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S. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 12 giugno 2023, iscritta al numero 112 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Mauro Sferrazza per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 giugno 2023 (reg. ord. n. 112 del 2023), il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nonch\u0026#233;, \u0026#171;ove ritenuto necessario\u0026#187;, dell\u0026#8217;art. 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell\u0026#8217;art. 52 del regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270 (Approvazione del regolamento per l\u0026#8217;esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), considerati lesivi degli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, \u0026#171;nell\u0026#8217;interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione\u0026#187;, \u0026#171;esclud[ono] la compatibilit\u0026#224; della indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessit\u0026#224; della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere stato investito dell\u0026#8217;opposizione proposta da G. S. avverso il decreto recante l\u0026#8217;ingiunzione a pagare in favore dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una somma a titolo di recupero dell\u0026#8217;indebita percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opponente, licenziato, nel mese di novembre del 2008, per giustificato motivo oggettivo e iscritto nelle liste di mobilit\u0026#224;, di cui alla legge n. 223 del 1991, ha goduto dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 7 della medesima legge, dal mese di dicembre del 2008 al mese di dicembre del 2010. Dal 1\u0026#176; maggio 2009, e dunque in costanza di percezione con periodicit\u0026#224; mensile della suddetta indennit\u0026#224;, G. S. si \u0026#232; iscritto nella gestione commercianti come coadiutore di impresa familiare di carattere commerciale (in titolarit\u0026#224; del coniuge), svolgendo in essa attivit\u0026#224; di collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;INPS ha richiesto l\u0026#8217;emissione del decreto ingiuntivo al fine di recuperare le somme percepite da G. S. a titolo di indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; durante la suddetta collaborazione all\u0026#8217;impresa familiare, ritenendo che lo svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma nel periodo di godimento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; comporti la perdita del diritto alla prestazione. In particolare, a giudizio dell\u0026#8217;ente previdenziale, una volta iniziato lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma, G. S. avrebbe potuto soltanto avanzare richiesta di anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; residua, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, in mancanza della quale avrebbe indebitamente continuato a percepire l\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile, con conseguente necessit\u0026#224; di recuperare le somme corrisposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, secondo cui \u0026#171;[i] lavoratori in mobilit\u0026#224; che ne facciano richiesta per intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o per associarsi in cooperativa in conformit\u0026#224; alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilit\u0026#224; gi\u0026#224; godute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa, a tal proposito, che la disposizione, pur essendo stata abrogata, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2017, dall\u0026#8217;art. 2, comma 71, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), \u0026#232; comunque applicabile, \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e, alla fattispecie sottoposta al suo scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, secondo il Tribunale di Ravenna, in applicazione di tale disposizione, nell\u0026#8217;interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, a suo giudizio configurabile alla stregua di vero e proprio diritto vivente, lo svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma sarebbe incompatibile con la percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, salvo il solo caso in cui il beneficiario ne richieda la corresponsione anticipata, detratte le mensilit\u0026#224; gi\u0026#224; godute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel ricostruire il quadro giurisprudenziale, rileva che l\u0026#8217;indirizzo definitivamente consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; era stato in passato contrastato da un precedente orientamento (che il rimettente ritiene compendiato da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1\u0026#176; aprile 2004, n. 6463), secondo cui tale incompatibilit\u0026#224; era, invece, da escludersi, giacch\u0026#233; la percezione delle somme in unica soluzione costituirebbe una semplice facolt\u0026#224; (e non un obbligo) concessa a chi avesse intrapreso lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma durante l\u0026#8217;iscrizione alle liste di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, tale ricostruzione sarebbe stata abbandonata gi\u0026#224; da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 agosto 2004, n. 15890, la quale avrebbe individuato la funzione dell\u0026#8217;anticipazione in esame nel finanziamento alla cosiddetta autoimprenditorialit\u0026#224;, in forza del rinvio, operato dal comma 12 del medesimo art. 7 della legge n. 223 del 1991, alle disposizioni in tema di disoccupazione (art. 77 del r.d.l. n. 1827 del 1935, come convertito, e art. 52 del r.d. n. 2270 del 1924), che prevedono la cessazione del sussidio quando l\u0026#8217;assicurato \u0026#171;abbia trovato nuova occupazione\u0026#187;; di conseguenza, l\u0026#8217;unica forma di percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; compatibile con lo svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma sarebbe quella della sua anticipazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel medesimo solco si sarebbero inserite tutte le pronunce di legittimit\u0026#224; successive, che avrebbero individuato la finalit\u0026#224; perseguita dalla suddetta disposizione nella riduzione della pressione sul mercato del lavoro subordinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il descritto indirizzo, che il rimettente considera ormai consolidato come diritto vivente, l\u0026#8217;unica ipotesi di compatibilit\u0026#224; tra lavoro autonomo e percezione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; sarebbe quella \u0026#8211; diversa dal caso che ha dato origine al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; dello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma gi\u0026#224; da prima dell\u0026#8217;iscrizione nelle liste di mobilit\u0026#224; (ovviamente, nei soli casi in cui tale possibilit\u0026#224; sia consentita dall\u0026#8217;ordinamento al lavoratore dipendente): in tal senso, infatti, si sarebbe espressa, da ultimo, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 marzo 2020, n. 6943.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; proprio su tale complessiva interpretazione della disposizione, assunta come diritto vivente, che il rimettente chiede a questa Corte un controllo di compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che non \u0026#232; contestato tra le parti che G. S. abbia intrapreso un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo in seguito all\u0026#8217;iscrizione nelle liste di mobilit\u0026#224;, senza avere richiesto la liquidazione anticipata in un\u0026#8217;unica soluzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; residua, bens\u0026#236; continuando a ricevere quest\u0026#8217;ultima mensilmente; sicch\u0026#233; la domanda di restituzione dell\u0026#8217;indebito avanzata dall\u0026#8217;INPS dovrebbe essere accolta, proprio (e solo) in applicazione della disposizione censurata, nell\u0026#8217;interpretazione fornita dall\u0026#8217;illustrata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l\u0026#8217;approdo ermeneutico a suo parere assurto a diritto vivente si ponga in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Sotto un primo profilo, la norma sarebbe \u0026#171;illogica e priva di ragionevolezza\u0026#187; e, come tale, lesiva dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, sarebbe \u0026#171;un non senso\u0026#187; postulare di potere ottenere legittimamente l\u0026#8217;anticipazione di una somma alla quale non si avrebbe diritto laddove essa fosse corrisposta ratealmente: in tal modo, si farebbe dipendere la spettanza di una prestazione da un requisito \u0026#8211; la richiesta di anticipazione \u0026#8211; \u0026#171;del tutto neutro\u0026#187; rispetto agli elementi costitutivi del diritto (ossia la provenienza da un esubero rispetto al lavoro dipendente e l\u0026#8217;intrapresa di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe decisivo, in senso contrario, sopravvalutare la natura di contributo finanziario che assumerebbe l\u0026#8217;indennit\u0026#224; solo se corrisposta in unica soluzione, giacch\u0026#233; esistono, e sono molto diffuse, altre forme di finanziamento erogate periodicamente, sulla base dei bisogni e delle richieste del soggetto finanziato, quali \u0026#171;i finanziamenti su carta commerciale salvo buon fine\u0026#187;, il \u003cem\u003efactoring\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;apertura di credito oppure lo scoperto senza affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, aggiunge il rimettente, la legge non prevede alcuna forma di controllo sull\u0026#8217;effettivo utilizzo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; in parola, e neppure una rendicontazione puntuale o scadenze di spesa, sicch\u0026#233; anche la somma ricevuta \u003cem\u003euna tantum \u003c/em\u003eben potrebbe essere \u0026#171;spesa un poco alla volta\u0026#187;, secondo le necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;\u003cem\u003eaccipiens\u003c/em\u003e e addirittura per finalit\u0026#224; \u0026#171;diverse da quelle imprenditoriali\u0026#187;, incluse quelle legate al sostentamento della famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe risulterebbe confermato il carattere neutro \u0026#171;della tempistica dell\u0026#8217;erogazione della somma\u0026#187;, rispetto allo stesso scopo di finanziamento perseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., sarebbe leso anche sotto il profilo dell\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#171;di situazioni omogenee se non addirittura uguali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto a due lavoratori in esubero collocati in lista di mobilit\u0026#224; ed entrambi \u0026#171;intraprendenti un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di tipo autonomo\u0026#187;, l\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; sarebbe erogato solo a colui che presenti domanda di anticipazione del trattamento, e non anche a chi, \u0026#171;per scelta o per dimenticanza\u0026#187;, non adempia a tale onere, nonostante l\u0026#8217;identica necessit\u0026#224; di finanziare la propria attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel pari lesiva del principio di uguaglianza sarebbe l\u0026#8217;ulteriore disparit\u0026#224; di trattamento tra coloro i quali gi\u0026#224; prima dell\u0026#8217;inserimento nelle liste di mobilit\u0026#224; svolgevano attivit\u0026#224; autonoma unitamente a quella subordinata (ai quali l\u0026#8217;indennit\u0026#224; spetterebbe anche nella fruizione rateale durante la prosecuzione del lavoro autonomo) e coloro i quali, al contrario, iniziano a svolgere attivit\u0026#224; autonoma solo dopo l\u0026#8217;inserimento nelle suddette liste (che dovrebbero, invece, sottostare all\u0026#8217;irragionevole regola della necessaria richiesta di anticipazione della somma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In stretta connessione con le prime due censure, il rimettente rileva che l\u0026#8217;interpretazione privilegiata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; si porrebbe anche in contrasto con la \u0026#171;libert\u0026#224; di impresa\u0026#187; tutelata dall\u0026#8217;art. 41, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe introdotto, infatti, \u0026#171;un vincolo all\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;, senza che a ci\u0026#242; corrisponda \u0026#171;alcuna necessit\u0026#224; o utilit\u0026#224; sociale, n\u0026#233; creandosi danni alla salute, all\u0026#8217;ambiente, alla sicurezza, alla libert\u0026#224; o alla dignit\u0026#224; umana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure sarebbe possibile giustificare la norma censurata alla luce del terzo comma dell\u0026#8217;art. 41 Cost., e, dunque, in \u0026#171;funzione antielusiva\u0026#187;, posto che il legislatore non avrebbe previsto \u0026#171;barriere reddituali o patrimoniali di accesso o controlli \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e di sorta\u0026#187;, lasciando, invece, la somma erogata \u0026#171;nella totale discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Infine, sarebbe leso il principio di \u0026#171;eguaglianza sostanziale\u0026#187; fissato nell\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;interpretazione plasmata dal diritto vivente, l\u0026#8217;art. 7, comma 5, censurato porrebbe ingiustificati ostacoli \u0026#171;di ordine economico e sociale\u0026#187; al \u0026#171;pieno sviluppo della persona umana\u0026#187;, in cui si sostanzierebbe \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di divenire lavoratori autonomi\u0026#187;, impedendo, cos\u0026#236;, agli ex lavoratori dipendenti di partecipare \u0026#171;all\u0026#8217;organizzazione economica del Paese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Sulla scorta di queste premesse, il Tribunale di Ravenna ha chiesto a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 \u0026#8211; ma anche, \u0026#171;ove ritenuto necessario\u0026#187;, dell\u0026#8217;art. 77 del r.d.l. n. 1827 del 1935, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 52 del r.d. n. 2270 del 1924 \u0026#8211; nei termini indicati al precedente punto 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel giudizio si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;INPS, parte ricorrente in monitorio, il quale, dopo aver ripercorso i passaggi salienti della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ed aver ricostruito il pertinente quadro normativo, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di tutte le questioni sollevate o, in subordine, la loro non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, secondo la difesa dell\u0026#8217;ente previdenziale, l\u0026#8217;ordinanza non indicherebbe, \u0026#171;in termini nitidi\u0026#187;, le specifiche disposizioni censurate e sarebbe, altres\u0026#236;, viziata da un\u0026#8217;insufficiente motivazione in punto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, il Tribunale di Ravenna si sarebbe limitato ad illustrare l\u0026#8217;evoluzione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, senza argomentare in maniera adeguata in ordine all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di addivenire ad una diversa soluzione esegetica, rispettosa dei parametri costituzionali evocati. In particolare, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si sarebbe \u0026#8220;rifugiato\u0026#8221; \u0026#171;dietro la costruzione della fattispecie del \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;\u0026#187;, della cui reale esistenza, peraltro, la parte dubita, alla luce di differenti orientamenti espressi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e in assenza di un intervento chiarificatore delle Sezioni unite della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre a sostegno dell\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, l\u0026#8217;INPS deduce che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe chiarito la portata dell\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte, ossia se ritiene necessaria l\u0026#8217;integrale caducazione della disposizione censurata oppure un intervento di tipo manipolativo, con conseguente incertezza ed ambiguit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Quanto al merito, la parte argomenta in ordine alla non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; In ordine alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., evidenzia l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto dal quale muove il rimettente, secondo cui sia l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; corrisposta ratealmente, sia quella corrisposta \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e e in via anticipata sarebbero utilizzabili dal beneficiario non solo per finanziare lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo, ma anche per altre finalit\u0026#224; del tutto estranee a tale scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra le due misure, a giudizio dell\u0026#8217;INPS, vi sarebbe una profonda differenza, che sarebbe stata evidenziata anche da questa Corte nella sentenza n. 194 del 2021: la corresponsione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; sarebbe una tipica misura di sicurezza sociale volta a sostenere il reddito del lavoratore in mobilit\u0026#224;; l\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; sarebbe volta, invece, a consentire ed incentivare l\u0026#8217;inizio di una attivit\u0026#224; di lavoro autonomo (o di un\u0026#8217;impresa), sicch\u0026#233; essa non potrebbe essere utilizzata per finalit\u0026#224; diverse rispetto a questo scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non potrebbe considerarsi irragionevole \u0026#8211; e neppure lesiva del principio di uguaglianza \u0026#8211; la scelta del legislatore di concedere un determinato contributo economico a domanda dell\u0026#8217;interessato, e di negarlo, invece, a quanti \u0026#171;per scelta o per dimenticanza\u0026#187; tale richiesta non abbiano presentato. A tal proposito, viene evidenziato che il diritto all\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; non sorge in maniera automatica al ricorrere dei prescritti presupposti, essendo necessario che l\u0026#8217;interessato ne chieda il riconoscimento per il tramite della presentazione di apposita domanda amministrativa all\u0026#8217;INPS che, in base all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 17 febbraio 1993, n. 142 (Regolamento di attuazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;), deve essere corredata dalla documentazione necessaria ad attestare la concreta assunzione dell\u0026#8217;iniziativa di svolgere attivit\u0026#224; di lavoro autonomo da parte dell\u0026#8217;istante. Ci\u0026#242; dimostrerebbe la natura di finanziamento di scopo \u0026#8211; e non di sostegno generico al reddito \u0026#8211; dell\u0026#8217;anticipazione di cui si tratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Il sospetto di contrasto con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., \u0026#232; ritenuto, prima ancora che non fondato, inammissibile per difetto di motivazione, essendo \u0026#171;solo enunciato, ma in alcun modo spiegato e, tantomeno, motivato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;INPS osserva che la censura \u0026#171;invade il campo delle valutazioni discrezionali riservate al legislatore\u0026#187;, senza che sia oltrepassato il limite della manifesta irragionevolezza della previsione di un trattamento differenziato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.3.\u0026#8211; Rispetto alla prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 41, primo comma, Cost., infine, l\u0026#8217;INPS ne eccepisce in primo luogo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per difetto di motivazione sulle ragioni del contrasto con il parametro evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, osserva che non sarebbe certo la disposizione censurata ad introdurre \u0026#171;un vincolo all\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;, quanto il mero fatto, imputabile allo stesso interessato, di non aver esercitato il proprio diritto nelle forme e secondo le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;ordinamento previdenziale, dettate in relazione alle diverse \u0026#171;esigenze pubblicistiche\u0026#187; alla base delle due differenti misure messe a confronto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente, ricostruiti la parabola argomentativa del rimettente e il contesto normativo di riferimento, ha chiesto di dichiarare inammissibili o non fondate tutte le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In primo luogo, l\u0026#8217;Avvocatura ha eccepito l\u0026#8217;insufficiente ricostruzione della fattispecie concreta, che non consentirebbe di comprendere la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa poi evidenziato l\u0026#8217;intervenuta abrogazione della disposizione censurata ad opera dell\u0026#8217;art. 2, comma 71, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 92 del 2012, con la quale il rimettente non si sarebbe confrontato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, a parere dell\u0026#8217;interveniente, le censure sarebbero inammissibili perch\u0026#233; incentrate, pi\u0026#249; che sul contenuto della disposizione sospettata d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#171;sull\u0026#8217;interpretazione data alla medesima dal diritto vivente\u0026#187;, dalla quale il rimettente \u0026#171;ben potrebbe discostarsi, con adeguata motivazione\u0026#187;, scegliendo, tra gli orientamenti di legittimit\u0026#224; discordanti \u0026#8211; pure evidenziati nell\u0026#8217;ordinanza introduttiva del giudizio \u0026#8211; quello conforme ai parametri evocati, senza necessit\u0026#224; di richiedere a questa Corte un inammissibile avallo interpretativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Quanto al merito, anche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato evidenzia la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa alla liquidazione anticipata della indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, diretta a favorire la ricollocazione del lavoratore involontariamente inoccupato al di fuori del mercato del lavoro subordinato, secondo modalit\u0026#224; che il legislatore avrebbe dettato esercitando la sua discrezionalit\u0026#224;, in maniera non sproporzionata, n\u0026#233; manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; escluderebbe anche \u0026#171;qualsiasi ipotesi di trattamento disparitario tra situazioni oggettivamente diverse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMancando l\u0026#8217;apposizione di \u0026#171;barriere reddituali\u0026#187; per l\u0026#8217;accesso a tale contributo, inoltre, sarebbe manifestamente infondata anche la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 41, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, ai sensi del quale \u0026#171;[i] lavoratori in mobilit\u0026#224; che ne facciano richiesta per intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o per associarsi in cooperativa in conformit\u0026#224; alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilit\u0026#224; gi\u0026#224; godute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCensura, altres\u0026#236;, ma solo \u0026#171;ove ritenuto necessario\u0026#187; da questa Corte, l\u0026#8217;art. 77 del r.d.l. n. 1827 del 1935, come convertito, il quale, in riferimento al diverso istituto dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione e per quanto qui interessa, prevede al comma terzo che \u0026#171;[n]el regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l\u0026#8217;accertamento delle condizioni per il diritto all\u0026#8217;indennit\u0026#224; e per la sospensione del diritto medesimo\u0026#187;. La disposizione regolamentare richiamata \u0026#232; contenuta nell\u0026#8217;art. 52 del r.d. n. 2270 del 1924, pure censurato \u0026#171;ove ritenuto necessario\u0026#187;, il quale dispone, nella parte rilevante in questa sede: \u0026#171;[l]\u0026#8217;assicurato cesser\u0026#224; dal percepire il sussidio: [\u0026#8230;] \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) quando abbia trovato nuova occupazione; [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni sono considerate contrastanti con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, Cost., nella parte in cui, \u0026#171;nell\u0026#8217;interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione\u0026#187;, \u0026#171;esclud[ono] la compatibilit\u0026#224; della indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessit\u0026#224; della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio principale si controverte dell\u0026#8217;opposizione proposta da un lavoratore, licenziato per giustificato motivo oggettivo e iscritto nelle liste di mobilit\u0026#224;, avverso il decreto recante l\u0026#8217;ingiunzione a restituire all\u0026#8217;INPS gli importi percepiti mensilmente a titolo di indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, in un periodo nel quale l\u0026#8217;ex dipendente avrebbe svolto attivit\u0026#224; di lavoro autonomo come coadiutore di impresa familiare di carattere commerciale in titolarit\u0026#224; del coniuge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;INPS, infatti, l\u0026#8217;unica forma possibile di erogazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; in favore dell\u0026#8217;ex lavoratore subordinato che intenda intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o imprenditoriale sarebbe quella anticipata in unica soluzione prevista dall\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991. Tale anticipazione \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, che comporta la cancellazione dalle liste di mobilit\u0026#224;, presuppone per\u0026#242; un\u0026#8217;apposita domanda, in mancanza della quale sarebbe, appunto, indebita la percezione rateale degli importi proseguita durante lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo il rimettente, questa lettura troverebbe ormai il solido avallo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la quale, nonostante un iniziale contrasto, si sarebbe definitivamente assestata \u0026#8211; assurgendo, cos\u0026#236;, al rango di diritto vivente \u0026#8211; nel senso di ritenere lo svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma incompatibile con la percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, salvo il solo caso (diverso da quello oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) dello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma gi\u0026#224; in epoca anteriore all\u0026#8217;iscrizione nelle liste di mobilit\u0026#224;. Al di fuori di questa limitata eccezione, l\u0026#8217;ex lavoratore che intendesse intraprendere attivit\u0026#224; autonoma o imprenditoriale non avrebbe altra scelta che chiedere la corresponsione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, pena la perdita del relativo diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; l\u0026#8217;illustrata ricostruzione delle disposizioni censurate si sarebbe ormai imposta all\u0026#8217;interprete come vero e proprio diritto vivente, l\u0026#8217;opposizione spiegata nel giudizio principale non avrebbe alcuna possibilit\u0026#224; di essere accolta e ci\u0026#242; fonderebbe la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Ravenna ritiene che l\u0026#8217;approdo ermeneutico assurto a diritto vivente sia lesivo dei parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La norma modellata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, in primo luogo, sarebbe \u0026#171;illogica e priva di ragionevolezza\u0026#187;, in violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto farebbe dipendere la spettanza o meno dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; da un requisito \u0026#8211; la richiesta di anticipazione \u0026#8211; \u0026#171;del tutto neutro\u0026#187; rispetto agli elementi costitutivi del diritto (ossia la provenienza da un esubero rispetto al lavoro dipendente e l\u0026#8217;intrapresa di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure potrebbe essere sopravvalutata la natura di finanziamento che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; assumerebbe, solo se corrisposta in unica soluzione, esistendo altre forme di finanziamento erogate periodicamente, in base ai bisogni e alle richieste del soggetto finanziato, quali \u0026#171;i finanziamenti su carta commerciale salvo buon fine\u0026#187;, il \u003cem\u003efactoring\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;apertura di credito oppure lo scoperto senza affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., sarebbe leso anche sotto il profilo dell\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, poich\u0026#233; risulterebbe incomprensibile la ragione per la quale l\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; sarebbe erogato solo a colui che presenti domanda di anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, e non anche a chi, \u0026#171;per scelta o per dimenticanza\u0026#187;, non adempia a tale onere, pur a fronte dell\u0026#8217;identica necessit\u0026#224; di finanziare la propria attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto altro profilo, il principio di uguaglianza sarebbe violato anche dalla riconosciuta spettanza dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; in forma rateale ai soli ex lavoratori dipendenti che abbiano continuato a svolgere attivit\u0026#224; di lavoro autonomo avviata prima dell\u0026#8217;iscrizione nelle liste di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tale interpretazione, impostasi come diritto vivente, si porrebbe in contrasto anche con la \u0026#171;libert\u0026#224; di impresa\u0026#187; tutelata dall\u0026#8217;art. 41, primo comma, Cost., essendo stato introdotto \u0026#171;un vincolo all\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;imprenditore\u0026#187;, al di fuori delle condizioni e dei limiti dettati dall\u0026#8217;evocato parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Infine, sarebbe leso il principio di \u0026#171;eguaglianza sostanziale\u0026#187; fissato nell\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., dal momento che la disposizione censurata porrebbe ingiustificati ostacoli \u0026#171;di ordine economico e sociale\u0026#187; al \u0026#171;pieno sviluppo della persona umana\u0026#187;, in cui si sostanzierebbe \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di divenire lavoratori autonomi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;INPS, il quale, dopo aver ripercorso i passaggi salienti della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ed aver ricostruito il pertinente quadro normativo, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di tutte le questioni sollevate. In subordine, ha chiesto di dichiararne la non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;ordinanza non identificherebbe chiaramente le specifiche disposizioni censurate e sarebbe viziata da un\u0026#8217;insufficiente motivazione in punto di rilevanza, attesa l\u0026#8217;avvenuta abrogazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991. Inoltre, dovendosi escludere la reale esistenza di un diritto vivente nei termini prospettati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il rimettente non avrebbe esplorato in modo adeguato la possibilit\u0026#224; di adottare un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe stato neppure precisamente indicato l\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte, in una materia caratterizzata dall\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; riconosciuta al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, eccessivamente generiche sarebbero le censure mosse al metro degli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., non avendo il rimettente sufficientemente esplicitato le ragioni del presunto contrasto con i suddetti parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;INPS ha chiesto a questa Corte di dichiarare non fondate tutte le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibili o non fondate tutte le questioni sollevate, per motivazioni largamente sovrapponibili alle difese spiegate in giudizio dall\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche alla luce degli argomenti addotti dalle parti in causa, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo rilevante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrima dell\u0026#8217;abrogazione disposta dall\u0026#8217;art. 2, comma 71, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 92 del 2012, gli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 223 del 1991 disciplinavano l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, prevista in favore dei lavoratori occupati in imprese operanti in alcuni settori produttivi ed aventi determinati requisiti dimensionali, purch\u0026#233; in possesso dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; aziendale fissata dalla legge. L\u0026#8217;erogazione era prevista per il caso in cui essi avessero perso il lavoro in conseguenza dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; da parte dell\u0026#8217;impresa, che si fosse avvalsa dell\u0026#8217;intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi (con conseguente avvio della procedura di mobilit\u0026#224;); oppure per il caso in cui fossero stati coinvolti in un licenziamento collettivo, indipendentemente dall\u0026#8217;intervento di integrazione salariale, per riduzione o trasformazione di attivit\u0026#224; o di lavoro. Tali (ex) lavoratori venivano iscritti in apposite liste, appunto di mobilit\u0026#224;, compilate ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della medesima legge, acquisendo diritti di precedenza e di riserva nelle successive assunzioni (anche presso le pubbliche amministrazioni) e andando a costituire un bacino di forza lavoro dal quale altri imprenditori avrebbero potuto (e, in certi casi, dovuto) \u0026#8220;attingere\u0026#8221; per assumere unit\u0026#224; di personale, con il godimento di benefici fiscali e contributivi (art. 8, commi da 1 a 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indennit\u0026#224; in parola sostituiva ogni altra prestazione di disoccupazione (art. 7, comma 8) ed era erogata dall\u0026#8217;INPS, a fronte di una contribuzione preventiva posta a carico delle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale tutela mirava a garantire, a chi avesse incolpevolmente perso il reddito da lavoro subordinato, la percezione di un sostegno economico per contrastare il conseguente e inevitabile stato di bisogno, nel tempo ragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo impiego. La regola era la corresponsione mensile di una somma per dodici mesi, termine elevato a ventiquattro mesi per i lavoratori che avessero compiuto i quaranta anni di et\u0026#224; e a trentasei mesi per i lavoratori che avessero compiuto i cinquanta anni (art. 7, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, comma 6, consentiva al lavoratore in mobilit\u0026#224; \u0026#8211; previa apposita comunicazione all\u0026#8217;INPS \u0026#8211; di svolgere attivit\u0026#224; di lavoro subordinato, ma solo a tempo parziale, oppure a tempo determinato, mantenendo l\u0026#8217;iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte, tuttavia, i trattamenti e le indennit\u0026#224; venivano sospesi (art. 8, comma 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ipotesi particolari, concernenti lavoratori che, in determinate aree svantaggiate e in possesso di determinati requisiti di et\u0026#224; e contribuzione, avessero ottenuto il prolungamento della indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; fino al pensionamento (cosiddetta mobilit\u0026#224; lunga), il comma 9 dell\u0026#8217;art. 9 attribuiva la facolt\u0026#224; di cumulare parzialmente l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; con il reddito proveniente dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro (non solo subordinato, ma anche) autonomo, nei limiti della retribuzione spettante al momento della messa in mobilit\u0026#224;, rivalutata secondo gli indici ISTAT.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9 regolava anche la cancellazione dalla lista di mobilit\u0026#224;, con conseguente perdita del diritto all\u0026#8217;indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1, in particolare, prevedeva cinque ipotesi di cancellazione \u0026#8211; alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) \u0026#8211; come sanzione nei confronti di lavoratori che avessero tenuto comportamenti ritenuti non adeguati e contrari alle finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; stessa, in quanto caratterizzati dalla mancanza di collaborazione rispetto a nuove opportunit\u0026#224; di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 6 dell\u0026#8217;art. 9 prevedeva, poi, altre tre ipotesi di cancellazione dalle liste di mobilit\u0026#224;, prive di carattere sanzionatorio, ma collegate a determinate evenienze, quali la successiva assunzione del lavoratore con contratto a tempo pieno e indeterminato, la scadenza del periodo di godimento dei trattamenti e delle indennit\u0026#224;, e la corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; in unica soluzione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, comma 5.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, censurata nel presente giudizio, disciplinava uno dei principali strumenti di \u0026#8220;riallocazione\u0026#8221; nel mondo del lavoro, costituito dall\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;, nella forma della corresponsione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; in unica soluzione, detratte le mensilit\u0026#224; eventualmente gi\u0026#224; godute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 12 dell\u0026#8217;art. 7 disponeva un esplicito rinvio alla normativa che disciplinava l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, \u0026#171;in quanto applicabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, vanno ora affrontate le eccezioni preliminari sollevate dall\u0026#8217;INPS e dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In primo luogo, la parte lamenta la scarsa chiarezza nell\u0026#8217;indicazione delle disposizioni censurate, con conseguenti riflessi negativi sul percorso logico della motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta, dal momento che risulta nitidamente come il bersaglio delle doglianze avanzate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sia l\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, nell\u0026#8217;interpretazione \u0026#8211; a suo dire \u0026#171;insuperabile\u0026#187; \u0026#8211; che di tale disposizione avrebbe offerto il diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rimette a questa Corte la scelta (\u0026#171;ove ritenuto necessario\u0026#187;) di coinvolgere nello scrutinio di legittimit\u0026#224; anche le due disposizioni dettate in tema di indennit\u0026#224; ordinaria di disoccupazione \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 77 del r.d.l. n. 1827 del 1935, come convertito, e l\u0026#8217;art. 52 del r.d. n. 2270 del 1924 \u0026#8211; che il prospettato diritto vivente evoca a sostegno dell\u0026#8217;approdo ermeneutico raggiunto. Ma tali disposizioni rappresentano, come meglio si dir\u0026#224; in seguito, semplici argomenti utilizzati dall\u0026#8217;orientamento di legittimit\u0026#224; ritenuto consolidato per sostenere le conclusioni cui \u0026#232; giunto, in relazione alla portata della disposizione di cui al citato comma 5 dell\u0026#8217;art. 7, che rappresenta, dunque, l\u0026#8217;unica fonte del \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003elamentato dal rimettente e anche l\u0026#8217;unico oggetto della sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e va limitato al solo comma 5 dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 223 del 1991 (sentenza n. 114 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;INPS lamenta poi l\u0026#8217;insufficiente motivazione sulla rilevanza, proponendo un\u0026#8217;eccezione che si lega a quella avanzata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato in punto di insufficiente descrizione della fattispecie concreta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le eccezioni risultano prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Ravenna, in maniera sintetica, ma esaustiva, ha ricostruito la fattispecie concreta, motivando, in termini condivisibili, in ordine all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e, della disposizione sospettata d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, trattandosi di vicende tutte anteriori all\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 ad opera della legge n. 92 del 2012. Il rimettente, quindi, ha spiegato, in modo non implausibile, perch\u0026#233; soltanto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate consentirebbe di rigettare l\u0026#8217;opposizione spiegata contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in considerazione del controllo meramente esterno spettante a questa Corte (da ultimo, sentenze n. 192, n. 164 e n. 145 del 2023), non pu\u0026#242; dubitarsi che la motivazione sulla rilevanza sia formulata correttamente e sulla base di una ricostruzione in fatto adeguata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Sempre a giudizio dell\u0026#8217;INPS, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe chiarito la portata dell\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte, se di tipo puramente ablatorio oppure anche manipolativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeanche questa eccezione merita accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Ravenna, dopo aver dedotto, sulla base di ampia motivazione, che la disposizione censurata \u0026#8220;vive\u0026#8221; nell\u0026#8217;ordinamento nei termini espressi dall\u0026#8217;interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, chiede, in termini molto espliciti, di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui esclude \u0026#171;la compatibilit\u0026#224; della indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; ricevuta ratealmente e periodicamente\u0026#187; con l\u0026#8217;intrapresa di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma, prevedendo come unica eccezione il caso della richiesta di corresponsione anticipata e \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Va ora affrontata l\u0026#8217;eccezione imperniata sulla presunta insufficienza dello sforzo profuso dal rimettente in ordine alla ricerca di una soluzione costituzionalmente conforme, anche alla luce del dubbio, sollevato sia dalla parte sia dall\u0026#8217;interveniente, circa la reale esistenza di un diritto vivente nei termini prospettati dal Tribunale di Ravenna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la configurabilit\u0026#224; di un diritto vivente \u0026#232; condizionata dalla reiterazione e conseguente stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;: solo il consolidamento della ricostruzione offerta da quest\u0026#8217;ultima permette, infatti, di ritenere certo che la norma desunta da una determinata disposizione, per l\u0026#8217;uso ripetuto nel tempo e il grado di consenso raccolto, sia qualificabile ormai come tale (sentenza n. 54 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCompete a questa Corte, tuttavia, soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, \u0026#171;verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne \u0026#232; stata ritratta, vero e proprio \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; nell\u0026#8217;ambito e ai fini del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, atteso che la \u0026#8220;vivenza\u0026#8221; della norma costituisce \u0026#8220;una vicenda per definizione aperta\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 202 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la verifica restituisce un esito positivo, nei termini che si andranno a precisare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente ha evidenziato che, durante il primo periodo di vigenza della disposizione censurata, nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; sono emerse due letture divergenti del sistema normativo compendiato al precedente punto 7.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn primo indirizzo \u0026#8211; di cui \u0026#232; principale espressione Corte di cassazione, n. 6463 del 2004 \u0026#8211; ha sostenuto le ragioni della piena compatibilit\u0026#224; tra corresponsione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; e svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma, muovendo dalla constatazione che, l\u0026#224; dove il legislatore ha voluto sancire l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; percepita mensilmente con altro tipo di occupazione, lo ha previsto espressamente. Ci\u0026#242; \u0026#232; accaduto con l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 223 del 1991 che, da un lato, al comma 6, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilit\u0026#224; la facolt\u0026#224; di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l\u0026#8217;iscrizione nella lista; dall\u0026#8217;altro, prevede, al successivo comma 7, la corrispondente sospensione del trattamento per le giornate di lavoro svolte al predetto titolo. Ancora, l\u0026#8217;art. 9, comma 6, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), prevede la cancellazione dalle liste di mobilit\u0026#224; solo nel caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato. Argomentando \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, secondo tale indirizzo, nel silenzio della legge, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, il lavoratore conserverebbe il diritto all\u0026#8217;iscrizione nella lista di mobilit\u0026#224; e quello alla percezione della relativa indennit\u0026#224;. La conferma sarebbe offerta proprio dalla disposizione censurata che, nell\u0026#8217;attribuire la possibilit\u0026#224; di ottenere, a domanda, la corresponsione anticipata di siffatta indennit\u0026#224;, in un\u0026#8217;unica soluzione, ai lavoratori che intendano intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo, configurerebbe la mera facolt\u0026#224; di determinare la modalit\u0026#224; temporale dell\u0026#8217;erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia appena citata ha sviluppato argomenti gi\u0026#224; abbozzati in precedenti arresti (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 20 giugno 2002, n. 9007; 21 aprile 2001, n. 5951; 27 febbraio 2001, n. 2854), secondo una linea di pensiero alimentata anche da quelle pronunce (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 21 luglio 2004, n. 13562; 28 gennaio 2004, n. 1587; 10 settembre 2003, n. 13272; 12 giugno 2003, n. 9469; 8 gennaio 2003, n. 93) che hanno escluso la necessit\u0026#224; di presentare l\u0026#8217;istanza di anticipazione \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e prima dell\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma, ammettendo la possibilit\u0026#224; di chiederla anche successivamente, ad attivit\u0026#224; gi\u0026#224; iniziata, ossia in costanza di iscrizione alle liste (e dunque anche di percezione rateale del trattamento economico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn secondo indirizzo \u0026#8211; che trova una prima esplicita enunciazione in Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2001 n. 6679 \u0026#8211; ha valorizzato, invece, l\u0026#8217;esistenza, nell\u0026#8217;ordito normativo della legge n. 223 del 1991, di particolari ipotesi, legate a specifiche situazioni territoriali e condizioni anagrafiche e di anzianit\u0026#224; contributiva, in cui il legislatore, nel prevedere un prolungamento della corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; fino al compimento dell\u0026#8217;et\u0026#224; pensionabile \u0026#8211; cosiddetta \u0026#8220;mobilit\u0026#224; lunga\u0026#8221; \u0026#8211;, ha eccezionalmente consentito lo svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma in costanza di iscrizione alle liste di mobilit\u0026#224; (art. 9, comma 9). Anche in tal caso argomentando \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, si \u0026#232; sostenuto che la regola generale sarebbe quella dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra lavoro autonomo e percezione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tesi \u0026#232; stata poi ripresa da numerose sentenze successive (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 febbraio 2005, n. 2566; 14 agosto 2004, n. 15890; 1\u0026#176; settembre 2003, n. 12757), le quali hanno specificato che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla stessa legge, il regime delle incompatibilit\u0026#224; \u0026#232; governato \u0026#8211; in forza del rinvio operato dall\u0026#8217;art. 7, comma 12, della legge n. 221 del 1993 \u0026#8211; dalla normativa che disciplina l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e, in particolare, dai principi fissati in linea generale dall\u0026#8217;art. 77 del r.d.l. n. 1827 del 1935, come convertito, e dagli art. 52 e seguenti del r.d. n. 2270 del 1924, i quali sanciscono la cessazione del godimento della indennit\u0026#224; di disoccupazione nel caso in cui l\u0026#8217;assicurato abbia trovato una nuova occupazione (di qualsiasi genere).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contrasto, a lungo latente, ha cominciato a riassorbirsi con le sentenze della medesima sezione lavoro della Corte di cassazione 2 ottobre 2014, n. 20826 e n. 20827.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste ultime pronunce hanno ribadito e sviluppato gli argomenti fino ad allora esibiti dall\u0026#8217;orientamento restrittivo, facendo leva soprattutto sulla funzione svolta dall\u0026#8217;anticipazione \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;: non pi\u0026#249; quella di aiutare l\u0026#8217;ex lavoratore a fronteggiare lo stato di bisogno conseguente alla disoccupazione, bens\u0026#236; quella di riconoscergli \u0026#8211; anche con l\u0026#8217;obiettivo di promuovere il \u0026#8220;decongestionamento\u0026#8221; del mercato del lavoro subordinato \u0026#8211; un contributo finanziario destinato a far fronte alle spese iniziali dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; che il lavoratore in mobilit\u0026#224; svolger\u0026#224; in proprio. Dalla disposizione in discorso, di carattere speciale, non sarebbe quindi possibile desumere un principio generale, nel senso della compatibilit\u0026#224; della percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; in esame con lo svolgimento di lavoro autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conferma dell\u0026#8217;assunto, anche tali pronunce evidenziano il riferimento operato dall\u0026#8217;art. 7, comma 12, della legge n. 223 del 1991 alla disciplina dettata per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione ordinaria, che sancisce in termini espressi l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; della percezione rateale di quel trattamento con lo svolgimento di una qualsiasi attivit\u0026#224; suscettibile di redditivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale orientamento si \u0026#232; andato via via consolidando negli anni successivi al 2014, tanto che non si registrano pronunce successive che abbiano ripreso espressamente il diverso e pi\u0026#249; risalente indirizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe sentenze degli ultimi dieci anni, infatti, hanno ribadito la posizione assunta dalle pronunce del 2014 (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 16 aprile 2018, n. 9321 e 1\u0026#176; febbraio 2018, n. 2497), sottolineando altres\u0026#236; l\u0026#8217;irrilevanza del fatto che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; non sia prevalente o non sia retribuita (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20520).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale filone va ascritta anche Corte di cassazione, sentenza n. 6943 del 2020, che ha ribadito la regola secondo cui lo svolgimento di attivit\u0026#224; di lavoro autonomo \u0026#232; incompatibile con la percezione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;, pur ammettendo una deroga, nel peculiare caso di specie, in cui l\u0026#8217;ex lavoratore dipendente si era limitato a proseguire, dopo l\u0026#8217;iscrizione nelle liste di mobilit\u0026#224;, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma che gi\u0026#224; svolgeva in precedenza, in quanto compatibile con il lavoro subordinato poi cessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, va ricordato come questa Corte abbia gi\u0026#224; riconosciuto la sussistenza di un diritto vivente al cospetto dell\u0026#8217;interpretazione di una disposizione affermatasi in seguito all\u0026#8217;abbandono di un determinato approccio interpretativo \u0026#8211; gi\u0026#224; in precedenza contrastato (sentenza n. 266 del 2006) \u0026#8211; e attestatasi, all\u0026#8217;attualit\u0026#224; (ordinanza n. 128 del 1988), in termini di stabilit\u0026#224;, uniformit\u0026#224; e continuit\u0026#224; su un\u0026#8217;unica lettura (ordinanza n. 33 del 1990), secondo \u0026#171;una tendenza ormai uniforme da molti anni\u0026#187; (sentenza n. 225 del 1984).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nel caso di specie l\u0026#8217;illustrata evoluzione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; dimostra come, almeno a far data dal 2014, l\u0026#8217;indirizzo pi\u0026#249; restrittivo abbia soppiantato definitivamente l\u0026#8217;altro, radicandosi in termini di uniformit\u0026#224; e stabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; consente di enucleare un ben riconoscibile approdo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza, quantomeno in ordine al principio generale dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra attivit\u0026#224; di lavoro autonomo avviato successivamente all\u0026#8217;iscrizione nelle liste e percezione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224;: in tali termini, dunque, pu\u0026#242; essere identificata la norma espressa dalla disposizione su cui questa Corte \u0026#232; chiamata a svolgere il sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePotendosi ritenere sorto un solido diritto vivente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur rimanendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione (sentenza n. 95 del 2020), ha perci\u0026#242; legittimamente esercitato la facolt\u0026#224;, che la giurisprudenza costituzionale costante gli riconosce in via alternativa, di assumere l\u0026#8217;interpretazione censurata in termini di diritto vivente e, su tale presupposto, richiederne il controllo di compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali evocati (sentenza n. 243 del 2022). Non pu\u0026#242;, quindi, essere censurato per avere omesso di seguire altra interpretazione, pi\u0026#249; aderente ai parametri stessi \u0026#8211; sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (sentenza n. 180 del 2021) \u0026#8211;, poich\u0026#233; la norma vive ormai nell\u0026#8217;ordinamento in modo cos\u0026#236; tenace da essere difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l\u0026#8217;intervento del legislatore o di questa stessa Corte (sentenza n. 141 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Meritano accoglimento, invece, le eccezioni con le quali si lamenta l\u0026#8217;eccessiva genericit\u0026#224; delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure si rivelano, infatti, del tutto apodittiche e assertive, riducendosi a una sostanziale riproposizione in termini solo formalmente diversi degli enunciati contenuti nei precetti costituzionali evocati, in assenza di adeguata spiegazione in ordine alle ragioni dell\u0026#8217;asserita violazione. Ci\u0026#242; impone di arrestare lo scrutinio sulla soglia dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; (tra le ultime, sentenze n. 186 e n. 32 del 2023, n. 136 e n. 128 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Cos\u0026#236; perimetrato il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e, le questioni residue si rivelano non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer giungere a tale conclusione, occorre muovere da una considerazione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui il diritto alla percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; rappresenta soltanto una tra le molteplici conseguenze dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e che i lavoratori acquisiscono con l\u0026#8217;iscrizione nelle relative liste. In tale momento, infatti, si radica \u0026#171;\u0026#8220;un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; costituisce il principale ma non l\u0026#8217;unico\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 6 del 1999; nello stesso senso, sentenza n. 402 del 1996). Basti considerare che ai lavoratori in mobilit\u0026#224; \u0026#232; riconosciuto (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991) il diritto di precedenza nelle successive assunzioni, proprio al fine di facilitarne il reimpiego per favorire la pi\u0026#249; rapida cessazione della (onerosa) erogazione del trattamento in seguito alla cancellazione dalla lista di mobilit\u0026#224; (sentenza n. 413 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, va evidenziato, in primo luogo, che la lettura fornita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; assurta al rango di diritto vivente si pone in armonia con la giurisprudenza di questa Corte che ravvisa diverse funzioni negli istituti disciplinati, rispettivamente, dai commi 1 e 5 dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 223 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; erogata in forma rateale, anche nella giurisprudenza costituzionale \u0026#232; costante l\u0026#8217;affermazione secondo cui essa rientra nel pi\u0026#249; ampio \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione e, in particolare, nell\u0026#8217;ambito dei cosiddetti \u0026#8220;ammortizzatori sociali\u0026#8221; (sentenze n. 215 del 2014 e n. 184 del 2000), essendo finalizzata a favorire il ricollocamento del lavoratore in altre imprese in conseguenza di una crisi irreversibile del datore di lavoro. Tale indennit\u0026#224;, quindi, deve considerarsi un vero e proprio trattamento di disoccupazione (sentenza n. 234 del 2011), rispondendo all\u0026#8217;esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori, dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell\u0026#8217;intervento straordinario di integrazione salariale, i quali provengano da un esubero e non possano perci\u0026#242; mantenere il posto di lavoro (ordinanza n. 18 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;, invece, questa Corte \u0026#8211; pur se con riferimento all\u0026#8217;analogo istituto previsto dall\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) \u0026#8211; ha affermato, in sintonia con la lettura fornita dalla Corte di cassazione rispetto al precedente istituto di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, che la finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore \u0026#232; quella di favorire il reimpiego del lavoratore \u0026#8220;disoccupato\u0026#8221; in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato (sentenza n. 194 del 2021). Si tratta, insomma, di una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell\u0026#8217;investimento in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; che il lavoratore in mobilit\u0026#224; svolger\u0026#224; in proprio, cos\u0026#236; fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, lungi dal rivestire un carattere neutro, le modalit\u0026#224; di erogazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, volte a incentivare l\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;, sono state non irragionevolmente modellate dal legislatore. \u0026#200;, infatti, solo la forma dell\u0026#8217;anticipazione \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, cui di necessit\u0026#224; si accompagna la cancellazione dalle liste, a consentire l\u0026#8217;immediata decongestione del settore del lavoro dipendente nonch\u0026#233; la riduzione degli oneri economici in capo all\u0026#8217;ente previdenziale, anche in un\u0026#8217;ottica di razionalizzazione dell\u0026#8217;impiego delle risorse economiche pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soluzione adottata dal diritto vivente \u0026#8211; che circoscrive la compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; con lo svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma alla sola ipotesi in cui la corresponsione della prima sia chiesta in forma anticipata e \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e \u0026#8211; appare quindi coerente con l\u0026#8217;obiettivo che il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua ampia discrezionalit\u0026#224; in materia (sulla quale, da ultimo, sentenza n. 194 del 2021), ha inteso perseguire, ossia la riduzione del numero degli iscritti alla lista di mobilit\u0026#224; e degli oneri economici gravanti sull\u0026#8217;intero sistema degli ammortizzatori sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta intrapreso un lavoro autonomo, risulta, infatti, ingiustificata la permanenza dell\u0026#8217;iscrizione nelle liste, dalla quale conseguono, oltre alla percezione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, numerosi altri vantaggi (come la contribuzione figurativa, nonch\u0026#233; le preferenze e le riserve nelle assunzioni), la cui permanenza certo non riduce la pressione esercitata sul settore del lavoro dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in relazione all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., per asserita violazione del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa differente funzione svolta dall\u0026#8217;anticipazione \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; rispetto alla sua erogazione rateale, lungi dal costituire quello che il rimettente definisce un artificioso \u0026#171;eldorado interpretativo\u0026#187;, giustifica appieno anche il differente trattamento riservato all\u0026#8217;iscritto alle liste di mobilit\u0026#224; che presenti domanda di anticipazione del trattamento, rispetto a chi, pur avendo intrapreso un lavoro autonomo, \u0026#171;per scelta o per dimenticanza\u0026#187;, non abbia adempiuto a tale onere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe differenti \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e che caratterizzano le due forme di erogazione, cui corrispondono finalit\u0026#224; altrettanto diverse ed entrambe legittimamente perseguite dal legislatore, rendono dunque non assimilabili le situazioni poste a confronto, consentendo di giudicare non fondata anche la questione sollevata in relazione al principio di eguaglianza presidiato dall\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. (sentenze n. 161, n. 108 e n. 67 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa conclusione si impone con riferimento alla posizione dei lavoratori che gi\u0026#224; svolgevano attivit\u0026#224; autonoma prima dell\u0026#8217;iscrizione nelle liste di mobilit\u0026#224;. Invero, sulla deroga al principio generale dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra percezione rateale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; e svolgimento di attivit\u0026#224; autonoma, l\u0026#8217;affermazione fatta da Corte di cassazione, sentenza n. 6943 del 2020, \u0026#232; rimasta isolata nel recente panorama giurisprudenziale. Ma ci\u0026#242; che pi\u0026#249; conta \u0026#232; che il rimettente pone a raffronto situazioni di fatto differenti, come tali non equiparabili ai fini dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale sollecitato ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e d\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro \u0026#8211; Cassa integrazione guadagni \u0026#8211; Norme in materia di mobilit\u0026#224; \u0026#8211; Indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; \u0026#8211; Corresponsione anticipata ai lavoratori in mobilit\u0026#224; che ne facciano richiesta per intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma \u0026#8211; Esclusione, secondo l\u0026#8217;interpretazione della Corte di cassazione, considerata diritto vivente, della compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; percepita ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma, con conseguente imposizione al lavoratore autonomo di richiedere la corresponsione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, a pena della perdita del diritto \u0026#8211; Denunciata irragionevolezza e illogicit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione, ritenuta diritto vivente, limitante la compatibilit\u0026#224; tra lavoro autonomo e indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; alla sola ipotesi di percezione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; medesima \u0026#8211; Ritenuta neutralit\u0026#224; della tempistica relativa alle modalit\u0026#224; di pagamento (in unica soluzione o ratealmente) rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite dalla norma \u0026#8211; Violazione del principio di eguaglianza per disparit\u0026#224; di trattamento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilit\u0026#224; sia con riguardo alla modalit\u0026#224; di pagamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; sia con riguardo al momento dell\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46053","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata -\u{A0}Interpretazione secondo il diritto vivente - Definizione - Reiterazione e stabilità, uniformità e continuità dell\u0027interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità - Facoltà del giudice che non voglia uniformarsi ad esso di sollevare questione di legittimità costituzionale per la rimozione del diritto vivente formatosi. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa configurabilità di un diritto vivente è condizionata dalla reiterazione e conseguente stabilità dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità: solo il consolidamento della ricostruzione offerta da quest’ultima permette, infatti, di ritenere certo che la norma desunta da una determinata disposizione, per l’uso ripetuto nel tempo e il grado di consenso raccolto, sia qualificabile ormai come tale. Compete a questa Corte, tuttavia, soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, «verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta». (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 202/2023 - mass. 45816; S. 54/2023 - mass. 45420\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSussiste un diritto vivente al cospetto dell’interpretazione di una disposizione affermatasi in seguito all’abbandono di un determinato approccio interpretativo già in precedenza contrastato e attestatasi, all’attualità, in termini di stabilità, uniformità e continuità su un’unica lettura, secondo una tendenza ormai uniforme da molti anni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 266/2006 - mass. 30580; S. 225/1984; O. 128/1988 - mass. 10323\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDi fronte a un solido diritto vivente il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur rimanendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione, può altresì legittimamente esercitare la facoltà alternativa di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e, su tale presupposto, richiederne il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali evocati. Egli non può, quindi, essere censurato per avere omesso di seguire altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi – sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente –, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così tenace da essere difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa stessa Corte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 180/2021 - mass. 44153; S. 95/2020 - mass. 42968; S. 141/2019 - mass. 41816\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46054","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46054","titoletto":"Lavoro - In genere - Indennità di mobilità - Corresponsione rateale - Compatibilità con lo svolgimento di un\u0027attività lavorativa autonoma - Esclusione, secondo l\u0027interpretazione data dal diritto vivente - Denunciata violazione di parametri costituzionali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 138001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per eccessiva genericità, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, ai sensi del quale i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Le argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure si rivelano del tutto apodittiche e assertive, riducendosi a una sostanziale riproposizione in termini solo formalmente diversi degli enunciati contenuti nei precetti costituzionali evocati, in assenza di adeguata spiegazione in ordine alle ragioni dell’asserita violazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 32/2023 - mass. 45351; S. 136/2022 - mass. 44793\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46055","numero_massima_precedente":"46053","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/1991","data_nir":"1991-07-23","numero":"223","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46055","titoletto":"Lavoro - In genere - Indennità di mobilità - Presupposto - Iscrizione nelle apposite liste - Natura - Ammortizzatore sociale volto a fornire un trattamento di disoccupazione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che esclude, nell\u0027interpretazione del diritto vivente, che il lavoratore nelle liste di mobilità che intraprenda un\u0027attività autonoma o si associ in cooperativa possa percepire una corresponsione rateale della relativa indennità). (Classif. 138001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl diritto alla percezione dell’indennità di mobilità rappresenta soltanto una tra le molteplici conseguenze dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e che i lavoratori acquisiscono con l’iscrizione nelle relative liste. In tale momento, infatti, si radica un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l’erogazione dell’indennità di mobilità costituisce il principale, ma non l’unico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 6/1999 - mass. 24436; S. 402/1996 - mass. 22983; S. 413/1995 - mass. 22657\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’indennità di mobilità erogata in forma rateale rientra nel più ampio \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione e, in particolare, nell’ambito dei c.d. “ammortizzatori sociali”, essendo finalizzata a favorire il ricollocamento del lavoratore in altre imprese in conseguenza di una crisi irreversibile del datore di lavoro. Tale indennità, quindi, deve considerarsi un vero e proprio trattamento di disoccupazione, rispondendo all’esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori, dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i quali provengano da un esubero e non possano perciò mantenere il posto di lavoro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 215/2014 - mass. 38103; S. 234/2011 - mass. 35785; S. 184/2000 - mass. 25409; O. 18/2007 - mass. 30972\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., ai sensi del quale, nell’interpretazione del diritto vivente, i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Quanto all’incentivo all’autoimprenditorialità, si tratta di una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell’investimento in un’attività autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, così fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente. In questa prospettiva, lungi dal rivestire un carattere neutro, le modalità di erogazione dell’indennità, volte a incentivare l’autoimprenditorialità, sono state non irragionevolmente modellate dal legislatore. È, infatti, solo la forma dell’anticipazione \u003cem\u003euna tantum, \u003c/em\u003ecui di necessità si accompagna la cancellazione dalle liste, a consentire l’immediata decongestione del settore del lavoro dipendente nonché la riduzione degli oneri economici in capo all’ente previdenziale, anche in un’ottica di razionalizzazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche. La soluzione adottata dal diritto vivente – che circoscrive la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività autonoma alla sola ipotesi in cui la corresponsione della prima sia chiesta in forma anticipata e \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e – appare quindi coerente con l’obiettivo che il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in materia, ha inteso perseguire, ossia la riduzione del numero degli iscritti alla lista di mobilità e degli oneri economici gravanti sull’intero sistema degli ammortizzatori sociali. Una volta intrapreso un lavoro autonomo, risulta, infatti, ingiustificata la permanenza dell’iscrizione nelle liste, dalla quale conseguono, oltre alla percezione rateale dell’indennità, numerosi altri vantaggi – come la contribuzione figurativa, nonché le preferenze e le riserve nelle assunzioni –, la cui permanenza certo non riduce la pressione esercitata sul settore del lavoro dipendente. La differente funzione svolta dall’anticipazione \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e dell’indennità di mobilità rispetto alla sua erogazione rateale giustifica appieno anche il differente trattamento riservato all’iscritto alle liste di mobilità che presenti domanda di anticipazione del trattamento, rispetto a chi, pur avendo intrapreso un lavoro autonomo, non abbia adempiuto a tale onere. Le differenti \u003cem\u003erationes \u003c/em\u003eche caratterizzano le due forme di erogazione, cui corrispondono finalità altrettanto diverse ed entrambe legittimamente perseguite dal legislatore, rendono dunque non assimilabili le situazioni poste a confronto. La stessa conclusione si impone con riferimento alla posizione dei lavoratori che già svolgevano attività autonoma prima dell’iscrizione nelle liste di mobilità). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2021 - mass. 44216\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46054","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/1991","data_nir":"1991-07-23","numero":"223","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44267","autore":"Masci A.","titolo":"Incentivo all\u0027autoimprenditorialità e diritto vivente (nota a Corte Costituzionale, sent. n. 38 del 24 gennaio 2024)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustamm.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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