HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:78 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.717811 "namelookup_time" => 0.000639 "connect_time" => 0.001327 "pretransfer_time" => 0.116633 "size_download" => 17998.0 "speed_download" => 25073.0 "starttransfer_time" => 0.716958 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 47726 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 116539 "connect_time_us" => 1327 "namelookup_time_us" => 639 "pretransfer_time_us" => 116633 "starttransfer_time_us" => 716958 "total_time_us" => 717811 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770724873.5369 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:78" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:78 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 12:01:14 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 12:01:14 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"78","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"DE PRETIS","relatore":"DE PRETIS","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"09/03/2022","data_decisione":"09/03/2022","data_deposito":"25/03/2022","pubbl_gazz_uff":"30/03/2022","num_gazz_uff":"13","norme":"Art. 1, lett. a) e b), della legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 26.","atti_registro":"ric. 11/2020","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 78\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, lettere a) e b), della legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-31 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020, iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Basilicata; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato il 6 febbraio 2020 (iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 1, lettere a) e b), della legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione di cui alla lettera a) ha sostituito l\u0026#8217;art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016), con il seguente testo: \u0026#171;4. Nelle more dell\u0026#8217;espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, tese alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, e al fine di superare le emergenze in caso di interruzione del servizio e di conformarsi progressivamente all\u0026#8217;art. 5 del regolamento CE n. 1370/2007, \u0026#232; fatta salva l\u0026#8217;organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali gi\u0026#224; previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l\u0026#8217;esercizio dei servizi in essere, in conformit\u0026#224; al redigendo piano dei trasporti di bacino, le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007 e seguenti. I contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione di cui alla lettera b) ha sostituito l\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2014 con il seguente testo: \u0026#171;7. Al fine di garantire la continuit\u0026#224; dei servizi, nelle more dell\u0026#8217;espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l\u0026#8217;esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, pu\u0026#242; proseguire alle medesime condizioni contrattuali in applicazione dell\u0026#8217;articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, le norme impugnate, prevedendo \u0026#171;una mera facolt\u0026#224;\u0026#187;, per gli enti locali titolari di contratti di servizio, \u0026#171;di procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007\u0026#187; (comma 4), e stabilendo la prosecuzione dei servizi \u0026#171;sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020\u0026#187; (comma 7), violerebbero: a) l\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto, in base all\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall\u0026#8217;art. 5 del medesimo regolamento, cio\u0026#232; per affidare il servizio del trasporto pubblico locale con una procedura di gara; b) l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui \u0026#171;la materia dell\u0026#8217;affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione Basilicata si \u0026#232; costituita nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale con atto depositato il 9 marzo 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione ha osservato che, dopo la notifica del ricorso, l\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Basilicata 20 febbraio 2020, n. 9 (Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell\u0026#8217;espletamento delle procedure di gara), ha ulteriormente sostituito l\u0026#8217;art. 1, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2014 con il seguente testo: \u0026#171;4. Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, \u0026#232; fatta salva l\u0026#8217;organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali gi\u0026#224; previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l\u0026#8217;esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara, secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 marzo 2020\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la stessa Regione ha inoltre segnalato che l\u0026#8217;art. 2 della citata legge reg. Basilicata n. 9 del 2020, intitolato \u0026#171;Interpretazione autentica del comma 7 dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7\u0026#187;, ha disposto che \u0026#171;[i]l comma 7 dell\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, si interpreta nel senso che, in applicazione dell\u0026#8217;articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 [\u0026#8230;], al fine di impedire l\u0026#8217;interruzione dei servizi di trasporto automobilistico e nelle more dell\u0026#8217;espletamento delle procedure di gara, i contratti sottoscritti da parte delle amministrazioni provinciali e comunali, a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, sono prorogati alle medesime condizioni contrattuali sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020. Qualora, entro il medesimo termine, le Province abbiano ottenuto l\u0026#8217;accettazione dei gestori per la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni gi\u0026#224; precedentemente in essere, queste proroghe saranno da considerarsi degli accordi consensuali, altrimenti le medesime saranno da considerarsi un obbligo disposto dalla legge al fine di impedire l\u0026#8217;interruzione di un pubblico servizio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la resistente, le norme impugnate e poi \u0026#171;emendate\u0026#187; non avrebbero prodotto alcun effetto e non sarebbero state attuate da parte delle amministrazioni interessate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione Basilicata, sulla base delle modifiche introdotte con la legge reg. Basilicata n. 9 del 2020, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la trattazione del ricorso, fissata per l\u0026#8217;udienza pubblica del 23 febbraio 2021, \u0026#232; stata rinviata a nuovo ruolo a seguito di istanza depositata il 25 gennaio 2021 dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri la valutazione delle modifiche normative introdotte dalla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, dopo la costituzione in giudizio della Regione Basilicata, l\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge della Regione Basilicata 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilit\u0026#224; regionale 2020), ha abrogato l\u0026#8217;art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016), e la legge della Regione Basilicata 20 febbraio 2020, n. 9 (Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell\u0026#8217;espletamento delle procedure di gara);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche lo stesso art. 9, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020 ha sostituito l\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2014 con il seguente testo: \u0026#171;7. Al fine di garantire la continuit\u0026#224; dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l\u0026#8217;interruzione, nelle more della conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l\u0026#8217;affidamento dei servizi medesimi, le province, previa revisione unitamente alla Regione, se necessaria, dei contratti di servizio provinciali in essere, ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 novembre 2021, ha deliberato di rinunciare al ricorso, in considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dall\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020 e della loro mancata applicazione medio tempore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha dunque notificato alla Regione l\u0026#8217;atto di rinuncia e ha presentato istanza di estinzione del giudizio, pervenuta a questa Corte tramite posta elettronica certificata il 30 novembre 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione Basilicata ha accettato la rinuncia con atto pervenuto tramite posta elettronica certificata il 13 gennaio 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, applicabili ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all\u0026#8217;impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l\u0026#8217;estinzione del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle suddette Norme integrative.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara estinto il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Trasporto pubblico - Norme della Regione Basilicata - Servizi di trasporto pubblico locale - Modifiche e integrazioni all\u0027art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 - Disposizioni nelle more dell\u0027espletamento delle procedure di gara - Facolt\u0026#224; per le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio di procedere mediante procedure di affidamento i cui contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020 - Possibilit\u0026#224; di proseguire l\u0027esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico alle medesime condizioni contrattuali sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44695","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dal resistente costituito in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norma della Regione Basilicata che disciplina l\u0027affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma). (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi sensi dell\u0027art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, applicabili \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, la rinuncia del ricorrente all\u0027impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l\u0027estinzione del processo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Basilicata, costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi primo e secondo, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., dell\u0027art. 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Basilicata n. 26 del 2019, che disciplina l\u0027affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell\u0027espletamento delle procedure di gara. La rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, alle quali non è stata data \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione, ad opera dell\u0027art. 9 della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Basilicata","data_legge":"28/11/2019","data_nir":"2019-11-28","numero":"26","articolo":"1","specificazione_articolo":"lett. a)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Basilicata","data_legge":"28/11/2019","data_nir":"2019-11-28","numero":"26","articolo":"1","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|