HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2004:121 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.937848 "namelookup_time" => 0.00447 "connect_time" => 0.005478 "pretransfer_time" => 0.153385 "size_download" => 17367.0 "speed_download" => 18517.0 "starttransfer_time" => 0.937364 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 44260 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 153189 "connect_time_us" => 5478 "namelookup_time_us" => 4470 "pretransfer_time_us" => 153385 "starttransfer_time_us" => 937364 "total_time_us" => 937848 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770478134.4543 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2004:121" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2004:121 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:54 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:54 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2004","numero":"121","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ZAGREBELSKY","redattore":"ZAGREBELSKY","relatore":"ZAGREBELSKY","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"10/12/2003","data_decisione":"07/04/2004","data_deposito":"20/04/2004","pubbl_gazz_uff":"28/04/2004","num_gazz_uff":"17","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003eN. 121\u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eOrdinanza 7 - 20 aprile 2004 \r\n \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, promosso con ordinanza del 31 ottobre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di G.P., iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella \u003cI\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/I\u003e della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0027anno 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eUdito\u003c/I\u003e nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Ritenuto\u003c/I\u003e che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 31 ottobre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, nella parte in cui \u0026#8220;non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente \u003cI\u003emore uxorio\u003c/I\u003e, oltre al coniuge, finanche separato di fatto o legalmente\u0026#8221;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che nel giudizio principale si procede nei confronti di persona imputata del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), per avere fornito alloggio ed ospitalit\u0026#224; al proprio convivente \u003cI\u003emore uxorio\u003c/I\u003e, favorendo in tal modo la latitanza di quest\u0027ultimo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, posta questa premessa di fatto, il giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e ritiene che le norme impugnate contrastino con i parametri costituzionali evocati, in quanto, dal loro combinato disposto, risulta esclusa la possibilit\u0026#224; che la persona che abbia compiuto uno dei reati indicati dall\u0027art. 384, primo comma, cod. pen. - tra cui il reato di favoreggiamento personale -, perch\u0026#233; costretta dalla necessit\u0026#224; di salvare il proprio convivente \u003cI\u003emore uxorio\u003c/I\u003e da un grave e inevitabile nocumento nella libert\u0026#224; o nell\u0027onore, possa giovarsi della causa di non punibilit\u0026#224; apprestata dallo stesso art. 384 cod. pen. solo a favore di chi abbia commesso il fatto per salvare un \u0026#8220;prossimo congiunto\u0026#8221;, nozione che, ai sensi dell\u0027art. 307, quarto comma, non include il convivente di fatto; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, in particolare, le norme impugnate contrasterebbero con il principio di ragionevolezza l\u0026#224; dove esse apprestano un difforme trattamento a due situazioni, quella del convivente\u003cI\u003e more uxorio\u003c/I\u003e e del coniuge, ormai pienamente assimilabili, poich\u0026#233;, a fronte del medesimo elemento qualificante costituito dalla convivenza tra le persone basata su una stabile relazione affettiva, sarebbe ormai irrilevante il dato formale dello \u003cI\u003estatus\u003c/I\u003e coniugale alla luce sia dell\u0027evoluzione dei costumi sociali, sia della giurisprudenza ordinaria - che ha ad altri fini assimilato i due casi -, sia, infine, della legislazione, in particolare dell\u0027art. 199, comma 3, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), cod. proc. pen., che ha esteso al convivente di fatto la facolt\u0026#224; di astenersi dal rendere testimonianza; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che tali argomentazioni, ad avviso del rimettente, sarebbero da un lato sufficienti a considerare superate le argomentazioni - incentrate sulla non assimilabilit\u0026#224; delle due situazioni - formulate dalla Corte costituzionale nel rigettare una analoga questione con sentenza n. 237 del 1986, e, dall\u0027altro lato, renderebbero altres\u0026#236; evidente la violazione dell\u0027art. 2 della Costituzione da parte delle norme impugnate, a causa dell\u0027insufficiente tutela da esse apprestata alla famiglia di fatto, quale formazione sociale che, al pari della famiglia legittima, rende possibile lo svolgimento della personalit\u0026#224; dell\u0027individuo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Considerato\u003c/I\u003e che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria dubita, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, nella parte in cui, prevedendo (l\u0027art. 384, primo comma) una causa di non punibilit\u0026#224; per taluni reati a favore di chi li abbia commessi per la necessit\u0026#224; di salvare da un grave e inevitabile nocumento nella libert\u0026#224; o nell\u0027onore un prossimo congiunto, e fornendo (l\u0027art. 307, quarto comma), la nozione di \u0026#8220;prossimo congiunto\u0026#8221; agli effetti della legge penale, non includono nell\u0027ambito di applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; colui che commette gli stessi fatti per la necessit\u0026#224; di salvare il proprio convivente \u003cI\u003emore uxorio\u003c/I\u003e; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che argomentazioni analoghe a quelle formulate dal rimettente a sostegno della piena assimilabilit\u0026#224; delle situazioni di coniugio e convivenza di fatto sono state rigettate da questa Corte con la sentenza n. 8 del 1996 - pronuncia che il giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e omette di considerare - nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, essendosi ribadito come esistano nell\u0027ordinamento ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell\u0027art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall\u0027art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell\u0027uomo nelle formazioni sociali; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, nella citata pronuncia, questa Corte ha inoltre sottolineato che, se da un lato la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude affatto la comparabilit\u0026#224; delle discipline riguardanti aspetti particolari dell\u0027una e dell\u0027altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell\u0027art. 3 della Costituzione (cfr., a tale proposito, la sentenza n. 416 del 1996), dall\u0027altro lato, tuttavia, al di fuori di tali specifici casi che possono rendere necessaria una identit\u0026#224; di disciplina, ogni intervento in tal senso rientra nella sfera di discrezionalit\u0026#224; del legislatore; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, pertanto, sotto il profilo della asserita violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione non v\u0027\u0026#232; ragione di discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella citata sentenza n. 8 del 1996, tanto pi\u0026#249; che \u0026#171;un\u0027eventuale dichiarazione di incostituzionalit\u0026#224; che assumesse in ipotesi la pretesa identit\u0026#224; della posizione spirituale del convivente e del coniuge, rispetto all\u0027altro convivente o all\u0027altro coniuge, oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione delle due situazioni che [\u0026#8230;] non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative conseguenziali di portata generale che trascendono l\u0027ambito del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 8 del 1996); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, quanto alla asserita violazione dell\u0027art. 2 della Costituzione - parametro considerato nella citata pronuncia n. 8 del 1996 come pertinente alla tutela della convivenza di fatto -, le sopra esposte considerazioni, e in particolare la difforme considerazione dei due casi (art. 2 per la convivenza e art. 29 per il coniugio), portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che passi attraverso il riconoscimento di una generalizzata esclusione della punibilit\u0026#224; delle condotte indicate dall\u0027art. 384, primo comma, cod. pen., qualora poste in essere per salvare il proprio convivente \u003cI\u003emore uxorio\u003c/I\u003e da un grave e irreparabile nocumento nella libert\u0026#224; o nell\u0027onore; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, di conseguenza, sotto tale ulteriore profilo la questione di costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; manifestamente infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Visti\u003c/I\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con l\u0027ordinanza in epigrafe; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0027art. 2 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la medesima ordinanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Il Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28434","titoletto":"Reati e pene - Reato di favoreggiamento personale - Causa di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Esclusione del convivente \u0027more uxorio\u0027 dalla nozione di «prossimo congiunto» - Prospettata irragionevolezza per difforme trattamento rispetto al rapporto di coniugio - Questione analoga ad altra già esaminata - Intervento richiesto rientrante nella sfera discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.","testo":"E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 cod. pen., nella parte in cui “non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente ‘more uxorio’, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente”, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Infatti, la Corte, nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, ha ribadito l’esistenza, nell’ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.\r\n\r\n- V. sentenze citate n. 8/1996 e 416/1996.","numero_massima_successivo":"28435","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"307","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"384","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"28435","titoletto":"Reati e pene - Reato di favoreggiamento personale - Causa di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Esclusione del convivente \u0027more uxorio\u0027 dalla nozione di «prossimo congiunto» - Prospettata insufficiente tutela della famiglia di fatto quale formazione sociale - Manifesta infondatezza della questione.","testo":"E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 del codice penale, sollevata in riferimento all’art. 2 della Costituzione, in quanto la difforme considerazione costituzionale dei due casi, cioè del rapporto di convivenza e di quello di coniugio, portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che conduca ad una identità delle due posizioni.\r\n\r\n- V. sentenza citata n. 8/1996.","numero_massima_precedente":"28434","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"307","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"384","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"25634","autore":"Cariola A.","titolo":"Quel che resta e quel che impedisce: la vicenda dell\u0027assegno divorzile nel contesto delle nozioni di famiglia e convivenza nella giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.rivista.it","anno_rivista":"2014","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"25634_2004_121.pdf","nome_file_fisico":"162-2014+altre_Cariola.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"18960","autore":"Liguoro S.","titolo":"Codice penale e convivenza \u0027more uxorio\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"D.\u0026G. - Diritto e giustizia","anno_rivista":"2004","numero_rivista":"20","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"12","note_abstract":"","collocazione":"C.2 - A.481","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"17151","autore":"Pittaro P.","titolo":"Il convivente more uxorio non può considerarsi prossimo congiunto ai fini della non punibilità del favoreggiamento personale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2004","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"330","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|