previsione che fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"15","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eProcesso penale – Incompatibilità del giudice – Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Incompatibilità del giudice – Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"14","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Reggio Emilia","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del codice penale.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-ter del codice penale.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 162-ter, quarto comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"13","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Taranto","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"12","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Macerata","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eConfisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta,\u0026nbsp;dell’amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l’uso\u0026nbsp;ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eConfisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta,\u0026nbsp;dell’amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l’uso\u0026nbsp;ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 100.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"11","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Milano","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eConfisca – Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall’art. 603-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del lavoro) – Natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (c.d. \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003einstrumenta sceleris\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eConfisca – Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall’art. 603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del lavoro) – Natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 603-bis.2, inserito dall’art. 2, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"10","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Siracusa","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Straniero – Immigrazione – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina – Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito –\u0026nbsp;Trattamento sanzionatorio –\u0026nbsp;Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi –\u0026nbsp;Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) – Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe – Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti. \u003c/p\u003e","fissato":"18 maggio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Straniero – Immigrazione – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina – Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito –\u0026nbsp;Trattamento sanzionatorio –\u0026nbsp;Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi –\u0026nbsp;Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) – Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe – Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 12-bis, commi 1, 3 e 4.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"9","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di sorveglianza di Napoli","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere – Applicazione di misure di sicurezza – Previsione che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo – Denunciata previsione che consente che le misure di sicurezza detentive possono essere applicate in ogni tempo come conseguenza della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere – Applicazione di misure di sicurezza – Previsione che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo – Denunciata previsione che consente che le misure di sicurezza detentive possono essere applicate in ogni tempo come conseguenza della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 109.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"8","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Giudice di pace di Milano","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTributi – Riscossione – Previsione che esclude l\u0027immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l\u0027iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all\u0027art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione o nell\u0027ambito delle procedure previste dal codice della crisi d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza ovvero in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e nell\u0027ambito della cessione dell\u0027azienda – Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l\u0027attualità dei medesimi pregiudizi.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eTributi – Riscossione – Previsione che esclude l\u0027immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l\u0027iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all\u0027art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione o nell\u0027ambito delle procedure previste dal codice della crisi d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza ovvero in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e nell\u0027ambito della cessione dell\u0027azienda – Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l\u0027attualità dei medesimi pregiudizi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3-bis, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), successivamente sostituito dal comma 5 dell’art. 91 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"7","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Consiglio Nazionale Forense","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eProfessioni – Avvocato – Esercizio della professione forense in forma societaria – Possibilità che alle società esercenti la professione forense (nel caso di specie: società di capitali) possano partecipare, in qualità di soci, soggetti non avvocati e diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre professioni.\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"10 giugno 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eProfessioni – Avvocato – Esercizio della professione forense in forma societaria – Possibilità che alle società esercenti la professione forense (nel caso di specie: società di capitali) possano partecipare, in qualità di soci, soggetti non avvocati e diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre professioni. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell\u0027ordinamento della professione forense), art. 4-bis, inserito dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"6","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Giudice di Pace di Gaeta","oggetto":"\u003cp\u003eOrdinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell\u0027art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eOrdinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell\u0027art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 15 aprile 2025, n. 51 (Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria), art.1 nella parte in cui introduce l’art. 31-ter, comma 1, nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) e \"nella parte in cui sopprime, per i magistrati onorari non esclusivisti, l\u0027indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del D. Lgs. n. 116/2017\".\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"5","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e e 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ec\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2026","numero":"4","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Mantova","oggetto":"\u003cp\u003eCittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto \u003cem\u003eiure sanguinis) \u003c/em\u003e– Modifiche alla legge n. 91 del 1992 \u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e–\u003c/span\u003e Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.\u003c/p\u003e","fissato":"9 giugno 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eCittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 3-bis, introdotto dall’art. 1, commi 1, 1-bis e 1-ter (recte: introdotto dall’art. 1, comma 1,) del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"}]}"
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