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L. e altri, con ordinanza del 6 novembre 2023, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 7 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 novembre 2023, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui, al comma 1, punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia una associazione finalizzata a commettere pi\u0026#249; delitti tra quelli previsti dal precedente art. 73 con la reclusione non inferiore agli anni venti, anzich\u0026#233; con la reclusione non inferiore agli anni sette; nonch\u0026#233; nella parte in cui, al comma 2, punisce chi partecipa all\u0026#8217;associazione con la reclusione non inferiore agli anni dieci, anzich\u0026#233; con la reclusione non inferiore agli anni cinque.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che, con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Brescia, A. L., J. L., E. L. e E. M. erano stati tratti a giudizio, fra l\u0026#8217;altro, per aver preso parte ad una associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti connessi al traffico di stupefacenti (in particolare, cocaina).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fratelli A. L. e J. L. e a E. L. era contestata la partecipazione cosiddetta apicale o qualificata (art. 74, comma 1, t.u. stupefacenti), per aver svolto, con le modalit\u0026#224; indicate nei capi di imputazione, i primi due, il ruolo di capo, promotore e organizzatore, e il terzo il ruolo di organizzatore. A E. M. era invece contestata la partecipazione cosiddetta semplice (art. 74, comma 2, t.u. stupefacenti), per aver assolto al ruolo di custode della sostanza stupefacente, di \u0026#171;\u0026#8220;vedetta\u0026#8221; e consigliera\u0026#187; del marito J. L., nonch\u0026#233; per avere svolto altre attivit\u0026#224; funzionali all\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;organizzazione criminosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tali fatti \u0026#8211; oltre che per numerosi episodi di detenzione illecita e spaccio di stupefacenti e di intestazione fittizia di beni \u0026#8211; lo stesso GIP aveva applicato ai quattro la misura della custodia cautelare in carcere, riconoscendo il requisito della gravit\u0026#224; indiziaria in ordine al reato loro rispettivamente ascritto: misura confermata dal Tribunale del riesame \u0026#8211; adito dai difensori di tre degli imputati \u0026#8211; il quale aveva condiviso la qualificazione dell\u0026#8217;associazione operata dal giudice della cautela, incasellandola nel paradigma di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 74, anzich\u0026#233; in quello di cui al successivo comma 6.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNotificato il decreto, i difensori avevano chiesto, in forza di procura speciale, che nei confronti dei loro assistiti si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Emergerebbe da ci\u0026#242; \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; la rilevanza delle questioni, posto che, qualora l\u0026#8217;ipotesi accusatoria venisse confermata sulla base delle contestazioni cristallizzate nei capi di imputazione, gli imputati si troverebbero esposti, secondo il loro ruolo, all\u0026#8217;applicazione delle pene minime previste dalle norme censurate. Su tali minimi edittali dovrebbero innestarsi i successivi calcoli, e in particolare quello relativo all\u0026#8217;eventuale continuazione, essendo la fattispecie associativa il reato in astratto pi\u0026#249; grave tra quelli contestati agli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che l\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti punisce con la reclusione non inferiore a venti anni chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia una associazione che abbia quale scopo la commissione di una pluralit\u0026#224; di reati previsti dal precedente art. 73 (comma 1), mentre la pena della reclusione non inferiore a dieci anni \u0026#232; riservata a coloro che facciano parte del sodalizio, senza rivestire uno dei ruoli dianzi indicati (comma 2). Sono poi previste due circostanze aggravanti ad effetto comune, qualora la compagine sia formata da almeno dieci persone o se tra i sodali vi siano persone dedite all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 3), o quando le sostanze oggetto dei traffici del sodalizio siano adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialit\u0026#224; lesiva (comma 5, in riferimento all\u0026#8217;art. 80, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e una aggravante ad effetto speciale, applicabile allorch\u0026#233; l\u0026#8217;associazione sia armata (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali scelte sanzionatorie, particolarmente severe, sono state compensate con la previsione di una particolare figura associativa, disciplinata dal comma 6 dello stesso art. 74, il quale prevede che \u0026#171;[s]e l\u0026#8217;associazione \u0026#232; costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell\u0026#8217;articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell\u0026#8217;articolo 416 del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome precisato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione, tale disposizione delinea una fattispecie autonoma di reato, e non una mera ipotesi attenuata del delitto di cui ai precedenti commi 1 e 2: ci\u0026#242;, alla luce del chiaro dettato normativo, indicativo della volont\u0026#224; del legislatore di riservare all\u0026#8217;ipotesi criminosa in questione un regime diverso, in ragione del minore allarme sociale generato dai fatti e della minore pericolosit\u0026#224; sociale degli autori (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 23 giugno-22 settembre 2011, n. 34475).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza \u0026#232;, altres\u0026#236;, univoca nel ritenere che la fattispecie associativa prevista dall\u0026#8217;art. 74, comma 6, t.u. stupefacenti \u0026#232; configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entit\u0026#224; e che, in concreto, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; associativa si sia manifestata con condotte rientranti tutte nella previsione dell\u0026#8217;art. 73, comma 5. Non \u0026#232;, tuttavia, sufficiente considerare la natura dei singoli episodi accertati, occorrendo valutare anche il momento genetico dell\u0026#8217;associazione, ossia il suo programma di partenza, nonch\u0026#233; le potenzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;organizzazione, avuto riguardo ai quantitativi di sostanze che il gruppo pu\u0026#242; procurarsi. Pu\u0026#242; darsi, dunque, che l\u0026#8217;associazione sia finalizzata alla commissione di fatti di cessione di stupefacenti che, singolarmente considerati, rientrerebbero nel perimetro dell\u0026#8217;art. 73, comma 5, e che tuttavia la stessa non sia riconducibile all\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 6, in quanto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di spaccio complessivamente svolta non presenta, per la molteplicit\u0026#224; degli episodi e la loro reiterazione nel tempo, nonch\u0026#233; per la consistenza dell\u0026#8217;organizzazione predisposta, i tratti della \u0026#171;lieve entit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ma se la qualificazione della fattispecie associativa \u0026#8220;a monte\u0026#8221; \u0026#8211; a norma dei commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 74, ovvero del comma 6 \u0026#8211; si modella sulle caratteristiche del programma criminoso \u0026#8220;a valle\u0026#8221; \u0026#8211; sia pure con le specificazioni ora indicate \u0026#8211; verrebbero a riproporsi, ad avviso del rimettente, le medesime criticit\u0026#224;, in punto di ragionevolezza del trattamento sanzionatorio, gi\u0026#224; denunciate nell\u0026#8217;ordinanza del 17 marzo 2017 della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste e riscontrate da questa Corte con la sentenza n. 40 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella citata ordinanza si osservava, infatti, che, mentre la linea di demarcazione \u0026#8220;naturalistica\u0026#8221; fra le fattispecie \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e \u0026#8220;lieve\u0026#8221; del delitto di cui all\u0026#8217;art. 73 t.u. stupefacenti \u0026#232; talvolta non netta (come nei casi di condotte concernenti quantitativi di sostanza non particolarmente cospicui, ma neppure minimi, o connotate da modalit\u0026#224; esecutive espressive di una certa, ma non rilevante pericolosit\u0026#224;), il \u0026#8220;confine sanzionatorio\u0026#8221; tra l\u0026#8217;una e l\u0026#8217;altra incriminazione risultava, invece, estremamente \u0026#8211; e irragionevolmente \u0026#8211; distante (essendovi, all\u0026#8217;epoca, un divario di ben quattro anni di pena detentiva fra il minimo edittale dell\u0026#8217;una e il massimo dell\u0026#8217;altra). Il che induceva spesso i giudici a forzature interpretative, tese a rimediare a tale ingiustificato dislivello mediante l\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;ipotesi \u0026#8220;lieve\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tema si riproporrebbe in relazione alla fattispecie associativa oggi in esame. Potrebbero darsi, allo stesso modo, casi nei quali l\u0026#8217;associazione per il narcotraffico, pur non essendo inquadrabile nella fattispecie di minore gravit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 6, alla luce dei criteri in precedenza indicati, presenta per\u0026#242;, in concreto, una pericolosit\u0026#224; sociale contenuta, o, comunque sia, prossima a quella delle associazioni sussumibili in tale fattispecie. Rispetto a simili casi, che si collocano in una \u0026#8220;zona grigia\u0026#8221; al confine tra le due ipotesi di reato, non sarebbe giustificabile un intervallo sanzionatorio di cinque anni fra la pena massima prevista dall\u0026#8217;art. 416, secondo comma, cod. pen. per la partecipazione \u0026#8220;semplice\u0026#8221; ad una associazione \u0026#8220;lieve\u0026#8221; (cinque anni di reclusione) e la pena minima stabilita dall\u0026#8217;art. 74, comma 2, t.u. stupefacenti per la partecipazione \u0026#8220;semplice\u0026#8221; a una associazione \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; (dieci anni); e addirittura di tredici anni, quale quello che intercorre fra il massimo edittale della partecipazione \u0026#8220;qualificata\u0026#8221; all\u0026#8217;associazione \u0026#8220;lieve\u0026#8221; (sette anni) e il minimo previsto per il soggetto \u0026#8220;apicale\u0026#8221; di una associazione \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; (venti anni). Si tratterebbe di uno iato palesemente sproporzionato, ove si consideri che il minimo edittale del fatto di non lieve entit\u0026#224; \u0026#232; pari esattamente al doppio del massimo edittale del fatto lieve, quanto all\u0026#8217;ipotesi di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 74, e addirittura a poco meno del triplo, quanto a quella del comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVarrebbe, dunque, anche in questo caso, l\u0026#8217;affermazione della sentenza di questa Corte n. 40 del 2019, secondo cui \u0026#171;[l]\u0026#8217;ampiezza del divario sanzionatorio condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entit\u0026#224; del fatto [\u0026#8230;], con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformit\u0026#224; applicative in un numero rilevante di condotte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; se \u0026#232; vero che i requisiti della fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti sono quelli previsti, in generale, per il reato associativo \u0026#8211; ossia la presenza di uno stabile accordo fra almeno tre persone, un programma criminoso indeterminato quanto al numero dei reati da realizzare e una organizzazione, di uomini e di mezzi, dotata di un minimo di stabilit\u0026#224; \u0026#8211; proprio quest\u0026#8217;ultimo elemento farebbe s\u0026#236; che nell\u0026#8217;unico \u0026#8220;contenitore\u0026#8221; della disposizione richiamata rientrino sodalizi dalle caratteristiche assai disparate, con ben diverso grado di pericolosit\u0026#224; per i beni giuridici tutelati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente ricorda come questa Corte, con la sentenza n. 231 del 2011, abbia dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella formulazione all\u0026#8217;epoca vigente, nella parte in cui prevedeva una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in rapporto alla fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti, parificandola a quella prevista dall\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. In tale pronuncia, si \u0026#232; posta in evidenza proprio la natura \u0026#8220;aperta\u0026#8221; della figura criminosa in questione, che la rendeva nettamente eterogenea rispetto al sodalizio di stampo mafioso, al contrario ben connotato sul piano criminologico e sociologico. L\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti delinea, infatti, una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine, e non da specifiche caratteristiche del sodalizio, prestandosi, con ci\u0026#242;, a qualificare penalmente \u0026#171;fatti e situazioni in concreto i pi\u0026#249; diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare [\u0026#8230;] operante in un\u0026#8217;area limitata e con i pi\u0026#249; modesti e semplici mezzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVerrebbe a profilarsi, per questo verso, una ulteriore ragione di illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., con riguardo ai principi di proporzionalit\u0026#224;, colpevolezza e necessaria finalizzazione rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe, infatti, possono aversi casi nei quali, per le connotazioni dell\u0026#8217;organizzazione criminosa e della condotta di partecipazione \u0026#8220;semplice\u0026#8221; ad essa, il disvalore del fatto fa apparire adeguata e necessaria per permettere la risocializzazione del condannato una pena uguale o prossima al massimo edittale, nelle \u0026#8211; probabilmente ben pi\u0026#249; numerose \u0026#8211; ipotesi in cui la pericolosit\u0026#224; della condotta, rispetto al bene giuridico della salute pubblica, appaia contigua, o comunque sia non troppo \u0026#8220;distante\u0026#8221;, rispetto a quella della partecipazione di una associazione di \u0026#8220;lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;, il minimo edittale di ben dieci anni di reclusione, previsto dall\u0026#8217;art. 74, comma 2, t.u. stupefacenti, si tradurrebbe nell\u0026#8217;imposizione di una pena assolutamente sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl contrasto con il principio costituzionale del finalismo rieducativo si farebbe \u0026#171;ancora \u0026#8220;pi\u0026#249; drammatico\u0026#8221;\u0026#187; in relazione alla partecipazione \u0026#8220;qualificata\u0026#8221;, per la quale l\u0026#8217;art. 74, comma 1, prevede una pena minima di venti anni. In tal modo, il giudice \u0026#8211; pur a fronte dell\u0026#8217;ampia variet\u0026#224; delle condotte sussumibili nella fattispecie \u0026#8211; \u0026#232; costretto a muoversi all\u0026#8217;interno di una forbice edittale assai angusta (quattro anni), tutta proiettata verso il massimo previsto dall\u0026#8217;ordinamento per la pena della reclusione (art. 23, primo comma, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, in proposito, il rimettente come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorch\u0026#233; le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate alla gravit\u0026#224; del fatto, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacch\u0026#233; una pena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      di tal fatta, venendo percepita dal condannato come ingiusta e inutilmente vessatoria, \u0026#232; destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui deve tendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Quanto, poi, al minimo edittale che possa sostituirsi a quello previsto dalle norme censurate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che \u0026#8211; sempre alla luce delle indicazioni di questa Corte \u0026#8211; pur rientrando le valutazioni in tema di dosimetria della pena nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore, non sussistono ostacoli all\u0026#8217;intervento del Giudice delle leggi ove le scelte adottate dal primo si siano rivelate manifestamente arbitrarie e irragionevoli e il sistema legislativo consenta l\u0026#8217;individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, atte a ricondurre a coerenza le scelte gi\u0026#224; delineate a tutela di un determinato bene giuridico. Non \u0026#232;, quindi, necessario che esista un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma \u0026#232; sufficiente che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni gi\u0026#224; esistenti, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata costituzionalmente illegittima, garantendo, al contempo, coerenza alla logica perseguita dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nella specie una simile soluzione non potrebbe coincidere \u0026#8211; come ipotizzato in eccezioni difensive dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di cassazione \u0026#8211; nella assimilazione, quantomeno nel minimo, del trattamento sanzionatorio dell\u0026#8217;associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a quello di altre fattispecie associative gi\u0026#224; presenti nel nostro ordinamento (aventi, tra l\u0026#8217;altro, cornici sanzionatorie tutte diverse tra loro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEstendere \u003cem\u003ein toto\u003c/em\u003e alla figura criminosa in esame la disciplina generale prevista per l\u0026#8217;associazione per delinquere dall\u0026#8217;art. 416 cod. pen. si rivelerebbe illogico e contrastante con il principio di eguaglianza (nel senso di trattare in maniera identica situazioni diverse per gravit\u0026#224;), oltre che certamente contrario alla logica perseguita dal legislatore, di reprimere con fermezza il fenomeno criminoso in questione, che comporta la diffusione di sostanze nocive per la salute pubblica e privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure potrebbe farsi riferimento al delitto di cui all\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., posto che l\u0026#8217;associazione di stampo mafioso presenta peculiari caratteristiche criminologiche \u0026#8211; che si traducono nella definizione del \u0026#8220;metodo mafioso\u0026#8221; \u0026#8211; estranee, di per s\u0026#233;, al reato associativo di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti (tant\u0026#8217;\u0026#232; che, nei congrui casi, i due delitti possono concorrere).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI reati previsti dagli artt. 270 e 270-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. avrebbero, poi, una oggettivit\u0026#224; giuridica del tutto eterogenea rispetto all\u0026#8217;associazione di cui si discute, e lo stesso varrebbe per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all\u0026#8217;art. 291-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), che, pi\u0026#249; che salvaguardare la salute pubblica, tutelerebbe il monopolio dello Stato sul commercio nel settore merceologico di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimedio conforme ai parametri costituzionali evocati, capace di ricondurre a razionalit\u0026#224; il sistema, senza sconfessare le scelte di fondo di natura politico-criminale operate dal legislatore, sarebbe piuttosto quello di far coincidere il minimo edittale della fattispecie associativa di cui all\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 2, t.u. stupefacenti con il massimo della pena previsto, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 416 cod. pen., ossia dalla disposizione cui l\u0026#8217;art. 74, comma 6, t.u. stupefacenti fa rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI due reati associativi previsti dalla disciplina in materia di stupefacenti risultano, infatti, identici sul piano della condotta, differenziandosi unicamente per il grado di offesa all\u0026#8217;interesse protetto, il quale, per sua natura, integra \u0026#171;un concetto quantitativo, che esprime la progressiva intensificazione della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico protetto, senza soluzioni di continuit\u0026#224;\u0026#187;. Apparirebbe quindi conforme ai principi costituzionali evocati che il giudice sia chiamato a determinare la pena proporzionata alla gravit\u0026#224; del fatto commesso, scegliendola nell\u0026#8217;ambito di una cornice edittale che esprima quel \u003cem\u003econtinuum\u003c/em\u003e che, sul piano dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;, sussiste fra i due reati associativi previsti dall\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; ben vero \u0026#8211; osserva da ultimo il rimettente \u0026#8211; che in tal modo la forbice edittale dei delitti di cui al comma 1 e, soprattutto, di cui al comma 2, risulterebbe fortemente divaricata. Ma questo \u0026#232; un tratto che caratterizza anche la disciplina sanzionatoria dei reati scopo di cui all\u0026#8217;art. 73 t.u. stupefacenti, e che rispecchia, pure in quel caso, la natura di \u0026#171;norma \u0026#8220;collettore\u0026#8221;\u0026#187; del citato art. 73, destinata a ricomprendere condotte con gradi di offensivit\u0026#224; assai eterogenei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili a causa dell\u0026#8217;incompleta descrizione della fattispecie concreta e della totale assenza della motivazione in ordine all\u0026#8217;effettiva sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente si sarebbe, infatti, limitato a richiamare, sul punto, i capi di imputazione, e a porre in evidenza il positivo apprezzamento in sede cautelare della gravit\u0026#224; indiziaria rispetto ad essi, senza tuttavia dar conto delle circostanze di fatto atte a delineare l\u0026#8217;effettiva esistenza di una organizzazione connotata da una ripartizione di ruoli, n\u0026#233; delle caratteristiche concrete dell\u0026#8217;associazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe neppure indicato le ragioni per le quali le condotte contestate, ove ritenute sussistenti, non sarebbero inquadrabili nella fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 6, t.u. stupefacenti, o, quantomeno, le ragioni per le quali, alla luce delle caratteristiche dell\u0026#8217;associazione, le condotte stesse andrebbero collocate in una \u0026#8220;zona contigua\u0026#8221;, o non troppo \u0026#8220;distante\u0026#8221;, rispetto alla partecipazione a una associazione di \u0026#8220;lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;, tale da rendere sproporzionato il trattamento sanzionatorio, anche nel minimo edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifetterebbe, infine, qualsiasi motivazione in ordine all\u0026#8217;insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore degli imputati, delle circostanze attenuanti generiche di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., o dell\u0026#8217;eventuale collaborazione, rilevante ai fini dell\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti, nonch\u0026#233; in ordine alla persistenza della ritenuta sproporzione del limite edittale minimo anche a valle delle valutazioni sulla personalit\u0026#224; e sulla concreta condotta degli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl fulcro delle censure del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sarebbe, infatti, rappresentato dalla configurabilit\u0026#224; di una terza tipologia di associazione criminosa dedita al narcotraffico, collocata in una \u0026#8220;zona grigia\u0026#8221; tra quella regolata dall\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 2, t.u. stupefacenti, e quella disciplinata dall\u0026#8217;art. 74, comma 6. La prospettazione del rimettente risulterebbe, peraltro, priva di addentellati non solo normativi, ma neppure empirici o criminologici, esprimendo una nozione \u0026#171;sfumata, soggettiva e, in ultima analisi, indeterminata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa soluzione proposta dal rimettente si risolverebbe, d\u0026#8217;altro canto, nella sollecitazione di un intervento \u0026#8220;creativo\u0026#8221; da parte di questa Corte: intervento che, lungi dal \u0026#171;ricondurre a coerenza le scelte gi\u0026#224; delineate a tutela di un determinato bene giuridico\u0026#187;, implicherebbe la rielaborazione \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e del trattamento sanzionatorio del delitto di cui all\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 2, t.u. stupefacenti, tramite la combinazione tra i relativi minimi e i massimi edittali di una fattispecie, quale l\u0026#8217;associazione per delinquere di cui all\u0026#8217;art. 416 cod. pen., certamente non assimilabile a quella di cui si discute per offensivit\u0026#224; e bene giuridico tutelato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, i \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e costituzionali ipotizzati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sarebbero insussistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente moverebbe da un assunto indimostrato: e, cio\u0026#232;, che le pene previste, sia per i partecipanti, sia per i sodali apicali, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;associazione delittuosa di appartenenza si situi nell\u0026#8217;asserita \u0026#8220;zona grigia\u0026#8221;, siano sproporzionate e irragionevoli, e dunque, anche disfunzionali rispetto alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena. Le censure del rimettente sarebbero frutto, per\u0026#242;, di un esame parziale della norma incriminatrice, in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe tenuto conto, n\u0026#233; della indubitabile gravit\u0026#224; del reato in questione \u0026#8211; legata al fatto che il narcotraffico attenta, in modo esteso e durevole, a beni primari di rilievo costituzionale, quali la vita, la salute, l\u0026#8217;ordine e la sicurezza pubblica \u0026#8211;, n\u0026#233;, comunque sia, delle possibili diminuzioni di pena. Il trattamento sanzionatorio potrebbe divenire, infatti, ben pi\u0026#249; mite ove il giudice conceda le attenuanti generiche; inoltre, sia i partecipanti apicali, sia i meri sodali possono accedere alla collaborazione, con ulteriore diminuzione della pena ai sensi dell\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) ha depositato, in veste di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, un\u0026#8217;opinione scritta di segno adesivo alle censure del giudice rimettente, ammessa con decreto del Presidente della Corte 8 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta agli argomenti svolti nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;opinione prospetta ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle pene edittali minime previste per i reati in questione, basati sulla cosiddetta sproporzione estrinseca, e in particolare sulla considerazione che tali pene risultano, da un lato, superiori a quelle previste per altri reati di tipo associativo connotati, in assunto, da un maggior disvalore (quali l\u0026#8217;associazione di tipo mafioso, l\u0026#8217;associazione con finalit\u0026#224; di terrorismo e l\u0026#8217;associazione finalizzata alla tratta di persone); dall\u0026#8217;altro lato, sostanzialmente equivalenti (almeno quanto alla pena prevista dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti) a quelle stabilite per fattispecie eterogenee che si collocano ai vertici della scala di gravit\u0026#224; (quale l\u0026#8217;omicidio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, nella quale, in replica all\u0026#8217;opinione dell\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ha rilevato come gli ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale in essa indicati debbano ritenersi irrilevanti, in quanto ampliativi del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e delineato dall\u0026#8217;ordinanza in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli assunti dell\u0026#8217;AIPDP sarebbero in ogni caso non fondati, in quanto l\u0026#8217;associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non esprimerebbe affatto un disvalore minore rispetto alle ipotesi criminose richiamate, tenuto conto degli effetti che il narcotraffico produce sui consumatori, sulle loro famiglie, sulla sanit\u0026#224;, sulla giustizia penale, sull\u0026#8217;ordine pubblico e sulla sicurezza della circolazione stradale: effetti che apparirebbero nel complesso pi\u0026#249; gravi di quelli correlati ad altre fattispecie associative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, l\u0026#8217;opinione dell\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e metterebbe, peraltro, involontariamente in luce una ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, legata alla \u0026#171;irredimibile contraddittoriet\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, non dubita che possano darsi casi nei quali, per le caratteristiche dell\u0026#8217;associazione e della condotta di partecipazione ad essa, una pena uguale o prossima al massimo edittale risulta adeguata, mentre ritiene che nelle ipotesi in cui la pericolosit\u0026#224; della condotta appaia \u0026#171;contigua, o comunque, non troppo \u0026#8220;distante\u0026#8221;\u0026#187; rispetto a quella della partecipazione di \u0026#8220;lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;, il minimo edittale previsto si traduca nell\u0026#8217;imposizione di una pena assolutamente sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto contestato. Seguendo il ragionamento del rimettente, dunque, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della pena dovrebbe riguardare solo tali casi di confine. Il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; per\u0026#242; ben pi\u0026#249; esteso, consistendo in una richiesta di ridefinizione generale dei minimi edittali, sia per i promotori, sia per gli associati: intervento che andrebbe ad incidere anche sulle ipotesi di pi\u0026#249; elevata intensit\u0026#224; criminale dell\u0026#8217;associazione, rispetto alle quali nemmeno il rimettente pone in discussione la conformit\u0026#224; a Costituzione delle pene previste.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il GIP del Tribunale di Brescia dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti, nella parte in cui, al comma 1, punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un\u0026#8217;associazione finalizzata a commettere pi\u0026#249; delitti tra quelli previsti dal precedente art. 73 con la reclusione non inferiore agli anni venti, anzich\u0026#233; con la reclusione non inferiore agli anni sette; nonch\u0026#233;, nella parte in cui, al comma 2, punisce chi partecipa all\u0026#8217;associazione con la reclusione non inferiore agli anni dieci, anzich\u0026#233; con la reclusione non inferiore agli anni cinque.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le norme censurate violerebbero gli artt. 3 e 27 Cost., per contrasto con i principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza e con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, stante il profondo divario esistente tra le pene minime da esse previste e le pene massime previste dal comma 6 dello stesso art. 74 t.u. stupefacenti per la partecipazione \u0026#8220;qualificata\u0026#8221; e \u0026#8220;semplice\u0026#8221; ad una associazione finalizzata a commettere fatti \u0026#171;di lieve entit\u0026#224;\u0026#187; ai sensi del comma 5 dell\u0026#8217;art. 73 (rispettivamente, sette e cinque anni di reclusione): profilo per il quale verrebbero a riproporsi le medesime criticit\u0026#224; gi\u0026#224; riscontrate dalla sentenza n. 40 del 2019 di questa Corte, con riguardo al rapporto tra le fattispecie \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e \u0026#8220;lieve\u0026#8221; del delitto di cui allo stesso art. 73. L\u0026#8217;ampio iato sanzionatorio che separa le due ipotesi di reato farebbe, infatti, apparire le pene in questione palesemente sproporzionate rispetto ai casi nei quali l\u0026#8217;associazione per il narcotraffico, pur non potendo essere inquadrata nell\u0026#8217;ipotesi di minore gravit\u0026#224;, si collochi in una \u0026#8220;zona grigia\u0026#8221; al confine tra le due fattispecie, o comunque sia non troppo \u0026#8220;distante\u0026#8221; da quella della fattispecie \u0026#8220;lieve\u0026#8221;. Ci\u0026#242;, tanto pi\u0026#249; alla luce del fatto che l\u0026#8217;associazione per il narcotraffico, in quanto forma speciale del delitto di associazione per delinquere qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine, e non da specifiche connotazioni del sodalizio, si presta a ricomprendere fenomeni associativi dalle caratteristiche estremamente eterogenee e con ben diverso grado di pericolosit\u0026#224; per i beni giuridici tutelati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato dovrebbe porsi rimedio allineando i minimi edittali della fattispecie \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; ai massimi edittali della fattispecie \u0026#8220;di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;, cos\u0026#236; da replicare, sul piano sanzionatorio, quel \u0026#8220;\u003cem\u003econtinuum\u003c/em\u003e\u0026#8221; che si riscontra, in punto di incremento dell\u0026#8217;offesa all\u0026#8217;interesse protetto, nella progressione dalla fattispecie \u0026#8220;\u003cem\u003eminor\u003c/em\u003e\u0026#8221; alla \u0026#8220;\u003cem\u003emaior\u003c/em\u003e\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Restano estranei alla valutazione di questa Corte gli ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale, diversi da quelli dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, prospettati nell\u0026#8217;opinione dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae \u003c/em\u003e(sentenza n. 180 del 2021) e legati al raffronto tra le pene in discussione e quelle previste per altre figure criminose di natura associativa o prive di tale natura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, infatti, non valere \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, rispetto agli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in ordine all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, per le parti del giudizio incidentale, di ampliare con la prospettazione di ulteriori questioni o profili il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e delineato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 161 del 2023, n. 228 del 2022 e n. 202 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; opportuno che l\u0026#8217;esame delle questioni sia preceduto da una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; I dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dal GIP di Brescia trovano il loro principale referente nella sentenza n. 40 del 2019, con la quale questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la pena edittale minima del delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti (\u003cem\u003einde\u003c/em\u003e, per brevit\u0026#224;, \u0026#171;traffico illecito\u0026#187;) di droghe \u0026#8220;pesanti\u0026#8221;, prevista dall\u0026#8217;art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione \u0026#232; intervenuta in una situazione nella quale, a seguito di una complessa successione di interventi del legislatore e di questa stessa Corte, il traffico illecito di droghe \u0026#8220;pesanti\u0026#8221; risultava punito, nell\u0026#8217;ipotesi \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221;, con la reclusione da otto a venti anni, oltre la multa (art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti), mentre il traffico illecito di stupefacenti di \u0026#171;lieve entit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; divenuto anch\u0026#8217;esso fattispecie autonoma di reato \u0026#8211; era punito, indipendentemente dalla tipologia di droga (e quindi anche nel caso di droghe \u0026#8220;pesanti\u0026#8221;), con la reclusione da uno a quattro anni, oltre la multa. Si era venuta, con ci\u0026#242;, a creare una vistosa frattura tra la pena detentiva minima della fattispecie \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; (otto anni di reclusione) e la pena detentiva massima della fattispecie \u0026#8220;lieve\u0026#8221; (quattro anni di reclusione): frattura apparsa irragionevole e sproporzionata, posto che le condotte \u0026#8220;ai confini\u0026#8221; tra le due fattispecie \u0026#8211; \u0026#8220;i pi\u0026#249; lievi tra i fatti gravi\u0026#8221; e \u0026#8220;i pi\u0026#249; gravi tra i fatti lievi\u0026#8221; \u0026#8211;, che dunque presentano un disvalore non identico, ma comunque sia simile o \u0026#8220;contiguo\u0026#8221;, venivano ad essere trattate in modo profondamente diverso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, questa Corte ha in effetti rilevato che, se per costante orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; la fattispecie di lieve entit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti pu\u0026#242; essere riconosciuta solo nell\u0026#8217;ipotesi di minima offensivit\u0026#224; della condotta, deducibile, sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione), \u0026#171;indubitabilmente molti casi si collocano in una \u0026#8220;zona grigia\u0026#8221;, al confine fra le due fattispecie di reato\u0026#187;: il che rendeva \u0026#171;non giustificabile l\u0026#8217;ulteriore permanenza di un cos\u0026#236; vasto iato sanzionatorio, evidentemente sproporzionato sol che si consideri che il minimo edittale del fatto di non lieve entit\u0026#224; \u0026#232; pari al doppio del massimo edittale del fatto lieve\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ampiezza del divario sanzionatorio condizionava, d\u0026#8217;altro canto, inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito doveva compiere al fine di accertare la lieve entit\u0026#224; del fatto, \u0026#171;con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformit\u0026#224; applicative in un numero rilevante di condotte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui la ritenuta violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nonch\u0026#233; del principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena, di cui all\u0026#8217;art. 27 Cost., posto che, per ripetuta affermazione della giurisprudenza costituzionale, una pena non proporzionata alla gravit\u0026#224; del fatto, e perci\u0026#242; avvertita dal condannato come ingiusta e inutilmente vessatoria, ne compromette lo scopo rieducativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al trattamento sanzionatorio da sostituire a quello illegittimo, questa Corte ha accolto le questioni nei termini allora prospettati dal giudice rimettente, ossia nel senso della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni di reclusione, anzich\u0026#233; di sei anni. Si \u0026#232; ritenuto che tale grandezza fosse ricavabile da plurimi \u0026#8220;punti di riferimento\u0026#8221; rinvenibili nel sistema legislativo, atti a fornire una soluzione, pur non costituzionalmente vincolata, per porre rimedio al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e e ricondurre a coerenza le scelte gi\u0026#224; delineate. Il che, secondo la pi\u0026#249; recente giurisprudenza costituzionale, era sufficiente a consentire l\u0026#8217;intervento della Corte: intervento, peraltro, nella specie non ulteriormente differibile, essendo rimasto inascoltato il pressante invito, precedentemente rivolto al legislatore con la sentenza n. 179 del 2017, a porre rimedio alla situazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente aveva ricavato, in specie, l\u0026#8217;indicazione della pena minima di sei anni per i fatti non lievi anzitutto dalla previsione introdotta con l\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonch\u0026#233; la funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;Amministrazione dell\u0026#8217;interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49: disposizione che, se pure dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali con la sentenza n. 32 del 2014, \u0026#171;ancora conserva[va] viva traccia applicativa nell\u0026#8217;ordinamento in considerazione degli effetti non retroattivi\u0026#187; di tale pronuncia. Sei anni era, inoltre, la pena massima prevista dal vigente comma 4 dell\u0026#8217;art. 73 t.u. stupefacenti per i fatti di non lieve entit\u0026#224; aventi ad oggetto droghe \u0026#8220;leggere\u0026#8221;. E sempre in sei anni il legislatore aveva individuato la pena massima per i fatti di lieve entit\u0026#224; concernenti le droghe \u0026#8220;pesanti\u0026#8221; nel testo originario dell\u0026#8217;art. 73 t.u. stupefacenti, misura mantenuta come limite massimo della pena per i fatti lievi anche dal d.l. n. 272 del 2005, come convertito, che pure aveva eliminato dal comma 5 dell\u0026#8217;art. 73 la distinzione tra droghe \u0026#8220;pesanti\u0026#8221; e \u0026#8220;leggere\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, quindi \u0026#8211; ha concluso questa Corte \u0026#8211;, \u0026#171;la pena di sei anni \u0026#232; stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti \u0026#8220;di confine\u0026#8221;, che nell\u0026#8217;articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti si pongono al margine inferiore delle categorie di reati pi\u0026#249; gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi\u0026#187;. Ci\u0026#242;, fermo restando che, non trattandosi di soluzione costituzionalmente obbligata, la misura sanzionatoria indicata rimaneva soggetta a diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; A parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale riscontrati dalla sentenza n. 40 del 2019 ricorrerebbero, e in termini di ancor maggiore evidenza, anche in relazione alla figura criminosa dell\u0026#8217;associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVale, al riguardo, ricordare che l\u0026#8217;introduzione nel nostro ordinamento di una figura specifica di associazione per delinquere con finalit\u0026#224; di narcotraffico si deve all\u0026#8217;art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), collocandosi nell\u0026#8217;alveo dell\u0026#8217;indirizzo di marcato irrigidimento delle risposte repressive che percorre l\u0026#8217;evoluzione della normativa di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo primario dell\u0026#8217;intervento \u0026#232;, infatti, agevolmente individuabile nell\u0026#8217;inasprimento radicale delle sanzioni rispetto ai livelli dell\u0026#8217;associazione per delinquere \u0026#8220;comune\u0026#8221;, delineata dall\u0026#8217;art. 416 cod. pen. Il legislatore \u0026#232; stato a ci\u0026#242; mosso dalla considerazione che lo svolgimento di attivit\u0026#224; in forma associata \u0026#232; \u0026#8220;consustanziale\u0026#8221; al mercato della droga. I traffici illeciti di sostanze stupefacenti, per la dimensione economica assunta dal fenomeno, per l\u0026#8217;esigenza di importare in Italia ingenti partite di droga grezza o lavorata e per la successiva attivit\u0026#224; di eventuale raffinazione e grande distribuzione, richiedono quasi \u0026#8220;per definizione\u0026#8221; l\u0026#8217;intervento di organizzazioni criminali dotate di mezzi e risorse umane sovente cospicui. Anche la capillare attivit\u0026#224; di commercio degli stupefacenti verso i consumatori finali richiede di solito, per \u0026#8220;ottimizzare\u0026#8221; il servizio, la predisposizione di strutture organizzate, sia pure in forma meno complessa rispetto a quelle dei narcotrafficanti internazionali in precedenza richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl delitto di associazione finalizzata al narcotraffico assume, dunque, per opinione diffusa, natura plurioffensiva, mirando a salvaguardare, da un lato, coerentemente con i delitti-scopo, la salute pubblica, posta in pericolo dal consumo di droga, tanto pi\u0026#249; quando i relativi traffici siano svolti da gruppi organizzati; dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;ordine pubblico, al quale, in via generale, attenta l\u0026#8217;esistenza stessa di organizzazioni dedite alla commissione di reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo quindici anni di applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 685 del 1975, maturava, peraltro, nel Parlamento la volont\u0026#224; di operare un ulteriore inasprimento delle risposte punitive. L\u0026#8217;intento trovava espressione nella legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), il cui art. 14 inseriva nella legge n. 685 del 1975 un nuovo art. 71-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, dedicato alla figura dell\u0026#8217;associazione per il narcotraffico (con contestuale abrogazione del previgente art. 75): disposizione dopo pochi mesi trasfusa nell\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti, oggi censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel solco della tradizione propria dei reati associativi e del precedente specifico, la disposizione distingue due forme di partecipazione al sodalizio criminoso, definibili, con una certa approssimazione, come quelle delle figure soggettive \u0026#8220;di vertice\u0026#8221; o \u0026#8220;apicali\u0026#8221;, titolari di poteri decisionali a vario livello (destinatarie delle sanzioni pi\u0026#249; rigorose), e dei partecipanti \u0026#8220;semplici\u0026#8221;, il cui ruolo \u0026#232; prevalentemente esecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti stabilisce, in specie, che, quando tre o pi\u0026#249; persone si associano allo scopo di commettere pi\u0026#249; delitti tra quelli previsti dal precedente art. 73 \u0026#8211; nonch\u0026#233;, a seguito della modifica successivamente operata dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, recante \u0026#171;Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell\u0026#8217;articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96\u0026#187;, pi\u0026#249; delitti tra quelli previsti dall\u0026#8217;art. 70, commi 4, 6 e 10, dello stesso testo unico (concernenti i precursori di droghe, con talune esclusioni), \u0026#8211; chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l\u0026#8217;associazione \u0026#232; punito, \u0026#171;per ci\u0026#242; solo\u0026#187; (a prescindere, cio\u0026#232;, dalla realizzazione dei reati-scopo), con la reclusione non inferiore a venti anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti riserva, poi, a chi partecipa all\u0026#8217;associazione (senza ricoprire i ruoli \u0026#8220;apicali\u0026#8221; sopra indicati) la pena della reclusione non inferiore a dieci anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon essendo indicato in entrambi i casi il massimo edittale, esso coincide \u0026#8211; sia per i soggetti \u0026#8220;apicali\u0026#8221;, sia per i partecipanti \u0026#8220;semplici\u0026#8221; \u0026#8211; con il limite massimo generale della pena della reclusione, pari a ventiquattro anni (art. 23 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer temperare il rigore di tale quadro repressivo \u0026#8211; che sarebbe risultato palesemente inadeguato a fronte della estrema variabilit\u0026#224; delle organizzazioni operanti nei traffici illeciti di stupefacenti \u0026#8211; il legislatore del 1990 ha introdotto una figura associativa \u0026#8220;minore\u0026#8221;, avente come tratto distintivo la \u0026#8220;levit\u0026#224;\u0026#8221; del suo programma criminoso, la quale si pone come \u003cem\u003ependant\u003c/em\u003e della fattispecie tipizzata dall\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti in riferimento ai reati-fine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 6 dell\u0026#8217;art. 74 stabilisce, in specie, che \u0026#171;[s]e l\u0026#8217;associazione \u0026#232; costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell\u0026#8217;articolo 73\u0026#187; \u0026#8211; ossia fatti \u0026#171;di lieve entit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;si applicano il primo e il secondo comma dell\u0026#8217;articolo 416 del codice penale\u0026#187;, e dunque le pene, di gran lunga pi\u0026#249; miti, stabilite per l\u0026#8217;associazione a delinquere \u0026#8220;comune\u0026#8221;. I soggetti \u0026#8220;apicali\u0026#8221; sono quindi puniti con la reclusione da tre a sette anni; i partecipanti \u0026#8220;semplici\u0026#8221;, con la reclusione da uno a cinque anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome il rimettente ricorda, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232; consolidata nel senso che quella cos\u0026#236; delineata sia anch\u0026#8217;essa una fattispecie autonoma di reato, e non gi\u0026#224; una circostanza attenuante dei delitti di cui ai commi 1 e 2: ci\u0026#242; desumendosi dalla dizione della disposizione, chiaramente indicativa della volont\u0026#224; del legislatore di riservare all\u0026#8217;ipotesi criminosa in questione un regime diverso, in ragione del minore allarme sociale suscitato dai fatti e della minore pericolosit\u0026#224; sociale dei loro autori (Cassazione, sentenza n. 34475 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al perimetro applicativo di tale fattispecie, secondo un orientamento giurisprudenziale parimente consolidato, per la sua configurabilit\u0026#224; non \u0026#232; sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell\u0026#8217;associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita al solo scopo di commettere cessioni di stupefacente di lieve entit\u0026#224;, nonch\u0026#233; le potenzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;organizzazione con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo \u0026#232; in grado di procurarsi (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 16 febbraio-29 marzo 2022, n. 11526 e 19 gennaio-24 marzo 2016, n. 12537). L\u0026#8217;associazione potrebbe essere finalizzata alla commissione di fatti di cessione di droga che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, e tuttavia la complessiva attivit\u0026#224; di spaccio, in concreto esercitata, potrebbe esorbitare dalla previsione del fatto di lieve entit\u0026#224;, avuto riguardo alla molteplicit\u0026#224; degli episodi, alla loro reiterazione in un ampio arco di tempo e alla predisposizione di un\u0026#8217;idonea e strutturata organizzazione (tra le altre, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 25 novembre 2021-12 gennaio 2022, n. 476 e sezione terza penale, sentenza 6 febbraio-8 ottobre 2018, n. 44837).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sulla scorta di tale \u003cem\u003eexcursus\u003c/em\u003e, \u0026#232; quindi possibile passare all\u0026#8217;esame delle due eccezioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni formulate dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, le quali si rivelano entrambe non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Quanto alla prima, attinente all\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie concreta e al difetto di motivazione sulla rilevanza, vale osservare che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha riferito in modo adeguato sui fatti contestati ai quattro imputati (partecipazione a un\u0026#8217;associazione \u0026#171;finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti connessi al commercio di stupefacenti, quali l\u0026#8217;acquisto, il trasporto, la detenzione, il confezionamento, la vendita al dettaglio o all\u0026#8217;ingrosso di cocaina, predisponendo i mezzi necessari per l\u0026#8217;esecuzione del programma delittuoso ed operando secondo articolata e specifica divisione dei ruoli\u0026#187;) e sulle circostanze che, sempre in base alle imputazioni, valgono a definire i ruoli svolti da ciascuno (apicali per i primi tre, di semplice partecipe per il quarto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto sostiene l\u0026#8217;Avvocatura, non si pu\u0026#242; dire, dunque, che il rimettente abbia omesso di indicare le circostanze fattuali che, \u0026#171;quantomeno in astratto\u0026#187;, consentono di ritenere configurabile un\u0026#8217;associazione per il narcotraffico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha posto, inoltre, in evidenza la circostanza che agli imputati \u0026#232; stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, sul presupposto della sussistenza della gravit\u0026#224; indiziaria in ordine alla fattispecie associativa loro ascritta e che la misura \u0026#232; stata confermata dal Tribunale del riesame, il quale ha condiviso, in particolare, la qualificazione della fattispecie stessa come associazione \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221;, e non gi\u0026#224; \u0026#8220;di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;. E, se pure \u0026#232; chiaro che \u0026#8211; come nota l\u0026#8217;Avvocatura \u0026#8211; le decisioni assunte in sede cautelare non vincolano il giudice del merito, il richiamo appare per\u0026#242; rappresentativo della seria consistenza dell\u0026#8217;ipotesi di accusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve escludersi, poi, che, in presenza di una fattispecie concreta qualificabile come associazione per il narcotraffico \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221;, il rimettente fosse tenuto ad indicare, onde dimostrare la rilevanza delle questioni \u0026#8211; come invece suppone l\u0026#8217;Avvocatura \u0026#8211;, le ragioni che varrebbero a collocare la fattispecie stessa in una zona \u0026#8220;contigua\u0026#8221; rispetto a quella dell\u0026#8217;associazione \u0026#8220;di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;. L\u0026#8217;accoglimento delle questioni sarebbe in ogni caso rilevante, perch\u0026#233;, un conto \u0026#232; determinare la pena adeguata nell\u0026#8217;ambito di una forbice edittale, quanto ai vertici del sodalizio, da venti a ventiquattro anni di reclusione, un altro conto \u0026#232; individuarla nell\u0026#8217;ambito di una forbice da sette a ventiquattro anni (altrettanto dicasi, \u003cem\u003emutatis mutandis\u003c/em\u003e, per i partecipanti \u0026#8220;semplici\u0026#8221;). L\u0026#8217;esistenza di una \u0026#8220;zona di confine\u0026#8221; tra le due ipotesi criminose \u0026#232; un argomento che viene in rilievo ai fini della motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni: la valutazione del grado di disvalore del caso di specie resta, per converso, un \u003cem\u003eposterius\u003c/em\u003e rispetto all\u0026#8217;invocata rimodulazione della cornice edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure, infine, pu\u0026#242; costituire ragione di inammissibilit\u0026#224; il fatto che il rimettente non abbia fornito alcuna motivazione in ordine all\u0026#8217;insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore degli imputati, delle circostanze attenuanti generiche di cui all\u0026#8217;art. 62-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., o di quella della collaborazione, suscettibile di determinare una consistente riduzione della pena (dalla met\u0026#224; a due terzi) ai sensi dell\u0026#8217;art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti. Questa Corte ha, infatti, gi\u0026#224; in pi\u0026#249; occasioni chiarito che l\u0026#8217;applicazione delle attenuanti, generiche o di altra natura, non \u0026#232; in grado di sanare il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale insito nella comminatoria di pene manifestamente eccessive nel minimo (sentenze n. 46 del 2024, n. 120 del 2023 e n. 63 del 2022), quali sarebbero, secondo il rimettente, quelle oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Parimente non fondata \u0026#232; l\u0026#8217;altra eccezione di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, formulata nella memoria, con la quale si denuncia la \u0026#171;contraddittoriet\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u0026#187;: contraddittoriet\u0026#224; insita, in assunto, nel fatto che, mentre i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e risultano riferiti alle ipotesi in cui la pericolosit\u0026#224; della condotta appaia \u0026#8220;contigua\u0026#8221;, o non troppo \u0026#8220;distante\u0026#8221;, rispetto a quella della partecipazione \u0026#8220;di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del rimettente non \u0026#232; limitato a tali casi \u0026#8220;di confine\u0026#8221;, ma consiste in una richiesta di ridefinizione \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e dei minimi edittali, che coinvolgerebbe anche i casi di pi\u0026#249; elevata intensit\u0026#224; criminale dell\u0026#8217;associazione, rispetto ai quali nemmeno il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della conformit\u0026#224; a Costituzione delle pene previste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso contrario, va osservato anzitutto che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; escluso che il \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003edel rimettente vincoli la Corte stessa (tra le molte, sentenze n. 46 e n. 12 del 2024, n. 221 del 2023) \u0026#8211;, pu\u0026#242; parlarsi di contraddittoriet\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, che determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, solo quando le modalit\u0026#224; argomentative dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il \u0026#8220;verso\u0026#8221; delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 221 del 2023, n. 205 del 2021, n. 153 del 2020 e n. 175 del 2018). Nella specie, per contro, il \u0026#8220;verso\u0026#8221; delle censure \u0026#232; chiarissimo, consistendo nella rimodulazione verso il basso di minimi edittali ritenuti sproporzionati per eccesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi l\u0026#224; da ci\u0026#242;, \u0026#232; per\u0026#242; dirimente il rilievo che il riferimento del rimettente ai \u0026#8220;casi di confine\u0026#8221; riprende le cadenze argomentative della sentenza n. 40 del 2019, intese a dimostrare l\u0026#8217;irragionevolezza e la sproporzione dello iato sanzionatorio tra fattispecie \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e fattispecie \u0026#8220;di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;: cadenze che non hanno portato, peraltro, questa Corte a circoscrivere la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale del minimo edittale del reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti ai soli \u0026#8220;casi di confine\u0026#8221; (che non si saprebbe nemmeno come definire concretamente). \u0026#200; ovvio, infatti, che la ridefinizione verso il basso dei soli minimi edittali lascia inalterata la possibilit\u0026#224; per il giudice di applicare ai fatti di maggiore gravit\u0026#224; le pene pi\u0026#249; severe, corrispondenti alla vecchia cornice sanzionatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni sono, tuttavia, inammissibili per una diversa ragione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; disconoscersi che, in rapporto alla fattispecie criminosa dell\u0026#8217;associazione finalizzata al narcotraffico, si registri una fenomenologia, in termini di \u0026#8220;frattura sanzionatoria\u0026#8221; tra ipotesi \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e ipotesi \u0026#8220;lieve\u0026#8221; del reato, analoga a quella che questa Corte ha censurato con la sentenza n. 40 del 2019 relativamente ai delitti di cui all\u0026#8217;art. 73 t.u. stupefacenti. Lo iato tra le pene minime previste dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti e quelle massime stabilite dal successivo comma 6 \u0026#232; persino pi\u0026#249; ampio di quello che ha dato luogo alla citata pronuncia, sia in termini assoluti (il differenziale \u0026#232;, infatti, di tredici anni per i soggetti \u0026#8220;apicali\u0026#8221; e di cinque per i partecipanti \u0026#8220;semplici\u0026#8221;), sia in termini proporzionali, almeno quanto ai soggetti \u0026#8220;apicali\u0026#8221; (per i quali il minimo edittale della fattispecie \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; \u0026#232; pari quasi al triplo del massimo della fattispecie \u0026#8220;lieve\u0026#8221;), mentre con riguardo ai partecipanti \u0026#8220;semplici\u0026#8221; il rapporto tra le due grandezze \u0026#232; identico a quello ritenuto allora non costituzionalmente tollerabile (l\u0026#8217;una \u0026#232; il doppio dell\u0026#8217;altra).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato non \u0026#232;, tuttavia, possibile porre rimedio nel modo indicato dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di una giurisprudenza di questa Corte, ormai copiosa e costante, una volta accertato un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non pu\u0026#242; essere di ostacolo all\u0026#8217;esame nel merito della questione l\u0026#8217;assenza di un\u0026#8217;unica soluzione a \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221; per ricondurre l\u0026#8217;ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorch\u0026#233; si versi in materie riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u0026#8211; qual \u0026#232;, tipicamente, quella della determinazione della risposta sanzionatoria a ciascun illecito penale \u0026#8211;, risultando a tal fine sufficiente la presenza nell\u0026#8217;ordinamento di una o pi\u0026#249; soluzioni \u0026#8220;costituzionalmente adeguate\u0026#8221;, tratte da discipline gi\u0026#224; esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: soluzioni che consentono a questa Corte di porre rimedio nell\u0026#8217;immediato al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice incisa, ferma restando la possibilit\u0026#224; per il legislatore di individuare, nell\u0026#8217;esercizio della propria discrezionalit\u0026#224;, una diversa soluzione nel rispetto dei principi costituzionali (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 46 del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022, n. 233 e n. 222 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, tale soluzione non pu\u0026#242;, tuttavia, consistere nell\u0026#8217;auspicato allineamento dei minimi edittali della fattispecie \u0026#8220;\u003cem\u003emaior\u003c/em\u003e\u0026#8221; ai massimi della \u0026#8220;\u003cem\u003eminor\u003c/em\u003e\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna soluzione di tal fatta venne scartata da questa Corte gi\u0026#224; con riferimento al delitto di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti. Si rilev\u0026#242;, infatti, come alla continuit\u0026#224; nella progressione dell\u0026#8217;offesa non debba necessariamente corrispondere una continuit\u0026#224; della risposta sanzionatoria, ben potendo la tenuit\u0026#224; o levit\u0026#224; del fatto \u0026#171;essere [\u0026#8230;] prese in considerazione dal legislatore a diverso titolo e con effetti che possono determinare \u0026#8220;spazi di discrezionalit\u0026#224; discontinua\u0026#8221; nel trattamento sanzionatorio\u0026#187;. Una simile discontinuit\u0026#224; pu\u0026#242; corrispondere \u0026#171;a una ragionevole esigenza di politica criminale volta a esprimere, attraverso un pi\u0026#249; mite trattamento sanzionatorio, una maggiore tolleranza verso i comportamenti meno lesivi e, viceversa, manifestare una pi\u0026#249; ferma severit\u0026#224;, con sanzioni autonome pi\u0026#249; rigorose, nei confronti di condotte particolarmente lesive\u0026#187; (sentenza n. 179 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn coerenza con tale rilievo, la ridefinizione verso il basso del minimo edittale del delitto di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti, successivamente operata dalla sentenza n. 40 del 2019, non segu\u0026#236;, dunque, il criterio della saldatura con il massimo di cui al comma 5, ma \u0026#8211; come ricordato al punto 3.1. che precede \u0026#8211; quello del collegamento a \u0026#8220;punti di riferimento\u0026#8221; reperibili \u003cem\u003ealiunde\u003c/em\u003e, indicativi di una soluzione che lasciava persistere, comunque sia, uno iato sanzionatorio \u0026#8211; sia pure di minore entit\u0026#224; \u0026#8211; tra le due fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe illogico e contraddittorio che il criterio allora scartato venisse impiegato oggi con riguardo alla fattispecie associativa di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti: fattispecie in rapporto alla quale esso produrrebbe effetti concreti ancor pi\u0026#249; radicali, provocando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva minima a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un disvalore particolarmente marcato, in ragione del connubio, che con essi si realizza, tra associazionismo criminale e mercato della droga; in maniera tale che una simile soluzione non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal sistema legislativo non appaiono, peraltro, neppure ricavabili, allo stato, \u0026#8220;grandezze predate\u0026#8221; diverse da quelle indicate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, alle quali possa mettersi eventualmente capo al fine di riequilibrare l\u0026#8217;assetto sanzionatorio censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina penale degli stupefacenti non lascia emergere, infatti, con riguardo alla figura criminosa in questione, norme omologhe a quelle utilizzate dalla sentenza n. 40 del 2019 per l\u0026#8217;intervento sulla cornice edittale del delitto di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure, poi, sarebbe possibile fare riferimento \u0026#8211; come lo stesso rimettente riconosce \u0026#8211; ai minimi edittali (peraltro, tutti diversi tra loro) previsti per altre figure \u0026#8220;specializzate\u0026#8221; di reato associativo, quali l\u0026#8217;associazione di tipo mafioso (art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), l\u0026#8217;associazione con finalit\u0026#224; di terrorismo o di eversione dell\u0026#8217;ordine democratico (art. 270-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) e l\u0026#8217;associazione finalizzata alla tratta o ad altri delitti contro la libert\u0026#224; individuale (art. 416, sesto comma, cod. pen.). A prescindere dalla scarsa coerenza logica di una tale soluzione con le ragioni che stanno alla base del \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale denunciato, non legate al raffronto con le figure criminose in parola, queste ultime non appaiono in grado di costituire utili punti di riferimento, non essendo in relazione ad esse prefigurata una distinzione, sul piano sanzionatorio, tra fattispecie \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e fattispecie \u0026#8220;di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;. Dirimente, in ogni caso, \u0026#232; la considerazione che in questo modo non si risolverebbe il problema, stante l\u0026#8217;entit\u0026#224; delle pene comminate per i reati in questione. Per i partecipanti \u0026#8220;non qualificati\u0026#8221; all\u0026#8217;associazione mafiosa la pena minima \u0026#232;, infatti, di dieci anni: dunque, uguale a quella attualmente prevista per la partecipazione \u0026#8220;semplice\u0026#8221; all\u0026#8217;associazione per il narcotraffico, sicch\u0026#233; nulla cambierebbe. Le pene minime per l\u0026#8217;associazione terroristica risultano, a loro volta, esattamente identiche ai massimi edittali dell\u0026#8217;associazione finalizzata al narcotraffico \u0026#8220;di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;: sicch\u0026#233; il riferimento ad esse equivarrebbe a riproporre il metodo d\u0026#8217;intervento caldeggiato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. L\u0026#8217;associazione finalizzata alla tratta, infine, ha minimi ancor pi\u0026#249; bassi di quelli risultanti dalla soluzione proposta da quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Consegue a ci\u0026#242; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte non pu\u0026#242; fare a meno, peraltro, di auspicare un sollecito intervento del legislatore che valga a rimuovere l\u0026#8217;anomalia sanzionatoria riscontrabile \u003cem\u003ein subiecta \u003c/em\u003e\u003cem\u003emateria\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Presidente e Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Previsione la quale dispone la pena della reclusione non inferiore agli anni venti per il soggetto che promuova, costituisca, diriga, organizzi oppure finanzi una associazione finalizzata a commettere i delitti di cui all\u0026#8217;art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della reclusione non inferiore agli anni sette - Previsione la quale stabilisce che chi partecipi alla associazione sia punito con la reclusione non inferiore agli anni dieci, in luogo della pena della reclusione non inferiore agli anni cinque - Denunciata disciplina che, anche nelle ipotesi in cui la pericolosit\u0026#224; sociale della condotta, rispetto al bene giuridico tutelato della salute pubblica, appaia contigua a quella della partecipazione a una associazione di \"lieve entit\u0026#224;\" (art. 74, c. 6, del d.P.R. n. 309 del 1990), impone un minimo edittale di dieci anni di reclusione - Disposizione che, in caso di partecipazione \"qualificata\" all\u0026#8217;associazione, nonostante l\u0026#8217;ampia variet\u0026#224; di condotte sussumibili all\u0026#8217;interno della fattispecie, consente al giudice di muoversi attraverso una forbice edittale assai angusta, di quattro anni, proiettata verso il massimo previsto dall\u0026#8217;ordinamento per la reclusione - Violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza - Lesione dei principi di colpevolezza e della finalit\u0026#224; rieducativa della pena.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46304","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di censura prospettati dagli amici curiae nel giudizio incidentale - Possibile ampliamento del contenuto dell\u0027ordinanza di rimessione - Esclusione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non è consentito alle parti costituite – e \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e agli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e – ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e delineato dall’ordinanza di rimessione con la prospettazione di ulteriori questioni o profili, che restano quindi estranei alla valutazione della Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 161/2023 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45734; S. 228/2022; S. 202/2021 - mass. 44248; S. 180/2021 - mass. 44152\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46305","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46305","titoletto":"Reati e pene – In genere – Delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – Natura plurioffensiva. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope ha natura plurioffensiva, in quanto mira a salvaguardare, da un lato, coerentemente con i delitti-scopo, la salute pubblica, posta in pericolo dal consumo di droga, tanto più quando i relativi traffici siano svolti da gruppi organizzati; dall’altro, l’ordine pubblico, al quale, in via generale, attenta l’esistenza stessa di organizzazioni dedite alla commissione di reati.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46306","numero_massima_precedente":"46304","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46306","titoletto":"Reati e pene – Circostanze – Circostanze attenuanti generiche – Funzione – Idoneità a sanare l’eventuale sproporzione di minimi edittali – Esclusione. (Classif. 210011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’applicazione di attenuanti, generiche o di altra natura, non è in grado di sanare il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale insito nella comminatoria di pene manifestamente eccessive nel minimo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024; S. 120/2023 - mass. 45595; S. 63/2022\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003e-\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003emass. 44730\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46307","numero_massima_precedente":"46305","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46307","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione -\u{A0}Formulazione del petitum - Carattere vincolante - Esclusione - Necessaria indicazione del contenuto e del \"verso\" delle censure. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato dal rimettente non vincola la Corte costituzionale [ai fini della individuazione della pronuncia più idonea alla \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata]. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024; S. 12/2024; S. 221/2023 - mass. 45911\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e è contraddittorio – e la questione di conseguenza inammissibile – solo quando le modalità argomentative dell’ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il “verso” delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 221/2023 - mass. 45911; S. 205/2021 - mass. 44319; S. 153/2020 - mass. 43408; S. 175/2018 - mass. 40389\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46308","numero_massima_precedente":"46306","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46308","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di individuare un intervento a \"rime obbligate\" in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Esclusione - Sufficienza di una soluzione \"costituzionalmente adeguata\" - Ratio - Necessità di evitare vuoti di tutela, salvo un successivo intervento del legislatore. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna volta accertato un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore – qual è, tipicamente, quella della determinazione della risposta sanzionatoria a ciascun illecito penale. Risulta a tal fine sufficiente la presenza di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, tratte da discipline già esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e che consentano di porre rimedio nell’immediato al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e riscontrato, senza creare vuoti di tutela, ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare, nell’esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 95/22 - mass. 44715; S. 28/2022 - mass. 44616; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46309","numero_massima_precedente":"46307","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46309","titoletto":"Stupefacenti e sostanze psicotrope – In genere – Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope – Trattamento sanzionatorio per chi promuove, costituisce, dirige, organizza oppure finanzia l’associazione, e per chi vi partecipa – Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti e dieci anni di reclusione, anziché in sette e cinque anni, come previsto nel massimo per i fatti di associazione di “lieve entità” – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena – Anomalia sanzionatoria non rimediabile attraverso un intervento della Corte costituzionale – Inammissibilità delle questioni – Auspicio di un sollecito intervento del legislatore. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi “lievi” di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime previste per l’ipotesi “ordinaria” e quelle massime stabilite per l’ipotesi “lieve” del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una “frattura sanzionatoria” di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all’art. 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti “apicali” e cinque per i partecipanti “semplici”), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per i soggetti “apicali” e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti “semplici”). Al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente, con l’allineamento dei minimi edittali della fattispecie “\u003cem\u003emaior\u003c/em\u003e” ai massimi di quella “\u003cem\u003eminor\u003c/em\u003e”, non potendosi ritenere che alla continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria; una tale soluzione, inoltre, non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse – all’interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure “specializzate” di reato associativo – che consentano di riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 40/2019 – mass. 42188; S. 179/2017 – mass. 41198\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46308","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero":"309","articolo":"74","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art74"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero":"309","articolo":"74","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art74"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45658","autore":"Bartoli R.","titolo":"La scelta all\u0027interno delle rime adeguate: opportunità e assiologia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1841","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45882","autore":"D’Anza N.","titolo":"Un nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di dosimetria sanzionatoria con riguardo alle fattispecie associative di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tra necessaria garanzia della discrezionalità legislativa e tutela dei diritti fondamentali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1601","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45205","autore":"Penco E.","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 138/2024","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1434","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44589","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Verso una giustizia costituzionale di “equità”: quali i riflessi di ordine istituzionale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44588_2024_138.pdf","nome_file_fisico":"95-2024+altre_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45544","autore":"Zammarchi N.","titolo":"L’illegittimità accertata, ma non dichiarata (né “sospesa”), dell’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerazioni a partire da Corte cost. 19 luglio 2024, n. 138","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45543_2024_138.pdf","nome_file_fisico":"138_2024_Zammarchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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