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D. e C. C., con ordinanza del 3 febbraio 2022, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 marzo 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 3 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 414, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per il delitto di istigazione a delinquere, la pena minima di un anno di reclusione; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente \u0026#232; chiamato, nell\u0026#8217;ambito di un processo penale celebrato con rito ordinario, a giudicare della responsabilit\u0026#224; di T. D. e C. C., entrambi imputati del delitto di istigazione a delinquere di cui all\u0026#8217;art. 414, primo comma, numero 1), cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, espone il giudice a quo, al primo imputato \u0026#232; contestato di aver fatto l\u0026#8217;apologia, in un discorso pronunciato durante una manifestazione pubblica, di \u0026#171;azioni di sabotaggio\u0026#187; commesse in danno di alcune sedi di una banca e di un partito politico, nonch\u0026#233; di avere \u0026#171;istigato alla commissione di ulteriori atti di violenza del genere, quantomeno sulle cose\u0026#187;, mentre alla seconda imputata \u0026#232; contestato di avere, nel corso di un\u0026#8217;intervista radiofonica, \u0026#171;istigato alla commissione di reati contro l\u0026#8217;onore o contro la persona\u0026#187; ai danni di personale medico in servizio presso una casa circondariale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente ritiene di sollevare le predette questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;istruttoria dibattimentale\u0026#187; e \u0026#171;prima di affrontare, in sede di deliberazione, la valutazione di merito sulla sussistenza dei singoli fatti, sulla effettiva pericolosit\u0026#224; delle condotte, sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. e sulla stessa adeguatezza dell\u0026#8217;attuale cornice edittale rispetto ai fatti concreti in esame\u0026#187;, dovendo egli comunque fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio, e \u0026#171;anche perch\u0026#233; talune delle valutazioni suddette possono essere influenzate dalla indicazione normativa di un certo minimo di pena non derogabile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la pena minima edittale di un anno prevista dalla disposizione censurata non sarebbe conforme, ad avviso del giudice a quo, ai principi di ragionevolezza e finalit\u0026#224; rieducativa della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche infatti, sotto il profilo della ragionevolezza, tale pena minima sarebbe prevista \u0026#171;indipendentemente dall\u0026#8217;entit\u0026#224; del pericolo concreto di realizzazione del delitto a cui l\u0026#8217;apologia o l\u0026#8217;istigazione si riferisce e in relazione alla apologia o istigazione riferite a qualsiasi tipo di delitto\u0026#187;, compresi quelli puniti soltanto con la pena pecuniaria o con una pena detentiva nei limiti minimi di cui all\u0026#8217;art. 23 cod. pen., ovvero con una delle sanzioni previste per i reati perseguibili davanti al giudice di pace;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; lederebbe, altres\u0026#236;, il principio di proporzione tra gravit\u0026#224; del reato e severit\u0026#224; della pena, che sarebbe a sua volta presupposto indispensabile per garantire la finalit\u0026#224; rieducativa della pena medesima;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;evidenziato difetto di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; risulterebbe acuito dall\u0026#8217;astratta applicabilit\u0026#224; al delitto in esame dell\u0026#8217;istituto della non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., dal momento che, allorch\u0026#233; non vi fossero le condizioni per accedere a tale istituto, il giudice dovrebbe, \u0026#171;senza alcuna gradualit\u0026#224; e possibilit\u0026#224; di adeguamento\u0026#187;, necessariamente infliggere la pena di un anno di reclusione \u0026#171;anche per una situazione appena oltre detta soglia di irrilevanza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe ulteriormente ravvisabile una lesione della libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero, riconosciuta dall\u0026#8217;art. 21 Cost. e dalle norme convenzionali menzionate, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., dal momento che l\u0026#8217;attuale cornice edittale rischia di non permettere un\u0026#8217;applicazione proporzionata, e pertanto legittima, della pena, secondo i parametri di cui agli artt. 10 e 17 CEDU, cos\u0026#236; come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche esse sarebbero, anzitutto, inammissibili per difetto di rilevanza, in relazione al loro carattere astratto, eventuale e prematuro, dal momento che il rimettente non avrebbe effettuato alcuna prognosi sulla sussistenza dei fatti contestati, n\u0026#233; avrebbe escluso la possibile applicabilit\u0026#224; agli imputati della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., con conseguente difetto di motivazione sulla necessit\u0026#224; di applicare effettivamente la pena della cui legittimit\u0026#224; costituzionale egli dubita;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni discenderebbe, altres\u0026#236;, dal difetto di motivazione circa la loro non manifesta infondatezza in relazione ai singoli parametri evocati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, il giudice a quo avrebbe omesso di indicare una \u0026#171;grandezza preesistente di pena minima asseritamente corretta che possa essere trasposta \u0026#8220;per linee interne\u0026#8221; o similari nella disposizione censurata\u0026#187;, sicch\u0026#233; egli chiederebbe in effetti a questa Corte di sostituirsi al legislatore nel determinare un nuovo minimo edittale, ci\u0026#242; che determinerebbe una ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni (\u0026#232; citata la sentenza n. 117 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate quanto all\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 21 Cost., dal momento che non verrebbe qui in considerazione la conformit\u0026#224; a Costituzione del divieto penalmente sanzionato, bens\u0026#236; unicamente il quantum di pena previsto per la condotta inosservante di tale divieto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche manifestamente infondate sarebbero anche le censure di asserita sproporzione della pena formulate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal momento che la pena minima prevista dall\u0026#8217;art. 414, primo comma, cod. pen. non presenterebbe alcun carattere di manifesta arbitrariet\u0026#224;, irragionevolezza o sproporzione, e ricadrebbe pertanto entro gli ampi margini di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene, tanto pi\u0026#249; a fronte dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; al delitto in questione della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto di cui all\u0026#8217;art. 163-bis (recte: 131-bis) cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale all\u0026#8217;esame concernono il trattamento sanzionatorio del delitto di istigazione a delinquere di cui all\u0026#8217;art. 414, primo comma, numero 1), cod. pen., e, in particolare, il minimo edittale di un anno di reclusione che, secondo il rimettente, contrasterebbe con gli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 CEDU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia il giudice a quo non chiarisce, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, se egli debba fare applicazione nel caso concreto del frammento di disposizione censurato, concernente per l\u0026#8217;appunto il trattamento sanzionatorio di chi abbia posto in essere una condotta corrispondente alla figura tipica di reato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il rimettente si riserva espressamente di compiere, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#171;la valutazione di merito sulla sussistenza dei singoli fatti, sulla effettiva pericolosit\u0026#224; delle condotte\u0026#187;, nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. in relazione alla ipotetica particolare tenuit\u0026#224; del fatto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; pertanto evidente che, qualora le prime due verifiche avessero esito negativo, il rimettente dovrebbe gi\u0026#224; escludere la responsabilit\u0026#224; degli imputati per il reato loro ascritto, ci\u0026#242; che renderebbe superflua nel caso concreto la stessa pronuncia di questa Corte sulla cornice edittale prevista dal legislatore (sulla necessit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata, ispirata alla sentenza n. 65 del 1970 di questa Corte, che circoscriva la figura criminosa in esame alle sole manifestazioni di pensiero che per le loro modalit\u0026#224; integrino un \u0026#171;comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti\u0026#187;, requisito che spetta al giudice penale accertare nel singolo caso, si veda Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 settembre-27 novembre 2019, n. 48247; nello stesso senso, sezione prima penale, sentenze 23 aprile-4 luglio 2012, n. 25833 e 5 giugno-3 luglio 2001, n. 26907);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ad analogo risultato si perverrebbe ove il giudice riconoscesse bens\u0026#236; la responsabilit\u0026#224; degli imputati, ma qualificasse il fatto dagli stessi commesso come di particolare tenuit\u0026#224; e meritevole, dunque, dell\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni risultano pertanto, come eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, astratte e premature (sentenze n. 141 del 2022 e n. 114 del 2021, ordinanza n. 210 del 2020; da ultimo, sull\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di questioni che difettano di \u0026#171;attualit\u0026#224; e concretezza\u0026#187;, sentenza n. 269 del 2022), ci\u0026#242; che impedisce a questa Corte di apprezzarne la concreta rilevanza nel caso oggetto del giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per tale ragione, esse debbono essere ritenute manifestamente inammissibili, restando assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 414, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Udine con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reato di istigazione a delinquere - Previsione della pena minima edittale di un anno di reclusione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45422","titoletto":"Reati e pene - Istigazione a delinquere - Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena minima edittale di un anno di reclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della sua finalità rieducativa, nonché dei principi costituzionali e convenzionali a tutela della libertà di manifestazione del pensiero - Carattere astratto e prematuro delle questioni - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210022).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 CEDU - dell\u0027art. 414, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il delitto di istigazione a delinquere, la pena minima di un anno di reclusione. Il rimettente si è riservato di valutare solo all\u0027esito dell\u0027incidente di legittimità costituzionale la sussistenza dei fatti e l\u0027effettiva pericolosità delle condotte ascritte agli imputati, nonché l\u0027applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; le questioni, che concernono il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame, risultano pertanto astratte e premature, ciò che impedisce di apprezzarne la concreta rilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 269/2022 - mass. 45172; S. 141/2022 - mass. 44940; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 65 del 1970 - mass. 4989; O. 210/2020 - mass. 42932\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"414","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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