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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra  SANDULLI, Roberto Nicola  CASSINELLI, Francesco Saverio  MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante \u0026#171;XI legislatura - 20\u0026#176; provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l\u0026#8217;istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilit\u0026#224; regionale 2023)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2 agosto 2024, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 aprile 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocata Isabella Fornelli per la Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 e iscritto al reg. ric. n. 27 del 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione e alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante \u0026#171;XI legislatura - 20\u0026#176; provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l\u0026#8217;istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilit\u0026#224; regionale 2023)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La disposizione impugnata sostituisce il comma 8 dell\u0026#8217;art. 12 della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), stabilendo che \u0026#171;[a]lle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all\u0026#8217;esercizio non si applica il limite di et\u0026#224; massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La richiamata norma statale prevede che i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN) siano collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u0026#224;, consentendo comunque loro di permanere in servizio al fine di maturare quaranta anni di servizio effettivo, sempre che non venga superato il limite massimo di settanta anni di et\u0026#224; e che ci\u0026#242; non comporti un aumento del numero dei dirigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, la disposizione regionale impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, al responsabile sanitario delle strutture private accreditate, del suddetto limite massimo di et\u0026#224;, che, integrando un principio fondamentale nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, sarebbe invece applicabile anche alle menzionate strutture, poich\u0026#233; queste, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 195 del 2021, erogano prestazioni per conto del SSN, e farebbero quindi parte del sistema sanitario pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale, la previsione regionale oggetto di censura rappresenterebbe l\u0026#8217;epilogo di una lunga serie di modifiche, che avrebbero apportato deroghe sempre pi\u0026#249; ampie \u0026#8211; rispetto a un momento iniziale in cui la normativa pugliese \u0026#171;si collocava in perfetta armonia con [quella] statale\u0026#187; \u0026#8211; al disposto del citato art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, sino a quando, con la disposizione impugnata, il legislatore regionale ha stabilito che il limite massimo di et\u0026#224; previsto dal legislatore statale non sia applicabile al responsabile sanitario delle strutture private tanto autorizzate quanto accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il ricorrente che la disposizione regionale impugnata detta una disciplina \u0026#8220;a regime\u0026#8221;, e non meramente transitoria; pertanto, non sarebbe nemmeno conforme all\u0026#8217;art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, che \u0026#8211; inserendo il comma 164-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) \u0026#8211; autorizza le aziende del SSN a trattenere o a riammettere in servizio i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario stesso fino al compimento del settantaduesimo anno di et\u0026#224;, in deroga all\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, ma temporaneamente, ovvero non oltre la data del 31 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Di qui, in definitiva, la dedotta illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge reg. Puglia n. 24 del 2024, per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, non fondata la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; A parere della difesa regionale, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di motivazione, in quanto non spiegherebbe perch\u0026#233; le norme interposte evocate sarebbero applicabili anche alle strutture private accreditate, bench\u0026#233; queste non siano contemplate dalle medesime norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, la resistente premette che la disposizione regionale impugnata sarebbe diretta sia a \u0026#171;superare le difficolt\u0026#224; specifiche di settore che si incontrano nel reperire medici\u0026#187; cui affidare l\u0026#8217;incarico di responsabile sanitario, sia a garantire la libert\u0026#224; di iniziativa economica a tutte le strutture sanitarie private e, dunque, anche a quelle accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Inoltre, le strutture private accreditate, pur prestando un servizio pubblico, non potrebbero essere equiparate alle strutture pubbliche, cui farebbe invece esclusivo riferimento l\u0026#8217;evocata norma interposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde \u0026#8211; prosegue la Regione Puglia \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e il d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell\u0026#8217;atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), nel prevedere la figura del responsabile sanitario, non contemplano un limite di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa soggezione del responsabile sanitario delle strutture private accreditate al limite massimo di et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 non sarebbe nemmeno desumibile, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla sentenza n. 195 del 2021 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale pronuncia, infatti, non solo ha escluso l\u0026#8217;esistenza di un principio fondamentale in virt\u0026#249; del quale il responsabile sanitario delle strutture private dovrebbe avere un\u0026#8217;et\u0026#224; inferiore a settanta anni, ma nemmeno sarebbe giunta a opposta conclusione con riguardo alle strutture private accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la giurisprudenza amministrativa, d\u0026#8217;altra parte, proprio alla luce della citata sentenza n. 195 del 2021, avrebbe affermato che le regioni non sarebbero tenute a \u0026#171;estendere [\u0026#8230;] le previsioni nazionali concernenti le strutture pubbliche\u0026#187; a quelle private accreditate, considerato tra l\u0026#8217;altro che la disciplina dei rapporti di lavoro intercorrenti con queste strutture \u0026#171;rest[erebbe] evidentemente attratta al regime privatistico\u0026#187;, mentre la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 \u0026#232; stata \u0026#171;rinvenuta dalla Corte nelle \u0026#8220;esigenze di carattere organizzativo/occupazionale\u0026#8221; sottese alla \u0026#8220;disciplina del lavoro pubblico\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; citato Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 luglio 2024, n. 5988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente richiama, poi, la segnalazione dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 24 giugno 2020, AS 1680 (Regione Puglia \u0026#8211; Limiti lavorativi per un direttore sanitario di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), avente a oggetto l\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 nella sua formulazione originaria, che fissava il limite massimo di et\u0026#224; per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private richiamando l\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. Secondo l\u0026#8217;AGCM, infatti, l\u0026#8217;applicazione del limite di et\u0026#224; previsto da questa norma statale al responsabile sanitario delle strutture private avrebbe determinato una \u0026#171;ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo cos\u0026#236; l\u0026#8217;offerta di tali servizi\u0026#187;, oltre che una compressione della libert\u0026#224; di iniziativa economica e dell\u0026#8217;autonomia gestionale delle strutture medesime, che non troverebbero giustificazione nemmeno in riferimento alle strutture accreditate e alla circostanza che queste godono \u0026#171;di un regime complementare rispetto a quello pubblico, da cui ricevono un \u003cem\u003ebudget\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; Da ultimo, la difesa regionale osserva che gli stessi motivi appena esposti condurrebbero a escludere anche il lamentato contrasto con l\u0026#8217;art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che riguarderebbe i soli dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con memoria depositata il 14 marzo 2025, la Regione Puglia ha ribadito e approfondito gli argomenti addotti nell\u0026#8217;atto di costituzione, in particolare contestando che le strutture accreditate possano essere equiparate \u003cem\u003ein toto\u003c/em\u003e a quelle pubbliche e riportando anche ampi passaggi della sentenza n. 113 del 2022 di questa Corte, che avrebbe escluso la \u0026#171;funzionalizzazione\u0026#187; di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica privata integrata in un servizio pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con memoria depositata il 18 marzo 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato che la tesi sostenuta dalla difesa regionale finirebbe per appannare la differenza intercorrente tra l\u0026#8217;autorizzazione e l\u0026#8217;accreditamento delle strutture sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 27 del 2024), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge reg. Puglia n. 24 del 2024, che sostituisce il comma 8 dell\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, cos\u0026#236; disponendo: \u0026#171;[a]lle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all\u0026#8217;esercizio non si applica il limite di et\u0026#224; massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultima disposizione prevede che i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN siano collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u0026#224;, ma consente loro di rimanere in servizio al fine di maturare quaranta anni di servizio effettivo, purch\u0026#233; ci\u0026#242; non determini il superamento del limite massimo di settanta anni di et\u0026#224; e non dia luogo a un aumento del numero dei dirigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non lamenta l\u0026#8217;incidenza della disposizione regionale impugnata sui rapporti di lavoro intercorrenti tra le strutture sanitarie e i loro responsabili sanitari, ma sostiene la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., da un lato, in quanto il limite di et\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 integrerebbe un principio fondamentale nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; applicabile anche alle strutture private accreditate, che, erogando prestazioni per conto del SSN, farebbero parte del sistema sanitario pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, perch\u0026#233; la previsione normativa impugnata, introducendo una disciplina \u0026#8220;a regime\u0026#8221;, non sarebbe nemmeno conforme alla deroga al citato art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e prevista dall\u0026#8217;art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che consente solo temporaneamente, ovvero non oltre la data del 31 dicembre 2025, alle aziende del SSN di trattenere o riammettere in servizio, fino al compimento del settantaduesimo anno di et\u0026#224;, i dirigenti medici e sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, va disattesa l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa regionale per difetto di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppur sinteticamente, il ricorso individua le ragioni del prospettato contrasto, raggiungendo \u0026#171;la soglia minima di chiarezza e di completezza necessaria a consentire l\u0026#8217;esame nel merito della questione promossa\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 32 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Puglia sostiene di aver dovuto superare il vincolo del limite di et\u0026#224;, in precedenza da essa stessa recepito, derivante dall\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, sia in ragione delle \u0026#171;difficolt\u0026#224; specifiche di settore che si incontrano nel reperire medici\u0026#187; cui affidare l\u0026#8217;incarico di responsabile sanitario, sia per garantire la libert\u0026#224; di iniziativa economica a tutte le strutture sanitarie private e, dunque, anche a quelle accreditate, essendo a ci\u0026#242; stata sollecitata dall\u0026#8217;AGCM con la segnalazione AS 1680 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata consente, ora, anche alle strutture private accreditate di instaurare o proseguire rapporti di lavoro aventi a oggetto l\u0026#8217;incarico di direttore sanitario a prescindere dal limite di et\u0026#224; (e, quindi, anche con medici in pensione) stabilito dal suddetto art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e e anche oltre il periodo transitorio di deroga stabilito, a livello statale, dall\u0026#8217;art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che rappresenta l\u0026#8217;altra norma interposta evocata dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; precisato che l\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 \u0026#171;si inserisce nel quadro normativo della disciplina del lavoro pubblico\u0026#187;, per cui i limiti in esso previsti non possono essere estesi \u0026#171;alle strutture che operano nel settore privato, cui deve essere riconosciuta una spiccata autonomia gestionale\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa altres\u0026#236; chiarito che una puntuale analisi del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale conduce a constatare \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di un principio fondamentale espressamente ricavabile da una norma statale, o che si possa evincere in via sistematica, in forza del quale il responsabile sanitario di struttura privata oltre a possedere i requisiti di professionalit\u0026#224;, debba avere et\u0026#224; inferiore ai settanta anni\u0026#187; (ancora, sentenza n. 195 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime conclusioni sono riferibili anche alle strutture private accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La disciplina normativa del SSN, informata, sotto il profilo soggettivo, al pluralismo organizzativo nell\u0026#8217;ambito di modelli tipizzati, prevede che, per esercitare attivit\u0026#224; sanitarie \u0026#171;per conto\u0026#187; del Servizio medesimo, le strutture gi\u0026#224; autorizzate debbano essere accreditate dalle regioni, che stabiliscono, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, \u0026#171;requisiti ulteriori di qualificazione\u0026#187; (ulteriori rispetto a quelli necessari per ottenere l\u0026#8217;autorizzazione), in base a \u0026#171;criteri generali uniformi\u0026#187; (art. 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 3), definiti a livello statale con apposito atto di indirizzo e coordinamento, a sua volta emanato nel rispetto dei \u0026#171;criteri e principi direttivi\u0026#187; di cui all\u0026#8217;8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra tutti questi criteri e principi non figurano previsioni statali che attengono al limite di et\u0026#224; del responsabile sanitario di struttura privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il principio dell\u0026#8217;adeguatezza delle \u0026#171;condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale\u0026#187; (art. 8, comma 4, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992), non si estende fino a contemplare un limite di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Del resto, lo stesso art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 menziona specificamente i \u0026#171;dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;, con evidente riguardo al solo personale pubblico, mentre il rapporto di lavoro intercorrente con le strutture private accreditate rientra nelle \u0026#171;tipologie di rapporto di impiego privato\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, solo per gli enti equiparati (ovvero quelli di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992), \u0026#171;nonch\u0026#233; [per] gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003eundecies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede l\u0026#8217;adeguamento degli \u0026#171;ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; \u0026#200; pur vero che, attraverso l\u0026#8217;accreditamento istituzionale, le strutture private \u0026#171;entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, erogando prestazioni per conto del servizio sanitario\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2021); tuttavia, deve essere esclusa una loro equiparazione a quelle pubbliche, poich\u0026#233; non sussiste \u0026#171;omologia\u0026#187;, stante la \u0026#171;evidente diversit\u0026#224; delle situazioni delle strutture private che erogano prestazioni per conto del S.s.n.\u0026#187; (sentenza n. 94 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accreditamento, infatti, pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non \u0026#232; tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, poich\u0026#233; l\u0026#8217;accreditamento assume i caratteri tipici di un atto attributivo di compiti pubblici, si \u0026#232; al cospetto di soggetti che erogano s\u0026#236; un servizio pubblico e al pubblico, \u0026#171;ma non quali organi delle aziende sanitarie, bens\u0026#236; mantenendo la loro identit\u0026#224;\u0026#187;: per le strutture private accreditate, quindi, \u0026#171;non si evidenzia quella prevalenza della funzione pubblicistica [tale da] far scolorare il carattere imprenditoriale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187; svolta (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale presupposto deriva che le strutture private accreditate \u0026#171;non poss[o]no ritenersi tout court equiparate a quelle pubbliche\u0026#187;, ci\u0026#242; che porta ad escludere che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, rinvenuta da questa Corte nelle esigenze di carattere organizzativo/occupazionale sottese alla disciplina del lavoro pubblico, \u0026#171;ricorra allo stesso modo con riferimento alle strutture accreditate, la disciplina dei cui rapporti di lavoro resta evidentemente attratta al regime privatistico\u0026#187; (Cons. Stato, sentenza n. 5988 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Se, quindi, al legislatore regionale non \u0026#232; precluso, nell\u0026#8217;esercizio della propria autonomia legislativa nella materia concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, discostarsi dalla previsione di cui all\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, occorre ora considerare la censura statale nella misura in cui fa leva sul combinato disposto di quest\u0026#8217;ultima disposizione con l\u0026#8217;art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che consente s\u0026#236; una deroga al limite massimo di et\u0026#224;, ma solo provvisoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; A tale riguardo, va premesso che il vincolo derivante dall\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, a partire dal 2020 \u0026#232; stato ripetutamente derogato dallo stesso legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonch\u0026#233; di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha, infatti, previsto \u0026#8211; all\u0026#8217;esplicito fine di garantire l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, sino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e \u0026#8211; che i dirigenti medici del SSN potessero chiedere il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite del settantesimo anno di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, inoltre, il legislatore \u0026#8211; al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e fino al perdurare dello stato di emergenza (termine prorogato al 31 dicembre 2022) \u0026#8211; ha consentito alle aziende e agli enti del SSN di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonch\u0026#233; il personale del ruolo sanitario del comparto sanit\u0026#224; e gli operatori socio-sanitari, \u0026#171;anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 164, della legge n. 213 del 2023 ha poi permesso ai dirigenti medici e sanitari del SSN di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di et\u0026#224;, portando quindi sostanzialmente \u0026#8220;a regime\u0026#8221; la disciplina di cui al citato art. 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, il legislatore ha consentito di superare, sia pure temporaneamente, il requisito anagrafico dei settanta anni di et\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che ha introdotto il comma 164-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 213 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta disposizione prevede una duplice possibilit\u0026#224;, ovvero sia quella di trattenere che quella di riammettere in servizio, a richiesta degli interessati, i dirigenti medici e sanitari, al fine di \u0026#171;fronteggiare la grave carenza di personale\u0026#187; che affligge \u0026#171;le aziende del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;, fino al compimento del settantaduesimo anno di et\u0026#224; e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Questa ripetuta serie di deroghe mette in evidenza, da un lato, la situazione di grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico, segnalata anche da questa Corte (sentenze n. 112 del 2023 e n. 36 del 2022), dall\u0026#8217;altro, che il limite di et\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, a distanza di molti anni, dato l\u0026#8217;innalzamento dell\u0026#8217;aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi, in linea generale, ormai anacronistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, proprio questa Corte ha rilevato che \u0026#171;l\u0026#8217;et\u0026#224; non costituisce un requisito essenziale nell\u0026#8217;esercizio della funzione disciplinata dal legislatore regionale e non appare, pertanto, irragionevole che al vertice [delle strutture autorizzate] si collochi un direttore sanitario che abbia superato il settantesimo anno di et\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa segnalazione dell\u0026#8217;AGCM AS 1680 del 2020 ha stigmatizzato l\u0026#8217;assetto normativo della Regione Puglia, antecedente alla rimozione del vincolo di et\u0026#224; di cui si discute, proprio anche a motivo della \u0026#171;ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo cos\u0026#236; l\u0026#8217;offerta di tali servizi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Tornando, quindi, alla censura del ricorrente, occorre concludere che, non essendo riscontrabile un principio fondamentale al riguardo, nemmeno ricavabile dall\u0026#8217;art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che, nell\u0026#8217;introdurre il pi\u0026#249; volte richiamato comma 164-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 213 del 2023, fa esclusivo riferimento alle \u0026#171;aziende del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;, nonch\u0026#233; ai \u0026#171;dirigenti medici e sanitari dipendenti\u0026#187; dello stesso, il legislatore regionale non \u0026#232; tenuto ad allinearsi, neppure con riferimento alle strutture private accreditate, alla disciplina statale che permette una deroga solo transitoria al limite di et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante \u0026#171;XI legislatura - 20\u0026#176; provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l\u0026#8217;istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilit\u0026#224; regionale 2023)\u0026#187;, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250516122553.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all\u0027esercizio non si applica il limite di et\u0026#224; massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all\u0027art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di et\u0026#224; dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all\u0026#8217;et\u0026#224; di settantadue anni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46816","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - «Omologia» delle strutture private accreditate a quelle pubbliche - Esclusione, nonostante l\u0027accreditamento determini l\u0027esercizio di un potere pubblicistico sulle prime. (Classif. 231002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe strutture private, attraverso l’accreditamento istituzionale, entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, senza che si produca una loro equiparazione a quelle pubbliche, poiché non sussiste «omologia», stante la evidente diversità delle situazioni delle strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN. L’accreditamento, infatti, pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare le suddette prestazioni, che giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2021 - mass. 44306; S. 94/2009 - mass. 33286\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46817","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46817","titoletto":"Sanità pubblica - Personale sanitario - Limite di età per i responsabili sanitari, anche di strutture private accreditate - Natura di principio fondamentale nella materia concorrente della tutela della salute, con riguardo a tali strutture - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente a oggetto una norma della Regione Puglia che stabilisce la non applicabilità, ai responsabili sanitari delle strutture private accreditate, del limite di età previsto per le strutture pubbliche, peraltro già oggetto di una serie di deroghe). (Classif. 231007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAl legislatore regionale non è precluso, nell’esercizio della propria autonomia legislativa nella materia concorrente «tutela della salute», discostarsi, anche per le strutture private accreditate, oltre che per quelle private autorizzate, dal limite di età per i vertici delle strutture sanitarie stabilito dall’art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non integra un principio fondamentale della materia. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 195/2021 - mass. 44305\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 8, comma 1, della legge reg. Puglia n. 24 del 2024, che sostituisce il comma 8 dell’art. 12 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nella parte in cui prevede che alle strutture private accreditate con il SSR e a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale limite di età non costituisce un principio fondamentale della materia della tutela della salute con riguardo alle strutture private e non è applicabile nemmeno a quelle private accreditate, che godono di una spiccata autonomia gestionale, instaurano un rapporto di lavoro privato con il personale medico e dispongono di responsabili sanitari per i quali la regione non deve necessariamente richiedere, oltre ai requisiti di professionalità, un’età inferiore ai settanta anni. Il legislatore regionale non è nemmeno tenuto ad allinearsi alla deroga a tale limite prevista, in via transitoria, dall’art. 4, comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, nell’introdurre il comma 164-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all’art. 1 della legge n. 213 del 2023, fa esclusivo riferimento alle aziende del SSN e ai relativi dirigenti medici e sanitari – e che non esprime, allo stesso modo, un principio fondamentale della materia. Va rilevato, in ogni caso, la ripetuta serie di deroghe al limite di età introdotta dalla legislazione statale a partire dal 2020, che mette in evidenza, da un lato, la situazione di grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico e, dall’altro lato, che il limite di età attualmente previsto, a distanza di molti anni, dato l’innalzamento dell’aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi, in linea generale, ormai anacronistico). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 112/2023; S. 113/2022; S. 36/2022\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46816","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/05/2024","data_nir":"2024-05-30","numero":"24","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46008","autore":"Staiano S.","titolo":"La torsione monocratica come fenomeno politico-istituzionale e come questione morale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"24","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46007_2025_65.pdf","nome_file_fisico":"65-2025_Staiano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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